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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/09/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1425/2022
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 10.9.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. LEONE Maurizio, P.zza E.Troilo 18 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 avv.ti ARISTONE Lola e ROI Michela, P.zza E.Troilo 11 - Pescara
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 29.11.2022 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo di Controparte_1 dipendenze di questi, esercente impresa individuale di tabaccheria e rivendita di prodotti correlati, dal 2.10.2014 al 31.5.2022 “in qualità di aiuto commesso” (come testualmente previsto dal contratto di lavoro in data 1.10.2014):
• con formale inquadramento al VI livello del CCNL si settore e solo dall'1.3.2021 al V livello (svolgendo sempre le medesime mansioni);
• con formale orario di lavoro, come previsto nel contratto di lavoro in data 1.10.2014, di 16 ore settimanali dal martedì al sabato;
successivamente, dall'1.5.2016 al 30.9.2018, con orario di 28 ore settimanali, come emerge dalle buste paga;
• infine, dall'1.10.2018 in poi, di 40 ore settimanali (e giorno risposo sempre fisso al lunedì), come previsto nella nota di “trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno” in data 24.9.2018 sottoscritta da entrambe le parti.
Il ricorrente domandava il pagamento di differenze retributive (rispetto agli importi ricevuti e specificati nel ricorso) che quantificava nella complessiva somma di €67.870,88 (ivi inclusa l'indennità di mancato preavviso) chiedendo il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (parziale per 30 ore settimanali dal 2.10.2014 al 31.3.2015 e a tempo pieno dall'1.4.2015 al 31.5.2022) per le espletate mansioni di aiuto commesso (dal 2.10.2014 al 31.3.2016) e di commesso (dal 1.5.2016 al 31.5.2022) rispettivamente inquadrabili al 5° e al 4° livello del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (Commercio-Confcommercio), lamentando in particolare:
• quanto alle mansioni, e nonostante il formale inquadramento nel VI livello dall'assunzione in data 2.10.2014 (e solo dall'1.3.2021 al V livello), di aver sempre svolto in concreto mansioni superiori di commesso addetto alla vendita al pubblico, con funzioni anche di cassa di tutti i prodotti, riconducibili al IV livello del CCNL per i dipendenti del settore Commercio;
domandava ad ogni modo l'accertamento del diritto all'inquadramento nel V livello quale aiutante commesso, fin dall'assunzione in data 2.10.2014 e poi, come stabilito dal CCNL una volta decorsi 18 mesi dall'assunzione (maturati il 30.4.2016), nel IV livello per il successivo periodo dal 1.5.2016 al 31.5.2022 (data della cessazione del rapporto);
• quanto all'orario di lavoro, di aver svolto un orario di lavoro effettivo, nonostante le formali previsioni contrattuali:
2 inizialmente, dal 2.10.2014 al 31.3.2015, di 30 ore settimanali (anziché le 16 ore previste in contratto), con la seguente turnazione:
o il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 7:30 alle 13:00; il martedì ed il giovedì dalle 15:30 alle 20:00;
successivamente, dall'1.4.2015 al 30.9.2018, di 51 ore settimanali (anziché le 28 e poi 40 ore contrattualmente previste) (salvo che nei mesi di giugno, luglio e agosto 2016, quando, in ragione della chiusura estiva delle vicine scuole, l'orario settimanale era ridotto a 46 ore settimanali ossia con inizio mattutino e pomeridiano posticipati di mezz'ora), con la seguente turnazione:
o il martedì, il giovedì, il venerdì ed il sabato dalle 7:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 20:00;
o il lunedì ed il mercoledì dalle 7:30 alle 13:00;
solo dall'1.10.2018, a seguito delle lamentele sporte al datore di lavoro, l'orario di lavoro svolto corrispondeva effettivamente all'orario contrattuale (passato, come detto, a 40 ore settimanali).
Correlativamente alla domanda di differenze retributive relativamente a tutta la durata del rapporto di lavoro, il ricorrente domandava pertanto altresì la declaratoria di nullità del verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto in data 9.10.2018, eccependo il difetto di corrispettivo della rinuncia, dal lavoratore in detto verbale dichiarata, alle proprie pretese anteriori alla data dell'1.10.2018 di avvenuta trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Infine, il ricorrente contestava (domandando le conseguenze sanzionatorie di cui alla L.604/1966) l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, comunicato con nota del 30.4.2022 avente il seguente tenore:
• “(…) a causa del calo di fatturato che la ditta ha riscontrato dopo l'inizio della pandemia, ci troviamo costretti ad una riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e privarci pertanto della Sua collaborazione, essendo impossibilitati a ricollocarLa in mansioni simili all'interno dell'organizzazione aziendale”.
Contestava in particolare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, deducendo che il licenziamento era finalizzato in realtà a consentire una cessione, senza la presenza di lavoratori subordinati, dell'azienda medesima (difatti perfezionata meno di 2 mesi dopo, con atto in data 24.6.2022).
si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. Controparte_1
Assunte le prove testimoniali, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
3 Deve innanzitutto ritenersi l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicato con nota del 30.4.2022, considerato che la non effettività della “riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, comunicata come motivo di licenziamento nella relativa lettera, è documentalmente comprovata alla luce della di poco successiva “ ” Parte_2 per atto notarile in data 24.6.2022 prodotto nel fascicolo telematico (unitamente anche ad uno scontrino fiscale emesso dalla cessionaria in data 15.11.2022, mentre la cessione di azienda risulta confermata dalle annotazioni nella visura camerale), nel quale si menziona espressamente l'assenza di dipendenti:
• “(…) 6. Rapporti di lavoro subordinato: la Parte Cedente espressamente dichiara che il ramo di azienda viene trasferito senza dipendenti a carico e dichiara di aver fornito alla Parte Cessionaria, che gliene dà atto, documentazione attestante che la parte contributiva, previdenziale e assistenziale del dipendente in precedenza regolarmente assunto risulta regolarmente pagata, fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro”.
Infatti, una riorganizzazione e ristrutturazione aziendale sono atti organizzativi che presuppongono un programmazione di attività non certo a breve termine, mentre se la riorganizzazione e ristrutturazione era finalizzata esclusivamente a preparare l'azienda per la imminente cessione della stessa, allora il licenziamento risulterebbe illegittimo anche in ragione del principio espresso dall'art.2112 comma 4 c.c., nella parte in cui dispone che “4. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento”.
Al momento del licenziamento del 30.4.2022 era infatti senz'altro già programmata la cessione, se nell'atto notarile di cessione in data 24.6.2022 si dà espressamente atto che, pochi giorni dopo il licenziamento, “(…) in data 6 maggio 2022 le Parti hanno sottoscritto un preliminare di cessione di azienda, registrato a Pescara il 12 maggio 2022, al n.1214, serie 3, con il quale il signor ha promesso di cedere alla signora Controparte_1 Controparte_2 che ha re, il ramo di azienda sopra indicat
D'altro canto non è stato comprovato in giudizio neppure il “calo di fatturato che la ditta ha riscontrato dopo l'inizio della pandemia”, pure rappresentato nella lettera di licenziamento, risultando al contrario, dall'esame dei documenti fiscali prodotti dalla stessa parte resistente (modello unico Persone Fisiche e modello IVA , rispettivamente per gli anni fiscali 2021-2020- PartitaIVA_1
2019), che l icavi (rigo “RG12-A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10” del modello unico Persone Fisiche, nel QUADRO RG relativo ai REDDITI) e del volume di affari (rigo “VE50” del modello IVA), pur avvenuta nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, ha avuto invece un'inversione di tendenza nell'anno 2021 rispetto all'anno 2020, quando i ricavi sono passati ad €149.114,00 (rispetto ad €143.167,00 dell'anno precedente) ed il volume di affari iva è passato ad €108.382,00 (rispetto ad
€88.178,00 dell'anno precedente).
Inoltre, il rigo RG34-“Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore” è passato da €17.971,00 nel 2019 ad €24.967,00 nel 2020 a €25.444,00 nel 2021.
4 A fronte di tali risultanze, le circostanze valorizzate da parte resistente (che la ditta risulti inattiva dal novembre 2022 e che successivamente è stata cancellata dal mese di gennaio 2023) paiono semmai confermative del sotteso e reale intento di licenziare l'unico dipendente al fine di cedere un'azienda (meno di 2 mesi dopo) priva di dipendenti.
Con riferimento alle conseguenze sanzionatorie, deve richiamarsi l'art.8 L.604/1966, che dispone che “Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”.
L'art.30 L.183/2010 dispone inoltre al comma 3 che (…) Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.”
Avuto particolare riguardo all'anzianità di servizio del ricorrente, ma considerate pure le piccole dimensioni aziendali, l'indennità risarcitoria può essere liquidata nella misura di n.5 mensilità (con riferimento al livello IV livello di inquadramento spettante per le motivazioni infra esposte, determinabile in
€1.660,06, come quantificato nei conteggi allegati al ricorso, non specificamente contestati).
***
Preliminarmente rispetto all'esame delle domande relative alle differenze retributive (richieste con riferimento all'intero periodo di svolgimento del rapporto di lavoro), occorre verificare la validità del verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto in data 9.10.2018, con il quale il ricorrente, a fronte della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato a far data dal 1.10.2018 (difatti già pattuita dalle parti con nota in data 24.9.2018, firmata da entrambe le parti ed allegata in atti) dichiarava di rinunciare ad ogni pretesa relativa al periodo anteriore alla suddetta data del 1.10.2018, come chiaramente espresso nel testo del verbale medesimo:
• “(…) PREMESSO CHE: Il Sig. ha prestato attività lavorativa con l'Azienda di Parte_1 cui sopra nei periodi, dal 02/10/2014 al 30/04/2016 PART-TIME 16 ore settimanali, trasformato dal 01/05/2016 al 30/09/2018 PART-TIME, 28 ore settimanali, Tempo
5 Indeterminato, dal 01/10/2018 trasformato a TEMPO PIENO Indeterminato tutti i contratti descritti con qualifica di Aiuto Commesso 6° livello del CCNL Commercio: TANTO PREMESSO: tra la società ed il lavoratore come sopra individuati si conviene ed accetta quanto segue:
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo
2) Il rapporto di lavoro tra la società ed il lavoratore si è trasformato da a TEMPO CP_3
a far data dal 01/10/2018 CP_4
3) Il lavoratore , dichiara, che per tutti i periodi di lavoro sino sopra Parte_1 elencati, sino alla data 30/09/2018 è stato retribuito di tutte le sue spettanze, quindi, si ritiene tacitato di ogni sua pretesa e diritto riconoscendo con il presente accordo rinunciato o transatto, in via definitiva e generale, ogni eventuale ragione di credito verso la società che lo stesso possa vantare in dipendenza del pregressi Controparte_1 rapporti di lavoro ed in ordine ai modi e ai tempi della stessa sua risoluzione e, in via meramente semplificativa, per diverso inquadramento maggiori retribuzioni e contribuzioni previdenziali, aumenti periodici di anzianità, per trattamento dimissione, di trasferimento o distacco, per ferie e festività non godute, lavoro straordinario e relative aliquote, festivo, notturno, eventuale incidenza dei predetti titoli su TFR, risarcimento danni a qualunque titolo, nonché, per qualsiasi altro motivo anche se non espressamente menzionato ma comunque connesso con gli intercorsi rapporti di lavoro sino al 30/09/2018.
4) La società da parte sua, dichiara -allo stato- di non avere e dà atto che Controparte_1 non avrà nulla e ad alcun titolo a pretendere dal Sig. in relazione agli Parte_1 intercorsi rapporti di lavoro sino al 30/09/2018.
5) Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno reciprocamente atto dell'estinzione totale di ogni materia del contendere in ordine a tutti i rapporti di lavoro intercorsi sino alla data del 30/09/2018 ed alla sua risoluzione consapevoli degli effetti estintivi propri della conciliazione”;
Deve premettersi che nello stesso ricorso, pagg.5-6, si dà atto che “(...) a far data dall'1.10.2018 (...) è stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno per 40 ore settimanali (...) A fronte della ottenuta regolarizzazione oraria del proprio rapporto di lavoro il ricorrente è stato costretto a sottoscrivere in data 9.10.2018 (...) Verbale di Conciliazione in Sede Sindacale, con il quale verbale (...) dandosi atto della trasformazione del rapporto di lavoro da part time a tempo pieno a far data dall'1.10.2018, il ricorrente (...) ha attestato che per il periodo di lavoro espletato a tutto il 30.9.2018 è stato retribuito di tutte le sue spettanze (...)”.
Pertanto, i testi escussi con riferimento al verbale di conciliazione hanno riferito (sia pure con talune giustificabili imprecisioni evidentemente conseguenti al non breve tempo trascorso dalla firma di uno dei tanti verbali di conciliazione) del collegamento, come detto presupposto nello stesso ricorso, tra la pattuizione relativa all'orario di lavoro, e la pattuizione contenuta nel verbale di conciliazione.
Tuttavia, in relazione alla validità del verbale di conciliazione in sede sindacale deve richiamarsi il condivisibile orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità per il quale, per conseguire gli effetti previsti dalla Legge, il verbale dev'essere concluso in una sede protetta (mentre nel caso di specie lo stesso è stato stipulato presso lo studio del commercialista della stessa azienda resistente, come confermato in sede di prova testimoniale):
• “Seppure alla presenza di un rappresentante sindacale, la sottoscrizione del verbale di conciliazione presso la sede della società datrice di lavoro, non soddisfa, in termini di modalità, i requisiti normativamente previsti ai fini della validità delle rinunce e transazioni in base agli artt. 411, comma 3 c.p.c. e art. 2113, comma 4 c.c., dato che la protezione del lavoratore non è affidata unicamente all'assistenza del funzionario del sindacato, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella
6 rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti” (Cassazione civile sez. lav., 08/04/2025, n.9286);
• “La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 10065 del 15/04/2024, Rv. 670870 - 01);
• nella suddetta decisione la S.C. ha confermato la pronuncia di identico avviso del giudice di merito -Corte d'Appello di Napoli- ed in motivazione ha affermato in particolare che:
“(…) 10. L'art. 2113 c.c., al primo comma, definisce non valide le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. Il quarto comma esclude il divieto, e quindi legittima le rinunzie e transazioni ove siano oggetto di “conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile”. 11. Il legislatore ha ritenuto necessaria una forma peculiare di "protezione" del lavoratore, realizzata attraverso la previsione dell'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti inderogabili e l'introduzione di un termine di decadenza per l'impugnativa, così da riservare al lavoratore la possibilità di riflettere sulla convenienza dell'atto compiuto e di ricevere consigli al riguardo (così Cass. n. 11167 del 1991 in motivazione). Tale forma di protezione giuridica è non necessaria (art. 2113, ultimo comma c.c.) in presenza di adeguate garanzie costituite dall'intervento di organi pubblici qualificati, operanti in sedi cd. protette. Le disposizioni richiamate dall'ultimo comma dell'art. 2113 c.c. individuano quali sedi cd. protette, la sede giudiziale (artt. 185 e 420 c.p.c.), le commissioni di conciliazione presso la Direzione , ora (art. 410 e Controparte_5 Controparte_6 411, commi 1 e 2, comma c.p.c.), le sedi sindacali (art. 411, comma 3, c.p.c.), oltre ai collegi di conciliazione e arbitrato (art. 412 ter e quater c.p.c.). 12. (…) 17. L'assistenza prestata da rappresentanti sindacali (esponenti della organizzazione sindacale cui appartiene il lavoratore o, comunque, dal medesimo indicati, v. Cass. n. 4730 d 2002; n. 12858 del 2003; n. 13217 del 2008) deve essere effettiva e ha lo scopo di porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in che misura (v. Cass. n. 24024 del 2013; n. 21617 del 2018; n. 25796 del 2023; n. 18503 del 2023 in motivazione), così da consentire l'espressione di un consenso informato e consapevole. 18. I luoghi selezionati dal legislatore hanno carattere tassativo e non ammettono, pertanto, equipollenti, sia perché direttamente collegati all'organo deputato alla conciliazione e sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all'influenza della controparte datoriale (non depone in senso contrario Cass. n. 1975 del 2024, concernente una conciliazione ai sensi dell'art. 412 ter c.p.c.)” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 10065 del 15/04/2024, Rv. 670870 - 01, in motivazione).
Pertanto, considerata la impossibilità di applicare al caso di specie il disposto del comma 3 dell'art.2113 (Rinunzie e transazioni) c.c. (“4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile”), le rinunce e transazioni contenute nel verbale di conciliazione in data 9.10.2018 risultano invalide ai sensi dei commi 1 e 2 del cit. art.2113 c.c., che dispongono che “1. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
2. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima”.
Deve dunque ritenersi l'invalidità del verbale di conciliazione in sede sindacale in
7 data 9.10.2018, considerato che, a fronte della data 31.5.2022 di cessazione del rapporto, il ricorso (quale formale impugnativa giudiziale) è stato depositato (in data 29.11.2022) tempestivamente entro il termine di 6 mesi previsto dall'art.2113 (Rinunzie e transazioni) c.c., che dispone che “1. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
2. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
3. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile”.
Infatti, per valutare il rispetto del termine decadenziale di 6 mesi previsto dall'art.2113 c.c., deve farsi riferimento alla data del ricorso, e non alla data della successiva notifica dello stesso, come ritenuto da condivisibile orientamento giurisprudenziale:
• “Il verbale di conciliazione sindacale sottoscritto dal datore di lavoro e dai rappresentanti delle rispettive organizzazioni sindacali è valido e sottratto dall'impugnazione prevista dall'art. 2113, comma 2 e 3 c.c., ancorché il medesimo verbale non sia stato personalmente sottoscritto dal lavoratore, il quale lo abbia comunque ratificato. La decadenza dell'impugnativa per decorso del termine semestrale di cui al comma 2 dell'art. 2113 c.c. si verifica ancorché il deposito del ricorso introduttivo del giudizio sia avvenuto nel suddetto termine semestrale, qualora la notifica del ricorso si sia perfezionata oltre il medesimo termine” (Tribunale Cagliari, 12/05/1988);
• “Per l'osservanza del termine di decadenza di sei mesi per la impugnazione giudiziale delle rinunzie e transazioni ai sensi dello art. 2113 cod. civ. (richiamato dall'art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11), è sufficiente il deposito in cancelleria del ricorso a norma degli artt. 414 e segg. cod. proc. civ., senza che sia necessaria la notificazione del ricorso stesso entro l'indicato medesimo termine, poiché tale deposito non solo segna l'inizio della serie concatenata di atti in cui l'indicato procedimento si articola, ma anche il momento al quale, per il principio dell'unità del rapporto processuale, devono farsi risalire la costituzione dello attore e gli effetti "processuali e sostanziali" della domanda, onde esso, in quanto atto processuale "completo" d'impulso dell'ulteriore attività, deve ritenersi efficace ad impedire una decadenza, ricollegandosi simile effetto sostanziale al dato oggettivo che l'azione sia esperita in un dato termine (v 4560/78, mass n 394234)” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3799 del 22/06/1982, Rv. 421758 - 01; conforme, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 44 del 08/01/1987, Rv. 449851 - 01).
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Con riferimento alle domande relative alle pretese differenze retributive occorre altresì rigettare l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente, venendo pacificamente in rilievo una piccola impresa e dovendosi richiamare, in relazione all'art.2948 (Prescrizione di cinque anni) n.4) c.c. (che dispone che “Si prescrivono in cinque anni (…) in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”), la pronuncia della Corte Costituzionale, Sentenza n. 63 del 10 giugno 1966, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n.4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, “limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro”.
8 Il rapporto di lavoro è infatti cessato in data 31.5.2022, la prodotta diffida stragiudiziale è stata inviata con PEC del 24.6.2022 ed il ricorso è stato depositato in data 29.11.2022 e notificato via PEC in data 13.12.2022.
Né, vista la chiarezza della norma dettata in tema di prescrizione proprio con riferimento pagamenti quali quelli retributivi, può ipotizzarsi alcuna sorta di acquiescenza, ma semmai una tacita sopportazione, da parte del lavoratore che si ritenga leso nei propri diritti, che finalmente solo dopo il licenziamento ha avuto il coraggio di agire in giudizio.
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Con riferimento alla domanda relativa al preteso diritto al superiore inquadramento, occorre premettere che l'art.113 (Classificazione) del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi in data 30.7.2019, prodotto dalle parti, descrive nei seguenti termini i compiti afferenti all'iniziale livello di inquadramento del ricorrente (VI livello), riportandosi altresì l'elenco dei relativi profili professionali, al fine di verificarne la pertinenza con le mansioni svolte dal ricorrente:
• “Sesto livello
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:
1) dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);
2) usciere;
3) imballatore;
4) impaccatore;
5) conducente di motofurgone;
6) conducente di motobarca;
7) guardiano di deposito;
8) fattorino;
9) portapacchi con o senza facoltà di esazione;
10) custode;
11) avvolgitore;
12) fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;
13) portiere;
14) ascensorista;
15) addetto al carico e scarico;
16) operaio comune;
17) pompista comune senza responsabilità di cassa;
lavatore; asciugatore;
18) operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami:
a) l'imbragatore che esegue l'imbragaggio di merci e/o materiali guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito;
b) il legatore che provvede alla legatura del materiale anche con apparecchiature manuali;
19) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Il medesimo CCNL descrive nei seguenti termini i compiti afferenti ai livelli superiori che vengono in rilievo (V livello, nel quale il ricorrente è stato inquadrato dall'1.3.2021, e IV livello), riportandosi altresì la declaratoria, quanto ai relativi profili professionali, di quelli che possono avere attinenza diretta o comunque indiretta con la fattispecie all'esame:
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• “Quinto livello
A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè: (…)
19) aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati);
20) aiuto banconiere di spacci di carne;
21) aiutante commesso - L'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori) L'aiutante commesso permane al V livello per un periodo di 18 mesi); (…) 23. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
(…) 25) operaio qualificato;
(…) 28) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione) (…)”;
• “Quarto livello
Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: (…) 2) cassiere comune;
(…)
7) commesso alla vendita al pubblico;
(…)
8) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci - L'esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione non sono determinanti ai fini dell'attribuzione di questa figura al Quarto livello nei tempi stabiliti dal presente contratto;
(…) 11) magazziniere;
magazziniere anche con funzioni di vendita;
(…)
21) banconiere di spacci di carne;
22) operaio specializzato;
(…) 32) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
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La domanda relativa al superiore inquadramento è fondata, considerato in primo luogo che nello stesso contratto di lavoro in data 1.10.2014 veniva stipulata, testualmente, “l'assunzione (…) in qualità di aiuto commesso”, sicché il diritto a detto inquadramento scaturisce, a prescindere dalle mansioni in concreto svolte, direttamente dal contratto, che ex art.1372 (Efficacia del contratto) c.c.,
“(…) ha forza di legge tra le parti”, e considerato comunque che lo svolgimento concreto e fin dall'assunzione delle relative mansioni è stato sostanzialmente ammesso da parte resistente (memoria di costituzione, pag.7: “Nel caso che ci occupa il sig. è stato effettivamente aiuto commesso e non Parte_1 avrebbe potuto essere diversamente (…)”.
