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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/12/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
1
n. 2120/2024 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 2120/2024 r.g.
Oggi 11 dicembre 2025 ad ore 10.00 innanzi al giudice ED PA, sono comparsi:
- l'avv. Laura Falcinelli, in sostituzione dell'avv. NE e dell'avv. Jannuzzi, per parte ricorrente;
- l'avv. Clara Gardeschi, anche in sostituzione dell'avv. Rita Cavezzuti, per il resistente. convenuta.
Il giudice, anche alla luce delle memorie scritte depositate dalle parti, invita le medesime a precisare le conclusioni sul profilo in rito rilevato dal giudice.
L'avv. Falcinelli conclude come da note autorizzate.
L'avv. Gardeschi si riporta all'atto di costituzione di nuovo difensore del 10.12.2025 e alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle note autorizzate.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2120/2024 2
Riaperto il verbale alle ore 18.15, il Giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del giudice ED PA all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta all'R.G. n. 2120/2024
PROMOSSA DA
(c.f. , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Parte_1
avv.ti Marco
NE e CH Jannuzzi
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Clara Gardeschi e dall'avv. Rita Cavezzuti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
ha adito l'intestato tribunale opponendosi all'ordinanza con la quale il Parte_1
comune di ha ingiunto il pagamento della somma di € 378.000,00. Per Controparte_1
l'esattezza, la somma in questione corrisponde a una sanzione comminata in conseguenza della asserita
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2120/2024 3
violazione di una clausola contenuta in un regolamento attuativo dell'art. 27 della Legge 865/1971
(«Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;
norme sulla espropriazione per pubblica utilità»)
da parte di un privato firmatario con il comune convenuto di una convenzione per la concessione del diritto di superficie di un'area di mq. 5.000, nell'ambito di una più vasta area destinata a Piano per gli
Insediamenti Produttivi.
È stato instaurato il contraddittorio e il si è ritualmente costituito, Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'esito della prima udienza tenutasi in data 30.10.2025 il tribunale ha rilevato il proprio difetto di giurisdizione così motivando:
«considerato che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, «in tema di concessione amministrativa
(concernente, nella specie, la costituzione di un diritto di superficie su suoli compresi nel programma di intervento comunale per l'urbanizzazione di aree destinate all'insediamento di aziende artigiane e di piccole industrie), la controversia, nella quale venga impugnato il provvedimento della P.A. concedente, emesso sulla base di una clausola della convenzione che la faculti ad applicare una sanzione pecuniaria in caso di violazione da parte del concessionario di condizioni previste nella convenzione medesima (rivolte, nell'ipotesi, a disciplinare i rapporti tra il concessionario e i terzi e a specificare i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di vendita o di locazione dell'immobile realizzato), appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, a norma dell'art. 5, comma primo, legge n. 1034
del 1971, in quanto, seppur diretta a contestare la debenza di una somma pretesa a titolo di sanzione, investe il rapporto concessorio, imponendo un'indagine sul contenuto del rapporto e sugli atti posti in essere dall'ente concedente nel corso del suo svolgimento» (Cass., Sez. Un., 8589/1996); nel caso specifico, il concessionario aveva concluso un contratto di locazione determinando il canone in violazione della clausola 9 della convenzione e il comune aveva ordinato conseguentemente di pagare una somma a titolo di riparazione;
secondo la Suprema Corte «sussist[e] la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, perché la controversia, seppure diretta a contestare la doverosità di una somma pretesa a articolo di sanzione e, quindi, apparentemente avente ad oggetto gli "altri corrispettivi" di cui alla norma da ultimo citata, in realtà investe il rapporto concessorio ed il suo contenuto, imponendo un'indagine sul contenuto del rapporto e sugli atti posti in essere dall'ente concedente nel corso del suo svolgimento (Cass. 24 novembre
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2120/2024 4
In conseguenza di tale rilievo, il tribunale ha concesso alle parti un termine per dedurre al riguardo.
Entrambe le parti hanno aderito alla prospettazione del giudicante e hanno concluso come segue:
- Parte ricorrente: «Si conclude pertanto affinché il Tribunale adito pronunci sentenza declinatoria della giurisdizione a favore del Giudice amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del codice di procedura civile, con il diritto del ricorrente alla prosecuzione della presente controversia nei termini di legge, in caso di mancato adeguamento - da parte del - del suo Controparte_1
regolamento ai principi di proporzionalità come evidenziati dall'ill.mo sig. Giudice alla scorsa udienza e come pacificamente riconosciuti anche dalla giurisprudenza amministrativa. Spese compensate».
- Parte resistente: «Voglia il Tribunale di Arezzo ritenere il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario
a favore del Giudice Amministrativo e conseguentemente provvedere nelle forme di rito. In ipotesi, ove il
Tribunale dovesse diversamente opinare, ed al fine di prevenire qualsiasi decadenza, si riporta alle conclusioni della memoria di costituzione. Con vittoria di spese e compensi di causa e in ipotesi con compensazione dei medesime».
Orbene, ritiene questo giudicante di doversi conformare all'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, valevole anche nel contesto del codice del processo amministrativo. Ed infatti, a norma dell'art. 133, comma 1, lett. c), del C.P.A. sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi […]». La giurisdizione spetta dunque al tribunale amministrativo regionale della Toscana e trova applicazione, conseguentemente, l'art. 11, comma 2,
CPA che così recita: «quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato».
In merito alle spese di lite, risulta congruo addivenire alla loro compensazione integrale, anche perché
è la stessa ordinanza impugnata a indicare, quale giudice competente per l'eventuale opposizione, il tribunale ordinario di Arezzo.
P.Q.M.
Il tribunale di Arezzo, in composizione monocratica:
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2120/2024 5
dichiara il difetto di giurisdizione del tribunale adito in favore del tribunale amministrativo regionale della Toscana;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Arezzo, 11 dicembre 2025
Il giudice
ED PA
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2120/2024 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1994 n. 9970; Cass. 27 aprile 1995 n. 4679)»;
rilevato, del resto, che i precedenti su casi analoghi sono stati rinvenuti tutti nell'ambito della giurisprudenza amministrativa (cfr. tra le altre Consiglio di Stato n. 6309/2022 e Consiglio di Stato n. 5776/2019, anche per la citazione di altri precedenti)».
n. 2120/2024 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 2120/2024 r.g.
Oggi 11 dicembre 2025 ad ore 10.00 innanzi al giudice ED PA, sono comparsi:
- l'avv. Laura Falcinelli, in sostituzione dell'avv. NE e dell'avv. Jannuzzi, per parte ricorrente;
- l'avv. Clara Gardeschi, anche in sostituzione dell'avv. Rita Cavezzuti, per il resistente. convenuta.
Il giudice, anche alla luce delle memorie scritte depositate dalle parti, invita le medesime a precisare le conclusioni sul profilo in rito rilevato dal giudice.
L'avv. Falcinelli conclude come da note autorizzate.
L'avv. Gardeschi si riporta all'atto di costituzione di nuovo difensore del 10.12.2025 e alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle note autorizzate.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2120/2024 2
Riaperto il verbale alle ore 18.15, il Giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del giudice ED PA all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta all'R.G. n. 2120/2024
PROMOSSA DA
(c.f. , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Parte_1
avv.ti Marco
NE e CH Jannuzzi
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Clara Gardeschi e dall'avv. Rita Cavezzuti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
ha adito l'intestato tribunale opponendosi all'ordinanza con la quale il Parte_1
comune di ha ingiunto il pagamento della somma di € 378.000,00. Per Controparte_1
l'esattezza, la somma in questione corrisponde a una sanzione comminata in conseguenza della asserita
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2120/2024 3
violazione di una clausola contenuta in un regolamento attuativo dell'art. 27 della Legge 865/1971
(«Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;
norme sulla espropriazione per pubblica utilità»)
da parte di un privato firmatario con il comune convenuto di una convenzione per la concessione del diritto di superficie di un'area di mq. 5.000, nell'ambito di una più vasta area destinata a Piano per gli
Insediamenti Produttivi.
È stato instaurato il contraddittorio e il si è ritualmente costituito, Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'esito della prima udienza tenutasi in data 30.10.2025 il tribunale ha rilevato il proprio difetto di giurisdizione così motivando:
«considerato che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, «in tema di concessione amministrativa
(concernente, nella specie, la costituzione di un diritto di superficie su suoli compresi nel programma di intervento comunale per l'urbanizzazione di aree destinate all'insediamento di aziende artigiane e di piccole industrie), la controversia, nella quale venga impugnato il provvedimento della P.A. concedente, emesso sulla base di una clausola della convenzione che la faculti ad applicare una sanzione pecuniaria in caso di violazione da parte del concessionario di condizioni previste nella convenzione medesima (rivolte, nell'ipotesi, a disciplinare i rapporti tra il concessionario e i terzi e a specificare i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di vendita o di locazione dell'immobile realizzato), appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, a norma dell'art. 5, comma primo, legge n. 1034
del 1971, in quanto, seppur diretta a contestare la debenza di una somma pretesa a titolo di sanzione, investe il rapporto concessorio, imponendo un'indagine sul contenuto del rapporto e sugli atti posti in essere dall'ente concedente nel corso del suo svolgimento» (Cass., Sez. Un., 8589/1996); nel caso specifico, il concessionario aveva concluso un contratto di locazione determinando il canone in violazione della clausola 9 della convenzione e il comune aveva ordinato conseguentemente di pagare una somma a titolo di riparazione;
secondo la Suprema Corte «sussist[e] la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, perché la controversia, seppure diretta a contestare la doverosità di una somma pretesa a articolo di sanzione e, quindi, apparentemente avente ad oggetto gli "altri corrispettivi" di cui alla norma da ultimo citata, in realtà investe il rapporto concessorio ed il suo contenuto, imponendo un'indagine sul contenuto del rapporto e sugli atti posti in essere dall'ente concedente nel corso del suo svolgimento (Cass. 24 novembre
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2120/2024 4
In conseguenza di tale rilievo, il tribunale ha concesso alle parti un termine per dedurre al riguardo.
Entrambe le parti hanno aderito alla prospettazione del giudicante e hanno concluso come segue:
- Parte ricorrente: «Si conclude pertanto affinché il Tribunale adito pronunci sentenza declinatoria della giurisdizione a favore del Giudice amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del codice di procedura civile, con il diritto del ricorrente alla prosecuzione della presente controversia nei termini di legge, in caso di mancato adeguamento - da parte del - del suo Controparte_1
regolamento ai principi di proporzionalità come evidenziati dall'ill.mo sig. Giudice alla scorsa udienza e come pacificamente riconosciuti anche dalla giurisprudenza amministrativa. Spese compensate».
- Parte resistente: «Voglia il Tribunale di Arezzo ritenere il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario
a favore del Giudice Amministrativo e conseguentemente provvedere nelle forme di rito. In ipotesi, ove il
Tribunale dovesse diversamente opinare, ed al fine di prevenire qualsiasi decadenza, si riporta alle conclusioni della memoria di costituzione. Con vittoria di spese e compensi di causa e in ipotesi con compensazione dei medesime».
Orbene, ritiene questo giudicante di doversi conformare all'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, valevole anche nel contesto del codice del processo amministrativo. Ed infatti, a norma dell'art. 133, comma 1, lett. c), del C.P.A. sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi […]». La giurisdizione spetta dunque al tribunale amministrativo regionale della Toscana e trova applicazione, conseguentemente, l'art. 11, comma 2,
CPA che così recita: «quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato».
In merito alle spese di lite, risulta congruo addivenire alla loro compensazione integrale, anche perché
è la stessa ordinanza impugnata a indicare, quale giudice competente per l'eventuale opposizione, il tribunale ordinario di Arezzo.
P.Q.M.
Il tribunale di Arezzo, in composizione monocratica:
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2120/2024 5
dichiara il difetto di giurisdizione del tribunale adito in favore del tribunale amministrativo regionale della Toscana;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Arezzo, 11 dicembre 2025
Il giudice
ED PA
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2120/2024 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1994 n. 9970; Cass. 27 aprile 1995 n. 4679)»;
rilevato, del resto, che i precedenti su casi analoghi sono stati rinvenuti tutti nell'ambito della giurisprudenza amministrativa (cfr. tra le altre Consiglio di Stato n. 6309/2022 e Consiglio di Stato n. 5776/2019, anche per la citazione di altri precedenti)».