TRIB
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/09/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAOLA Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1769/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Fortunato Parte_1
-RICORRENTE- contro in persona del Controparte_1 l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Gilda Avena
-RESISTENTE- oggetto: pensione di inabilità ex art. 12 L.118/1971.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.10.2024, parte ricorrente in epigrafe ha adito il tribunale di Paola per sentir condannare l' all'erogazione della pensione di inabilità ex art. 12 CP
L.118/1971, per come disposto con decreto di omologa, reso il 17.05.2024, nel procedimento n. R.G. 994/2023- Sezione Lavoro e Previdenza. A sostegno della propria pretesa ha dedotto: di aver notificato in data 25.05.2024 il decreto di omologa alla sede provinciale;
di aver inviato, in data 30.05.2024, il modulo c.d. AP70 predisposto CP dall' per acquisire i dati utili alla liquidazione della prestazione;
che nonostante il CP perfezionamento dei requisiti costitutivi del diritto e il decorso di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, ex art. 445 bis c.p.c., l' resistente non adempieva al CP pagamento della relativa prestazione assistenziale.
Si è costituito l' il quale ha depositato documentazione attestante la liquidazione CP della prestazione per cui è causa, con relativa liquidazione degli importi arretrati erogati, unitamente al rateo di marzo 2025, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. 1 Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza, con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto l' ha, CP nelle more del giudizio - promosso il 29.10.2024, con ricorso notificato all'Istituto in data
5.12.2024 - accreditato alla ricorrente, con la rata di marzo 2025, quanto dalla stessa rivendicato.
3. Per quanto riguarda le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale - essendo intervenuto il pagamento successivamente alla notifica del ricorso e ben oltre il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa di cui all'art 445 bis comma 5 c.p.c.- sono poste a carico dell' e si liquidano come da dispositivo, CP nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m.
147/2022, tenuto conto della materia (causa di previdenza sociale), del valore della controversia (scaglione 5.201,00- 26.000,00) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria, con distrazione in favore del procuratore attoreo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore di CP
, che liquida in € 1.865,00 per onorari, oltre spese generali, Parte_1 iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Paola, 27.09.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
2