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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 273/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. NN PI Presidente Rel.
dott. ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. NN Casella Consigliere nella pubblica udienza del 29 Maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 763/2025 del Tribunale di
AN ( giudice dr. Atanasio ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. MANTELLI SILVIA Parte_1 P.IVA_1
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in AN C.F._1
Viale Premuda n. 23
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO elettivamente domiciliato C.F._2 in AN via Savarè n. 1
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 12 Marzo 2025
PER L'APPELLATO
Come da memoria in data 31.3.2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 763/2025 il Tribunale di AN pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da nei confronti dell ha così deciso : rigetta Parte_1 CP_1 il ricorso;
condanna l'opponente a rimborsare a le spese di lite che liquida in CP_1 euro 4200,00, oltre accessori ed oltre il 15% per spese generali . “
La vicenda oggetto della controversia e lo svolgimento del processo di primo grado sono così riassunti nella sentenza appellata :
“ Con ricorso depositato in data 15.03.2024 la società ricorrente ha Parte_1 convenuto in giudizio opponendosi all'avviso di addebito, notificato in data CP_1
4.3.24 con cui l' ha ad essa intimato il pagamento dell'importo complessivo di € CP_1
90.944,45 per contributi, sanzioni, morosità (e spese di notifica) Concludeva, chiedendo al giudice:
In via preliminare ed inaudita altera parte: sospendere l'efficacia esecutiva dell'Avviso di addebito n. 36820240001324929000 del 24/02/2024, notificato a mezzo pec in data 04/03/2024 impugnato e di ogni altro provvedimento diretto e consequenziale, tra cui l'invito a regolarizzare del 29/02/2024, notificato in pari data, per le ragioni tutte sopra esposte;
Nel merito: in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o inefficacia dell'Avviso di addebito n. 36820240001324929000 del 24/02/2024, notificato a mezzo pec in data 04/03/2024 (Doc. 1) da sede di AN Est, CP_1 relativo alle diffide per il Recupero contributi da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, L. 335/95 di cui al Protocollo I I 4905.26/09/2022.0249917 del
26/09/2022, notificato via pec il 27/09/2022, Protocollo
4905.26/09/2022.0249924 del 26/09/2022, notificato via pec il 27/09/2022 e CP_1
Protocollo 4905.07/06/2023.0170798 del 07/06/2023, notificato via pec il CP_1
27/09/2023 e conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità
e/o inefficacia dell'Invito a regolarizzare del 29/02/2024, notificato in pari data da sede di AN Est, nonché di ogni atto ad esso presupposto, per i motivi CP_1
sopra esposti e, per l'effetto, annullare o revocare e/o dichiarare inefficace in tutto o in parte i suddetti provvedimenti, dichiarando che nulla è dovuto all CP_1 dall'odierna ricorrente per i suddetti titoli. In via subordinata, in caso di riconoscimento della validità e/o efficacia dei provvedimenti impugnati: accertare e dichiarare non dovute le sanzioni e, per l'effetto, annullare parzialmente i provvedimenti impugnati, riducendo il debito alle sole somme dovute per sorte capitale. In ogni caso, condannare alla restituzione delle somme eventualmente CP_1 percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese. (…).
La società ricorrente ha assunto il dirigente a far tempo dal 2020, Parte_2
ricevendo, a seguito della instaurazione del rapporto di lavoro, l'estratto contributivo alla data del 19 febbraio 2019, da cui risultava anzianità contributiva maturata successivamente al 1 gennaio 1996.
La società pertanto provvedeva ad applicare al lavoratore il regime previsto dall'articolo 2 comma 18 della legge 335 del 1995 che manteneva inalterato fino a tutto l'anno 2021.
A gennaio 2022 il comunicava alla società di avere ricevuto un imprevisto Pt_2 accredito di tre anni di contributi figurativi maturati tra il 1994 e il 1996 come risulta dall'estratto contributivo del 4 gennaio 2022.
Tale accredito era scaturito da una richiesta, presentata dal , di estratto Pt_2 contributivo internazionale trasmessa in data 22 febbraio 2019 ai fini del ricongiungimento dei contributi versati al EG unito per il lavoro prestato in quel paese dal 2005 al 2007.
Alla richiesta della società di rettificare la situazione contributiva del Pt_2
relativamente agli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, chiariva di non poter eliminare CP_1 in autonomia i contributi antecedenti il 1996 fino a quando la struttura previdenziale britannica non avesse trasmesso un nuovo modello opportunamente aggiornato;
fino a quel momento avrebbe ritenuto il contribuente del sistema CP_1 Pt_2 previdenziale sin dal 1994.
Investito della questione il sistema previdenziale britannico, quest'ultimo, in data 24 maggio 2022, chiariva che i contributi figurativi antecedenti il 1996 non avrebbero potuto essere cancellati perché, nel sistema pensionistico inglese, l'accredito della contribuzione figurativa avviene di diritto per tutti i contribuenti.
Tale situazione costringeva pertanto il - a fronte del silenzio di rispetto Pt_2 CP_1 ai solleciti ricevuti dalla società ricorrente – a comunicare in data 13.9.22 l'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 23 della legge 335 del 1995, con aggravio della propria posizione in termini di contribuzione e pensionamento
(domanda che veniva accolta da in data 12.7.23). CP_1
Con provvedimento in data 14.9.23 n. 1151 respingeva il ricorso amministrativo CP_1
presentato da avverso le due distinte pec di comunicate il 27/09/2022, Pt_1 CP_1 con cui chiedeva il pagamento dei contributi per € 23.831,62 e per € 16.105,12 CP_1 nonché le sanzioni, rispettivamente per € 3.454,35 ed € 1.166,24 (calcolati sull'imponibile eccedente il massimale per agli anni 2020 e 2021); ed in data 26.9.23 respingeva anche il ricorso amministrativo presentato avverso la distinta CP_1 comunicata in data 07/06/2023 per il recupero della somma di euro 49.242,88 per contributi e di euro 4.622,37 di sanzioni (calcolati sull'imponibile eccedente il massimale per l'anno 2022).
La società contribuente si duole che, innanzitutto, non le è stato notificato, prima dell'avviso di addebito di cui è causa, l'atto presupposto, non avendo mai CP_1 comunicato al contribuente l'avvenuto accredito dei contributi esteri nonché la sua iscrizione d'ufficio nel regime vecchio contribuente;
eccepisce altresì che il Pt_2 non aveva mai chiesto l'accredito di tre anni di contributi anteriore al 1 gennaio
1996, in quanto era stato il sistema previdenziale britannico a riconoscere i contributi in maniera automatica, per il solo fatto che il avesse chiesto un Pt_2 estratto contributivo, ma al solo fine di riscattare i contributi per il lavoro prestato nel EG NI successivamente al 1 gennaio 1996; evidenzia poi la società che il aveva rinunciato ad usufruire del sistema retributivo chiedendo invece Pt_2
l'accesso al solo sistema contributivo;
infine la società contesta ad la mancanza CP_1 di correttezza e buona fede in quanto - pur consapevole del fatto che il sistema contributivo britannico dispone l'accredito dei contributi e la irretrattabilità, da parte del contribuente, dell'avvenuto accredito dei contributi stessi - aveva ugualmente sollecitato il a presentare istanze al sistema previdenziale britannico per Pt_2 ottenere la cancellazione dei contributi accreditati ante 1996 “.
Il Tribunale ha ritenuto l'infondatezza dell'opposizione .
Ha osservato :
“ La fonte normativa ( art. 2 comma 18 L. 335/95) che regola la fattispecie è la seguente:
“Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT”.
Il massimale negli anni 2015/2016 era fissato in € 100.324
La successiva norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 comma 280 della L.
28.12.2015 n. 208 così recita:
“Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al
1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda”.
Sul contenuto precettivo delle due norme non sembrano esservi dubbi;
insieme sono chiaramente esplicative di come funzioni il massimale ed in quali circostanze. Le circolari emanate da in proposito chiariscono ulteriormente le modalità con CP_1 le quali occorre operare perché il massimale sia operativo.
Con la circolare del 7.9.1996 n. 177 ha chiarito che : “a) Per i lavoratori assunti CP_1
dopo il 31.12.1995, nel momento in cui il loro livello retributivo si attesti al di sopra del massimale annuo di £. 132 milioni, i datori di lavoro dovranno acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva anteriori al 1 gennaio 1996. In caso affermativo sottoporranno a contribuzione pensionistica l'intera retribuzione senza cioè applicare il massimale. b) In caso di dichiarazione negativa ed in assenza di diverse risultanze eventualmente rilevate da altra fonte in possesso del datore di lavoro, quest'ultimo sottoporrà al prelievo contributivo ai fini pensionistici la sola quota di retribuzione sino al massimale annuo di £. 132 milioni annualmente rivalutabile”.
Con la circolare n. 42 del 17.3.2009 ha indicato che “nel momento in cui il CP_1 livello retributivo dei predetti lavoratori si attesti al di sopra del massimale contributivo annuo i datori di lavoro devono acquisire da parte degli stessi una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva” e che soltanto “In caso affermativo i datori di lavoro devono sottoporre a contribuzione pensionistica l'intera retribuzione senza cioè applicare il massimale contributivo”.
La società interpreta tale normativa nel senso che per il datore è necessario e sufficiente che acquisisca la dichiarazione dell'interessato.
Tuttavia ciò non sembra bastare affinché la società datrice possa ritenersi assolta dai suoi obblighi.
La ragione è evidente.
La società si duole del fatto che non può essere gravata della responsabilità della esistenza di contributi nell'ambito del sistema previdenziale britannico che in qualche modo esercitano i loro effetti anche in quello del nostro Paese.
Rileva poi che il contribuente aveva chiesto l'accredito del periodo di lavoro espletato nel EG NI solo con riferimento ai contributi degli anni dal 2006 in poi.
E' vero tuttavia che il sistema previdenziale britannico ha iscritto in autonomia anche i periodi precedenti al 31.12.95; sicchè tali periodi risultavano nella certificazione che aveva richiesto al EG NI. CP_1 E ha pertanto dovuto richiedere il versamento dei contributi per l'attività CP_1 prestata con retribuzione eccedente il massimale e con un sistema retributivo in atto, in quanto il lavoratore risultava essere iscritto al sistema previdenziale in epoca antecedente al 31.12.95.
Proprio in quanto la misura dell'obbligazione nasce da una certa situazione fattuale, la società non può ritenersi esonerata dalla responsabilità che scaturisce anche da un mancato sufficiente controllo operato a carico del lavoratore contribuente.
Del resto, connesso all'obbligazione è l'interesse della società a limitare il pagamento della contribuzione entro il limite del massimale;
e non è possibile ritenere che il portatore dell'interesse alla limitazione della misura dell'obbligazione possa affermare di avere agito correttamente, qualora si sia affidata ad una dichiarazione di un terzo senza verificarne l'attendibilità.
Ciò a maggior ragione se – come nel caso che ci occupa - il terzo (lavoratore) che rilascia la dichiarazione è esterno all'obbligazione contributiva e non patisce conseguenze particolari dalla propria non veridica dichiarazione.
Appare allora evidente che è la stessa società datrice di lavoro a dovere assumere una diligenza maggiore e qualificata, non potendosi limitare alla richiesta puramente formale, dovendo quella accompagnarsi ad un successivo controllo sostanziale.
L'affermazione della società ricorrente per la quale essa non può accedere alla posizione contributiva del lavoratore e non può pertanto verificare la veridicità del contenuto della dichiarazione è poco puntuale, in quanto la società può sempre richiedere allo stesso lavoratore che egli esibisca la certificazione contributiva all'atto di consegnare la dichiarazione.
Del resto, il principio generale in materia di versamento contributivo prevede che la contribuzione di spettanza del datore venga versata integralmente;
se la società si avvantaggia della corresponsione inferiore, limitata al massimale, è necessario che versi nelle condizioni oggettive che la legge prevede espressamente.
Obbligata al versamento è la società; e deve necessariamente acquisire dati certi circa la situazione materiale in cui versa, che le consenta di risparmiare sulla contribuzione da versare. Del resto a nulla rileva la circostanza che il contribuente abbia optato per il sistema contributivo.
L'opzione opera a far tempo dalla data successiva alla sua comunicazione e quindi non può fare retroagire i suoi effetti determinando una sorta di sanatoria per quanto attiene al passato.
Quanto detto vale anche per quanto attiene alle sanzioni.
Nella fattispecie che ci occupa le sanzioni seguono l'inadempimento; e non può qualificarsi il comportamento della società come di buona fede, tale che le consenta di godere di una riduzione o una esenzione dalla sanzione stessa… “
Ha proposto appello AP chiedendo , in riforma della sentenza , l'accoglimento dell'opposizione proposta .
Ha resistito l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 29 Maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo .
°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che seguono. Parte_1
Con un primo motivo , la società lamenta una errata applicazione nel caso di specie delle circolari e delle norme in materia. CP_1
Osserva che “ la sentenza erra in primo luogo laddove statuisce che sarebbe dovere del datore di lavoro operare con la massima diligenza per accertarsi della sussistenza di tutti i requisiti necessari all'applicazione del massimale , anche attraverso l'acquisizione del dato relativo all'estratto contributivo del lavoratore “ ; contesta l'interpretazione del Tribunale delle circolari nn. 177/1996 ne 42/2009 , evidenziando che “ tale interpretazione appare arbitraria , posto che le due circolari non prevedono affatto tale onere , ma limitano il dovere del datore di lavoro alla sola acquisizione della dichiarazione da parte del lavoratore “ ; rileva che “
l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure appare anche contraria alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali “ poiché “ non si vede come si possa imputare al datore di lavoro una responsabilità per mancata esecuzione di qualcosa che non è nel suo potere fare , ovvero ottenere l'estratto contributivo del lavoratore “. L'appellante lamenta inoltre una erronea applicazione dell'art. 2, comma 18 della legge 335/1995 , in base alla legge di interpretazione autentica fornita nel 2015.
Sul punto assume che il Tribunale non ha considerato da un lato che nella fattispecie il dr. non ha presentato domanda per l'accredito dei contributi Pt_2 antecedenti il 1996 , ma per il ricongiungimento dei contributi maturati in Inghilterra negli agli anni dal 2005 al 2007 e dall'altro che , contrariamente a quanto avviene per ogni contribuente italiano , il diritto inglese prevede un accredito automatico ed inscindibile dei contributi giovanili in anni diversi da quelli lavorativi .
Con un secondo motivo , con diffuse ed articolate argomentazioni , la società evidenzia sulla base di quanto pacificamente affermato da ( pag. 3 della CP_1 memoria e doc. 9 ) l'assenza di evidenze dell'accredito dei contributi antecedenti il
1996 prima del 13.1.2021 , con conseguente inesigibilità in capo a di una Pt_1 diligenza diversa da quella operata;
osserva che “ è pacifico che la situazione fattuale relativa all'iscrizione dei contributi antecedenti il 1996 “ generatrice dell'obbligazione contributiva eccedente il massimale non si è verificata almeno sino al 13.1.2021 “
L'appellante assume inoltre che “ fino a gennaio 2021 il datore di lavoro non avrebbe potuto conoscere il dato relativo all'accredito dei contributi antecedente il
1996 neanche con quella “ diligenza maggiore e qualificata identificata nella consultazione della certificazione contributiva : se avesse chiesto l'estratto contributivo al lavoratore , per l'anno 2020 , non avrebbe riscontrato alcun Pt_1 accredito del lavoratore antecedente il 1996 . Al datore di lavoro non potrà quindi essere imputata alcuna negligenza , né una responsabilità per omesso versamento dei contributi eccedenti il massimale , maturati nel 2020 “. .
La società evidenzia che “ l'indisponibilità assoluta dell'estratto conto contributivo aggiornato , almeno fino al gennaio 2021 , è un dato oggettivo , determinato esclusivamente dalla responsabilità e negligenza di , che fino al settembre 2020 CP_1 non aveva neanche richiesto l'estratto contributivo al EG NI;
che “ tale circostanza avrebbe dovuto indurre il Tribunale all'annullamento dell'avviso di addebito almeno con riferimento alle somme richieste per tale anno per sorte capitale e per spese di lite “. La società assume inoltre , per il periodo successivo , di aver avuto piena contezza dell'esistenza di contributi antecedenti il 1996 ma di essersi attenuta scrupolosamente alle indicazioni fornite dall'Istituto “ applicando il massimale in attesa che l'azione esperita da nel EG NI venisse accolta con Pt_2 conseguente estinzione di ogni suo debito “ ; che infatti “ come conferma l' nel CP_1 proprio atto difensivo , l'avv. Cillis aveva indicato quale soluzione ottimale , perché definitiva per cancellare anche il debito per gli anni antecedenti il 2022 , quella che prevedeva la richiesta di cancellazione all'Istituto britannico “ .
Precisa inoltre che : “ il dr. e hanno incolpevolmente fatto Pt_2 Pt_1
affidamento sulla bontà della soluzione proposta da che ha indotto : il dr. CP_1
a presentare domanda al EG NI con esborso di otre 6000,00 e Pt_2 conseguente ritardo nella presentazione dell'opzione contributiva , oltre la data di superamento della soglia del massimale , avvenuta a maggio 2'022 ; a CP_3 continuare ad applicare il massimale , anche al superamento della soglia di legge , fiduciosa della probabilità di successo dell'azione di cancellazione . Tutte queste circostanze avrebbero dovuto essere considerate dal Tribunale applicando il principio per il quale il datore di lavoro può essere esonerato da ogni responsabilità se il mancato versamento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore , cioè ad una causa non imputabile all'assicurato concretantesi in un evento estraneo alla volontà del soggetto che renda impossibile l'esecuzione della prestazione “.
La società evidenzia infine “ l'elemento di fatto relativo all'omessa notificazione al lavoratore dell'accredito dei contributi esteri e di quelli antecedenti il 1996 nonché
l'omessa comunicazione delle conseguenze di tale accredito in termini di pensione e di contribuzione . “
Rileva che “ il solo documento prodotto in atti da ( doc. 10 ) è una copia di CP_1 CP_1 testo di e mail pec . priva della conferma di ricezione ( quindi priva di qualsiasi valore probatorio ) trasmesso al – che ha negato di averla ricevuta – mai CP_4 trasmessa al lavoratore e nella quale si fa solo presente che alla data del 13.1.2021
l'estratto contributivo del dr. era stato finalmente aggiornato “. Pt_2
Secondo l'appellante “ il Giudice non ha valutato che la mancanza di una comunicazione da parte dell' sull'avvenuto aggiornamento dell'estratto CP_1 contributivo e soprattutto del passaggio a “ vecchio contribuente “ integra una grave violazione del dovere di correttezza e buona fede dell' nei confronti del CP_1 contribuente e del datore di lavoro , soprattutto in una situazione particolare quale quella dell'accredito dei “ Juvenile Crediti “ da parte del EG NI “ ; che “ CP_1 era ed è ben consapevole ( certo più di quanto non lo fossero la società ed il dr.
, di quanto contenzioso e quante criticità siano emerse negli anni in Pt_2
conseguenza dell'accredito automatico dei iuvenile credits da parte del EG NI
“
L'appellante sottolinea infine , per vari profili , la peculiarità della fattispecie , ben differente da altre ipotesi esaminati dai giudici di merito con le sentenze depositate dall . CP_1
La società contesta anche il regime delle sanzioni adottato dall' e ritenuto CP_1
legittimo dal Tribunale .
L'appellante sottolinea la propria totale buona fede e la massima diligenza nella gestione del caso;
conclude : “ anche in punto di sanzioni pertanto la sentenza dovrà essere riformata , con conseguente annullamento integrale sul punto dell'avviso di addebito , ovvero , in subordine , annullamento delle sanzioni o riduzione delle medesime ai soli interessi legali ….”.
Tali motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione , non colgono , ad avviso del collegio,nel segno.
Questa corte si è pronunciata più volte con alcuni precedenti cui l'odierno collegio intende aderire, richiamando, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp.att. c.p.c., le relative motivazioni (cfr.: Corte Appello AN 14 novembre 2022
n.1006/22; Corte Appello AN 14 dicembre 2022 n.1173/22; cfr. anche Corte
Appello AN 20 ottobre 2022 n.912/22 ; 1170/2022 , 1172/2022), in senso favorevole all'odierno appellato.
Si legge in particolare testualmente nella motivazione della richiamata sentenza n.
1170/2022 ( Pres. , Rel. Est. Dossi ) : Per_1
“ Come osservato in tali precedenti decisioni, “in tema di pagamento dei contributi, il datore di lavoro – in quanto unico responsabile del corretto adempimento – può essere esonerato da ogni responsabilità solamente se il mancato tempestivo versamento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, cioè ad una causa non imputabile all'assicurato (art. 1218 c.c.) concretantesi in un evento estraneo alla volontà del soggetto che renda impossibile l'esecuzione della prestazione. Per giurisprudenza costante, inoltre, l'onere della prova circa la spettanza delle agevolazioni contributive (esoneri, riduzioni, ecc.) incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione e non già sull'ente impositore, in quanto trattasi di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, del codice civile.
Sulla base di tali principi, è senza dubbio onere del datore di lavoro, ove sussista contestazione, dare prova, per ogni singolo dipendente, della sussistenza delle condizioni per giovarsi di un versamento di contributi previdenziali nei limiti del massimale anziché sull'intero imponibile retributivo, trattandosi di una eccezione introdotta dal legislatore ad una regola generale, in cui è pertanto il soggetto che tale eccezione intende invocare a dover provare la sussistenza dei presupposti e a darne piena dimostrazione. In altri termini, è il datore di lavoro - che intende giovarsi di un regime di esonero parziale dall'obbligo contributivo sull'intero imponibile retributivo - a dover dimostrare la fondatezza della propria tesi. .
Ne consegue, allora, che il datore di lavoro che ritenga di avvalersi del massimale contributivo sia responsabile di tale scelta nei confronti dell e, in caso di CP_1 contestazione, debba fornire idonea prova dei fatti costitutivi di tale parziale esonero.
Secondo i principi generali che regolano il rapporto assicurativo, a prescindere dalle modalità adottate (dichiarazione del lavoratore o altre forme anche non specificate dalla circolare) incombe sul datore di lavoro l'onere di verificare la sussistenza delle condizioni per fruire del massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i propri dipendenti. E' evidente che il datore di lavoro, quale unico obbligato al corretto assolvimento dell'onere contributivo, anche nel caso abbia ottenuto il rilascio di una dichiarazione del dipendente, deve mettere nel conto – qualora non proceda ad opportuni ed ulteriori controlli - di essere comunque esposto ad un rischio nel caso in cui quanto affermato dal dipendente non corrisponda al vero e qualora non sussistano, come nel caso di specie, i requisiti per l'applicazione del massimale contributivo.
In assenza dei presupposti di legge per l'applicazione del massimale, il datore di lavoro può essere esonerato dalla relativa responsabilità solamente – come detto – se il mancato tempestivo versamento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, cioè ad una causa non imputabile, concretantesi in un evento estraneo alla volontà del soggetto che renda impossibile l'esecuzione della prestazione. Orbene, la società appellante non può dirsi esente da responsabilità poiché non si è trovata in una situazione di oggettiva ed assoluta impossibilità, ma ha ritenuto di attenersi alla (erronea) dichiarazione del proprio dipendente, senza effettuare ulteriori accertamenti e verifiche…
Tale acritico affidamento non può integrare in alcun modo una causa di esonero di responsabilità nei confronti dell “ . CP_1
Questo collegio condivide tali argomentazioni ed intende dare continuità all'orientamento assunto in materia da questa Corte territoriale.
Tenuto conto dei principi richiamati e degli oneri probatoti a carico del datore di lavoro , ritiene il collegio che nella fattispecie non sussista la prova che il mancato tempestivo corretto versamento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, cioè ad una causa non imputabile, concretantesi in un evento estraneo alla volontà del soggetto che renda impossibile l'esecuzione della prestazione.
Il collegio osserva come nella fattispecie , ai fini dell'applicazione del massimale ,
si sia limitata a recepire , senza alcun ulteriore e compiuto accertamento e Pt_1
approfondimento circa l'attività lavorativa precedente di anche all'estero, , Pt_2 la mera dichiarazione di e le risultanze dell'estratto contributivo alla data Pt_2 del 19 febbraio 2019 .
Tali risultanze sono state poi invece pacificamente smentite , in seguito pur sempre ad una istanza di estratto contributivo internazionale nel EG presentata da , dalla sussistenza di accrediti automatici di contributi figurativi , Pt_2 secondo la legislazione del EG NI , antecedenti il 1996.
Tali circostanze – si ribadisce - non integrano una ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore nel senso ed ai fini esonerativi della responsabilità già sopra delineati.
In senso contrario , non appaiono poi decisivi il riferimento ed il mero adempimento a quanto previsto dalle circolari che , come è noto , “ sono CP_1 norme interne di servizio , manifesta superiore nei riguardi degli uffici subordinati e , come tali , spiegano effetto nella sfera giuridica di soggetti estranei a questa “ ( Così Cass. S.U. n. 533/1970 e n.
1457/1973 ; conf. Cass.14619/2020 ) .
Appaiono dovute anche le sanzioni civili richieste . Nella citata sentenza n. 1170 /2022 questa Corte territoriale ha già osservato , con argomentazioni pure totalmente condivise da questo collegio:
“ Secondo la costante giurisprudenza, l'obbligazione relativa alle somme aggiuntive, che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, ha natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell'ordinamento al fine di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione juris et de jure, il danno cagionato all'istituto assicuratore (cfr., ex multis: Cass. 20 giugno 2018 n.16262; Cass. 18 dicembre 2017 n. 30363).
La funzione essenzialmente risarcitoria, volta a quantificare, in via preventiva e forfettaria, il danno subito dall'ente previdenziale, è stata ribadita anche dal Giudice delle leggi (v. Corte Cost. n. 254 del 2014). La Suprema Corte ha precisato inoltre che
<<vi è, quindi, tra la sanzione civile e l'omissione contributiva, cui inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale, contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento e come tale incidente non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra ma anche dopo l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, stante il legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica;
l'automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva, esclude non solo la rilevanza dell'elemento soggettivo ma anche l'incidenza di un provvedimento sospensivo che, peraltro, porrebbe in condizioni differenti l'obbligato che se ne possa avvalere rispetto a chi detto provvedimento giudiziale non abbia ottenuto, con la conseguenza che la durata del processo inciderebbe diversamente a seconda dell'intervenuta sospensione o meno>> (Cass. 10 maggio 2019 n.12533). Infatti, il comma 8 lettera a) dell'art. 116 stabilisce che <<nel caso di mancato o ritardato pagamento contributi premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie, al una sanzione civile, in ragione d'anno, pari tasso ufficiale riferimento maggiorato 5,5 punti;
la civile non può essere superiore 40 per cento dell'importo dei premi corrisposti entro scadenza legge>>. Come si evince dal chiaro tenore letterale della norma, nell'ipotesi dell'omissione, non vi è alcun riferimento all'elemento soggettivo, che invece è espressamente indicato nell'ipotesi dell'evasione disciplinata dalla successiva lettera b) ove è richiesta anche <<l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi>>. Ne deriva, pertanto, che ogni volta che il datore di lavoro provveda, come avvenuto nel caso di specie, al pagamento dei contributi dovuti in misura inferiore a quella dovuta, è tenuto al pagamento delle sanzioni civili come quantificate nella citata lett. a) dell'art. 116 comma 8.
La società appellante, infine, non intendendo essere assoggettata ad alcuna somma aggiuntiva, ritiene che l'inadempimento possa rientrare in una delle ipotesi previste dal comma 15 dell'art. 116 L 388/2000 e che, pertanto, sia tenuta solamente al pagamento degli interessi legali. Formula in tal senso domanda subordinata chiedendo di ritenere applicabile alla fattispecie solo l'importo degli interessi legali dalla maturazione al saldo sulla base del disposto di cui all'articolo 116 della legge
388/2000 comma 15.
Tale domanda è infondata. La giurisprudenza ha ripetutamente ritenuto che l'applicazione dell'art. 116, comma 15, cit., postuli il previo pagamento della contribuzione (vedi, ex plurimis, Cass. 8 febbraio 2019 n.3799) e tale assunto va condiviso.
La normativa sulla riduzione delle sanzioni civili va letta nel suo complesso ed essa si articola in due previsioni di fondo. La prima è quella della L. n. 388 cit., art. 116, comma 10, secondo cui <<nei casi di mancato o ritardato pagamento contributi premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale amministrativa, sempreché il versamento dei sia effettuato entro termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, ragione d'anno, pari al tasso ufficiale riferimento maggiorato 5,5 punti>> con il limite massimo del 40% della contribuzione dovuta.
La seconda è quella dell'art. 116, comma 15, lett. a), secondo cui <l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali>>, anche in relazione ai <<casi di mancato e ritardato pagamento contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale amministrativa relazione alla particolare rilevanza delle interpretative che hanno dato luogo inadempienza>>. Le due norme prevedono una diversa e progressivamente più intensa riduzione delle sanzioni, fino all'interesse legale di cui al comma 15, ma si basano chiaramente su identici presupposti, per quanto attiene al pagamento dei contributi dovuti.
Ne deriva che, anche la previsione del comma 15 va intesa, come da giurisprudenza citata, alla luce del più esplicito disposto del comma 10 e quindi nel senso che, omessa od evasa ab origine l'obbligazione contributiva, vi sia pagamento di essa
<<nel caso di mancato o ritardato pagamento contributi premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie, al una sanzione civile, in ragione d'anno, pari tasso ufficiale riferimento maggiorato 5,5 punti;
la civile non può essere superiore 40 per cento dell'importo dei premi corrisposti entro scadenza legge>>, evidentemente in concomitanza o correlazione con la richiesta di adempimento dell'obbligo inadempiuto “
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
In conclusione , l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , ex d.m. 55/2014 , così come modificato dal d.m. 147/2022 . nella misura specificata in dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 763/2025 del Tribunale di AN;
condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che , in favore dell' CP_1 liquida in complessivi euro 5000,00 , oltre spese generali ed oneri di legge;
si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del
C.U. ex art. 1 comma 17 l. 228/2012
AN 29 Maggio 2025
Il Presidente NN PI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. NN PI Presidente Rel.
dott. ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. NN Casella Consigliere nella pubblica udienza del 29 Maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 763/2025 del Tribunale di
AN ( giudice dr. Atanasio ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. MANTELLI SILVIA Parte_1 P.IVA_1
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in AN C.F._1
Viale Premuda n. 23
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO elettivamente domiciliato C.F._2 in AN via Savarè n. 1
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 12 Marzo 2025
PER L'APPELLATO
Come da memoria in data 31.3.2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 763/2025 il Tribunale di AN pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da nei confronti dell ha così deciso : rigetta Parte_1 CP_1 il ricorso;
condanna l'opponente a rimborsare a le spese di lite che liquida in CP_1 euro 4200,00, oltre accessori ed oltre il 15% per spese generali . “
La vicenda oggetto della controversia e lo svolgimento del processo di primo grado sono così riassunti nella sentenza appellata :
“ Con ricorso depositato in data 15.03.2024 la società ricorrente ha Parte_1 convenuto in giudizio opponendosi all'avviso di addebito, notificato in data CP_1
4.3.24 con cui l' ha ad essa intimato il pagamento dell'importo complessivo di € CP_1
90.944,45 per contributi, sanzioni, morosità (e spese di notifica) Concludeva, chiedendo al giudice:
In via preliminare ed inaudita altera parte: sospendere l'efficacia esecutiva dell'Avviso di addebito n. 36820240001324929000 del 24/02/2024, notificato a mezzo pec in data 04/03/2024 impugnato e di ogni altro provvedimento diretto e consequenziale, tra cui l'invito a regolarizzare del 29/02/2024, notificato in pari data, per le ragioni tutte sopra esposte;
Nel merito: in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o inefficacia dell'Avviso di addebito n. 36820240001324929000 del 24/02/2024, notificato a mezzo pec in data 04/03/2024 (Doc. 1) da sede di AN Est, CP_1 relativo alle diffide per il Recupero contributi da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, L. 335/95 di cui al Protocollo I I 4905.26/09/2022.0249917 del
26/09/2022, notificato via pec il 27/09/2022, Protocollo
4905.26/09/2022.0249924 del 26/09/2022, notificato via pec il 27/09/2022 e CP_1
Protocollo 4905.07/06/2023.0170798 del 07/06/2023, notificato via pec il CP_1
27/09/2023 e conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità
e/o inefficacia dell'Invito a regolarizzare del 29/02/2024, notificato in pari data da sede di AN Est, nonché di ogni atto ad esso presupposto, per i motivi CP_1
sopra esposti e, per l'effetto, annullare o revocare e/o dichiarare inefficace in tutto o in parte i suddetti provvedimenti, dichiarando che nulla è dovuto all CP_1 dall'odierna ricorrente per i suddetti titoli. In via subordinata, in caso di riconoscimento della validità e/o efficacia dei provvedimenti impugnati: accertare e dichiarare non dovute le sanzioni e, per l'effetto, annullare parzialmente i provvedimenti impugnati, riducendo il debito alle sole somme dovute per sorte capitale. In ogni caso, condannare alla restituzione delle somme eventualmente CP_1 percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese. (…).
La società ricorrente ha assunto il dirigente a far tempo dal 2020, Parte_2
ricevendo, a seguito della instaurazione del rapporto di lavoro, l'estratto contributivo alla data del 19 febbraio 2019, da cui risultava anzianità contributiva maturata successivamente al 1 gennaio 1996.
La società pertanto provvedeva ad applicare al lavoratore il regime previsto dall'articolo 2 comma 18 della legge 335 del 1995 che manteneva inalterato fino a tutto l'anno 2021.
A gennaio 2022 il comunicava alla società di avere ricevuto un imprevisto Pt_2 accredito di tre anni di contributi figurativi maturati tra il 1994 e il 1996 come risulta dall'estratto contributivo del 4 gennaio 2022.
Tale accredito era scaturito da una richiesta, presentata dal , di estratto Pt_2 contributivo internazionale trasmessa in data 22 febbraio 2019 ai fini del ricongiungimento dei contributi versati al EG unito per il lavoro prestato in quel paese dal 2005 al 2007.
Alla richiesta della società di rettificare la situazione contributiva del Pt_2
relativamente agli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, chiariva di non poter eliminare CP_1 in autonomia i contributi antecedenti il 1996 fino a quando la struttura previdenziale britannica non avesse trasmesso un nuovo modello opportunamente aggiornato;
fino a quel momento avrebbe ritenuto il contribuente del sistema CP_1 Pt_2 previdenziale sin dal 1994.
Investito della questione il sistema previdenziale britannico, quest'ultimo, in data 24 maggio 2022, chiariva che i contributi figurativi antecedenti il 1996 non avrebbero potuto essere cancellati perché, nel sistema pensionistico inglese, l'accredito della contribuzione figurativa avviene di diritto per tutti i contribuenti.
Tale situazione costringeva pertanto il - a fronte del silenzio di rispetto Pt_2 CP_1 ai solleciti ricevuti dalla società ricorrente – a comunicare in data 13.9.22 l'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 23 della legge 335 del 1995, con aggravio della propria posizione in termini di contribuzione e pensionamento
(domanda che veniva accolta da in data 12.7.23). CP_1
Con provvedimento in data 14.9.23 n. 1151 respingeva il ricorso amministrativo CP_1
presentato da avverso le due distinte pec di comunicate il 27/09/2022, Pt_1 CP_1 con cui chiedeva il pagamento dei contributi per € 23.831,62 e per € 16.105,12 CP_1 nonché le sanzioni, rispettivamente per € 3.454,35 ed € 1.166,24 (calcolati sull'imponibile eccedente il massimale per agli anni 2020 e 2021); ed in data 26.9.23 respingeva anche il ricorso amministrativo presentato avverso la distinta CP_1 comunicata in data 07/06/2023 per il recupero della somma di euro 49.242,88 per contributi e di euro 4.622,37 di sanzioni (calcolati sull'imponibile eccedente il massimale per l'anno 2022).
La società contribuente si duole che, innanzitutto, non le è stato notificato, prima dell'avviso di addebito di cui è causa, l'atto presupposto, non avendo mai CP_1 comunicato al contribuente l'avvenuto accredito dei contributi esteri nonché la sua iscrizione d'ufficio nel regime vecchio contribuente;
eccepisce altresì che il Pt_2 non aveva mai chiesto l'accredito di tre anni di contributi anteriore al 1 gennaio
1996, in quanto era stato il sistema previdenziale britannico a riconoscere i contributi in maniera automatica, per il solo fatto che il avesse chiesto un Pt_2 estratto contributivo, ma al solo fine di riscattare i contributi per il lavoro prestato nel EG NI successivamente al 1 gennaio 1996; evidenzia poi la società che il aveva rinunciato ad usufruire del sistema retributivo chiedendo invece Pt_2
l'accesso al solo sistema contributivo;
infine la società contesta ad la mancanza CP_1 di correttezza e buona fede in quanto - pur consapevole del fatto che il sistema contributivo britannico dispone l'accredito dei contributi e la irretrattabilità, da parte del contribuente, dell'avvenuto accredito dei contributi stessi - aveva ugualmente sollecitato il a presentare istanze al sistema previdenziale britannico per Pt_2 ottenere la cancellazione dei contributi accreditati ante 1996 “.
Il Tribunale ha ritenuto l'infondatezza dell'opposizione .
