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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/12/2024, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 2351/2021 R.C.F.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di DI, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
dott.ssa Marta Diamante - Giudice est.
dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2351/21 R.C.F., promossa con ricorso depositato in data 6.7.2021
D A
, con il proc. e dom. avv. Marzinotto Natascia Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, con il proc. dom. avv. Pesce Filippo Controparte_1
-resistente -
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di DI,
- intervenuto -
OGGETTO: divorzio
C O N C L U S I O N I
Per la ricorrente
1 affidarsi le figlie minori, (18/06/2009) e (19/03/2014), in Per_1 Per_2
via condivisa ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui resta assegnata la casa familiare sita in Mortegliano, via Arborea n14;
- i week end, dal venerdì pomeriggio dopo scuola sino al lunedì mattina, saranno alternati tra i genitori. Nella settimana che si chiude col week end di spettanza della madre, il padre terrà con sé le figlie tre giorni consecutivi con pernottamento dal martedì al giovedì. Nella settimana che si chiude con il week end di spettanza del padre, la madre terrà con sé le figlie il mercoledì e il giovedì. Il giorno di lunedì di ogni settimana, le figlie staranno con la madre e il martedì sempre con il padre.
Per quanto concerne le festività di Natale, Pasqua e le vacanze estive rimarranno fermi gli accordi presi in sede di separazione ossia
“ il padre potrà tenere con sé le figlie e ad anni alterni nelle Per_1 Per_2 giornate di Natale e domenica di Pasqua ….Il padre potrà tenere con sé le figlie e durante: - le vacanze natalizie per metà periodo Per_1 Per_2
alternato di anno in anno, salvo diverse intese tra i genitori;
-le vacanze pasquali in via alternata spetteranno a ciascun genitore di anno in anno salve diverse intese;
le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi.
I genitori provvederanno a comunicarsi reciprocamente per iscritto almeno un mese prima di ogni anno il periodo es il luogo prescelto per le vacanze estive. Per le altre festività da calendario (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 25 Aprile, I° Maggio, 2 Giugno…) i genitori si alterneranno;
( sul punto si veda l'accordo raggiunto dalle parti avanti il presidente all'udienza del 23/11/22);
- obbligarsi il sig. a corrispondere alla sig.ra Controparte_1
in via anticipata entro il 10 di ogni mese, l'importo Parte_1
complessivo di € 400,00 ( euro duecento /00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente ed automaticamente in base agli indici Istat, a titolo di
2 contributo al mantenimento per le figlie minori, e , e ciò a far Per_3 Per_2
data dal 24 novembre 2022, data del provvedimento provvisorio del
Presidente del Tribunale di DI, non essendo mutate le condizioni di reddito del sig. Controparte_1
- obbligarsi, altresì, il sig. a corrispondere alla sig.ra Controparte_1
il 50% delle spese straordinarie che dovessero affrontarsi Parte_1 nell'interesse delle minori, spese per la cui individuazione, con specificazione o meno delle necessità del consenso, ci si richiama al
Protocollo dell'Osservatorio sul diritto di famiglia del Tribunale di DI. I versamenti andranno effettati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra le cui coordinate sono già note al Parte_1
resistente;
- l'assegno unico universale a favore delle figlie sarà suddiviso a metà tra i genitori;
- nulla per assegni tra i coniugi in quanto economicamente indipendenti ed avendo già compiutamente regolato ogni aspetto economico e patrimoniale che li riguarda in sede di separazione consensuale;
- spese e competenze di causa integralmente rifuse
Per il resistente confermarsi quanto introdotto con il provvedimento presidenziale datato
24/11/2022; quanto al mantenimento, stante la riduzione del reddito del sig.
a far data dal 23/11/2022 e stante il collocamento paritario, disporsi CP_1
il mantenimento ordinario diretto e porsi a carico di ciascun genitore la quota del 50% delle spese straordinarie. Chiede che siano liquidate le spese del reclamo. Spese rifuse.
Per il Pubblico Ministero: come da provvedimento presidenziale
3 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 6.7.2021 e regolarmente notificato,
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio il 19.8.2002 Parte_1
con e che dalla loro unione sono nate le figlie Controparte_1
(18.6.2009) e (19.3.2014), chiedeva la pronuncia di Per_1 Per_2
cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale.
In particolare, riferiva che il Tribunale di DI, con decreto del 22.10.2020, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era, pertanto, decorso il termine di sei mesi dalla comparizione di fronte al Presidente del
Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Oltre alla pronuncia di divorzio, la ricorrente chiedeva altresì una rivisitazione delle condizioni di visita paterne - fermo l'affido condiviso - nell'interesse esclusivo delle figlie che, di fatto, avevano manifestato il proprio disagio a recarsi dal padre. Chiedeva un concorso paterno nel mantenimento delle figlie di euro 600,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva , che si dichiarava remissivo alla Controparte_1
pronuncia di divorzio ma formulava domande diverse da quelle della ricorrente, segnatamente il collocamento paritario delle figlie e, anche alla luce della riduzione stipendiale a seguito del proprio mutamento di mansioni, il mantenimento ordinario diretto delle stesse da parte dei genitori.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza ex art 4 l. 898/1970, confermava l'affido condiviso delle minori secondo il regime di collocamento concordato dai coniugi all'udienza del 23.11.2022, ponendo a carico del marito un assegno di euro 200,00 per il mantenimento delle minori. Nominava dunque la dott.ssa Marta Diamante quale giudice istruttore.
4 Venivano, quindi, depositate da entrambe le parti le memorie integrative, mentre la moglie proponeva reclamo avverso i provvedimenti provvisori. Il reclamo veniva rigettato dalla Corte d'Appello di Trieste con decreto del
28.02.2023
Nel frattempo, all'udienza del 7.2.2023 le parti avevano precisato le rispettive conclusioni in merito al proprio status e successivamente, con sentenza non definitiva n. 272/2023, il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e Parte_1
rimettendo la causa al ruolo per la prosecuzione del CP_1
procedimento con separata ordinanza.
La causa veniva, quindi, istruita mediante deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
La coppia genitoriale veniva, inoltre, invitata ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità e il Consultorio trasmetteva relazioni positive di aggiornamento.
All'udienza del 2.7.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e il giudice istruttore concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Scaduti tali termini ed esaminati gli scritti difensivi, la causa è ora pronta per essere decisa.
***
1- Sull'affido, collocamento e diritto di visita delle figlie minorenni.
Dalla unione tra le parti sono nate (18.6.2009) e Per_1 Per_2
(19.3.2014).
Orbene, stante il loro diritto – da ritenersi assolutamente preminente – di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, ricevendo da ciascuno cura, educazione ed istruzione, il caso concreto dovrà essere disciplinato secondo la regola legale dell'affido condiviso, sulla cui
5 applicazione non sono state evidenziate – a ben vedere – da nessuna delle parti effettive e documentate ragioni ostative.
La stessa ricorrente, invero, ha dato atto che il padre esercita il proprio diritto di visita regolarmente e, sul punto, le parti hanno sostanzialmente rassegnato conclusioni congiunte.
Le figlie minori vengono, pertanto, affidate ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Alla madre dovrà essere, conseguentemente, assegnata la casa familiare, peraltro di sua esclusiva proprietà.
Quanto al diritto/dovere del padre di tenere con sé le figlie, possono essere confermati i provvedimenti provvisori adottati – peraltro su accordo delle parti – dal Presidente, in relazione ai quali nessuna delle stesse ha manifestato criticità, essendo evidentemente stato utile a tal fine anche il percorso consultoriale seguito dalle parti.
Il padre, dunque potrà tenere con sé le figlie a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio dopo scuola sino al lunedì mattina;
inoltre, nella settimana che si chiude con il weekend di competenza della mamma il padre terrà con sé le figlie tre giorni consecutivi con pernottamento dal martedì al giovedì; nella settimana che si chiude con il weekend di competenza del papà, la madre terrà con sé le figlie il mercoledì e il giovedì; il giorno del lunedì di ogni settimana le figlie staranno con la mamma e il martedì sempre con il papà; per quel che riguarda Natale, Pasqua e vacanze estive si confermano gli accordi di separazione e, quindi, il padre potrà tenere con sé le figlie Per_1
e ad anni alterni nelle giornate di Natale e domenica di Pasqua. Il Per_2
padre potrà tenere con sé le figlie e durante: - le vacanze Per_1 Per_2
natalizie per metà periodo alternato di anno in anno, salvo diverse intese tra i genitori;
-le vacanze pasquali in via alternata spetteranno a ciascun genitore di anno in anno salve diverse intese;
le vacanze estive per 15 giorni anche
6 non consecutivi. Per le altre festività da calendario (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 25 Aprile, I° Maggio, 2 Giugno…) i genitori si alterneranno. In caso di impedimento di uno dei due genitori lo stesso dovrà prioritariamente prima di ricorrere a terzi chiedere la disponibilità dell'altro genitore.
2- sull'assegno di mantenimento per le figlie
L'unica questione controversa attiene al connesso profilo economico.
In generale va premesso che l'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“Nella quantificazione dell'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore va osservato il principio di proporzionalità, che, a sua volta, postula una effettiva valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita da lui goduto in costanza di matrimonio dei genitori e dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi (cioè del mantenimento diretto)” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 5 giugno 2023 n. 15693). Ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari tra genitori, il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis
7 c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascuna parte, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n.
25531). Da tali principi consegue che lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento.
La ricorrente chiede di confermarsi il contributo che già era stato concordato in sede di separazione, pari a € 200,00 per figlia, mentre il resistente chiede di disporsi il mantenimento diretto delle stesse in ragione della sopravvenuta riduzione del proprio reddito.
In via provvisoria e urgente, il Presidente aveva ridotto l'assegno ad euro
200,00 (euro 100,00 per ciascuna figlia) in ragione del recente trasferimento del resistente presso altra caserma con altre mansioni. Tale statuizione è stata confermata dalla Corte d'Appello in sede di reclamo.
Venendo allora alla condizione retributiva e patrimoniale delle parti si osserva quanto d'appresso.
La è dipendente delle . Parte_1 CP_2
Dalle dichiarazioni dei redditi dalla stessa prodotte si evince che:
- nel 2021 il relativo reddito imponibile annuo era di euro 22.009,00 che, detratta l'imposta netta di euro 1.617,00 e suddiviso il risultato per 12 mensilità, corrisponde ad una disponibilità netta mensile di euro 1.699,00;
- nel 2022 il reddito imponibile è stato di euro 23.705,46 corrispondente a circa 1.700,00 euro netti mensili;
- nel 2023 il reddito imponibile annuo è stato di euro 24.745,77 corrispondente a circa 1.750,00 euro netti mensili.
La ricorrente non ha costi fissi per l'immobile a lei assegnato, di sua esclusiva proprietà.
8 Venendo al marito, il reddito annuo imponibile nel 2021 era di euro
33.258,00; nel 2022 di euro 34.209,27 e nel 2023 di euro 32.948,00.
Non si apprezza, pertanto, una drastica riduzione della retribuzione complessiva lorda a cavallo dell'udienza presidenziale, come invece prospettato dal marito.
Per calcolare il reddito netto mensile, però, poiché le dichiarazioni fiscali non sono complete e non consentono di apprezzare l'imposta netta (così come le eventuali detrazioni di cui beneficia per effetto del mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile che occupa), va tenuto conto del fatto che il aveva dedotto che la busta paga, prima dell'inizio della presente CP_1
vertenza, era di euro 1.900,00 circa, per un reddito annuo di 32-33.000,00 euro.
Se è vero, quindi, che prima del cambio mansioni la retribuzione netta era di circa 1.900,00 euro, va allora evidenziato che le buste paga successive al cambio mansioni, opportunamente prodotte, non attestano alcuna decurtazione stipendiale.
Va, del resto, tenuto conto del fatto che il resistente percepisce la quota di spettanza dell'A.U.U. pari ad euro 152,90.
Inoltre, è documentato che, prima di promuovere il presente giudizio, il ha venduto un immobile verso il corrispettivo di euro 136.000,00. CP_1
Poco dopo, lo stesso ha acquistato l'immobile dove attualmente vive, a
Pozzuolo del Friuli, al prezzo di euro 150.000,00, stipulando in data
22.2.2021 con la un mutuo fondiario di euro 125.000,00. CP_3
La rata del mutuo è di euro 574,87.
Parte resistente, inoltre, sostiene essere aumentati gli esborsi che mensilmente deve sostenere, a titolo di spese per la manutenzione e le utenze dell'abitazione acquistata a Pozzuolo del Friuli.
Il resistente, tuttavia, non ha documentato di avere sostenuto spese per la
9 manutenzione della casa, avendo prodotto soltanto dei preventivi, e, dunque, non è provato quale destinazione sia stata impartita al sostanzioso ricavato dalla vendita dell'immobile di proprietà.
Tutto ciò premesso e considerato,
- valutati i sostanziosi tempi di permanenza delle minori presso il padre e il connesso significativo contributo diretto di tale genitore nel relativo mantenimento;
- tenuto conto del non deciso divario reddituale tra le parti;
- valorizzato, però, il rateo del mutuo cui deve far fronte il marito e, nel contempo, la disponibilità del ricavato della vendita dell'immobile di cui non
è stata documentato alcun impiego;
- tenuto conto della percezione da parte dei genitori al 50% dell'a.u.u.; tutto ciò premesso, il Collegio ritiene di dover confermare in euro 200,00 complessivi l'assegno posto a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie minori.
Le spese straordinarie possono essere ripartite a metà. Per l'identificazione di quelle che sono le spese straordinarie e per le quali ci sia necessità di un preventivo consenso si richiama quanto stabilito dall'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia della sezione di DI (protocollato presso la segreteria della presidenza del Tribunale di DI).
5- sulle spese di lite.
La reciproca parziale soccombenza e gli interessi preminenti delle minori qui in rilievo giustificano una integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, ferma la pronuncia n.
272/2023 sullo status, così dispone;
1) affida le figlie minori ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocazione prevalente presso la madre;
10 2) dispone che il padre avrà diritto/dovere di tenere con sé le minori, a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio dopo scuola sino al lunedì mattina;
inoltre, nella settimana che si chiude con il weekend di competenza della mamma il padre terrà con sé le figlie tre giorni consecutivi con pernottamento dal martedì al giovedì; nella settimana che si chiude con il weekend di competenza del papà, la madre terrà con sé le figlie il mercoledì
e il giovedì; il giorno del lunedì di ogni settimana le figlie staranno con la mamma e il martedì sempre con il papà; per quel che riguarda Natale,
Pasqua e vacanze estive si confermano gli accordi di separazione e, quindi, il padre potrà tenere con sé le figlie e ad anni alterni nelle Per_1 Per_2
giornate di Natale e domenica di Pasqua. Il padre potrà tenere con sé le figlie e durante: - le vacanze natalizie per metà periodo alternato Per_1 Per_2
di anno in anno, salvo diverse intese tra i genitori;
-le vacanze pasquali in via alternata spetteranno a ciascun genitore di anno in anno salve diverse intese;
le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi. Per le altre festività da calendario (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 25 Aprile, I°
Maggio, 2 Giugno…) i genitori si alterneranno. In caso di impedimento di uno dei due genitori lo stesso dovrà prioritariamente prima di ricorrere a terzi chiedere la disponibilità dell'altro genitore;
3) conferma l'assegnazione della casa familiare alla moglie, in quanto collocataria delle figlie minori;
4) pone a carico del sig. l'onere di corrispondere alla signora CP_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, l'importo Parte_1
complessivo di € 200,00 mensili entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
5) dispone che i genitori percepiscano il 50% ciascuno dell'A.U.U. per le figlie;
6) pone le spese straordinarie per le figlie a carico dei genitori nella misura
11 del 50% ciascuno. Per la relativa individuazione e disciplina si rinvia alle disposizioni dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia di DI in uso presso l'intestato Tribunale;
7) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in DI, nella Camera di Consiglio del 14.11.2024
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Marta Diamante Dr.ssa Annamaria Antonini
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di DI, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
dott.ssa Marta Diamante - Giudice est.
dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2351/21 R.C.F., promossa con ricorso depositato in data 6.7.2021
D A
, con il proc. e dom. avv. Marzinotto Natascia Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, con il proc. dom. avv. Pesce Filippo Controparte_1
-resistente -
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di DI,
- intervenuto -
OGGETTO: divorzio
C O N C L U S I O N I
Per la ricorrente
1 affidarsi le figlie minori, (18/06/2009) e (19/03/2014), in Per_1 Per_2
via condivisa ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui resta assegnata la casa familiare sita in Mortegliano, via Arborea n14;
- i week end, dal venerdì pomeriggio dopo scuola sino al lunedì mattina, saranno alternati tra i genitori. Nella settimana che si chiude col week end di spettanza della madre, il padre terrà con sé le figlie tre giorni consecutivi con pernottamento dal martedì al giovedì. Nella settimana che si chiude con il week end di spettanza del padre, la madre terrà con sé le figlie il mercoledì e il giovedì. Il giorno di lunedì di ogni settimana, le figlie staranno con la madre e il martedì sempre con il padre.
Per quanto concerne le festività di Natale, Pasqua e le vacanze estive rimarranno fermi gli accordi presi in sede di separazione ossia
“ il padre potrà tenere con sé le figlie e ad anni alterni nelle Per_1 Per_2 giornate di Natale e domenica di Pasqua ….Il padre potrà tenere con sé le figlie e durante: - le vacanze natalizie per metà periodo Per_1 Per_2
alternato di anno in anno, salvo diverse intese tra i genitori;
-le vacanze pasquali in via alternata spetteranno a ciascun genitore di anno in anno salve diverse intese;
le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi.
I genitori provvederanno a comunicarsi reciprocamente per iscritto almeno un mese prima di ogni anno il periodo es il luogo prescelto per le vacanze estive. Per le altre festività da calendario (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 25 Aprile, I° Maggio, 2 Giugno…) i genitori si alterneranno;
( sul punto si veda l'accordo raggiunto dalle parti avanti il presidente all'udienza del 23/11/22);
- obbligarsi il sig. a corrispondere alla sig.ra Controparte_1
in via anticipata entro il 10 di ogni mese, l'importo Parte_1
complessivo di € 400,00 ( euro duecento /00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente ed automaticamente in base agli indici Istat, a titolo di
2 contributo al mantenimento per le figlie minori, e , e ciò a far Per_3 Per_2
data dal 24 novembre 2022, data del provvedimento provvisorio del
Presidente del Tribunale di DI, non essendo mutate le condizioni di reddito del sig. Controparte_1
- obbligarsi, altresì, il sig. a corrispondere alla sig.ra Controparte_1
il 50% delle spese straordinarie che dovessero affrontarsi Parte_1 nell'interesse delle minori, spese per la cui individuazione, con specificazione o meno delle necessità del consenso, ci si richiama al
Protocollo dell'Osservatorio sul diritto di famiglia del Tribunale di DI. I versamenti andranno effettati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra le cui coordinate sono già note al Parte_1
resistente;
- l'assegno unico universale a favore delle figlie sarà suddiviso a metà tra i genitori;
- nulla per assegni tra i coniugi in quanto economicamente indipendenti ed avendo già compiutamente regolato ogni aspetto economico e patrimoniale che li riguarda in sede di separazione consensuale;
- spese e competenze di causa integralmente rifuse
Per il resistente confermarsi quanto introdotto con il provvedimento presidenziale datato
24/11/2022; quanto al mantenimento, stante la riduzione del reddito del sig.
a far data dal 23/11/2022 e stante il collocamento paritario, disporsi CP_1
il mantenimento ordinario diretto e porsi a carico di ciascun genitore la quota del 50% delle spese straordinarie. Chiede che siano liquidate le spese del reclamo. Spese rifuse.
Per il Pubblico Ministero: come da provvedimento presidenziale
3 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 6.7.2021 e regolarmente notificato,
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio il 19.8.2002 Parte_1
con e che dalla loro unione sono nate le figlie Controparte_1
(18.6.2009) e (19.3.2014), chiedeva la pronuncia di Per_1 Per_2
cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale.
In particolare, riferiva che il Tribunale di DI, con decreto del 22.10.2020, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era, pertanto, decorso il termine di sei mesi dalla comparizione di fronte al Presidente del
Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Oltre alla pronuncia di divorzio, la ricorrente chiedeva altresì una rivisitazione delle condizioni di visita paterne - fermo l'affido condiviso - nell'interesse esclusivo delle figlie che, di fatto, avevano manifestato il proprio disagio a recarsi dal padre. Chiedeva un concorso paterno nel mantenimento delle figlie di euro 600,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva , che si dichiarava remissivo alla Controparte_1
pronuncia di divorzio ma formulava domande diverse da quelle della ricorrente, segnatamente il collocamento paritario delle figlie e, anche alla luce della riduzione stipendiale a seguito del proprio mutamento di mansioni, il mantenimento ordinario diretto delle stesse da parte dei genitori.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza ex art 4 l. 898/1970, confermava l'affido condiviso delle minori secondo il regime di collocamento concordato dai coniugi all'udienza del 23.11.2022, ponendo a carico del marito un assegno di euro 200,00 per il mantenimento delle minori. Nominava dunque la dott.ssa Marta Diamante quale giudice istruttore.
4 Venivano, quindi, depositate da entrambe le parti le memorie integrative, mentre la moglie proponeva reclamo avverso i provvedimenti provvisori. Il reclamo veniva rigettato dalla Corte d'Appello di Trieste con decreto del
28.02.2023
Nel frattempo, all'udienza del 7.2.2023 le parti avevano precisato le rispettive conclusioni in merito al proprio status e successivamente, con sentenza non definitiva n. 272/2023, il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e Parte_1
rimettendo la causa al ruolo per la prosecuzione del CP_1
procedimento con separata ordinanza.
La causa veniva, quindi, istruita mediante deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
La coppia genitoriale veniva, inoltre, invitata ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità e il Consultorio trasmetteva relazioni positive di aggiornamento.
All'udienza del 2.7.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e il giudice istruttore concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Scaduti tali termini ed esaminati gli scritti difensivi, la causa è ora pronta per essere decisa.
***
1- Sull'affido, collocamento e diritto di visita delle figlie minorenni.
Dalla unione tra le parti sono nate (18.6.2009) e Per_1 Per_2
(19.3.2014).
Orbene, stante il loro diritto – da ritenersi assolutamente preminente – di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, ricevendo da ciascuno cura, educazione ed istruzione, il caso concreto dovrà essere disciplinato secondo la regola legale dell'affido condiviso, sulla cui
5 applicazione non sono state evidenziate – a ben vedere – da nessuna delle parti effettive e documentate ragioni ostative.
La stessa ricorrente, invero, ha dato atto che il padre esercita il proprio diritto di visita regolarmente e, sul punto, le parti hanno sostanzialmente rassegnato conclusioni congiunte.
Le figlie minori vengono, pertanto, affidate ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Alla madre dovrà essere, conseguentemente, assegnata la casa familiare, peraltro di sua esclusiva proprietà.
Quanto al diritto/dovere del padre di tenere con sé le figlie, possono essere confermati i provvedimenti provvisori adottati – peraltro su accordo delle parti – dal Presidente, in relazione ai quali nessuna delle stesse ha manifestato criticità, essendo evidentemente stato utile a tal fine anche il percorso consultoriale seguito dalle parti.
Il padre, dunque potrà tenere con sé le figlie a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio dopo scuola sino al lunedì mattina;
inoltre, nella settimana che si chiude con il weekend di competenza della mamma il padre terrà con sé le figlie tre giorni consecutivi con pernottamento dal martedì al giovedì; nella settimana che si chiude con il weekend di competenza del papà, la madre terrà con sé le figlie il mercoledì e il giovedì; il giorno del lunedì di ogni settimana le figlie staranno con la mamma e il martedì sempre con il papà; per quel che riguarda Natale, Pasqua e vacanze estive si confermano gli accordi di separazione e, quindi, il padre potrà tenere con sé le figlie Per_1
e ad anni alterni nelle giornate di Natale e domenica di Pasqua. Il Per_2
padre potrà tenere con sé le figlie e durante: - le vacanze Per_1 Per_2
natalizie per metà periodo alternato di anno in anno, salvo diverse intese tra i genitori;
-le vacanze pasquali in via alternata spetteranno a ciascun genitore di anno in anno salve diverse intese;
le vacanze estive per 15 giorni anche
6 non consecutivi. Per le altre festività da calendario (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 25 Aprile, I° Maggio, 2 Giugno…) i genitori si alterneranno. In caso di impedimento di uno dei due genitori lo stesso dovrà prioritariamente prima di ricorrere a terzi chiedere la disponibilità dell'altro genitore.
2- sull'assegno di mantenimento per le figlie
L'unica questione controversa attiene al connesso profilo economico.
In generale va premesso che l'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“Nella quantificazione dell'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore va osservato il principio di proporzionalità, che, a sua volta, postula una effettiva valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita da lui goduto in costanza di matrimonio dei genitori e dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi (cioè del mantenimento diretto)” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 5 giugno 2023 n. 15693). Ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari tra genitori, il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis
7 c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascuna parte, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n.
25531). Da tali principi consegue che lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento.
La ricorrente chiede di confermarsi il contributo che già era stato concordato in sede di separazione, pari a € 200,00 per figlia, mentre il resistente chiede di disporsi il mantenimento diretto delle stesse in ragione della sopravvenuta riduzione del proprio reddito.
In via provvisoria e urgente, il Presidente aveva ridotto l'assegno ad euro
200,00 (euro 100,00 per ciascuna figlia) in ragione del recente trasferimento del resistente presso altra caserma con altre mansioni. Tale statuizione è stata confermata dalla Corte d'Appello in sede di reclamo.
Venendo allora alla condizione retributiva e patrimoniale delle parti si osserva quanto d'appresso.
La è dipendente delle . Parte_1 CP_2
Dalle dichiarazioni dei redditi dalla stessa prodotte si evince che:
- nel 2021 il relativo reddito imponibile annuo era di euro 22.009,00 che, detratta l'imposta netta di euro 1.617,00 e suddiviso il risultato per 12 mensilità, corrisponde ad una disponibilità netta mensile di euro 1.699,00;
- nel 2022 il reddito imponibile è stato di euro 23.705,46 corrispondente a circa 1.700,00 euro netti mensili;
- nel 2023 il reddito imponibile annuo è stato di euro 24.745,77 corrispondente a circa 1.750,00 euro netti mensili.
La ricorrente non ha costi fissi per l'immobile a lei assegnato, di sua esclusiva proprietà.
8 Venendo al marito, il reddito annuo imponibile nel 2021 era di euro
33.258,00; nel 2022 di euro 34.209,27 e nel 2023 di euro 32.948,00.
Non si apprezza, pertanto, una drastica riduzione della retribuzione complessiva lorda a cavallo dell'udienza presidenziale, come invece prospettato dal marito.
Per calcolare il reddito netto mensile, però, poiché le dichiarazioni fiscali non sono complete e non consentono di apprezzare l'imposta netta (così come le eventuali detrazioni di cui beneficia per effetto del mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile che occupa), va tenuto conto del fatto che il aveva dedotto che la busta paga, prima dell'inizio della presente CP_1
vertenza, era di euro 1.900,00 circa, per un reddito annuo di 32-33.000,00 euro.
Se è vero, quindi, che prima del cambio mansioni la retribuzione netta era di circa 1.900,00 euro, va allora evidenziato che le buste paga successive al cambio mansioni, opportunamente prodotte, non attestano alcuna decurtazione stipendiale.
Va, del resto, tenuto conto del fatto che il resistente percepisce la quota di spettanza dell'A.U.U. pari ad euro 152,90.
Inoltre, è documentato che, prima di promuovere il presente giudizio, il ha venduto un immobile verso il corrispettivo di euro 136.000,00. CP_1
Poco dopo, lo stesso ha acquistato l'immobile dove attualmente vive, a
Pozzuolo del Friuli, al prezzo di euro 150.000,00, stipulando in data
22.2.2021 con la un mutuo fondiario di euro 125.000,00. CP_3
La rata del mutuo è di euro 574,87.
Parte resistente, inoltre, sostiene essere aumentati gli esborsi che mensilmente deve sostenere, a titolo di spese per la manutenzione e le utenze dell'abitazione acquistata a Pozzuolo del Friuli.
Il resistente, tuttavia, non ha documentato di avere sostenuto spese per la
9 manutenzione della casa, avendo prodotto soltanto dei preventivi, e, dunque, non è provato quale destinazione sia stata impartita al sostanzioso ricavato dalla vendita dell'immobile di proprietà.
Tutto ciò premesso e considerato,
- valutati i sostanziosi tempi di permanenza delle minori presso il padre e il connesso significativo contributo diretto di tale genitore nel relativo mantenimento;
- tenuto conto del non deciso divario reddituale tra le parti;
- valorizzato, però, il rateo del mutuo cui deve far fronte il marito e, nel contempo, la disponibilità del ricavato della vendita dell'immobile di cui non
è stata documentato alcun impiego;
- tenuto conto della percezione da parte dei genitori al 50% dell'a.u.u.; tutto ciò premesso, il Collegio ritiene di dover confermare in euro 200,00 complessivi l'assegno posto a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie minori.
Le spese straordinarie possono essere ripartite a metà. Per l'identificazione di quelle che sono le spese straordinarie e per le quali ci sia necessità di un preventivo consenso si richiama quanto stabilito dall'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia della sezione di DI (protocollato presso la segreteria della presidenza del Tribunale di DI).
5- sulle spese di lite.
La reciproca parziale soccombenza e gli interessi preminenti delle minori qui in rilievo giustificano una integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, ferma la pronuncia n.
272/2023 sullo status, così dispone;
1) affida le figlie minori ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocazione prevalente presso la madre;
10 2) dispone che il padre avrà diritto/dovere di tenere con sé le minori, a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio dopo scuola sino al lunedì mattina;
inoltre, nella settimana che si chiude con il weekend di competenza della mamma il padre terrà con sé le figlie tre giorni consecutivi con pernottamento dal martedì al giovedì; nella settimana che si chiude con il weekend di competenza del papà, la madre terrà con sé le figlie il mercoledì
e il giovedì; il giorno del lunedì di ogni settimana le figlie staranno con la mamma e il martedì sempre con il papà; per quel che riguarda Natale,
Pasqua e vacanze estive si confermano gli accordi di separazione e, quindi, il padre potrà tenere con sé le figlie e ad anni alterni nelle Per_1 Per_2
giornate di Natale e domenica di Pasqua. Il padre potrà tenere con sé le figlie e durante: - le vacanze natalizie per metà periodo alternato Per_1 Per_2
di anno in anno, salvo diverse intese tra i genitori;
-le vacanze pasquali in via alternata spetteranno a ciascun genitore di anno in anno salve diverse intese;
le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi. Per le altre festività da calendario (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 25 Aprile, I°
Maggio, 2 Giugno…) i genitori si alterneranno. In caso di impedimento di uno dei due genitori lo stesso dovrà prioritariamente prima di ricorrere a terzi chiedere la disponibilità dell'altro genitore;
3) conferma l'assegnazione della casa familiare alla moglie, in quanto collocataria delle figlie minori;
4) pone a carico del sig. l'onere di corrispondere alla signora CP_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, l'importo Parte_1
complessivo di € 200,00 mensili entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
5) dispone che i genitori percepiscano il 50% ciascuno dell'A.U.U. per le figlie;
6) pone le spese straordinarie per le figlie a carico dei genitori nella misura
11 del 50% ciascuno. Per la relativa individuazione e disciplina si rinvia alle disposizioni dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia di DI in uso presso l'intestato Tribunale;
7) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in DI, nella Camera di Consiglio del 14.11.2024
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Marta Diamante Dr.ssa Annamaria Antonini
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