Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2593 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA AR RA, nato [...] elettivamente domiciliato\a in viale dei pioppi,23 81016 piedimonte matese italia presso lo studio dell'Avv.GIOVANNI FESTA e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA, AMBITO TERRITORIALE DI BENEVENTO, UFFICIO SCOLASTICO PER LA PROVINCIA DI BENEVENTO
Resistente CONTUMACE CONTROINTERESSATI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA POSTO COMUNE COINVOLTI NELLA MOBILITA' 2024/2025 E TRASFERITI NELLA PROVINCIA DI CASERTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12/06/2024 AR RA conveniva in giudizio MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA, AMBITO TERRITORIALE DI BENEVENTO, UFFICIO SCOLASTICO PER LA PROVINCIA DI BENEVENTO nonché i controinteressati impersonalmente, esponendo di essere docente di
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che tale esclusione appariva in contrasto con norme imperative, ovvero leggi e principi costituzionali a tutela della disabilità; che il riconoscimento di tale precedenza solo in sede di assegnazione provvisoria e non anche in sede di trasferimento interprovinciale, rappresentava una grave discriminazione;
che vi era una sperequazione rispetto alla posizione di coloro che dovevano assistere il coniuge o il figlio disabile o di coloro che partecipavano alla mobilità provinciale;
che ugualmente illegittimo l'art. 8 comma 5 del CCNI sulla mobilità 2022/2023 che prevedeva per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/2025, accantonamento del cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali e del restante 50%, per l'a.s. 2020/21, il 30% delle disponibilità alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;
per l' a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità alla mobilità territoriale interprovinciale e il25% alla mobilità professionale. Concludeva chiedendo “previa disapplicazione delle disposizioni del CCNI sulla mobilità efficace per l'a.s.2024/2025 - e disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori a norme imperative, il diritto del ricorrente alla precedenza in sede di mobilità interprovinciale, in ossequio al principio di cui all'art.33 comma 5 della L.104/92, con il conseguente trasferimento dello stesso presso la prima sede indicata in domanda o altra sede viciniore alla propria residenza ovvero in provincia di Caserta anche in soprannumero e conseguentemente ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di ogni provvedimento utile a soddisfare il suddetto diritto, ovvero DISPORRE i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire e assicurare gli effetti della decisone della controversia;
- adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. - RITENERE E DIARRE illegittima la sottrazione
2 dei posti vacanti ai trasferimenti interprovinciali per destinarli alle immissioni in ruolo e pertanto disporre il trasferimento del ricorrente in provincia di Caserta anche in soprannumero. - Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario”.
Regolarmente convenuto in giudizio a mezzo PEC 09.12.2024 MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO, non si costituiva e se ne dichiara la contumacia.
I controinteressati impersonalmente, evocati in giudizio mediante pubblicazione sul sito del MINISTERO, non si costituivano.
La causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente, quanto alla giurisdizione,come statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4318 , sussiste la giurisdizione del G.O. n materia di procedura di trasferimento e mobilità del personale docente, in quanto i provvedimenti dell'Amministrazione, lungi dal dettare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o dal determinare le dotazioni organiche complessive, si limita alla previsione di norme di dettaglio circa i termini e le modalità di presentazione delle domande relative alle procedure di mobilità - che non possono essere ascritte alla categoria delle procedure concorsuali per l'assunzione, né equiparate all'ipotesi di passaggio da un'area funzionale ad altra - come definite dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale, sicché il "petitum" sostanziale dedotto involge un atto di gestione della graduatoria, incidente in via diretta sulla posizione soggettiva dell'interessato e sul suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima.
Anche con specifico riferimento alle controversie su criteri per assegnazione posti nell'ambito della procedura di mobilità la Suprema Corte, Cassazione civile sez. un., 10/04/2018, n.8821, ha chiarito come susssita la giurisdizione del G.O. nelle controversie sui criteri per l'assegnazione dei posti nell'ambito della procedura di mobilità trattandosi della fase esecutiva del rapporto di lavoro.
Ne consegue che deve affermarsi la giurisdizione del G.O.
