Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 3127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3127 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania - Terza Sezione Civile - composta da: 1) Dott.ssa Grazia LONGO Presidente rel. ed est.
2) Dott. Gaetano CATALDO Giudice
3) Dott. Angelo PAPPALARDO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14834/2020 R.G., avente per oggetto:
“impugnazione testamento olografo”;
TRA
, c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , c.f. C.F._2 Parte_3
, c.f. C.F._3 Parte_4
, c.f. , C.F._4 Parte_5 C.F._5
, c.f. , Parte_6 C.F._6 Parte_7
, c.f. , c.f.
[...] C.F._7 Parte_8
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni C.F._8
Costanzo Piccinino, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difeso dall'avv. Pierluigi C.F._9
Papalia giusta procura in atti;
1
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. , rappresentata e difesa CP_2 C.F._10
dall'avv. Giovanni Costanzo Piccinino giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA all'udienza del 15 aprile 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Le domande attoree, aventi ad oggetto la declaratoria di nullità del testamento olografo di datato 18 ottobre 2018 e Persona_1
pubblicato il 25 giugno 2020 con verbale del Notaio Persona_2
Rep. 70425, registrato in Catania il 25 giugno 2020 al n. 46388, perché carente dell'autografia della sottoscrizione della de CU e la conseguente declaratoria di apertura della successione legittima, appaiono infondate e vanno di conseguenza rigettate.
Ed infatti, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata nel presente giudizio, le cui conclusioni precise e puntuali vanno pienamente condivise, emerge che «“La scrittura, sopra qualunque altra manifestazione materiale dell'uomo, è meravigliosamente adatta per individualizzarlo”; così padre della grafologia, indicava Per_3
la scrittura quale segno distintivo e personalizzante di ogni individuo.
Ed invero, dall'indagine grafica effettuata del gesto grafico della de CU , sono emersi degli indici segnaletici, altamente Persona_1
individualizzanti della personalità grafica della scrivente. Le caratteristiche sostanziali, ossia, la fisionomia della scrittura (quindi di difficile imitazione), nonostante la variabilità grafica, ed il naturale processo di involuzione del gesto grafico dovuto all'avanzare dell'età,
2 si sono mantenute “costanti”. Elementi quali il livello grafico, il movimento, la continuità, l'inclinazione, la dimensione ed il quantum pressorio, della IG.ra , trovano concordanza tra le Persona_1
firme comparative e la firma in verifica. Gli esami ed il confronto delle peculiarità strutturali dedotte nelle firme comparative, inoltre, ossia,
l'ideazione e la composizione del logogramma del nome e del cognome, trovano anch'esse delle compatibilità tra le comparative ed il reperto in verifica. I risultati dell'indagine, pertanto, supportano in modo estremamente decisiva l'ipotesi dell'omografia della firma in verifica, vale a dire che questa è frutto della medesima gestualità grafica delle firme in comparazione vergate dalla de CU IG.ra , Persona_1
quindi, è da ritenersi autografa.» (cfr. pag. 43 della relazione in atti).
Il consulente fornisce un'ampia spiegazione delle conclusioni, indicando tutti i metodi utilizzati al fine di comparare le scritture di comparazione e quella di cui al detto testamento, affermando che il giudizio «è stato graduato in linea con le tabelle “ENFSI”, e con i parametri “DeIGnation E1658-04 Standard Terminology for
Expressing Conclusion of Forensic Document Examiners, ASTM
International».
Indi, proprio sulla base delle risultanze della consulenza tecnica, che supportano in modo estremamente decisiva l'ipotesi dell'omografia
(autografia) della sottoscrizione apposta dalla de CU Persona_1
nel testamento olografo del 18 ottobre 2018, pubblicato dal Notaio
il 25 giugno 2020 rep. 70425 racc. 46388, tutte le Persona_2
domande attoree devono essere rigettate.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste, in solido, a carico degli attori e della convenuta , la quale, CP_2
3 citata solo ai fini dell'integrazione del contraddittorio, costituendosi in giudizio ha aderito a tutte le domande attoree, e a favore della CP_1
nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia sulla base del valore dell'unico bene facente parte dell'asse come indicato dalla stessa parte attrice (da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00) e dei parametri medi del D.M. 147/2022.
Anche le spese di consulenza tecnica di ufficio seguono la soccombenza e vanno poste, in solido, a carico degli attori e della convenuta . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 14834/2020 R.G., rigetta tutte le domande.
Condanna gli attori e in solido al rimborso in favore CP_2
della parte convenuta, , delle spese processuali, Controparte_1
che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compensi, di cui euro
2.552,00 fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro
5.670,00 per fase istruttoria-trattazione ed euro 4.253,00 per fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone a carico degli attori e di in solido, le spese di CP_2
consulenza tecnica di ufficio come già liquidate in atti.
Così deciso in Catania il 12 giugno 2025
IL PRESIDENTE EST.
(dott.ssa Grazia Longo)
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