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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 260/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19055/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400097079000 IRPEF-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240052110039000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200028760441000 REGISTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180126471232000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200142645413000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistenti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per accertamento negativo, contenente contestuale istanza di sospensiva ex art. 47 d.lgs. n.
546/1992, notificato in data 20 novembre 2024, rispettivamente, all'Agenzia delle Entrate OS (di seguito ADER), all'Agenzia delle Entrate di Roma DP 1 ed all'Agenzia delle Entrate di Roma DP 3, il contribuente Avv. Ricorrente_1 impugnava innanzi a questa Corte, il preavviso di fermo amministrativo n. 097 80202400097079 000 fasc. n.2024/000264374, relativo all'autoveicolo Volkswagen Tiguan 1.5 TSI, tg, Targa_1, notificatogli in data 1 ottobre 2024, nonché quattro cartelle esattoriali sottese, di competenza di questa Corte, dal valore complessivo di euro 2.048,38, di seguito elencate:1) cartella n. 097 2018
0126471232 000; 2) cartella n. 097 2020 0028760441 000; 3) cartella n. 097 2020 0142645413 000; 4) cartella n. 097 2024 0052110039 000.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva a questa Corte di accertare e dichiarare in via principale, previa sospensiva, la nullità e/o illegittimità e/o invalidità del preavviso di fermo e della relativa procedura, nonché delle quattro cartelle esattoriali sopra indicate, ovvero, in subordine, di annullare in parte, per la sola cartella n. 097 2024 0052110039 000, l'importo relativo all'imposta di locazione per l'anno 2021 con interessi e sanzioni, il tutto con condanna delle controparti ex art. 96 cpc ed al pagamento delle spese, quantificate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
A conforto del ricorso il contribuente segnalava di avere provveduto ad inviare, a norma dell'art.1, commi da 537 a 543 della l. n. 228/2012, tempestive e legittime richieste di annullamento in autotutela delle cartelle n. 097 2018 0126471232 000, n. 097 2020 0028760441 000 e n. 097 2020 0142645413 000, ma di non avere ricevuto alcuna risposta dagli enti impositori competenti nei termini di legge (220 giorni); deduceva che la mancata risposta comportava l'annullamento di diritto in autotutela di detti atti, in concreto non operato dagli enti impositori con conseguente necessità di promuovere il presente giudizio per attuarlo;
sottolineava che, in ogni caso, le tre cartelle sopra indicate dovessero essere annullate in quanto interessate da prescrizione e/o decadenza del credito sotteso, intervenute in data antecedente a quella in cui il ruolo era diventato esecutivo;
precisava, in relazione alla quarta cartella, quella avente il n. 097 2024 0052110039
000 e riguardante l'imposta di registro locazione fabbricati per gli anni 2021 e 2022, di avere provveduto al pagamento, in forma ridotta, dell'imposta per l'anno 2021, essendo intervenuto atto aggiuntivo di riduzione del canone rispetto al contratto originario di locazione, nonchè dichiarava di impegnarsi a pagare l'imposta del registro locazione fabbricati dovuta per l'esercizio 2022 con sanzioni ed interessi.
Si costituivano con distinte difese, rispettivamente, l'Agenzia delle Entrate di Roma DP 3 in data 24 gennaio
2025, l'Agenzia delle Entrate di Roma DP 1 in data 13 marzo 2025 e l'ADER in data 12 agosto 2025, tutte chiedendo, per quanto di ragione, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria illustrativa del 17 novembre 2025 il ricorrente contestava le controdeduzioni avversarie ed insisteva nelle conclusioni già rassegnate.
All'esito dell'udienza del 28 novembre 2025, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la parziale estinzione del giudizio, con annullamento automatico della cartella n. 097 2018 0126471232 000, relativa all'IRPEF 2015, di importo pari ad euro 91,81; per il resto il ricorso va respinto – con conseguente conferma della legittimità del preavviso di fermo amministrativo impugnato - ed in tale pronunzia di merito, sfavorevole per il contribuente, restano assorbite sia l'istanza di sospensiva che la domanda ex art. 96 cpc presentate dal contribuente Avv. Ricorrente_1.
***
Come sopra anticipato, la cartella n. 097 2018 0126471232 000 è relativa ad un debito erariale del ricorrente, riferito all'anno 2015, di importo inferiore ad euro 1.000,00.
Nella fattispecie trova, quindi, applicazione l'art. 1, co. 222, della l. n. 197/2022, come modificato dall'art. 3 bis , co.1, lett. d) del DL 18/2022, convertito dalla l. n. 14/2023 che così recita: “Sono automaticamente annullati , alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorchè compresi nelle definizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, all'art. 16 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'art. 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n.145”.
Il debito erariale in questione, per entità ed esercizio di imposta, deve, perciò, essere cancellato d'ufficio, con declaratoria di parziale estinzione del giudizio, in quanto la vertenza è stata definita ex lege per annullamento automatico degli atti impugnati ex art. 4, co.1, DL 119/2018.
***
Ciò posto, passando all'esame delle altre tre cartelle, qui impugnate, sottese al preavviso di fermo veicolo indicato in narrativa, la Corte osserva quanto segue.
In via preliminare va dato atto, per completezza espositiva, che la cartella n. 097 2020 0028760441 000 è correlata all'omesso pagamento dell'imposta del registro dell'anno 2016, da parte del contribuente, per un importo complessivo pari ad euro 312,82, comprensivo di sanzioni ed interessi;
la cartella n. 097 2020
0142645413 000 è relativa, a sua volta. all'omesso pagamento dell'IRPEF dell'anno 2016, per un importo totale di euro 125,72, comprensivo di sanzioni ed interessi;
la cartella n. 097 2024 0052110039 000, impugnata per una diversa causale e da esaminare a parte, è inerente, infine, all'omesso pagamento dell'imposta del registro sui canoni di locazione degli anni 2021 e 2022, per un importo complessivo di euro
1.518,03 comprensivo di sanzioni ed interessi.
*** Tanto detto, per i fini che qui rilevano, giova subito osservare che la cartella n. 097 2020 0028760441 000
è stata notificata al contribuente il 22 febbraio 2020, come riferito dall'Agenzia delle Entrate di Roma DP 1, senza contestazione alcuna da parte del ricorrente (il doc. 5 di ADER è inutilizzabile, riferendosi alla notifica di altra cartella ) mentre , a sua volta, la cartella n. 097 2020 0142645413 000 è stata notificata all'interessato il 6 dicembre 2021 (doc. 6 di ADER).
In entrambi i casi gli atti si sono consolidati per mancata impugnazione, entro 60 giorni dalla loro notifica
(arg. ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992), da parte del contribuente e ciò vale ad escludere, per quest'ultimo, la possibilità di impugnare le cartelle e fare valere in questa sede la prescrizione e/o la decadenza.
Discorso a parte deve essere fatto per il motivo principale di ricorso formulato dall'Avv. Ricorrente_1 con cui lo stesso - per tentare di aggirare l'avvenuta preclusione, per tardività, dalla facoltà di impugnare le citate cartelle - ha lamentato l'illegittimo mancato annullamento di detti atti, pur essendo intervenuto, a suo dire, annullamento di diritto ex art.1, commi da 537 a 543, legge n. 228/2012.
In particolare il contribuente rappresentava (p. 3 del ricorso) di essere venuto a conoscenza di tali cartelle unicamente nell'anno 2023 tramite la notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 097 80202300036640
000 – fascicolo n. 2023/000160068 (precedente rispetto a quello qui impugnato) contenente dette cartelle;
precisava di avere provveduto, in quella circostanza, ad attivare la procedura di autotutela prevista dall'art.1, commi da 537 a 543 della legge n. 228/2012, inviando raccomandata in data 21.11.2023, entro i 60 giorni previsti per legge, ricevuta il 23.11.2023 dall'ADER; aggiungeva che l'ente creditore aveva avuto 220 giorni di tempo, dalla data di ricezione della raccomandata da parte di ADER, per contestare nel merito l'istanza di autotutela del contribuente, ma che tale periodo era trascorso senza risposte e/o contestazioni dell'istanza stessa, da parte dell'ente creditore;
segnalava che tale inerzia aveva determinato l'impossibilità di un eventuale successivo esame nel merito della domanda di autotutela in quanto l'unica valutazione da eseguirsi alla scadenza dei 220 giorni era quello di verificare l'esistenza o meno della risposta dell'ente creditore che nella fattispecie era mancata con conseguente annullamento di diritto e sgravio dei relativi debiti.
Il ragionamento del ricorrente – circa l'asserita violazione dell'art.1, comma 537 e ss. della legge n. 228/2012
e della procedura di autotutela ivi prevista - non è condivisibile.
All'uopo è utile ricordare che detta normativa prevede in primis per il contribuente la possibilità di richiedere
- entro 90 giorni (ridotti poi a 60 giorni, con l'entrata in vigore dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015) dalla notifica dell'atto esattivo o di un atto della eventuale, successiva procedura cautelare o esattiva – all'ADER
o ad altro concessionario incaricato della riscossione dei tributi, la sospensione immediata della procedura di riscossione in presenza di una delle condizioni ostative (rectius, potenzialmente estintive) del credito azionato, previste dall'art.1, alle lettere da a) a f), comma 538 della legge n. 228/2012 (prescrizione e/o decadenza, sgravio, sospensione ammnistrativa e/o giudiziale della pretesa tributaria, avvenuto pagamento prima della formazione del ruolo).
Ma vi è di più: nel caso di specie il ricorrente ha lamentato il fatto che avendo l'ente impositore omesso di inviare le prescritte comunicazioni ed i richiesti flussi informativi, doveva trovare applicazione nel presente giudizio il comma 540 del citato art. 1 della l. n. 228/2012.
Pertanto, a sensi di detta norma, trascorso inutilmente, come avvenuto nella fattispecie, il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della istanza di autotutela da parte del contribuente al concessionario della riscossione (rectius, all'ADER) senza riscontro da parte dell'ente impositore, le partite debitorie, ad avviso dell'Avv. Ricorrente_1, dovevano considerarsi annullate d'ufficio, con automatico discarico dei relativi ruoli ed eliminazione dei corrispondenti importi dalle scritture patrimoniali e contabili del contribuente.
Le censure non colgono nel segno ed i diffusi richiami giurisprudenziali, in materia di applicabilità dell'art. 1, comma 537 e ss. della legge n. 228/2012, operati dal ricorrente, non rilevano nel presente giudizio . Ciò posto, l'art. 1, comma 538 , della legge n. 228/2012 dispone chiaramente che il contribuente ha diritto ad ottenere la sospensione della riscossione se presenta apposita istanza , a pena di decadenza entro 60 giorni dalla notifica, da parte del concessionario della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario.
Ebbene, nella fattispecie, dal testo e dal contesto della norma, è convincimento della Corte che per primo atto di riscossione debba intendersi la notifica di ruolo e cartella, sicchè, essendo state le due cartelle in questione notificate, rispettivamente, la cartella n. 097 2020 0028760441 000 il 22 febbraio 2020 e la cartella n. 097 2020 0142645413 000 il 6 dicembre 2021, e risultando l'istanza in autotutela presentata in data 21.11.2023, non pare dubitabile che questa sia stata presentata dall'interessato ampiamente fuori termine, non potendosi fare riferimento, come invece ritemuto dal ricorrente, alla successiva notifica del preavviso del fermo amministrativo, eseguita nell'anno 2023.
Se tali sono le risultanze processuali, la conoscenza delle pretese erariali è avvenuta, nel caso dell'Avv. Ricorrente_1, con la previa notifica delle cartelle e non con la successiva notifica del preavviso di fermo amministrativo che le conteneva.
Pertanto, a fronte di una istanza in autotutela tardiva e, quindi, irricevibile e/o inammissibile, non vi era alcun obbligo da parte dell'ente creditore di rispondere al contribuente entro 220 giorni e nessuna estinzione d'ufficio delle relative pretese erariali è maturata.
Sul punto ogni doglianza del ricorrente si rivela, quindi, inammissibile ed infondata.
***
Quanto, poi, alla cartella esattoriale n. 097 2024 0052110039 000 (relativa al parziale e/o mancato pagamento dell'imposta del registro locazione fabbricati per gli anni 2021 e 2022, per un importo pari ad euro 1.518,03) occorre sottolineare che detta cartella è stata notificata al contribuente il 14 marzo 2024 e non è stata impugnata dall'interessato, diventando, per l'effetto, definitiva, con consolidamento del relativo credito erariale ivi azionato.
Si consideri, poi, che stesso contribuente ha riferito di essersi unilateralmente autoridotto l'imposta di registro sul canone di locazione percepito dell'anno 2021 ed ha ammesso di non avere pagato la stessa imposta nell'anno 2022.
Non occorre, quindi, spendere altre parole per motivare il rigetto del ricorso in parte qua.
***
In conclusione, alla stregua di quanto sopra esposto, l'accertata permanenza del credito tributario, in relazione alle cartelle di pagamento indicate sub 2, 3 e 4, tuttora sub iudice, giustifica e legittima, nell'attualità, la sussistenza delle esigenze cautelari fiscali, poste a fondamento dell'emissione del preavviso di fermo amministrativo dell'autoveicolo Volkswagen Tiguan 1.5 TSI, tg. Targa_1, di proprietà del ricorrente.
Quest'ultimo aveva, invero, eccepito la illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo del veicolo di sua proprietà, sul presupposto, risultato infondato, che l'ADER avrebbe dovuto annullare di diritto, in sede procedura di autotutela ex art.1, commi da 537 a 543, della legge n. 228/2012, le cartelle esattoriali contestate nel presente giudizio.
Ma, come sopra detto, l'iter seguito dall'Avv. Ricorrente_1 non è risultato idoneo ad attivare la procedura di annullamento in autotutela, per inosservanza del termine perentorio (di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto contestato) per la presentazione della relativa istanza. Stando così le cose, il preavviso di fermo veicolo qui impugnato (peraltro dal maggiore valore complessivo di euro 15.589,24, comprensivi di euro 278,91 per spese di notifica) è stato legittimamente emesso da ADER, conserva, quindi, la sua validità e, per l'effetto, deve essere confermato.
La parziale estinzione del giudizio e la ragionevole disputabilità della controversia circa l'interpretazione e l'applicabilità della procedura di autotutela prevista dall'art. 1, commi da 537 a 543 della legge n. 228/2012 giustificano la compensazione delle spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
1)dichiara la parziale estinzione del giudizio limitatamente alla cartella n. 097 2018 0126471232 000;
2) respinge per il resto il ricorso;
3) spese compensate.
Roma 28 novembre 2025 il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19055/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400097079000 IRPEF-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240052110039000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200028760441000 REGISTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180126471232000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200142645413000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistenti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per accertamento negativo, contenente contestuale istanza di sospensiva ex art. 47 d.lgs. n.
546/1992, notificato in data 20 novembre 2024, rispettivamente, all'Agenzia delle Entrate OS (di seguito ADER), all'Agenzia delle Entrate di Roma DP 1 ed all'Agenzia delle Entrate di Roma DP 3, il contribuente Avv. Ricorrente_1 impugnava innanzi a questa Corte, il preavviso di fermo amministrativo n. 097 80202400097079 000 fasc. n.2024/000264374, relativo all'autoveicolo Volkswagen Tiguan 1.5 TSI, tg, Targa_1, notificatogli in data 1 ottobre 2024, nonché quattro cartelle esattoriali sottese, di competenza di questa Corte, dal valore complessivo di euro 2.048,38, di seguito elencate:1) cartella n. 097 2018
0126471232 000; 2) cartella n. 097 2020 0028760441 000; 3) cartella n. 097 2020 0142645413 000; 4) cartella n. 097 2024 0052110039 000.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva a questa Corte di accertare e dichiarare in via principale, previa sospensiva, la nullità e/o illegittimità e/o invalidità del preavviso di fermo e della relativa procedura, nonché delle quattro cartelle esattoriali sopra indicate, ovvero, in subordine, di annullare in parte, per la sola cartella n. 097 2024 0052110039 000, l'importo relativo all'imposta di locazione per l'anno 2021 con interessi e sanzioni, il tutto con condanna delle controparti ex art. 96 cpc ed al pagamento delle spese, quantificate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
A conforto del ricorso il contribuente segnalava di avere provveduto ad inviare, a norma dell'art.1, commi da 537 a 543 della l. n. 228/2012, tempestive e legittime richieste di annullamento in autotutela delle cartelle n. 097 2018 0126471232 000, n. 097 2020 0028760441 000 e n. 097 2020 0142645413 000, ma di non avere ricevuto alcuna risposta dagli enti impositori competenti nei termini di legge (220 giorni); deduceva che la mancata risposta comportava l'annullamento di diritto in autotutela di detti atti, in concreto non operato dagli enti impositori con conseguente necessità di promuovere il presente giudizio per attuarlo;
sottolineava che, in ogni caso, le tre cartelle sopra indicate dovessero essere annullate in quanto interessate da prescrizione e/o decadenza del credito sotteso, intervenute in data antecedente a quella in cui il ruolo era diventato esecutivo;
precisava, in relazione alla quarta cartella, quella avente il n. 097 2024 0052110039
000 e riguardante l'imposta di registro locazione fabbricati per gli anni 2021 e 2022, di avere provveduto al pagamento, in forma ridotta, dell'imposta per l'anno 2021, essendo intervenuto atto aggiuntivo di riduzione del canone rispetto al contratto originario di locazione, nonchè dichiarava di impegnarsi a pagare l'imposta del registro locazione fabbricati dovuta per l'esercizio 2022 con sanzioni ed interessi.
Si costituivano con distinte difese, rispettivamente, l'Agenzia delle Entrate di Roma DP 3 in data 24 gennaio
2025, l'Agenzia delle Entrate di Roma DP 1 in data 13 marzo 2025 e l'ADER in data 12 agosto 2025, tutte chiedendo, per quanto di ragione, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria illustrativa del 17 novembre 2025 il ricorrente contestava le controdeduzioni avversarie ed insisteva nelle conclusioni già rassegnate.
All'esito dell'udienza del 28 novembre 2025, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la parziale estinzione del giudizio, con annullamento automatico della cartella n. 097 2018 0126471232 000, relativa all'IRPEF 2015, di importo pari ad euro 91,81; per il resto il ricorso va respinto – con conseguente conferma della legittimità del preavviso di fermo amministrativo impugnato - ed in tale pronunzia di merito, sfavorevole per il contribuente, restano assorbite sia l'istanza di sospensiva che la domanda ex art. 96 cpc presentate dal contribuente Avv. Ricorrente_1.
***
Come sopra anticipato, la cartella n. 097 2018 0126471232 000 è relativa ad un debito erariale del ricorrente, riferito all'anno 2015, di importo inferiore ad euro 1.000,00.
Nella fattispecie trova, quindi, applicazione l'art. 1, co. 222, della l. n. 197/2022, come modificato dall'art. 3 bis , co.1, lett. d) del DL 18/2022, convertito dalla l. n. 14/2023 che così recita: “Sono automaticamente annullati , alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorchè compresi nelle definizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, all'art. 16 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'art. 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n.145”.
Il debito erariale in questione, per entità ed esercizio di imposta, deve, perciò, essere cancellato d'ufficio, con declaratoria di parziale estinzione del giudizio, in quanto la vertenza è stata definita ex lege per annullamento automatico degli atti impugnati ex art. 4, co.1, DL 119/2018.
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Ciò posto, passando all'esame delle altre tre cartelle, qui impugnate, sottese al preavviso di fermo veicolo indicato in narrativa, la Corte osserva quanto segue.
In via preliminare va dato atto, per completezza espositiva, che la cartella n. 097 2020 0028760441 000 è correlata all'omesso pagamento dell'imposta del registro dell'anno 2016, da parte del contribuente, per un importo complessivo pari ad euro 312,82, comprensivo di sanzioni ed interessi;
la cartella n. 097 2020
0142645413 000 è relativa, a sua volta. all'omesso pagamento dell'IRPEF dell'anno 2016, per un importo totale di euro 125,72, comprensivo di sanzioni ed interessi;
la cartella n. 097 2024 0052110039 000, impugnata per una diversa causale e da esaminare a parte, è inerente, infine, all'omesso pagamento dell'imposta del registro sui canoni di locazione degli anni 2021 e 2022, per un importo complessivo di euro
1.518,03 comprensivo di sanzioni ed interessi.
*** Tanto detto, per i fini che qui rilevano, giova subito osservare che la cartella n. 097 2020 0028760441 000
è stata notificata al contribuente il 22 febbraio 2020, come riferito dall'Agenzia delle Entrate di Roma DP 1, senza contestazione alcuna da parte del ricorrente (il doc. 5 di ADER è inutilizzabile, riferendosi alla notifica di altra cartella ) mentre , a sua volta, la cartella n. 097 2020 0142645413 000 è stata notificata all'interessato il 6 dicembre 2021 (doc. 6 di ADER).
In entrambi i casi gli atti si sono consolidati per mancata impugnazione, entro 60 giorni dalla loro notifica
(arg. ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992), da parte del contribuente e ciò vale ad escludere, per quest'ultimo, la possibilità di impugnare le cartelle e fare valere in questa sede la prescrizione e/o la decadenza.
Discorso a parte deve essere fatto per il motivo principale di ricorso formulato dall'Avv. Ricorrente_1 con cui lo stesso - per tentare di aggirare l'avvenuta preclusione, per tardività, dalla facoltà di impugnare le citate cartelle - ha lamentato l'illegittimo mancato annullamento di detti atti, pur essendo intervenuto, a suo dire, annullamento di diritto ex art.1, commi da 537 a 543, legge n. 228/2012.
In particolare il contribuente rappresentava (p. 3 del ricorso) di essere venuto a conoscenza di tali cartelle unicamente nell'anno 2023 tramite la notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 097 80202300036640
000 – fascicolo n. 2023/000160068 (precedente rispetto a quello qui impugnato) contenente dette cartelle;
precisava di avere provveduto, in quella circostanza, ad attivare la procedura di autotutela prevista dall'art.1, commi da 537 a 543 della legge n. 228/2012, inviando raccomandata in data 21.11.2023, entro i 60 giorni previsti per legge, ricevuta il 23.11.2023 dall'ADER; aggiungeva che l'ente creditore aveva avuto 220 giorni di tempo, dalla data di ricezione della raccomandata da parte di ADER, per contestare nel merito l'istanza di autotutela del contribuente, ma che tale periodo era trascorso senza risposte e/o contestazioni dell'istanza stessa, da parte dell'ente creditore;
segnalava che tale inerzia aveva determinato l'impossibilità di un eventuale successivo esame nel merito della domanda di autotutela in quanto l'unica valutazione da eseguirsi alla scadenza dei 220 giorni era quello di verificare l'esistenza o meno della risposta dell'ente creditore che nella fattispecie era mancata con conseguente annullamento di diritto e sgravio dei relativi debiti.
Il ragionamento del ricorrente – circa l'asserita violazione dell'art.1, comma 537 e ss. della legge n. 228/2012
e della procedura di autotutela ivi prevista - non è condivisibile.
All'uopo è utile ricordare che detta normativa prevede in primis per il contribuente la possibilità di richiedere
- entro 90 giorni (ridotti poi a 60 giorni, con l'entrata in vigore dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015) dalla notifica dell'atto esattivo o di un atto della eventuale, successiva procedura cautelare o esattiva – all'ADER
o ad altro concessionario incaricato della riscossione dei tributi, la sospensione immediata della procedura di riscossione in presenza di una delle condizioni ostative (rectius, potenzialmente estintive) del credito azionato, previste dall'art.1, alle lettere da a) a f), comma 538 della legge n. 228/2012 (prescrizione e/o decadenza, sgravio, sospensione ammnistrativa e/o giudiziale della pretesa tributaria, avvenuto pagamento prima della formazione del ruolo).
Ma vi è di più: nel caso di specie il ricorrente ha lamentato il fatto che avendo l'ente impositore omesso di inviare le prescritte comunicazioni ed i richiesti flussi informativi, doveva trovare applicazione nel presente giudizio il comma 540 del citato art. 1 della l. n. 228/2012.
Pertanto, a sensi di detta norma, trascorso inutilmente, come avvenuto nella fattispecie, il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della istanza di autotutela da parte del contribuente al concessionario della riscossione (rectius, all'ADER) senza riscontro da parte dell'ente impositore, le partite debitorie, ad avviso dell'Avv. Ricorrente_1, dovevano considerarsi annullate d'ufficio, con automatico discarico dei relativi ruoli ed eliminazione dei corrispondenti importi dalle scritture patrimoniali e contabili del contribuente.
Le censure non colgono nel segno ed i diffusi richiami giurisprudenziali, in materia di applicabilità dell'art. 1, comma 537 e ss. della legge n. 228/2012, operati dal ricorrente, non rilevano nel presente giudizio . Ciò posto, l'art. 1, comma 538 , della legge n. 228/2012 dispone chiaramente che il contribuente ha diritto ad ottenere la sospensione della riscossione se presenta apposita istanza , a pena di decadenza entro 60 giorni dalla notifica, da parte del concessionario della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario.
Ebbene, nella fattispecie, dal testo e dal contesto della norma, è convincimento della Corte che per primo atto di riscossione debba intendersi la notifica di ruolo e cartella, sicchè, essendo state le due cartelle in questione notificate, rispettivamente, la cartella n. 097 2020 0028760441 000 il 22 febbraio 2020 e la cartella n. 097 2020 0142645413 000 il 6 dicembre 2021, e risultando l'istanza in autotutela presentata in data 21.11.2023, non pare dubitabile che questa sia stata presentata dall'interessato ampiamente fuori termine, non potendosi fare riferimento, come invece ritemuto dal ricorrente, alla successiva notifica del preavviso del fermo amministrativo, eseguita nell'anno 2023.
Se tali sono le risultanze processuali, la conoscenza delle pretese erariali è avvenuta, nel caso dell'Avv. Ricorrente_1, con la previa notifica delle cartelle e non con la successiva notifica del preavviso di fermo amministrativo che le conteneva.
Pertanto, a fronte di una istanza in autotutela tardiva e, quindi, irricevibile e/o inammissibile, non vi era alcun obbligo da parte dell'ente creditore di rispondere al contribuente entro 220 giorni e nessuna estinzione d'ufficio delle relative pretese erariali è maturata.
Sul punto ogni doglianza del ricorrente si rivela, quindi, inammissibile ed infondata.
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Quanto, poi, alla cartella esattoriale n. 097 2024 0052110039 000 (relativa al parziale e/o mancato pagamento dell'imposta del registro locazione fabbricati per gli anni 2021 e 2022, per un importo pari ad euro 1.518,03) occorre sottolineare che detta cartella è stata notificata al contribuente il 14 marzo 2024 e non è stata impugnata dall'interessato, diventando, per l'effetto, definitiva, con consolidamento del relativo credito erariale ivi azionato.
Si consideri, poi, che stesso contribuente ha riferito di essersi unilateralmente autoridotto l'imposta di registro sul canone di locazione percepito dell'anno 2021 ed ha ammesso di non avere pagato la stessa imposta nell'anno 2022.
Non occorre, quindi, spendere altre parole per motivare il rigetto del ricorso in parte qua.
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In conclusione, alla stregua di quanto sopra esposto, l'accertata permanenza del credito tributario, in relazione alle cartelle di pagamento indicate sub 2, 3 e 4, tuttora sub iudice, giustifica e legittima, nell'attualità, la sussistenza delle esigenze cautelari fiscali, poste a fondamento dell'emissione del preavviso di fermo amministrativo dell'autoveicolo Volkswagen Tiguan 1.5 TSI, tg. Targa_1, di proprietà del ricorrente.
Quest'ultimo aveva, invero, eccepito la illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo del veicolo di sua proprietà, sul presupposto, risultato infondato, che l'ADER avrebbe dovuto annullare di diritto, in sede procedura di autotutela ex art.1, commi da 537 a 543, della legge n. 228/2012, le cartelle esattoriali contestate nel presente giudizio.
Ma, come sopra detto, l'iter seguito dall'Avv. Ricorrente_1 non è risultato idoneo ad attivare la procedura di annullamento in autotutela, per inosservanza del termine perentorio (di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto contestato) per la presentazione della relativa istanza. Stando così le cose, il preavviso di fermo veicolo qui impugnato (peraltro dal maggiore valore complessivo di euro 15.589,24, comprensivi di euro 278,91 per spese di notifica) è stato legittimamente emesso da ADER, conserva, quindi, la sua validità e, per l'effetto, deve essere confermato.
La parziale estinzione del giudizio e la ragionevole disputabilità della controversia circa l'interpretazione e l'applicabilità della procedura di autotutela prevista dall'art. 1, commi da 537 a 543 della legge n. 228/2012 giustificano la compensazione delle spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
1)dichiara la parziale estinzione del giudizio limitatamente alla cartella n. 097 2018 0126471232 000;
2) respinge per il resto il ricorso;
3) spese compensate.
Roma 28 novembre 2025 il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei