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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/02/2024, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 202/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore
3) dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
in sede di rinvio a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione, nella causa civile iscritta al n. 202/2022 R.G. promossa da:
P. IVA con sede in Beinasco (TO), via Padova n. 16, in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 nonché da
C.F. , nato a [...] il 24 novembre Parte_2 C.F._1
1968,
C.F. nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._2
C.F. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._3
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._4 in proprio e in qualità di fideiubenti della CP_1 tutti rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Silvia Bevione del foro di Torino, PEC presso il cui studio sono Email_1 elettivamente domiciliati in Torino, via Magenta n. 57
- PARTI ATTRICI IN RIASSUNZIONE, GIÀ APPELLANTI -
1 CONTRO
C.F. e P. IVA con sede in Milano, piazza Gae Controparte_2 P.IVA_2
Aulenti n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Emanuele Balbo di Vinadio del Foro di Torino, PEC
presso il cui studio è Email_2 elettivamente domiciliata in Torino, corso Matteotti n. 17
- PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE, GIÀ APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. A seguito di ricorso ex art. 638 c.p.c., ha ottenuto dal Controparte_2
Tribunale di Torino pronuncia di decreto n. 6658/2013, in data 13 maggio 2013, di ingiunzione a e CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1
di pagamento dell'importo di euro 94.384,01, oltre interessi e spese Parte_4
di procedura, allegando e documentando credito derivante da contratto di finanziamento concesso in favore di n. 4091371 in data 6 maggio 2010, per CP_1
un importo complessivo di euro 200.000,00, in relazione al quale Parte_2
e hanno prestato
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_4
fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte da CP_1
Con atto di citazione notificato in data 11 luglio 2013, CP_1 Parte_2
e hanno proposto
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_4
opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, deducendo quanto segue:
- l'asserita illegittima pattuizione ed applicazione di interessi anatocistici e la violazione delle norme in materia di usura: sul finanziamento azionato con il decreto ingiuntivo opposto;
su altri diversi finanziamenti di cui ai n. 4002019,
4020014, 4032873, 1463066-921; sui conti correnti n. 00006502451, n.
000002152394 e 65002451;
- l'omesso pagamento delle imposte da parte di che sarebbe stato da CP_1
ritenersi imputabile alla banca Convenuta “per gli illegittimi prelievi/richieste di pagamenti effettuati alla società ingiunta”; chiedendo, su queste basi: di accertare “l'esistenza del superamento dei tassi soglia usura ovvero di anatocismo” su tutti i rapporti bancari sopracitati, “previa declaratoria
2 di nullità delle clausole contrattuali afferenti la pattuizione di interessi, di commissioni di massimo scoperto e di tutti gli altri costi ed emolumenti dovuti” per tali contratti;
di accertare che il mancato pagamento delle imposte “è imputabile agli ingenti esborsi effettuati nelle operazioni bancarie per cui è causa”; e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo e/o illegittimo e condannare la alla CP_3
ripetizione di quanto indebitamente pagato dalla pari ad euro 685.967,61 a CP_1
titolo di anatocismo ed usura, euro 24.398,07 per il mancato pagamento delle imposte dovute ad , euro 15.933,74 per il mancato pagamento delle imposte dovute CP_4
all' , nonché un ulteriore risarcimento da liquidarsi in via equitativa per i CP_5
danni subiti.
Costituitasi in giudizio concessa da parte del Tribunale la Controparte_2
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta con ordinanza l'inammissibilità delle istanze istruttorie presentate da parte opponente, con sentenza n. 4046/2017, pubblicata in data 1 agosto 2017, il Tribunale di Torino ha disposto nei seguenti termini:
“Conferma il Decreto Ingiuntivo n. 6658/2013 del 13.5.2012, opposto;
Condanna e i Signori , e CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1 [...]
, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese legali che liquida in € 11.810,00 oltre Pt_4 rimborso forfettario ed oltre accessori di legge, a favore di . Controparte_2
II. Con atto di citazione notificato in data 29 novembre 2017,
[...]
e hanno Parte_5 Parte_3 Parte_1 Parte_4
proposto impugnazione avverso la predetta sentenza chiedendo, in via preliminare, di sospendere l'esecutorietà della sentenza impugnata, nel merito: di “accertare che nulla
è dovuto” dagli Appellanti a parte Appellata, di “dichiarare nullo e/o illegittimo” il decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione e, “per l'effetto, di revocarlo”, nonché, “in via riconvenzionale”, di “dichiarare compensate le rispettive ragioni di debito e credito” tra le parti, con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio, indicando come valore della controversia quello di euro 94.348,01.
Gli Appellanti, con il presentato gravame, hanno invocato l'erroneità della sentenza impugnata articolando due motivi d'appello così rubricati:
3 1) “violazione dell'art. 2697 c.c.: erronea pronuncia in merito alla prova del credito vantato dalla banca nel decreto ingiuntivo opposto (in particolare del saldo del contratto di finanziamento n. 4091371)”, in quanto, in specie, la comunicazione del 6 maggio 2010 non sarebbe stata ritualmente prodotta in giudizio;
2) “violazione dell'art. 2697 c.c.: erronea pronuncia in merito al titolo di credito vantato dalla banca nel decreto ingiuntivo (nullità del mutuo per carenza di causa ai sensi dell'art. 1418 c.c. ovvero per frode alla legge), asserendo, in particolare, che si sarebbe trattato di un “mutuo finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente (risultante dall'illegittima applicazione di clausole contrattuali nulle ovvero di oneri non pattuiti)”, come tale “nullo per mancanza di causa concreta”, per cui “nulla deve essere restituito, in forza di detto contratto, dal correntista alla Banca”, né “possono ritenersi valide né efficaci le fideiussioni poste a garanzia del contratto di mutuo”.
La Corte d'Appello di Torino, dopo aver con ordinanza in data 7 aprile 2017 sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, con sentenza n. 1386/2019, pubblicata in data 21 agosto 2019, ha così statuito:
“Respinge l'appello proposto da , e CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 4046/2017, resa e pubblicata il I agosto Parte_4
2017 nel procedimento R.G. 22760/2013, condanna in solido gli appellanti, , e CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1
a rifondere all'appellata le spese del presente giudizio, liquidate, come Parte_4 Controparte_2 in motivazione, in euro 9.515,00, oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge sulle somme soggette;
Sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico degli appellanti in solido”.
III. Avverso detta sentenza, CP_1 Parte_2 Parte_3
e hanno proposto ricorso per cassazione, Parte_1 Parte_4
avanzando un unico motivo di impugnazione, con cui è stata lamentata la “violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 342 c.p.c. e all'art. 1418
c.c.: ammissibilità dell'appello secondo i criteri previsti dall'art. 342 c.p.c. e consequenziale mancata applicazione dell'art. 1418 c.c. sulla nullità del mutuo per mancanza di causa in quanto stipulato per ripianare un debito inesistente della banca”.
4 La Suprema Corte ha notato, per un verso, che parte Ricorrente ha riprodotto il capo della sentenza di primo grado “in cui il Tribunale ha rilevato che i rapporti di conto corrente evocati dagli opponenti risultavano essere oggetto di un diverso giudizio” e di conseguenza “le doglianze non presentavano attinenza all'opposizione, in cui si dibatteva dell'andamento di un contratto di finanziamento;
poiché tale andamento risultava essere corretto”, in quanto “gli eventuali riflessi sul conto corrente non
[risultavano] essere rilevanti e non [potevano] formare oggetto di esame”; per altro verso che gli Appellanti “avevano fatto presente che il mutuo, finalizzato a ripianare un passivo inesistente ed apparente, risultante dall'illegittimo addebito di somme non dovute, doveva ritenersi nullo per mancanza di causa concreta, con la conseguenza che alcunché doveva essere restituito, in forza del detto contratto, alla banca”, e avevano altresì precisato, nell'atto di appello, che “essendo il mutuo diretto al soddisfacimento di un credito inesistente della banca”, “i riflessi del conto corrente” dovevano ritenersi
“rilevanti a contrario, invece di quanto precisato nell'impugnata pronuncia”; aggiungendo che lo stesso Tribunale di Torino, nel diverso giudizio vertente sui contratti di conto corrente, aveva, secondo parte Ricorrente, “accertato che nulla era dovuto dagli appellanti ad in forza di tali titoli: sicché non poteva ritenersi CP_2
dovuto nemmeno il rimborso del mutuo acceso dalla società er ripianare i debiti CP_1
inesistenti nascenti dai richiamati rapporti di conto corrente”.
Quindi, dopo aver altresì premesso che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla 1. n. 134 del 2012,
vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, la Corte di
Cassazione ha ritenuto risultare “allora evidente che l'impugnazione della pronuncia del Tribunale, con riguardo al tema della nullità del mutuo, fosse pienamente
5 ammissibile”, dovendosi negare che gli Appellanti avessero mancato di prendere posizione “quanto alla dichiarata inammissibilità della domanda perché relativa a rapporti non oggetto dell'ingiunzione e già comunque svolta in altro giudizio pendente avanti il medesimo Tribunale”, essendosi invece confrontati “con la questione sollevata dal giudice di primo grado, spiegando come l'estraneità dei rapporti di conto corrente alla pretesa azionata in via ingiuntiva dovesse ritenersi non decisiva: e ciò in quanto l'accertata inesistenza di posizioni debitorie nascenti dai detti rapporti avrebbe implicato, come conseguenza, la nullità del contratto di mutuo concluso da e, a CP_1
cascata, l'inesistenza di un obbligo di rimborso nascente da quel titolo negoziale”.
Con ordinanza n. 31658/21, del 23 giugno 2021, pubblicata in data 4 novembre
2021, la Corte di Cassazione ha pertanto statuito quanto segue:
“Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino, che giudicherà in diversa composizione”.
IV. La causa è stata riassunta da CP_1 Parte_2 Parte_3
e con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., notificato Parte_1 Parte_4
in data 3 febbraio 2022, con cui, premesso esclusivamente il sopracitato accoglimento del presentato ricorso per cassazione, ha domandato l'accoglimento delle conclusioni poi identicamente precisate come di seguito riportato.
si è costituita con memoria difensiva in riassunzione in data 29 Controparte_2
aprile 2022.
Ai sensi del disposto dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del d.l. 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e delle successive modifiche ed integrazioni, in specie operate dall'art. 221, quarto comma, del d.l. n.
34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, in considerazione della situazione emergenziale determinata dall'epidemia di Covid-19, nella presente causa la sola prima udienza del 25 maggio 2022 si è svolta con la modalità della trattazione scritta.
All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti, a seguito di udienza svoltasi in loro
6 presenza:
Per parte Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, nel merito: accertato che nulla è dovuto dalla dal sig. dal sig. CP_1 Parte_2
, dal sig. e dal sig. alla dichiarare nullo Parte_3 Parte_1 Parte_4 Controparte_2
e/o illegittimo l'impugnato decreto e, per l'effetto, revocarlo e mandare assolti la il sig. CP_1
il sig. , il sig. ed il sig. da ogni Parte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_4 avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale: dichiarare compensate le rispettive ragioni di debito e credito tra la
[...] CP_
i sig.ri , e sig. e la Parte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_4 CP_2
[...]
Con vittoria delle spese e compensi di causa del primo e del secondo grado di giudizio, oltre che di quello di legittimità, oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario, CPA ed IVA”.
Per parte Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi esposti in narrativa;
nel merito: - rigettare le domande proposte dagli appellanti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e respingere l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine: - dichiarare tenuti e condannare, in via solidale tra loro, la nonché i CP_1 signori , e al pagamento della somma Parte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_4 di € 94.384,01, oltre interessi legali dal 30.3.2013 al saldo, in favore di Controparte_2 in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di ogni grado di giudizio, rimborso forfetario,
IVA e CPA come per legge”.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando termini per lo scambio di comparse conclusionali e per il deposito di memorie di replica, presentate dalla difesa di entrambe le parti.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO IN RIASSUNZIONE
Occorre innanzitutto premettere che le domande originariamente presentate dalle parti Attrici, con la presentata opposizione a decreto ingiuntivo, relative a un'asserita illegittima pattuizione ed applicazione di interessi anatocistici e alla violazione delle norme in materia di usura, nonché a un'asserita responsabilità di in Controparte_2
ordine a un omesso pagamento d'imposte da parte di sono state CP_1
7 integralmente respinte dal Tribunale di Torino, con pronuncia da ritenersi su tali capi senz'altro passata in giudicato, non essendo stati presentati motivi d'appello al riguardo.
Con l'appello in data 29 novembre 2017, sono stati invece avanzati due diversi motivi di gravame: il primo, relativo a una presunta erronea pronuncia in merito alla prova del credito vantato dalla banca nel decreto ingiuntivo opposto, in quanto “la comunicazione del 6 maggio 2010 non sarebbe stata ritualmente prodotta in giudizio”,
è stato ritenuto infondato dalla Corte d'Appello, risultando sussistere piena prova della rituale produzione in giudizio, in primo grado, di tale documento. Sul punto, non sono stati presentati motivi di ricorso per cassazione (essendo, d'altronde, evidente la prova agli atti di tale rituale produzione documentale).
Il secondo, relativo a una ritenuta “violazione dell'art. 2697 c.c.: erronea pronuncia in merito al titolo di credito vantato dalla banca nel decreto ingiuntivo (nullità del mutuo per carenza di causa ai sensi dell'art. 1418 c.c. ovvero per frode alla legge)”, essendosi trattato, secondo gli Appellanti, di un “mutuo finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente (risultante dall'illegittima applicazione di clausole contrattuali nulle ovvero di oneri non pattuiti)”, come tale “nullo per mancanza di causa concreta”, per cui “nulla deve essere restituito, in forza di detto contratto, dal correntista alla Banca”, né “possono ritenersi valide né efficaci le fideiussioni poste a garanzia del contratto di mutuo”, è stato ritenuto inammissibile dalla Corte d'Appello, in quanto “privo di portata critica quanto alla statuizione del
Tribunale”.
La Suprema Corte, come già menzionato, accogliendo tale unico presentato motivo di ricorso, su questo punto esclusivamente incentrato, ha ritenuto invece l'ammissibilità di tale ragione di doglianza, relativa alla sostenuta “nullità del mutuo”.
Oggetto del presente giudizio in riassunzione è pertanto l'esame della sola predetta doglianza, in ordine alla quale il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte concerne esclusivamente l'insussistenza della specifica ragione di inammissibilità ritenuta dall'impugnata sentenza della Corte d'Appello.
8 2. ECCEZIONI DI INAMMISSIBILITÀ - NULLITÀ DELL'ATTO DI CITAZIONE IN
RIASSUNZIONE
nel giudizio di rinvio, ha preliminarmente eccepito la Controparte_2
sussistenza di due ragioni di invalidità dell'atto di riassunzione presentato da
[...]
e CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_4
In primo luogo, ha eccepito l'improcedibilità e quindi Controparte_2
l'estinzione del giudizio, in quanto, con l'atto di riassunzione, non è stata prodotta copia autentica del provvedimento della Corte di Cassazione, ma solo copia della pronuncia a “uso comunicazione ex art. 133 c.p.c.”, in violazione dell'espresso disposto dell'art. 394 c.p.c., in base al quale, in sede di riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, “in ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione”.
Tale eccezione non risulta fondata. Secondo quanto di recente definitivamente confermato dalla Suprema Corte, “la copia per immagine dell'intero provvedimento giudiziale definitorio (sentenza o, nel giudizio di cassazione, anche ordinanza resa dalla S.C. all'esito di udienza camerale), comunicata dalla cancelleria ai sensi degli artt. 133, comma 2, c.p.c. e 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 221 del 2012, costituisce copia autentica del provvedimento stesso, in ragione dell'equivalenza all'originale stabilita dall'art. 16 bis, comma 9 bis, del citato decreto
(applicabile ratione temporis), ragion per cui, in sede di riassunzione a seguito di annullamento con rinvio, la produzione di detta copia per immagine soddisfa il requisito della produzione della copia autentica prescritto ex art. 394, comma 1, c.p.c.
nonché, espressamente a pena d'inammissibilità, ex art. 63, comma 3, d.lgs. n. 546 del
1992” (in questo senso, da ultimo, C. Cass., Sez. 5, ordinanza n. 35867 del 22 dicembre 2023, Rv. 669936 - 01), ha poi eccepito l'invalidità dell'atto di riassunzione per Controparte_2
mancanza dei suoi “presupposti minimi”, in quanto contenente menzione soltanto della pronuncia di Cassazione, non altro, non essendo quindi dallo stesso evincibile, neppure
“per relationem”, il contenuto suo proprio, tanto più che solo uno dei motivi di appello
9 “è stato oggetto del procedimento avanti alla Corte di Cassazione e può quindi ora essere oggetto del giudizio di riassunzione”.
Ora, è effettivamente vero che il presentato atto di citazione in riassunzione non contiene nemmeno un riferimento per relationem al presentato appello, ma riporta solo il contenuto della pronuncia di Cassazione e le conclusioni il cui accoglimento è
richiesto dinanzi a questa Corte, e non è corretto ritenere, differentemente da quanto sostenuto dagli Appellanti in sede di memoria di replica, che sarebbe sufficiente la conformità del presentato atto di citazione ai requisiti previsti dall'art. 125 c.p.c., in quanto tale disposto normativo, applicabile in generale ai casi di riassunzione delle cause, espressamente premette “salvo che dalla legge sia disposto altrimenti”, con pacifica riferibilità proprio al caso della riassunzione del giudizio dopo pronuncia della
Corte di Cassazione, che trova specifica regolamentazione nell'art. 392 c.p.c., secondo il quale “la riassunzione si fa con citazione”, con richiamo quindi anche al disposto dell'art. 163 c.p.c..
Tuttavia, tale eccezione, pur se ai limiti della fondatezza, va per altra ragione disattesa.
Il giudizio di rinvio, pur costituendo una nuova e autonoma fase di giudizio,
funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, si instaura a seguito di un atto di riassunzione che “ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitivo delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato, sicché non deve ritenersi imposta, per la validità dell'atto di riassunzione, l'adozione della medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello” (così, ad es., C. Cass.,
Sez.
6 - L, ordinanza n. 37200 del 20/12/2022, Rv. 666413 - 01), altresì “tenuto conto del carattere non impugnatorio, ma di mero impulso, dell'atto di riassunzione”, a seguito del quale il giudice del rinvio è “tenuto a riesaminare ex novo la controversia”,
“per gli aspetti rimasti impregiudicati o non definiti nei precedenti gradi” (C. Cass.,
10 Sez. 2, sentenza n. 5741 del 27/02/2019, Rv. 652770 - 01), ovvero appunto “quale mero impulso processuale, volto a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, ricollocando le parti nella posizione che già avevano, sicché le sue carenze possono sicuramente essere colmate grazie all'istituto della sanatoria" (C.
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20166 del 07/10/2016, Rv. 641299 - 01)”.
Nel caso in esame, il presentato atto di citazione in riassunzione riporta per esteso la motivazione della pronuncia della Suprema Corte, da cui è evincibile il riferimento al motivo d'appello, oggetto dell'unico motivo di ricorso per cassazione, concernente l'asserita “nullità del mutuo” poiché diretto “al soddisfacimento di un credito inesistente della banca”, e le conclusioni sono conformi a quelle già presentate in appello. Possono pertanto ritenersi sussistenti i “presupposti minimi” di validità del presentato atto di citazione in riassunzione.
Va pertanto esaminato ex novo quanto oggetto del sopraindicato motivo d'appello.
3. NULLITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO – INSUSSISTENZA – INFONDATEZZA DELLE
PRESENTATE DOMANDE
Esaminando nel merito la questione oggetto del presente giudizio di rinvio, in primo luogo va osservato che, differentemente da quanto sostenuto dagli Appellanti, non corrisponde in alcun modo al vero che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza che ha accolto il motivo di ricorso, si sia pronunciata in ordine all'asserita nullità del contratto di mutuo, tantomeno sulla “fondatezza della domanda nel merito” esprimendo un principio di diritto con “forza vincolante” per il giudice del rinvio. Come già indicato e sopra riportato, la Suprema Corte si è esclusivamente pronunciata sull'insussistenza della specifica ragione di inammissibilità del motivo d'impugnazione, ritenuta sussistente da questa Corte d'Appello in diversa composizione, non su altro.
La nullità del mutuo de quo per carenza di causa, ai sensi dell'art. 1418 c.c., ovvero per frode alla legge, in quanto si sarebbe trattato di un “mutuo finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente (risultante dall'illegittima applicazione di clausole contrattuali nulle ovvero di oneri non pattuiti)”, è stata sostenuta da CP_1
11 e per la Parte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_4
prima volta, solo con la memoria conclusionale presentata in primo grado, al più solo in tale momento risultando allegata dagli attuali Appellanti l'asserita esistenza di un collegamento tra tale mutuo e precedenti situazioni debitorie, a fronte del fatto che il contratto di finanziamento n .4091371, oggetto della presente causa, “ha come conto corrente di appoggio il n. .2152394 acceso presso la di Nichelino”, oggetto CP_2
di parallela altra diversa causa, allora anch'essa pendente dinanzi al Tribunale di
Torino.