Inoltre, nessuno dei n. 18 profili professionali previsti dalla declaratoria di CCNL per il VI livello di assunzione sembrano pertinenti con tali iniziali mansioni, ed invece che la declaratoria del V livello prevede espressamente il profilo professionale di aiutante commesso.
Compete pertanto, conformemente alla domanda avanzata, l'inquadramento nel V livello fin dall'assunzione in data 2.10.2014 e successivamente, a far data dal 1.5.2016, nel IV livello, dovendosi applicare la previsione dell'art.113 CCNL cit. per la quale, con riferimento al profilo professionale di aiutante commesso,
“L'aiutante commesso permane al V livello per un periodo di 18 mesi” (similmente a quanto previsto per il profilo professionale di addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio “(…) per i primi 18 mesi di servizio”).
Ad ogni modo va rilevato che dall'istruttoria svolta è emerso che il ricorrente si occupava, nella tabaccheria, della vendita di pressochè tutti i prodotti offerti alla clientela, non solo in ausilio al titolare ma anche da solo, quando rimaneva unico addetto alla vendita all'interno della tabaccheria stessa (teste : “All'interno della tabaccheria non vi era solo lui ma c'era Tes_1 sempre qualcuno della famiglia del gestore, poteva capitare che restasse solo per un po' se chi era con lui si allontanava (…) chi era con lui nella tabaccheria lavorava ugualmente facendo altro”; teste “non sempre c'era Tes_2 qualcuno con lui alla vendita, altre volte vi e o il padre oppure entrambi”; teste : “Di solito c'erano 2 persone all'interno della Tes_3 tabaccheria una al ne delle sigarette e l'altra alla postazione del lotto e comunque non si possono fare le 2 cose insieme nelle ore di punta. Talvolta l'ho visto anche da solo nelle ore più tranquille”).
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La domanda relativa all'orario di lavoro va invece rigettata, dovendosi ritenere la prova testimoniale espletata insufficiente a fornire una compiuta dimostrazione degli orari effettivamente osservati dal ricorrente nel non breve periodo di quasi 8 anni oggetto della domanda (dal 2.10.2014 al 31.5.2022).
Si devono preliminarmente richiamare i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità di dimostrare
11 compiutamente l'orario di lavoro ulteriore (rispetto a quello contrattuale) svolto dal prestatore di lavoro subordinato, trattandosi di fatto costitutivo che va rigorosamente provato in giudizio con riferimento effettivo a tutte le giornate del periodo di lavoro e che non può desumersi alla luce di valutazioni equitative.
• “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4076 del 20/02/2018, Rv. 647446 - 01; conformi, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1389 del 29/01/2003-Rv. 560141; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8006 del 14/08/1998-Rv. 518048).
Tuttavia, nel caso di specie, le uniche dichiarazioni in qualche modo confermative di (peraltro solo alcuni degli) orari dedotti in ricorso risulterebbero quelle della testimone , eppure anche esse sono per un verso limitate ad un Tes_1 circoscritto periodo di poco più di 3 anni (“Ho iniziato a vederlo tutti i giorni da quando si sono trasferiti accanto al bar, ossia a marzo 2015 quando ho iniziato a lavorare presso il bar ove ho lavorato fino ad ottobre 2018 facevo la barista”) che pare peraltro interrotto da maternità (“Durante il periodo della mia maternità lo vedevo ugualmente quando mi recavo in zona e capitava spesso in quanto una delle mie amiche abita là”), per altro verso la conoscenza della teste neppure può ritenersi del tutto piena ed incontrovertibile, derivando invero non dall'aver lavorato assieme al ricorrente, bensì in un locale comunicante, e non già in un unico spazio aperto, ma separato da “una porta” (per quanto la stessa rimanesse aperta), risultando in definitiva incerto se la teste fosse in costante contatto visivo o meno, mentre svolgeva le proprie mansioni di barista, con l'attività svolta nella tabaccheria, nella quale operavano assieme al ricorrente anche il titolare e altri di famiglia (“Il bar e la tabaccheria comunicavano attraverso una porta interna che durante il giorno era sempre aperta negli orari di apertura del tabaccaio. Per questo motivo vedevo il ricorrente ogni giorno”).
Quanto agli altri testimoni, le dichiarazioni degli stessi risultano relative solo a limitati periodi, o passaggi in tabaccheria, pur in alcuni casi giornalieri, ma comunque limitati solo ad alcuni orari e pertanto le stesse, neppure nel loro complesso, possono fornire quella certezza probatoria che sola potrebbe consentire la condanna al pagamento della somma (peraltro non certo esigua) richiesta in ricorso (teste : “in quegli anni (dal 2015 al 2017) andavo Tes_3 ancora a scuola e prima il pullman per recarmi a scuola alle 7,30 o anche prima andavo al bar a fare colazione (…) Dal bar io vedevo anche la zona della tabaccheria che era comunicante con il bar (…)”; teste
[...]
: “mi recavo in tabaccheria tutti i giorni essendo fumatore (…) lo Tes_4 ia di mattina che di pomeriggio (…) ADR dell'Avv. Aristone che invita il teste a dire la verità: in quel periodo non avevo un vero e proprio lavoro, ma un contratto a chiamata, lavoravo a Spoltore alla Dynamic service, ciò dal 2015 al 2019. Poi mi sono trasferito e vivo da allora a Villa Raspa”; teste “Capitavo in tabaccheria quasi sempre la mattina per la Tes_2 cola se non lavoravo, andavo quasi sempre anche quando lavoravo alle 7,30 (…) Non posso conoscere esattamente gli orari in quanto anche io lavoravo”; teste : “mi recavo in tabaccheria almeno 1 volta a Tes_5 settimana, di solito passavo la mattina presto anche alle 7,30 (…) Quando passavo in tarda mattinata (…)”).
12 ***
Dev'essere infine accolta la domanda di pagamento dell'indennità di mancato preavviso di cui all'art.2118 c.c., considerata l'applicabilità al caos di specie della tutela obbligatoria (cfr. Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 23710 del 19/11/2015, Rv. 637969 - 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22127 del 16/10/2006).
Detta indennità può essere computata in €903,81, come quantificato nei conteggi allegati al ricorso, non specificamente contestati.
***
Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo, con condanna di pagamento generica quanto alle differenze retributive, considerata l'inidoneità dei conteggi allegati in ricorso a quantificare gli importi spettanti per la domanda accolta.
Le spese seguono la soccombenza della parte resistente, considerate le domande oggetto di accoglimento (cfr. art.5 comma 1 D.M. 55/2014 in data 10.3.2014).
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- ritenuta l'invalidità del verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto in data 9.10.2018 e ritenuto il diritto del ricorrente all'inquadramento nel V livello fin dall'assunzione in data 2.10.2014, e nel IV livello con decorrenza dal 1.5.2016, condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 le conseguenti differenze retributive (rispetto agli importi corrisposti durante l'intero rapporto di lavoro), oltre all'indennità di mancato preavviso (da determinarsi in €903,81), oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da a Controparte_1
e per l'effetto condanna ex art. 8 L.604/1966 Parte_1 CP_1
a riassumere entro tre giorni dalla decisione o in
[...] Parte_1 mancanza a corrispondere allo stesso a titolo di risarcimento del danno n.5 mensilità della retribuzione globale di fatto spettante alla data del licenziamento (da determinarsi in €1.660,06 mensili), oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data della presente pronuncia e fino al saldo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio che liquida in complessivi €5.000,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv.LEONE Maurizio.