Ha osservato :
“ La fonte normativa ( art. 2 comma 18 L. 335/95) che regola la fattispecie è la seguente:
“Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT”.
Il massimale negli anni 2015/2016 era fissato in € 100.324
La successiva norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 comma 280 della L.
28.12.2015 n. 208 così recita:
“Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al
1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda”.
Sul contenuto precettivo delle due norme non sembrano esservi dubbi;
insieme sono chiaramente esplicative di come funzioni il massimale ed in quali circostanze. Le circolari emanate da in proposito chiariscono ulteriormente le modalità con CP_1 le quali occorre operare perché il massimale sia operativo.
Con la circolare del 7.9.1996 n. 177 ha chiarito che : “a) Per i lavoratori assunti CP_1
dopo il 31.12.1995, nel momento in cui il loro livello retributivo si attesti al di sopra del massimale annuo di £. 132 milioni, i datori di lavoro dovranno acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva anteriori al 1 gennaio 1996. In caso affermativo sottoporranno a contribuzione pensionistica l'intera retribuzione senza cioè applicare il massimale. b) In caso di dichiarazione negativa ed in assenza di diverse risultanze eventualmente rilevate da altra fonte in possesso del datore di lavoro, quest'ultimo sottoporrà al prelievo contributivo ai fini pensionistici la sola quota di retribuzione sino al massimale annuo di £. 132 milioni annualmente rivalutabile”.
Con la circolare n. 42 del 17.3.2009 ha indicato che “nel momento in cui il CP_1 livello retributivo dei predetti lavoratori si attesti al di sopra del massimale contributivo annuo i datori di lavoro devono acquisire da parte degli stessi una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva” e che soltanto “In caso affermativo i datori di lavoro devono sottoporre a contribuzione pensionistica l'intera retribuzione senza cioè applicare il massimale contributivo”.
La società interpreta tale normativa nel senso che per il datore è necessario e sufficiente che acquisisca la dichiarazione dell'interessato.
Tuttavia ciò non sembra bastare affinché la società datrice possa ritenersi assolta dai suoi obblighi.
La ragione è evidente.
La società si duole del fatto che non può essere gravata della responsabilità della esistenza di contributi nell'ambito del sistema previdenziale britannico che in qualche modo esercitano i loro effetti anche in quello del nostro Paese.
Rileva poi che il contribuente aveva chiesto l'accredito del periodo di lavoro espletato nel EG NI solo con riferimento ai contributi degli anni dal 2006 in poi.
E' vero tuttavia che il sistema previdenziale britannico ha iscritto in autonomia anche i periodi precedenti al 31.12.95; sicchè tali periodi risultavano nella certificazione che aveva richiesto al EG NI. CP_1 E ha pertanto dovuto richiedere il versamento dei contributi per l'attività CP_1 prestata con retribuzione eccedente il massimale e con un sistema retributivo in atto, in quanto il lavoratore risultava essere iscritto al sistema previdenziale in epoca antecedente al 31.12.95.
Proprio in quanto la misura dell'obbligazione nasce da una certa situazione fattuale, la società non può ritenersi esonerata dalla responsabilità che scaturisce anche da un mancato sufficiente controllo operato a carico del lavoratore contribuente.
Del resto, connesso all'obbligazione è l'interesse della società a limitare il pagamento della contribuzione entro il limite del massimale;
e non è possibile ritenere che il portatore dell'interesse alla limitazione della misura dell'obbligazione possa affermare di avere agito correttamente, qualora si sia affidata ad una dichiarazione di un terzo senza verificarne l'attendibilità.
Ciò a maggior ragione se – come nel caso che ci occupa - il terzo (lavoratore) che rilascia la dichiarazione è esterno all'obbligazione contributiva e non patisce conseguenze particolari dalla propria non veridica dichiarazione.
Appare allora evidente che è la stessa società datrice di lavoro a dovere assumere una diligenza maggiore e qualificata, non potendosi limitare alla richiesta puramente formale, dovendo quella accompagnarsi ad un successivo controllo sostanziale.
L'affermazione della società ricorrente per la quale essa non può accedere alla posizione contributiva del lavoratore e non può pertanto verificare la veridicità del contenuto della dichiarazione è poco puntuale, in quanto la società può sempre richiedere allo stesso lavoratore che egli esibisca la certificazione contributiva all'atto di consegnare la dichiarazione.
Del resto, il principio generale in materia di versamento contributivo prevede che la contribuzione di spettanza del datore venga versata integralmente;
se la società si avvantaggia della corresponsione inferiore, limitata al massimale, è necessario che versi nelle condizioni oggettive che la legge prevede espressamente.
Obbligata al versamento è la società; e deve necessariamente acquisire dati certi circa la situazione materiale in cui versa, che le consenta di risparmiare sulla contribuzione da versare. Del resto a nulla rileva la circostanza che il contribuente abbia optato per il sistema contributivo.
L'opzione opera a far tempo dalla data successiva alla sua comunicazione e quindi non può fare retroagire i suoi effetti determinando una sorta di sanatoria per quanto attiene al passato.
Quanto detto vale anche per quanto attiene alle sanzioni.
Nella fattispecie che ci occupa le sanzioni seguono l'inadempimento; e non può qualificarsi il comportamento della società come di buona fede, tale che le consenta di godere di una riduzione o una esenzione dalla sanzione stessa… “
Ha proposto appello AP chiedendo , in riforma della sentenza , l'accoglimento dell'opposizione proposta .
Ha resistito l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 29 Maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo .
°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che seguono. Parte_1
Con un primo motivo , la società lamenta una errata applicazione nel caso di specie delle circolari e delle norme in materia. CP_1
Osserva che “ la sentenza erra in primo luogo laddove statuisce che sarebbe dovere del datore di lavoro operare con la massima diligenza per accertarsi della sussistenza di tutti i requisiti necessari all'applicazione del massimale , anche attraverso l'acquisizione del dato relativo all'estratto contributivo del lavoratore “ ; contesta l'interpretazione del Tribunale delle circolari nn. 177/1996 ne 42/2009 , evidenziando che “ tale interpretazione appare arbitraria , posto che le due circolari non prevedono affatto tale onere , ma limitano il dovere del datore di lavoro alla sola acquisizione della dichiarazione da parte del lavoratore “ ; rileva che “
l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure appare anche contraria alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali “ poiché “ non si vede come si possa imputare al datore di lavoro una responsabilità per mancata esecuzione di qualcosa che non è nel suo potere fare , ovvero ottenere l'estratto contributivo del lavoratore “. L'appellante lamenta inoltre una erronea applicazione dell'art. 2, comma 18 della legge 335/1995 , in base alla legge di interpretazione autentica fornita nel 2015.
Sul punto assume che il Tribunale non ha considerato da un lato che nella fattispecie il dr. non ha presentato domanda per l'accredito dei contributi Pt_2 antecedenti il 1996 , ma per il ricongiungimento dei contributi maturati in Inghilterra negli agli anni dal 2005 al 2007 e dall'altro che , contrariamente a quanto avviene per ogni contribuente italiano , il diritto inglese prevede un accredito automatico ed inscindibile dei contributi giovanili in anni diversi da quelli lavorativi .
Con un secondo motivo , con diffuse ed articolate argomentazioni , la società evidenzia sulla base di quanto pacificamente affermato da ( pag. 3 della CP_1 memoria e doc. 9 ) l'assenza di evidenze dell'accredito dei contributi antecedenti il
1996 prima del 13.1.2021 , con conseguente inesigibilità in capo a di una Pt_1 diligenza diversa da quella operata;
osserva che “ è pacifico che la situazione fattuale relativa all'iscrizione dei contributi antecedenti il 1996 “ generatrice dell'obbligazione contributiva eccedente il massimale non si è verificata almeno sino al 13.1.2021 “
L'appellante assume inoltre che “ fino a gennaio 2021 il datore di lavoro non avrebbe potuto conoscere il dato relativo all'accredito dei contributi antecedente il
1996 neanche con quella “ diligenza maggiore e qualificata identificata nella consultazione della certificazione contributiva : se avesse chiesto l'estratto contributivo al lavoratore , per l'anno 2020 , non avrebbe riscontrato alcun Pt_1 accredito del lavoratore antecedente il 1996 . Al datore di lavoro non potrà quindi essere imputata alcuna negligenza , né una responsabilità per omesso versamento dei contributi eccedenti il massimale , maturati nel 2020 “. .
La società evidenzia che “ l'indisponibilità assoluta dell'estratto conto contributivo aggiornato , almeno fino al gennaio 2021 , è un dato oggettivo , determinato esclusivamente dalla responsabilità e negligenza di , che fino al settembre 2020 CP_1 non aveva neanche richiesto l'estratto contributivo al EG NI;
che “ tale circostanza avrebbe dovuto indurre il Tribunale all'annullamento dell'avviso di addebito almeno con riferimento alle somme richieste per tale anno per sorte capitale e per spese di lite “. La società assume inoltre , per il periodo successivo , di aver avuto piena contezza dell'esistenza di contributi antecedenti il 1996 ma di essersi attenuta scrupolosamente alle indicazioni fornite dall'Istituto “ applicando il massimale in attesa che l'azione esperita da nel EG NI venisse accolta con Pt_2 conseguente estinzione di ogni suo debito “ ; che infatti “ come conferma l' nel CP_1 proprio atto difensivo , l'avv. Cillis aveva indicato quale soluzione ottimale , perché definitiva per cancellare anche il debito per gli anni antecedenti il 2022 , quella che prevedeva la richiesta di cancellazione all'Istituto britannico “ .
Precisa inoltre che : “ il dr. e hanno incolpevolmente fatto Pt_2 Pt_1
affidamento sulla bontà della soluzione proposta da che ha indotto : il dr. CP_1
a presentare domanda al EG NI con esborso di otre 6000,00 e Pt_2 conseguente ritardo nella presentazione dell'opzione contributiva , oltre la data di superamento della soglia del massimale , avvenuta a maggio 2'022 ; a CP_3 continuare ad applicare il massimale , anche al superamento della soglia di legge , fiduciosa della probabilità di successo dell'azione di cancellazione . Tutte queste circostanze avrebbero dovuto essere considerate dal Tribunale applicando il principio per il quale il datore di lavoro può essere esonerato da ogni responsabilità se il mancato versamento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore , cioè ad una causa non imputabile all'assicurato concretantesi in un evento estraneo alla volontà del soggetto che renda impossibile l'esecuzione della prestazione “.
La società evidenzia infine “ l'elemento di fatto relativo all'omessa notificazione al lavoratore dell'accredito dei contributi esteri e di quelli antecedenti il 1996 nonché
l'omessa comunicazione delle conseguenze di tale accredito in termini di pensione e di contribuzione . “
Rileva che “ il solo documento prodotto in atti da ( doc. 10 ) è una copia di CP_1 CP_1 testo di e mail pec . priva della conferma di ricezione ( quindi priva di qualsiasi valore probatorio ) trasmesso al – che ha negato di averla ricevuta – mai CP_4 trasmessa al lavoratore e nella quale si fa solo presente che alla data del 13.1.2021
l'estratto contributivo del dr. era stato finalmente aggiornato “. Pt_2
Secondo l'appellante “ il Giudice non ha valutato che la mancanza di una comunicazione da parte dell' sull'avvenuto aggiornamento dell'estratto CP_1 contributivo e soprattutto del passaggio a “ vecchio contribuente “ integra una grave violazione del dovere di correttezza e buona fede dell' nei confronti del CP_1 contribuente e del datore di lavoro , soprattutto in una situazione particolare quale quella dell'accredito dei “ Juvenile Crediti “ da parte del EG NI “ ; che “ CP_1 era ed è ben consapevole ( certo più di quanto non lo fossero la società ed il dr.
, di quanto contenzioso e quante criticità siano emerse negli anni in Pt_2
conseguenza dell'accredito automatico dei iuvenile credits da parte del EG NI
“
L'appellante sottolinea infine , per vari profili , la peculiarità della fattispecie , ben differente da altre ipotesi esaminati dai giudici di merito con le sentenze depositate dall . CP_1
La società contesta anche il regime delle sanzioni adottato dall' e ritenuto CP_1
legittimo dal Tribunale .
L'appellante sottolinea la propria totale buona fede e la massima diligenza nella gestione del caso;
conclude : “ anche in punto di sanzioni pertanto la sentenza dovrà essere riformata , con conseguente annullamento integrale sul punto dell'avviso di addebito , ovvero , in subordine , annullamento delle sanzioni o riduzione delle medesime ai soli interessi legali ….”.
Tali motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione , non colgono , ad avviso del collegio,nel segno.
Questa corte si è pronunciata più volte con alcuni precedenti cui l'odierno collegio intende aderire, richiamando, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp.att. c.p.c., le relative motivazioni (cfr.: Corte Appello AN 14 novembre 2022
n.1006/22; Corte Appello AN 14 dicembre 2022 n.1173/22; cfr. anche Corte
Appello AN 20 ottobre 2022 n.912/22 ; 1170/2022 , 1172/2022), in senso favorevole all'odierno appellato.
Si legge in particolare testualmente nella motivazione della richiamata sentenza n.
1170/2022 ( Pres. , Rel. Est. Dossi ) : Per_1
“ Come osservato in tali precedenti decisioni, “in tema di pagamento dei contributi, il datore di lavoro – in quanto unico responsabile del corretto adempimento – può essere esonerato da ogni responsabilità solamente se il mancato tempestivo versamento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, cioè ad una causa non imputabile all'assicurato (art. 1218 c.c.) concretantesi in un evento estraneo alla volontà del soggetto che renda impossibile l'esecuzione della prestazione. Per giurisprudenza costante, inoltre, l'onere della prova circa la spettanza delle agevolazioni contributive (esoneri, riduzioni, ecc.) incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione e non già sull'ente impositore, in quanto trattasi di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, del codice civile.
Sulla base di tali principi, è senza dubbio onere del datore di lavoro, ove sussista contestazione, dare prova, per ogni singolo dipendente, della sussistenza delle condizioni per giovarsi di un versamento di contributi previdenziali nei limiti del massimale anziché sull'intero imponibile retributivo, trattandosi di una eccezione introdotta dal legislatore ad una regola generale, in cui è pertanto il soggetto che tale eccezione intende invocare a dover provare la sussistenza dei presupposti e a darne piena dimostrazione. In altri termini, è il datore di lavoro - che intende giovarsi di un regime di esonero parziale dall'obbligo contributivo sull'intero imponibile retributivo - a dover dimostrare la fondatezza della propria tesi. .
Ne consegue, allora, che il datore di lavoro che ritenga di avvalersi del massimale contributivo sia responsabile di tale scelta nei confronti dell e, in caso di CP_1 contestazione, debba fornire idonea prova dei fatti costitutivi di tale parziale esonero.
