Art. 3.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per la sanita' e per la marina mercantile, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per la sanita' e per la marina mercantile, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore.