Articolo 7 della Legge 12 novembre 1949, n. 996
Articolo 6Articolo 8
Versione
13 gennaio 1950
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Versione
30 dicembre 1960
Art. 7.
Il registro di carico e scarico mod. 101 rimane in vigore per i costruttori e gli importatori di apparecchi e materiali radioelettrici.
Detto registro, rilasciato dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione, deve essere conservato giusta le norme di cui all'art. 52 del regolamento approvato con regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295 . Sul medesimo devono essere annotati, con le modalita' di cui all'art. 51 dello stesso regolamento, nella parte del carico, gli apparecchi e materiali soggetti a tassa, entrati a qualsiasi titolo, e nella parte dello scarico gli apparecchi e materiali soggetti a tassa, usciti a qualsiasi titolo dalla fabbrica o magazzino o laboratorio o locale di vendita, nonche' il nome, cognome, paternita' e domicilio degli acquirenti di apparecchi completi a valvole e a cristallo, di scatole di montaggio, di valvole, di altoparlanti e di rivelatori a cristallo. ((1)) I possessori delle licenze di costruzione di apparecchi radioriceventi non autorizzati alla costruzione di valvole termoioniche non sono tenuti a registrare le valvole termoioniche da essi acquistate in commercio.
Il compratore ha l'obbligo di dichiarare al venditore il proprio cognome, nome, paternita' e domicilio, comprovandone l'esattezza con idonei documenti di riconoscimento.
Il costruttore o importatore, nell'indicare il cognome, il nome, la paternita' e domicilio dell'acquirente nella parte dello scarico del registro di cui sopra, dovra' riportare gli estremi dei documento di riconoscimento esibitogli dal compratore.
Nel caso di apparecchi ritirati per riparazioni, gli apparecchi stessi devono essere registrati nelle colonne di carico e scarico con l'annotazione delle caratteristiche e del numero di matricola dell'apparecchio, nonche' con tutte le indicazioni atte ad identificare il proprietario.
In caso di acquisto di apparecchi radioriceventi per conto di terzi il compratore, oltre alle proprie generalita', deve fornire anche quelle della persona cui e' destinato l'apparecchio.
Gli agenti dell'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni, muniti di regolare tessera di riconoscimento, hanno facolta' di prendere visione del registro di carico e scarico presso i costruttori e gli importatori di apparecchi e materiali radioelettrici, allo scopo di desumerne le generalita' degli acquirenti degli apparecchi e materiali anzidetti o delle persone alle quali i medesimi sono destinati.
Nel caso di cambio di apparecchi il fabbricante o importatore deve registrare nel registro di carico e scarico l'apparecchio ritirato che successivamente scarichera', con le modalita' d'uso, all'atto dell'uscita dalla fabbrica, laboratorio, magazzino locale di vendita.
------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 dicembre 1960, n. 1560 ha disposto (con l'art. 9) che "L'obbligo di registrazione previsto dal secondo comma dell'art. 7 della legge 12 novembre 1949, n. 996 , e' limitato agli apparecchi telericeventi e radioriceventi ed alle scatole di montaggio e agli apparecchi comunque incompleti. Il registro di carico e scarico, modello 101, e' modificato in conformita' al disposto del presente articolo".
Entrata in vigore il 30 dicembre 1960
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