Secondo i principi generali che regolano il rapporto assicurativo, a prescindere dalle modalità adottate (dichiarazione del lavoratore o altre forme anche non specificate dalla circolare) incombe sul datore di lavoro l'onere di verificare la sussistenza delle condizioni per fruire del massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i propri dipendenti. E' evidente che il datore di lavoro, quale unico obbligato al corretto assolvimento dell'onere contributivo, anche nel caso abbia ottenuto il rilascio di una dichiarazione del dipendente, deve mettere nel conto – qualora non proceda ad opportuni ed ulteriori controlli - di essere comunque esposto ad un rischio nel caso in cui quanto affermato dal dipendente non corrisponda al vero e qualora non sussistano, come nel caso di specie, i requisiti per l'applicazione del massimale contributivo.
In assenza dei presupposti di legge per l'applicazione del massimale, il datore di lavoro può essere esonerato dalla relativa responsabilità solamente – come detto – se il mancato tempestivo versamento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, cioè ad una causa non imputabile, concretantesi in un evento estraneo alla volontà del soggetto che renda impossibile l'esecuzione della prestazione. Orbene, la società appellante non può dirsi esente da responsabilità poiché non si è trovata in una situazione di oggettiva ed assoluta impossibilità, ma ha ritenuto di attenersi alla (erronea) dichiarazione del proprio dipendente, senza effettuare ulteriori accertamenti e verifiche…
Tale acritico affidamento non può integrare in alcun modo una causa di esonero di responsabilità nei confronti dell “ . CP_1
Questo collegio condivide tali argomentazioni ed intende dare continuità all'orientamento assunto in materia da questa Corte territoriale.
Tenuto conto dei principi richiamati e degli oneri probatoti a carico del datore di lavoro , ritiene il collegio che nella fattispecie non sussista la prova che il mancato tempestivo corretto versamento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, cioè ad una causa non imputabile, concretantesi in un evento estraneo alla volontà del soggetto che renda impossibile l'esecuzione della prestazione.
Il collegio osserva come nella fattispecie , ai fini dell'applicazione del massimale ,
si sia limitata a recepire , senza alcun ulteriore e compiuto accertamento e Pt_1
approfondimento circa l'attività lavorativa precedente di anche all'estero, , Pt_2 la mera dichiarazione di e le risultanze dell'estratto contributivo alla data Pt_2 del 19 febbraio 2019 .
Tali risultanze sono state poi invece pacificamente smentite , in seguito pur sempre ad una istanza di estratto contributivo internazionale nel EG presentata da , dalla sussistenza di accrediti automatici di contributi figurativi , Pt_2 secondo la legislazione del EG NI , antecedenti il 1996.
Tali circostanze – si ribadisce - non integrano una ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore nel senso ed ai fini esonerativi della responsabilità già sopra delineati.
In senso contrario , non appaiono poi decisivi il riferimento ed il mero adempimento a quanto previsto dalle circolari che , come è noto , “ sono CP_1 norme interne di servizio , manifesta superiore nei riguardi degli uffici subordinati e , come tali , spiegano effetto nella sfera giuridica di soggetti estranei a questa “ ( Così Cass. S.U. n. 533/1970 e n.
1457/1973 ; conf. Cass.14619/2020 ) .
Appaiono dovute anche le sanzioni civili richieste . Nella citata sentenza n. 1170 /2022 questa Corte territoriale ha già osservato , con argomentazioni pure totalmente condivise da questo collegio:
“ Secondo la costante giurisprudenza, l'obbligazione relativa alle somme aggiuntive, che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, ha natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell'ordinamento al fine di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione juris et de jure, il danno cagionato all'istituto assicuratore (cfr., ex multis: Cass. 20 giugno 2018 n.16262; Cass. 18 dicembre 2017 n. 30363).
La funzione essenzialmente risarcitoria, volta a quantificare, in via preventiva e forfettaria, il danno subito dall'ente previdenziale, è stata ribadita anche dal Giudice delle leggi (v. Corte Cost. n. 254 del 2014). La Suprema Corte ha precisato inoltre che
<<vi è, quindi, tra la sanzione civile e l'omissione contributiva, cui inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale, contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento e come tale incidente non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra ma anche dopo l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, stante il legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica;
l'automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva, esclude non solo la rilevanza dell'elemento soggettivo ma anche l'incidenza di un provvedimento sospensivo che, peraltro, porrebbe in condizioni differenti l'obbligato che se ne possa avvalere rispetto a chi detto provvedimento giudiziale non abbia ottenuto, con la conseguenza che la durata del processo inciderebbe diversamente a seconda dell'intervenuta sospensione o meno>> (Cass. 10 maggio 2019 n.12533). Infatti, il comma 8 lettera a) dell'art. 116 stabilisce che <<nel caso di mancato o ritardato pagamento contributi premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie, al una sanzione civile, in ragione d'anno, pari tasso ufficiale riferimento maggiorato 5,5 punti;
la civile non può essere superiore 40 per cento dell'importo dei premi corrisposti entro scadenza legge>>. Come si evince dal chiaro tenore letterale della norma, nell'ipotesi dell'omissione, non vi è alcun riferimento all'elemento soggettivo, che invece è espressamente indicato nell'ipotesi dell'evasione disciplinata dalla successiva lettera b) ove è richiesta anche <<l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi>>. Ne deriva, pertanto, che ogni volta che il datore di lavoro provveda, come avvenuto nel caso di specie, al pagamento dei contributi dovuti in misura inferiore a quella dovuta, è tenuto al pagamento delle sanzioni civili come quantificate nella citata lett. a) dell'art. 116 comma 8.
La società appellante, infine, non intendendo essere assoggettata ad alcuna somma aggiuntiva, ritiene che l'inadempimento possa rientrare in una delle ipotesi previste dal comma 15 dell'art. 116 L 388/2000 e che, pertanto, sia tenuta solamente al pagamento degli interessi legali. Formula in tal senso domanda subordinata chiedendo di ritenere applicabile alla fattispecie solo l'importo degli interessi legali dalla maturazione al saldo sulla base del disposto di cui all'articolo 116 della legge
388/2000 comma 15.
Tale domanda è infondata. La giurisprudenza ha ripetutamente ritenuto che l'applicazione dell'art. 116, comma 15, cit., postuli il previo pagamento della contribuzione (vedi, ex plurimis, Cass. 8 febbraio 2019 n.3799) e tale assunto va condiviso.
La normativa sulla riduzione delle sanzioni civili va letta nel suo complesso ed essa si articola in due previsioni di fondo. La prima è quella della L. n. 388 cit., art. 116, comma 10, secondo cui <<nei casi di mancato o ritardato pagamento contributi premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale amministrativa, sempreché il versamento dei sia effettuato entro termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, ragione d'anno, pari al tasso ufficiale riferimento maggiorato 5,5 punti>> con il limite massimo del 40% della contribuzione dovuta.
La seconda è quella dell'art. 116, comma 15, lett. a), secondo cui <
Ne deriva che, anche la previsione del comma 15 va intesa, come da giurisprudenza citata, alla luce del più esplicito disposto del comma 10 e quindi nel senso che, omessa od evasa ab origine l'obbligazione contributiva, vi sia pagamento di essa
<<nel caso di mancato o ritardato pagamento contributi premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie, al una sanzione civile, in ragione d'anno, pari tasso ufficiale riferimento maggiorato 5,5 punti;
la civile non può essere superiore 40 per cento dell'importo dei premi corrisposti entro scadenza legge>>, evidentemente in concomitanza o correlazione con la richiesta di adempimento dell'obbligo inadempiuto “
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
In conclusione , l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , ex d.m. 55/2014 , così come modificato dal d.m. 147/2022 . nella misura specificata in dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 763/2025 del Tribunale di AN;
condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che , in favore dell' CP_1 liquida in complessivi euro 5000,00 , oltre spese generali ed oneri di legge;
si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del
C.U. ex art. 1 comma 17 l. 228/2012
AN 29 Maggio 2025
Il Presidente NN PI