Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 06/02/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 5167.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento promosso su ricorso congiunto depositato in data 18.12.2024 da
1) Parte_1 nato il [...] a [...]. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Rossella Falzetta elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Porto Sant'Elpidio Via Sardegna n. 37
e
2) Parte_2 nata il [...] a Sant'Elpidio a [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Rossella Falzetta elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Porto Sant'Elpidio Via Sardegna n. 37
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Porto Sant'Elpidio il 06.05.2017 e con rito concordatario in data 08/12/2019 scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni (anno 2017 atto n. 7 parte I ufficio 1).
dall'unione sono nati i figli , nato il [...] a [...] e Persona_1 [...]
, nata il [...] a [...]; Persona_2
FATTO pagina 1 di 5
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Porto Sant'Elpidio in Via Toscana n. 41 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente Parte_2 conviventi ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna Persona_1 Persona_2
e il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal venerdì pomeriggio dopo la scuola e fino alla domenica entro le ore 22 quando li riporterà presso la dimora materna con la possibilità di visita infrasettimanale il mercoledì pomeriggio. Con il consenso della madre, il padre potrà modificare i turni di visita secondo le proprie esigenze.
4/b) durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua e durante le vacanze estive ciascun genitore starà con i figli in base alle esigenze lavorative e personali, con il consenso dell'altro genitore.
4/c) eventuali vacanze che prevedano il pernottamento fuori delle rispettive dimore abituali e/o familiari devono essere concordate con l'altro genitore.
5. verserà a tramite accredito in c/c IBAN Parte_1 Parte_2
[...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 300,00 (trecento) e così € 150,00 (centocinquanta) per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli non comprese nell'assegno e obbligatorie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio e comunque in base al
Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia adottato dai tribunali del distretto della corte di appello di Ancona in data 10 luglio 2024:
6/a) senza preventivo consenso dell'altro genitore quanto alle spese per:
- retta di asilo nido in quanto frequentato anteriormente alla separazione, tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado per istituti sia pubblici che privati, compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'università; gite scolastiche uscite didattiche senza pernottamento;
trasporto pubblico casa / scuola;
pagina 2 di 5 mensa (solo la parte non relativa al vitto e in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile);
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali fisioterapiche, prescritti dal medico pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche con eventuale acquisto di apparecchi, oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
farmaci o parafarmaci prescritti dal medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti, ecc.); farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
ticket sanitari;
- attività sportive, artistiche, musicali, ricreative o scoutistiche già presenti prima della separazione compresi costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento;
bollo, assicurazione manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
babysitter ove già esistente nell'organizzazione familiare;
6/b) con il preventivo consenso dell'altro genitore quanto alle spese per:
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti prima privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto di strumenti e materiali); alloggio universitario;
master corsi di specializzazione anche all'estero; gite scolastiche viaggi distruzioni organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
corsi di recupero lezioni private;
pre scuola e dopo scuola se l'esigenza nasce in conseguenza della separazione, preparazione di concorsi esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernottamenti fuori sede;
corsi di lingua straniera e informatiche spese per le relative certificazioni;
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico non erogati dal servizio sanitario nazionale;
interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
cure dentistiche, ortodontiche compreso acquisto di apparecchi non urgenti, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
acquisto di presidio ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra;
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la separazione compresi costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento;
acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici se non conseguenti all'attività ricreativa scolastica già concordata fra i genitori;
vacanze trascorse in assenza dei genitori;
conseguimento della patente di guida (esame, tasse, visita medica e costi); acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, festa di diploma, feste di laurea, ecc.); attività sociali
(a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva); babysitter ove non esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla separazione;
frequenza di centri estivi;
7) Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, saranno debitamente documentate. pagina 3 di 5 8) In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (anche a mezzo SMS, WhatsApp, e-mail, pec, ecc.) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare con l'espressa indicazione dell'importo previsto. Entro 10 giorni dal ricevimento l'altro genitore dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
9) Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa.
10) L'assegno per il nucleo familiare, attualmente percepito da , rimane attribuito alla Parte_2 stessa in aggiunta all'assegno di mantenimento in quanto genitore collocatario dei figli.
11) La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La riduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori. A tal fine ciascuno dovrà mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali intestati ai figli relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno d'imposta.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi genitori, nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
12. Dato atto delle rispettive attuali condizioni economico/reddituali e preso atto delle spese fisse personali ricorrenti che gravano rispettivamente, i coniugi non prevedono il contributo al mantenimento in favore dell'altro.
13. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
14. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno proceduto al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.;
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rileva che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
pagina 4 di 5 Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Porto Sant'Elpidio con rito civile in data 06/05/2017 e con rito concordatario in data 08/12/2019;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa Giorgia Cecchini
6) Spese al definitivo.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 30.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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