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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n.10930 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata con il nome da Parte_1 Parte_2
, nata a [...], Illinois (Stati Uniti d'America),
[...] il 18 luglio 1964 (cod. fisc. C.F._1
, nato a [...], Florida Parte_3
(Stati Uniti d'America), il 13 febbraio 2001 (cod. fisc. ; C.F._2
, nata a [...], Florida (Stati Parte_4
Uniti d'America), il 5 marzo 2003 (cod. fisc.
); C.F._3 tutti residenti in [...], Carolina del Nord (Stati Uniti d'America), al 5942 Flintlock Court;
, nato a [...], California (Stati Uniti Parte_5
d'America), il 6 settembre 1978 (cod. fisc.
), residente in [...], Illinois (Stati C.F._4
Uniti d'America), al 5205 North Rockwell Street;
elettivamente domiciliati presso l'Avv. Alberto Stornelli del Foro di Trani, rappresentante e difensore,
– ricorrenti -
, non rappresentato né difeso, Controparte_1 – resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
* * * * * * *
Con ricorso depositato in data 16.9.2024, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere diretti discendenti di Per_1
– anche nota come o e con il
[...] Per_2 Per_2 cognome da coniugata nata in Italia, a [...] Persona_3
(TP), il 17 maggio 1894, da e Persona_4 Persona_5
(cfr. all. 1 al ricorso), mai spontaneamente e volontariamente naturalizzata cittadina statunitense (cfr. all. 2), e deceduta a Blue Island, Illinois (Stati Uniti
d'America), il 15 agosto 1991 (cfr. all. 3).
In data 7 luglio 1918, la suddetta ha Persona_1 contratto matrimonio (cfr. all. 8) con Persona_6 nato in Italia, a [...], il [...] (cfr. all. 5), naturalizzato cittadino statunitense il 10 settembre 1920
(cfr. all. 6) e deceduto a Chicago, Illinois (Stati Uniti
d'America), il 12 maggio 1966 (cfr. all.7).
Dall'unione dei predetti e Persona_1 Persona_6
è nata, a Chicago, Illinois (Stati Uniti d'America), il 2 agosto
1925, (cfr. all. 9); dal matrimonio – Parte_6 contratto nella Contea di Marion, Indiana (Stati Uniti
d'America) il 15 gennaio 1944 (cfr. all. 11) tra la suddetta e , è nato, a Parte_7 Parte_8
Chicago, Illinois (Stati Uniti d'America), in data 5 dicembre
1944, (cfr. all. 12). Persona_7
Dal matrimonio - contratto a Chicago, Illinois (Stati Uniti
d'America), il 31 luglio 1965 (cfr. all. 17) - tra il suddetto
2 ed è nata, Parte_9 Controparte_2 il 18 luglio 1964 a Chicago, Illinois (Stati Uniti d'America),
(cfr. all. 18), odierna ricorrente. Parte_10
Dal matrimonio – contratto a Saint Petersburg, Florida
(Stati Uniti d'America) il 3 settembre 1999 (cfr. all. 20) – tra la stessa e , sono Parte_2 Parte_3 nati i seguenti figli:
Jr., nato il [...] a [...] Parte_3
Petersburg, Contea di Pinellas, Florida (Stati Uniti
d'America) (cfr. all. 21), ed , nata il 5 Parte_4 marzo 2003 a Saint Petersburg, Contea di Pinellas, Florida
(Stati Uniti d'America) (cfr. all. 22), anch'essi odierni ricorrenti.
Il già citato (anche noto con il cognome Parte_9
) si è unito in matrimonio – a Westminster, Londra Pt_8
(Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), in data
31 luglio 1965, (cfr. all. 24) – con e Persona_8 dal predetto matrimonio è nato – a Berkeley, California
(Stati Uniti d'America), il 6 settembre 1978 – Parte_5
(cfr. all. 25), anch'egli odierno ricorrente.
[...]
Il convenuto, pur regolarmente citato, non si CP_1 costituiva.
La causa veniva istruita sia documentalmente che attraverso interlocuzione con la difesa delle ricorrenti
(verbale udienza 22.5.2025).
Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ratione materiae alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, e
3 territorialmente avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani;
va fin d'ora rilevato che nei documenti prodotti dai ricorrenti sono presenti talune discrepanze nei nomi, comunque irrilevanti anche perché esistono comunque sufficienti elementi presuntivi ex art. 2729 c.c. per ritenere che si tratti delle stesse persone indicate in ricorso.
