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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/06/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6359/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa R.G. n. 6359/2023 promossa da:
, con sede sociale sita in Carini (PA) in Parte_1
P. IVA , in persona del P.IVA_1 liquidatore e rappresentante legale pro – tempore, Avv. Paolo Ziniti, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Sabato (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pal
[...]
Sella n. 77, pec , Email_1
- Attrice opponente - CONTRO CF e PI , in persona dell'Avv. Stefano Controparte_1 P.IVA_2 ratore spe tata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. Francesca Dagnino (CF: - PEC: CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliata presso lo Email_2 di Santa Caterina 4/7,
- Convenuta opposta - Conclusioni dei procuratori delle parti Precisazione delle conclusioni per l'opponente. Come in atti.
Precisazione delle conclusioni per l'opposta. Come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione L'odierna attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1425/2023 – R.G. 4522/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 11/05/2023 per l'importo di € 43.803,96, oltre agli interessi e alle spese della procedura monitoria, nei confronti di quest'ultima e, quale solidalmente responsabile, della società Costituitasi in giudizio la società Controparte_2 opposta, all'esito della prima udienza di comparizione sono stato concessi alcuni rinvii in pendenza di trattative tra le parti volte a una soluzione transattiva della vertenza. Visto l'esito negativo delle stesse, ritenuta la causa di natura documentale e quindi matura per la decisione, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione alle parti dei termini di legge. Giova preliminarmente evidenziare che la società opposta in sede di conclusionali ha dato atto che la società - che non ha presentato opposizione Controparte_2 al decreto ingiuntivo, il quale è quindi da ritenersi definitivo nei suoi confronti - nelle more del presente procedimento di opposizione ha provveduto a saldare l'intero importo dovuto a titolo di capitale, interessi e spese del procedimento monitorio. Di conseguenza nell'odierno procedimento restano da regolare soltanto le spese dell'opposizione svolta da nei confronti Parte_1 dell'odierna opposta. A tal fine occorre quindi esaminare la fondatezza o meno della spiegata opposizione. Ebbene, la stessa è risultata infondata. La società opponente ha infatti in primo luogo evidenziato come il Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione (Proc. n. 256/2012 R.M.P.), abbia ordinato il sequestro dell'intero capitale sociale e del compendio aziendale della procedendo contestualmente alla nomina di un amministratore Parte_1
e, in seguito, di un liquidatore della società. La stessa ha quindi eccepito che, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.159/2011, eventuali diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro avrebbero potuto essere soddisfatti soltanto previa verifica del Tribunale penale di Palermo, ai sensi e per effetti degli artt. 57 ss. D. Lgs. n.159/2011. Di qui l'eccepita improcedibilità della domanda svolta in sede monitoria dalla società odierna opposta. L'eccezione è però palesemente infondata, in quanto il credito vantato da quest'ultima avverso l'odierna opponente è maturato successivamente al predetto provvedimento di sequestro, come si evince dalle fatture azionate in sede monitoria, che riportano consumi relativi agli anni 2020 e 2021. La società opponente ha quindi contestato la sussistenza di un rapporto di solidarietà passiva tra essa e la rispetto al credito azionato in via Controparte_2 monitoria dall'odierna opposta, evidenziando come tra dette parti fosse stato stipulato un contratto di affitto di azienda in data 06.10.2020 e come detto contratto prevedesse espressamente che per i debiti sorti nel corso della sua esecuzione avrebbe risposto nei confronti dei creditori la sola società affittuaria. Ora, a parte la considerazione che le pattuizioni intervenute tra le parti del predetto contratto di affitto di azienda non possono essere validamente opposte ai terzi creditori, si evidenzia, come pure rilevato dalla società opposta, che nel medesimo contratto l'affittuaria si era impegnata a volturare i contratti di fornitura in essere, quindi anche quello corrente con Tuttavia, come allegato da Controparte_1 quest'ultima e non contestato ex ad ra non è mai stata effettuata, con la conseguenza che l'odierna opponente è sempre rimasta formalmente parte del contratto di fornitura per cui è causa, rispondendo quindi in solido con l'affittuaria del suo inadempimento. Nessuna contestazione è stata infatti svolta da parte opponente circa l'an e il quantum della fornitura. All'infondatezza della spiegata opposizione segue la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa: a) fase di studio della controversia, valore minimo, € 851,00; b) fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 602,00; c) fase istruttoria, valore minimo, € 903,00; d) fase decisionale, valore minimo, € 1.453,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- conferma il decreto ingiuntivo n n. 1425/2023 – R.G. 4522/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 11/05/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento, in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.809,00 per competenze, oltre accessori di legge. Sentenza immediatamente esecutiva. Genova, li 24 Giugno 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa R.G. n. 6359/2023 promossa da:
, con sede sociale sita in Carini (PA) in Parte_1
P. IVA , in persona del P.IVA_1 liquidatore e rappresentante legale pro – tempore, Avv. Paolo Ziniti, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Sabato (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pal
[...]
Sella n. 77, pec , Email_1
- Attrice opponente - CONTRO CF e PI , in persona dell'Avv. Stefano Controparte_1 P.IVA_2 ratore spe tata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. Francesca Dagnino (CF: - PEC: CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliata presso lo Email_2 di Santa Caterina 4/7,
- Convenuta opposta - Conclusioni dei procuratori delle parti Precisazione delle conclusioni per l'opponente. Come in atti.
Precisazione delle conclusioni per l'opposta. Come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione L'odierna attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1425/2023 – R.G. 4522/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 11/05/2023 per l'importo di € 43.803,96, oltre agli interessi e alle spese della procedura monitoria, nei confronti di quest'ultima e, quale solidalmente responsabile, della società Costituitasi in giudizio la società Controparte_2 opposta, all'esito della prima udienza di comparizione sono stato concessi alcuni rinvii in pendenza di trattative tra le parti volte a una soluzione transattiva della vertenza. Visto l'esito negativo delle stesse, ritenuta la causa di natura documentale e quindi matura per la decisione, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione alle parti dei termini di legge. Giova preliminarmente evidenziare che la società opposta in sede di conclusionali ha dato atto che la società - che non ha presentato opposizione Controparte_2 al decreto ingiuntivo, il quale è quindi da ritenersi definitivo nei suoi confronti - nelle more del presente procedimento di opposizione ha provveduto a saldare l'intero importo dovuto a titolo di capitale, interessi e spese del procedimento monitorio. Di conseguenza nell'odierno procedimento restano da regolare soltanto le spese dell'opposizione svolta da nei confronti Parte_1 dell'odierna opposta. A tal fine occorre quindi esaminare la fondatezza o meno della spiegata opposizione. Ebbene, la stessa è risultata infondata. La società opponente ha infatti in primo luogo evidenziato come il Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione (Proc. n. 256/2012 R.M.P.), abbia ordinato il sequestro dell'intero capitale sociale e del compendio aziendale della procedendo contestualmente alla nomina di un amministratore Parte_1
e, in seguito, di un liquidatore della società. La stessa ha quindi eccepito che, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.159/2011, eventuali diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro avrebbero potuto essere soddisfatti soltanto previa verifica del Tribunale penale di Palermo, ai sensi e per effetti degli artt. 57 ss. D. Lgs. n.159/2011. Di qui l'eccepita improcedibilità della domanda svolta in sede monitoria dalla società odierna opposta. L'eccezione è però palesemente infondata, in quanto il credito vantato da quest'ultima avverso l'odierna opponente è maturato successivamente al predetto provvedimento di sequestro, come si evince dalle fatture azionate in sede monitoria, che riportano consumi relativi agli anni 2020 e 2021. La società opponente ha quindi contestato la sussistenza di un rapporto di solidarietà passiva tra essa e la rispetto al credito azionato in via Controparte_2 monitoria dall'odierna opposta, evidenziando come tra dette parti fosse stato stipulato un contratto di affitto di azienda in data 06.10.2020 e come detto contratto prevedesse espressamente che per i debiti sorti nel corso della sua esecuzione avrebbe risposto nei confronti dei creditori la sola società affittuaria. Ora, a parte la considerazione che le pattuizioni intervenute tra le parti del predetto contratto di affitto di azienda non possono essere validamente opposte ai terzi creditori, si evidenzia, come pure rilevato dalla società opposta, che nel medesimo contratto l'affittuaria si era impegnata a volturare i contratti di fornitura in essere, quindi anche quello corrente con Tuttavia, come allegato da Controparte_1 quest'ultima e non contestato ex ad ra non è mai stata effettuata, con la conseguenza che l'odierna opponente è sempre rimasta formalmente parte del contratto di fornitura per cui è causa, rispondendo quindi in solido con l'affittuaria del suo inadempimento. Nessuna contestazione è stata infatti svolta da parte opponente circa l'an e il quantum della fornitura. All'infondatezza della spiegata opposizione segue la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa: a) fase di studio della controversia, valore minimo, € 851,00; b) fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 602,00; c) fase istruttoria, valore minimo, € 903,00; d) fase decisionale, valore minimo, € 1.453,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- conferma il decreto ingiuntivo n n. 1425/2023 – R.G. 4522/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 11/05/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento, in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.809,00 per competenze, oltre accessori di legge. Sentenza immediatamente esecutiva. Genova, li 24 Giugno 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago