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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/08/2025, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. 569/2023 R.G. (a cui è riunito il n. 610/2023 R.G.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 569/2023 R.G. (a cui è riunito il n. 610/2023
R.G.)
TRA
, in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale KALE POLIS 2, rapp.ta e Parte_1
difesa come da mandato in atti dall'Avv. ANGELO NINNI;
ATTRICE nel giudizio. n. 569/2023 r.g.
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa come da mandato in Controparte_1
atti dall'Avv. NINNI ANGELO;
ATTRICE nel giudizio. n. 610/2023 r.g.
CONTRO in persona del p.t., rapp.to e difesa come da mandato in atti Controparte_2 CP_3
dall'Avv. MARZANO GIOVANNI;
CONVENUTO in entrambi i giudizi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione portato per la notifica il 20.03.2023, , in proprio e quale già titolare Parte_1
dell'impresa individuale Kale Polis 2, ha convenuto in giudizio il al fine di Controparte_2
ottenere il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, che avrebbe patito in conseguenza della condotta di mobbing perpetrata, a suo danno, dall'Ente territoriale, o comunque quale conseguenza di attività illecita ex art. 2043 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il il quale, in via Controparte_2
pregiudiziale, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito con riferimento alle domande di accertamento dell'asserita illiceità delle deliberazioni del Consiglio Comunale di in favore CP_2
1 del Giudice amministrativo;
nel merito, ha concluso in ogni caso per il rigetto della domanda poiché infondata.
All'udienza del 25.05.2023 è stato riunito il fascicolo n. 610/2023 R.G., avente ad oggetto la domanda di risarcimento avanzata dalla società (la quale ha acquistato la Controparte_1
società Kale Polis 2), di cui la è amministratrice e socia lavoratrice, per i danni patrimoniali da Pt_1
mancato guadagno subiti in conseguenza dei danni alla salute subiti dalla per come già chiesti Pt_1
nel giudizio rubricato al n. 569/2023 r.g. e ribaditi in quello rubricato al 610/2023 r.g.
Nella stessa udienza, sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.
All'udienza del 24.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati.
Sebbene astrattamente dovrebbe essere analizzata preliminarmente l'eccezione sollevata dal circa il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, in favore del Giudice Amministrativo, per CP_2
il principio della ragione più liquida (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. lavoro, 10/05/2021, n. 12346;
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 09/01/2019, n. 363; conf. Cass. civ. Sez. V Sent., 11/05/2018, n. 11458) la causa va esaminata nel merito.
Giova, quindi, premettere una sintetica ricostruzione in punto di fatto.
L'attrice ha esposto di aver esercitato, con la sua ditta individuale Kale Polis 2, l'attività di trasporto mediante noleggio di auto con conducente (in virtù di autorizzazione n. 70 del 29.05.2015, rilasciata dal Comune di Alliste, e di un'ulteriore Autorizzazione, la n. 11/2017, rilasciata dal Comune di
Aradeo) con autorimessa nei comuni di Alliste ed Aradeo, nonché con la disponibilità di un'autorimessa anche nel Comune di CP_2
L'attrice, quindi, ha dedotto di aver lavorato nel territorio di in virtù di dette autorizzazioni, CP_2
utilizzando due veicoli modello “ape calessino” (cfr. pp.
1-2 dell'atto di citazione).
Ciò premesso, la ha esposto di aver subito una serie di atteggiamenti ostili da parte del Pt_1
il quale avrebbe impedito a costei di esercitare la suddetta attività. Controparte_2
La condotta ostruzionista sarebbe consistita nell'emanazione di una serie sanzioni amministrative
(per sosta su passaggio pedonale, accesso a ZTL, uso stereo ad alto volume, eccesso di velocità, mancato rispetto condizioni di autorizzazione, sosta in corrispondenza di intersezione in centro abitato), che la ha tempestivamente impugnato nelle sedi competenti, ottenendone, per Pt_1
molte, l'annullamento.
2 La inoltre, ha esposto che nel maggio 2017 il Consiglio Comunale di con delibera n. Pt_1 CP_2
25 del 13.05.2017, ha provveduto a modificare il “Regolamento Comunale per il servizio taxi ed autonoleggio con conducente fino a 9 posti e superiore a 9 e per i servizi automobilistici speciali”.
In particolare, con la modifica in questione è stato introdotto il divieto di transito e fermata, nella zona del Centro Storico, ai titolari di licenze per lo svolgimento del servizio di noleggio auto con conducente rilasciate da altri Comuni, precisando che tali mezzi avrebbero potuto solo transitare –
e non sostare – previo ottenimento di pass, rilasciato dal competente ufficio per la circolazione nella zona a traffico limitato, avente durata giornaliera.
Detta delibera Comunale è stata impugnata dalla dinanzi al T.A.R. di Lecce. Il Giudice Pt_1
Amministrativo, con sentenza n. 1289 del 9.08.2018, ha rigettato il ricorso avverso detta delibera comunale ritenendo che il provvedimento in questione sia stato legittimamente adottato dal
Comune di non ravvisando alcuna irragionevolezza né intento discriminatorio nel CP_2
contenuto.
Di poi, la ha riferito di alcuni episodi di scontro verbale con i vigili urbani di risalenti Pt_1 CP_2
al 2018 (cfr. p. 4 dell'atto di citazione), occasione in cui si ebbe a consolidare in lei la convinzione per cui nei suoi confronti vi fosse un atteggiamento ostile da parte del il quale Controparte_2
le avrebbe impedito di lavorare serenamente, con conseguenti ripercussioni anche sul piano psicologico, e sulla salute più in generale.
Da ultimo, con delibera comunale n. 59 del 28.11.2019, vi è stata un'ulteriore modifica al
Regolamento Comunale per il servizio taxi ed autonoleggio con conducente, con cui è stato definitivamente impedito l'accesso al centro storico ai c.d. ape calessini muniti di licenza rilasciata da altri comuni, senza eccezioni.
Anche questa delibera è stata, in effetti, impugnata dalla dinanzi al T.A.R., questa volta Pt_1
ottenendo l'accoglimento del ricorso.
La condotta dell'Ente, così come ricostruita, avrebbe integrato la condotta di mobbing ovvero fatto illecito ex art. 2043, cagionando all'attrice un danno di natura patrimoniale e non patrimoniale.
Gli stessi fatti, inoltre, sono stati posti a fondamento anche della domanda risarcitoria articolata nel procedimento rubricato al n. 610/2023 R.G., con cui la nella qualità di rappresentante legale Pt_1
della società che ha poi acquistato la Kale Polis 2, ha sostanzialmente ribadito le medesime conclusioni rassegnante nel giudizio n. 569/2023 R.G., con ogni dubbio circa la corretta instaurazione del doppio giudizio, avendo, di fatto, duplicato la domanda risarcitoria.
Ciò premesso in fatto, dal punto di vista giuridico va osservato quanto segue.
3 In primo luogo, va categoricamente escluso che la sia stata vittima di mobbing. Pt_1
Infatti, giova rammentare che “Per “mobbing” si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore
o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza,
17/02/2009, n. 3785: conf. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 06/08/2014, n. 17698; conf. Cass. civ.,
Sez. lavoro, Sentenza, 07/08/2013, n. 18836).
Orbene, è evidente che nella specie difetta, sul piano soggettivo, la qualifica di datore di lavoro in capo al soggetto agente, dal momento che il Comune di non è il datore di lavoro della CP_2 Pt_1
infatti, l'ente territoriale e l'attrice non sono legati da un rapporto di lavoro subordinato.
Esclusa la configurabilità del mobbing, a questo punto occorre valutare se le condotte attuate dal possano integrare illecito risarcibile ex art. 2043 c.c. Controparte_2
Innanzitutto, va sottolineato come il fatto che alcune delle singole sanzioni sono state poi annullate dal Giudice di pace competente è circostanza neutra. Le sanzioni a cui ha fatto riferimento la Pt_1
infatti, per la maggior parte sono state annullate per vizi formali, e non anche per una illegittimità nel merito delle sanzioni.
Ciò premesso, non è ravvisabile, in ogni caso, una intenzione vessatoria da parte del CP_2
Ed infatti, per un verso, va evidenziato che le sanzioni sono comunque ridotte nel numero e dilatate nel tempo, il che non consente, neppure astrattamente, di ritenerle accomunate da un intento mirato a nuocere l'attrice; per altro verso – e in ogni caso – le singole condotte sanzionate non sono state di per sé contestate, nel merito, per la loro ingiustizia. In altri termini, la non ha riferito Pt_1
di non aver, concretamente, posto in essere le condotte sottese ai suddetti verbali, poiché non ha negato di aver commesso le singole violazioni.
4 In definitiva, il mero fatto che siano stati elevati detti verbali non può in nessun modo configurare una condotta vessatoria.
Viceversa, potrebbe astrattamente assumere rilievo risarcitorio la Delibera comunale n. 59, adottata in data 28/11/2019, atteso che di questa ne è stata in effetti accertata la portata discriminatoria, tant'è che il l'ha annullata. CP_4
Tuttavia, sebbene detta circostanza potrebbe in astratto assumere rilievo, è inibito al Tribunale
l'accertamento in tal senso. Ed infatti, l'attrice ben avrebbe potuto – e dovuto – chiedere il risarcimento del danno, eventualmente scaturente, in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. c) del D. lgs. 2/07/2010, n. 104.
In definitiva, per tutte le ragioni sin qui esposte, la domanda attorea va rigettata.
Stante il rigetto nel merito della domanda attorea, resta assorbita ogni altra eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri medi del DM
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto delle attività processuali concretamente svolte dalle parti e del valore indeterminabile-complessità bassa della vicenda.
Ai fini dell'individuazione dello scaglione, giova richiamare la giurisprudenza per cui “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al “disputatum”, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, “a priori” che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 26/04/2021, n. 10984).
L'ammontare, infine, è stato dimezzato, tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche particolarmente controverse e stante la natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 569/2023 r.g. (cui
è stato riunito il n. 610/2023 r.g.), in persona del Sindaco p.t., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Rigetta le domande attrici;
5 b) Condanna e la in solido tra loro, alla rifusione delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite in favore del liquidate in euro 3.809,00, oltre spese, IVA e Controparte_2
CAP come per legge.
Lecce, 4.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 569/2023 R.G. (a cui è riunito il n. 610/2023
R.G.)
TRA
, in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale KALE POLIS 2, rapp.ta e Parte_1
difesa come da mandato in atti dall'Avv. ANGELO NINNI;
ATTRICE nel giudizio. n. 569/2023 r.g.
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa come da mandato in Controparte_1
atti dall'Avv. NINNI ANGELO;
ATTRICE nel giudizio. n. 610/2023 r.g.
CONTRO in persona del p.t., rapp.to e difesa come da mandato in atti Controparte_2 CP_3
dall'Avv. MARZANO GIOVANNI;
CONVENUTO in entrambi i giudizi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione portato per la notifica il 20.03.2023, , in proprio e quale già titolare Parte_1
dell'impresa individuale Kale Polis 2, ha convenuto in giudizio il al fine di Controparte_2
ottenere il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, che avrebbe patito in conseguenza della condotta di mobbing perpetrata, a suo danno, dall'Ente territoriale, o comunque quale conseguenza di attività illecita ex art. 2043 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il il quale, in via Controparte_2
pregiudiziale, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito con riferimento alle domande di accertamento dell'asserita illiceità delle deliberazioni del Consiglio Comunale di in favore CP_2
1 del Giudice amministrativo;
nel merito, ha concluso in ogni caso per il rigetto della domanda poiché infondata.
All'udienza del 25.05.2023 è stato riunito il fascicolo n. 610/2023 R.G., avente ad oggetto la domanda di risarcimento avanzata dalla società (la quale ha acquistato la Controparte_1
società Kale Polis 2), di cui la è amministratrice e socia lavoratrice, per i danni patrimoniali da Pt_1
mancato guadagno subiti in conseguenza dei danni alla salute subiti dalla per come già chiesti Pt_1
nel giudizio rubricato al n. 569/2023 r.g. e ribaditi in quello rubricato al 610/2023 r.g.
Nella stessa udienza, sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.
All'udienza del 24.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati.
Sebbene astrattamente dovrebbe essere analizzata preliminarmente l'eccezione sollevata dal circa il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, in favore del Giudice Amministrativo, per CP_2
il principio della ragione più liquida (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. lavoro, 10/05/2021, n. 12346;
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 09/01/2019, n. 363; conf. Cass. civ. Sez. V Sent., 11/05/2018, n. 11458) la causa va esaminata nel merito.
Giova, quindi, premettere una sintetica ricostruzione in punto di fatto.
L'attrice ha esposto di aver esercitato, con la sua ditta individuale Kale Polis 2, l'attività di trasporto mediante noleggio di auto con conducente (in virtù di autorizzazione n. 70 del 29.05.2015, rilasciata dal Comune di Alliste, e di un'ulteriore Autorizzazione, la n. 11/2017, rilasciata dal Comune di
Aradeo) con autorimessa nei comuni di Alliste ed Aradeo, nonché con la disponibilità di un'autorimessa anche nel Comune di CP_2
L'attrice, quindi, ha dedotto di aver lavorato nel territorio di in virtù di dette autorizzazioni, CP_2
utilizzando due veicoli modello “ape calessino” (cfr. pp.
1-2 dell'atto di citazione).
Ciò premesso, la ha esposto di aver subito una serie di atteggiamenti ostili da parte del Pt_1
il quale avrebbe impedito a costei di esercitare la suddetta attività. Controparte_2
La condotta ostruzionista sarebbe consistita nell'emanazione di una serie sanzioni amministrative
(per sosta su passaggio pedonale, accesso a ZTL, uso stereo ad alto volume, eccesso di velocità, mancato rispetto condizioni di autorizzazione, sosta in corrispondenza di intersezione in centro abitato), che la ha tempestivamente impugnato nelle sedi competenti, ottenendone, per Pt_1
molte, l'annullamento.
2 La inoltre, ha esposto che nel maggio 2017 il Consiglio Comunale di con delibera n. Pt_1 CP_2
25 del 13.05.2017, ha provveduto a modificare il “Regolamento Comunale per il servizio taxi ed autonoleggio con conducente fino a 9 posti e superiore a 9 e per i servizi automobilistici speciali”.
In particolare, con la modifica in questione è stato introdotto il divieto di transito e fermata, nella zona del Centro Storico, ai titolari di licenze per lo svolgimento del servizio di noleggio auto con conducente rilasciate da altri Comuni, precisando che tali mezzi avrebbero potuto solo transitare –
e non sostare – previo ottenimento di pass, rilasciato dal competente ufficio per la circolazione nella zona a traffico limitato, avente durata giornaliera.
Detta delibera Comunale è stata impugnata dalla dinanzi al T.A.R. di Lecce. Il Giudice Pt_1
Amministrativo, con sentenza n. 1289 del 9.08.2018, ha rigettato il ricorso avverso detta delibera comunale ritenendo che il provvedimento in questione sia stato legittimamente adottato dal
Comune di non ravvisando alcuna irragionevolezza né intento discriminatorio nel CP_2
contenuto.
Di poi, la ha riferito di alcuni episodi di scontro verbale con i vigili urbani di risalenti Pt_1 CP_2
al 2018 (cfr. p. 4 dell'atto di citazione), occasione in cui si ebbe a consolidare in lei la convinzione per cui nei suoi confronti vi fosse un atteggiamento ostile da parte del il quale Controparte_2
le avrebbe impedito di lavorare serenamente, con conseguenti ripercussioni anche sul piano psicologico, e sulla salute più in generale.
Da ultimo, con delibera comunale n. 59 del 28.11.2019, vi è stata un'ulteriore modifica al
Regolamento Comunale per il servizio taxi ed autonoleggio con conducente, con cui è stato definitivamente impedito l'accesso al centro storico ai c.d. ape calessini muniti di licenza rilasciata da altri comuni, senza eccezioni.
Anche questa delibera è stata, in effetti, impugnata dalla dinanzi al T.A.R., questa volta Pt_1
ottenendo l'accoglimento del ricorso.
La condotta dell'Ente, così come ricostruita, avrebbe integrato la condotta di mobbing ovvero fatto illecito ex art. 2043, cagionando all'attrice un danno di natura patrimoniale e non patrimoniale.
Gli stessi fatti, inoltre, sono stati posti a fondamento anche della domanda risarcitoria articolata nel procedimento rubricato al n. 610/2023 R.G., con cui la nella qualità di rappresentante legale Pt_1
della società che ha poi acquistato la Kale Polis 2, ha sostanzialmente ribadito le medesime conclusioni rassegnante nel giudizio n. 569/2023 R.G., con ogni dubbio circa la corretta instaurazione del doppio giudizio, avendo, di fatto, duplicato la domanda risarcitoria.
Ciò premesso in fatto, dal punto di vista giuridico va osservato quanto segue.
3 In primo luogo, va categoricamente escluso che la sia stata vittima di mobbing. Pt_1
Infatti, giova rammentare che “Per “mobbing” si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore
o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza,
17/02/2009, n. 3785: conf. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 06/08/2014, n. 17698; conf. Cass. civ.,
Sez. lavoro, Sentenza, 07/08/2013, n. 18836).
Orbene, è evidente che nella specie difetta, sul piano soggettivo, la qualifica di datore di lavoro in capo al soggetto agente, dal momento che il Comune di non è il datore di lavoro della CP_2 Pt_1
infatti, l'ente territoriale e l'attrice non sono legati da un rapporto di lavoro subordinato.
Esclusa la configurabilità del mobbing, a questo punto occorre valutare se le condotte attuate dal possano integrare illecito risarcibile ex art. 2043 c.c. Controparte_2
Innanzitutto, va sottolineato come il fatto che alcune delle singole sanzioni sono state poi annullate dal Giudice di pace competente è circostanza neutra. Le sanzioni a cui ha fatto riferimento la Pt_1
infatti, per la maggior parte sono state annullate per vizi formali, e non anche per una illegittimità nel merito delle sanzioni.
Ciò premesso, non è ravvisabile, in ogni caso, una intenzione vessatoria da parte del CP_2
Ed infatti, per un verso, va evidenziato che le sanzioni sono comunque ridotte nel numero e dilatate nel tempo, il che non consente, neppure astrattamente, di ritenerle accomunate da un intento mirato a nuocere l'attrice; per altro verso – e in ogni caso – le singole condotte sanzionate non sono state di per sé contestate, nel merito, per la loro ingiustizia. In altri termini, la non ha riferito Pt_1
di non aver, concretamente, posto in essere le condotte sottese ai suddetti verbali, poiché non ha negato di aver commesso le singole violazioni.
4 In definitiva, il mero fatto che siano stati elevati detti verbali non può in nessun modo configurare una condotta vessatoria.
Viceversa, potrebbe astrattamente assumere rilievo risarcitorio la Delibera comunale n. 59, adottata in data 28/11/2019, atteso che di questa ne è stata in effetti accertata la portata discriminatoria, tant'è che il l'ha annullata. CP_4
Tuttavia, sebbene detta circostanza potrebbe in astratto assumere rilievo, è inibito al Tribunale
l'accertamento in tal senso. Ed infatti, l'attrice ben avrebbe potuto – e dovuto – chiedere il risarcimento del danno, eventualmente scaturente, in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. c) del D. lgs. 2/07/2010, n. 104.
In definitiva, per tutte le ragioni sin qui esposte, la domanda attorea va rigettata.
Stante il rigetto nel merito della domanda attorea, resta assorbita ogni altra eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri medi del DM
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto delle attività processuali concretamente svolte dalle parti e del valore indeterminabile-complessità bassa della vicenda.
Ai fini dell'individuazione dello scaglione, giova richiamare la giurisprudenza per cui “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al “disputatum”, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, “a priori” che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 26/04/2021, n. 10984).
L'ammontare, infine, è stato dimezzato, tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche particolarmente controverse e stante la natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 569/2023 r.g. (cui
è stato riunito il n. 610/2023 r.g.), in persona del Sindaco p.t., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Rigetta le domande attrici;
5 b) Condanna e la in solido tra loro, alla rifusione delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite in favore del liquidate in euro 3.809,00, oltre spese, IVA e Controparte_2
CAP come per legge.
Lecce, 4.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
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