Così deciso in Pescara in data 10.9.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 10.9.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. LEONE Maurizio, P.zza E.Troilo 18 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 avv.ti ARISTONE Lola e ROI Michela, P.zza E.Troilo 11 - Pescara
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 29.11.2022 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo di Controparte_1 dipendenze di questi, esercente impresa individuale di tabaccheria e rivendita di prodotti correlati, dal 2.10.2014 al 31.5.2022 “in qualità di aiuto commesso” (come testualmente previsto dal contratto di lavoro in data 1.10.2014):
• con formale inquadramento al VI livello del CCNL si settore e solo dall'1.3.2021 al V livello (svolgendo sempre le medesime mansioni);
• con formale orario di lavoro, come previsto nel contratto di lavoro in data 1.10.2014, di 16 ore settimanali dal martedì al sabato;
successivamente, dall'1.5.2016 al 30.9.2018, con orario di 28 ore settimanali, come emerge dalle buste paga;
• infine, dall'1.10.2018 in poi, di 40 ore settimanali (e giorno risposo sempre fisso al lunedì), come previsto nella nota di “trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno” in data 24.9.2018 sottoscritta da entrambe le parti.
Il ricorrente domandava il pagamento di differenze retributive (rispetto agli importi ricevuti e specificati nel ricorso) che quantificava nella complessiva somma di €67.870,88 (ivi inclusa l'indennità di mancato preavviso) chiedendo il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (parziale per 30 ore settimanali dal 2.10.2014 al 31.3.2015 e a tempo pieno dall'1.4.2015 al 31.5.2022) per le espletate mansioni di aiuto commesso (dal 2.10.2014 al 31.3.2016) e di commesso (dal 1.5.2016 al 31.5.2022) rispettivamente inquadrabili al 5° e al 4° livello del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (Commercio-Confcommercio), lamentando in particolare:
• quanto alle mansioni, e nonostante il formale inquadramento nel VI livello dall'assunzione in data 2.10.2014 (e solo dall'1.3.2021 al V livello), di aver sempre svolto in concreto mansioni superiori di commesso addetto alla vendita al pubblico, con funzioni anche di cassa di tutti i prodotti, riconducibili al IV livello del CCNL per i dipendenti del settore Commercio;
domandava ad ogni modo l'accertamento del diritto all'inquadramento nel V livello quale aiutante commesso, fin dall'assunzione in data 2.10.2014 e poi, come stabilito dal CCNL una volta decorsi 18 mesi dall'assunzione (maturati il 30.4.2016), nel IV livello per il successivo periodo dal 1.5.2016 al 31.5.2022 (data della cessazione del rapporto);
• quanto all'orario di lavoro, di aver svolto un orario di lavoro effettivo, nonostante le formali previsioni contrattuali:
2 inizialmente, dal 2.10.2014 al 31.3.2015, di 30 ore settimanali (anziché le 16 ore previste in contratto), con la seguente turnazione:
o il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 7:30 alle 13:00; il martedì ed il giovedì dalle 15:30 alle 20:00;
successivamente, dall'1.4.2015 al 30.9.2018, di 51 ore settimanali (anziché le 28 e poi 40 ore contrattualmente previste) (salvo che nei mesi di giugno, luglio e agosto 2016, quando, in ragione della chiusura estiva delle vicine scuole, l'orario settimanale era ridotto a 46 ore settimanali ossia con inizio mattutino e pomeridiano posticipati di mezz'ora), con la seguente turnazione:
o il martedì, il giovedì, il venerdì ed il sabato dalle 7:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 20:00;
o il lunedì ed il mercoledì dalle 7:30 alle 13:00;
solo dall'1.10.2018, a seguito delle lamentele sporte al datore di lavoro, l'orario di lavoro svolto corrispondeva effettivamente all'orario contrattuale (passato, come detto, a 40 ore settimanali).
Correlativamente alla domanda di differenze retributive relativamente a tutta la durata del rapporto di lavoro, il ricorrente domandava pertanto altresì la declaratoria di nullità del verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto in data 9.10.2018, eccependo il difetto di corrispettivo della rinuncia, dal lavoratore in detto verbale dichiarata, alle proprie pretese anteriori alla data dell'1.10.2018 di avvenuta trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Infine, il ricorrente contestava (domandando le conseguenze sanzionatorie di cui alla L.604/1966) l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, comunicato con nota del 30.4.2022 avente il seguente tenore:
• “(…) a causa del calo di fatturato che la ditta ha riscontrato dopo l'inizio della pandemia, ci troviamo costretti ad una riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e privarci pertanto della Sua collaborazione, essendo impossibilitati a ricollocarLa in mansioni simili all'interno dell'organizzazione aziendale”.
Contestava in particolare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, deducendo che il licenziamento era finalizzato in realtà a consentire una cessione, senza la presenza di lavoratori subordinati, dell'azienda medesima (difatti perfezionata meno di 2 mesi dopo, con atto in data 24.6.2022).
si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. Controparte_1
Assunte le prove testimoniali, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
3 Deve innanzitutto ritenersi l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicato con nota del 30.4.2022, considerato che la non effettività della “riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, comunicata come motivo di licenziamento nella relativa lettera, è documentalmente comprovata alla luce della di poco successiva “ ” Parte_2 per atto notarile in data 24.6.2022 prodotto nel fascicolo telematico (unitamente anche ad uno scontrino fiscale emesso dalla cessionaria in data 15.11.2022, mentre la cessione di azienda risulta confermata dalle annotazioni nella visura camerale), nel quale si menziona espressamente l'assenza di dipendenti:
• “(…) 6. Rapporti di lavoro subordinato: la Parte Cedente espressamente dichiara che il ramo di azienda viene trasferito senza dipendenti a carico e dichiara di aver fornito alla Parte Cessionaria, che gliene dà atto, documentazione attestante che la parte contributiva, previdenziale e assistenziale del dipendente in precedenza regolarmente assunto risulta regolarmente pagata, fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro”.
Infatti, una riorganizzazione e ristrutturazione aziendale sono atti organizzativi che presuppongono un programmazione di attività non certo a breve termine, mentre se la riorganizzazione e ristrutturazione era finalizzata esclusivamente a preparare l'azienda per la imminente cessione della stessa, allora il licenziamento risulterebbe illegittimo anche in ragione del principio espresso dall'art.2112 comma 4 c.c., nella parte in cui dispone che “4. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento”.
Al momento del licenziamento del 30.4.2022 era infatti senz'altro già programmata la cessione, se nell'atto notarile di cessione in data 24.6.2022 si dà espressamente atto che, pochi giorni dopo il licenziamento, “(…) in data 6 maggio 2022 le Parti hanno sottoscritto un preliminare di cessione di azienda, registrato a Pescara il 12 maggio 2022, al n.1214, serie 3, con il quale il signor ha promesso di cedere alla signora Controparte_1 Controparte_2 che ha re, il ramo di azienda sopra indicat
D'altro canto non è stato comprovato in giudizio neppure il “calo di fatturato che la ditta ha riscontrato dopo l'inizio della pandemia”, pure rappresentato nella lettera di licenziamento, risultando al contrario, dall'esame dei documenti fiscali prodotti dalla stessa parte resistente (modello unico Persone Fisiche e modello IVA , rispettivamente per gli anni fiscali 2021-2020- PartitaIVA_1
2019), che l icavi (rigo “RG12-A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10” del modello unico Persone Fisiche, nel QUADRO RG relativo ai REDDITI) e del volume di affari (rigo “VE50” del modello IVA), pur avvenuta nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, ha avuto invece un'inversione di tendenza nell'anno 2021 rispetto all'anno 2020, quando i ricavi sono passati ad €149.114,00 (rispetto ad €143.167,00 dell'anno precedente) ed il volume di affari iva è passato ad €108.382,00 (rispetto ad
€88.178,00 dell'anno precedente).
Inoltre, il rigo RG34-“Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore” è passato da €17.971,00 nel 2019 ad €24.967,00 nel 2020 a €25.444,00 nel 2021.
4 A fronte di tali risultanze, le circostanze valorizzate da parte resistente (che la ditta risulti inattiva dal novembre 2022 e che successivamente è stata cancellata dal mese di gennaio 2023) paiono semmai confermative del sotteso e reale intento di licenziare l'unico dipendente al fine di cedere un'azienda (meno di 2 mesi dopo) priva di dipendenti.
Con riferimento alle conseguenze sanzionatorie, deve richiamarsi l'art.8 L.604/1966, che dispone che “Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”.
L'art.30 L.183/2010 dispone inoltre al comma 3 che (…) Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.”
Avuto particolare riguardo all'anzianità di servizio del ricorrente, ma considerate pure le piccole dimensioni aziendali, l'indennità risarcitoria può essere liquidata nella misura di n.5 mensilità (con riferimento al livello IV livello di inquadramento spettante per le motivazioni infra esposte, determinabile in
€1.660,06, come quantificato nei conteggi allegati al ricorso, non specificamente contestati).
***
Preliminarmente rispetto all'esame delle domande relative alle differenze retributive (richieste con riferimento all'intero periodo di svolgimento del rapporto di lavoro), occorre verificare la validità del verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto in data 9.10.2018, con il quale il ricorrente, a fronte della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato a far data dal 1.10.2018 (difatti già pattuita dalle parti con nota in data 24.9.2018, firmata da entrambe le parti ed allegata in atti) dichiarava di rinunciare ad ogni pretesa relativa al periodo anteriore alla suddetta data del 1.10.2018, come chiaramente espresso nel testo del verbale medesimo:
• “(…) PREMESSO CHE: Il Sig. ha prestato attività lavorativa con l'Azienda di Parte_1 cui sopra nei periodi, dal 02/10/2014 al 30/04/2016 PART-TIME 16 ore settimanali, trasformato dal 01/05/2016 al 30/09/2018 PART-TIME, 28 ore settimanali, Tempo
5 Indeterminato, dal 01/10/2018 trasformato a TEMPO PIENO Indeterminato tutti i contratti descritti con qualifica di Aiuto Commesso 6° livello del CCNL Commercio: TANTO PREMESSO: tra la società ed il lavoratore come sopra individuati si conviene ed accetta quanto segue:
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo
2) Il rapporto di lavoro tra la società ed il lavoratore si è trasformato da a TEMPO CP_3
a far data dal 01/10/2018 CP_4
3) Il lavoratore , dichiara, che per tutti i periodi di lavoro sino sopra Parte_1 elencati, sino alla data 30/09/2018 è stato retribuito di tutte le sue spettanze, quindi, si ritiene tacitato di ogni sua pretesa e diritto riconoscendo con il presente accordo rinunciato o transatto, in via definitiva e generale, ogni eventuale ragione di credito verso la società che lo stesso possa vantare in dipendenza del pregressi Controparte_1 rapporti di lavoro ed in ordine ai modi e ai tempi della stessa sua risoluzione e, in via meramente semplificativa, per diverso inquadramento maggiori retribuzioni e contribuzioni previdenziali, aumenti periodici di anzianità, per trattamento dimissione, di trasferimento o distacco, per ferie e festività non godute, lavoro straordinario e relative aliquote, festivo, notturno, eventuale incidenza dei predetti titoli su TFR, risarcimento danni a qualunque titolo, nonché, per qualsiasi altro motivo anche se non espressamente menzionato ma comunque connesso con gli intercorsi rapporti di lavoro sino al 30/09/2018.
4) La società da parte sua, dichiara -allo stato- di non avere e dà atto che Controparte_1 non avrà nulla e ad alcun titolo a pretendere dal Sig. in relazione agli Parte_1 intercorsi rapporti di lavoro sino al 30/09/2018.
5) Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno reciprocamente atto dell'estinzione totale di ogni materia del contendere in ordine a tutti i rapporti di lavoro intercorsi sino alla data del 30/09/2018 ed alla sua risoluzione consapevoli degli effetti estintivi propri della conciliazione”;
Deve premettersi che nello stesso ricorso, pagg.5-6, si dà atto che “(...) a far data dall'1.10.2018 (...) è stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno per 40 ore settimanali (...) A fronte della ottenuta regolarizzazione oraria del proprio rapporto di lavoro il ricorrente è stato costretto a sottoscrivere in data 9.10.2018 (...) Verbale di Conciliazione in Sede Sindacale, con il quale verbale (...) dandosi atto della trasformazione del rapporto di lavoro da part time a tempo pieno a far data dall'1.10.2018, il ricorrente (...) ha attestato che per il periodo di lavoro espletato a tutto il 30.9.2018 è stato retribuito di tutte le sue spettanze (...)”.
Pertanto, i testi escussi con riferimento al verbale di conciliazione hanno riferito (sia pure con talune giustificabili imprecisioni evidentemente conseguenti al non breve tempo trascorso dalla firma di uno dei tanti verbali di conciliazione) del collegamento, come detto presupposto nello stesso ricorso, tra la pattuizione relativa all'orario di lavoro, e la pattuizione contenuta nel verbale di conciliazione.
Tuttavia, in relazione alla validità del verbale di conciliazione in sede sindacale deve richiamarsi il condivisibile orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità per il quale, per conseguire gli effetti previsti dalla Legge, il verbale dev'essere concluso in una sede protetta (mentre nel caso di specie lo stesso è stato stipulato presso lo studio del commercialista della stessa azienda resistente, come confermato in sede di prova testimoniale):
• “Seppure alla presenza di un rappresentante sindacale, la sottoscrizione del verbale di conciliazione presso la sede della società datrice di lavoro, non soddisfa, in termini di modalità, i requisiti normativamente previsti ai fini della validità delle rinunce e transazioni in base agli artt. 411, comma 3 c.p.c. e art. 2113, comma 4 c.c., dato che la protezione del lavoratore non è affidata unicamente all'assistenza del funzionario del sindacato, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella
6 rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti” (Cassazione civile sez. lav., 08/04/2025, n.9286);
• “La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 10065 del 15/04/2024, Rv. 670870 - 01);
• nella suddetta decisione la S.C. ha confermato la pronuncia di identico avviso del giudice di merito -Corte d'Appello di Napoli- ed in motivazione ha affermato in particolare che:
“(…) 10. L'art. 2113 c.c., al primo comma, definisce non valide le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. Il quarto comma esclude il divieto, e quindi legittima le rinunzie e transazioni ove siano oggetto di “conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile”. 11. Il legislatore ha ritenuto necessaria una forma peculiare di "protezione" del lavoratore, realizzata attraverso la previsione dell'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti inderogabili e l'introduzione di un termine di decadenza per l'impugnativa, così da riservare al lavoratore la possibilità di riflettere sulla convenienza dell'atto compiuto e di ricevere consigli al riguardo (così Cass. n. 11167 del 1991 in motivazione). Tale forma di protezione giuridica è non necessaria (art. 2113, ultimo comma c.c.) in presenza di adeguate garanzie costituite dall'intervento di organi pubblici qualificati, operanti in sedi cd. protette. Le disposizioni richiamate dall'ultimo comma dell'art. 2113 c.c. individuano quali sedi cd. protette, la sede giudiziale (artt. 185 e 420 c.p.c.), le commissioni di conciliazione presso la Direzione , ora (art. 410 e Controparte_5 Controparte_6 411, commi 1 e 2, comma c.p.c.), le sedi sindacali (art. 411, comma 3, c.p.c.), oltre ai collegi di conciliazione e arbitrato (art. 412 ter e quater c.p.c.). 12. (…) 17. L'assistenza prestata da rappresentanti sindacali (esponenti della organizzazione sindacale cui appartiene il lavoratore o, comunque, dal medesimo indicati, v. Cass. n. 4730 d 2002; n. 12858 del 2003; n. 13217 del 2008) deve essere effettiva e ha lo scopo di porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in che misura (v. Cass. n. 24024 del 2013; n. 21617 del 2018; n. 25796 del 2023; n. 18503 del 2023 in motivazione), così da consentire l'espressione di un consenso informato e consapevole. 18. I luoghi selezionati dal legislatore hanno carattere tassativo e non ammettono, pertanto, equipollenti, sia perché direttamente collegati all'organo deputato alla conciliazione e sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all'influenza della controparte datoriale (non depone in senso contrario Cass. n. 1975 del 2024, concernente una conciliazione ai sensi dell'art. 412 ter c.p.c.)” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 10065 del 15/04/2024, Rv. 670870 - 01, in motivazione).
Pertanto, considerata la impossibilità di applicare al caso di specie il disposto del comma 3 dell'art.2113 (Rinunzie e transazioni) c.c. (“4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile”), le rinunce e transazioni contenute nel verbale di conciliazione in data 9.10.2018 risultano invalide ai sensi dei commi 1 e 2 del cit. art.2113 c.c., che dispongono che “1. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
2. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima”.
Deve dunque ritenersi l'invalidità del verbale di conciliazione in sede sindacale in
7 data 9.10.2018, considerato che, a fronte della data 31.5.2022 di cessazione del rapporto, il ricorso (quale formale impugnativa giudiziale) è stato depositato (in data 29.11.2022) tempestivamente entro il termine di 6 mesi previsto dall'art.2113 (Rinunzie e transazioni) c.c., che dispone che “1. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
2. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
3. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile”.
Infatti, per valutare il rispetto del termine decadenziale di 6 mesi previsto dall'art.2113 c.c., deve farsi riferimento alla data del ricorso, e non alla data della successiva notifica dello stesso, come ritenuto da condivisibile orientamento giurisprudenziale:
• “Il verbale di conciliazione sindacale sottoscritto dal datore di lavoro e dai rappresentanti delle rispettive organizzazioni sindacali è valido e sottratto dall'impugnazione prevista dall'art. 2113, comma 2 e 3 c.c., ancorché il medesimo verbale non sia stato personalmente sottoscritto dal lavoratore, il quale lo abbia comunque ratificato. La decadenza dell'impugnativa per decorso del termine semestrale di cui al comma 2 dell'art. 2113 c.c. si verifica ancorché il deposito del ricorso introduttivo del giudizio sia avvenuto nel suddetto termine semestrale, qualora la notifica del ricorso si sia perfezionata oltre il medesimo termine” (Tribunale Cagliari, 12/05/1988);
• “Per l'osservanza del termine di decadenza di sei mesi per la impugnazione giudiziale delle rinunzie e transazioni ai sensi dello art. 2113 cod. civ. (richiamato dall'art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11), è sufficiente il deposito in cancelleria del ricorso a norma degli artt. 414 e segg. cod. proc. civ., senza che sia necessaria la notificazione del ricorso stesso entro l'indicato medesimo termine, poiché tale deposito non solo segna l'inizio della serie concatenata di atti in cui l'indicato procedimento si articola, ma anche il momento al quale, per il principio dell'unità del rapporto processuale, devono farsi risalire la costituzione dello attore e gli effetti "processuali e sostanziali" della domanda, onde esso, in quanto atto processuale "completo" d'impulso dell'ulteriore attività, deve ritenersi efficace ad impedire una decadenza, ricollegandosi simile effetto sostanziale al dato oggettivo che l'azione sia esperita in un dato termine (v 4560/78, mass n 394234)” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3799 del 22/06/1982, Rv. 421758 - 01; conforme, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 44 del 08/01/1987, Rv. 449851 - 01).
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Con riferimento alle domande relative alle pretese differenze retributive occorre altresì rigettare l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente, venendo pacificamente in rilievo una piccola impresa e dovendosi richiamare, in relazione all'art.2948 (Prescrizione di cinque anni) n.4) c.c. (che dispone che “Si prescrivono in cinque anni (…) in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”), la pronuncia della Corte Costituzionale, Sentenza n. 63 del 10 giugno 1966, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n.4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, “limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro”.
8 Il rapporto di lavoro è infatti cessato in data 31.5.2022, la prodotta diffida stragiudiziale è stata inviata con PEC del 24.6.2022 ed il ricorso è stato depositato in data 29.11.2022 e notificato via PEC in data 13.12.2022.
Né, vista la chiarezza della norma dettata in tema di prescrizione proprio con riferimento pagamenti quali quelli retributivi, può ipotizzarsi alcuna sorta di acquiescenza, ma semmai una tacita sopportazione, da parte del lavoratore che si ritenga leso nei propri diritti, che finalmente solo dopo il licenziamento ha avuto il coraggio di agire in giudizio.
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Con riferimento alla domanda relativa al preteso diritto al superiore inquadramento, occorre premettere che l'art.113 (Classificazione) del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi in data 30.7.2019, prodotto dalle parti, descrive nei seguenti termini i compiti afferenti all'iniziale livello di inquadramento del ricorrente (VI livello), riportandosi altresì l'elenco dei relativi profili professionali, al fine di verificarne la pertinenza con le mansioni svolte dal ricorrente:
• “Sesto livello
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:
1) dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);
2) usciere;
3) imballatore;
4) impaccatore;
5) conducente di motofurgone;
6) conducente di motobarca;
7) guardiano di deposito;
8) fattorino;
9) portapacchi con o senza facoltà di esazione;
10) custode;
11) avvolgitore;
12) fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;
13) portiere;
14) ascensorista;
15) addetto al carico e scarico;
16) operaio comune;
17) pompista comune senza responsabilità di cassa;
lavatore; asciugatore;
18) operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami:
a) l'imbragatore che esegue l'imbragaggio di merci e/o materiali guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito;
b) il legatore che provvede alla legatura del materiale anche con apparecchiature manuali;
19) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Il medesimo CCNL descrive nei seguenti termini i compiti afferenti ai livelli superiori che vengono in rilievo (V livello, nel quale il ricorrente è stato inquadrato dall'1.3.2021, e IV livello), riportandosi altresì la declaratoria, quanto ai relativi profili professionali, di quelli che possono avere attinenza diretta o comunque indiretta con la fattispecie all'esame:
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• “Quinto livello
A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè: (…)
19) aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati);
20) aiuto banconiere di spacci di carne;
21) aiutante commesso - L'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori) L'aiutante commesso permane al V livello per un periodo di 18 mesi); (…) 23. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
(…) 25) operaio qualificato;
(…) 28) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione) (…)”;
• “Quarto livello
Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: (…) 2) cassiere comune;
(…)
7) commesso alla vendita al pubblico;
(…)
8) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci - L'esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione non sono determinanti ai fini dell'attribuzione di questa figura al Quarto livello nei tempi stabiliti dal presente contratto;
(…) 11) magazziniere;
magazziniere anche con funzioni di vendita;
(…)
21) banconiere di spacci di carne;
22) operaio specializzato;
(…) 32) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
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La domanda relativa al superiore inquadramento è fondata, considerato in primo luogo che nello stesso contratto di lavoro in data 1.10.2014 veniva stipulata, testualmente, “l'assunzione (…) in qualità di aiuto commesso”, sicché il diritto a detto inquadramento scaturisce, a prescindere dalle mansioni in concreto svolte, direttamente dal contratto, che ex art.1372 (Efficacia del contratto) c.c.,
“(…) ha forza di legge tra le parti”, e considerato comunque che lo svolgimento concreto e fin dall'assunzione delle relative mansioni è stato sostanzialmente ammesso da parte resistente (memoria di costituzione, pag.7: “Nel caso che ci occupa il sig. è stato effettivamente aiuto commesso e non Parte_1 avrebbe potuto essere diversamente (…)”.
Inoltre, nessuno dei n. 18 profili professionali previsti dalla declaratoria di CCNL per il VI livello di assunzione sembrano pertinenti con tali iniziali mansioni, ed invece che la declaratoria del V livello prevede espressamente il profilo professionale di aiutante commesso.
Compete pertanto, conformemente alla domanda avanzata, l'inquadramento nel V livello fin dall'assunzione in data 2.10.2014 e successivamente, a far data dal 1.5.2016, nel IV livello, dovendosi applicare la previsione dell'art.113 CCNL cit. per la quale, con riferimento al profilo professionale di aiutante commesso,
“L'aiutante commesso permane al V livello per un periodo di 18 mesi” (similmente a quanto previsto per il profilo professionale di addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio “(…) per i primi 18 mesi di servizio”).
Ad ogni modo va rilevato che dall'istruttoria svolta è emerso che il ricorrente si occupava, nella tabaccheria, della vendita di pressochè tutti i prodotti offerti alla clientela, non solo in ausilio al titolare ma anche da solo, quando rimaneva unico addetto alla vendita all'interno della tabaccheria stessa (teste : “All'interno della tabaccheria non vi era solo lui ma c'era Tes_1 sempre qualcuno della famiglia del gestore, poteva capitare che restasse solo per un po' se chi era con lui si allontanava (…) chi era con lui nella tabaccheria lavorava ugualmente facendo altro”; teste “non sempre c'era Tes_2 qualcuno con lui alla vendita, altre volte vi e o il padre oppure entrambi”; teste : “Di solito c'erano 2 persone all'interno della Tes_3 tabaccheria una al ne delle sigarette e l'altra alla postazione del lotto e comunque non si possono fare le 2 cose insieme nelle ore di punta. Talvolta l'ho visto anche da solo nelle ore più tranquille”).
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La domanda relativa all'orario di lavoro va invece rigettata, dovendosi ritenere la prova testimoniale espletata insufficiente a fornire una compiuta dimostrazione degli orari effettivamente osservati dal ricorrente nel non breve periodo di quasi 8 anni oggetto della domanda (dal 2.10.2014 al 31.5.2022).
Si devono preliminarmente richiamare i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità di dimostrare
11 compiutamente l'orario di lavoro ulteriore (rispetto a quello contrattuale) svolto dal prestatore di lavoro subordinato, trattandosi di fatto costitutivo che va rigorosamente provato in giudizio con riferimento effettivo a tutte le giornate del periodo di lavoro e che non può desumersi alla luce di valutazioni equitative.
• “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4076 del 20/02/2018, Rv. 647446 - 01; conformi, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1389 del 29/01/2003-Rv. 560141; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8006 del 14/08/1998-Rv. 518048).
Tuttavia, nel caso di specie, le uniche dichiarazioni in qualche modo confermative di (peraltro solo alcuni degli) orari dedotti in ricorso risulterebbero quelle della testimone , eppure anche esse sono per un verso limitate ad un Tes_1 circoscritto periodo di poco più di 3 anni (“Ho iniziato a vederlo tutti i giorni da quando si sono trasferiti accanto al bar, ossia a marzo 2015 quando ho iniziato a lavorare presso il bar ove ho lavorato fino ad ottobre 2018 facevo la barista”) che pare peraltro interrotto da maternità (“Durante il periodo della mia maternità lo vedevo ugualmente quando mi recavo in zona e capitava spesso in quanto una delle mie amiche abita là”), per altro verso la conoscenza della teste neppure può ritenersi del tutto piena ed incontrovertibile, derivando invero non dall'aver lavorato assieme al ricorrente, bensì in un locale comunicante, e non già in un unico spazio aperto, ma separato da “una porta” (per quanto la stessa rimanesse aperta), risultando in definitiva incerto se la teste fosse in costante contatto visivo o meno, mentre svolgeva le proprie mansioni di barista, con l'attività svolta nella tabaccheria, nella quale operavano assieme al ricorrente anche il titolare e altri di famiglia (“Il bar e la tabaccheria comunicavano attraverso una porta interna che durante il giorno era sempre aperta negli orari di apertura del tabaccaio. Per questo motivo vedevo il ricorrente ogni giorno”).
Quanto agli altri testimoni, le dichiarazioni degli stessi risultano relative solo a limitati periodi, o passaggi in tabaccheria, pur in alcuni casi giornalieri, ma comunque limitati solo ad alcuni orari e pertanto le stesse, neppure nel loro complesso, possono fornire quella certezza probatoria che sola potrebbe consentire la condanna al pagamento della somma (peraltro non certo esigua) richiesta in ricorso (teste : “in quegli anni (dal 2015 al 2017) andavo Tes_3 ancora a scuola e prima il pullman per recarmi a scuola alle 7,30 o anche prima andavo al bar a fare colazione (…) Dal bar io vedevo anche la zona della tabaccheria che era comunicante con il bar (…)”; teste
[...]
: “mi recavo in tabaccheria tutti i giorni essendo fumatore (…) lo Tes_4 ia di mattina che di pomeriggio (…) ADR dell'Avv. Aristone che invita il teste a dire la verità: in quel periodo non avevo un vero e proprio lavoro, ma un contratto a chiamata, lavoravo a Spoltore alla Dynamic service, ciò dal 2015 al 2019. Poi mi sono trasferito e vivo da allora a Villa Raspa”; teste “Capitavo in tabaccheria quasi sempre la mattina per la Tes_2 cola se non lavoravo, andavo quasi sempre anche quando lavoravo alle 7,30 (…) Non posso conoscere esattamente gli orari in quanto anche io lavoravo”; teste : “mi recavo in tabaccheria almeno 1 volta a Tes_5 settimana, di solito passavo la mattina presto anche alle 7,30 (…) Quando passavo in tarda mattinata (…)”).
12 ***
Dev'essere infine accolta la domanda di pagamento dell'indennità di mancato preavviso di cui all'art.2118 c.c., considerata l'applicabilità al caos di specie della tutela obbligatoria (cfr. Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 23710 del 19/11/2015, Rv. 637969 - 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22127 del 16/10/2006).
Detta indennità può essere computata in €903,81, come quantificato nei conteggi allegati al ricorso, non specificamente contestati.
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Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo, con condanna di pagamento generica quanto alle differenze retributive, considerata l'inidoneità dei conteggi allegati in ricorso a quantificare gli importi spettanti per la domanda accolta.
Le spese seguono la soccombenza della parte resistente, considerate le domande oggetto di accoglimento (cfr. art.5 comma 1 D.M. 55/2014 in data 10.3.2014).
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- ritenuta l'invalidità del verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto in data 9.10.2018 e ritenuto il diritto del ricorrente all'inquadramento nel V livello fin dall'assunzione in data 2.10.2014, e nel IV livello con decorrenza dal 1.5.2016, condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 le conseguenti differenze retributive (rispetto agli importi corrisposti durante l'intero rapporto di lavoro), oltre all'indennità di mancato preavviso (da determinarsi in €903,81), oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da a Controparte_1
e per l'effetto condanna ex art. 8 L.604/1966 Parte_1 CP_1
a riassumere entro tre giorni dalla decisione o in
[...] Parte_1 mancanza a corrispondere allo stesso a titolo di risarcimento del danno n.5 mensilità della retribuzione globale di fatto spettante alla data del licenziamento (da determinarsi in €1.660,06 mensili), oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data della presente pronuncia e fino al saldo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio che liquida in complessivi €5.000,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv.LEONE Maurizio.
Così deciso in Pescara in data 10.9.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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