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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/02/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della prima sezione civile, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel/est dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2659/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione il 3 dicembre 2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
nato il [...] in [...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv Anna Lioniello (C.F. ) presso il cui studio sito in C.F._2
Sant'Antimo (NA) alla Via G. Carducci 12, elettivamente domicilia, giusta procura versata in atti
RICORRENTE
E
nata il [...] a [...] - (C.F. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord. INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con comparsa conclusionale depositata il 31 gennaio 2025, parte ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi rassegnate.
Il P.M. ha apposto il visto in data 03.12.24
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2023 premetteva: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 20.11.1971 in Napoli (NA) con , dalla cui Controparte_1 unione nasceva una figlia , nata il [...]; che, i coniugi addivenivano alla Per_1 separazione con decreto del 07.01.2004 del Tribunale di Napoli che omologava la separazione dei coniugi ponendo a carico del ricorrente il versamento dell'assegno mensile di € 800,00 per il mantenimento della resistente e della figlia, all'epoca maggiorenne, convivente con la madre, ma non economicamente indipendente;
tanto premesso, stante la permanenza della separazione, l'impossibilita di riconciliazione il ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente e della figlia. In via istruttoria, chiedeva di essere ammessa alla prova per interpello formale della resistente e per testi sui capi della premessa dell'atto introduttivo .
All'udienza del 26.09.2023, il Presidente delegato, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente sebbene ritualmente citata, all'esito dell'audizione del ricorrente, si riservava per gli ulteriori provvedimenti.
A scioglimento della riserva, il Presidente, in via provvisoria ed urgente confermava le condizioni stabilite in sede di separazione e rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore Dr.
Di Leone rinviando l'udienza al 9 gennaio 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c
Il Giudice istruttore dichiarava la contumacia di , assegnava i termini di cui Controparte_1 all'art. 183 comma 6 c.p.c. e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori al
18.06.2024, sostituita con deposito di nostre scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il procuratore di parte ricorrente chiedeva di essere ammesso alla prova per interpello formale della resistente ed acquisizione presso l'INPS dell'estratto contributivo della di lei figli nonché certificato pensionistico con estratto della resistente nonché disporre Per_1 accertamenti presso Inps e/o Agenzia Entrate per verificare la attuale capacità reddituale della resistente.
Il Giudice, a tal uopo, non ammetteva i mezzi di prova richiesti da parte ricorrente nonché la richiesta di accertamenti patrimoniali, poiché esplorativa e, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni con termine per note scritte fino al 3 dicembre 2024 e all'esito del deposito, sulle conclusioni ivi rassegnate, la causa, in seguito a nuova assegnazione alla dott.
Scognamiglio quale GI, veniva rimessa al Collegio per la decisione con il termine di gg 60 per la comparsa conclusionale.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Ed invero, è provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi conseguita con decreto di omologa accordo del 07.01.2004 del Tribunale di Napoli.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. n. 55/2015, anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 della L. n.
74/1987.
Ricorre nella fattispecie, quindi, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attesa anche la conflittualità delle parti, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, perciò, più ricostituirsi.
Nulla va disposto a favore della resistente e della figlia maggiorenne in mancanza di costituzione e di relativa domanda, sia a titolo di assegno divorzile, sia di mantenimento .
Per mera completezza espositiva, risulta che lo percepisce pensione sociale per un Pt_1 importo pari ad euro 698,59 (cfr nota informativa agli atti) che attualmente vive in un immobile di sua proprietà in Castel Volturno alla Via Macedonio 5 ed è comproprietario con la CP_1 di un immobile in Destra Volturno al Viale Primavera locato dalla stessa e per il cui immobile percepisce euro 4.200,00 di canone l'anno nonché una pensione sociale.
La figlia , non risiede più presso la madre ma a Scalea ed ha un proprio nucleo Per_1 familiare come dai certificati depositati (certificato di residenza, certificato contestuale anagrafico di matrimonio e di stato di famiglia), e pertanto non sussiste la legittimazione della resistente - tra l'altro non costituita- alla richiesta di eventuale mantenimento. Vanno dichiarate non ripetibili le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Collegio definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli da Parte_1 nato il [...] in [...] e nata il [...] a [...]; Controparte_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 1133 parte 1 - anno 1971);
- dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa il 10 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Dr.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della prima sezione civile, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel/est dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2659/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione il 3 dicembre 2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
nato il [...] in [...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv Anna Lioniello (C.F. ) presso il cui studio sito in C.F._2
Sant'Antimo (NA) alla Via G. Carducci 12, elettivamente domicilia, giusta procura versata in atti
RICORRENTE
E
nata il [...] a [...] - (C.F. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord. INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con comparsa conclusionale depositata il 31 gennaio 2025, parte ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi rassegnate.
Il P.M. ha apposto il visto in data 03.12.24
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2023 premetteva: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 20.11.1971 in Napoli (NA) con , dalla cui Controparte_1 unione nasceva una figlia , nata il [...]; che, i coniugi addivenivano alla Per_1 separazione con decreto del 07.01.2004 del Tribunale di Napoli che omologava la separazione dei coniugi ponendo a carico del ricorrente il versamento dell'assegno mensile di € 800,00 per il mantenimento della resistente e della figlia, all'epoca maggiorenne, convivente con la madre, ma non economicamente indipendente;
tanto premesso, stante la permanenza della separazione, l'impossibilita di riconciliazione il ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente e della figlia. In via istruttoria, chiedeva di essere ammessa alla prova per interpello formale della resistente e per testi sui capi della premessa dell'atto introduttivo .
All'udienza del 26.09.2023, il Presidente delegato, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente sebbene ritualmente citata, all'esito dell'audizione del ricorrente, si riservava per gli ulteriori provvedimenti.
A scioglimento della riserva, il Presidente, in via provvisoria ed urgente confermava le condizioni stabilite in sede di separazione e rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore Dr.
Di Leone rinviando l'udienza al 9 gennaio 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c
Il Giudice istruttore dichiarava la contumacia di , assegnava i termini di cui Controparte_1 all'art. 183 comma 6 c.p.c. e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori al
18.06.2024, sostituita con deposito di nostre scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il procuratore di parte ricorrente chiedeva di essere ammesso alla prova per interpello formale della resistente ed acquisizione presso l'INPS dell'estratto contributivo della di lei figli nonché certificato pensionistico con estratto della resistente nonché disporre Per_1 accertamenti presso Inps e/o Agenzia Entrate per verificare la attuale capacità reddituale della resistente.
Il Giudice, a tal uopo, non ammetteva i mezzi di prova richiesti da parte ricorrente nonché la richiesta di accertamenti patrimoniali, poiché esplorativa e, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni con termine per note scritte fino al 3 dicembre 2024 e all'esito del deposito, sulle conclusioni ivi rassegnate, la causa, in seguito a nuova assegnazione alla dott.
Scognamiglio quale GI, veniva rimessa al Collegio per la decisione con il termine di gg 60 per la comparsa conclusionale.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Ed invero, è provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi conseguita con decreto di omologa accordo del 07.01.2004 del Tribunale di Napoli.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. n. 55/2015, anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 della L. n.
74/1987.
Ricorre nella fattispecie, quindi, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attesa anche la conflittualità delle parti, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, perciò, più ricostituirsi.
Nulla va disposto a favore della resistente e della figlia maggiorenne in mancanza di costituzione e di relativa domanda, sia a titolo di assegno divorzile, sia di mantenimento .
Per mera completezza espositiva, risulta che lo percepisce pensione sociale per un Pt_1 importo pari ad euro 698,59 (cfr nota informativa agli atti) che attualmente vive in un immobile di sua proprietà in Castel Volturno alla Via Macedonio 5 ed è comproprietario con la CP_1 di un immobile in Destra Volturno al Viale Primavera locato dalla stessa e per il cui immobile percepisce euro 4.200,00 di canone l'anno nonché una pensione sociale.
La figlia , non risiede più presso la madre ma a Scalea ed ha un proprio nucleo Per_1 familiare come dai certificati depositati (certificato di residenza, certificato contestuale anagrafico di matrimonio e di stato di famiglia), e pertanto non sussiste la legittimazione della resistente - tra l'altro non costituita- alla richiesta di eventuale mantenimento. Vanno dichiarate non ripetibili le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Collegio definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli da Parte_1 nato il [...] in [...] e nata il [...] a [...]; Controparte_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 1133 parte 1 - anno 1971);
- dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa il 10 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Dr.ssa Alessandra Tabarro