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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 02/07/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1822/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1822 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione a seguito delle “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 27.5.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Imperia, Piazza Unità Nazionale n.24 presso lo studio dell'avv.to Elena Pezzetta che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1
- contumace -
- RESISTENTE -
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni relative a figlio nato da convivenza more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente: “...1) disporre l'affido esclusivo alla madre delle figlie minori ER e , con collocazione presso l'abitazione della madre in Imperia Via XXV Aprile Per_2
128, la quale prenderà tutte le decisioni inerenti la loro istruzione, educazione, salute e mantenimento;
2) stabilire che il regime di visite tra il padre e le figlie minori e ER
sia sottoposto alle valutazioni dei Servizi territorialmente competenti che Per_2 dovranno determinarne modalità e tempi qualora il resistente sia disponibile a sottoporsi agli interventi di supporto, nel rispetto delle esigenze dei minori ed al fine dr. Andrea CANCIANI 1 n. 1822/2023 R.G.A.C.C.
precipuo di non arrecare loro pregiudizio alcuno;
3) disporre che il Sig. CP_1
, contribuirà al mantenimento delle figlie minori, versando la somma mensile di €
[...]
400,00 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Tali versamenti dovranno essere effettuati entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese mediante bonifico bancario alla Sig.ra Le parti sosterranno inoltre, nella misura Parte_1 del 50% ciascuna, tutte le spese straordinarie sottoelencate: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche c/o strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N;
d) ticket sanitari. Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari anche erogati dal S.S.N; d) farmaci particolari. Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, b) libri di testo e materiale di corredo inizio anno;
c) mensa. Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati, b) gite scolastiche con pernottamento. Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive e attrezzature pertinenti;
4) che siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
5) i ricorrenti si impegnano a seguire il criterio della gradualità circa le proprie frequentazioni. Ovvero non coinvolgeranno le figlie minori in eventuali nuove relazioni che intraprenderanno, fino a che le medesime diverranno stabili. 6) spese a carico della parte resistente”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 23.10.2023 chiedeva regolamentarsi le condizioni Parte_1 relative ad affidamento, collocazione regime di visite e mantenimento delle figlie minori
(13 anni, essendo nata il [...]) e (7 anni, essendo nata il ER Per_2
12.4.2018), nate da convivenza more uxorio con ormai cessata. Chiedeva, CP_1 in particolare, l'affidamento in via esclusiva delle figlie minori, con collocazione delle stesse presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, inoltre, che a carico del resistente, a titolo di concorso al mantenimento di e ER Per_2 fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 400,00 mensili (oltre al 50% le spese straordinarie ed accessorie).
Non si costituiva in giudizio del quale, verificata la regolarità della CP_1 notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-14 c.p.c. del 9.5.2024.
Con successiva ordinanza in data 20.5.2024 il Tribunale adottava i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22, c.1 e 3 c.p.c. affidando alla madre in via “esclusiva rafforzata” le figlie minori e subordinando un eventuale regime di visite padre/figlie ER Per_2 alle valutazioni dei Servizi territorialmente competenti e ponendo a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al loro mantenimento, un assegno dell'importo di € 400,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Istruita la causa esclusivamente attraverso produzioni documentali (tra cui le relazioni Parte periodiche di aggiornamento dei Servizi Consultoriali dell' di Imperia e le informative dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Imperia) e ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di ulteriori mezzi di prova, il Tribunale
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1822/2023 R.G.A.C.C.
fissava la discussione orale ex art. 273-bis.22, c.4 c.p.c. nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. (con termine perentorio per il deposito delle note entro il 27.5.2025).
Precisate da parte ricorrente le proprie conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico
Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva preliminarmente il Tribunale come parte ricorrente, nel proprio atto introduttivo, abbia avanzato istanza di affidamento esclusivo “rafforzato” delle figlie minori ER e poi confermando all'udienza del 9.5.2024 sia la sostanziale irreperibilità di Per_2 controparte (notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.) che le pregresse criticità nella relazione tra lo stesso e le figlie minori, a suo dire indisponibili ad una ripresa della relazione con l'altro genitore (vds. “...La ricorrente... precisa di non avere idea di dove attualmente si trovi il padre che, per come da lei appreso dallo stesso tramite messaggi, aveva manifestato intenzione di allontanarsi in altro luogo per trovare lavoro;
quanto precede essendosi poi lo stesso reso irreperibile senza fornire alcuna precisa indicazione. Riferisce di aver incontrato il resistente l'ultima volta circa un anno addietro. Quanto alle figlie precisa come abbia incontrato il padre circa un ER mese fa avendone lei fatto richiesta, ma solo al fine di comunicargli la propria intenzione di non incontrarlo più; quanto precede essendosi i loro rapporti deteriorati per un litigio avvenuto in passato per futili motivi nel quale il padre aveva colpito la ragazza con uno schiaffo. Quanto a la stessa non vede il padre da circa un Per_2 anno, vale a dire da quando si era verificato il litigio con ed allorquando, per ER come da esse riferito, il padre avrebbe gridato che si sarebbe ucciso per colpa loro.
Ribadisce come le figlie da quel litigio non abbiano più voluto incontrare il padre, salvo quest'ultimo mantenere solo sporadici contatti con attraverso messaggi;
quanto ER precede in ogni caso non avendo il padre avanzato alcuna richiesta per riprendere la frequentazione. Fa ancora presente di aver proposto alle figlie di incontrare il padre, anche in sua presenza, ricevendo però da entrambe un netto rifiuto. Precisa come dalla separazione avvenuta all'epoca del Covid fino all'episodio che aveva riguardato le figlie avessero avuto con il padre una normale e positiva frequentazione, ER anche con pernottamenti. Riferisce di avere contatti con la nonna paterna, senza però aver avuto notizie in ordine a come reperire il padre...”).
Successivamente attivati i Servizi territorialmente competenti per una presa in carico del nucleo famigliare, se da un lato gli operatori registravano una piena adesione ella ricorrente agli interventi di supporto e ne valutavano positivamente le risorse per l'esercizio del ruolo e della funzione (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali Parte dell' di Imperia con relazione in data 5.11.2024: “...La signora ha aderito al percorso valutativo in modo collaborativo, con un atteggiamento sempre disponibile nei confronti della scrivente, giungendo agli appuntamenti concordati in modo tendenzialmente puntuale e adeguato ...(omissis)... Durante l'incontro si è sviluppata una sorta di dialogo costruttivo tra la signora e le sue figlie, ed è emerso un buon Pt_1 livello di sintonizzazione affettiva anche durante il gioco, con uno stile di attaccamento sicuro, manifestando da parte delle minori, un chiaro desiderio di vicinanza e di contatto fisico nei confronti del caregiver, dimostrando fiducia nella disponibilità e nel supporto della figura di attaccamento ...(omissis)... Alla luce dei contenuti sopra riportati, e rispetto quindi, alle competenze genitoriali della madre, emerge che la signora abbia buone capacità di accudimento psico-fisico nei confronti Parte_1 delle figlie. Esistono fattori protettivi importanti, riguardo quindi alla genitorialità, come la capacità di assumersi responsabilità e la capacità di tutelare il loro benessere e la loro serenità...” ed in data 7.5.2025: “...La signora riferisce che le figlie Pt_1
dr. Andrea CANCIANI 3 n. 1822/2023 R.G.A.C.C.
e sono serene e riescono a condurre con profitto, attività sportive e ER Per_2 hanno un buon andamento scolastico. Emerge da parte sua, un buon livello di co- genitorialità, infatti, nonostante ci siano state problematiche importanti con l'ex compagno, la signora non ha mai presentato alle figlie, la figura paterna come negativa, e disfunzionale, con l'obiettivo di tutelarle e poiché non si creasse un ulteriore fonte di stress per le minori. Alla luce dei contenuti sopra riportati, e rispetto agli incontri effettuati con la signora emerge un buon livello di vicinanza e di sintonia Parte_1 affettiva con le figlie e , anche nel soddisfacimento complessivo dei loro ER Per_2 bisogni. La signora ha dimostrato di avere buone capacità di accudimento psico- Pt_1 fisico, funzionali ad una crescita equilibrata delle figlie e al loro stato di benessere complessivo, pertanto non si ravvede la necessità di proseguire il percorso di supporto...”), dall'altro risultavano, tuttavia, impossibilitati ad effettuare valutazione delle risorse del resistente in ragione della sua assoluta irreperibilità (vds. quanto riferito Parte dai Servizi Consultoriali dell' di Imperia con relazione in data 5.11.2024: “...per il signor non è stato possibile effettuare la valutazione, in quanto dopo vari CP_1 tentativi di contatto telefonico, non ha mai risposto...” ed in data 7.5.2025: “...La psicologa scrivente ha attivato la presa in carico esclusivamente della signora dal mese di luglio 2024; a tal proposito, specifico che non sia stato Parte_1 possibile prendere in carico il signor , poiché risultato sempre irreperibile...”). CP_1
Ciò premesso, risultato vano il tentativo di una presa in carico del resistente al fine di verificarne la disponibilità a fruire di interventi di supporto funzionali ad un esercizio delle responsabilità conforme a necessità e diritti della prole e preso atto del sostanziale disinteresse del per l'odierno giudizio (notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. CP_1 neppure essendo noto alla ricorrente il suo attuale domicilio) ritiene il Collegio di dover in questa sede confermare l'affidamento delle figlie minori e alla ER Per_2 madre;
affidamento che, in ragione dell'assoluta assenza del padre e della sua sostanziale irreperibilità, deve essere necessariamente disposto in forma “rafforzata”, così attribuendo alla madre – in ossequio a quanto consentito dall'art. 337-quater, c.3 c.c. - il potere di assumere in completa autonomia anche le decisioni di maggiore importanza per la prole, quali quelle relative alla salute, educazione, istruzione e residenza abituale.
Alla superiore decisione in punto affidamento consegue, ovviamente, la collocazione delle figlie minori e presso l'abitazione della madre, dove esse hanno ER Per_2 sempre vissuto successivamente alla separazione.
Quanto al regime di visite, ritiene il Collegio che, sulla scorta delle superiori considerazioni, non possa oggi essere in concreto delineato, apparendo al contrario opportuno subordinare un'effettiva e regolare costruzione di tale rapporto ad una verifica delle risorse genitoriali che, nell'eventualità ed una volta che il padre abbia recuperato adeguate disponibilità e risorse, dovrà essere effettuata dai Servizi Consultoriali territorialmente competenti;
ciò allo scopo di determinarne modalità e tempi nel rispetto delle esigenze delle minori ed al fine precipuo di non arrecare loro pregiudizio alcuno.
A quanto sopra deve, del resto, essere aggiunta l'attuale indisponibilità delle minori ad una frequentazione attese le criticità che, già in passato, hanno connotato la loro Parte relazione con la figura paterna (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell' di Imperia con relazione in data 5.11.2024: “...Per quanto riguarda le figlie, precisa che
, ha incontrato per l'ultima volta suo padre, alcuni mesi fa, per sua richiesta e ER per comunicargli che era sua intenzione, non incontrarlo più. Il rapporto tra ed ER il padre si è deteriorato, in seguito ad una lite intercorsa tra i due, e lo stesso avrebbe reagito dandole uno schiaffo. Anche la figlia è da circa un anno che non vede il Per_2 padre...”).
dr. Andrea CANCIANI 4 n. 1822/2023 R.G.A.C.C.
Quanto ai provvedimenti di natura economica osserva il Tribunale come gli unici elementi utili alla decisione siano attualmente rappresentati dalle allegazioni della ricorrente che, se da un lato ha riferito di svolgere attività lavorativa come cameriera con stipendio mensile di circa € 1.400,00 (ma gravata da un canone di locazione pari ad € 500,00 mensili) (vds. quanto riferito all'udienza del 8.5.2024: “...Quanto alla propria attività lavorativa precisa di essere impiegata come cameriera con stipendio di circa 1.400 euro mensili, gravata da un affitto di 500 euro mensili...”), dall'altro ha riferito in ordine allo svolgimento da parte del di recente attività produttiva di reddito CP_1 (vds. “...Quanto all'attività lavorativa precisa di non essere a conoscenza se il padre ne svolga alcuna, riferendo tuttavia come fino a quando si è reso irreperibile avesse svolto l'attività di barista, stessa attività svolta in costanza di convivenza...”); circostanza, quest'ultima, in qualche misura confermata dalle informazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Imperia da cui risulta come il resistente abbia dichiarato redditi pari ad € 9.418,00 nel 2021, € 11.986,74 nel 2022 ed € 8.424,42 nel 2023.
Appare, in ogni caso possibile positivamente apprezzare anche la potenziale capacità di produzione di reddito del resistente, da ritenersi del tutto integra per età (46 anni, essendo nato il [...]), condizioni di salute, competenze professionali e pregresse esperienze lavorative (vds. ex multis Cass., sez. 1, sent. 6.9.2021, n. 24049: “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”; Cass., sez. 1, sent. 19.3.2002, n.3974: “A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali” e, nello stesso senso, Cass., sez. 1, sent. 22.3.2005, n.6197).
Tutto ciò premesso, appare del tutto evidente come, tenuto conto del maggior carico di famiglia rappresentato dalla convivenza con le due figlie e della sua attuale situazione reddituale, non sia certo in grado di provvedere da sola al Parte_1 mantenimento delle minori in assenza di un contributo economico da parte del padre.
Per tali ragioni ritiene il Collegio di dover confermare a carico di CP_1 l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento di e un assegno dell'importo di € 400,00 mensili;
quanto precede oltre al ER Per_2
50% delle spese straordinarie ed accessorie riguardanti le figlie minori, disciplinate come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio specificato in dispositivo.
dr. Andrea CANCIANI 5 n. 1822/2023 R.G.A.C.C.
Appare, inoltre, opportuno allo stato prevedere che – in ragione dell'assoluta assenza di frequentazione padre/figlie, possa essere interamente percepito dalla madre, ad integrazione del superiore contributo, l'assegno unico universale per le minori.
In ragione del contenuto della decisione, di sostanziale accoglimento delle domande di che ha dovuto ricorrere al Giudice al fine di ottenere riconoscimento e Parte_1 tutela dei diritti della prole, devono essere poste a carico di le spese di CP_1 causa da essa sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) affida le figlie minori e in via esclusiva alla madre ER Per_2 disponendo, ai sensi di quanto consentito dall'art. 337-quater, c.3 c.c., che possa assumere in piena autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per le stesse;
2) colloca le figlie minori e presso l'abitazione della madre dove ER Per_2 le stesse assumeranno formale residenza;
3) subordina, per le ragioni di cui in motivazione, un eventuale regime di visite tra il padre e le figlie minori e a verifica delle risorse genitoriali ER Per_2 del padre da parte dei Servizi Consultoriali territorialmente competenti, che dovranno così determinarne modalità e tempi nel rispetto delle esigenze delle minori ed al fine precipuo di non arrecare loro pregiudizio alcuno;
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento le figlie minori e mediante versamento alla madre – con decorrenza ER Per_2 dalla data di presentazione del ricorso - di un assegno mensile dell'importo di €
400,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50 delle spese non ricomprese nel predetto assegno così di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
dr. Andrea CANCIANI 6 n. 1822/2023 R.G.A.C.C.
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) viaggi e vacanze.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) dispone che venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico universale per le figlie minori e ER Per_2
6) condanna al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite nonché, per opportuna Parte conoscenza, ai Servizi Consultoriali dell' di Imperia ed ai Servizi Sociali del Comune di Pontedassio.
Così deciso in Imperia, il 13.6.2024
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1822 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione a seguito delle “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 27.5.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Imperia, Piazza Unità Nazionale n.24 presso lo studio dell'avv.to Elena Pezzetta che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1
- contumace -
- RESISTENTE -
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni relative a figlio nato da convivenza more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente: “...1) disporre l'affido esclusivo alla madre delle figlie minori ER e , con collocazione presso l'abitazione della madre in Imperia Via XXV Aprile Per_2
128, la quale prenderà tutte le decisioni inerenti la loro istruzione, educazione, salute e mantenimento;
2) stabilire che il regime di visite tra il padre e le figlie minori e ER
sia sottoposto alle valutazioni dei Servizi territorialmente competenti che Per_2 dovranno determinarne modalità e tempi qualora il resistente sia disponibile a sottoporsi agli interventi di supporto, nel rispetto delle esigenze dei minori ed al fine dr. Andrea CANCIANI 1 n. 1822/2023 R.G.A.C.C.
precipuo di non arrecare loro pregiudizio alcuno;
3) disporre che il Sig. CP_1
, contribuirà al mantenimento delle figlie minori, versando la somma mensile di €
[...]
400,00 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Tali versamenti dovranno essere effettuati entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese mediante bonifico bancario alla Sig.ra Le parti sosterranno inoltre, nella misura Parte_1 del 50% ciascuna, tutte le spese straordinarie sottoelencate: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche c/o strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N;
d) ticket sanitari. Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari anche erogati dal S.S.N; d) farmaci particolari. Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, b) libri di testo e materiale di corredo inizio anno;
c) mensa. Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati, b) gite scolastiche con pernottamento. Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive e attrezzature pertinenti;
4) che siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
5) i ricorrenti si impegnano a seguire il criterio della gradualità circa le proprie frequentazioni. Ovvero non coinvolgeranno le figlie minori in eventuali nuove relazioni che intraprenderanno, fino a che le medesime diverranno stabili. 6) spese a carico della parte resistente”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 23.10.2023 chiedeva regolamentarsi le condizioni Parte_1 relative ad affidamento, collocazione regime di visite e mantenimento delle figlie minori
(13 anni, essendo nata il [...]) e (7 anni, essendo nata il ER Per_2
12.4.2018), nate da convivenza more uxorio con ormai cessata. Chiedeva, CP_1 in particolare, l'affidamento in via esclusiva delle figlie minori, con collocazione delle stesse presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, inoltre, che a carico del resistente, a titolo di concorso al mantenimento di e ER Per_2 fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 400,00 mensili (oltre al 50% le spese straordinarie ed accessorie).
Non si costituiva in giudizio del quale, verificata la regolarità della CP_1 notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-14 c.p.c. del 9.5.2024.
Con successiva ordinanza in data 20.5.2024 il Tribunale adottava i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22, c.1 e 3 c.p.c. affidando alla madre in via “esclusiva rafforzata” le figlie minori e subordinando un eventuale regime di visite padre/figlie ER Per_2 alle valutazioni dei Servizi territorialmente competenti e ponendo a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al loro mantenimento, un assegno dell'importo di € 400,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Istruita la causa esclusivamente attraverso produzioni documentali (tra cui le relazioni Parte periodiche di aggiornamento dei Servizi Consultoriali dell' di Imperia e le informative dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Imperia) e ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di ulteriori mezzi di prova, il Tribunale
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1822/2023 R.G.A.C.C.
fissava la discussione orale ex art. 273-bis.22, c.4 c.p.c. nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. (con termine perentorio per il deposito delle note entro il 27.5.2025).
Precisate da parte ricorrente le proprie conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico
Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva preliminarmente il Tribunale come parte ricorrente, nel proprio atto introduttivo, abbia avanzato istanza di affidamento esclusivo “rafforzato” delle figlie minori ER e poi confermando all'udienza del 9.5.2024 sia la sostanziale irreperibilità di Per_2 controparte (notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.) che le pregresse criticità nella relazione tra lo stesso e le figlie minori, a suo dire indisponibili ad una ripresa della relazione con l'altro genitore (vds. “...La ricorrente... precisa di non avere idea di dove attualmente si trovi il padre che, per come da lei appreso dallo stesso tramite messaggi, aveva manifestato intenzione di allontanarsi in altro luogo per trovare lavoro;
quanto precede essendosi poi lo stesso reso irreperibile senza fornire alcuna precisa indicazione. Riferisce di aver incontrato il resistente l'ultima volta circa un anno addietro. Quanto alle figlie precisa come abbia incontrato il padre circa un ER mese fa avendone lei fatto richiesta, ma solo al fine di comunicargli la propria intenzione di non incontrarlo più; quanto precede essendosi i loro rapporti deteriorati per un litigio avvenuto in passato per futili motivi nel quale il padre aveva colpito la ragazza con uno schiaffo. Quanto a la stessa non vede il padre da circa un Per_2 anno, vale a dire da quando si era verificato il litigio con ed allorquando, per ER come da esse riferito, il padre avrebbe gridato che si sarebbe ucciso per colpa loro.
Ribadisce come le figlie da quel litigio non abbiano più voluto incontrare il padre, salvo quest'ultimo mantenere solo sporadici contatti con attraverso messaggi;
quanto ER precede in ogni caso non avendo il padre avanzato alcuna richiesta per riprendere la frequentazione. Fa ancora presente di aver proposto alle figlie di incontrare il padre, anche in sua presenza, ricevendo però da entrambe un netto rifiuto. Precisa come dalla separazione avvenuta all'epoca del Covid fino all'episodio che aveva riguardato le figlie avessero avuto con il padre una normale e positiva frequentazione, ER anche con pernottamenti. Riferisce di avere contatti con la nonna paterna, senza però aver avuto notizie in ordine a come reperire il padre...”).
Successivamente attivati i Servizi territorialmente competenti per una presa in carico del nucleo famigliare, se da un lato gli operatori registravano una piena adesione ella ricorrente agli interventi di supporto e ne valutavano positivamente le risorse per l'esercizio del ruolo e della funzione (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali Parte dell' di Imperia con relazione in data 5.11.2024: “...La signora ha aderito al percorso valutativo in modo collaborativo, con un atteggiamento sempre disponibile nei confronti della scrivente, giungendo agli appuntamenti concordati in modo tendenzialmente puntuale e adeguato ...(omissis)... Durante l'incontro si è sviluppata una sorta di dialogo costruttivo tra la signora e le sue figlie, ed è emerso un buon Pt_1 livello di sintonizzazione affettiva anche durante il gioco, con uno stile di attaccamento sicuro, manifestando da parte delle minori, un chiaro desiderio di vicinanza e di contatto fisico nei confronti del caregiver, dimostrando fiducia nella disponibilità e nel supporto della figura di attaccamento ...(omissis)... Alla luce dei contenuti sopra riportati, e rispetto quindi, alle competenze genitoriali della madre, emerge che la signora abbia buone capacità di accudimento psico-fisico nei confronti Parte_1 delle figlie. Esistono fattori protettivi importanti, riguardo quindi alla genitorialità, come la capacità di assumersi responsabilità e la capacità di tutelare il loro benessere e la loro serenità...” ed in data 7.5.2025: “...La signora riferisce che le figlie Pt_1
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e sono serene e riescono a condurre con profitto, attività sportive e ER Per_2 hanno un buon andamento scolastico. Emerge da parte sua, un buon livello di co- genitorialità, infatti, nonostante ci siano state problematiche importanti con l'ex compagno, la signora non ha mai presentato alle figlie, la figura paterna come negativa, e disfunzionale, con l'obiettivo di tutelarle e poiché non si creasse un ulteriore fonte di stress per le minori. Alla luce dei contenuti sopra riportati, e rispetto agli incontri effettuati con la signora emerge un buon livello di vicinanza e di sintonia Parte_1 affettiva con le figlie e , anche nel soddisfacimento complessivo dei loro ER Per_2 bisogni. La signora ha dimostrato di avere buone capacità di accudimento psico- Pt_1 fisico, funzionali ad una crescita equilibrata delle figlie e al loro stato di benessere complessivo, pertanto non si ravvede la necessità di proseguire il percorso di supporto...”), dall'altro risultavano, tuttavia, impossibilitati ad effettuare valutazione delle risorse del resistente in ragione della sua assoluta irreperibilità (vds. quanto riferito Parte dai Servizi Consultoriali dell' di Imperia con relazione in data 5.11.2024: “...per il signor non è stato possibile effettuare la valutazione, in quanto dopo vari CP_1 tentativi di contatto telefonico, non ha mai risposto...” ed in data 7.5.2025: “...La psicologa scrivente ha attivato la presa in carico esclusivamente della signora dal mese di luglio 2024; a tal proposito, specifico che non sia stato Parte_1 possibile prendere in carico il signor , poiché risultato sempre irreperibile...”). CP_1
Ciò premesso, risultato vano il tentativo di una presa in carico del resistente al fine di verificarne la disponibilità a fruire di interventi di supporto funzionali ad un esercizio delle responsabilità conforme a necessità e diritti della prole e preso atto del sostanziale disinteresse del per l'odierno giudizio (notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. CP_1 neppure essendo noto alla ricorrente il suo attuale domicilio) ritiene il Collegio di dover in questa sede confermare l'affidamento delle figlie minori e alla ER Per_2 madre;
affidamento che, in ragione dell'assoluta assenza del padre e della sua sostanziale irreperibilità, deve essere necessariamente disposto in forma “rafforzata”, così attribuendo alla madre – in ossequio a quanto consentito dall'art. 337-quater, c.3 c.c. - il potere di assumere in completa autonomia anche le decisioni di maggiore importanza per la prole, quali quelle relative alla salute, educazione, istruzione e residenza abituale.
Alla superiore decisione in punto affidamento consegue, ovviamente, la collocazione delle figlie minori e presso l'abitazione della madre, dove esse hanno ER Per_2 sempre vissuto successivamente alla separazione.
Quanto al regime di visite, ritiene il Collegio che, sulla scorta delle superiori considerazioni, non possa oggi essere in concreto delineato, apparendo al contrario opportuno subordinare un'effettiva e regolare costruzione di tale rapporto ad una verifica delle risorse genitoriali che, nell'eventualità ed una volta che il padre abbia recuperato adeguate disponibilità e risorse, dovrà essere effettuata dai Servizi Consultoriali territorialmente competenti;
ciò allo scopo di determinarne modalità e tempi nel rispetto delle esigenze delle minori ed al fine precipuo di non arrecare loro pregiudizio alcuno.
A quanto sopra deve, del resto, essere aggiunta l'attuale indisponibilità delle minori ad una frequentazione attese le criticità che, già in passato, hanno connotato la loro Parte relazione con la figura paterna (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell' di Imperia con relazione in data 5.11.2024: “...Per quanto riguarda le figlie, precisa che
, ha incontrato per l'ultima volta suo padre, alcuni mesi fa, per sua richiesta e ER per comunicargli che era sua intenzione, non incontrarlo più. Il rapporto tra ed ER il padre si è deteriorato, in seguito ad una lite intercorsa tra i due, e lo stesso avrebbe reagito dandole uno schiaffo. Anche la figlia è da circa un anno che non vede il Per_2 padre...”).
