Articolo 3 della Legge 2 maggio 1977, n. 264
Articolo 2
Versione
21 giugno 1977
Art. 3.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per la sanita' e per la marina mercantile, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Entrata in vigore il 21 giugno 1977