Nel merito parte ricorrente lamenta la contrarietà a norme imperative dell'art.13 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio dall'a.s. 2022/2023 all'a.s. 2024/2025, sottoscritto il 6.3.2019.
3 La norma prevede testualmente “Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. Successivamente viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza del coniuge e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso Comune e nella II fase dei trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabilr in situazione di gravità”. Non può ravvisarsi nella suddetta disposizione normativa, una limitazione in aperto contrasto con normativa di rango superiore. La Suprema Corte, da ultimo con sentenza Cassazione civile sez. lav., 29/11/2022, n.35105, ha escluso, con riferimento ad una fattispecie sovrapponibile a quella oggi sottoposta al vaglio di questo Giudicante, che il diritto di precedenza per disabilità ex art.3 co.3 L.n.104\92 posso prevalere sulle normativa disciplinante le operazioni di mobilità.
Sulla questione la Suprema Corte si era già pronunciata e, in continuità con l'orientamento espresso in fattispecie analoga da Cass. n. 585/2016 (che ha ritenuto legittima la previsione di un'analoga regolazione del diritto di precedenza dettata dal contratto collettivo decentrato 31.5.2002 per la mobilità dei dipendenti dei conservatori pubblici) nonché con i principi affermati, più in generale, da Cass. S.U. n. 7945/2008, Cass. n. 7120/2018, Cass. n. 6150/2019, Cass. n. 20243/2020, aveva escluso che la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, attribuisca al dipendente che assiste la persona affetta da disabilità un diritto soggettivo assoluto ed illimitato, perché l'inciso "ove possibile" evoca un necessario bilanciamento di interessi, tutti costituzionalmente protetti (in questo senso fra le tante più recenti anche Cass. n. 22885/2021).
Cass. n. 4677/2021 non ha, quindi, ravvisato l'eccepita nullità per contrasto con norma imperativa di legge del C.C.N.I. sul punto e, richiamate anche le esigenze funzionali di buon andamento della Pubblica Amministrazione, valorizzate dall'art. 97 Cost., comma 2, ha sottolineato che l'esclusione nelle operazioni di mobilità interprovinciale (non in quelle infraprovinciale e di assegnazione provvisoria) della precedenza in favore del figlio che assiste genitore disabile, non può essere isolatamente considerata, ma va valutata nell'ambito della complessiva disciplina dettata dall'art. 13,
4 in considerazione dell'intreccio delle diverse misure ivi previste, che, unitariamente apprezzare, realizzano il bilanciamento di interessi evocato già da Cass. S.U. n. 7945/2008.
Il principio enunciato, deve essere qui ribadito perché la ricorrente, per contrastarlo, da un lato invoca il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 601, non decisivo ai fini di causa, dall'altro fa leva su un concetto riduttivo di "esigenze della Pubblica Amministrazione", restringendone l'ambito alla sola scelta discrezionale sulla necessità o meno di provvedere alla copertura del posto vacante.
Quanto al primo aspetto va detto che l'art. 601 del T.U., intitolato "tutela dei soggetti portatori di handicap", al comma 1, richiama espressamente la L. n. 104 del 1992, artt. 21 e 33, ed al comma 2 aggiunge "le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità".
I due commi della disposizione vanno, pertanto, coordinati tra loro e ciò porta ad escludere che la precedenza di cui al comma 2 possa essere intesa in termini assoluti, giacché il rinvio operato alla L. n. 104 del 1992, art. 33, implica anche il richiamo del comma 5, che, attribuendo il diritto di precedenza "ove possibile", consente l'apprezzamento ed il bilanciamento degli opposti interessi delle parti del rapporto di impiego.
Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 601, quindi, detta per il personale della scuola una disciplina che è priva di carattere di specialità, nel senso che non differenzia né accentua la tutela della disabilità rispetto a quella generale che vale nei rapporti privati e negli altri comparti dell'impiego pubblico.
Ciò detto va osservato che, come già evidenziato da Cass. n. 4677/2021, l'art. 13 del C.C.N.I., che disciplina i diritti di precedenza, nel complesso articolato opera una graduazione fra i diversi titoli (la disposizione contrattuale si riferisce, infatti, a tutti i titoli di precedenza e ad alcuni di essi attribuisce carattere assoluto) e tiene conto della distinzione fra mobilità territoriale e mobilità professionale nonché, all'interno della prima, fra spostamenti infra ed extra provinciali e fra mutamenti definitivi e provvisori della sede di assegnazione, stabilendo anche, sempre a tutela della disabilità, punteggi aggiuntivi da riconoscere al dipendente che assiste l'invalido, punteggi che nelle operazioni ordinarie si risolvono in una precedenza, seppure non assoluta, a parità di titoli e di anzianità.
5 La richiamata disciplina, dunque, garantisce un bilanciamento degli interessi che vengono in rilievo nelle organizzazioni complesse ed articolate sull'intero territorio nazionale, in relazione alle quali si rende necessario contemperare le esigenze del singolo dipendente, con quelle, egualmente meritevoli di tutela, di altri titolari di diritti di precedenza.
In quelle organizzazioni, inoltre, l'esercizio di diritti riconosciuti in termini non assoluti deve essere sì assicurato, ma con modalità che non mortifichino oltre misura le operazioni ordinarie di trasferimento, la cui disciplina è anch'essa frutto del contemperamento di opposte esigenze, perché finalizzata a garantire un'adeguata copertura di tutti gli ambiti territoriali, salvaguardando al tempo stesso le aspettative di riavvicinamento al nucleo familiare dei dipendenti assegnati ad altre sedi.
Ribadito che la tutela della disabilità va contemperata con quella degli altri interessi di rilievo costituzionale, va detto che l'art. 97 Cost., impone alle Pubbliche Amministrazioni di organizzare i propri uffici nel rispetto, non del solo principio di efficienza, ma anche di quelli di imparzialità e trasparenza, che si risolvono, sul piano civilistico, nella necessità di agire secondo correttezza e buona fede.
Nelle organizzazioni complesse, pertanto, l'amministrazione, a fronte del potenziale conflitto fra più aspiranti al medesimo bene, è tenuta ad adottare criteri predeterminati e trasparenti che tengano conto degli interessi, tutti meritevoli di tutela, dei dipendenti interessati alla mobilità, criteri che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, (nelle diverse versioni succedutesi nel tempo), possono essere oggetto di contrattazione collettiva, che rappresenta la sede di elezione per il componimento del conflitto fra esigenze contrapposte, in ragione del ruolo svolto dalle organizzazioni sindacali che rappresentano l'intera categoria dei dipendenti interessati alle operazioni di mobilità.
La L. n. 104 del 1992, art. 33, nel riconoscere il diritto di precedenza "ove possibile", non limita il bilanciamento alle sole esigenze organizzative intese in senso stretto e riferite unicamente all'opportunità o meno di coprire una sede vacante, bensì legittima l'apprezzamento degli altri interessi dei quali il datore di lavoro si deve fare interprete e, pertanto, lascia spazio a graduazioni della precedenza, comunque riconosciuta, che tengano conto anche del legame esistente con la persona affetta da disabilità e che valorizzino, secondo un criterio di normalità, il ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare.
6 Non e', pertanto, configurabile l'eccepita nullità delle clausole della contrattazione collettiva che vengono in rilievo, perché la tutela della disabilità è comunque complessivamente garantita dalla previsione di punteggi aggiuntivi e della precedenza nelle operazioni di assegnazione provvisoria e di trasferimento infraprovinciale.
Analoghe considerazioni devono farsi per la previsione contrattuale che individua le sedi disponibili assegnando preferenza, rispetto alla mobilità professionale e territoriale, alle nuove immissioni in ruolo, cui sono riservati il 50% dei posti al termine dei trasferimenti provinciali.
Da quanto premesso consegue il rigetto della domanda.
Nulla per le spese stante la contumacia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da AR RA nei confronti di MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA, AMBITO TERRITORIALE DI BENEVENTO, UFFICIO SCOLASTICO PER LA PROVINCIA DI BENEVENTO e controinteressati impersonalmente ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla per le spese. Benevento 18.03.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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