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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 6715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6715 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
RE BLICA TAINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr.. Michele Magliulo Consigliere
Consigliere rel. dr.ssa Marielda Montefusco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello n. 1755/2020, ad oggetto la sentenza nr.
1959/2019 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 15 ottobre 2019
TRA
la Parte_1 (codice fiscale P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.Luigi Sinisi appellante - E
[cessionaria dei crediti originariamente la Controparte_1
vantati dalla Controparte_2 e Controparte_3
[...] (codice fiscale
)] e per essa la P.IVA_2
[...]
Controparte_4 (codice fiscale P.IVA_3 ), in persona del legale
- appellata - rappresentante pro tempore
E
CP_5 (codice fiscale Codice Fiscale_1 e CP_6
), rappresentati e difesi
[...] (codice fiscale Codice Fiscale_2
dall'avv.Riccardo Bistolfi
- appellati -
Fatto e svolgimento dei giudizi di primo e secondo grado
I.
1. Con decreto ingiuntivo n. 1052/2017, pubblicato il 17 luglio 2017,
su ricorso della Parte_2 e per essa alla sua mandataria Parte_3 il Tribunale di Avellino ingiungeva nei confronti di CP_5 e Parte_4 quali garanti fideiussori della Controparte_7 il pagamento della somma di €
25.530,46, di cui: € 17.955,37 a titolo di debito residuale portato dal contratto di finanziamento nr. 01/202/156092, stipulato dalla [...]
Controparte_7 in data 13 maggio 2014, di originari € 40 mila;
€
7.575,09, a titolo di saldo negativo portato dal conto corrente nr. 202/156092/7; oltre interessi moratori computati al tasso legale ex art. 1284 c.c. ed alle spese legali liquidate.
I.
2. Avverso detto decreto - con citazione per l'udienza del 20 febbraio
2018, regolarmente notificata alla controparte - proponevano opposizione chiedendo al Tribunale di volere:CP_5 e Parte_4
-nel merito in via principale, revocare il decreto ingiuntivonr.1052/2017, nr. 2236/2017 reso in data 17 luglio 2017 dal
Tribunale di Avellino, in quanto, per i motivi esposti in atti è infondato in fatto e diritto;
-nel merito in via riconvenzionale principale, accertare e dichiarare relativamente al contratto di finanziamento stipulato in data 13
Controparte_7 in oggi fallita: maggio 2014 dalla
1) "la nullità della clausola relativa al computo degli interessi, per contrarietà alla normativa sulla trasparenza, per aver la Banca
mutuante comunicato un costo complessivo del credito (Indicatore
I.S.C.) inferiore a quello effettivamente Sintetico di Costo ―
applicato e, per l'effetto chiedono di riconteggiare il piano di ammortamento calcolando gli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B., compensando il differenziale maturato dal debito residuale del finanziamento;
il tutto maggiorato di interessi legali moratori e rivalutazione monetaria"; 2) "la nullità della clausola relativa al computo degli interessi, per contrarietà alla normativa sulla trasparenza, per aver la Pt_1
mutuante omesso di comunicare il Tasso Annuo Effettivo
- T.A.E. e di fatto, ha applicato senza fornirne giustificazione e
comunicazione, un tasso di interesse superiore a quello pattuito per iscritto nel contratto e ciò in violazione dell'art. 117 3° e 4° comma
Pt_5 e della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito
e il Risparmio (CICR) del 2000 e, per l'effetto, chiedono di compensare il differenziale dell'importo degli interessi calcolati in più per effetto dell'applicazione di un T.A.E. non equivalente al dichiarato nel contratto dal debito residuale del T.A.N.
finanziamento; il tutto maggiorato di interessi legali moratori e rivalutazione monetaria";
3)"la nullità della clausola floor, perché presenta un oggetto indeterminato, ovvero quanto meno indeterminabile, ovvero ed in ogni caso, non meritevole di tutela ex art1323 cod. civ. ed, inoltre,
la Banca mutuante si è resa inadempiente alle obbligazioni di cui all'art. 21 d.Lgs. nr. 58 del 1998 Testo Unico Finanziario- T.U.F.,
ed a quelle sancite dalla normativa regolamentare;
per l'effetto chiedono di compensare tutte le somme eccedenti rispetto al tasso variabile intervenute per effetto della fissazione di un tasso minimo dal debito residuale;
il tutto maggiorato di interessi legali moratori e rivalutazione monetaria;
nel merito in via riconvenzionale principale, avuto riguardo al rapporto di apertura di credito in conto corrente contraddistinto con il numero 202/156092/7, accertare e dichiarare per i motivi meglio espressi in premessa:
1) la nullità, ovvero ed in ogni caso, l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura superiore a quelli pattuiti per iscritto e comunque, successivamente variati in senso sfavorevole al Correntista senza giusto motivo e senza alcuna preventiva comunicazione;
2)la nullità delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese;
3) la nullità per vizio di forma, ovvero per indeterminatezza indeterminabilità dell'oggetto ed, in ogni caso, perché prestazione senza causa, le somme addebitate ai seguenti rapporti di conto corrente a titolo di nuove commissioni sull'affido, in aggiunta agli interessi passivi e, conseguentemente, non dovute tali somme;
4) la nullità, ovvero ed in ogni caso, l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la diacronia tra il momento concreto del versamento e la sua registrazione contabile con una data successiva ad essa,
riconteggiando i medesimi applicando come data di annotazione il
"giorno operazione"; 5)la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta Pt_1 superiori alle soglie di legge (per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il cosiddetto tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento);
in via riconvenzionale principale e nel merito, avuto riguardo al conte corrente contraddistinto con il numero nr. 101897364,
determinare il saldo effettivo dei rapporti di apertura di credito in contraddistinto con il numero 202/156092/7, conto corrente ricalcolando il medesimi per tutta la durata sin dall'apertura con interessi passivi computati al tasso di sostituzione ex art. 117
T.U.B. (D.lgs. 385/93), senza alcuna capitalizzazione (trimestrale,
semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, di nuove
commissioni sull'affido e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni;
-sempre nel merito in via riconvenzionale principale,
[...]
chiedono accertarsi e dichiarare l'inefficacia Controparte_8 '
del contratto fideiussorio, ovvero in via subordinata ed in ogni caso,
accertata la responsabilità contrattuale della Banca, dichiarare tenuta e condannare la Controparte_9 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da quantificarsi in un importo pari alla quota di debito in oggi ingiunto;
-in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale,
maggiorato del rimborso forfettario, degli accessori fiscali e previdenziali nella misura di legge.
I.
4. Con comparsa del 26 febbraio 2018, si costituiva ritualmente in giudizio la Parte_2 e per essa, la sua mandataria Parte_3 "al solo fine di e contestare le avverse impugnare domande essendo il riconvenzionali credito ingiunto stato ceduto alla
Popolare di Bari CP_10 In
deduceva la particolare,
inammissibilità delle domande in quanto non riconvenzionali uno specifico petitum presentano ulteriore rispetto alla mera
delcontestazione credito ingiunto",
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del provvedimento monitorio.
I.
5. Si costituiva in giudizio la cessionaria del credito
[...]
( ed invero con contratto del 16 novembre 2017, la Controparte_11
aveva ceduto in blocco e pro soluto alla Controparte_12
un portafoglio crediti tra i quali era Controparte_13 ricompreso anche il credito oggetto del presente giudizio), che chiedeva il rigetto dell'opposizione avanzata dai fideiussori.
I.
6.Depositate le memorie istruttorie, il Tribunale di Avellino
ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio conferendo al nominato tecnico,
Ad esito del mandato ricevuto, il C.t.u. cosìdottoressa Persona_1
concludeva il proprio elaborato peritale:
1) L'ISC indicato nel Contratto di finanziamento pari al 10,15% è
corretto, salvo voler tener conto della Sentenza della Suprema Corte
(Cassazione Civile, Sezione I, n. 8806 del 5 aprile 2017), citata dall'Avv.
Bistolfi, che imporrebbe di considerare nel calcolo dell'ISC anche il costo del premio Assicurativo relativo alla polizza definita in contratto
"facoltativa". In questo caso l'ISC derivante sarebbe pari all'11,61% e l'importo differenziale tra il costo indicato e quello effettivamente richiesto
è pari ad € 1.200,00.
2)Nel Contratto di Finanziamento non è indicato il T.A.E. che, dato un
T.A.N. pari all'8,45%, risulta essere pari all'8,785%;
3) La clausola floor prevista nel contratto di finanziamento è espressa in modo chiaro ed inequivocabile, di conseguenza è conforme a quanto previsto dall'art. 21 d.lgs. 58/1998. Tuttavia, si rimanda a quanto sopra esposto in relazione al rilievo compiuto a tal proposito dall'Avv. Bistolfi:
"L'inserimento della remunerazione bancaria nella struttura del mutuo attraverso l'inserimento di un derivato (tanto più se si risolve in un aggravio dell'alea posta a carico del solo mutuatario e, quindi, derogando al principio di equilibrio iniziale che altrimenti si sarebbe avuto), richiede l'adesione espressa del cliente mutuatario, la cui mancanza determina la nullità del contratto ex art. 1418 cod. civ, per difetto di un elemento essenziale del contratto." Riguardando tale rilievo l'ambito delle valutazioni giuridiche, si rende necessario demandare l'onere della decisione all'On.le Giudicante.
(...)
La commissioni di disponibilità fondi non è prevista in contratto ma comunque addebitata. L'addebito relativo è stato totalmente eliminato.
Il tasso debitore effettivo previsto nel contratto di conto corrente è pari al 18,841%, tasso nominale 17,640%, risulta superiore al tasso soglia di periodo che per le aperture di credito entro i 5.000,00 euro si attesta al
17,640%. Questo ha determinato lo scorporo totale degli addebiti per interessi, sia di quelli generati dal conto principale che di quelli su di esso girocontati, ma rivenienti dall'accessorio "conto_anticipi”. In ragione di quanto esposto, il saldo del conto corrente n. 202/156092 è stato ricalcolato eliminando gli addebiti per interessi passivi, gli addebiti per commissione messa a disposizione fondi e gli addebiti per giroconto competenze da conto anticipi. Il saldo ricalcolato del conto corrente n.
202/156092 risulta a credito del cliente per € 28.743,34 al 27/10/2015»
I.
5.Depositato l'elaborato peritale, il Tribunale di Avellino con sentenza n. 1959/2019, pubblicata in data 15 ottobre 2019 così
definitivamente decideva: : 1) accoglie, entro i limiti che seguono,
l'opposizione proposta da CP_5 e Parte_4 con atto di
/ citazione notificato il 9.10.2017, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1052/2017 del 13.7.2017, pubblicato il 17.7.2017 (n. 2236/2017 RG);
2) accerta e dichiara che, per il contratto di finanziamento n.
01/202/156092, l'importo differenziale tra l' Pt_6 effettivo e quello pattuito, ammontante ad € 1.200,00, non è dovuto dai fideiussori, CP_5
; 3) accerta e dichiara che, per il contratto di
[...] e Parte_4
conto corrente n. 202/156092, il saldo alla data del 27.10.2015, ammonta ad € 28.743,34, a credito della correntista, Controparte_7
[...] 4) omissis» (sub docc.ti 01 e 02).
II.
1. Avverso detta sentenza- con atto di citazione per l'udienza del
20 febbraio 2018, ritualmente notificato- la
[...]
proponeva appello, Parte_7
articolando due motivi di gravame:
1) "sulla illegittimità del ricalcolo del saldo del conto corrente-
Erroneità della CTU contabile affidata nel corso del giudizio di primo grado - Insussistenza della riscontrata usura originaria";
2) "sull'illegittimità della condanna alle spese -accoglimento solo parziale dell'opposizione".
Chiedeva pertanto:
«1) accertare, mediante nuova CTU, il reale saldo del conto corrente n. 202/156092/7 e per l'effetto condannare i Sigg.ri e CP_5 e
/in solido tra loro, al pagamento in favore della [...] Parte_4 Parte_1 della somma che sarà accertata, quale comprensiva degli interessi passivi illegittimamente esclusi, della capitalizzazione pattuita ed applicata, detraendo la sola commissione di disponibilità fondi, oltre agli interessi calcolati al tasso determinato ex art.1284, comma IV C.C. dal
01/07/2015 e fino al soddisfo;
2) in subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello ritenga l'usurarietà. del tasso debitore del contratto di affidamento del 02.10.2009, accertare e dichiarare che dalla data del
31.01.2012, di stipula del secondo contratto di affidamento in poi i tassi d'interesse passivi sono legittimi. Pertanto, previo accertamento del credito della Banca appellante, in relazione al conto corrente n. 202/156092/7,
condannare i Sigg.ri e CP_5 e Parte_4 in solido tra loro al pagamento di quanto risulterà a debito della correntista, oltre agli interessi calcolati al tasso determinato ex art. 1284, comma IV C.C. dal
01/07/2015 e fino al soddisfo;
3)in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente appello rideterminare le spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado tenendo conto della soccombenza parziale;
4) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, e con condanna degli appellati».
II.
2. Si costituivano in giudizio i signori CP_5 e Parte_4
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza
[...]
impugnata ed ancor prima l'inammissibilità ex art. 348 bis C.p.c.
dell'appello.
II.
3. Esauriti gli incombenti di prima udienza, all'udienza del 16
ottobre 2025, celebrate con le modalità dell'udienza cartolare, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ridotti
(20+20) ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
Scaduti i termini, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte dichiara preliminarmente la contumacia della
[...]
non costituitasi in questo giudizio benchè regolarmente Controparte_1
citata telematicamente dall'appellante il 29 maggio 2020 presso l'indirizzo
PEC dei difensori costituiti in primo grado.
2. Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., sollevata dagli appellati, in quanto la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione,
ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348
bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali
(Cass. 15.4.2019 n.10422).
3. Il Tribunale di Avellino, all'esito della espletata CTU contabile, ha accolto, per quanto di ragione, l'opposizione a d.i. proposta da CP_5
avverso il d.i. n. 1052/2017, con cui era[...] e da Parte_4
stato ad essi ingiunto, quali fideiussori della Controparte_7
il pagamento della somma di € 25.530,46, di cui: € 17.955,37 a
[...]
titolo di debito residuale portato dal contratto di finanziamento nr.
01/202/156092, stipulato dalla Controparte_7 in data 13
maggio 2014, di originari € 40 mila;
€ 7.575,09, a titolo di saldo negativo portato dal conto corrente nr. 202/156092/7; oltre interessi moratori computati al tasso legale ex art. 1284 c.c. ed alle spese legali liquidate. Per
l'effetto ha revocato il d.i. opposto e ha accertato che per il contratto di
Part finanziamento l'importo differenziale tra /TAEF effettivo e quello pattuito ammontante ad € 1.200 non fosse dovuto dai fideiussori, per il contratto di conto corrente che il saldo alla data del 27 ottobre 2015 ammontava ad €
Cont CP_7 con condanna della 28.743,34 a credito della correntista mandataria della Parte_1 al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della su decisione ha osservato:
a) con riferimento al contratto di finanziamento che:
"nel contratto in osservazione è indicato un ISC/TAEG al 10,15%.
In realtà l'inclusione di tutte le voci di costo induce a ritenete che tale indicatore risulta difforme a quello effettivo. Infatti devono essere computati tutti gli oneri costituiti da spese di istruttoria (€
800,00), spese di assicurazione (€ 1200,00) spese di incasso rata
(€ 5,00) ed imposta sostitutiva (€ 100,00).(...) Ne deriva che,
valutati tutti i costi sopra indicati, l'ISC/TAEG risulta superiore a quello pattuito ed esteriorizzato nel contratto, come ha evidenziato il CTU (...)";
- "il differenziale di costo rappresentato dall'importo del premio assicurativo (€ 1200,00) deve essere escluso da quanto dovuto dai fideiussori -opponenti sul residuo insoluto del finanziamento";
"non può essere accolta la domanda di CP_5 e Parte_4
[...] di rideterminazione del tasso di interessi di finanziamento secondo il c.d. tasso - sostitutivo di cui all'art. 117 comma 8 TUB"
perché "Part non è un tasso di interesse od un costo specifico da applicare al contratto di credito al consumo, ma svolge solo una funzione informativa finalizzata a porre il cliente in condizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di
Part accettarlo" quindi l'errata applicazione dell non può
comportare l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117
TUB";
"il CTU ha riportato che la clausola floor è stata regolarmente pattuita e effettivamente riportata nel contratto di finanziamento", la sua previsione in un contratti di finanziamento non ne può
mutare la natura che resta quella di un prestito, "in quanto il finanziante non tende affatto a realizzare un investimento in titoli mobiliari od un titolo derivato, ma semplicemente a fissare un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario non possono scendere".
b)con riferimento al conto corrente n. 202/156092/7 che:
- la CTU ha accertato che il rapporto bancario, sorto l'1 ottobre 2009
e girocontato a sofferenza il 27 ottobre 2015, con un importo a debito della correntista di € 8.709,8, è affetto da usura originaria, perché "il tasso fissato nella scheda contrattuale risulta superiore al tasso-soglia eleborato in conformità ai criteri e rilevazioni trimestrali previsti dalla legge 108/1996 e vigente al momento della stipula( tasso nominale a debito previsto in contratto è pari a 17,640%), il tasso soglia di periodo
è pari al 12,765%)";
- a norma dell'art. 1815 comma 2 gli interessi a debito della correntista devono essere completamente scorporati;
- analogamente va scorporata anche la commissione di disponibilità
fondi che sebbene non prevista in contratto è stata indebitamente applicata dalla Parte_1 In definitiva, il Giudice alla luce della ricostruzione del rapporto operata dal CTU, in conseguenza dell'applicazione di interessi usurari,
e di commissione di disponibilità fondi, ha riconosciuto un saldo a credito della cliente per il c/c n. 202/156092 di € 28.743,34 alla data del 27 ottobre 2015.
- rubricato: «Sull'illegittimità del 3. Con il primo motivo di appello erroneità della C.t.u. contabile ricalcolo del saldo del conto corrente effettuata nel corso del giudizio di primo grado
- insussistenza della riscontrata usura originaria»- la Controparte_15
[...] ssume l'erroneità della decisione impugnata perché avrebbe violato,
ovvero non correttamente interpretato la normativa sull'usura, avendo parametrato il tasso convenzionale alla categoria del «conto corrente affidato» e non a quello «non affidato» che, prevedendo una differente e più
elevata percentuale, le avrebbe consentito di accertare il mancato superamento del tasso soglia usura nel caso de quo;
in ogni caso, in via subordinata, ha rilevato l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, nella parte in cui non avrebbe limitato la sanzione della non debenza di interessi, unicamente sino alla data in cui è stato stipulato il nuovo contratto di affidamento del 31 gennaio 2012 con nuova pattuizione dell'interesse; alla luce di tali rilievi ha chiesto il ricalcolo del saldo del conto corrente numero 202/156092/7. A detta dell'appellante, il momento genetico del rapporto contrattuale dal quale rilevare il tasso di interesse da parametrare al tasso soglia usura,
sarebbe da individuare nella stipula del contratto di conto corrente avvenuta il 1° ottobre 2009, con la conseguenza che: «il tasso soglia preso in considerazione dal CTU, e pedissequamente recepito dal Giudice di primo grado, è errato e non corrisponde al 12,765% annuo. Ciò in quanto alla data di stipula del 01.10.2009 il conto corrente non era "affidato" atteso che solo in data successiva, il 02.10.2009 le parti hanno stipulato il contratto di affidamento che prevede il medesimo tasso d'interesse passivo. Per tale ragione ai fini della valutazione dell'eventuale usurarietà originaria degli interessi passivi bisognava esaminare il D.M. Ministero Economia e Finanze
del 24.09.2009 (G.U. 30/09/2009), allegato in atti, e prendere in considerazione la categoria "aperture di credito in conto corrente" associata alla "classe di importo" sino ad € 5.000,00, poiché il conto corrente non era affidato al momento della stipula".
Dal chè, sostiene, il Giudice, nella valutazione della soglia antiusura,
applicando la corretta categoria di conto corrente non affidato, avrebbe accertato il mancato superamento della stessa;
in ogni caso, ritenuta l'usurarietà degli interessi riferiti all'affidamento, avrebbe quantomeno
dovuto limitare l'applicazione dell'art. 1815 comma II c.c. al solo intervallo che va dalla stipula del contratto di affidamento contenente la pattuizione del tasso ritenuto usurario sino alla data in cui è stato stipulato il nuovo contratto di affidamento del 31 gennaio 2012 con nuova pattuizione dell'interesse; applicando i suddetti criteri avrebbe dovuto rideterminare il saldo del conto corrente in maniera legittima.
Il motivo è destituito di ogni fondamento. un recente orientamento3.1. VA rammentare che secondo giurisprudenziale di legittimità formatosi sulla scia dell'arresto delle Sezioni
Unite n. 24675/17, la c.d. «usurarietà sopravvenuta» verificatasi nel corso dello svolgimento di un rapporto di conto corrente bancario non comporta la nullità o l'inefficacia della clausola determinativa della misura degli interessi, ove il tasso pattuito non eccedesse la soglia dell'usura quale risultante al momento della stipula del contratto (cfr. Cass. n. 6063/21
[ord.] e Cass. n. 10124/21 [ord.]).
-In ogni caso, "i saggi di interesse usurari che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra legale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto>>. Secondo la citata Cassazione, infatti, "è illegittima la pretesa della banca in relazione all'importo (individuato dal ctu) eccedente la soglia di usura, anche se i saggi di interesse usurario sono sopraggiunti in corso di rapporto" (cfr. ordinanza n. 27545/2023).
3.2. Venendo al caso concreto, mette conto evidenziare che nel contratto di apertura del conto corrente numero 202/156092/7 stipulato in data 1°
Ottobre 2009, l'Istituto Bancario indicava il "Tasso debitore su utilizzi anche per valuta: nominale 17,640% e equivalente: 18,841%",e, nel conto corrente a scalare prodotto da controparte, alla voce «interessi debitori», si legge testualmente «fido ordinario».
Considerando che, ai fini dell'accertamento del tasso usurario rileva,
come è detto, la pattuizione al momento della stipula ("si intendono usurari gli interessi che superano il limite [...] nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti [...] indipendentemente dal momento del loro pagamento") e se il tasso convenuto supera la soglia vigente in quel momento, la clausola è nulla e gli interessi non sono dovuti,
indipendentemente dall'effettiva applicazione o pagamento in corso di rapporto, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è corretta la conclusione a cui è pervenuto il C.t.u. e fatta propria dal Tribunale irpino, secondo cui: «Il tasso debitore pattuito ab origine risulta usurario, di conseguenza gli interessi devono essere totalmente scorporati», precisando che, il tasso effettivo, come si legge nelle condizioni di contratto, è ancora maggiore e pari al 18,841% e, pertanto, a norma dell'art. 1815, comma secondo, cod. civ., «gli interessi a debito della devono essere completamente scorporati».Controparte_7 4. Parimenti va respinta l' ipotesi subordinata" formulata dall'Istituto bancario appellante, in via subordinata al rigetto del primo motivo di appello, con cui deduce che poiché nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente erano stati concessi diversi affidamenti ciascuno con un nuovo tasso di interesse, "la rideterminazione dei tassi di interesse nei contratti di affidamento va a limitare la validità temporale del tasso di interesse ritenuto usurario", "l'eventuale tasso usurario è stato applicato fino alla stipula di ogni nuovo contratto di affidamento e pertanto ha avuto efficacia ed applicazione solo per un periodo della durata del rapporto contrattuale,", a partire dai nuovi contratti di affidamento i nuovi tassi di interesse sono validi ed efficaci", sicchè conclude "il Giudice a quo non avrebbe dovuto applicare ka sanzione di cui all'art. 1815 comma II c.c.
per tutto il corso del rapporto di conto corrente ma (nell'ipotesi di usurarietà
del tasso relativo al primo affidamento) avrebbe dovuto limitarsi a farlo solo relativamente all'intervallo di tempo che va dal 01..10.2009 (data dell'interesse ritenuto usurario)nsino al 31.1.2012 (data du stipula del nuovo contratto di affidamento contenente una nuova pattuizione dell'interesse passivo” (cfr. pag. 16 dell'atto di appello).
In realtà, tale rilievo (recte ipotesi) prima ancora che infondato è
inammissibile, anzitutto, perché, in violazione dell'art. 345 c.p.c., introduce deduzioni difensive mai esposte in primo grado, in secondo luogo, perché,
in violazione dell'art. 342 c.p.c., difetta del predicato di specificità. L' appellante, infatti, non ha mai nemmeno allegato, negli scritti difensivi del primo grado, l'esistenza dei "plurimi successivi affidamenti recanti tassi di interesse inferiori al tasso soglia": tanto è vero che nella comparsa di costituzione di primo grado, affermava l'infondatezza delle avverse doglianze in ordine alla presunta usurarietà degli interessi,
rappresentando di non avere pattuito né applicato interessi usurari. Nelle
successive memorie 183 c.p.c. si limitava ad un generico rimando alle conclusioni già rassegnate. Solo nel corso delle operazioni peritali, il consulente tecnico della banca argomentava che il tasso soglia di riferimento fosse quello del conto corrente non affidato e che quindi non fosse stato, nella specie, superato, senza però fare alcuna accenno a
successivi affidamenti il tassi comunque entro la soglia.
Per la prima volta, in sede di appello, la banca appellante, in aggiunta alle deduzioni difensive articolate in prime cure e disattese dal Tribunale,
rappresenta che "A far data dal mese di gennaio 2012 venivano sottoscritti tra le parti i seguenti contratti di apertura di credito per elasticità di cassa:
-in data 31 gennaio 2012 un affidamento di euro 10.000,00 nel quale viene indicato un tasso annuo nominale debitore «12,765%»;
-in data 12 marzo 2012 un affidamento di euro 10.000,00 nel quale viene indicato un tasso annuo nominale debitore 12,750%»;
-in data 02 dicembre 2012 un affidamento di euro 30.000,00 nel quale viene indicato un tasso annuo nominale debitore del «12,750%»; -in data 02 dicembre 2012 un affidamento di euro 40.000,00 nel quale viene indicato un tasso annuo nominale debitore del «12,750%»;
-in data 02 dicembre 2012 un affidamento di euro 5.000,00 nel quale viene indicato un tasso annuo nominale debitore del «12,750%».
Per inferire che "a partire dai nuovi contratti di affidamento i nuovi tassi d'interesse sono validi ed efficaci" (cfr. pag. 15 dell'atto di appello).
Ebbene, tali deduzioni sono chiaramente generiche, in violazione dell'oneri di allegazione e prova gravanti sul debitore che intenda dimostrare l'usurarietà degli interessi.
Si rappresenta infatti che le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza n. 19597 del 2020 hanno enunciato il seguente principio di diritto:
"L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto". In base a tale principio, affermato in relazione all'usura rispetto agli interessi moratori, ma sicuramente applicabile anche nella fattispecie in esame, deve dunque ritenersi che l'onere di allegazione non è neutralizzato dalla rilevabilità d'ufficio dell'usura, atteso che il rilievo d'ufficio costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice ed ulteriore rispetto a quella delle parti, che tuttavia può trovare applicazione solo in relazione ad un fatto già compiutamente allegato, e non consente in alcun modo, in forza del principio dispositivo, di rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cassazione
civile sez. I, 01/04/2025, n.8669, che richiama Cass., S.U., n. 26242 del
2014).
Ergo, parte appellante, in relazione a ciascuno dei dedotti affidamenti,
asseritamente recanti tassi di interessi intra -soglia, avrebbe dovuto precisamente indicare il tasso d'interesse previsto in contratto e quello concretamente applicato, nonché il cd. tasso soglia sulla base dei D.M. di riferimento applicabili ratione temporis.
In mancanza, per quanto detto, il motivo va respinto e la decisione sul punto confermata.
5. Con un secondo motivo di gravame, la Controparte_15
invoca una riforma della sentenza in merito alle spese
[...]
liquidate, argomentando che "la sentenza di primo grado è da considerarsi una sentenza di accoglimento parziale essendo stata accolta la domanda degli opponenti con solo riferimento al rapporto di conto corrente. Ciò
avrebbe dovuto incidere sulla liquidazione delle spese di lite che andavano quindi liquidate considerando la parziale soccombenza" (cfr. pag. 17
dell'atto di appello). Anche tale motivo, prima che infondato, va dichiarato inammissibile perché assolutamente generico nella formulazione, e dunque in contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale (cfr. sentenza n. 13151/2017) "In sede di gravame, nel vigore dell'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), qualora venga impugnato il capo della sentenza di primo grado con il quale l'appellante sia stato condannato al pagamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza, non è ammissibile il motivo che deduca soltanto "l'ingiustizia"
della decisione, senza specificare le circostanze, costituenti gravi ed eccezionali ragioni, per le quali, secondo l'appellante stesso, il giudice avrebbe potuto compensare tra le parti le spese di lite"). In ogni caso appare destituito di fondamento perché, a seguito della rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente operata dal nominato consulente tecnico,
comunque è risultato un credito a favore del correntista. Quindi, benchè
originariamente il conto fosse a debito del cliente (o con un credito inferiore), a seguito della ricalcolo operato dal consulente, la società
correntista vanta, in definitiva, un credito nei confronti della banca.
Dal chè il Giudice, in applicazione del principio della soccombenza, ha liquidato le spese processuali ponendole a carico dell'istituto di credito soccombente nel rapporto con il correntista.
La decisione non merita riforma.
6.Quanto al regolamento delle spese processuali del grado di appello,
atteso il rigetto dell'impugnazione, per rigore del principio di soccombenza,
l'appellante va condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello che si liquidano in dispositivo in favore degli appellati, avuto riguardo alla natura delle questioni dibattute e dell'impegno difensivo svolto in grado di appello. Si ritiene congruo applicare valori intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento (da ragguagliare al decisum, da € 26.001 ad
€ 52.000,00) dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal
D.M. n. 147, escludendo la fase istruttoria che non si è concretamente tenuta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a per la quello già versato presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).v
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli Settima Sezione Civile definitivamente
Controparte_15pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] in persona del legale rappresente pro tempore, avverso la sentenza n. 1959/2019 emessa dal Tribunale di Avellino, in data 25
ottobre 2019, così provvede:
A) dichiara la contumacia della Controparte_16
[...] B) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
C) condanna la Controparte_15
(cedente il credito) a pagare in favore di Controparte_5 e Parte_4
[...] le spese del grado di appello, che liquida in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e
Cpa come per legge;
D) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell' 11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - 28-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr.. Michele Magliulo Consigliere
Consigliere rel. dr.ssa Marielda Montefusco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello n. 1755/2020, ad oggetto la sentenza nr.
1959/2019 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 15 ottobre 2019
TRA
la Parte_1 (codice fiscale P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.Luigi Sinisi appellante - E
[cessionaria dei crediti originariamente la Controparte_1
vantati dalla Controparte_2 e Controparte_3
[...] (codice fiscale
)] e per essa la P.IVA_2
[...]
Controparte_4 (codice fiscale P.IVA_3 ), in persona del legale
- appellata - rappresentante pro tempore
E
CP_5 (codice fiscale Codice Fiscale_1 e CP_6
), rappresentati e difesi
[...] (codice fiscale Codice Fiscale_2
dall'avv.Riccardo Bistolfi
- appellati -
Fatto e svolgimento dei giudizi di primo e secondo grado
I.
1. Con decreto ingiuntivo n. 1052/2017, pubblicato il 17 luglio 2017,
su ricorso della Parte_2 e per essa alla sua mandataria Parte_3 il Tribunale di Avellino ingiungeva nei confronti di CP_5 e Parte_4 quali garanti fideiussori della Controparte_7 il pagamento della somma di €
25.530,46, di cui: € 17.955,37 a titolo di debito residuale portato dal contratto di finanziamento nr. 01/202/156092, stipulato dalla [...]
Controparte_7 in data 13 maggio 2014, di originari € 40 mila;
€
7.575,09, a titolo di saldo negativo portato dal conto corrente nr. 202/156092/7; oltre interessi moratori computati al tasso legale ex art. 1284 c.c. ed alle spese legali liquidate.
I.
2. Avverso detto decreto - con citazione per l'udienza del 20 febbraio
2018, regolarmente notificata alla controparte - proponevano opposizione chiedendo al Tribunale di volere:CP_5 e Parte_4
-nel merito in via principale, revocare il decreto ingiuntivonr.1052/2017, nr. 2236/2017 reso in data 17 luglio 2017 dal
Tribunale di Avellino, in quanto, per i motivi esposti in atti è infondato in fatto e diritto;
-nel merito in via riconvenzionale principale, accertare e dichiarare relativamente al contratto di finanziamento stipulato in data 13
Controparte_7 in oggi fallita: maggio 2014 dalla
1) "la nullità della clausola relativa al computo degli interessi, per contrarietà alla normativa sulla trasparenza, per aver la Banca
mutuante comunicato un costo complessivo del credito (Indicatore
I.S.C.) inferiore a quello effettivamente Sintetico di Costo ―
applicato e, per l'effetto chiedono di riconteggiare il piano di ammortamento calcolando gli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B., compensando il differenziale maturato dal debito residuale del finanziamento;
il tutto maggiorato di interessi legali moratori e rivalutazione monetaria"; 2) "la nullità della clausola relativa al computo degli interessi, per contrarietà alla normativa sulla trasparenza, per aver la Pt_1
mutuante omesso di comunicare il Tasso Annuo Effettivo
- T.A.E. e di fatto, ha applicato senza fornirne giustificazione e
comunicazione, un tasso di interesse superiore a quello pattuito per iscritto nel contratto e ciò in violazione dell'art. 117 3° e 4° comma
Pt_5 e della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito
e il Risparmio (CICR) del 2000 e, per l'effetto, chiedono di compensare il differenziale dell'importo degli interessi calcolati in più per effetto dell'applicazione di un T.A.E. non equivalente al dichiarato nel contratto dal debito residuale del T.A.N.
finanziamento; il tutto maggiorato di interessi legali moratori e rivalutazione monetaria";
3)"la nullità della clausola floor, perché presenta un oggetto indeterminato, ovvero quanto meno indeterminabile, ovvero ed in ogni caso, non meritevole di tutela ex art1323 cod. civ. ed, inoltre,
la Banca mutuante si è resa inadempiente alle obbligazioni di cui all'art. 21 d.Lgs. nr. 58 del 1998 Testo Unico Finanziario- T.U.F.,
ed a quelle sancite dalla normativa regolamentare;
per l'effetto chiedono di compensare tutte le somme eccedenti rispetto al tasso variabile intervenute per effetto della fissazione di un tasso minimo dal debito residuale;
il tutto maggiorato di interessi legali moratori e rivalutazione monetaria;
nel merito in via riconvenzionale principale, avuto riguardo al rapporto di apertura di credito in conto corrente contraddistinto con il numero 202/156092/7, accertare e dichiarare per i motivi meglio espressi in premessa:
1) la nullità, ovvero ed in ogni caso, l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura superiore a quelli pattuiti per iscritto e comunque, successivamente variati in senso sfavorevole al Correntista senza giusto motivo e senza alcuna preventiva comunicazione;
2)la nullità delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese;
3) la nullità per vizio di forma, ovvero per indeterminatezza indeterminabilità dell'oggetto ed, in ogni caso, perché prestazione senza causa, le somme addebitate ai seguenti rapporti di conto corrente a titolo di nuove commissioni sull'affido, in aggiunta agli interessi passivi e, conseguentemente, non dovute tali somme;
4) la nullità, ovvero ed in ogni caso, l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la diacronia tra il momento concreto del versamento e la sua registrazione contabile con una data successiva ad essa,
riconteggiando i medesimi applicando come data di annotazione il
"giorno operazione"; 5)la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta Pt_1 superiori alle soglie di legge (per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il cosiddetto tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento);
in via riconvenzionale principale e nel merito, avuto riguardo al conte corrente contraddistinto con il numero nr. 101897364,
determinare il saldo effettivo dei rapporti di apertura di credito in contraddistinto con il numero 202/156092/7, conto corrente ricalcolando il medesimi per tutta la durata sin dall'apertura con interessi passivi computati al tasso di sostituzione ex art. 117
T.U.B. (D.lgs. 385/93), senza alcuna capitalizzazione (trimestrale,
semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, di nuove
commissioni sull'affido e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni;
-sempre nel merito in via riconvenzionale principale,
[...]
chiedono accertarsi e dichiarare l'inefficacia Controparte_8 '
del contratto fideiussorio, ovvero in via subordinata ed in ogni caso,
accertata la responsabilità contrattuale della Banca, dichiarare tenuta e condannare la Controparte_9 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da quantificarsi in un importo pari alla quota di debito in oggi ingiunto;
-in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale,
maggiorato del rimborso forfettario, degli accessori fiscali e previdenziali nella misura di legge.
I.
4. Con comparsa del 26 febbraio 2018, si costituiva ritualmente in giudizio la Parte_2 e per essa, la sua mandataria Parte_3 "al solo fine di e contestare le avverse impugnare domande essendo il riconvenzionali credito ingiunto stato ceduto alla
Popolare di Bari CP_10 In
deduceva la particolare,
inammissibilità delle domande in quanto non riconvenzionali uno specifico petitum presentano ulteriore rispetto alla mera
delcontestazione credito ingiunto",
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del provvedimento monitorio.
I.
5. Si costituiva in giudizio la cessionaria del credito
[...]
( ed invero con contratto del 16 novembre 2017, la Controparte_11
aveva ceduto in blocco e pro soluto alla Controparte_12
un portafoglio crediti tra i quali era Controparte_13 ricompreso anche il credito oggetto del presente giudizio), che chiedeva il rigetto dell'opposizione avanzata dai fideiussori.
I.
6.Depositate le memorie istruttorie, il Tribunale di Avellino
ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio conferendo al nominato tecnico,
Ad esito del mandato ricevuto, il C.t.u. cosìdottoressa Persona_1
concludeva il proprio elaborato peritale:
1) L'ISC indicato nel Contratto di finanziamento pari al 10,15% è
corretto, salvo voler tener conto della Sentenza della Suprema Corte
(Cassazione Civile, Sezione I, n. 8806 del 5 aprile 2017), citata dall'Avv.
Bistolfi, che imporrebbe di considerare nel calcolo dell'ISC anche il costo del premio Assicurativo relativo alla polizza definita in contratto
"facoltativa". In questo caso l'ISC derivante sarebbe pari all'11,61% e l'importo differenziale tra il costo indicato e quello effettivamente richiesto
è pari ad € 1.200,00.
2)Nel Contratto di Finanziamento non è indicato il T.A.E. che, dato un
T.A.N. pari all'8,45%, risulta essere pari all'8,785%;
3) La clausola floor prevista nel contratto di finanziamento è espressa in modo chiaro ed inequivocabile, di conseguenza è conforme a quanto previsto dall'art. 21 d.lgs. 58/1998. Tuttavia, si rimanda a quanto sopra esposto in relazione al rilievo compiuto a tal proposito dall'Avv. Bistolfi:
"L'inserimento della remunerazione bancaria nella struttura del mutuo attraverso l'inserimento di un derivato (tanto più se si risolve in un aggravio dell'alea posta a carico del solo mutuatario e, quindi, derogando al principio di equilibrio iniziale che altrimenti si sarebbe avuto), richiede l'adesione espressa del cliente mutuatario, la cui mancanza determina la nullità del contratto ex art. 1418 cod. civ, per difetto di un elemento essenziale del contratto." Riguardando tale rilievo l'ambito delle valutazioni giuridiche, si rende necessario demandare l'onere della decisione all'On.le Giudicante.
(...)
La commissioni di disponibilità fondi non è prevista in contratto ma comunque addebitata. L'addebito relativo è stato totalmente eliminato.
Il tasso debitore effettivo previsto nel contratto di conto corrente è pari al 18,841%, tasso nominale 17,640%, risulta superiore al tasso soglia di periodo che per le aperture di credito entro i 5.000,00 euro si attesta al
17,640%. Questo ha determinato lo scorporo totale degli addebiti per interessi, sia di quelli generati dal conto principale che di quelli su di esso girocontati, ma rivenienti dall'accessorio "conto_anticipi”. In ragione di quanto esposto, il saldo del conto corrente n. 202/156092 è stato ricalcolato eliminando gli addebiti per interessi passivi, gli addebiti per commissione messa a disposizione fondi e gli addebiti per giroconto competenze da conto anticipi. Il saldo ricalcolato del conto corrente n.
202/156092 risulta a credito del cliente per € 28.743,34 al 27/10/2015»
I.
5.Depositato l'elaborato peritale, il Tribunale di Avellino con sentenza n. 1959/2019, pubblicata in data 15 ottobre 2019 così
definitivamente decideva: : 1) accoglie, entro i limiti che seguono,
l'opposizione proposta da CP_5 e Parte_4 con atto di
/ citazione notificato il 9.10.2017, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1052/2017 del 13.7.2017, pubblicato il 17.7.2017 (n. 2236/2017 RG);
2) accerta e dichiara che, per il contratto di finanziamento n.
01/202/156092, l'importo differenziale tra l' Pt_6 effettivo e quello pattuito, ammontante ad € 1.200,00, non è dovuto dai fideiussori, CP_5
; 3) accerta e dichiara che, per il contratto di
[...] e Parte_4
conto corrente n. 202/156092, il saldo alla data del 27.10.2015, ammonta ad € 28.743,34, a credito della correntista, Controparte_7
[...] 4) omissis» (sub docc.ti 01 e 02).
II.
1. Avverso detta sentenza- con atto di citazione per l'udienza del
20 febbraio 2018, ritualmente notificato- la
[...]
proponeva appello, Parte_7
articolando due motivi di gravame:
1) "sulla illegittimità del ricalcolo del saldo del conto corrente-
Erroneità della CTU contabile affidata nel corso del giudizio di primo grado - Insussistenza della riscontrata usura originaria";
2) "sull'illegittimità della condanna alle spese -accoglimento solo parziale dell'opposizione".
Chiedeva pertanto:
«1) accertare, mediante nuova CTU, il reale saldo del conto corrente n. 202/156092/7 e per l'effetto condannare i Sigg.ri e CP_5 e
/in solido tra loro, al pagamento in favore della [...] Parte_4 Parte_1 della somma che sarà accertata, quale comprensiva degli interessi passivi illegittimamente esclusi, della capitalizzazione pattuita ed applicata, detraendo la sola commissione di disponibilità fondi, oltre agli interessi calcolati al tasso determinato ex art.1284, comma IV C.C. dal
01/07/2015 e fino al soddisfo;
2) in subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello ritenga l'usurarietà. del tasso debitore del contratto di affidamento del 02.10.2009, accertare e dichiarare che dalla data del
31.01.2012, di stipula del secondo contratto di affidamento in poi i tassi d'interesse passivi sono legittimi. Pertanto, previo accertamento del credito della Banca appellante, in relazione al conto corrente n. 202/156092/7,
condannare i Sigg.ri e CP_5 e Parte_4 in solido tra loro al pagamento di quanto risulterà a debito della correntista, oltre agli interessi calcolati al tasso determinato ex art. 1284, comma IV C.C. dal
01/07/2015 e fino al soddisfo;
3)in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente appello rideterminare le spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado tenendo conto della soccombenza parziale;
4) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, e con condanna degli appellati».
II.
2. Si costituivano in giudizio i signori CP_5 e Parte_4
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza
[...]
impugnata ed ancor prima l'inammissibilità ex art. 348 bis C.p.c.
dell'appello.
II.
3. Esauriti gli incombenti di prima udienza, all'udienza del 16
ottobre 2025, celebrate con le modalità dell'udienza cartolare, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ridotti
(20+20) ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
Scaduti i termini, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte dichiara preliminarmente la contumacia della
[...]
non costituitasi in questo giudizio benchè regolarmente Controparte_1
citata telematicamente dall'appellante il 29 maggio 2020 presso l'indirizzo
PEC dei difensori costituiti in primo grado.
2. Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., sollevata dagli appellati, in quanto la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione,
ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348
bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali
(Cass. 15.4.2019 n.10422).
3. Il Tribunale di Avellino, all'esito della espletata CTU contabile, ha accolto, per quanto di ragione, l'opposizione a d.i. proposta da CP_5
avverso il d.i. n. 1052/2017, con cui era[...] e da Parte_4
stato ad essi ingiunto, quali fideiussori della Controparte_7
il pagamento della somma di € 25.530,46, di cui: € 17.955,37 a
[...]
titolo di debito residuale portato dal contratto di finanziamento nr.
01/202/156092, stipulato dalla Controparte_7 in data 13
maggio 2014, di originari € 40 mila;
€ 7.575,09, a titolo di saldo negativo portato dal conto corrente nr. 202/156092/7; oltre interessi moratori computati al tasso legale ex art. 1284 c.c. ed alle spese legali liquidate. Per
l'effetto ha revocato il d.i. opposto e ha accertato che per il contratto di
Part finanziamento l'importo differenziale tra /TAEF effettivo e quello pattuito ammontante ad € 1.200 non fosse dovuto dai fideiussori, per il contratto di conto corrente che il saldo alla data del 27 ottobre 2015 ammontava ad €
Cont CP_7 con condanna della 28.743,34 a credito della correntista mandataria della Parte_1 al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della su decisione ha osservato:
a) con riferimento al contratto di finanziamento che:
"nel contratto in osservazione è indicato un ISC/TAEG al 10,15%.
In realtà l'inclusione di tutte le voci di costo induce a ritenete che tale indicatore risulta difforme a quello effettivo. Infatti devono essere computati tutti gli oneri costituiti da spese di istruttoria (€
800,00), spese di assicurazione (€ 1200,00) spese di incasso rata
(€ 5,00) ed imposta sostitutiva (€ 100,00).(...) Ne deriva che,
valutati tutti i costi sopra indicati, l'ISC/TAEG risulta superiore a quello pattuito ed esteriorizzato nel contratto, come ha evidenziato il CTU (...)";
- "il differenziale di costo rappresentato dall'importo del premio assicurativo (€ 1200,00) deve essere escluso da quanto dovuto dai fideiussori -opponenti sul residuo insoluto del finanziamento";
"non può essere accolta la domanda di CP_5 e Parte_4
[...] di rideterminazione del tasso di interessi di finanziamento secondo il c.d. tasso - sostitutivo di cui all'art. 117 comma 8 TUB"
perché "Part non è un tasso di interesse od un costo specifico da applicare al contratto di credito al consumo, ma svolge solo una funzione informativa finalizzata a porre il cliente in condizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di
Part accettarlo" quindi l'errata applicazione dell non può
comportare l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117
TUB";
"il CTU ha riportato che la clausola floor è stata regolarmente pattuita e effettivamente riportata nel contratto di finanziamento", la sua previsione in un contratti di finanziamento non ne può
mutare la natura che resta quella di un prestito, "in quanto il finanziante non tende affatto a realizzare un investimento in titoli mobiliari od un titolo derivato, ma semplicemente a fissare un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario non possono scendere".
b)con riferimento al conto corrente n. 202/156092/7 che:
- la CTU ha accertato che il rapporto bancario, sorto l'1 ottobre 2009
e girocontato a sofferenza il 27 ottobre 2015, con un importo a debito della correntista di € 8.709,8, è affetto da usura originaria, perché "il tasso fissato nella scheda contrattuale risulta superiore al tasso-soglia eleborato in conformità ai criteri e rilevazioni trimestrali previsti dalla legge 108/1996 e vigente al momento della stipula( tasso nominale a debito previsto in contratto è pari a 17,640%), il tasso soglia di periodo
è pari al 12,765%)";
- a norma dell'art. 1815 comma 2 gli interessi a debito della correntista devono essere completamente scorporati;
- analogamente va scorporata anche la commissione di disponibilità
fondi che sebbene non prevista in contratto è stata indebitamente applicata dalla Parte_1 In definitiva, il Giudice alla luce della ricostruzione del rapporto operata dal CTU, in conseguenza dell'applicazione di interessi usurari,
e di commissione di disponibilità fondi, ha riconosciuto un saldo a credito della cliente per il c/c n. 202/156092 di € 28.743,34 alla data del 27 ottobre 2015.
- rubricato: «Sull'illegittimità del 3. Con il primo motivo di appello erroneità della C.t.u. contabile ricalcolo del saldo del conto corrente effettuata nel corso del giudizio di primo grado
- insussistenza della riscontrata usura originaria»- la Controparte_15
[...] ssume l'erroneità della decisione impugnata perché avrebbe violato,
ovvero non correttamente interpretato la normativa sull'usura, avendo parametrato il tasso convenzionale alla categoria del «conto corrente affidato» e non a quello «non affidato» che, prevedendo una differente e più
elevata percentuale, le avrebbe consentito di accertare il mancato superamento del tasso soglia usura nel caso de quo;
in ogni caso, in via subordinata, ha rilevato l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, nella parte in cui non avrebbe limitato la sanzione della non debenza di interessi, unicamente sino alla data in cui è stato stipulato il nuovo contratto di affidamento del 31 gennaio 2012 con nuova pattuizione dell'interesse; alla luce di tali rilievi ha chiesto il ricalcolo del saldo del conto corrente numero 202/156092/7. A detta dell'appellante, il momento genetico del rapporto contrattuale dal quale rilevare il tasso di interesse da parametrare al tasso soglia usura,
sarebbe da individuare nella stipula del contratto di conto corrente avvenuta il 1° ottobre 2009, con la conseguenza che: «il tasso soglia preso in considerazione dal CTU, e pedissequamente recepito dal Giudice di primo grado, è errato e non corrisponde al 12,765% annuo. Ciò in quanto alla data di stipula del 01.10.2009 il conto corrente non era "affidato" atteso che solo in data successiva, il 02.10.2009 le parti hanno stipulato il contratto di affidamento che prevede il medesimo tasso d'interesse passivo. Per tale ragione ai fini della valutazione dell'eventuale usurarietà originaria degli interessi passivi bisognava esaminare il D.M. Ministero Economia e Finanze
del 24.09.2009 (G.U. 30/09/2009), allegato in atti, e prendere in considerazione la categoria "aperture di credito in conto corrente" associata alla "classe di importo" sino ad € 5.000,00, poiché il conto corrente non era affidato al momento della stipula".
Dal chè, sostiene, il Giudice, nella valutazione della soglia antiusura,
applicando la corretta categoria di conto corrente non affidato, avrebbe accertato il mancato superamento della stessa;
in ogni caso, ritenuta l'usurarietà degli interessi riferiti all'affidamento, avrebbe quantomeno
dovuto limitare l'applicazione dell'art. 1815 comma II c.c. al solo intervallo che va dalla stipula del contratto di affidamento contenente la pattuizione del tasso ritenuto usurario sino alla data in cui è stato stipulato il nuovo contratto di affidamento del 31 gennaio 2012 con nuova pattuizione dell'interesse; applicando i suddetti criteri avrebbe dovuto rideterminare il saldo del conto corrente in maniera legittima.
Il motivo è destituito di ogni fondamento. un recente orientamento3.1. VA rammentare che secondo giurisprudenziale di legittimità formatosi sulla scia dell'arresto delle Sezioni
Unite n. 24675/17, la c.d. «usurarietà sopravvenuta» verificatasi nel corso dello svolgimento di un rapporto di conto corrente bancario non comporta la nullità o l'inefficacia della clausola determinativa della misura degli interessi, ove il tasso pattuito non eccedesse la soglia dell'usura quale risultante al momento della stipula del contratto (cfr. Cass. n. 6063/21
[ord.] e Cass. n. 10124/21 [ord.]).
-In ogni caso, "i saggi di interesse usurari che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra legale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto>>. Secondo la citata Cassazione, infatti, "è illegittima la pretesa della banca in relazione all'importo (individuato dal ctu) eccedente la soglia di usura, anche se i saggi di interesse usurario sono sopraggiunti in corso di rapporto" (cfr. ordinanza n. 27545/2023).
3.2. Venendo al caso concreto, mette conto evidenziare che nel contratto di apertura del conto corrente numero 202/156092/7 stipulato in data 1°
Ottobre 2009, l'Istituto Bancario indicava il "Tasso debitore su utilizzi anche per valuta: nominale 17,640% e equivalente: 18,841%",e, nel conto corrente a scalare prodotto da controparte, alla voce «interessi debitori», si legge testualmente «fido ordinario».
Considerando che, ai fini dell'accertamento del tasso usurario rileva,
come è detto, la pattuizione al momento della stipula ("si intendono usurari gli interessi che superano il limite [...] nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti [...] indipendentemente dal momento del loro pagamento") e se il tasso convenuto supera la soglia vigente in quel momento, la clausola è nulla e gli interessi non sono dovuti,
indipendentemente dall'effettiva applicazione o pagamento in corso di rapporto, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è corretta la conclusione a cui è pervenuto il C.t.u. e fatta propria dal Tribunale irpino, secondo cui: «Il tasso debitore pattuito ab origine risulta usurario, di conseguenza gli interessi devono essere totalmente scorporati», precisando che, il tasso effettivo, come si legge nelle condizioni di contratto, è ancora maggiore e pari al 18,841% e, pertanto, a norma dell'art. 1815, comma secondo, cod. civ., «gli interessi a debito della devono essere completamente scorporati».Controparte_7 4. Parimenti va respinta l' ipotesi subordinata" formulata dall'Istituto bancario appellante, in via subordinata al rigetto del primo motivo di appello, con cui deduce che poiché nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente erano stati concessi diversi affidamenti ciascuno con un nuovo tasso di interesse, "la rideterminazione dei tassi di interesse nei contratti di affidamento va a limitare la validità temporale del tasso di interesse ritenuto usurario", "l'eventuale tasso usurario è stato applicato fino alla stipula di ogni nuovo contratto di affidamento e pertanto ha avuto efficacia ed applicazione solo per un periodo della durata del rapporto contrattuale,", a partire dai nuovi contratti di affidamento i nuovi tassi di interesse sono validi ed efficaci", sicchè conclude "il Giudice a quo non avrebbe dovuto applicare ka sanzione di cui all'art. 1815 comma II c.c.
per tutto il corso del rapporto di conto corrente ma (nell'ipotesi di usurarietà
del tasso relativo al primo affidamento) avrebbe dovuto limitarsi a farlo solo relativamente all'intervallo di tempo che va dal 01..10.2009 (data dell'interesse ritenuto usurario)nsino al 31.1.2012 (data du stipula del nuovo contratto di affidamento contenente una nuova pattuizione dell'interesse passivo” (cfr. pag. 16 dell'atto di appello).
In realtà, tale rilievo (recte ipotesi) prima ancora che infondato è
inammissibile, anzitutto, perché, in violazione dell'art. 345 c.p.c., introduce deduzioni difensive mai esposte in primo grado, in secondo luogo, perché,
in violazione dell'art. 342 c.p.c., difetta del predicato di specificità. L' appellante, infatti, non ha mai nemmeno allegato, negli scritti difensivi del primo grado, l'esistenza dei "plurimi successivi affidamenti recanti tassi di interesse inferiori al tasso soglia": tanto è vero che nella comparsa di costituzione di primo grado, affermava l'infondatezza delle avverse doglianze in ordine alla presunta usurarietà degli interessi,
rappresentando di non avere pattuito né applicato interessi usurari. Nelle
successive memorie 183 c.p.c. si limitava ad un generico rimando alle conclusioni già rassegnate. Solo nel corso delle operazioni peritali, il consulente tecnico della banca argomentava che il tasso soglia di riferimento fosse quello del conto corrente non affidato e che quindi non fosse stato, nella specie, superato, senza però fare alcuna accenno a
successivi affidamenti il tassi comunque entro la soglia.
Per la prima volta, in sede di appello, la banca appellante, in aggiunta alle deduzioni difensive articolate in prime cure e disattese dal Tribunale,
rappresenta che "A far data dal mese di gennaio 2012 venivano sottoscritti tra le parti i seguenti contratti di apertura di credito per elasticità di cassa:
-in data 31 gennaio 2012 un affidamento di euro 10.000,00 nel quale viene indicato un tasso annuo nominale debitore «12,765%»;
-in data 12 marzo 2012 un affidamento di euro 10.000,00 nel quale viene indicato un tasso annuo nominale debitore 12,750%»;
-in data 02 dicembre 2012 un affidamento di euro 30.000,00 nel quale viene indicato un tasso annuo nominale debitore del «12,750%»; -in data 02 dicembre 2012 un affidamento di euro 40.000,00 nel quale viene indicato un tasso annuo nominale debitore del «12,750%»;
-in data 02 dicembre 2012 un affidamento di euro 5.000,00 nel quale viene indicato un tasso annuo nominale debitore del «12,750%».
Per inferire che "a partire dai nuovi contratti di affidamento i nuovi tassi d'interesse sono validi ed efficaci" (cfr. pag. 15 dell'atto di appello).
Ebbene, tali deduzioni sono chiaramente generiche, in violazione dell'oneri di allegazione e prova gravanti sul debitore che intenda dimostrare l'usurarietà degli interessi.
Si rappresenta infatti che le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza n. 19597 del 2020 hanno enunciato il seguente principio di diritto:
"L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto". In base a tale principio, affermato in relazione all'usura rispetto agli interessi moratori, ma sicuramente applicabile anche nella fattispecie in esame, deve dunque ritenersi che l'onere di allegazione non è neutralizzato dalla rilevabilità d'ufficio dell'usura, atteso che il rilievo d'ufficio costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice ed ulteriore rispetto a quella delle parti, che tuttavia può trovare applicazione solo in relazione ad un fatto già compiutamente allegato, e non consente in alcun modo, in forza del principio dispositivo, di rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cassazione
civile sez. I, 01/04/2025, n.8669, che richiama Cass., S.U., n. 26242 del
2014).
Ergo, parte appellante, in relazione a ciascuno dei dedotti affidamenti,
asseritamente recanti tassi di interessi intra -soglia, avrebbe dovuto precisamente indicare il tasso d'interesse previsto in contratto e quello concretamente applicato, nonché il cd. tasso soglia sulla base dei D.M. di riferimento applicabili ratione temporis.
In mancanza, per quanto detto, il motivo va respinto e la decisione sul punto confermata.
5. Con un secondo motivo di gravame, la Controparte_15
invoca una riforma della sentenza in merito alle spese
[...]
liquidate, argomentando che "la sentenza di primo grado è da considerarsi una sentenza di accoglimento parziale essendo stata accolta la domanda degli opponenti con solo riferimento al rapporto di conto corrente. Ciò
avrebbe dovuto incidere sulla liquidazione delle spese di lite che andavano quindi liquidate considerando la parziale soccombenza" (cfr. pag. 17
dell'atto di appello). Anche tale motivo, prima che infondato, va dichiarato inammissibile perché assolutamente generico nella formulazione, e dunque in contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale (cfr. sentenza n. 13151/2017) "In sede di gravame, nel vigore dell'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), qualora venga impugnato il capo della sentenza di primo grado con il quale l'appellante sia stato condannato al pagamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza, non è ammissibile il motivo che deduca soltanto "l'ingiustizia"
della decisione, senza specificare le circostanze, costituenti gravi ed eccezionali ragioni, per le quali, secondo l'appellante stesso, il giudice avrebbe potuto compensare tra le parti le spese di lite"). In ogni caso appare destituito di fondamento perché, a seguito della rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente operata dal nominato consulente tecnico,
comunque è risultato un credito a favore del correntista. Quindi, benchè
originariamente il conto fosse a debito del cliente (o con un credito inferiore), a seguito della ricalcolo operato dal consulente, la società
correntista vanta, in definitiva, un credito nei confronti della banca.
Dal chè il Giudice, in applicazione del principio della soccombenza, ha liquidato le spese processuali ponendole a carico dell'istituto di credito soccombente nel rapporto con il correntista.
La decisione non merita riforma.
6.Quanto al regolamento delle spese processuali del grado di appello,
atteso il rigetto dell'impugnazione, per rigore del principio di soccombenza,
l'appellante va condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello che si liquidano in dispositivo in favore degli appellati, avuto riguardo alla natura delle questioni dibattute e dell'impegno difensivo svolto in grado di appello. Si ritiene congruo applicare valori intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento (da ragguagliare al decisum, da € 26.001 ad
€ 52.000,00) dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal
D.M. n. 147, escludendo la fase istruttoria che non si è concretamente tenuta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a per la quello già versato presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).v
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli Settima Sezione Civile definitivamente
Controparte_15pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] in persona del legale rappresente pro tempore, avverso la sentenza n. 1959/2019 emessa dal Tribunale di Avellino, in data 25
ottobre 2019, così provvede:
A) dichiara la contumacia della Controparte_16
[...] B) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
C) condanna la Controparte_15
(cedente il credito) a pagare in favore di Controparte_5 e Parte_4
[...] le spese del grado di appello, che liquida in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e
Cpa come per legge;
D) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell' 11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - 28-