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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 13/10/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2479/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/08/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]3 34129 TRIESTE ITALIA con l'Avv. NOVAJOLLI FABIA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Pt_2 nato a [...] il
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]3 34129 TRIESTE ITALIA con l'Avv. NOVAJOLLI FABIA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in RI (ALBANIA) il 15/08/2011 (trascritto sub atto n. 703, parte 2, serie C, anno 2011).
Con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...]. Per_1 FATTO
I coniugi sopra indicati, cittadini albanesi e italiani, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/08/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, esperiti gli incombenti di rito, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi,
> In via principale, a norma dell'art.125 del Codice della Famiglia dello Sato Albanese, pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i signori e a SC (Albania) il 15/08/2011, Parte_1 Pt_2 sub n.327 del Registro dello Stato Civile di OD (SC) – Ufficio di Stato civile (ZGJG) 1, e annotato sub Atto n.703 parte II serie C – anno 2011 – del Registro Atti di Matrimonio del Comune di Trieste, con ordine di annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti
CONDIZIONI Per_ 1. affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente e residenza della minore presso la madre, da formalizzarsi presso l'anagrafe cittadina al momento del cambio della residenza anagrafica da parte della signora Parte_1
2. la signora si impegna a rilasciare, assieme alla figlia, l'abitazione di via Fonderia n.3 a Trieste, Parte_1 entro 15 giorni dalla pronuncia della sentenza di divorzio;
3. la figlia starà con il padre a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, e in settimana liberamente e in misura tendenzialmente paritaria secondo accordi tra i genitori e nel rispetto delle esigenze e degli impegni della minore;
le festività e vacanze scolastiche, oltre alle vacanze esclusive con ciascun genitore, saranno godute sempre secondo accordi, nel rispetto dei principi di alternanza e parità; Per_
4. il padre contribuirà al mantenimento della figlia con un assegno mensile di € 200,00, annualmente rivalutato ISTAT come per legge, da versare alla madre entro il giorno 5 del mese, a partire dal mese successivo al rilascio della casa coniugale di cui al punto 2;
5. l'Assegno Unico INPS ed eventuali contributi attivabili per la prole restano attribuiti al 100% alla madre;
6. i genitori condivideranno al 50% le spese come da Protocollo del Tribunale di Trieste dd.18/5/2015, che dichiarano di avere visionato e di accettare;
in deroga a detto Protocollo, le comunicazioni tra i genitori in ordine alle scelte relative ai figli e alle conseguenti spese, potranno avvenire con posta/messaggistica elettronica, il cui ricevimento venga con lo stesso mezzo confermato e l'eventuale dissenso motivato dovrà essere comunicato entro 10 giorni;
7. le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
> In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi e alle medesime condizioni Parte_1 Pt_2 sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
I coniugi, in applicazione dell'art. 8 del regolamento (UE) 1259/2010 hanno dichiarato di voler fare applicazione della legge albanese nel presente procedimento, riguardante un matrimonio contratto in
Albania.
Dunque, ai sensi dell'art. 125 del Codice della famiglia albanese, il matrimonio può essere sciolto con il consenso di entrambi i coniugi, senza che sia prevista una precedente separazione personale. Vista la domanda congiunta e la volontà di non riconciliarsi reiterata nelle note scritte depositate, si ritiene sussistente la reale volontà delle parti e della libertà del consenso, come richiesto dall'art. 127 del citato codice albanese. Non si ritiene peraltro applicabile l'art. 126, sull'ascolto dei coniugi, poiché norma da considerarsi procedurale – con la conseguenza che tale ascolto separato non deve ritenersi necessario per la pronuncia della sentenza.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in RI (ALBANIA) il 15/08/2011 tra
Parte_1 Pt_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TRIESTE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 10 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Gloria Giovanna Carlesso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/08/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]3 34129 TRIESTE ITALIA con l'Avv. NOVAJOLLI FABIA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Pt_2 nato a [...] il
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]3 34129 TRIESTE ITALIA con l'Avv. NOVAJOLLI FABIA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in RI (ALBANIA) il 15/08/2011 (trascritto sub atto n. 703, parte 2, serie C, anno 2011).
Con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...]. Per_1 FATTO
I coniugi sopra indicati, cittadini albanesi e italiani, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/08/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, esperiti gli incombenti di rito, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi,
> In via principale, a norma dell'art.125 del Codice della Famiglia dello Sato Albanese, pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i signori e a SC (Albania) il 15/08/2011, Parte_1 Pt_2 sub n.327 del Registro dello Stato Civile di OD (SC) – Ufficio di Stato civile (ZGJG) 1, e annotato sub Atto n.703 parte II serie C – anno 2011 – del Registro Atti di Matrimonio del Comune di Trieste, con ordine di annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti
CONDIZIONI Per_ 1. affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente e residenza della minore presso la madre, da formalizzarsi presso l'anagrafe cittadina al momento del cambio della residenza anagrafica da parte della signora Parte_1
2. la signora si impegna a rilasciare, assieme alla figlia, l'abitazione di via Fonderia n.3 a Trieste, Parte_1 entro 15 giorni dalla pronuncia della sentenza di divorzio;
3. la figlia starà con il padre a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, e in settimana liberamente e in misura tendenzialmente paritaria secondo accordi tra i genitori e nel rispetto delle esigenze e degli impegni della minore;
le festività e vacanze scolastiche, oltre alle vacanze esclusive con ciascun genitore, saranno godute sempre secondo accordi, nel rispetto dei principi di alternanza e parità; Per_
4. il padre contribuirà al mantenimento della figlia con un assegno mensile di € 200,00, annualmente rivalutato ISTAT come per legge, da versare alla madre entro il giorno 5 del mese, a partire dal mese successivo al rilascio della casa coniugale di cui al punto 2;
5. l'Assegno Unico INPS ed eventuali contributi attivabili per la prole restano attribuiti al 100% alla madre;
6. i genitori condivideranno al 50% le spese come da Protocollo del Tribunale di Trieste dd.18/5/2015, che dichiarano di avere visionato e di accettare;
in deroga a detto Protocollo, le comunicazioni tra i genitori in ordine alle scelte relative ai figli e alle conseguenti spese, potranno avvenire con posta/messaggistica elettronica, il cui ricevimento venga con lo stesso mezzo confermato e l'eventuale dissenso motivato dovrà essere comunicato entro 10 giorni;
7. le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
> In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi e alle medesime condizioni Parte_1 Pt_2 sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
I coniugi, in applicazione dell'art. 8 del regolamento (UE) 1259/2010 hanno dichiarato di voler fare applicazione della legge albanese nel presente procedimento, riguardante un matrimonio contratto in
Albania.
Dunque, ai sensi dell'art. 125 del Codice della famiglia albanese, il matrimonio può essere sciolto con il consenso di entrambi i coniugi, senza che sia prevista una precedente separazione personale. Vista la domanda congiunta e la volontà di non riconciliarsi reiterata nelle note scritte depositate, si ritiene sussistente la reale volontà delle parti e della libertà del consenso, come richiesto dall'art. 127 del citato codice albanese. Non si ritiene peraltro applicabile l'art. 126, sull'ascolto dei coniugi, poiché norma da considerarsi procedurale – con la conseguenza che tale ascolto separato non deve ritenersi necessario per la pronuncia della sentenza.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in RI (ALBANIA) il 15/08/2011 tra
Parte_1 Pt_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TRIESTE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 10 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Gloria Giovanna Carlesso