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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/07/2025, n. 2952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2952 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9570/2023, tra
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), C.F._2 rappresentati e difesi – come da procura in atti – dagli avvocati FRANCESCA SABIA (C.F.: e (C.F.: C.F._3 Controparte_1
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._4 in atti
PARTE ATTRICE
e
(P.I.: .) in persona del l.r.p.t., CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa - come da procura in atti - dall'avvocato CARPENTIERI VENANZIO (C.F.: ) con domicilio digitale eletto presso C.F._5
l'indirizzo PEC indicato in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 1.11.23 i sig.ri hanno convenuto in giudizio la Parte_2 Parte_1 dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord al fine di sentire accogliere le CP_2 seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare la responsabilità della in p.l.t.p.t. per il danno CP_2 arrecato al veicolo Ford Kuga tg. FM803KC, per le motivazioni sopra esposte;
- per l'effetto condannare la al pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_3 della somma di € 9.619.35 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre al danno da fermo tecnico (giorni 356) e al danno da stress che l'On.le Giudicante vorrà liquidare in via equitativa con sentenza provvisoriamente esecutiva;
- condannare la in p.l.r.p.t. al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio, oltre CP_2
Iva, cpa e spese generali come per legge, nonché al pagamento delle spese ed onorari del giudizio ex art. 696 e 696 bis c.p.c.; - autorizzare la pubblicazione della sentenza sui siti di interesse automobilistico”.
2. Gli attori premetto in fatto quanto segue: a) di essere rispettivamente proprietaria e comproprietario dell'automobile Ford Kuga tg. FM803KC (telaio n. WF0AXXWPMAHD78286) acquistata presso la di EL di Napoli in CP_2 data 30.11.2017; b) dall'acquisto fino al 10.3.2022 venivano effettuati, presso la suddetta concessionaria officina, regolari tagliandi nel rispetto dei limiti di chilometraggio;
c) l'ultimo tagliando veniva effettuato in data 10.3.2022 presso la di EL di Napoli (NA); d) il sig. in data 11.3.22 si recava con la CP_2 Pt_2 propria autovettura in provincia di Como e, giunto a destinazione, notava perdite di olio dalla parte anteriore sottostante per cui si recava presso l'officina del “Gruppo Vis” (autorizzata Ford di Saronno VA) che verificava l'assoluta mancanza di olio nel cambio automatico;
- il avvisava telefonicamente l'Officina della Pt_2 CP_2 che gli comunicava di riportare il veicolo presso di loro per le verifiche;
e) in data 18.3.2022 l'officina del “Gruppo Vis” provvedeva al cambio dell'olio nel cambio e alla sostituzione del filtro per permettere al sig. il rientro a casa per la consegna Pt_2 del veicolo all'Officina della f) in data 19.3.2022, durante il viaggio di CP_2 ritorno, il veicolo si arrestava in autostrada all'altezza dell'uscita di Parma, divenendo non più marciante;
g) il veicolo veniva custodito dal 19.3.22 al 23.3.22 ad opera della
“S.T.S. di Prisinzano - Parma” presso il deposito dell'Officina Gruppo Ferrari come da convenzione assistenza stradale UnipolSai;
h) in data 23.3.2022 il veicolo Ford Kuga tg. FM803KC, non più marciante, veniva trasportato da Parma sino a EL di Napoli presso l'officina della convenuta dove rimaneva un mese;
i) i ricorrenti avevano sostenuto spese per un importo pari ad euro 829,55, somma comprensiva delle spese di trasporto;
l) in data 21.4.22 l'officina della comunicava la CP_2 diagnosi di “rottura del cambio automatico” per la cui sostituzione veniva emesso un preventivo di euro 5.948,99 ed accertava che la causa era la mancata sostituzione dell'olio nel cambio;
m) sebbene i ricorrenti avessero eseguito regolarmente i tagliandi a km 60.000 e km 120.000, i meccanici non effettuavano il suddetto cambio olio;
n) la ammettendo l'errore, si rifiutava di provvedere alla riparazione CP_2
e al ripristino del veicolo;
- veniva inviata alla e p.c. alla a mezzo CP_2 CP_4 pec, formale richiesta di sostituzione del cambio automatico e richiesta risarcimento danni;
o) avevano proposto dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord il ricorso ex art. 696 e 696 bis cpc rubricato con RG n. 6972/22 nel quale si costituiva la e CP_2 depositava un documento (“prenotazione di lavorazione officina”) rispetto al quale asseriva che fosse stata apposta dolosamente la seguente postilla “il cliente autorizza il tagliando ordinario rifiutando il tagliando al cambio automatico. Riferisce di provvedere in un secondo momento” sottoscritta dal sig. p) tale Parte_3 documento era disconosciuto nel giudizio di atp ed era aperto un procedimento penale;
q) con Ordinanza del 16.12.22 veniva disposta l'archiviazione della procedura di ATP;
r) provvedevano, a spese proprie, presso l'Officina della Concessionaria Ford “Catone” di San Nicola La Strada (CE), alla sostituzione del cambio e a quanto necessario per rendere il veicolo nuovamente marciante stipulando il contratto di finanziamento n. 388505 in favore della;
Controparte_5 - gli odierni ricorrenti hanno interesse al risarcimento delle spese sostenute per la riparazione dell'autoveicolo.