Pur essendo la sollevata questione di nullità rilevabile sinanche d'ufficio, è quindi quantomeno dubbio che fossero stati compiutamente e tempestivamente allegati, in primo grado, i fatti posti a suo fondamento, da cui eccezione di inammissibilità di tale domanda che era stata sollevata da nel giudizio d'appello, allora Controparte_2
non esaminata, ma che ben potrebbe ora essere riaffrontata.
Anche a prescindere, peraltro, dalla sussistenza o meno di un collegamento fra il contratto di finanziamento concesso in favore di n. 4091371 in data 6 CP_1
maggio 2010, e altri precedenti rapporti di finanziamento o di conto corrente fra
[...]
e risulta comunque già dirimente il ritenere l'infondatezza CP_1 Controparte_2
della sostenuta causa di nullità del mutuo, a fronte di quanto chiaramente emerge dagli atti in causa.
Non può dirsi, infatti, in alcun modo provato agli atti che, da tali altri contratti e rapporti finanziari, non risultasse un passivo di o meglio che, come CP_1
sostenuto dagli Appellanti, tale passivo fosse “inesistente ed apparente”, in quanto
“risultante dall'illegittima applicazione di clausole contrattuali nulle ovvero di oneri non pattuiti”.
Unico elemento di prova fornito dagli Appellanti al riguardo è la sentenza, prodotta unitamente all'atto di appello, n. 11/2017, pronunciata dal Tribunale di Torino, in altro giudizio, inizialmente intrapreso da e CP_1 Parte_2 Pt_4
avverso di cui a R.G. Tribunale di Torino n. 14620/2012,
[...] Controparte_2
nel quale si domandava di “dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di
12 apertura di credito e di conto corrente n. 000065002451 e n. 000002152394, e di tutti i rapporti in essere con la banca a qualsiasi titolo e a prescindere, oggetto del rapporto tra e la banca” e di conseguenza, condannare la controparte “alla CP_1
restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse”, conclusosi con la condanna di a pagare agli Attori l'importo di euro 303.419,39, Controparte_2
oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese di lite.
Parte Appellata, peraltro, già in occasione del giudizio di appello nella presente causa, oltre ad affermare non essere vero che, a seguito di tale pronuncia, ne sarebbe derivato che “nulla è dovuto dagli Appellanti a per i c/c accesi”, in CP_2
quanto i crediti della Banca, invece, non sarebbero tati esaminati dal Tribunale, ha prodotto sentenza di questa Corte d'Appello, n. 1931/2018, pubblicata il 12 novembre
2018, con la quale, in integrale riforma della predetta sentenza n. 11/2017 del
Tribunale di Torino, sono state invece poi rigettate tutte le domande presentate da
[...]
e Parte_5 Parte_3 Parte_1 Parte_4
condannandoli in solido al pagamento del 50% per cento delle spese dei due gradi di giudizio.
Nulla gli Appellanti, Attori in riassunzione, hanno osservato al riguardo, nemmeno in sede di memoria conclusionale e memoria di replica.
Nel presente giudizio di rinvio, inoltre, sia pur successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha altresì documentato il passaggio Controparte_2
in giudicato di tale pronuncia, intervenuto successivamente a tale udienza, a fronte di ordinanza della Corte di Cassazione, del 19 giugno 2023, pubblicata il 3 ottobre 2023,
con cui è stato rigettato il ricorso presentato da Parte_5
e condannando i Ricorrenti al Parte_3 Parte_1 Parte_4
rimborso a delle spese di lite. Controparte_2
Il carattere "chiuso" del giudizio di rinvio non osta a che in esso le parti possano depositare documenti formatisi successivamente al deposito del ricorso in riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ. e che non sia stato possibile produrre precedentemente (così
C. Cass., Sez. L, sentenza n. 12633 del 05/06/2014 (Rv. 631191 - 01). In ogni caso, già
13 tenendo conto della sola sentenza n. 1931/2018 di questa Corte d'Appello, emerge come non vi sia agli atti prova alcuna relativamente alla presunta “inesistenza o apparenza” di un passivo e alla sostenuta conseguente sussistenza di ragione di nullità del mutuo per carenza di causa.
Ne deriva l'infondatezza anche della presentata domanda riconvenzionale di dichiarare compensate asserite rispettive ragioni di debito e di credito.
4. SPESE DEL GIUDIZIO
La Suprema Corte ha disposto il rinvio della causa ad altra sezione della Corte
d'Appello di Torino “anche per le spese”. Occorre pertanto provvedere a valutazione dell'attribuibilità delle spese di lite e a liquidazione delle stesse, oltre che per quanto concerne il giudizio di rinvio, anche in ordine al giudizio d'appello e al giudizio di
Cassazione, tenuto conto dell'esito complessivo del processo,
e CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1 Pt_4
risultano integralmente soccombenti, tutte le domande da loro avanzate essendo
[...]
state respinte. Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c., alla soccombenza consegue la condanna alle spese.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato, per quanto riguarda tutte le fasi del giudizio oggetto della presente liquidazione, in misura inferiore rispetto al valore della causa in primo grado,
inclusa nello scaglione compreso fra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate,
in relazione a ciascun grado del giudizio e in riferimento a ciascuna fase di essi, si provvede alla liquidazione delle spese del grado di appello nella stessa misura, che si ritiene congrua e correttamente computata, già da altra Sezione di questa Corte
indicata nei seguenti termini, corrispondenti a euro 2.835,00 per la fase di studio, euro
1.820,00 pe la fase introduttiva ed euro 4.860,00 per la fase decisoria, per complessivi
14 euro 9.515,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e CPA nei termini di legge;
indi si liquidano, sempre a carico di Parte_5
e e in favore di Parte_3 Parte_1 Parte_4 CP_2
le spese del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione nei seguenti termini,
[...]
tenuto conto del fatto che esso è conseguito alla proposizione di un unico motivo di ricorso:
- per la fase di studio euro 2.800,00
- per la fase introduttiva euro 2.000,00
- per la fase decisoria euro 1.200,00
Totale: euro 6.000,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e CPA nei termini di legge;
infine, si liquidano come segue le spese del giudizio di rinvio, considerando, in specie, la sussistenza di un'unica, seppur complessa, questione residua in giudizio:
- per la fase di studio euro 2.500,00
- per la fase introduttiva euro 1.500,00
- per la fase decisoria euro 2.900,00
Totale: euro 6.900,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e CPA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
Rigetta le domande tutte avanzate da Parte_5 Pt_3
e e, per l'effetto, conferma il decreto
[...] Parte_1 Parte_4
ingiuntivo oggetto di opposizione.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna Parte_5 Pt_4
15 e in solido fra loro, al pagamento, in favore Pt_3 Parte_1 Parte_4
di delle spese dei gradi di giudizio di seguito indicati, nella misura Controparte_2
così liquidata:
- euro 9.515,00, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e CPA nei termini di legge, relativamente al giudizio d'appello;
- euro 6.000,00, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e CPA
nei termini di legge, relativamente al giudizio dinanzi alla Corte di
Cassazione;
- euro 6.900,00, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e CPA
nei termini di legge, relativamente al presente giudizio di rinvio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato impugnazione, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'impugnazione proposta.
Così deciso il 21 febbraio 2024.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 202/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore
3) dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
in sede di rinvio a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione, nella causa civile iscritta al n. 202/2022 R.G. promossa da:
P. IVA con sede in Beinasco (TO), via Padova n. 16, in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 nonché da
C.F. , nato a [...] il 24 novembre Parte_2 C.F._1
1968,
C.F. nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._2
C.F. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._3
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._4 in proprio e in qualità di fideiubenti della CP_1 tutti rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Silvia Bevione del foro di Torino, PEC presso il cui studio sono Email_1 elettivamente domiciliati in Torino, via Magenta n. 57
- PARTI ATTRICI IN RIASSUNZIONE, GIÀ APPELLANTI -
1 CONTRO
C.F. e P. IVA con sede in Milano, piazza Gae Controparte_2 P.IVA_2
Aulenti n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Emanuele Balbo di Vinadio del Foro di Torino, PEC
presso il cui studio è Email_2 elettivamente domiciliata in Torino, corso Matteotti n. 17
- PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE, GIÀ APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. A seguito di ricorso ex art. 638 c.p.c., ha ottenuto dal Controparte_2
Tribunale di Torino pronuncia di decreto n. 6658/2013, in data 13 maggio 2013, di ingiunzione a e CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1
di pagamento dell'importo di euro 94.384,01, oltre interessi e spese Parte_4
di procedura, allegando e documentando credito derivante da contratto di finanziamento concesso in favore di n. 4091371 in data 6 maggio 2010, per CP_1
un importo complessivo di euro 200.000,00, in relazione al quale Parte_2
e hanno prestato
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_4
fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte da CP_1
Con atto di citazione notificato in data 11 luglio 2013, CP_1 Parte_2
e hanno proposto
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_4
opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, deducendo quanto segue:
- l'asserita illegittima pattuizione ed applicazione di interessi anatocistici e la violazione delle norme in materia di usura: sul finanziamento azionato con il decreto ingiuntivo opposto;
su altri diversi finanziamenti di cui ai n. 4002019,
4020014, 4032873, 1463066-921; sui conti correnti n. 00006502451, n.
000002152394 e 65002451;
- l'omesso pagamento delle imposte da parte di che sarebbe stato da CP_1
ritenersi imputabile alla banca Convenuta “per gli illegittimi prelievi/richieste di pagamenti effettuati alla società ingiunta”; chiedendo, su queste basi: di accertare “l'esistenza del superamento dei tassi soglia usura ovvero di anatocismo” su tutti i rapporti bancari sopracitati, “previa declaratoria
2 di nullità delle clausole contrattuali afferenti la pattuizione di interessi, di commissioni di massimo scoperto e di tutti gli altri costi ed emolumenti dovuti” per tali contratti;
di accertare che il mancato pagamento delle imposte “è imputabile agli ingenti esborsi effettuati nelle operazioni bancarie per cui è causa”; e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo e/o illegittimo e condannare la alla CP_3
ripetizione di quanto indebitamente pagato dalla pari ad euro 685.967,61 a CP_1
titolo di anatocismo ed usura, euro 24.398,07 per il mancato pagamento delle imposte dovute ad , euro 15.933,74 per il mancato pagamento delle imposte dovute CP_4
all' , nonché un ulteriore risarcimento da liquidarsi in via equitativa per i CP_5
danni subiti.
Costituitasi in giudizio concessa da parte del Tribunale la Controparte_2
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta con ordinanza l'inammissibilità delle istanze istruttorie presentate da parte opponente, con sentenza n. 4046/2017, pubblicata in data 1 agosto 2017, il Tribunale di Torino ha disposto nei seguenti termini:
“Conferma il Decreto Ingiuntivo n. 6658/2013 del 13.5.2012, opposto;
Condanna e i Signori , e CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1 [...]
, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese legali che liquida in € 11.810,00 oltre Pt_4 rimborso forfettario ed oltre accessori di legge, a favore di . Controparte_2
II. Con atto di citazione notificato in data 29 novembre 2017,
[...]
e hanno Parte_5 Parte_3 Parte_1 Parte_4
proposto impugnazione avverso la predetta sentenza chiedendo, in via preliminare, di sospendere l'esecutorietà della sentenza impugnata, nel merito: di “accertare che nulla
è dovuto” dagli Appellanti a parte Appellata, di “dichiarare nullo e/o illegittimo” il decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione e, “per l'effetto, di revocarlo”, nonché, “in via riconvenzionale”, di “dichiarare compensate le rispettive ragioni di debito e credito” tra le parti, con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio, indicando come valore della controversia quello di euro 94.348,01.
Gli Appellanti, con il presentato gravame, hanno invocato l'erroneità della sentenza impugnata articolando due motivi d'appello così rubricati:
3 1) “violazione dell'art. 2697 c.c.: erronea pronuncia in merito alla prova del credito vantato dalla banca nel decreto ingiuntivo opposto (in particolare del saldo del contratto di finanziamento n. 4091371)”, in quanto, in specie, la comunicazione del 6 maggio 2010 non sarebbe stata ritualmente prodotta in giudizio;
2) “violazione dell'art. 2697 c.c.: erronea pronuncia in merito al titolo di credito vantato dalla banca nel decreto ingiuntivo (nullità del mutuo per carenza di causa ai sensi dell'art. 1418 c.c. ovvero per frode alla legge), asserendo, in particolare, che si sarebbe trattato di un “mutuo finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente (risultante dall'illegittima applicazione di clausole contrattuali nulle ovvero di oneri non pattuiti)”, come tale “nullo per mancanza di causa concreta”, per cui “nulla deve essere restituito, in forza di detto contratto, dal correntista alla Banca”, né “possono ritenersi valide né efficaci le fideiussioni poste a garanzia del contratto di mutuo”.
La Corte d'Appello di Torino, dopo aver con ordinanza in data 7 aprile 2017 sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, con sentenza n. 1386/2019, pubblicata in data 21 agosto 2019, ha così statuito:
“Respinge l'appello proposto da , e CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 4046/2017, resa e pubblicata il I agosto Parte_4
2017 nel procedimento R.G. 22760/2013, condanna in solido gli appellanti, , e CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1
a rifondere all'appellata le spese del presente giudizio, liquidate, come Parte_4 Controparte_2 in motivazione, in euro 9.515,00, oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge sulle somme soggette;
Sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico degli appellanti in solido”.
III. Avverso detta sentenza, CP_1 Parte_2 Parte_3
e hanno proposto ricorso per cassazione, Parte_1 Parte_4
avanzando un unico motivo di impugnazione, con cui è stata lamentata la “violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 342 c.p.c. e all'art. 1418
c.c.: ammissibilità dell'appello secondo i criteri previsti dall'art. 342 c.p.c. e consequenziale mancata applicazione dell'art. 1418 c.c. sulla nullità del mutuo per mancanza di causa in quanto stipulato per ripianare un debito inesistente della banca”.
