Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5948 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12097 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ASCIONE GIOVANNI presso cui elettivamente domicilia in Ercolano alla Piazza Trieste
n.4,
RICORRENTE
E rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. CORBO VITTORIA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Cesare Rosaroll, n. 98,
RESISTENTE
NONCHÉ
1
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 01/04/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentando i rapporti delle parti con il figlio minore in conformità agli accordi raggiunti dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L
898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'adozione dei provvedimenti consequenziali, in particolare chiedendo la riduzione del contributo a suo carico al mantenimento dei due figli minori, , il 24.04.2008 e Persona_1
nato il [...]. Per_2
All'udienza del 01/04/2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale dal 24.07.2020.
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Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5
L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “1. Conferma integrale delle condizioni di separazione, e quindi:
• -la sig.ra rinuncia al mantenimento essendo CP_1
economicamente indipendente.
• - i figli minori, di 17 anni, e di circa 8 anni, vengono Per_1 Per_2
affidati ad entrambi i coniugi. I minori convivranno stabilmente con la madre, sig.ra domiciliando presso la stessa. Il padre CP_1
potrà incontrare e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, nel rispetto delle esigenze scolastiche e ludiche dei minori e delle proprie esigenze lavorative previo preavviso alla madre, in ogni caso, secondo il seguente calendario:
a) il martedì ed il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli nonché, a settimane alterne il sabato dalle ore 11.00, o comunque dalla fine dell'orario scolastico, fino alle ore 17.00 della domenica successiva,
b) durante le festività natalizie: un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno
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seguente dal 31 dicembre al 6 gennaio (sempre alternandosi negli anni successivi);
c) durante le festività pasquali: un anno il giorno di Pasqua. e l'anno seguente il lunedì in Albis (sempre alternandosi negli anni successivi).
d) Inoltre, il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli nel periodo Parte_1
estivo concordandolo preventivamente con la sig.ra non appena a CP_1
conoscenza dei suoi turni di lavoro. Conformemente a quanto disposto dall'art. 337 ter c.c., i piccoli e hanno il diritto di Per_1 Per_2
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
• -la casa coniugale sita in Ercolano (NA) alla via A. Consiglio n. 2, in uso alla nonna della sig.ra è assegnata a quest'ultima, con i CP_1
mobili e le suppellettili che l'arredano, e la stessa l'abiterà unitamente ai figli minori;
• - il sig. di professione marittimo, si obbliga a Parte_1
corrispondere alla sig.ra entro il giorno 4 di ogni mese, la CP_1
somma di € 800,00 (ottocento/00) mensili, quale contributo al mantenimento dei figli minori (€ 400,00 per ciascun figlio). Gli importi suddetti verranno rivalutati annualmente ed automaticamente in base alla variazione degli indici Istat;
• -il sig. si obbliga, altresì, a corrispondere alla sig.ra Parte_1
il 50% delle spese straordinarie scolastiche, ludiche, sportive CP_1
preventivamente concordate e documentate e mediche, non coperte dal
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SSN sempre preventivamente concordate salvo l'urgenza e documentate che si renderanno necessarie ai minori..;
• -assegno unico percepito al 50% da entrambe le parti”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi dei minori. Nella presente procedura non si
è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore Per_1
, stante l'accordo delle parti.
[...]
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni e con le integrazioni riportate in parte motiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a ERCOLANO tra
[...]
e (atto n.96, parte II, s. Parte_1 CP_1
A, reg. Atti Matrimonio anno 2018);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di ERCOLANO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49
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lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'11/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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