Ciò premesso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 5 febbraio 1992, n.91, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (così come disponeva il pregresso art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - Disposizioni sulla cittadinanza italiana - in favore del padre, parzialmente rilevante nella presente fattispecie ratione temporis).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 1, n.
1, della legge 555/12, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, sussistendo una palese discriminazione in danno dei figli di donne cittadine.
La stessa Corte ha inoltre riconosciuto che deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Inoltre, con sentenza n. 87 del 16.04.1975, ha autorevolmente chiarito che “è in contrasto con la
Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità” ed ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui
4 prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4466 del 25.02.2009, hanno poi riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975, riconoscendo così il diritto a mantenere la propria cittadinanza italiana anche alle cittadine italiane coniugate con un cittadino straniero prima del 01.01.1948.
Facendo applicazione di tali principi, e dalla documentazione prodotta (v. allegati, tutti debitamente tradotti e apostillati), in accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi la trasmissione al per i conseguenti provvedimenti. Controparte_1
Le spese del giudizio, stante l'esito e l'opzione di contumacia di parte resistente, e non rinvenendo nelle tempistiche degli uffici consolari ingiustificati comportamenti omissivi o dilatori, restano a carico dei ricorrenti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il
Tribunale in composizione monocratica così provvede: dichiara che:
, nata con il nome da nubile Parte_1 [...]
, nata a [...], Illinois (Stati Uniti d'America), Parte_2 il 18 luglio 1964 (cod. fisc. C.F._1
, nato a [...], Florida Parte_3
(Stati Uniti d'America), il 13 febbraio 2001 (cod. fisc. ; C.F._2
, nata a [...], Florida (Stati Parte_4
Uniti d'America), il 5 marzo 2003 (cod. fisc.
); C.F._3 tutti residenti in [...], Carolina del Nord (Stati Uniti d'America), al 5942 Flintlock Court;
, nato a [...], California (Stati Uniti Parte_5
d'America), il 6 settembre 1978 (cod. fisc.
), residente in [...], Illinois (Stati C.F._4
Uniti d'America), al 5205 North Rockwell Street;
5 sono cittadini italiani.
- Lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti.
- Si dispone la trasmissione al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché procedano alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile e in ogni altro registro ove siano tali incombenti previsti dalla legge.
Così deciso in Palermo, il giorno 26 maggio 2025.
Il Giudice
Roberto Lanza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
-
6
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n.10930 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata con il nome da Parte_1 Parte_2
, nata a [...], Illinois (Stati Uniti d'America),
[...] il 18 luglio 1964 (cod. fisc. C.F._1
, nato a [...], Florida Parte_3
(Stati Uniti d'America), il 13 febbraio 2001 (cod. fisc. ; C.F._2
, nata a [...], Florida (Stati Parte_4
Uniti d'America), il 5 marzo 2003 (cod. fisc.
); C.F._3 tutti residenti in [...], Carolina del Nord (Stati Uniti d'America), al 5942 Flintlock Court;
, nato a [...], California (Stati Uniti Parte_5
d'America), il 6 settembre 1978 (cod. fisc.
), residente in [...], Illinois (Stati C.F._4
Uniti d'America), al 5205 North Rockwell Street;
elettivamente domiciliati presso l'Avv. Alberto Stornelli del Foro di Trani, rappresentante e difensore,
– ricorrenti -
, non rappresentato né difeso, Controparte_1 – resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
* * * * * * *
Con ricorso depositato in data 16.9.2024, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere diretti discendenti di Per_1
– anche nota come o e con il
[...] Per_2 Per_2 cognome da coniugata nata in Italia, a [...] Persona_3
(TP), il 17 maggio 1894, da e Persona_4 Persona_5
(cfr. all. 1 al ricorso), mai spontaneamente e volontariamente naturalizzata cittadina statunitense (cfr. all. 2), e deceduta a Blue Island, Illinois (Stati Uniti
d'America), il 15 agosto 1991 (cfr. all. 3).
In data 7 luglio 1918, la suddetta ha Persona_1 contratto matrimonio (cfr. all. 8) con Persona_6 nato in Italia, a [...], il [...] (cfr. all. 5), naturalizzato cittadino statunitense il 10 settembre 1920
(cfr. all. 6) e deceduto a Chicago, Illinois (Stati Uniti
d'America), il 12 maggio 1966 (cfr. all.7).
Dall'unione dei predetti e Persona_1 Persona_6
è nata, a Chicago, Illinois (Stati Uniti d'America), il 2 agosto
1925, (cfr. all. 9); dal matrimonio – Parte_6 contratto nella Contea di Marion, Indiana (Stati Uniti
d'America) il 15 gennaio 1944 (cfr. all. 11) tra la suddetta e , è nato, a Parte_7 Parte_8
Chicago, Illinois (Stati Uniti d'America), in data 5 dicembre
1944, (cfr. all. 12). Persona_7
Dal matrimonio - contratto a Chicago, Illinois (Stati Uniti
d'America), il 31 luglio 1965 (cfr. all. 17) - tra il suddetto
2 ed è nata, Parte_9 Controparte_2 il 18 luglio 1964 a Chicago, Illinois (Stati Uniti d'America),
(cfr. all. 18), odierna ricorrente. Parte_10
Dal matrimonio – contratto a Saint Petersburg, Florida
(Stati Uniti d'America) il 3 settembre 1999 (cfr. all. 20) – tra la stessa e , sono Parte_2 Parte_3 nati i seguenti figli:
Jr., nato il [...] a [...] Parte_3
Petersburg, Contea di Pinellas, Florida (Stati Uniti
d'America) (cfr. all. 21), ed , nata il 5 Parte_4 marzo 2003 a Saint Petersburg, Contea di Pinellas, Florida
(Stati Uniti d'America) (cfr. all. 22), anch'essi odierni ricorrenti.
Il già citato (anche noto con il cognome Parte_9
) si è unito in matrimonio – a Westminster, Londra Pt_8
(Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), in data
31 luglio 1965, (cfr. all. 24) – con e Persona_8 dal predetto matrimonio è nato – a Berkeley, California
(Stati Uniti d'America), il 6 settembre 1978 – Parte_5
(cfr. all. 25), anch'egli odierno ricorrente.
[...]
Il convenuto, pur regolarmente citato, non si CP_1 costituiva.
La causa veniva istruita sia documentalmente che attraverso interlocuzione con la difesa delle ricorrenti
(verbale udienza 22.5.2025).
Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ratione materiae alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, e
3 territorialmente avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani;
va fin d'ora rilevato che nei documenti prodotti dai ricorrenti sono presenti talune discrepanze nei nomi, comunque irrilevanti anche perché esistono comunque sufficienti elementi presuntivi ex art. 2729 c.c. per ritenere che si tratti delle stesse persone indicate in ricorso.
Ciò premesso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 5 febbraio 1992, n.91, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (così come disponeva il pregresso art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - Disposizioni sulla cittadinanza italiana - in favore del padre, parzialmente rilevante nella presente fattispecie ratione temporis).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 1, n.
1, della legge 555/12, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, sussistendo una palese discriminazione in danno dei figli di donne cittadine.
La stessa Corte ha inoltre riconosciuto che deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Inoltre, con sentenza n. 87 del 16.04.1975, ha autorevolmente chiarito che “è in contrasto con la
Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità” ed ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui
4 prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4466 del 25.02.2009, hanno poi riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975, riconoscendo così il diritto a mantenere la propria cittadinanza italiana anche alle cittadine italiane coniugate con un cittadino straniero prima del 01.01.1948.
Facendo applicazione di tali principi, e dalla documentazione prodotta (v. allegati, tutti debitamente tradotti e apostillati), in accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi la trasmissione al per i conseguenti provvedimenti. Controparte_1
Le spese del giudizio, stante l'esito e l'opzione di contumacia di parte resistente, e non rinvenendo nelle tempistiche degli uffici consolari ingiustificati comportamenti omissivi o dilatori, restano a carico dei ricorrenti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il
Tribunale in composizione monocratica così provvede: dichiara che:
, nata con il nome da nubile Parte_1 [...]
, nata a [...], Illinois (Stati Uniti d'America), Parte_2 il 18 luglio 1964 (cod. fisc. C.F._1
, nato a [...], Florida Parte_3
(Stati Uniti d'America), il 13 febbraio 2001 (cod. fisc. ; C.F._2
, nata a [...], Florida (Stati Parte_4
Uniti d'America), il 5 marzo 2003 (cod. fisc.
); C.F._3 tutti residenti in [...], Carolina del Nord (Stati Uniti d'America), al 5942 Flintlock Court;
, nato a [...], California (Stati Uniti Parte_5
d'America), il 6 settembre 1978 (cod. fisc.
), residente in [...], Illinois (Stati C.F._4
Uniti d'America), al 5205 North Rockwell Street;
5 sono cittadini italiani.
- Lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti.
- Si dispone la trasmissione al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché procedano alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile e in ogni altro registro ove siano tali incombenti previsti dalla legge.
Così deciso in Palermo, il giorno 26 maggio 2025.
Il Giudice
Roberto Lanza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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