4 La Suprema Corte ha notato, per un verso, che parte Ricorrente ha riprodotto il capo della sentenza di primo grado “in cui il Tribunale ha rilevato che i rapporti di conto corrente evocati dagli opponenti risultavano essere oggetto di un diverso giudizio” e di conseguenza “le doglianze non presentavano attinenza all'opposizione, in cui si dibatteva dell'andamento di un contratto di finanziamento;
poiché tale andamento risultava essere corretto”, in quanto “gli eventuali riflessi sul conto corrente non
[risultavano] essere rilevanti e non [potevano] formare oggetto di esame”; per altro verso che gli Appellanti “avevano fatto presente che il mutuo, finalizzato a ripianare un passivo inesistente ed apparente, risultante dall'illegittimo addebito di somme non dovute, doveva ritenersi nullo per mancanza di causa concreta, con la conseguenza che alcunché doveva essere restituito, in forza del detto contratto, alla banca”, e avevano altresì precisato, nell'atto di appello, che “essendo il mutuo diretto al soddisfacimento di un credito inesistente della banca”, “i riflessi del conto corrente” dovevano ritenersi
“rilevanti a contrario, invece di quanto precisato nell'impugnata pronuncia”; aggiungendo che lo stesso Tribunale di Torino, nel diverso giudizio vertente sui contratti di conto corrente, aveva, secondo parte Ricorrente, “accertato che nulla era dovuto dagli appellanti ad in forza di tali titoli: sicché non poteva ritenersi CP_2
dovuto nemmeno il rimborso del mutuo acceso dalla società er ripianare i debiti CP_1
inesistenti nascenti dai richiamati rapporti di conto corrente”.
Quindi, dopo aver altresì premesso che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla 1. n. 134 del 2012,
vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, la Corte di
Cassazione ha ritenuto risultare “allora evidente che l'impugnazione della pronuncia del Tribunale, con riguardo al tema della nullità del mutuo, fosse pienamente
5 ammissibile”, dovendosi negare che gli Appellanti avessero mancato di prendere posizione “quanto alla dichiarata inammissibilità della domanda perché relativa a rapporti non oggetto dell'ingiunzione e già comunque svolta in altro giudizio pendente avanti il medesimo Tribunale”, essendosi invece confrontati “con la questione sollevata dal giudice di primo grado, spiegando come l'estraneità dei rapporti di conto corrente alla pretesa azionata in via ingiuntiva dovesse ritenersi non decisiva: e ciò in quanto l'accertata inesistenza di posizioni debitorie nascenti dai detti rapporti avrebbe implicato, come conseguenza, la nullità del contratto di mutuo concluso da e, a CP_1
cascata, l'inesistenza di un obbligo di rimborso nascente da quel titolo negoziale”.
Con ordinanza n. 31658/21, del 23 giugno 2021, pubblicata in data 4 novembre
2021, la Corte di Cassazione ha pertanto statuito quanto segue:
“Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino, che giudicherà in diversa composizione”.
IV. La causa è stata riassunta da CP_1 Parte_2 Parte_3
e con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., notificato Parte_1 Parte_4
in data 3 febbraio 2022, con cui, premesso esclusivamente il sopracitato accoglimento del presentato ricorso per cassazione, ha domandato l'accoglimento delle conclusioni poi identicamente precisate come di seguito riportato.
si è costituita con memoria difensiva in riassunzione in data 29 Controparte_2
aprile 2022.
Ai sensi del disposto dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del d.l. 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e delle successive modifiche ed integrazioni, in specie operate dall'art. 221, quarto comma, del d.l. n.
34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, in considerazione della situazione emergenziale determinata dall'epidemia di Covid-19, nella presente causa la sola prima udienza del 25 maggio 2022 si è svolta con la modalità della trattazione scritta.
All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti, a seguito di udienza svoltasi in loro
6 presenza:
Per parte Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, nel merito: accertato che nulla è dovuto dalla dal sig. dal sig. CP_1 Parte_2
, dal sig. e dal sig. alla dichiarare nullo Parte_3 Parte_1 Parte_4 Controparte_2
e/o illegittimo l'impugnato decreto e, per l'effetto, revocarlo e mandare assolti la il sig. CP_1
il sig. , il sig. ed il sig. da ogni Parte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_4 avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale: dichiarare compensate le rispettive ragioni di debito e credito tra la
[...] CP_
i sig.ri , e sig. e la Parte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_4 CP_2
[...]
Con vittoria delle spese e compensi di causa del primo e del secondo grado di giudizio, oltre che di quello di legittimità, oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario, CPA ed IVA”.
Per parte Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi esposti in narrativa;
nel merito: - rigettare le domande proposte dagli appellanti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e respingere l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine: - dichiarare tenuti e condannare, in via solidale tra loro, la nonché i CP_1 signori , e al pagamento della somma Parte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_4 di € 94.384,01, oltre interessi legali dal 30.3.2013 al saldo, in favore di Controparte_2 in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di ogni grado di giudizio, rimborso forfetario,
IVA e CPA come per legge”.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando termini per lo scambio di comparse conclusionali e per il deposito di memorie di replica, presentate dalla difesa di entrambe le parti.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO IN RIASSUNZIONE
Occorre innanzitutto premettere che le domande originariamente presentate dalle parti Attrici, con la presentata opposizione a decreto ingiuntivo, relative a un'asserita illegittima pattuizione ed applicazione di interessi anatocistici e alla violazione delle norme in materia di usura, nonché a un'asserita responsabilità di in Controparte_2
ordine a un omesso pagamento d'imposte da parte di sono state CP_1
7 integralmente respinte dal Tribunale di Torino, con pronuncia da ritenersi su tali capi senz'altro passata in giudicato, non essendo stati presentati motivi d'appello al riguardo.
Con l'appello in data 29 novembre 2017, sono stati invece avanzati due diversi motivi di gravame: il primo, relativo a una presunta erronea pronuncia in merito alla prova del credito vantato dalla banca nel decreto ingiuntivo opposto, in quanto “la comunicazione del 6 maggio 2010 non sarebbe stata ritualmente prodotta in giudizio”,
è stato ritenuto infondato dalla Corte d'Appello, risultando sussistere piena prova della rituale produzione in giudizio, in primo grado, di tale documento. Sul punto, non sono stati presentati motivi di ricorso per cassazione (essendo, d'altronde, evidente la prova agli atti di tale rituale produzione documentale).
Il secondo, relativo a una ritenuta “violazione dell'art. 2697 c.c.: erronea pronuncia in merito al titolo di credito vantato dalla banca nel decreto ingiuntivo (nullità del mutuo per carenza di causa ai sensi dell'art. 1418 c.c. ovvero per frode alla legge)”, essendosi trattato, secondo gli Appellanti, di un “mutuo finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente (risultante dall'illegittima applicazione di clausole contrattuali nulle ovvero di oneri non pattuiti)”, come tale “nullo per mancanza di causa concreta”, per cui “nulla deve essere restituito, in forza di detto contratto, dal correntista alla Banca”, né “possono ritenersi valide né efficaci le fideiussioni poste a garanzia del contratto di mutuo”, è stato ritenuto inammissibile dalla Corte d'Appello, in quanto “privo di portata critica quanto alla statuizione del
Tribunale”.
La Suprema Corte, come già menzionato, accogliendo tale unico presentato motivo di ricorso, su questo punto esclusivamente incentrato, ha ritenuto invece l'ammissibilità di tale ragione di doglianza, relativa alla sostenuta “nullità del mutuo”.
Oggetto del presente giudizio in riassunzione è pertanto l'esame della sola predetta doglianza, in ordine alla quale il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte concerne esclusivamente l'insussistenza della specifica ragione di inammissibilità ritenuta dall'impugnata sentenza della Corte d'Appello.
8 2. ECCEZIONI DI INAMMISSIBILITÀ - NULLITÀ DELL'ATTO DI CITAZIONE IN
RIASSUNZIONE
nel giudizio di rinvio, ha preliminarmente eccepito la Controparte_2
sussistenza di due ragioni di invalidità dell'atto di riassunzione presentato da
[...]
e CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_4
In primo luogo, ha eccepito l'improcedibilità e quindi Controparte_2
l'estinzione del giudizio, in quanto, con l'atto di riassunzione, non è stata prodotta copia autentica del provvedimento della Corte di Cassazione, ma solo copia della pronuncia a “uso comunicazione ex art. 133 c.p.c.”, in violazione dell'espresso disposto dell'art. 394 c.p.c., in base al quale, in sede di riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, “in ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione”.
Tale eccezione non risulta fondata. Secondo quanto di recente definitivamente confermato dalla Suprema Corte, “la copia per immagine dell'intero provvedimento giudiziale definitorio (sentenza o, nel giudizio di cassazione, anche ordinanza resa dalla S.C. all'esito di udienza camerale), comunicata dalla cancelleria ai sensi degli artt. 133, comma 2, c.p.c. e 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 221 del 2012, costituisce copia autentica del provvedimento stesso, in ragione dell'equivalenza all'originale stabilita dall'art. 16 bis, comma 9 bis, del citato decreto
(applicabile ratione temporis), ragion per cui, in sede di riassunzione a seguito di annullamento con rinvio, la produzione di detta copia per immagine soddisfa il requisito della produzione della copia autentica prescritto ex art. 394, comma 1, c.p.c.
nonché, espressamente a pena d'inammissibilità, ex art. 63, comma 3, d.lgs. n. 546 del
1992” (in questo senso, da ultimo, C. Cass., Sez. 5, ordinanza n. 35867 del 22 dicembre 2023, Rv. 669936 - 01), ha poi eccepito l'invalidità dell'atto di riassunzione per Controparte_2
mancanza dei suoi “presupposti minimi”, in quanto contenente menzione soltanto della pronuncia di Cassazione, non altro, non essendo quindi dallo stesso evincibile, neppure
“per relationem”, il contenuto suo proprio, tanto più che solo uno dei motivi di appello
9 “è stato oggetto del procedimento avanti alla Corte di Cassazione e può quindi ora essere oggetto del giudizio di riassunzione”.
Ora, è effettivamente vero che il presentato atto di citazione in riassunzione non contiene nemmeno un riferimento per relationem al presentato appello, ma riporta solo il contenuto della pronuncia di Cassazione e le conclusioni il cui accoglimento è
richiesto dinanzi a questa Corte, e non è corretto ritenere, differentemente da quanto sostenuto dagli Appellanti in sede di memoria di replica, che sarebbe sufficiente la conformità del presentato atto di citazione ai requisiti previsti dall'art. 125 c.p.c., in quanto tale disposto normativo, applicabile in generale ai casi di riassunzione delle cause, espressamente premette “salvo che dalla legge sia disposto altrimenti”, con pacifica riferibilità proprio al caso della riassunzione del giudizio dopo pronuncia della
Corte di Cassazione, che trova specifica regolamentazione nell'art. 392 c.p.c., secondo il quale “la riassunzione si fa con citazione”, con richiamo quindi anche al disposto dell'art. 163 c.p.c..
Tuttavia, tale eccezione, pur se ai limiti della fondatezza, va per altra ragione disattesa.
Il giudizio di rinvio, pur costituendo una nuova e autonoma fase di giudizio,
funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, si instaura a seguito di un atto di riassunzione che “ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitivo delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato, sicché non deve ritenersi imposta, per la validità dell'atto di riassunzione, l'adozione della medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello” (così, ad es., C. Cass.,
Sez.
6 - L, ordinanza n. 37200 del 20/12/2022, Rv. 666413 - 01), altresì “tenuto conto del carattere non impugnatorio, ma di mero impulso, dell'atto di riassunzione”, a seguito del quale il giudice del rinvio è “tenuto a riesaminare ex novo la controversia”,
“per gli aspetti rimasti impregiudicati o non definiti nei precedenti gradi” (C. Cass.,
10 Sez. 2, sentenza n. 5741 del 27/02/2019, Rv. 652770 - 01), ovvero appunto “quale mero impulso processuale, volto a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, ricollocando le parti nella posizione che già avevano, sicché le sue carenze possono sicuramente essere colmate grazie all'istituto della sanatoria" (C.
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20166 del 07/10/2016, Rv. 641299 - 01)”.
Nel caso in esame, il presentato atto di citazione in riassunzione riporta per esteso la motivazione della pronuncia della Suprema Corte, da cui è evincibile il riferimento al motivo d'appello, oggetto dell'unico motivo di ricorso per cassazione, concernente l'asserita “nullità del mutuo” poiché diretto “al soddisfacimento di un credito inesistente della banca”, e le conclusioni sono conformi a quelle già presentate in appello. Possono pertanto ritenersi sussistenti i “presupposti minimi” di validità del presentato atto di citazione in riassunzione.
Va pertanto esaminato ex novo quanto oggetto del sopraindicato motivo d'appello.
3. NULLITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO – INSUSSISTENZA – INFONDATEZZA DELLE
PRESENTATE DOMANDE
Esaminando nel merito la questione oggetto del presente giudizio di rinvio, in primo luogo va osservato che, differentemente da quanto sostenuto dagli Appellanti, non corrisponde in alcun modo al vero che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza che ha accolto il motivo di ricorso, si sia pronunciata in ordine all'asserita nullità del contratto di mutuo, tantomeno sulla “fondatezza della domanda nel merito” esprimendo un principio di diritto con “forza vincolante” per il giudice del rinvio. Come già indicato e sopra riportato, la Suprema Corte si è esclusivamente pronunciata sull'insussistenza della specifica ragione di inammissibilità del motivo d'impugnazione, ritenuta sussistente da questa Corte d'Appello in diversa composizione, non su altro.
La nullità del mutuo de quo per carenza di causa, ai sensi dell'art. 1418 c.c., ovvero per frode alla legge, in quanto si sarebbe trattato di un “mutuo finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente (risultante dall'illegittima applicazione di clausole contrattuali nulle ovvero di oneri non pattuiti)”, è stata sostenuta da CP_1
11 e per la Parte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_4
prima volta, solo con la memoria conclusionale presentata in primo grado, al più solo in tale momento risultando allegata dagli attuali Appellanti l'asserita esistenza di un collegamento tra tale mutuo e precedenti situazioni debitorie, a fronte del fatto che il contratto di finanziamento n .4091371, oggetto della presente causa, “ha come conto corrente di appoggio il n. .2152394 acceso presso la di Nichelino”, oggetto CP_2
di parallela altra diversa causa, allora anch'essa pendente dinanzi al Tribunale di
Torino.
Pur essendo la sollevata questione di nullità rilevabile sinanche d'ufficio, è quindi quantomeno dubbio che fossero stati compiutamente e tempestivamente allegati, in primo grado, i fatti posti a suo fondamento, da cui eccezione di inammissibilità di tale domanda che era stata sollevata da nel giudizio d'appello, allora Controparte_2
non esaminata, ma che ben potrebbe ora essere riaffrontata.
Anche a prescindere, peraltro, dalla sussistenza o meno di un collegamento fra il contratto di finanziamento concesso in favore di n. 4091371 in data 6 CP_1
maggio 2010, e altri precedenti rapporti di finanziamento o di conto corrente fra
[...]
e risulta comunque già dirimente il ritenere l'infondatezza CP_1 Controparte_2
della sostenuta causa di nullità del mutuo, a fronte di quanto chiaramente emerge dagli atti in causa.
Non può dirsi, infatti, in alcun modo provato agli atti che, da tali altri contratti e rapporti finanziari, non risultasse un passivo di o meglio che, come CP_1
sostenuto dagli Appellanti, tale passivo fosse “inesistente ed apparente”, in quanto
“risultante dall'illegittima applicazione di clausole contrattuali nulle ovvero di oneri non pattuiti”.
Unico elemento di prova fornito dagli Appellanti al riguardo è la sentenza, prodotta unitamente all'atto di appello, n. 11/2017, pronunciata dal Tribunale di Torino, in altro giudizio, inizialmente intrapreso da e CP_1 Parte_2 Pt_4
avverso di cui a R.G. Tribunale di Torino n. 14620/2012,
[...] Controparte_2
nel quale si domandava di “dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di
12 apertura di credito e di conto corrente n. 000065002451 e n. 000002152394, e di tutti i rapporti in essere con la banca a qualsiasi titolo e a prescindere, oggetto del rapporto tra e la banca” e di conseguenza, condannare la controparte “alla CP_1
restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse”, conclusosi con la condanna di a pagare agli Attori l'importo di euro 303.419,39, Controparte_2
oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese di lite.
Parte Appellata, peraltro, già in occasione del giudizio di appello nella presente causa, oltre ad affermare non essere vero che, a seguito di tale pronuncia, ne sarebbe derivato che “nulla è dovuto dagli Appellanti a per i c/c accesi”, in CP_2
quanto i crediti della Banca, invece, non sarebbero tati esaminati dal Tribunale, ha prodotto sentenza di questa Corte d'Appello, n. 1931/2018, pubblicata il 12 novembre
2018, con la quale, in integrale riforma della predetta sentenza n. 11/2017 del
Tribunale di Torino, sono state invece poi rigettate tutte le domande presentate da
[...]
e Parte_5 Parte_3 Parte_1 Parte_4
condannandoli in solido al pagamento del 50% per cento delle spese dei due gradi di giudizio.
Nulla gli Appellanti, Attori in riassunzione, hanno osservato al riguardo, nemmeno in sede di memoria conclusionale e memoria di replica.
Nel presente giudizio di rinvio, inoltre, sia pur successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha altresì documentato il passaggio Controparte_2
in giudicato di tale pronuncia, intervenuto successivamente a tale udienza, a fronte di ordinanza della Corte di Cassazione, del 19 giugno 2023, pubblicata il 3 ottobre 2023,
con cui è stato rigettato il ricorso presentato da Parte_5
e condannando i Ricorrenti al Parte_3 Parte_1 Parte_4
rimborso a delle spese di lite. Controparte_2
Il carattere "chiuso" del giudizio di rinvio non osta a che in esso le parti possano depositare documenti formatisi successivamente al deposito del ricorso in riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ. e che non sia stato possibile produrre precedentemente (così
C. Cass., Sez. L, sentenza n. 12633 del 05/06/2014 (Rv. 631191 - 01). In ogni caso, già
13 tenendo conto della sola sentenza n. 1931/2018 di questa Corte d'Appello, emerge come non vi sia agli atti prova alcuna relativamente alla presunta “inesistenza o apparenza” di un passivo e alla sostenuta conseguente sussistenza di ragione di nullità del mutuo per carenza di causa.
Ne deriva l'infondatezza anche della presentata domanda riconvenzionale di dichiarare compensate asserite rispettive ragioni di debito e di credito.
4. SPESE DEL GIUDIZIO
La Suprema Corte ha disposto il rinvio della causa ad altra sezione della Corte
d'Appello di Torino “anche per le spese”. Occorre pertanto provvedere a valutazione dell'attribuibilità delle spese di lite e a liquidazione delle stesse, oltre che per quanto concerne il giudizio di rinvio, anche in ordine al giudizio d'appello e al giudizio di
Cassazione, tenuto conto dell'esito complessivo del processo,
e CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1 Pt_4
risultano integralmente soccombenti, tutte le domande da loro avanzate essendo
[...]
state respinte. Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c., alla soccombenza consegue la condanna alle spese.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato, per quanto riguarda tutte le fasi del giudizio oggetto della presente liquidazione, in misura inferiore rispetto al valore della causa in primo grado,
inclusa nello scaglione compreso fra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate,
in relazione a ciascun grado del giudizio e in riferimento a ciascuna fase di essi, si provvede alla liquidazione delle spese del grado di appello nella stessa misura, che si ritiene congrua e correttamente computata, già da altra Sezione di questa Corte
indicata nei seguenti termini, corrispondenti a euro 2.835,00 per la fase di studio, euro
1.820,00 pe la fase introduttiva ed euro 4.860,00 per la fase decisoria, per complessivi
14 euro 9.515,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e CPA nei termini di legge;
indi si liquidano, sempre a carico di Parte_5
e e in favore di Parte_3 Parte_1 Parte_4 CP_2
le spese del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione nei seguenti termini,
[...]
tenuto conto del fatto che esso è conseguito alla proposizione di un unico motivo di ricorso:
- per la fase di studio euro 2.800,00
- per la fase introduttiva euro 2.000,00
- per la fase decisoria euro 1.200,00
Totale: euro 6.000,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e CPA nei termini di legge;
infine, si liquidano come segue le spese del giudizio di rinvio, considerando, in specie, la sussistenza di un'unica, seppur complessa, questione residua in giudizio:
- per la fase di studio euro 2.500,00
- per la fase introduttiva euro 1.500,00
- per la fase decisoria euro 2.900,00
Totale: euro 6.900,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e CPA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
Rigetta le domande tutte avanzate da Parte_5 Pt_3
e e, per l'effetto, conferma il decreto
[...] Parte_1 Parte_4
ingiuntivo oggetto di opposizione.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna Parte_5 Pt_4
15 e in solido fra loro, al pagamento, in favore Pt_3 Parte_1 Parte_4
di delle spese dei gradi di giudizio di seguito indicati, nella misura Controparte_2
così liquidata:
- euro 9.515,00, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e CPA nei termini di legge, relativamente al giudizio d'appello;
- euro 6.000,00, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e CPA
nei termini di legge, relativamente al giudizio dinanzi alla Corte di
Cassazione;
- euro 6.900,00, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e CPA
nei termini di legge, relativamente al presente giudizio di rinvio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato impugnazione, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'impugnazione proposta.
Così deciso il 21 febbraio 2024.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti
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