Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 260
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Legittimità del preavviso di fermo amministrativo

    Il contribuente non ha attivato correttamente la procedura di annullamento in autotutela ex art. 1, commi da 537 a 543 della legge n. 228/2012 per inosservanza del termine perentorio di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto contestato. Pertanto, le cartelle sottese rimangono valide e giustificano il fermo amministrativo.

  • Accolto
    Annullamento automatico per inapplicabilità art. 1, co. 222, l. n. 197/2022

    La cartella è stata automaticamente annullata ai sensi dell'art. 1, co. 222, della l. n. 197/2022, comportando la parziale estinzione del giudizio.

  • Rigettato
    Mancata impugnazione nei termini di legge

    La cartella è stata notificata in data 22 febbraio 2020 e non è stata impugnata entro i termini di legge, pertanto si è consolidata.

  • Rigettato
    Illegittimo mancato annullamento in autotutela

    L'istanza in autotutela è stata presentata tardivamente (21.11.2023) rispetto alla notifica della cartella (22.02.2020), rendendola irricevibile e/o inammissibile. Di conseguenza, non sussisteva obbligo di risposta da parte dell'ente creditore.

  • Rigettato
    Mancata impugnazione nei termini di legge

    La cartella è stata notificata in data 6 dicembre 2021 e non è stata impugnata entro i termini di legge, pertanto si è consolidata.

  • Rigettato
    Illegittimo mancato annullamento in autotutela

    L'istanza in autotutela è stata presentata tardivamente (21.11.2023) rispetto alla notifica della cartella (6.12.2021), rendendola irricevibile e/o inammissibile. Di conseguenza, non sussisteva obbligo di risposta da parte dell'ente creditore.

  • Rigettato
    Mancata impugnazione nei termini di legge

    La cartella è stata notificata il 14 marzo 2024 e non è stata impugnata dall'interessato, diventando definitiva.

  • Rigettato
    Parziale e/o mancato pagamento imposta di registro locazione

    Il contribuente ha ammesso il parziale e/o mancato pagamento dell'imposta di registro per gli anni 2021 e 2022, giustificando la cartella esattoriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 260
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 260
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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