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Quanto ai provvedimenti di natura economica osserva il Tribunale come gli unici elementi utili alla decisione siano attualmente rappresentati dalle allegazioni della ricorrente che, se da un lato ha riferito di svolgere attività lavorativa come cameriera con stipendio mensile di circa € 1.400,00 (ma gravata da un canone di locazione pari ad € 500,00 mensili) (vds. quanto riferito all'udienza del 8.5.2024: “...Quanto alla propria attività lavorativa precisa di essere impiegata come cameriera con stipendio di circa 1.400 euro mensili, gravata da un affitto di 500 euro mensili...”), dall'altro ha riferito in ordine allo svolgimento da parte del di recente attività produttiva di reddito CP_1 (vds. “...Quanto all'attività lavorativa precisa di non essere a conoscenza se il padre ne svolga alcuna, riferendo tuttavia come fino a quando si è reso irreperibile avesse svolto l'attività di barista, stessa attività svolta in costanza di convivenza...”); circostanza, quest'ultima, in qualche misura confermata dalle informazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Imperia da cui risulta come il resistente abbia dichiarato redditi pari ad € 9.418,00 nel 2021, € 11.986,74 nel 2022 ed € 8.424,42 nel 2023.
Appare, in ogni caso possibile positivamente apprezzare anche la potenziale capacità di produzione di reddito del resistente, da ritenersi del tutto integra per età (46 anni, essendo nato il [...]), condizioni di salute, competenze professionali e pregresse esperienze lavorative (vds. ex multis Cass., sez. 1, sent. 6.9.2021, n. 24049: “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”; Cass., sez. 1, sent. 19.3.2002, n.3974: “A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali” e, nello stesso senso, Cass., sez. 1, sent. 22.3.2005, n.6197).
Tutto ciò premesso, appare del tutto evidente come, tenuto conto del maggior carico di famiglia rappresentato dalla convivenza con le due figlie e della sua attuale situazione reddituale, non sia certo in grado di provvedere da sola al Parte_1 mantenimento delle minori in assenza di un contributo economico da parte del padre.
Per tali ragioni ritiene il Collegio di dover confermare a carico di CP_1 l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento di e un assegno dell'importo di € 400,00 mensili;
quanto precede oltre al ER Per_2
50% delle spese straordinarie ed accessorie riguardanti le figlie minori, disciplinate come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio specificato in dispositivo.
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Appare, inoltre, opportuno allo stato prevedere che – in ragione dell'assoluta assenza di frequentazione padre/figlie, possa essere interamente percepito dalla madre, ad integrazione del superiore contributo, l'assegno unico universale per le minori.
In ragione del contenuto della decisione, di sostanziale accoglimento delle domande di che ha dovuto ricorrere al Giudice al fine di ottenere riconoscimento e Parte_1 tutela dei diritti della prole, devono essere poste a carico di le spese di CP_1 causa da essa sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) affida le figlie minori e in via esclusiva alla madre ER Per_2 disponendo, ai sensi di quanto consentito dall'art. 337-quater, c.3 c.c., che possa assumere in piena autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per le stesse;
2) colloca le figlie minori e presso l'abitazione della madre dove ER Per_2 le stesse assumeranno formale residenza;
3) subordina, per le ragioni di cui in motivazione, un eventuale regime di visite tra il padre e le figlie minori e a verifica delle risorse genitoriali ER Per_2 del padre da parte dei Servizi Consultoriali territorialmente competenti, che dovranno così determinarne modalità e tempi nel rispetto delle esigenze delle minori ed al fine precipuo di non arrecare loro pregiudizio alcuno;
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento le figlie minori e mediante versamento alla madre – con decorrenza ER Per_2 dalla data di presentazione del ricorso - di un assegno mensile dell'importo di €
400,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50 delle spese non ricomprese nel predetto assegno così di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
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- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) viaggi e vacanze.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) dispone che venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico universale per le figlie minori e ER Per_2
6) condanna al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite nonché, per opportuna Parte conoscenza, ai Servizi Consultoriali dell' di Imperia ed ai Servizi Sociali del Comune di Pontedassio.
Così deciso in Imperia, il 13.6.2024
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
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