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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1738/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1738/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Li Calsi Fabio) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 04.03.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/07/2024, , premettendo di Parte_1 avere contratto, in data 16.06.2004, matrimonio civile con , dalla cui Controparte_1 unione era nata una figlia, oramai maggiorenne, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del convenuto, che a suo dire avrebbe provocato la crisi matrimoniale a causa di atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti e anche verso la figlia.
Non si costituiva in giudizio , sebbene ritualmente evocato in Controparte_1 giudizio.
All'udienza del 22.01.2025, nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del convenuto, il Giudice, adottati i provvedimenti urgenti ex art 473 bis .21 c.p.c., in assenza di attività istruttoria, poneva la causa in decisione all'udienza del 04.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Va, invece, rigettata la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, perché rimasta non provata. A tal proposito è bene osservare come le prove orali non sono state ammesse perché del tutto generiche e prive di collocazione temporale;
quanto alla relazione del pronto soccorso del 28.02.2024, nella quale si attesta che la figlia delle parti aveva riportato un arrossamento del viso, deve notarsi che tale documento non assume particolare pregnanza non essendo stati riscontrati dai sanitari segni evidenti di una aggressione;
né particolare valore può attribuirsi alla querela sporta dalla figlia atteso che le dichiarazioni in essa contenute non sono assimilabili a quelle rese da un teste sotto giuramento e nel contraddittorio delle parti. Nessuna disposizione deve essere adottata in ordine all'affidamento della figlia
, in quanto maggiorenne. Persona_1
Deve confermarsi l'obbligo in capo al convenuto di contribuire al mantenimento della figlia in quanto la stessa, sebbene maggiorenne, non è ancora autonoma. Il convenuto dovrà versare alla ricorrente per il mantenimento della figlia un assegno mensile nella misura già stabilita in sede presidenziale.
Pertanto, deve porsi in capo a l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di CP_1 concorso nel mantenimento della figlia, l'assegno di euro 350,00 rivalutabile istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
L'uso della casa coniugale è assegnato alla ricorrente e alla figlia con lei convivente.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite siano dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata a Parte_1
Gorbanesti (Romania) il 25.04.1968 e , nato a [...] il Controparte_1
13/05/1962, i quali hanno contratto matrimonio a Delia (CL) in data 16.06.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Delia al n. 2, parte I, anno 2004;
rigetta la domanda di addebito;
pone a carico di , l'obbligo di pagare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 concorso nel mantenimento della figlia, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse della figlia, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 13.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)