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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/05/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 225/2024
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 225/2024
All'udienza del 13.05.2025 alle ore 12:00 davanti alla Corte di Appello così composta: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Andrea Lama Consigliere dott. Carmela Italiano Consigliere sono comparsi l'avv. De Risio per parte appellante e l'avv. De Pascale anche in sostituzione dell'avv.
Cantelli per parte appellata, i quali si riportano al contenuto dei rispettivi atti difensivi, contestano reciprocamente le deduzioni avversarie ed insistono per l'accoglimento delle domande e conclusioni già formulate in atti.
La Corte sentiti i difensori delle parti si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Il Presidente
Manuela Velotti
La Corte alle ore12:02 pronuncia sentenza.
N. R.G. 225/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Andrea Lama Consigliere dott. Carmela Italiano Consigliere
pagina 1 di 4 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 225/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE RISIO ENRICO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DILDA LAURA MARIA ( STRADA REPUBBLICA N. 1 43100 C.F._1
; Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CANTELLI GIANCARLO e dell'avv. DE CP_1 P.IVA_2
PASCALE MATTIA ( ) C/O AVV. CANTELLI STRADA DELLA C.F._2
REPUBBLICA 95 PARMA;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per il “Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, preso atto della sentenza Parte_1
30/4/2024 n. 847, con cui codesta Corte, accogliendo l'appello proposto dal ha Parte_1
integralmente riformato la sentenza non definitiva 23/4/2021 n. 1107, resa dal Tribunale di Bologna -
Sezione specializzata in materia di impresa in relazione all'an debeatur, e del conseguente effetto espansivo ex art. 336 c.p.c. rispetto alla sentenza definitiva 9/1/2024 n. 48, resa dallo stesso Tribunale in relazione al quantum:
1) dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere rispetto all'impugnazione proposta dal avverso la medesima sentenza definitiva 9/1/2024 n. 48 del Tribunale di Parte_1
Bologna - Sezione specializzata in materia di impresa;
2) condannare l'appellata in base al principio della soccombenza virtuale, a rifondere al CP_1
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”. Parte_1
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis e previe le più CP_1
opportune declaratorie del caso e di legge dichiarare inammissibile, illegittima o come meglio,
l'impugnazione proposta dal avverso la sentenza del Tribunale di Bologna - Sezione Parte_1 specializzata in materia d'impresa n. 48/2024, con ogni consequenziale pronuncia”.
IN FATTO
1. conveniva in giudizio il esponendo che, con determina dirigenziale n. CP_1 Parte_1
2007-602 del 28/2/2007, il aveva aggiudicato a in ATI con altro soggetto, Pt_1 Controparte_2 all'esito di gara a evidenza pubblica, il servizio di manutenzione e cura del verde pubblico per il triennio 2007-2009; che successivamente, in seguito a delibera della Giunta Comunale del 16.4.2009,
pagina 2 di 4 Parte l'affidamento del servizio era stato rinnovato una prima volta in favore dell' ino al 31.3.2010, e una seconda volta con delibera del 19.4.2010 fino al 30.9.2010.
Assumeva l'attrice che il fosse inadempiente in relazione all'obbligo di pagamento dei Pt_1
corrispettivi per il periodo 1.04.2009 – 30.09.2010, chiedendone pertanto il pagamento.
2. Si costituiva il chiedendo il rigetto delle pretese avversarie ed eccependo, tra l'altro, la Pt_1
nullità dei due “rinnovi” dell'originario contratto del 2007, disposti dopo la scadenza, per mancanza di nuova gara.
3. Con sentenza non definitiva n. 1107/2021 il Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata in materia di Impresa dichiarava l'inadempimento del al contratto di appalto avente ad oggetto Parte_1
il servizio globale di manutenzione del verde pubblico comunale stipulato in data 31.5.2007 n. rep.
39526 e successivo rinnovo contrattuale n. rep. 40114 del 19.11.2010 e, per l'effetto, dichiarava il tenuto al pagamento del relativo corrispettivo;
rigettava la domanda di pagamento Pt_1 dell'importo di € 51.241,01 a titolo di corrispettivo degli affidamenti integrativi del servizio globale predetto e disponeva la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza.
4. Avverso tale pronuncia il proponeva appello immediato, chiedendone l'integrale riforma. Pt_1
5. Nel frattempo, il Tribunale di Bologna procedeva all'istruttoria tramite c.t.u., all'esito della quale con la sentenza n. 48/2024 (in questa sede appellata), condannava il a pagare a Parte_1 CP_1
l'importo di € 2.908.339,00 oltre interessi di mora, nonché le spese di lite.
[...]
CP_
6. Avverso quest'ultima sentenza il proponeva appello;
resisteva Parte_1
7. Nelle more, la sentenza non definitiva n. 1107/2021 del Tribunale di Bologna – Sezione
Specializzata in materia di Impresa è stata riformata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n.
847/2024, che così ha statuito: “in accoglimento dell'appello proposto dal Parte_1 accerta e dichiara la nullità del contratto Rep. n. 40114 del 19/11/2010 e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata con rigetto di tutte le domande proposte da CP_1
– respinge l'appello incidentale proposto da …”. CP_1
CP_
8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tuttora pendente.
9. La presente causa è stata poi discussa e decisa all'udienza del 13 maggio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termini per note e repliche.
IN DIRITTO
10. I procuratori delle parti, nelle proprie memorie conclusionali, concordemente deducono che nel caso di specie, a seguito della pronuncia n. 847/2024 della Corte di Appello di Bologna - con la quale quest'ultima, accogliendo l'appello del e dichiarando la nullità del contratto Rep. n. Parte_1
40114 del 19.11.2010, ha riformato la sentenza parziale sull'an, ritenendo nulle le proroghe del pagina 3 di 4 CP_ contratto di appalto sulle quali è fondata la domanda di - si sia verificato l'effetto espansivo esterno previsto dall'art. 336, comma 2 c.p.c., con conseguente caducazione della successiva pronuncia sul quantum oggetto della presente impugnazione.
11. L'affermazione è corretta.
La pronuncia n. 847/2024 della Corte di Appello di Bologna, intervenuta successivamente alla proposizione del presente appello, ha comportato la caducazione ai sensi dell'art. 336 c.p.c. comma 2 non solo della sentenza non definitiva, che aveva ritenuto la validità del titolo posto a fondamento delle
CP_ pretese di ma anche di quella definitiva, dalla stessa dipendente e impugnata con il presente appello, in quanto avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto in forza del titolo caducato (c.f.r. Cass. n. 21456/2019; n. 9070/2010; n. 2125/2011).
È invero principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui la riforma o la cassazione di una sentenza non definitiva, ponendo nel nulla le statuizioni successivamente pronunciate, che risultino dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta il venir meno dell'interesse all'impugnazione della sentenza definitiva, la cui automatica caducazione si traduce nella mancanza di un provvedimento impugnabile (in tal senso vedi Cass. 15411/2019; n. 17213/2015; n. 34/2011).
12. E poiché l'interesse ad appellare costituisce una condizione dell'impugnazione, la cui sussistenza dev'essere valutata in riferimento alla data della decisione, in applicazione del predetto principio deve prendersi atto del venir meno dell'interesse alla decisione in virtù della riforma della sentenza non definitiva, in quanto "La cassazione della sentenza non definitiva sull'an, intervenuta nelle more del giudizio di legittimità instaurato sul quantum, determina, a sensi dell'art.336, secondo comma, c.p.c. la automatica caducazione del provvedimento definitivo, alla quale consegue non la cessazione della materia del contendere ma l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro la decisione sul quantum" (Cass. n. 34/2011; n. 6130/1998; n. 451/1990).
13. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, poiché al momento al momento della proposizione dell'appello detto interesse, venuto meno a seguito della successiva pronuncia n.
847/2024 della Corte di Appello di Bologna, sussisteva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità dell'appello per sopravvenuto venire meno dell'interesse alla decisione.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 13.05.2025
Il Presidente estensore Dott. Manuela Velotti
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