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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/05/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 06/05/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 06/05/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa assistenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. ELIA Parte_1
ELENA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e CP_1 difeso dall'avvocato IERO LUCA
oggetto: indebito assistenziale
Con ricorso depositato il 27/02/2024, parte ricorrente premesso di essere titolare di pensione di invalidità civile deduceva che: - nel mese di dicembre 2022, avendo ricevuto un rateo pari ad euro 18,72 con sospensione della pensione di invalidità, per il tramite del Patronato, comunicava ad che lo CP_1 stesso era in possesso di dati anagrafici e di indirizzo errati, in quanto ella risultava essere divorziata e residente in diverso indirizzo;
- che CP_1 provvedeva in data 1.12.2022 all'aggiornamento dei predetti dati, senza, tuttavia, provvedere al pagamento dei ratei per le mensilità di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023, nel mentre erogava la rata di marzo 2023; - che, a seguito dell'invio dei RED, richiesti dall'Istituto degli anni precedenti, in data 30.1.2023 comunicava la revoca della maggiorazione sociale e CP_1 contestualmente il recupero di un indebito per somme non dovute e trattenute dall'Agenzia di produzione pari ad euro 1560,90; - che successivamente a due solleciti effettuati dal marito dell'odierna ricorrente, presso la sede dell'ente previdenziale per ottenere chiarimenti, in data 14.9.2023 inviava nuova CP_1 comunicazione di riliquidazione riportando “somme non dovute e trattenute da questa agenzia di produzione euro 10.805,08 e recupero indebito n. 0001646229 euro 10.805,08”. Nello specifico, chiedeva dichiararsi non dovuto l'importo di euro 10.805,08 e condannare alla restituzione delle somme indebitamente CP_1 trattenute sulla pensione n. 01031334221122010 dal mese di dicembre 2022, per aver inviato comunicazioni ad altro indirizzo e aver sospeso l'erogazione della pensione sulla base della circostanza che avrebbe superato i limiti reddituali, posto che era stata inserita in altro nucleo familiare.
Si costituiva in giudizio l' , precisando che l'indebito Controparte_2 era “conseguente alla revoca della prestazione pensionistica imputabile alla mancata presentazione da parte della titolare del modello reddituale per gli anni dal 2015 al 2019” e che, a seguito delle domande di ricostituzioni accolte (con arretrati di euro 1560,94 e 10.805,08, lo stesso era stato ridotto ad euro 4.140,08.
All'odierna udienza il giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. Ricostruiti i fatti di causa, dalla documentazione in atti emerge che l'indebito n.16046229 in esame è scaturito dalla mancata comunicazione a CP_1 dei dati reddituali dall'anno 2016 fino all'anno 2021 previsti dalla legge per il godimento della pensione di invalidità civile di cui il ricorrente era titolare. Ebbene, con riferimento agli indebiti di natura assistenziale il consolidato orientamento giurisprudenziale ha delineato una netta demarcazione rispetto agli indebiti di natura previdenziale, disciplinati dall art. 52 della legge n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991, affermando, inoltre, che la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebite sfugge alla disciplina generale codicistica dettata in tema di indebito oggettivo dall'art. 2033 c.c. Pertanto, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che “… …l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (vedasi da ultimo Cass. 23 febbraio 2023, n. 5606). Ebbene, come noto, la Suprema Corte ha recentemente osservato che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' CP_1
e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal CP_2 pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2 tutelabile alla luce delle premesse (...). In casi simili, allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019)" (Cass. 12608/2020; nello stesso senso, v. Cass. 13223/2020). Pertanto dai predetti arresti giurisprudenziali in materia di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale possono ritenersi pacifici ed ormai consolidati i seguenti principi:
- il predetto indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens” ovvero la sua buona fede, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato;
- nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all' ed essi fossero CP_1 perciò conoscibili dall' , ovvero quando l'indebito Controparte_2 scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e CP_1 che, quindi, l' già conosce;
CP_2
- inoltre, già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva all' di accedere alla conoscenza dei redditi CP_1 dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' CP_1 in via telematica;
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, ha previsto l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
il comma 6 del medesimo articolo ha, altresì, stabilito che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i CP_1 dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria;
- da ciò consegue che i pensionati non devono comunicare all' la CP_1 propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' ; CP_2
In questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, può allora concludersi che nella fattispecie di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale. Calati detti principi nella fattispecie in esame, l'indebito n. 16046229 di euro 16.506,06 e le precedenti comunicazioni dell' , atte a sollecitare la CP_2 ricorrente nel comunicare i dati reddituali, risultano inviate ad un indirizzo differente rispetto a quello in cui la stessa aveva la residenza (inviate alla Via Ruggero Flores n.16, mentre dal certificato di residenza storico è provato che la ricorrente dall'anno 2005 risiedesse in strada statale 16 sud per Lecce). Pertanto, l' ha dedotto e comprovato che con l'istanza di ricostituzione CP_1 reddituale del 1.12.2020 ha avuto contezza dei redditi dal 2018 sino al 2023 e, pertanto, sono emersi arretrati per euro 1560,94; mentre con la successiva istanza dell' 1.2.2023, sono stati accertati arretrati per euro 10.805,08, in quanto ha potuto conoscere i redditi del 2016,2017 e 2018. Ciò posto, non essendoci idonea prova che i solleciti per l'invio delle dichiarazioni reddituali e la nota di indebito siano state correttamente comunicate, nonchè portate nella sfera di conoscibilità della ricorrente, considerato che quest'ultima non aveva alcun obbligo di trasmettere il modello 730 all'istituto previdenziale, il quale ben poteva accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati nei modi prescritti dalla legge, l'indebito contestato deve ritenersi illegittimo. Pertanto, in applicazione dei principi appena richiamati, le somme richieste vanno dichiarate irripetibili. Ne consegue l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni ulteriore eccezione e/o questione. La regolamentazione delle spese – liquidate tenuto conto del valore del decisum (desumibile dall'entità delle somme non ripetibili), dell'assenza di attività istruttoria– segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 27.2.2024 da Parte_1 nei confronti dell' così provvede: CP_1
- dichiara l'irripetibilità della somma richiesta con nota del 28.3.2021 e per l'effetto condanna alla restituzione di quanto effettivamente CP_1 trattenuto, oltre accessori di legge dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € CP_1
1865,00, oltre accessori se dovuti e rimborso spese come per legge. Brindisi, 6.5.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri