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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Rgac n. 4339/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 4339/2021
TRA
( ), Parte_1 P.IVA_1
z e dell'avv. Alessandro Cati, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
( , in qualità di amministratrice Controparte_1 C.F._1 di sostegno del figlio , elettivamente domiciliata Persona_1 presso lo studio dell' Civitavecchia via Leopoli n. 3, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
( , elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Angelo Sepe sito in Civitavecchia Corso G. Marconi n. 23, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio , in
[...] Controparte_1
di sostegno del figlio , Persona_1
e il deducen Controparte_2
200 ella messa in stato di liquidazione dell' erogante prestazioni assistenziali in modalità Parte_2 di denziale e semiresidenziale ex art. 26 della Legge 833/1978- con determinazione del Dipartimento Sociale n. D2466 del 23.08.2006 aveva affidato al la Controparte_3 gestione dei centri di riabilitazione precedentemente gestiti dall' Parte_2
-che il tempestivo ingresso del
[...] Controparte_4
n precedenza gestiti dall' era stato Parte_2 necessario per risolvere la situazione e e Lazio si trovava nel dovere assicurare una continuità di cure e trattamenti socio- sanitari ai pazienti in carico presso le predette strutture;
-che l'affidamento al della gestione transitoria dei centri ex “ veniva Controparte_4 Parte_2 lla Regione Lazio con ulteriori atti, zzati a riconoscerne l'attività esercitata e autorizzarne la prosecuzione;
-che nello specifico venivano adottati dalla Regione Lazio, le seguenti Determine: a) la Determina n. 702/2008, con la quale la Giunta Regionale del Lazio aveva riconosciuto e dato atto che: “il aveva eseguito il servizio di Controparte_4 assistenza sino a quel momento s ontinuità”; b) la Determina n. 65/2010, avente ad oggetto: “ Presa d'atto prosecuzione Controparte_4 attività assistenziale e adozione di efinizione del subentro del
nella gestione delle attività già svolte dall , CP_4 Parte_2 ale la Regione Lazio aveva rilevato e d , all'esito delle procedure di perfezionamento delle autorizzazioni all'esercizio, il Cont ovvero i singoli soggetti che ne fanno parte ( , Controparte_4
[...] rovvisoriamente accreditati per effetto della ti CP_6
convenzionata e provvisoriamente accreditata svolta dall ed in forza del processo di subentro di cui agli atti Parte_2 regi e il quindi, che dal 2006 aveva Controparte_4 sempre gestito senza soluzion entri residenziali e semi residenziali “ex Anni Verdi”, in ossequio a quanto stabilito dalla sopra citata Delibera di Giunta Regionale n. 65/2010, aveva concesso in affitto ai tre soci che facevano parte del medesimo sin dal momento della sua CP_4 Cont costituzione (vale dire , ), i rami d'azienda CP_6 Pt_1 comprendenti vari Centri e t le dell'ex CP_7
(oggi ) , tra cui quello denominato “ sito in Santa Severa e CP_8 CP_9
Civit ganizzati per l'esercizio di a abilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale - ex art. 26 della Legge 833/1978; -che nello specifico in data 3.05.2011, con scrittura privata autenticata dal Notaio Dott. , Rep. N. 21665, il Persona_2 aveva concesso in affitto ad il ramo d'azienda Controparte_4 Pt_1 cizio delle attività riabilitativ olte dal CP_4 presso alcuni Centri, tra cui quello denominato “
[...] CP_9 cchia;
-che nel corso dei successivi anni ed in partic 2012 al 2017, , in ottemperanza a quanto previsto dalla succitata determina Pt_1
Regio 5 del 2010 aveva prestato, senza soluzione di continuità, attività di assistenza socio sanitaria ex art. 26 della legge n. 833/1978 in regime residenziale e semiresidenziale, in favore dei pazienti presenti all'interno dei Centri riabilitativi dalla stessa gestiti, tra cui il Centro semiresidenziale denominato “ sito in Civitavecchia, via delle CP_9
Boccelle n. 3; -che in particolare applicate da per i servizi Pt_1 dalla stessa erogati ex art. 26 Legge n. 833/19 riffe la cui determinazione era stata effettuata conformemente a quanto previsto dalle varie disposizioni intervenute in materia e succedutesi nel tempo, sia in ambito statale (D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e D.P.C.M. 29 novembre 2001) che Regionale (DGR Lazio n. 583/2002, DGR Lazio n. 380/2010: doc. 6 e DGR Lazio n. 790/2016) – avevano previsto una c.d. quota sanitaria (pari al 70% della tariffa generale) a carico interamente del Servizio Sanitario Regionale ed una c.d. quota sociale (pari al 30% della tariffa generale) a carico dell'assistito ovvero compartecipata dal Comune di ultima residenza al ricorrere di determinati requisiti (ISEE al di sotto di una determinata soglia e richiesta presentata dal soggetto interessato al Comune di residenza, così come altresì previsto dall'art. 6 co. 4 della legge n. 328/2000); -che
[...]
, persona beneficiaria di amministrazione di sosteg Persona_1 autorizzazioni al trattamento in regime semiresidenziale rilasciate, nel corso degli anni, dalla competente Unità di Valutazione Multidimensionale Con Distrettuale (UVMD) della competente aveva usufruito delle prestazioni erogate da nel predetto ro Riabilitativo “ ; -che Pt_1 CP_9 purtuttavia, sso e né il Comune di residenza (nel c ifico il Comune di ) avevano corrisposto le c.d. quote sociali dovute e Controparte_2 maturate tempo;
-che , benché avesse sempre Pt_1 regolarmente effettuato nel corso degli roprie prestazioni socio– sanitarie, così come dimostrato e comprovato dalle specifiche autorizzazioni Con ai trattamenti rilasciate dalla competente UVMD dell' di riferimento, nonché dalle relative fatture emesse a seguito delle prest i effettuate non aveva ricevuto, così come previsto dalla normativa sopra richiamata, il pagamento delle c.d. quote sociali alla stessa dovute;
-che il debito accumulato nel corso degli anni a titolo di quote sociali in virtù della permanenza del sig. all'interno del Centro, era Persona_1 ammontante a comple aveva Persona_1 altresì avanzato nel corso degli anni al Com quale Controparte_2 ultimo Comune di residenza, così come previsto dalla normativa in materia (art. 6 co. 4 legge n. 328/2000), la c.d. richiesta di compartecipazione al pagamento delle quote sociali dovute ad , richieste immotivatamente Pt_1 rigettate dal suddetto Ente Pubblic presupposto del mancato accreditamento Regionale in favore della medesima;
-che il rapporto Pt_1
Regione - dapprima (cui è subentr per effetto Controparte_4 Pt_1 dell'affitt a) pur se atipico era comunq ducibile ad una funzione (servizio) pubblica, nel caso di specie socio sanitaria svolta su concessione della Regione, stante la necessità e l'urgenza di garantire agli utenti dei Centri la necessaria assistenza socio sanitaria;
-che, pur in mancanza di un formale provvedimento di accreditamento, in dipendenza del servizio svolto, delle prestazioni specificamente autorizzate dalla competente Con e dalle tariffe applicate, il aveva l'obbligo, al ricorrere delle CP_2 condizioni previste dalla normativa in materia (ISEE dell'assistito al di sotto di una determinata soglia e richiesta di compartecipazione), di pagamento delle c.d. quote sociali maturate in dipendenza della permanenza di
[...]
all'interno del Centro;
-che , pertanto, aveva Persona_1 Pt_1 vedere riconosciuto in proprio favore il pagamento delle c.d. quote sociali maturate nel corso degli anni, in dipendenza delle prestazioni rese in favore Con di e specificamente autorizzate dalla competente Persona_1 co a parte del soggetto assistito e/o del Comun ultima residenza (nel caso di specie ) in caso di diritto alla c.d. Controparte_2 compartecipazione, in solido tra lo per quanto di rispettiva competenza, a versare tali somme in proprio favore. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnava le seguenti conclusioni “- in via principale, accertare e dichiarare che dall'anno 2014 all'anno 2017, la ha prestato attività di assistenza socio-sanitaria ex Pt_1 art. 26 della legg 1978 in regime residenziale e semiresidenziale presso il Centro riabilitativo denominato “A. Boggi” in favore del sig. Persona_1
-accertare e dichiarare che dal 2014 e sino all'anno 2016 il
[...] [...]
e/o il sig. in Controparte_2 Persona_1 di sostegno pr , non Controparte_1 hanno corrisposto ad le somme dovute per det i c.d. Pt_1 quote sociali per un importo complessivo pari ad Euro 9.831,15; -per l'effetto di quanto sopra e per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede, condannare il
in persona del Sindaco pro - tempore e/o il sig. Controparte_2
persona dell'amministratrice di sostegno pro- Persona_1
, in via solidale e/o alternativa tra loro e/o Controparte_1 secondo le diverse quote da questi rispettivamente dovute e/o secondo la ripartizione che dovesse emergere in corso di causa a corrispondere ad
[...]
in persona del legale rappresenta Parte_3
,15 oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. dal dì del dovuto al saldo ovvero la diversa somma maggiore
o minore accertata e/o ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito;
- in via subordinata e per tutte le motivazioni di cui alla narrativa che precede, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. del sig. in persona dell'amministratrice di sostegno pro- Persona_1
e/o del in persona Controparte_1 Controparte_2 del Sindaco pr o della anto sopra, Pt_1 condannare il sig. ersona dell'amministratrice di Persona_1 sostegno pro-tempore sig.ra e/o il Controparte_1 Controparte_2 in persona del Sindaco pro-t idale secondo le diverse quote da questi rispettivamente dovute e/o secondo la ripartizione che dovesse emergere in corso di causa, a corrispondere ad in persona del legale Parte_3
1,15 oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. dal dì del dovuto al saldo e/o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia sulla base comunque del quantum debeatur indicato nella parte motiva”.
2.Si costituiva in giudizio , in qualità di amministratrice Controparte_1 di sostegno del figlio eccependo il difetto di Persona_1 legittimazione passiva titolare del diritto ad usufruire della prestazione assistenziale, necessariamente connessa con quella riabilitativa, a carico del Fondo sanitario nazionale, nonché nel merito eccepito la prescrizione del diritto invocato da parte attrice ai sensi dell'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c.. Sosteneva, infine, che la prestazione era stata concordata come gratuita con la struttura senza oneri per il paziente e concludeva nel seguente modo: “in via pregiudiziale, dichiarare l'assenza di una condizione procedibilità della domanda attrice, per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria;
in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e, conseguentemente, della Sig.ra Persona_1 [...] di Sostegno;
in via preliminare di m CP_1 dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito, quantomeno in riferimento alle quote relative al periodo dall'1 gennaio 2014 al 30 ottobre 2014; nel merito respingere le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di tutte le spese di lite”.
3.Si costituiva in giudizio il eccependo che vi Controparte_2 era difetto di giurisdizio vore del giudice amministrativo;
che, nel merito, era insussistente il diritto all'integrazione della retta da parte del Comune in quanto la struttura “Centro Boggi” era priva di autorizzazione e accreditamento presso la Regione Lazio ai sensi del Cont DGR n. 65/2010 nonché in mancanza di un accordo scritto con la Sulla scorta delle considerazioni che precedono rassegnava eguenti conclusioni “in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del giudice amministrativo;
nel merito rigettare la domanda attrice perché inammissibile, infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in comparsa e comunque non provata”.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa di natura documentale veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.