3. A fondamento delle proprie conclusioni deducono la riconducibilità della fattispecie de qua al contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 c.c. e alla disciplina dettata dall'art. 2226 c.c. per i vizi e le difformità. In particolare, asseriscono che l'Officina Twins S.p.A. non avrebbe eseguito i lavori con diligenza e a regola d'arte perché non provvedeva alla sostituzione dell'olio e del filtro al cambio automatico nell'intervallo di chilometri prescritto (ogni 60.000 km), determinando l'evento lesivo e il diritto al risarcimento del danno. Invero, precisa che la diligenza richiesta dovesse essere parametrata alla diligenza del professionista medio ex art. 1176 II comma c.c.
In secondo luogo, gli odierni attori sostengono di aver subito un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. rappresentato dal danno da stress subito per il mancato utilizzo dell'autoveicolo, il contestuale obbligo di pagare le rate mensili del finanziamento e una riduzione della qualità della vita.
Nell'atto introduttivo sono stati articolati i mezzi istruttori (richiesta ammissione dell'interrogatorio formale del sig. , n.q. di proprietario al 50% delle Controparte_6 azioni della ed articolati i capi per la prova testi). CP_2
È stata allegata in atti la relazione tecnica elaborata dal CTU Ing. in Persona_1 seno al giudizio di ATP recante RG n. 6972/2022 con la quale il perito ha ritenuto
“molto probabile ricondurre i guasti del cambio automatico dell'auto in esame, Ford Kuga tg. FM803KC, all'olio contaminato, conseguenza della mancata sostituzione di olio e filtro olio dopo ogni 60.000 km di percorrenza”. Altresì attesta che nei “tagliandi di manutenzione effettuati per l'auto in esame, l'olio e il filtro olio del cambio automatico, non sono mai stati sostituiti dalla . Perciò ha quantificato i CP_2 costi degli interventi in euro 5.853,28 Imponibile (ed euro 7,141,00 IVA inclusa). A seguito delle osservazioni del ctp, l'Ing. ha chiarito che gli importi si Per_1 riferiscono a quanto lamentato in sede di atp e precisa le stime in euro 7.141,00 IVA inclusa e quantifica il costo complessivo (comprensivo dei costi di sostituzione delle componenti e del fermo per complessivi euro 7.600,00).
4. In data 18.1.2024 si è costituita la in persona del l.r.p.t. CP_2 contestando le avverse domande e formula le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, rilevato che nella fattispecie in esame risultano insussistenti i presupposti richiesti dall'art. 281 decies c.p.c. (rectius quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato), si chiede all'adito Giudice, alla prima udienza, di disporre con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171 ter, per tutto quanto ampiamente esposto in atti;
- nel merito, attesa la tardiva denuncia da parte dei ricorrenti del presunto vizio nonchè l'intervenuta prescrizione del diritto dei ricorrenti ai sensi degli artt. 130 e 132 del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), di rigettare la domanda proposta dai signori e ei confronti della Parte_1 Pt_2 CP_2 attesa la manifesta infondatezza sia in fatto che in diritto, per tutto quanto ampiamente esposto in atti; - in via istruttoria, alla luce del disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla prenotazione di lavorazione officina n. 287 del 29.07.2020, la ai sensi dell'art. 216 c.p.c., formula istanza di CP_2 verificazione della scrittura disconosciuta da controparte, chiedendo l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio volta a: - Accertare sulla base delle scritture di comparazione versate in atti nonché sulle altre che eventualmente verranno acquisiste (quale ad esempio carta di identità ovvero altri documenti presenti presso gli uffici comunali), mediante la nomina di un esperto calligrafico, se la firma apposta dal signor sulla prenotazione di lavorazione officina n. 287 del Parte_2
29.07.2020 depositato in originale sia o meno ascrivibile all'odierno ricorrente;
Ancora, sempre in via istruttoria, rilevata la nullità dell'elaborato peritale redatto dal CTU, ing. nel procedimento R.G. 6972/2022 del Tribunale di Napoli Nord Per_1 disporre la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti sui medesimi quesiti di cui alla Consulenza Tecnica espletata innanzi al Tribunale di Napoli Nord, R.G. 6972/2022, ovvero in via subordinata, disporre indagini tecniche suppletive ovvero integrative e/o sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio, ing.
, nominato nel procedimento innanzi al Tribunale di Napoli Nord, R.G. Per_1
6972/2022, per tutto quanto ampiamente esposto in atti;
- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre iva e cpa, del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatari”.
A fondamento delle proprie conclusioni, la eccepisce preliminarmente CP_2 la tardività della denunzia del vizio ai sensi degli art. 130 e 132 del Codice del Consumo considerato che il consumatore avrebbe dovuto denunziare – a pena di decadenza - i difetti entro il termine di due mesi dalla scoperta e prima del decorso dei ventisei mesi dalla consegna del bene a pena di inammissibilità. Sul punto precisa che la denunzia del vizio sarebbe avvenuta solo in data 3 giugno 2022, quando era decorso il termine dalla scoperta del vizio con la rottura del cambio (in data 29.7.20). Asserisce che comunque l'azione fosse inammissibile per intervenuta prescrizione perché spirato il termine di ventisei mesi per promuovere l'azione.
Deduce inoltre che il avrebbe rifiutato qualsiasi intervento e/o tagliando del Pt_2 cambio automatico.
Sul disconoscimento della firma apposta alla prenotazione della lavorazione in officina n. 287 del 29.7.20, la formula istanza di verificazione della CP_2 scrittura disconosciuta da parte attrice chiedendo l'ammissione di una CTU diretta a verificare se la sottoscrizione de qua fosse ascrivibile al ricorrente, dichiarando inoltre di provvedere al deposito dell'originale della scrittura.
In secondo luogo, eccepisce la nullità della CTU espletata nel giudizio di ATP perché il perito non avrebbe considerato che: 1) l'arresto dell'autovettura si verificava dopo l'intervento effettuato dall'Officina Gruppo Vis (fattura per intervento del 18.03.2022); 2) tale documento attestava solo piccole trasudazioni tali da escludere la responsabilità della convenuta. Perciò tali circostanze, afferendo l'utilità delle indagini del consulente, determinano il vizio della perizia e la conseguente richiesta di disporre la rinnovazione delle indagini mediante nuovi consulenti sui medesimi quesiti o l'esperimento di indagini suppletive/integrative o la richiesta di chiarimenti. In conclusione, rileva la mancanza dei presupposti di cui all'art. 281-decies c.p.c. chiedendo il mutamento del rito ed articola i capi della prova testi chiedendone l'ammissione.
5. Con ordinanza del 30.1.2024, il GI ha disposto una CTU in merito alla autenticità della sottoscrizione apposta dal sig. sul preventivo di Parte_2 lavorazione rilasciato dalla in data 29.7.2020. CP_2
6. A seguito del deposito dell'elaborato peritale, la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione ai sensi del comb. disp. artt. 281-duodecies e 281-sexies c.p.c.
7. A seguito della discussione, nel corso della quale le parti si sono riportate ai rispettivi scritti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c.
8. La domanda va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno a dire.
9. Primariamente, va osservato che è destituita di fondamento l'eccezione sollevata dalla convenuta in merito alla “tardività” della denuncia del vizio.
10. Invero è evidente che non viene qui in rilievo un vizio occulto della cosa, ma – per quanto si dirà infra – un malfunzionamento legato causalmente ad una condotta negligente del convenuto nell'espletamento degli interventi di manutenzione.
11. Come evidenziato in precedenza, la CTU espletata nell'ambito del procedimento di ATP n. 6972/2022 si è conclusa (sulla base di motivazioni immuni da vizi logici) con una valutazione di “alta probabilità” della derivazione del danno dalla omessa sostituzione dell'olio del cambio.
12. Per altro verso, la riconducibilità del danno a circostanze successive a quelle sopra indicate, a fronte della precisione utilizzata dal tecnico sul piano della ricostruzione del nesso eziologico, richiedeva una specifica attività di allegazione e prova (di interruzione del nesso causale e/o sua diversa ricostruzione) che non è stata offerta.
13. Si versa – come osserva parte attrice – nell'ambito di un rapporto di natura contrattuale, ove – come è noto – il creditore ha l'onere di allegare soltanto l'esistenza e la validità del titolo contrattuale nonché l'altrui inadempimento;
mentre spetta alla controparte la prova di fatti modificativi o estintivi della propria responsabilità; principio che, con riferimento specifico alla materia della prestazione d'opera, viene declinato nel senso che segue: “il prestatore d'opera, per adempiere esattamente l'obbligo assunto, deve eseguire l'opus a regola d'arte e secondo gli accordi intervenuti, oltre a compiere, salvo il caso di una pattuizione dettagliata e completa dell'attività da svolgere, tutte quelle attività ed opere che, secondo il principio di buona fede e l'ordinaria diligenza dell'homo eiusdem condicionis ac professionis, sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto” (Cass. 29.10.2021, n. 30777).
14. Assume, poi, rilievo dirimente se il rifiuto di qualsiasi intervento e/o tagliando al cambio automatico, come ricavabile da una postilla apposta sul documento
“prenotazione di lavorazione officina n. 287 del 29.07.2020” sia effettivamente riconducibile all'attore. 15. Soccorre a tale scopo, nel senso di escludere l'autenticità della sottoscrizione, quanto osservato dal CTU nominato nell'ambito del presente procedimento, la quale ha condotto l'esame con rigore e pervenendo ad esiti non controvertibili sulla base delle osservazioni proposte.
Nella relazione si legge: la firma apposta sul preventivo di lavorazione rilasciato dalla
in data 29.07.2020 a nome di è DA RITENERSI CP_2 Parte_2
APOCRIFA ovvero non attribuibile allo stesso, ma imitazioni a mano libera”; in quanto “già ictu oculi si nota la divergenza di forma grafica. É fondamentale però non solo l'aspetto formale ma anche quello sostanziale che è di più difficile imitazione e dissimulazione. Nel caso di specie infatti tutti i parametri sostanziali non coincidono tra le firme in verifica e le firme in comparazione. Inoltre, è fondamentale accertare se le differenze fra firme autentiche e contestate rientrino nel normale ambito di variabilità del soggetto o se la firma corrisponde ad un disegno eseguito lentamente, ove si dà rilievo all'imitazione dei caratteri e dell'aspetto complessivo piuttosto che alle caratteristiche relative al movimento e alla grafia. Nel caso di specie la firma in verifica non è coerente nell'aspetto e nell'esecuzione rispetto alle firme in comparazione. Vi sono differenze di esecuzione” (cfr. pagina 25).
16. Deve pertanto, da un lato, porsi in evidenza che la convenuta abbia omesso un'attività raccomandata dal costruttore dell'autovettura (sostituzione dell'olio ogni 60.000 km: vedasi a tal riguardo, ancora, quanto osservato dal CTU ing.
); dall'altro lato, che la parte interessata non rifiutò un simile intervento, Per_1 non essendole attribuibile la firma apposta al documento in questione, per quanto detto sopra;
e ancora che la produzione del danno è da attribuire – con alto grado di probabilità, sufficiente ai fini qui in esame – alla suddetta condotta omissiva.
17. In conclusione, tenuto conto di quanto osservato dal CTU ing. Per_1 nonché delle spese successive documentate, va riconosciuto in favore degli attori il diritto a ricevere la somma di euro 9.619,35.
Alla predetta somma vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato.
Il calcolo degli interessi e della rivalutazione per il risarcimento relativo al danno, trattandosi di valore all'attualità, deve effettuarsi considerando che la somma indicata deve essere devalutata alla data dell'evento, e successivamente rivalutata secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (in tal senso cfr. ex multis Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030). 18. Non può trovare accoglimento, invece, la domanda relativa al danno non patrimoniale da “fermo del veicolo”, mancando la relativa prova: in specie, non emerge che, nel periodo considerato, parte attrice non abbia potuto usufruire di un veicolo alternativo e che, quindi, il fermo l'abbia effettivamente pregiudicata nei termini prospettati.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del convenuto.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, tenuto conto a) dello scaglione di riferimento, b) dell'attività effettivamente compiuta e c) del carattere non complesso degli accertamenti effettuati (il che giustifica una riduzione del 30% sul dovuto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit.), le stesse vanno liquidate in complessivi euro 3.553,90.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 9570/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
A) ACCOGLIE la domanda di parte attrice, nei limiti di cui in parte motiva, e per l'effetto CONDANNA al pagamento in favore della controparte a CP_2 titolo di risarcimento del danno della complessiva somma di euro 9.619,35, oltre interessi e rivalutazione determinati come in parte motiva;
B) CONDANNA alla refusione delle spese del presente giudizio in CP_2 favore della controparte, spese liquidate in complessivi euro 3.553,90, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 23.7.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9570/2023, tra
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), C.F._2 rappresentati e difesi – come da procura in atti – dagli avvocati FRANCESCA SABIA (C.F.: e (C.F.: C.F._3 Controparte_1
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._4 in atti
PARTE ATTRICE
e
(P.I.: .) in persona del l.r.p.t., CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa - come da procura in atti - dall'avvocato CARPENTIERI VENANZIO (C.F.: ) con domicilio digitale eletto presso C.F._5
l'indirizzo PEC indicato in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 1.11.23 i sig.ri hanno convenuto in giudizio la Parte_2 Parte_1 dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord al fine di sentire accogliere le CP_2 seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare la responsabilità della in p.l.t.p.t. per il danno CP_2 arrecato al veicolo Ford Kuga tg. FM803KC, per le motivazioni sopra esposte;
- per l'effetto condannare la al pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_3 della somma di € 9.619.35 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre al danno da fermo tecnico (giorni 356) e al danno da stress che l'On.le Giudicante vorrà liquidare in via equitativa con sentenza provvisoriamente esecutiva;
- condannare la in p.l.r.p.t. al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio, oltre CP_2
Iva, cpa e spese generali come per legge, nonché al pagamento delle spese ed onorari del giudizio ex art. 696 e 696 bis c.p.c.; - autorizzare la pubblicazione della sentenza sui siti di interesse automobilistico”.
2. Gli attori premetto in fatto quanto segue: a) di essere rispettivamente proprietaria e comproprietario dell'automobile Ford Kuga tg. FM803KC (telaio n. WF0AXXWPMAHD78286) acquistata presso la di EL di Napoli in CP_2 data 30.11.2017; b) dall'acquisto fino al 10.3.2022 venivano effettuati, presso la suddetta concessionaria officina, regolari tagliandi nel rispetto dei limiti di chilometraggio;
c) l'ultimo tagliando veniva effettuato in data 10.3.2022 presso la di EL di Napoli (NA); d) il sig. in data 11.3.22 si recava con la CP_2 Pt_2 propria autovettura in provincia di Como e, giunto a destinazione, notava perdite di olio dalla parte anteriore sottostante per cui si recava presso l'officina del “Gruppo Vis” (autorizzata Ford di Saronno VA) che verificava l'assoluta mancanza di olio nel cambio automatico;
- il avvisava telefonicamente l'Officina della Pt_2 CP_2 che gli comunicava di riportare il veicolo presso di loro per le verifiche;
e) in data 18.3.2022 l'officina del “Gruppo Vis” provvedeva al cambio dell'olio nel cambio e alla sostituzione del filtro per permettere al sig. il rientro a casa per la consegna Pt_2 del veicolo all'Officina della f) in data 19.3.2022, durante il viaggio di CP_2 ritorno, il veicolo si arrestava in autostrada all'altezza dell'uscita di Parma, divenendo non più marciante;
g) il veicolo veniva custodito dal 19.3.22 al 23.3.22 ad opera della
“S.T.S. di Prisinzano - Parma” presso il deposito dell'Officina Gruppo Ferrari come da convenzione assistenza stradale UnipolSai;
h) in data 23.3.2022 il veicolo Ford Kuga tg. FM803KC, non più marciante, veniva trasportato da Parma sino a EL di Napoli presso l'officina della convenuta dove rimaneva un mese;
i) i ricorrenti avevano sostenuto spese per un importo pari ad euro 829,55, somma comprensiva delle spese di trasporto;
l) in data 21.4.22 l'officina della comunicava la CP_2 diagnosi di “rottura del cambio automatico” per la cui sostituzione veniva emesso un preventivo di euro 5.948,99 ed accertava che la causa era la mancata sostituzione dell'olio nel cambio;
m) sebbene i ricorrenti avessero eseguito regolarmente i tagliandi a km 60.000 e km 120.000, i meccanici non effettuavano il suddetto cambio olio;
n) la ammettendo l'errore, si rifiutava di provvedere alla riparazione CP_2
e al ripristino del veicolo;
- veniva inviata alla e p.c. alla a mezzo CP_2 CP_4 pec, formale richiesta di sostituzione del cambio automatico e richiesta risarcimento danni;
o) avevano proposto dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord il ricorso ex art. 696 e 696 bis cpc rubricato con RG n. 6972/22 nel quale si costituiva la e CP_2 depositava un documento (“prenotazione di lavorazione officina”) rispetto al quale asseriva che fosse stata apposta dolosamente la seguente postilla “il cliente autorizza il tagliando ordinario rifiutando il tagliando al cambio automatico. Riferisce di provvedere in un secondo momento” sottoscritta dal sig. p) tale Parte_3 documento era disconosciuto nel giudizio di atp ed era aperto un procedimento penale;
q) con Ordinanza del 16.12.22 veniva disposta l'archiviazione della procedura di ATP;
r) provvedevano, a spese proprie, presso l'Officina della Concessionaria Ford “Catone” di San Nicola La Strada (CE), alla sostituzione del cambio e a quanto necessario per rendere il veicolo nuovamente marciante stipulando il contratto di finanziamento n. 388505 in favore della;
Controparte_5 - gli odierni ricorrenti hanno interesse al risarcimento delle spese sostenute per la riparazione dell'autoveicolo.
3. A fondamento delle proprie conclusioni deducono la riconducibilità della fattispecie de qua al contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 c.c. e alla disciplina dettata dall'art. 2226 c.c. per i vizi e le difformità. In particolare, asseriscono che l'Officina Twins S.p.A. non avrebbe eseguito i lavori con diligenza e a regola d'arte perché non provvedeva alla sostituzione dell'olio e del filtro al cambio automatico nell'intervallo di chilometri prescritto (ogni 60.000 km), determinando l'evento lesivo e il diritto al risarcimento del danno. Invero, precisa che la diligenza richiesta dovesse essere parametrata alla diligenza del professionista medio ex art. 1176 II comma c.c.
In secondo luogo, gli odierni attori sostengono di aver subito un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. rappresentato dal danno da stress subito per il mancato utilizzo dell'autoveicolo, il contestuale obbligo di pagare le rate mensili del finanziamento e una riduzione della qualità della vita.
Nell'atto introduttivo sono stati articolati i mezzi istruttori (richiesta ammissione dell'interrogatorio formale del sig. , n.q. di proprietario al 50% delle Controparte_6 azioni della ed articolati i capi per la prova testi). CP_2
È stata allegata in atti la relazione tecnica elaborata dal CTU Ing. in Persona_1 seno al giudizio di ATP recante RG n. 6972/2022 con la quale il perito ha ritenuto
“molto probabile ricondurre i guasti del cambio automatico dell'auto in esame, Ford Kuga tg. FM803KC, all'olio contaminato, conseguenza della mancata sostituzione di olio e filtro olio dopo ogni 60.000 km di percorrenza”. Altresì attesta che nei “tagliandi di manutenzione effettuati per l'auto in esame, l'olio e il filtro olio del cambio automatico, non sono mai stati sostituiti dalla . Perciò ha quantificato i CP_2 costi degli interventi in euro 5.853,28 Imponibile (ed euro 7,141,00 IVA inclusa). A seguito delle osservazioni del ctp, l'Ing. ha chiarito che gli importi si Per_1 riferiscono a quanto lamentato in sede di atp e precisa le stime in euro 7.141,00 IVA inclusa e quantifica il costo complessivo (comprensivo dei costi di sostituzione delle componenti e del fermo per complessivi euro 7.600,00).
4. In data 18.1.2024 si è costituita la in persona del l.r.p.t. CP_2 contestando le avverse domande e formula le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, rilevato che nella fattispecie in esame risultano insussistenti i presupposti richiesti dall'art. 281 decies c.p.c. (rectius quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato), si chiede all'adito Giudice, alla prima udienza, di disporre con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171 ter, per tutto quanto ampiamente esposto in atti;
- nel merito, attesa la tardiva denuncia da parte dei ricorrenti del presunto vizio nonchè l'intervenuta prescrizione del diritto dei ricorrenti ai sensi degli artt. 130 e 132 del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), di rigettare la domanda proposta dai signori e ei confronti della Parte_1 Pt_2 CP_2 attesa la manifesta infondatezza sia in fatto che in diritto, per tutto quanto ampiamente esposto in atti; - in via istruttoria, alla luce del disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla prenotazione di lavorazione officina n. 287 del 29.07.2020, la ai sensi dell'art. 216 c.p.c., formula istanza di CP_2 verificazione della scrittura disconosciuta da controparte, chiedendo l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio volta a: - Accertare sulla base delle scritture di comparazione versate in atti nonché sulle altre che eventualmente verranno acquisiste (quale ad esempio carta di identità ovvero altri documenti presenti presso gli uffici comunali), mediante la nomina di un esperto calligrafico, se la firma apposta dal signor sulla prenotazione di lavorazione officina n. 287 del Parte_2
29.07.2020 depositato in originale sia o meno ascrivibile all'odierno ricorrente;
Ancora, sempre in via istruttoria, rilevata la nullità dell'elaborato peritale redatto dal CTU, ing. nel procedimento R.G. 6972/2022 del Tribunale di Napoli Nord Per_1 disporre la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti sui medesimi quesiti di cui alla Consulenza Tecnica espletata innanzi al Tribunale di Napoli Nord, R.G. 6972/2022, ovvero in via subordinata, disporre indagini tecniche suppletive ovvero integrative e/o sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio, ing.
, nominato nel procedimento innanzi al Tribunale di Napoli Nord, R.G. Per_1
6972/2022, per tutto quanto ampiamente esposto in atti;
- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre iva e cpa, del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatari”.
A fondamento delle proprie conclusioni, la eccepisce preliminarmente CP_2 la tardività della denunzia del vizio ai sensi degli art. 130 e 132 del Codice del Consumo considerato che il consumatore avrebbe dovuto denunziare – a pena di decadenza - i difetti entro il termine di due mesi dalla scoperta e prima del decorso dei ventisei mesi dalla consegna del bene a pena di inammissibilità. Sul punto precisa che la denunzia del vizio sarebbe avvenuta solo in data 3 giugno 2022, quando era decorso il termine dalla scoperta del vizio con la rottura del cambio (in data 29.7.20). Asserisce che comunque l'azione fosse inammissibile per intervenuta prescrizione perché spirato il termine di ventisei mesi per promuovere l'azione.
Deduce inoltre che il avrebbe rifiutato qualsiasi intervento e/o tagliando del Pt_2 cambio automatico.
Sul disconoscimento della firma apposta alla prenotazione della lavorazione in officina n. 287 del 29.7.20, la formula istanza di verificazione della CP_2 scrittura disconosciuta da parte attrice chiedendo l'ammissione di una CTU diretta a verificare se la sottoscrizione de qua fosse ascrivibile al ricorrente, dichiarando inoltre di provvedere al deposito dell'originale della scrittura.
In secondo luogo, eccepisce la nullità della CTU espletata nel giudizio di ATP perché il perito non avrebbe considerato che: 1) l'arresto dell'autovettura si verificava dopo l'intervento effettuato dall'Officina Gruppo Vis (fattura per intervento del 18.03.2022); 2) tale documento attestava solo piccole trasudazioni tali da escludere la responsabilità della convenuta. Perciò tali circostanze, afferendo l'utilità delle indagini del consulente, determinano il vizio della perizia e la conseguente richiesta di disporre la rinnovazione delle indagini mediante nuovi consulenti sui medesimi quesiti o l'esperimento di indagini suppletive/integrative o la richiesta di chiarimenti. In conclusione, rileva la mancanza dei presupposti di cui all'art. 281-decies c.p.c. chiedendo il mutamento del rito ed articola i capi della prova testi chiedendone l'ammissione.
5. Con ordinanza del 30.1.2024, il GI ha disposto una CTU in merito alla autenticità della sottoscrizione apposta dal sig. sul preventivo di Parte_2 lavorazione rilasciato dalla in data 29.7.2020. CP_2
6. A seguito del deposito dell'elaborato peritale, la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione ai sensi del comb. disp. artt. 281-duodecies e 281-sexies c.p.c.
7. A seguito della discussione, nel corso della quale le parti si sono riportate ai rispettivi scritti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c.
8. La domanda va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno a dire.
9. Primariamente, va osservato che è destituita di fondamento l'eccezione sollevata dalla convenuta in merito alla “tardività” della denuncia del vizio.
10. Invero è evidente che non viene qui in rilievo un vizio occulto della cosa, ma – per quanto si dirà infra – un malfunzionamento legato causalmente ad una condotta negligente del convenuto nell'espletamento degli interventi di manutenzione.
11. Come evidenziato in precedenza, la CTU espletata nell'ambito del procedimento di ATP n. 6972/2022 si è conclusa (sulla base di motivazioni immuni da vizi logici) con una valutazione di “alta probabilità” della derivazione del danno dalla omessa sostituzione dell'olio del cambio.
12. Per altro verso, la riconducibilità del danno a circostanze successive a quelle sopra indicate, a fronte della precisione utilizzata dal tecnico sul piano della ricostruzione del nesso eziologico, richiedeva una specifica attività di allegazione e prova (di interruzione del nesso causale e/o sua diversa ricostruzione) che non è stata offerta.