5.Sull'eccezione di difetto giurisdizione sollevata dal Controparte_10 il Tribunale di Civitavecchia in precedenti pronunce su casi analoghi ha condivisibilmente osservato quanto segue. Parte attrice ha agito al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo, determinato secondo le tariffe regionali, delle prestazioni eseguite a favore di ex art. 26 L. 833 del 1978 presso il centro “A. Boggi” Parte_4 evera dall'anno 2013 all'anno 2017. Ne consegue che la domanda non è diretta ad ottenere l'annullamento di un provvedimento della Pubblica Amministrazione che comporti l'esercizio di un potere pubblicistico, bensì è volta ad ottenere l'adempimento delle prestazioni oggetto di convenzione stipulata ex art. 26 L. 833 del 1978. Ricondotto il titolo della pretesa nell'ambito delle concessioni di diritto pubblico, va osservato che l'adempimento della prestazione di pagamento si pone nella fase esecutiva del rapporto, ossia in un ambito dove è assente l'esercizio di un potere pubblicistico – in quanto già esercitato nella fase genetica del rapporto – attenendo quanto oggetto di domanda ad una posizione di diritto – ossia il pagamento di quanto previsto dalle determinazioni della Regione – essendo estraneo il profilo della messa in discussione della legittimità del provvedimento amministrativo che ha determinato la tariffa. Trova dunque applicazione la disciplina prevista dall'art. 133 I comma lett. c) c.p.a., che in materia di concessioni di pubblici servizi esclude la giurisdizione del Giudice amministrativo per quanto concerne le cause relative a
“indennità, canoni e altri corrispettivi”, che devono considerarsi attribuite alla giurisdizione del Giudice ordinario. Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte, espresso in casi analoghi a quello di cui si tratta, secondo cui “La domanda proposta da una struttura sanitaria per il pagamento del corrispettivo di prestazioni sanitarie eseguite nei confronti di anziano non autosufficiente in base ad un contratto di degenza stipulato da un familiare a titolo di garante, avuto riguardo al "petitum" sostanziale della pretesa fatta valere, rientra nell'ambito delle controversie a contenuto meramente patrimoniale spettanti alla giurisdizione ordinaria, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali né sia coinvolto l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi inerenti la determinazione del corrispettivo e senza che rilevi, in particolare, il regime di convenzionamento tra l'ente locale e la singola struttura RSA (Residenza Sanitaria Assistita)” (Cass. Sez. Un. n. 9488 del 04/04/2019). L'eccezione di carenza della giurisdizione ordinaria è pertanto infondata.
6.Muovendo al merito, occorre riportare, anche in tal caso, le condivisibili argomentazioni del Tribunale di Civitavecchia del 17.02.2025, che si intendono qui integralmente condividere, laddove ha affermato che l'erogazione di prestazioni sanitarie socioassistenziali e riabilitative ex art. 26 L. 833/78 è soggetta al sistema dell'accreditamento introdotto, in luogo della convenzione, quale regime regolante i rapporti con le strutture sanitarie private (articoli 1 I. 23 ottobre 1992 n. 421 e 8 d.Igs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche): in tal modo, come riconosciuto più volte dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2002 n. 6693), l'accreditamento è stato conformato come provvedimento amministrativo comunque riconducibile al genus delle concessioni di pubblico servizio (nella giurisprudenza amministrativa cfr. pure, sempre per esempio, Cons. Stato, sez.V, 11 maggio 2010 n. 2828, Tar Sardegna 15 marzo 2014 e Tar Friuli Venezia Giulia 25 settembre 2014 n. 464). Le Sezioni Unite della Suprema Corte, pronunciandosi come giudice della giurisdizione, hanno più volte riconosciuto che i rapporti tra e le strutture sanitarie devono Pt_5 essere qualificati concessioni di pubblic izio sia nel previgente regime convenzionale di cui all'articolo 44 L. 833/1978 sia nel vigente regime dell'accreditamento, nel quale poi il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali (così S.U. 20 giugno 2012 n. 10149 e la conforme S.U. ord. 3 febbraio 2014 n. 2291; v. altresì S.U. ord.13 febbraio 2007 n. 3046). Il regime di accreditamento viene allora disciplinato legislativamente dalle Regioni, nel rispetto dei principi evincibili dalle leggi statali (articolo 2 d.lgs. 502/1992; e v., ancora p. es, Cons. Stato, sez. 3, 16 settembre 2013 n. 4574). Le leggi regionali - attenendosi appunto all'inquadramento fornito precipuamente dagli articoli 8 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies d.lgs. 502/1992, norme inserite dall'articolo 8, quarto comma, d.lgs. 229/1999, delineano quella sequenza che una dottrina amministrativa, con una formula mnemonica da acronimo, ha definito il regime delle 3 A: autorizzazione, accreditamento, accordo (cfr. la rubrica dell'articolo 8 bis d.lgs. 502/1992). La Legge Regionale Lazio 3 marzo 2003 n. 4 prevede l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie (articolo 7), per poi stabilire (articolo 14) che solo i soggetti autorizzati ex articolo 7 sono legittimati a chiedere l'accreditamento. Quest'ultimo è dunque un provvedimento amministrativo, che abilita la struttura ad inserirsi nel servizio sanitario pubblico (la legge lo definisce infatti accreditamento istituzionale), e pertanto è riconducibile (come detto) al genus della concessione. All'accreditamento segue la stipula di un apposito negozio, nell'ambito del quale la P.A. agisce nell'esercizio del suo jus privatorum, che regola “la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell'ambito di livelli di spesa determinati in coerenza con le scelte della programmazione regionale, il debito informativo dei soggetti erogatori nonché le modalità per il controllo esterno sull'appropriatezza e la qualità dell'assistenza e delle prestazioni erogate” (art. 18 della legge regionale). Va richiamata la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione pubblica e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria, con la conseguenza che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1740 del 25/01/2011), restando irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell'attività, ancorché sorretta da provvedimenti amministrativi della Regione (cfr., con riferimento alle convenzioni dei medici ambulatoriali: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 17711 del 06/08/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 23657 del 19/11/2015). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 17588 del 05/07/2018) ha sottolineato che la qualità di soggetto (provvisoriamente o definitivamente) "accreditato" è condizione certamente necessaria ma non sufficiente per conseguire il pagamento delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti del SSR, come è dato inequivocamente desumere dalla disciplina del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, che all'art. 8 bis, comma 4, subordina anche l'esercizio, da parte delle strutture private, delle attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale, al triplice requisito del possesso della "autorizzazione" all'esercizio di attività sanitaria, all' "accreditamento istituzionale" (verifica dei requisiti ulteriori di qualificazione della struttura in funzione della rispondenza ai criteri ed obiettivi della programmazione sanitaria regionale), ed alla stipulazione di "accordi contrattuali"; all'art. 8 quater, comma 2, riconduce gli effetti obbligatori "inter partes" esclusivamente alla specifica convenzione stipulata tra la struttura privata e Cont la di riferimento ("La qualità di soggetto accreditato non costituisce vi per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies"), ed all'art. 8 quinquies disciplina il contenuto minimo di tali accordi e ribadisce che il provvedimento definitivo di "accreditamento istituzionale" adottato dalla regione non è idoneo a legittimare, in difetto di stipula dell'accordo, la pretesa di pagamento dei corrispettivi fatturati dalla struttura accreditata (art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del Dlgs n. 502/1992 introdotto dall'art. 79, comma 1-quinquies, lett. d), n. 3), del DL 112/2008 conv. in legge n. 133/2008, che prevede la sospensione dell'"accreditamento istituzionale" in caso di mancata stipula degli accordi tra le strutture private e le Aziende sanitarie). Giova evidenziare che tali principi risultano espressi in materia di pagamento Cont delle prestazioni sanitarie per la quota posta a carico della di riferimento (pari al 70% della tariffa), ma sono validi per identità tio anche per quanto riguarda il pagamento della quota sociale a carico (per quanto di competenza) dei Comuni, atteso che il contributo delle amministrazioni comunali è comunque previsto nell'ambito della disciplina dei servizi erogati da strutture accreditate con il SSR. Pertanto, deve ritenersi che l'esistenza di un provvedimento di Cont accreditamento e di un contratto in forma scritta con la sulle tariffe da applicarsi sia requisito indispensabile per ottenere i gamento delle prestazioni erogate ai sensi dell'art. 26 L. 833/78. Nel caso di specie, è pacifico che ha ottenuto l'accreditamento Pt_1 provvisorio solo nel 2017, mentre per il periodo precedente, in cui sono state erogate le prestazioni per cui è causa, la stessa ha agito in virtù del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 3.5.2011 con il Controparte_4
(scrittura privata autenticata dal Notaio Dott. Persona_2
21665), il quale a sua volta operava dal 2006 in regime extra ordinem (cioè sulla base di determinazioni della Regione di autorizzazione ad hoc ad erogare prestazioni sanitarie ed assistenziali, tra cui la DGR n. 65/2010) per dare continuità di assistenza ai pazienti ricoverati presso le strutture già gestite dalla Controparte_11
Orbene, dev che per il periodo che qui interessa (dal 2014 al 2016) le prestazioni sono state erogate da in assenza sia Pt_1 dell'accreditamento (neppure provvisorio o te o) sia di una convenzione sulle tariffe. In mancanza di tali presupposti, non rileva l'esistenza di provvedimenti amministrativi regionali di autorizzazione ad operare, peraltro emessi in favore di altro soggetto ( , né del contratto di affitto di ramo Controparte_4
d'azienda, rispetto al quale la Pubblica Amministrazione è rimasta del tutto estranea. Deve quindi ritenersi che non sia legittimata a richiedere al Pt_1 [...]
. Controparte_2
7.Il pagamento del corrispettivo nella misura richiesta non può neppure essere preteso nei confronti di . Controparte_1
Sotto tale profilo, esclusa l'ap isciplina pubblicistica sopra richiamata, la domanda va valutata alla stregua di una domanda di adempimento contrattuale, che richiede pur sempre la prova dell'esistenza del contratto e dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo, prova che (attenendo al titolo della pretesa) deve essere fornita da parte attrice alla stregua dei generali criteri in tema di riparto dell'onere probatorio stabiliti dall'art. 2697 c.c.. Orbene, a fronte della specifica deduzione di di essere Controparte_1 ricoverata “a titolo gratuito” e, quindi, della con mancanza di accordo sul corrispettivo, parte attrice ha omesso di fornire la prova dell'esistenza di un tale accordo o di un impegno di spesa da parte del soggetto ricoverato o dell'amministratore di sostegno, che non è stata neppure dedotta. Pertanto, va respinta anche la domanda articolata nei confronti di
[...]
. CP_1
8.L'azione di ingiustificato arricchimento svolta da parte attrice in via subordinata è inammissibile per le ragioni enunciate nel richiamato precedente dell'intestato Tribunale. L'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando manchi di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito, con la conseguenza che il giudice, anche d'ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso soggetto arricchito o contro soggetti terzi. Nel caso di specie, stante la sussistenza di uno specifico titolo contrattuale per far valere la pretesa nei confronti di , difetta il requisito Controparte_1 della sussidiarietà e l'azione ex art. 2041 c.c. va pertanto dichiarata inammissibile. Per quanto attiene al invece, la domanda di Controparte_2 ingiustificato arricchi nto l'erogazione delle prestazioni in questione, essendo stata effettuata al di fuori del regime di accreditamento, non comporta alcun obbligo o onere in capo al che CP_2 pertanto non ha conseguito alcun arricchimento correlato a tale e.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in ragione del DM vigente, del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando, così decide:
-RIGETTA la domanda attorea;
-CONDANNA al Parte_1 pagamento del à di Controparte_1 amministratrice di sostegno del figlio , e del Persona_1
da liquidarsi per ciascuno nell'importo di Controparte_2
iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
da distrarsi per quanto riguarda la posizione del Controparte_2
in favore dell'avv. Angelo Sepe dic
[...] antistatario.
Si comunichi.
Civitavecchia 18.03.2025
Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 4339/2021
TRA
( ), Parte_1 P.IVA_1
z e dell'avv. Alessandro Cati, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
( , in qualità di amministratrice Controparte_1 C.F._1 di sostegno del figlio , elettivamente domiciliata Persona_1 presso lo studio dell' Civitavecchia via Leopoli n. 3, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
( , elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Angelo Sepe sito in Civitavecchia Corso G. Marconi n. 23, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio , in
[...] Controparte_1
di sostegno del figlio , Persona_1
e il deducen Controparte_2
200 ella messa in stato di liquidazione dell' erogante prestazioni assistenziali in modalità Parte_2 di denziale e semiresidenziale ex art. 26 della Legge 833/1978- con determinazione del Dipartimento Sociale n. D2466 del 23.08.2006 aveva affidato al la Controparte_3 gestione dei centri di riabilitazione precedentemente gestiti dall' Parte_2
-che il tempestivo ingresso del
[...] Controparte_4
n precedenza gestiti dall' era stato Parte_2 necessario per risolvere la situazione e e Lazio si trovava nel dovere assicurare una continuità di cure e trattamenti socio- sanitari ai pazienti in carico presso le predette strutture;
-che l'affidamento al della gestione transitoria dei centri ex “ veniva Controparte_4 Parte_2 lla Regione Lazio con ulteriori atti, zzati a riconoscerne l'attività esercitata e autorizzarne la prosecuzione;
-che nello specifico venivano adottati dalla Regione Lazio, le seguenti Determine: a) la Determina n. 702/2008, con la quale la Giunta Regionale del Lazio aveva riconosciuto e dato atto che: “il aveva eseguito il servizio di Controparte_4 assistenza sino a quel momento s ontinuità”; b) la Determina n. 65/2010, avente ad oggetto: “ Presa d'atto prosecuzione Controparte_4 attività assistenziale e adozione di efinizione del subentro del
nella gestione delle attività già svolte dall , CP_4 Parte_2 ale la Regione Lazio aveva rilevato e d , all'esito delle procedure di perfezionamento delle autorizzazioni all'esercizio, il Cont ovvero i singoli soggetti che ne fanno parte ( , Controparte_4
[...] rovvisoriamente accreditati per effetto della ti CP_6
convenzionata e provvisoriamente accreditata svolta dall ed in forza del processo di subentro di cui agli atti Parte_2 regi e il quindi, che dal 2006 aveva Controparte_4 sempre gestito senza soluzion entri residenziali e semi residenziali “ex Anni Verdi”, in ossequio a quanto stabilito dalla sopra citata Delibera di Giunta Regionale n. 65/2010, aveva concesso in affitto ai tre soci che facevano parte del medesimo sin dal momento della sua CP_4 Cont costituzione (vale dire , ), i rami d'azienda CP_6 Pt_1 comprendenti vari Centri e t le dell'ex CP_7
(oggi ) , tra cui quello denominato “ sito in Santa Severa e CP_8 CP_9
Civit ganizzati per l'esercizio di a abilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale - ex art. 26 della Legge 833/1978; -che nello specifico in data 3.05.2011, con scrittura privata autenticata dal Notaio Dott. , Rep. N. 21665, il Persona_2 aveva concesso in affitto ad il ramo d'azienda Controparte_4 Pt_1 cizio delle attività riabilitativ olte dal CP_4 presso alcuni Centri, tra cui quello denominato “
[...] CP_9 cchia;
-che nel corso dei successivi anni ed in partic 2012 al 2017, , in ottemperanza a quanto previsto dalla succitata determina Pt_1
Regio 5 del 2010 aveva prestato, senza soluzione di continuità, attività di assistenza socio sanitaria ex art. 26 della legge n. 833/1978 in regime residenziale e semiresidenziale, in favore dei pazienti presenti all'interno dei Centri riabilitativi dalla stessa gestiti, tra cui il Centro semiresidenziale denominato “ sito in Civitavecchia, via delle CP_9
Boccelle n. 3; -che in particolare applicate da per i servizi Pt_1 dalla stessa erogati ex art. 26 Legge n. 833/19 riffe la cui determinazione era stata effettuata conformemente a quanto previsto dalle varie disposizioni intervenute in materia e succedutesi nel tempo, sia in ambito statale (D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e D.P.C.M. 29 novembre 2001) che Regionale (DGR Lazio n. 583/2002, DGR Lazio n. 380/2010: doc. 6 e DGR Lazio n. 790/2016) – avevano previsto una c.d. quota sanitaria (pari al 70% della tariffa generale) a carico interamente del Servizio Sanitario Regionale ed una c.d. quota sociale (pari al 30% della tariffa generale) a carico dell'assistito ovvero compartecipata dal Comune di ultima residenza al ricorrere di determinati requisiti (ISEE al di sotto di una determinata soglia e richiesta presentata dal soggetto interessato al Comune di residenza, così come altresì previsto dall'art. 6 co. 4 della legge n. 328/2000); -che
[...]
, persona beneficiaria di amministrazione di sosteg Persona_1 autorizzazioni al trattamento in regime semiresidenziale rilasciate, nel corso degli anni, dalla competente Unità di Valutazione Multidimensionale Con Distrettuale (UVMD) della competente aveva usufruito delle prestazioni erogate da nel predetto ro Riabilitativo “ ; -che Pt_1 CP_9 purtuttavia, sso e né il Comune di residenza (nel c ifico il Comune di ) avevano corrisposto le c.d. quote sociali dovute e Controparte_2 maturate tempo;
-che , benché avesse sempre Pt_1 regolarmente effettuato nel corso degli roprie prestazioni socio– sanitarie, così come dimostrato e comprovato dalle specifiche autorizzazioni Con ai trattamenti rilasciate dalla competente UVMD dell' di riferimento, nonché dalle relative fatture emesse a seguito delle prest i effettuate non aveva ricevuto, così come previsto dalla normativa sopra richiamata, il pagamento delle c.d. quote sociali alla stessa dovute;
-che il debito accumulato nel corso degli anni a titolo di quote sociali in virtù della permanenza del sig. all'interno del Centro, era Persona_1 ammontante a comple aveva Persona_1 altresì avanzato nel corso degli anni al Com quale Controparte_2 ultimo Comune di residenza, così come previsto dalla normativa in materia (art. 6 co. 4 legge n. 328/2000), la c.d. richiesta di compartecipazione al pagamento delle quote sociali dovute ad , richieste immotivatamente Pt_1 rigettate dal suddetto Ente Pubblic presupposto del mancato accreditamento Regionale in favore della medesima;
-che il rapporto Pt_1
Regione - dapprima (cui è subentr per effetto Controparte_4 Pt_1 dell'affitt a) pur se atipico era comunq ducibile ad una funzione (servizio) pubblica, nel caso di specie socio sanitaria svolta su concessione della Regione, stante la necessità e l'urgenza di garantire agli utenti dei Centri la necessaria assistenza socio sanitaria;
-che, pur in mancanza di un formale provvedimento di accreditamento, in dipendenza del servizio svolto, delle prestazioni specificamente autorizzate dalla competente Con e dalle tariffe applicate, il aveva l'obbligo, al ricorrere delle CP_2 condizioni previste dalla normativa in materia (ISEE dell'assistito al di sotto di una determinata soglia e richiesta di compartecipazione), di pagamento delle c.d. quote sociali maturate in dipendenza della permanenza di
[...]
all'interno del Centro;
-che , pertanto, aveva Persona_1 Pt_1 vedere riconosciuto in proprio favore il pagamento delle c.d. quote sociali maturate nel corso degli anni, in dipendenza delle prestazioni rese in favore Con di e specificamente autorizzate dalla competente Persona_1 co a parte del soggetto assistito e/o del Comun ultima residenza (nel caso di specie ) in caso di diritto alla c.d. Controparte_2 compartecipazione, in solido tra lo per quanto di rispettiva competenza, a versare tali somme in proprio favore. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnava le seguenti conclusioni “- in via principale, accertare e dichiarare che dall'anno 2014 all'anno 2017, la ha prestato attività di assistenza socio-sanitaria ex Pt_1 art. 26 della legg 1978 in regime residenziale e semiresidenziale presso il Centro riabilitativo denominato “A. Boggi” in favore del sig. Persona_1
-accertare e dichiarare che dal 2014 e sino all'anno 2016 il
[...] [...]
e/o il sig. in Controparte_2 Persona_1 di sostegno pr , non Controparte_1 hanno corrisposto ad le somme dovute per det i c.d. Pt_1 quote sociali per un importo complessivo pari ad Euro 9.831,15; -per l'effetto di quanto sopra e per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede, condannare il
in persona del Sindaco pro - tempore e/o il sig. Controparte_2
persona dell'amministratrice di sostegno pro- Persona_1
, in via solidale e/o alternativa tra loro e/o Controparte_1 secondo le diverse quote da questi rispettivamente dovute e/o secondo la ripartizione che dovesse emergere in corso di causa a corrispondere ad
[...]
in persona del legale rappresenta Parte_3
,15 oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. dal dì del dovuto al saldo ovvero la diversa somma maggiore
o minore accertata e/o ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito;
- in via subordinata e per tutte le motivazioni di cui alla narrativa che precede, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. del sig. in persona dell'amministratrice di sostegno pro- Persona_1
e/o del in persona Controparte_1 Controparte_2 del Sindaco pr o della anto sopra, Pt_1 condannare il sig. ersona dell'amministratrice di Persona_1 sostegno pro-tempore sig.ra e/o il Controparte_1 Controparte_2 in persona del Sindaco pro-t idale secondo le diverse quote da questi rispettivamente dovute e/o secondo la ripartizione che dovesse emergere in corso di causa, a corrispondere ad in persona del legale Parte_3
1,15 oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. dal dì del dovuto al saldo e/o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia sulla base comunque del quantum debeatur indicato nella parte motiva”.
2.Si costituiva in giudizio , in qualità di amministratrice Controparte_1 di sostegno del figlio eccependo il difetto di Persona_1 legittimazione passiva titolare del diritto ad usufruire della prestazione assistenziale, necessariamente connessa con quella riabilitativa, a carico del Fondo sanitario nazionale, nonché nel merito eccepito la prescrizione del diritto invocato da parte attrice ai sensi dell'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c.. Sosteneva, infine, che la prestazione era stata concordata come gratuita con la struttura senza oneri per il paziente e concludeva nel seguente modo: “in via pregiudiziale, dichiarare l'assenza di una condizione procedibilità della domanda attrice, per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria;
in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e, conseguentemente, della Sig.ra Persona_1 [...] di Sostegno;
in via preliminare di m CP_1 dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito, quantomeno in riferimento alle quote relative al periodo dall'1 gennaio 2014 al 30 ottobre 2014; nel merito respingere le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di tutte le spese di lite”.
3.Si costituiva in giudizio il eccependo che vi Controparte_2 era difetto di giurisdizio vore del giudice amministrativo;
che, nel merito, era insussistente il diritto all'integrazione della retta da parte del Comune in quanto la struttura “Centro Boggi” era priva di autorizzazione e accreditamento presso la Regione Lazio ai sensi del Cont DGR n. 65/2010 nonché in mancanza di un accordo scritto con la Sulla scorta delle considerazioni che precedono rassegnava eguenti conclusioni “in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del giudice amministrativo;
nel merito rigettare la domanda attrice perché inammissibile, infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in comparsa e comunque non provata”.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa di natura documentale veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.
5.Sull'eccezione di difetto giurisdizione sollevata dal Controparte_10 il Tribunale di Civitavecchia in precedenti pronunce su casi analoghi ha condivisibilmente osservato quanto segue. Parte attrice ha agito al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo, determinato secondo le tariffe regionali, delle prestazioni eseguite a favore di ex art. 26 L. 833 del 1978 presso il centro “A. Boggi” Parte_4 evera dall'anno 2013 all'anno 2017. Ne consegue che la domanda non è diretta ad ottenere l'annullamento di un provvedimento della Pubblica Amministrazione che comporti l'esercizio di un potere pubblicistico, bensì è volta ad ottenere l'adempimento delle prestazioni oggetto di convenzione stipulata ex art. 26 L. 833 del 1978. Ricondotto il titolo della pretesa nell'ambito delle concessioni di diritto pubblico, va osservato che l'adempimento della prestazione di pagamento si pone nella fase esecutiva del rapporto, ossia in un ambito dove è assente l'esercizio di un potere pubblicistico – in quanto già esercitato nella fase genetica del rapporto – attenendo quanto oggetto di domanda ad una posizione di diritto – ossia il pagamento di quanto previsto dalle determinazioni della Regione – essendo estraneo il profilo della messa in discussione della legittimità del provvedimento amministrativo che ha determinato la tariffa. Trova dunque applicazione la disciplina prevista dall'art. 133 I comma lett. c) c.p.a., che in materia di concessioni di pubblici servizi esclude la giurisdizione del Giudice amministrativo per quanto concerne le cause relative a
“indennità, canoni e altri corrispettivi”, che devono considerarsi attribuite alla giurisdizione del Giudice ordinario. Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte, espresso in casi analoghi a quello di cui si tratta, secondo cui “La domanda proposta da una struttura sanitaria per il pagamento del corrispettivo di prestazioni sanitarie eseguite nei confronti di anziano non autosufficiente in base ad un contratto di degenza stipulato da un familiare a titolo di garante, avuto riguardo al "petitum" sostanziale della pretesa fatta valere, rientra nell'ambito delle controversie a contenuto meramente patrimoniale spettanti alla giurisdizione ordinaria, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali né sia coinvolto l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi inerenti la determinazione del corrispettivo e senza che rilevi, in particolare, il regime di convenzionamento tra l'ente locale e la singola struttura RSA (Residenza Sanitaria Assistita)” (Cass. Sez. Un. n. 9488 del 04/04/2019). L'eccezione di carenza della giurisdizione ordinaria è pertanto infondata.
6.Muovendo al merito, occorre riportare, anche in tal caso, le condivisibili argomentazioni del Tribunale di Civitavecchia del 17.02.2025, che si intendono qui integralmente condividere, laddove ha affermato che l'erogazione di prestazioni sanitarie socioassistenziali e riabilitative ex art. 26 L. 833/78 è soggetta al sistema dell'accreditamento introdotto, in luogo della convenzione, quale regime regolante i rapporti con le strutture sanitarie private (articoli 1 I. 23 ottobre 1992 n. 421 e 8 d.Igs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche): in tal modo, come riconosciuto più volte dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2002 n. 6693), l'accreditamento è stato conformato come provvedimento amministrativo comunque riconducibile al genus delle concessioni di pubblico servizio (nella giurisprudenza amministrativa cfr. pure, sempre per esempio, Cons. Stato, sez.V, 11 maggio 2010 n. 2828, Tar Sardegna 15 marzo 2014 e Tar Friuli Venezia Giulia 25 settembre 2014 n. 464). Le Sezioni Unite della Suprema Corte, pronunciandosi come giudice della giurisdizione, hanno più volte riconosciuto che i rapporti tra e le strutture sanitarie devono Pt_5 essere qualificati concessioni di pubblic izio sia nel previgente regime convenzionale di cui all'articolo 44 L. 833/1978 sia nel vigente regime dell'accreditamento, nel quale poi il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali (così S.U. 20 giugno 2012 n. 10149 e la conforme S.U. ord. 3 febbraio 2014 n. 2291; v. altresì S.U. ord.13 febbraio 2007 n. 3046). Il regime di accreditamento viene allora disciplinato legislativamente dalle Regioni, nel rispetto dei principi evincibili dalle leggi statali (articolo 2 d.lgs. 502/1992; e v., ancora p. es, Cons. Stato, sez. 3, 16 settembre 2013 n. 4574). Le leggi regionali - attenendosi appunto all'inquadramento fornito precipuamente dagli articoli 8 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies d.lgs. 502/1992, norme inserite dall'articolo 8, quarto comma, d.lgs. 229/1999, delineano quella sequenza che una dottrina amministrativa, con una formula mnemonica da acronimo, ha definito il regime delle 3 A: autorizzazione, accreditamento, accordo (cfr. la rubrica dell'articolo 8 bis d.lgs. 502/1992). La Legge Regionale Lazio 3 marzo 2003 n. 4 prevede l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie (articolo 7), per poi stabilire (articolo 14) che solo i soggetti autorizzati ex articolo 7 sono legittimati a chiedere l'accreditamento. Quest'ultimo è dunque un provvedimento amministrativo, che abilita la struttura ad inserirsi nel servizio sanitario pubblico (la legge lo definisce infatti accreditamento istituzionale), e pertanto è riconducibile (come detto) al genus della concessione. All'accreditamento segue la stipula di un apposito negozio, nell'ambito del quale la P.A. agisce nell'esercizio del suo jus privatorum, che regola “la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell'ambito di livelli di spesa determinati in coerenza con le scelte della programmazione regionale, il debito informativo dei soggetti erogatori nonché le modalità per il controllo esterno sull'appropriatezza e la qualità dell'assistenza e delle prestazioni erogate” (art. 18 della legge regionale). Va richiamata la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione pubblica e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria, con la conseguenza che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1740 del 25/01/2011), restando irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell'attività, ancorché sorretta da provvedimenti amministrativi della Regione (cfr., con riferimento alle convenzioni dei medici ambulatoriali: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 17711 del 06/08/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 23657 del 19/11/2015). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 17588 del 05/07/2018) ha sottolineato che la qualità di soggetto (provvisoriamente o definitivamente) "accreditato" è condizione certamente necessaria ma non sufficiente per conseguire il pagamento delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti del SSR, come è dato inequivocamente desumere dalla disciplina del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, che all'art. 8 bis, comma 4, subordina anche l'esercizio, da parte delle strutture private, delle attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale, al triplice requisito del possesso della "autorizzazione" all'esercizio di attività sanitaria, all' "accreditamento istituzionale" (verifica dei requisiti ulteriori di qualificazione della struttura in funzione della rispondenza ai criteri ed obiettivi della programmazione sanitaria regionale), ed alla stipulazione di "accordi contrattuali"; all'art. 8 quater, comma 2, riconduce gli effetti obbligatori "inter partes" esclusivamente alla specifica convenzione stipulata tra la struttura privata e Cont la di riferimento ("La qualità di soggetto accreditato non costituisce vi per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies"), ed all'art. 8 quinquies disciplina il contenuto minimo di tali accordi e ribadisce che il provvedimento definitivo di "accreditamento istituzionale" adottato dalla regione non è idoneo a legittimare, in difetto di stipula dell'accordo, la pretesa di pagamento dei corrispettivi fatturati dalla struttura accreditata (art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del Dlgs n. 502/1992 introdotto dall'art. 79, comma 1-quinquies, lett. d), n. 3), del DL 112/2008 conv. in legge n. 133/2008, che prevede la sospensione dell'"accreditamento istituzionale" in caso di mancata stipula degli accordi tra le strutture private e le Aziende sanitarie). Giova evidenziare che tali principi risultano espressi in materia di pagamento Cont delle prestazioni sanitarie per la quota posta a carico della di riferimento (pari al 70% della tariffa), ma sono validi per identità tio anche per quanto riguarda il pagamento della quota sociale a carico (per quanto di competenza) dei Comuni, atteso che il contributo delle amministrazioni comunali è comunque previsto nell'ambito della disciplina dei servizi erogati da strutture accreditate con il SSR. Pertanto, deve ritenersi che l'esistenza di un provvedimento di Cont accreditamento e di un contratto in forma scritta con la sulle tariffe da applicarsi sia requisito indispensabile per ottenere i gamento delle prestazioni erogate ai sensi dell'art. 26 L. 833/78. Nel caso di specie, è pacifico che ha ottenuto l'accreditamento Pt_1 provvisorio solo nel 2017, mentre per il periodo precedente, in cui sono state erogate le prestazioni per cui è causa, la stessa ha agito in virtù del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 3.5.2011 con il Controparte_4
(scrittura privata autenticata dal Notaio Dott. Persona_2
21665), il quale a sua volta operava dal 2006 in regime extra ordinem (cioè sulla base di determinazioni della Regione di autorizzazione ad hoc ad erogare prestazioni sanitarie ed assistenziali, tra cui la DGR n. 65/2010) per dare continuità di assistenza ai pazienti ricoverati presso le strutture già gestite dalla Controparte_11
Orbene, dev che per il periodo che qui interessa (dal 2014 al 2016) le prestazioni sono state erogate da in assenza sia Pt_1 dell'accreditamento (neppure provvisorio o te o) sia di una convenzione sulle tariffe. In mancanza di tali presupposti, non rileva l'esistenza di provvedimenti amministrativi regionali di autorizzazione ad operare, peraltro emessi in favore di altro soggetto ( , né del contratto di affitto di ramo Controparte_4
d'azienda, rispetto al quale la Pubblica Amministrazione è rimasta del tutto estranea. Deve quindi ritenersi che non sia legittimata a richiedere al Pt_1 [...]
. Controparte_2
7.Il pagamento del corrispettivo nella misura richiesta non può neppure essere preteso nei confronti di . Controparte_1
Sotto tale profilo, esclusa l'ap isciplina pubblicistica sopra richiamata, la domanda va valutata alla stregua di una domanda di adempimento contrattuale, che richiede pur sempre la prova dell'esistenza del contratto e dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo, prova che (attenendo al titolo della pretesa) deve essere fornita da parte attrice alla stregua dei generali criteri in tema di riparto dell'onere probatorio stabiliti dall'art. 2697 c.c.. Orbene, a fronte della specifica deduzione di di essere Controparte_1 ricoverata “a titolo gratuito” e, quindi, della con mancanza di accordo sul corrispettivo, parte attrice ha omesso di fornire la prova dell'esistenza di un tale accordo o di un impegno di spesa da parte del soggetto ricoverato o dell'amministratore di sostegno, che non è stata neppure dedotta. Pertanto, va respinta anche la domanda articolata nei confronti di
[...]
. CP_1
8.L'azione di ingiustificato arricchimento svolta da parte attrice in via subordinata è inammissibile per le ragioni enunciate nel richiamato precedente dell'intestato Tribunale. L'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando manchi di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito, con la conseguenza che il giudice, anche d'ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso soggetto arricchito o contro soggetti terzi. Nel caso di specie, stante la sussistenza di uno specifico titolo contrattuale per far valere la pretesa nei confronti di , difetta il requisito Controparte_1 della sussidiarietà e l'azione ex art. 2041 c.c. va pertanto dichiarata inammissibile. Per quanto attiene al invece, la domanda di Controparte_2 ingiustificato arricchi nto l'erogazione delle prestazioni in questione, essendo stata effettuata al di fuori del regime di accreditamento, non comporta alcun obbligo o onere in capo al che CP_2 pertanto non ha conseguito alcun arricchimento correlato a tale e.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in ragione del DM vigente, del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando, così decide:
-RIGETTA la domanda attorea;
-CONDANNA al Parte_1 pagamento del à di Controparte_1 amministratrice di sostegno del figlio , e del Persona_1
da liquidarsi per ciascuno nell'importo di Controparte_2
iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
da distrarsi per quanto riguarda la posizione del Controparte_2
in favore dell'avv. Angelo Sepe dic
[...] antistatario.
Si comunichi.
Civitavecchia 18.03.2025
Il giudice
Daniele Sodani