13. Si versa – come osserva parte attrice – nell'ambito di un rapporto di natura contrattuale, ove – come è noto – il creditore ha l'onere di allegare soltanto l'esistenza e la validità del titolo contrattuale nonché l'altrui inadempimento;
mentre spetta alla controparte la prova di fatti modificativi o estintivi della propria responsabilità; principio che, con riferimento specifico alla materia della prestazione d'opera, viene declinato nel senso che segue: “il prestatore d'opera, per adempiere esattamente l'obbligo assunto, deve eseguire l'opus a regola d'arte e secondo gli accordi intervenuti, oltre a compiere, salvo il caso di una pattuizione dettagliata e completa dell'attività da svolgere, tutte quelle attività ed opere che, secondo il principio di buona fede e l'ordinaria diligenza dell'homo eiusdem condicionis ac professionis, sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto” (Cass. 29.10.2021, n. 30777).
14. Assume, poi, rilievo dirimente se il rifiuto di qualsiasi intervento e/o tagliando al cambio automatico, come ricavabile da una postilla apposta sul documento
“prenotazione di lavorazione officina n. 287 del 29.07.2020” sia effettivamente riconducibile all'attore. 15. Soccorre a tale scopo, nel senso di escludere l'autenticità della sottoscrizione, quanto osservato dal CTU nominato nell'ambito del presente procedimento, la quale ha condotto l'esame con rigore e pervenendo ad esiti non controvertibili sulla base delle osservazioni proposte.
Nella relazione si legge: la firma apposta sul preventivo di lavorazione rilasciato dalla
in data 29.07.2020 a nome di è DA RITENERSI CP_2 Parte_2
APOCRIFA ovvero non attribuibile allo stesso, ma imitazioni a mano libera”; in quanto “già ictu oculi si nota la divergenza di forma grafica. É fondamentale però non solo l'aspetto formale ma anche quello sostanziale che è di più difficile imitazione e dissimulazione. Nel caso di specie infatti tutti i parametri sostanziali non coincidono tra le firme in verifica e le firme in comparazione. Inoltre, è fondamentale accertare se le differenze fra firme autentiche e contestate rientrino nel normale ambito di variabilità del soggetto o se la firma corrisponde ad un disegno eseguito lentamente, ove si dà rilievo all'imitazione dei caratteri e dell'aspetto complessivo piuttosto che alle caratteristiche relative al movimento e alla grafia. Nel caso di specie la firma in verifica non è coerente nell'aspetto e nell'esecuzione rispetto alle firme in comparazione. Vi sono differenze di esecuzione” (cfr. pagina 25).
16. Deve pertanto, da un lato, porsi in evidenza che la convenuta abbia omesso un'attività raccomandata dal costruttore dell'autovettura (sostituzione dell'olio ogni 60.000 km: vedasi a tal riguardo, ancora, quanto osservato dal CTU ing.
); dall'altro lato, che la parte interessata non rifiutò un simile intervento, Per_1 non essendole attribuibile la firma apposta al documento in questione, per quanto detto sopra;
e ancora che la produzione del danno è da attribuire – con alto grado di probabilità, sufficiente ai fini qui in esame – alla suddetta condotta omissiva.
17. In conclusione, tenuto conto di quanto osservato dal CTU ing. Per_1 nonché delle spese successive documentate, va riconosciuto in favore degli attori il diritto a ricevere la somma di euro 9.619,35.
Alla predetta somma vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato.
Il calcolo degli interessi e della rivalutazione per il risarcimento relativo al danno, trattandosi di valore all'attualità, deve effettuarsi considerando che la somma indicata deve essere devalutata alla data dell'evento, e successivamente rivalutata secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (in tal senso cfr. ex multis Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030). 18. Non può trovare accoglimento, invece, la domanda relativa al danno non patrimoniale da “fermo del veicolo”, mancando la relativa prova: in specie, non emerge che, nel periodo considerato, parte attrice non abbia potuto usufruire di un veicolo alternativo e che, quindi, il fermo l'abbia effettivamente pregiudicata nei termini prospettati.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del convenuto.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, tenuto conto a) dello scaglione di riferimento, b) dell'attività effettivamente compiuta e c) del carattere non complesso degli accertamenti effettuati (il che giustifica una riduzione del 30% sul dovuto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit.), le stesse vanno liquidate in complessivi euro 3.553,90.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 9570/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
A) ACCOGLIE la domanda di parte attrice, nei limiti di cui in parte motiva, e per l'effetto CONDANNA al pagamento in favore della controparte a CP_2 titolo di risarcimento del danno della complessiva somma di euro 9.619,35, oltre interessi e rivalutazione determinati come in parte motiva;
B) CONDANNA alla refusione delle spese del presente giudizio in CP_2 favore della controparte, spese liquidate in complessivi euro 3.553,90, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 23.7.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta