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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/05/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Maggi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2293/2023 r.g. promossa da con sede in Padova in persona del procuratore dott. Parte_1 [...]
- rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani;
Pt_2
RICORRENTE nei confronti di:
- rappresentato e difeso dall'avv. Mario Bucci Parte_3
RESISTENTE
[...]
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1
in Roma;
, , in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bari;
RESISTENTI - CONTUMACI
All'udienza dell' 8-5-2025 la causa era riservata per decisione ex art.281 sexies ultimo comma c.p.c. sulle conclusioni in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 17-4-2023 ha Parte_1
esposto: che con scambio di lettere commerciali del 26 novembre 2015,
[...]
(oggi denominata aveva acquistato pro soluto Parte_4 Parte_1 dall'Unione di Banche Italiane S.p.a., con effetto dal 31 agosto 2015, un portafoglio di crediti in sofferenza;
che, per effetto di tale cessione era Parte_4
succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della banca cedente;
che tra i crediti oggetto di cessione era compreso quello originariamente vantato da (già nei confronti di CP_3 Controparte_4
e ; che il Tribunale di Taranto, con decreto Controparte_5 Parte_3
ingiuntivo n. 325/2009 divenuto esecutivo, aveva ingiunto a sia Parte_3 in qualità di coobbligato con che di erede di quest'ultima di pagare Controparte_5 in solido, in favore di la somma di € 9.762,98, oltre interessi e Controparte_4
spese del procedimento monitorio;
che, in forza di tale titolo, Parte_4 aveva incardinato l'esecuzione immobiliare R.G.E. 565/2017 dinanzi al
[...]
Tribunale di Taranto, nei confronti di avente per oggetto Parte_3
l'abitazione sita in Taranto, Via Guglielmo Oberdan n. 39 censita al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 319, part. 3105, sub. 9; che nell'ambito della predetta procedura esecutiva era stata disposta CTU estimativa;
che il CTU aveva riferito come dall'esame dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio richiesto all'Ufficio di Stato Civile di Torino fosse risultato che l'esecutato Parte_3
aveva contratto matrimonio a Torino il 2/7/1967 con e
[...] Controparte_5 che l'estratto non conteneva alcuna annotazione, conseguendone che la coppia aveva scelto il regime di “comunione dei beni”; l'ausiliare aveva altresì riferito che dal certificato di residenza storico si ritraeva che immigrato da Parte_3
Torino il 19/05/69 risiedeva all'indirizzo di via Guglielmo Oberdan n. 39 dal
18/9/1970, che dalla “situazione di famiglia di ” si evinceva che Parte_3
la moglie era deceduta a Taranto il 15/03/2007 e che Controparte_5 Parte_3
aveva contratto secondo matrimonio in data 6/6/2015 a Taranto con
[...]
, con la quale tuttora conviveva e risiedeva nell' alloggio al quarto CP_6
piano di via Oberdan civ. 39 oggetto della procedura esecutiva ed anche in questo caso la nuova coppia aveva scelto il regime di “comunione dei beni”; l'ausiliare aveva riferito che aveva due figli, nata a [...] Parte_3 P_
il 28/01/1968, sposata a Taranto il 25/04/1988 e quindi residente in altra famiglia ed nato a [...] il [...], sposato a Taranto il 24/09/1994 Controparte_1
e quindi residente in altra famiglia”; che, con provvedimento reso all'udienza del
16/9/2021, il G.E. aveva sospeso la procedura esecutiva fino al 16/9/2023 per un problema di continuità delle trascrizioni dei titoli di proprietà e di accertamento dello status di erede, stante il decesso di;
che, infatti, il bene Controparte_5
immobile oggetto di espropriazione, ancorché intestato formalmente al solo sig.
, era in comunione legale con la moglie sig.ra , ai Parte_3 Controparte_5 sensi dell'art. 177, 1 comma, lett. a), c.c.; che, essendo deceduta la sig.ra _5
, i chiamati all'eredità, relativamente alla sua quota del 50% di proprietà del
[...]
bene staggito, erano il coniuge superstite ed i due figli Parte_3 P_
e , secondo le quote indicate dall'art. 581 c.c., per 1/6
[...] Controparte_1 cadauno;
che, tuttavia, il diritto di accettare l'eredità da parte di e P_ si era prescritto per decorso del termine decennale ex art. 480 c.c.; Controparte_1 che, invece, aveva accettato tacitamente l'eredità, ai sensi Parte_3 dell'art. 485 c.c., atteso che lo stesso non aveva fatto l'inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione di essendo nel Controparte_5 possesso dell'immobile staggito, circostanza - quest'ultima - comprovata dai dati documentali a disposizione;
che, pertanto, fermo restando che Parte_3
era sicuramente proprietario della quota di 2/3 dell'immobile (di cui 1/2 iure proprio e 1/6 iure hereditatis per accettazione tacita dell'eredità della moglie), rimaneva da accertare a favore di quale soggetto fosse stata devoluta la rimanente quota di complessivi 1/3 di spettanza dei figli (1/6 cadauno) il cui diritto all'accettazione si
è prescritto;
che, in tale prospettiva, si potevano ipotizzare due scenari alternativi:
1) la residua quota di 1/3 doveva ritenersi devoluta ad Parte_3
applicandosi in via analogica l'art. 522 c.c. in tema di rinuncia dei chiamati all'eredità, con accrescimento della quota in capo al concorrente sig. Parte_3
tale che lo stesso doveva ritenersi proprietario per la quota di 1/1
[...] dell'immobile staggito (1/2 iure proprio, 1/6 iure hereditatis per accettazione tacita dell'eredità della moglie e 1/3 per devoluzione ex art. 522 c.c.); 2) la residua quota di 1/3 doveva essere devoluta allo Stato italiano ex art. 586 c.c., per intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità da parte dei figli e di ogni altro eventuale ulteriore chiamato all'eredità ex art. 480 c.c..; su tali premesse ha tratto in giudizio Parte_1 Parte_3
, , l' con sede legale in Roma P_ Controparte_1 Controparte_1
e l' , con sede Controparte_1 Controparte_2
in Bari, per sentir accogliere le seguenti conclusioni : in via principale: a) accertare e dichiarare che ha accettato puramente e semplicemente Parte_3
l'eredità di , deceduta a Taranto il 15 marzo 2007, per la quota di Controparte_5
1/6, ai sensi dell'art. 485 c.c.; b) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità di;
c) dichiarare, per l'effetto, che Controparte_5
è proprietario per la quota di 1/1 del diritto di proprietà sui Parte_3
seguenti cespiti: in Comune di Taranto, Via Guglielmo Oberdan n. 39: - abitazione
(A/3) di 4 vani, censita al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 319, part. 3105, sub. 9; in via subordinata: d) accertare e dichiarare che ha Parte_3 accettato puramente e semplicemente l'eredità di , deceduta a Controparte_5
Taranto il 15 marzo 2007, per la quota di 1/6, ai sensi dell'art. 485 c.c.; e) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità della sig.ra , nata a [...] il [...], deceduta a Taranto il 15 marzo Controparte_5
2007 da parte dei figli e , ai sensi dell'art. 480 c.c., P_ Controparte_1
per la quota di proprietà di 1/6 cadauno, con conseguente devoluzione ex art. 586
c.c. in favore dello Stato italiano;
f) dichiarare, per l'effetto, che Parte_3
è proprietario per la quota di 2/3 e che lo Stato italiano è proprietario per la quota di 1/3 del diritto di proprietà sui seguenti cespiti: in Comune di Taranto, Via
Guglielmo Oberdan n. 39: - abitazione (A/3) di 4 vani, censita al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 319, part. 3105, sub.
9. In ogni caso: g) ordinare al competente Conservatore la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero di ogni responsabilità a riguardo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con memoria depositata il 16-10-2023 si è costituito eccependo: Parte_3
che il bene staggito dalla ricorrente nella procedura avente RGE 565/2017 al contrario di quanto asserito non era mai entrato a fare parte dei beni in comunione legale dei coniugi giacchè tra gli stessi era intervenuta Parte_5
separazione consensuale omologata del Tribunale di Taranto nella procedura
2048/1974 r.g. in data 24.01.1975 e registrata in data 12.02.1975 al n 842 mod III vol 2°;che detta separazione effettivamente non risultava essere annotata sull'estratto dell'atto di matrimonio degli allora coniugi celebrato Parte_5 in Torino mentre non vi era prova che l'annotazione non fosse stata effettuata sul registro dei matrimoni di Torino,essendosi limitata la ricorrente a produrre l'estratto dell'atto di matrimonio;
che nell'atto di compravendita del 13-6-2022 rep. 3752 n
422 registrato il 2.7.2002 al n 6419 e nel contestuale contratto di mutuo fondiario rep 3753 raccolta 423 registrato il 20.06.2002 ed iscritto a Taranto il 17.06.2002 al n 12971/2182, entrambi per Notaio l' aveva dichiarato Persona_1 Pt_3
di essere in regime di separazione dei beni, così come in effetti era, stante la separazione dei coniugi in precedenza omologata;
che ai sensi dell'art. 191 cc “La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. Nel caso di separazione personale, la comunione tra coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purchè omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione”;che avendo acquistato l'immobile oggetto di esecuzione forzata nel 2002 lo stesso, Pt_3
separato legalmente, non era in comunione legale dei beni con la allora moglie e pertanto il cespite immobiliare non era entrato a fare parte della Controparte_5
successione mortis causa di che la ricorrente, non si era curata di Controparte_5
cercare l'eventuale esistenza di un atto di separazione dei coniugi, indipendentemente dal fatto che poi la separazione non fosse stata annotata in calce all'estratto dell'atto di matrimonio essendo tale incombenza, molte volte, disattesa dagli uffici giudiziari e comunali preposti. Nella fattispecie inoltre si trattava di una trascrizione che doveva essere comunicata da Taranto a Torino;
che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione si era più volte pronunciata sul punto specificando che il combinato disposto tra gli art. 2659, comma I, cod. civ. e art. 191, comma 1 e 2, cod. civ., comporta che “per l'opponibilità ai terzi dei descritti effetti dello scioglimento della comunione legale derivante dalla separazione personale dei coniugi, relativamente all'acquisto di beni immobili o mobili registrati, avvenuto con dichiarazione del coniuge acquirente dello stato di separazione, deve considerarsi necessaria e sufficiente la sola trascrizione nei registri immobiliari recante la corrispondente indicazione (cioè l'esistenza di un regime patrimoniale di separazione dei beni), indipendentemente dall'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio” (Corte di
Cassazione, sez. I Civile, 13 gennaio 2021, n. 376);che per il resto la separazione dei coniugi e quindi lo scioglimento della comunione legale era immediatamente opponibile al coniuge, mentre per l'opponibilità al terzo basta la trascrizione nei registri immobiliari;
che dall'atto di trascrizione sui registri immobiliari della compravendita dell'immobile oggetto di giudizio risultava l'indicazione del regime patrimoniale relativo all'acquisto; annotazione opponibile al terzo;
che tanto era sufficiente per il rigetto della domanda atteso che era unico Parte_3 proprietario dell'immobile staggito. Su tali presupposti ha Parte_3 chiesto dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e, nel merito rigettare la domanda perché infondata, con condanna della ricorrente alle spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore del resistente, antistatario.
Non si sono costituiti gli altri soggetti tratti in giudizio. Con la prima memoria ex art.281 duodecies comma quarto c.p.c. depositata il 23-
7-2024 la ricorrente ha modificato le proprie conclusioni Parte_1
chiedendo: in via principale: a) accertare e dichiarare che ha Parte_3 acquistato l'immobile sito nel Comune di Taranto, Via Guglielmo Oberdan n. 39: - abitazione (A/3) di 4 vani, censita al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 319, part. 3105, sub. 9, in regime di separazione legale dei beni;
b) dichiarare, per l'effetto, che è proprietario per la quota di 1/1 del diritto di Parte_3
proprietà sui seguenti cespiti: in Comune di Taranto, Via Guglielmo Oberdan n. 39:
- abitazione (A/3) di 4 vani, censita al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 319, part. 3105, sub. 9; in subordine, nel caso in cui il Giudice dovesse ritenere che il bene sia caduto in successione: c) accertare e dichiarare che ha accettato puramente Parte_3
e semplicemente l'eredità di , nata a [...] il [...] , per Controparte_5
la quota di 1/6, ai sensi dell'art. 485 c.c.; d) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità di , deceduta a Taranto Controparte_5
il 15 marzo 2007 da parte dei figli e , ai sensi P_ Controparte_1 dell'art. 480 c.c., per la quota di proprietà di 1/6 cadauno, con conseguente devoluzione ex art. 522 c.c. in favore di e) dichiarare, per Parte_3
l'effetto, che è proprietario per la quota di 1/1 del diritto di Parte_3
proprietà sui seguenti cespiti: in Comune di Taranto, Via Guglielmo Oberdan n. 39:
- abitazione (A/3) di 4 vani, censita al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 319, part. 3105, sub. 9; In via ulteriormente subordinata, sempre nel caso in cui il Giudice dovesse ritenere che il bene sia caduto in successione: f) accertare e dichiarare che ha accettato puramente e semplicemente l'eredità di Parte_3 _5
, per la quota di 1/6, ai sensi dell'art. 485 c.c.; g) accertare e dichiarare
[...]
l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità di , da Controparte_5 parte dei figli e , ai sensi dell'art. 480 c.c., per la P_ Controparte_1
quota di proprietà di 1/6 cadauno, con conseguente devoluzione ex art. 586 c.c. in favore dello Stato italiano;
h) dichiarare, per l'effetto, che è Parte_3
proprietario per la quota di 2/3 e che lo Stato italiano è proprietario per la quota di
1/3 del diritto di proprietà sui seguenti cespiti: in Comune di Taranto, Via
Guglielmo Oberdan n. 39: - abitazione (A/3) di 4 vani, censita al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 319, part. 3105, sub. 9; i) ordinare al competente
Conservatore la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero di ogni responsabilità a riguardo;
vinte le spese. La causa, istruita documentalmente, è stata riservata per la decisione all'udienza dell'8-5-2025.
******
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia di , P_ P_
, con sede in Roma,
[...] Controparte_1 Controparte_7
non costituitisi in giudizio nonostante la regolare notifica del
[...]
ricorso introduttivo.
Sempre in via preliminare, la domanda è procedibile essendosi svolta infruttuosamente procedura di mediazione per mancata adesione o assenza delle parti chiamate dall'odierna ricorrente, come da verbale del 9-1-2024 prodotto in atti.
Venendo al merito, deve essere esaminata la domanda come modificata da
[...]
con la prima memoria ex art.281decies comma 4 depositata il 23-7- Parte_1
2024, alle cui conclusioni l'istante si è riportata.
La domanda di accertamento svolta in via principale da nella Parte_1
appena citata memoria deve essere accolta per quanto di ragione.
Va anzitutto rilevato che rispetto a tale domanda di accertamento è attuale l'interesse ad agire della ricorrente, nonostante l'intervenuta estinzione in data 13-
11-2023,e pertanto nelle more di questo giudizio, della procedura esecutiva immobiliare 565/2017 rge, nel corso della quale erano state manifestate criticità in ordine alla possibile non continuità delle trascrizioni rispetto all'immobile staggito.
Infatti non essendosi allegata dal resistente costituito la soddisfazione attuale del credito per il quale la procedura esecutiva era stata promossa nei confronti di
, una pronuncia di accertamento in ordine alla titolarità esclusiva Parte_3
(o meno) di quel bene in capo al debitore già esecutato ed alla sua eventuale appartenenza pro quota al coniuge defunto , con un conseguente Controparte_5 fenomeno successorio che lo avesse interessato, è ancora funzionale all'interesse della società creditrice. Ciò proprio allo scopo di evitare il ripetersi di dubbi in sede di futura ,quanto ben possibile, attuazione coattiva del credito, in ordine alla piena titolarità del bene rientrante nella garanzia patrimoniale del debitore Parte_3
ed alla continuità delle trascrizioni in favore del debitore esecutato;
dubbi
[...]
ed incertezze manifestati nel corso della procedura esecutiva tanto dal CTU incaricato quanto dallo stesso ausiliario del giudice, e che avevano condotto a pronuncia di sospensione ex art.624 bis c.p.c.(cfr. verbale del 16-9-2021 in atti);diversamente opinando, e ritenendo la domanda qui in esame inammissibile per l'intervenuta estinzione della procedura esecutiva, sarebbe concreto il rischio di nuovo intralcio alla facoltà del creditore di agire esecutivamente per l'eventuale ripresentarsi di quelle incertezze;
rischio che può essere scongiurato solo attraverso una pronuncia di accertamento in sede di cognizione.
Nel merito, da quanto documentato (estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Torino il 3-10-2018) si evince che Parte_3
contrasse matrimonio in Torino il 2 luglio 1967 con senza che Controparte_5
venisse effettuata alcuna annotazione a margine in ordine al regime patrimoniale tra i coniugi;
parimenti alcuna annotazione reca l'estratto dell'atto di matrimonio trascritto a Taranto nel 1967 (atto n.129 P.II serie B).
Da quanto in atti si ritrae che i coniugi generarono i figli Parte_5 P_
n. il 26-1-1968) ed (n.24-9-1994);quindi addivennero ,come
[...] Controparte_1
documentato dal resistente nel costituirsi, a separazione consensuale, omologata dal
Tribunale di Taranto con decreto del 24-1-1975, dopo comparizione presidenziale del 19-12-1974.
Secondo la disciplina anteriore all'entrata in vigore della L. n. 151 del 23-5-1975
,entrata in vigore il 23-9-1975, il regime patrimoniale dei coniugi era rappresentato dalla separazione dei beni che operava ope legis qualora i coniugi non avessero scelto con apposita convenzione da stipulare con atto pubblico la comunione dei beni ( da ultimo Cass. civ., sez. I, ord., 28 ottobre 2022, n. 32039). Essendo nella specie la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_3 Controparte_5 intervenuta anteriormente all'entrata in vigore della legge da ultimo citata , deve ritenersi che per effetto della stessa si fosse determinata una situazione non compatibile con l'insorgere del regime di comunione legale tra coniugi in tempo successivo (si veda del resto già l'art.225 c.civ. nel testo anteriore all'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia da cui si desume l'incompatibilità del previgente regime di comunione degli utili ed acquisti tra i coniugi con la separazione personale, che ne comportava invece lo scioglimento). Ciò appare confermato anche dal dettato dell'art. 226 comma 1 della riforma del diritto di famiglia secondo cui “le disposizioni sulla separazione personale, comprese quelle di natura patrimoniale, si applicano anche ai matrimoni anteriori e ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge” derivandone a contrario che i giudizi di separazione già a quella data definiti erano assoggettati alle norme anteriori. Nè poteva trovare applicazione la norma dell'art.228 l. riforma secondo cui “le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio” stante l'incompatibilità del regime di separazione peraonale, già consolidatosi nella specie, con quello di comunione legale;
incompatibilità del resto sancita anche con la legge di riforma del diritto di famiglia mediante il nuovo art.191 c.civ. dalla stessa introdotto. In altri termini, nessun onere di manifestare la volontà contraria di cui all'art.228 cit. doveva ritenersi esistente per i coniugi che al momento della sua entrata in vigore fossero già legalmente separati, come era accaduto nella specie per effetto dell'omologa del 24-1-1975.
Da quanto detto deriva che correttamente nell'atto di compravendita rep. 3752 del
13-6-2002 registrato il 2.7.2002 al n 6419 rogato dal Notaio Persona_1 avente ad oggetto l'immobile abitativo in seguito oggetto di pignoramento immobiliare da parte della ricorrente, l'acquirente dichiarò di Parte_3
essere in regime di separazione dei beni, così come in effetti era, stante la separazione dei coniugi in precedenza omologata;
e deriva altresì che non poteva trovare applicazione il dettato dell'art.177 lett.a) c.civ. il quale avrebbe richiesto
,quale suo presupposto, la vigenza di un regime di comunione legale che nella specie non era mai insorto ,ed era stato anzi impedito dalla separazione personale.
Deve pertanto essere dichiarato in accoglimento della domanda principale come modificata da con la memoria del 23-7-2024, che Parte_1 Parte_3 ha acquistato con l'atto di compravendita per notar
[...] Persona_1
del 13-6-2002 rep. 3752 registrato il 2.7.2002 l'immobile sito nel Comune di
Taranto, via Guglielmo Oberdan n. 39, censito al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 319, part. 3105, sub. 9, in regime di separazione legale dei beni;
e, per l'effetto, deve essere dichiarato che è proprietario esclusivo e Parte_3 per l'intero di tale immobile.
La circostanza che quel cespite sia stato acquistato in proprietà esclusiva sin dal
2002 da parte di , esclude che lo stesso sia ricaduto pro quota Parte_3 nell'asse ereditario di rispetto alla sua successione, apertasi il Controparte_5
15/3/2007;rimangono pertanto assorbite le domande proposte in via subordinata anche nei confronti degli altri convenuti.
Le spese di questa procedura possono essere compensate ricorrendone gravi motivi,
e nonostante il fatto che le conclusioni svolte in via principale da nella Parte_1 memoria ex art.281 duodecies comma quarto c.p.c. siano venute a coincidere con l'affermazione di proprietà esclusiva dell'immobile staggito, svolta dall' Pt_3
nel costituirsi in giudizio. Va rilevato in proposito che la promozione del giudizio di cognizione si era resa necessaria per effetto dei dubbi manifestati nel corso della procedura esecutiva immobiliare dal consulente tecnico e dallo stesso ausiliare nominato dal giudice dell'esecuzione circa il requisito di continuità delle trascrizioni, benchè la ricorrente avesse fatto corretto affidamento sulle risultanze dei registri immobiliari e sul contenuto della nota di trascrizione dell'atto di acquisto del 13-6-2002; peraltro che tra i coniugi fosse intervenuta separazione personale era informazione non agevolmente disponibile al terzo creditore, considerando la mancata annotazione del decreto di omologa della separazione negli atti dello stato civile;
mancata annotazione della intervenuta separazione la quale deve presumersi sulla scorta degli estratti dell'atto di matrimonio di entrambi gli uffici di stato civile (dei Comuni di Taranto e Torino) presso i quali l'atto di matrimonio fu trascritto, e che non ne recano alcuna menzione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) in accoglimento per quanto di ragione della domanda principale proposta da
,come modificata dalla stessa con memoria ex art.281 duodecies Parte_1
comma 4 c.p.c. del 23-7-2024 , dichiara che ha acquistato con Parte_3
l'atto di compravendita del 13-6-2002 rep. 3752 per notar Persona_1
l'immobile sito nel Comune di Taranto, via Guglielmo Oberdan n. 39, censito al
N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 319, part. 3105, sub. 9, in regime di separazione legale dei beni;
e ,per l'effetto, dichiara che è Parte_3 proprietario esclusivo e per l'intero di tale immobile;
2)dichiara assorbite le residue domande svolte in via subordinata;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Taranto, 10-5-2025 IL GIUDICE
(dott.Marcello Maggi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Maggi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2293/2023 r.g. promossa da con sede in Padova in persona del procuratore dott. Parte_1 [...]
- rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani;
Pt_2
RICORRENTE nei confronti di:
- rappresentato e difeso dall'avv. Mario Bucci Parte_3
RESISTENTE
[...]
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1
in Roma;
, , in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bari;
RESISTENTI - CONTUMACI
All'udienza dell' 8-5-2025 la causa era riservata per decisione ex art.281 sexies ultimo comma c.p.c. sulle conclusioni in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 17-4-2023 ha Parte_1
esposto: che con scambio di lettere commerciali del 26 novembre 2015,
[...]
(oggi denominata aveva acquistato pro soluto Parte_4 Parte_1 dall'Unione di Banche Italiane S.p.a., con effetto dal 31 agosto 2015, un portafoglio di crediti in sofferenza;
che, per effetto di tale cessione era Parte_4
succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della banca cedente;
che tra i crediti oggetto di cessione era compreso quello originariamente vantato da (già nei confronti di CP_3 Controparte_4
e ; che il Tribunale di Taranto, con decreto Controparte_5 Parte_3
ingiuntivo n. 325/2009 divenuto esecutivo, aveva ingiunto a sia Parte_3 in qualità di coobbligato con che di erede di quest'ultima di pagare Controparte_5 in solido, in favore di la somma di € 9.762,98, oltre interessi e Controparte_4
spese del procedimento monitorio;
che, in forza di tale titolo, Parte_4 aveva incardinato l'esecuzione immobiliare R.G.E. 565/2017 dinanzi al
[...]
Tribunale di Taranto, nei confronti di avente per oggetto Parte_3
l'abitazione sita in Taranto, Via Guglielmo Oberdan n. 39 censita al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 319, part. 3105, sub. 9; che nell'ambito della predetta procedura esecutiva era stata disposta CTU estimativa;
che il CTU aveva riferito come dall'esame dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio richiesto all'Ufficio di Stato Civile di Torino fosse risultato che l'esecutato Parte_3
aveva contratto matrimonio a Torino il 2/7/1967 con e
[...] Controparte_5 che l'estratto non conteneva alcuna annotazione, conseguendone che la coppia aveva scelto il regime di “comunione dei beni”; l'ausiliare aveva altresì riferito che dal certificato di residenza storico si ritraeva che immigrato da Parte_3
Torino il 19/05/69 risiedeva all'indirizzo di via Guglielmo Oberdan n. 39 dal
18/9/1970, che dalla “situazione di famiglia di ” si evinceva che Parte_3
la moglie era deceduta a Taranto il 15/03/2007 e che Controparte_5 Parte_3
aveva contratto secondo matrimonio in data 6/6/2015 a Taranto con
[...]
, con la quale tuttora conviveva e risiedeva nell' alloggio al quarto CP_6
piano di via Oberdan civ. 39 oggetto della procedura esecutiva ed anche in questo caso la nuova coppia aveva scelto il regime di “comunione dei beni”; l'ausiliare aveva riferito che aveva due figli, nata a [...] Parte_3 P_
il 28/01/1968, sposata a Taranto il 25/04/1988 e quindi residente in altra famiglia ed nato a [...] il [...], sposato a Taranto il 24/09/1994 Controparte_1
e quindi residente in altra famiglia”; che, con provvedimento reso all'udienza del
16/9/2021, il G.E. aveva sospeso la procedura esecutiva fino al 16/9/2023 per un problema di continuità delle trascrizioni dei titoli di proprietà e di accertamento dello status di erede, stante il decesso di;
che, infatti, il bene Controparte_5
immobile oggetto di espropriazione, ancorché intestato formalmente al solo sig.
, era in comunione legale con la moglie sig.ra , ai Parte_3 Controparte_5 sensi dell'art. 177, 1 comma, lett. a), c.c.; che, essendo deceduta la sig.ra _5
, i chiamati all'eredità, relativamente alla sua quota del 50% di proprietà del
[...]
bene staggito, erano il coniuge superstite ed i due figli Parte_3 P_
e , secondo le quote indicate dall'art. 581 c.c., per 1/6
[...] Controparte_1 cadauno;
che, tuttavia, il diritto di accettare l'eredità da parte di e P_ si era prescritto per decorso del termine decennale ex art. 480 c.c.; Controparte_1 che, invece, aveva accettato tacitamente l'eredità, ai sensi Parte_3 dell'art. 485 c.c., atteso che lo stesso non aveva fatto l'inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione di essendo nel Controparte_5 possesso dell'immobile staggito, circostanza - quest'ultima - comprovata dai dati documentali a disposizione;
che, pertanto, fermo restando che Parte_3
era sicuramente proprietario della quota di 2/3 dell'immobile (di cui 1/2 iure proprio e 1/6 iure hereditatis per accettazione tacita dell'eredità della moglie), rimaneva da accertare a favore di quale soggetto fosse stata devoluta la rimanente quota di complessivi 1/3 di spettanza dei figli (1/6 cadauno) il cui diritto all'accettazione si
è prescritto;
che, in tale prospettiva, si potevano ipotizzare due scenari alternativi:
1) la residua quota di 1/3 doveva ritenersi devoluta ad Parte_3
applicandosi in via analogica l'art. 522 c.c. in tema di rinuncia dei chiamati all'eredità, con accrescimento della quota in capo al concorrente sig. Parte_3
tale che lo stesso doveva ritenersi proprietario per la quota di 1/1
[...] dell'immobile staggito (1/2 iure proprio, 1/6 iure hereditatis per accettazione tacita dell'eredità della moglie e 1/3 per devoluzione ex art. 522 c.c.); 2) la residua quota di 1/3 doveva essere devoluta allo Stato italiano ex art. 586 c.c., per intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità da parte dei figli e di ogni altro eventuale ulteriore chiamato all'eredità ex art. 480 c.c..; su tali premesse ha tratto in giudizio Parte_1 Parte_3
, , l' con sede legale in Roma P_ Controparte_1 Controparte_1
e l' , con sede Controparte_1 Controparte_2
in Bari, per sentir accogliere le seguenti conclusioni : in via principale: a) accertare e dichiarare che ha accettato puramente e semplicemente Parte_3
l'eredità di , deceduta a Taranto il 15 marzo 2007, per la quota di Controparte_5
1/6, ai sensi dell'art. 485 c.c.; b) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità di;
c) dichiarare, per l'effetto, che Controparte_5
è proprietario per la quota di 1/1 del diritto di proprietà sui Parte_3
seguenti cespiti: in Comune di Taranto, Via Guglielmo Oberdan n. 39: - abitazione
(A/3) di 4 vani, censita al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 319, part. 3105, sub. 9; in via subordinata: d) accertare e dichiarare che ha Parte_3 accettato puramente e semplicemente l'eredità di , deceduta a Controparte_5
Taranto il 15 marzo 2007, per la quota di 1/6, ai sensi dell'art. 485 c.c.; e) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità della sig.ra , nata a [...] il [...], deceduta a Taranto il 15 marzo Controparte_5
2007 da parte dei figli e , ai sensi dell'art. 480 c.c., P_ Controparte_1
per la quota di proprietà di 1/6 cadauno, con conseguente devoluzione ex art. 586
c.c. in favore dello Stato italiano;
f) dichiarare, per l'effetto, che Parte_3
è proprietario per la quota di 2/3 e che lo Stato italiano è proprietario per la quota di 1/3 del diritto di proprietà sui seguenti cespiti: in Comune di Taranto, Via
Guglielmo Oberdan n. 39: - abitazione (A/3) di 4 vani, censita al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 319, part. 3105, sub.
9. In ogni caso: g) ordinare al competente Conservatore la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero di ogni responsabilità a riguardo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con memoria depositata il 16-10-2023 si è costituito eccependo: Parte_3
che il bene staggito dalla ricorrente nella procedura avente RGE 565/2017 al contrario di quanto asserito non era mai entrato a fare parte dei beni in comunione legale dei coniugi giacchè tra gli stessi era intervenuta Parte_5
separazione consensuale omologata del Tribunale di Taranto nella procedura
2048/1974 r.g. in data 24.01.1975 e registrata in data 12.02.1975 al n 842 mod III vol 2°;che detta separazione effettivamente non risultava essere annotata sull'estratto dell'atto di matrimonio degli allora coniugi celebrato Parte_5 in Torino mentre non vi era prova che l'annotazione non fosse stata effettuata sul registro dei matrimoni di Torino,essendosi limitata la ricorrente a produrre l'estratto dell'atto di matrimonio;
che nell'atto di compravendita del 13-6-2022 rep. 3752 n
422 registrato il 2.7.2002 al n 6419 e nel contestuale contratto di mutuo fondiario rep 3753 raccolta 423 registrato il 20.06.2002 ed iscritto a Taranto il 17.06.2002 al n 12971/2182, entrambi per Notaio l' aveva dichiarato Persona_1 Pt_3
di essere in regime di separazione dei beni, così come in effetti era, stante la separazione dei coniugi in precedenza omologata;
che ai sensi dell'art. 191 cc “La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. Nel caso di separazione personale, la comunione tra coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purchè omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione”;che avendo acquistato l'immobile oggetto di esecuzione forzata nel 2002 lo stesso, Pt_3
separato legalmente, non era in comunione legale dei beni con la allora moglie e pertanto il cespite immobiliare non era entrato a fare parte della Controparte_5
successione mortis causa di che la ricorrente, non si era curata di Controparte_5
cercare l'eventuale esistenza di un atto di separazione dei coniugi, indipendentemente dal fatto che poi la separazione non fosse stata annotata in calce all'estratto dell'atto di matrimonio essendo tale incombenza, molte volte, disattesa dagli uffici giudiziari e comunali preposti. Nella fattispecie inoltre si trattava di una trascrizione che doveva essere comunicata da Taranto a Torino;
che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione si era più volte pronunciata sul punto specificando che il combinato disposto tra gli art. 2659, comma I, cod. civ. e art. 191, comma 1 e 2, cod. civ., comporta che “per l'opponibilità ai terzi dei descritti effetti dello scioglimento della comunione legale derivante dalla separazione personale dei coniugi, relativamente all'acquisto di beni immobili o mobili registrati, avvenuto con dichiarazione del coniuge acquirente dello stato di separazione, deve considerarsi necessaria e sufficiente la sola trascrizione nei registri immobiliari recante la corrispondente indicazione (cioè l'esistenza di un regime patrimoniale di separazione dei beni), indipendentemente dall'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio” (Corte di
Cassazione, sez. I Civile, 13 gennaio 2021, n. 376);che per il resto la separazione dei coniugi e quindi lo scioglimento della comunione legale era immediatamente opponibile al coniuge, mentre per l'opponibilità al terzo basta la trascrizione nei registri immobiliari;
che dall'atto di trascrizione sui registri immobiliari della compravendita dell'immobile oggetto di giudizio risultava l'indicazione del regime patrimoniale relativo all'acquisto; annotazione opponibile al terzo;
che tanto era sufficiente per il rigetto della domanda atteso che era unico Parte_3 proprietario dell'immobile staggito. Su tali presupposti ha Parte_3 chiesto dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e, nel merito rigettare la domanda perché infondata, con condanna della ricorrente alle spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore del resistente, antistatario.
Non si sono costituiti gli altri soggetti tratti in giudizio. Con la prima memoria ex art.281 duodecies comma quarto c.p.c. depositata il 23-
7-2024 la ricorrente ha modificato le proprie conclusioni Parte_1
chiedendo: in via principale: a) accertare e dichiarare che ha Parte_3 acquistato l'immobile sito nel Comune di Taranto, Via Guglielmo Oberdan n. 39: - abitazione (A/3) di 4 vani, censita al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 319, part. 3105, sub. 9, in regime di separazione legale dei beni;
b) dichiarare, per l'effetto, che è proprietario per la quota di 1/1 del diritto di Parte_3
proprietà sui seguenti cespiti: in Comune di Taranto, Via Guglielmo Oberdan n. 39:
- abitazione (A/3) di 4 vani, censita al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 319, part. 3105, sub. 9; in subordine, nel caso in cui il Giudice dovesse ritenere che il bene sia caduto in successione: c) accertare e dichiarare che ha accettato puramente Parte_3
e semplicemente l'eredità di , nata a [...] il [...] , per Controparte_5
la quota di 1/6, ai sensi dell'art. 485 c.c.; d) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità di , deceduta a Taranto Controparte_5
il 15 marzo 2007 da parte dei figli e , ai sensi P_ Controparte_1 dell'art. 480 c.c., per la quota di proprietà di 1/6 cadauno, con conseguente devoluzione ex art. 522 c.c. in favore di e) dichiarare, per Parte_3
l'effetto, che è proprietario per la quota di 1/1 del diritto di Parte_3
proprietà sui seguenti cespiti: in Comune di Taranto, Via Guglielmo Oberdan n. 39:
- abitazione (A/3) di 4 vani, censita al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 319, part. 3105, sub. 9; In via ulteriormente subordinata, sempre nel caso in cui il Giudice dovesse ritenere che il bene sia caduto in successione: f) accertare e dichiarare che ha accettato puramente e semplicemente l'eredità di Parte_3 _5
, per la quota di 1/6, ai sensi dell'art. 485 c.c.; g) accertare e dichiarare
[...]
l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità di , da Controparte_5 parte dei figli e , ai sensi dell'art. 480 c.c., per la P_ Controparte_1
quota di proprietà di 1/6 cadauno, con conseguente devoluzione ex art. 586 c.c. in favore dello Stato italiano;
h) dichiarare, per l'effetto, che è Parte_3
proprietario per la quota di 2/3 e che lo Stato italiano è proprietario per la quota di
1/3 del diritto di proprietà sui seguenti cespiti: in Comune di Taranto, Via
Guglielmo Oberdan n. 39: - abitazione (A/3) di 4 vani, censita al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 319, part. 3105, sub. 9; i) ordinare al competente
Conservatore la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero di ogni responsabilità a riguardo;
vinte le spese. La causa, istruita documentalmente, è stata riservata per la decisione all'udienza dell'8-5-2025.
******
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia di , P_ P_
, con sede in Roma,
[...] Controparte_1 Controparte_7
non costituitisi in giudizio nonostante la regolare notifica del
[...]
ricorso introduttivo.
Sempre in via preliminare, la domanda è procedibile essendosi svolta infruttuosamente procedura di mediazione per mancata adesione o assenza delle parti chiamate dall'odierna ricorrente, come da verbale del 9-1-2024 prodotto in atti.
Venendo al merito, deve essere esaminata la domanda come modificata da
[...]
con la prima memoria ex art.281decies comma 4 depositata il 23-7- Parte_1
2024, alle cui conclusioni l'istante si è riportata.
La domanda di accertamento svolta in via principale da nella Parte_1
appena citata memoria deve essere accolta per quanto di ragione.
Va anzitutto rilevato che rispetto a tale domanda di accertamento è attuale l'interesse ad agire della ricorrente, nonostante l'intervenuta estinzione in data 13-
11-2023,e pertanto nelle more di questo giudizio, della procedura esecutiva immobiliare 565/2017 rge, nel corso della quale erano state manifestate criticità in ordine alla possibile non continuità delle trascrizioni rispetto all'immobile staggito.
Infatti non essendosi allegata dal resistente costituito la soddisfazione attuale del credito per il quale la procedura esecutiva era stata promossa nei confronti di
, una pronuncia di accertamento in ordine alla titolarità esclusiva Parte_3
(o meno) di quel bene in capo al debitore già esecutato ed alla sua eventuale appartenenza pro quota al coniuge defunto , con un conseguente Controparte_5 fenomeno successorio che lo avesse interessato, è ancora funzionale all'interesse della società creditrice. Ciò proprio allo scopo di evitare il ripetersi di dubbi in sede di futura ,quanto ben possibile, attuazione coattiva del credito, in ordine alla piena titolarità del bene rientrante nella garanzia patrimoniale del debitore Parte_3
ed alla continuità delle trascrizioni in favore del debitore esecutato;
dubbi
[...]
ed incertezze manifestati nel corso della procedura esecutiva tanto dal CTU incaricato quanto dallo stesso ausiliario del giudice, e che avevano condotto a pronuncia di sospensione ex art.624 bis c.p.c.(cfr. verbale del 16-9-2021 in atti);diversamente opinando, e ritenendo la domanda qui in esame inammissibile per l'intervenuta estinzione della procedura esecutiva, sarebbe concreto il rischio di nuovo intralcio alla facoltà del creditore di agire esecutivamente per l'eventuale ripresentarsi di quelle incertezze;
rischio che può essere scongiurato solo attraverso una pronuncia di accertamento in sede di cognizione.
Nel merito, da quanto documentato (estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Torino il 3-10-2018) si evince che Parte_3
contrasse matrimonio in Torino il 2 luglio 1967 con senza che Controparte_5
venisse effettuata alcuna annotazione a margine in ordine al regime patrimoniale tra i coniugi;
parimenti alcuna annotazione reca l'estratto dell'atto di matrimonio trascritto a Taranto nel 1967 (atto n.129 P.II serie B).
Da quanto in atti si ritrae che i coniugi generarono i figli Parte_5 P_
n. il 26-1-1968) ed (n.24-9-1994);quindi addivennero ,come
[...] Controparte_1
documentato dal resistente nel costituirsi, a separazione consensuale, omologata dal
Tribunale di Taranto con decreto del 24-1-1975, dopo comparizione presidenziale del 19-12-1974.
Secondo la disciplina anteriore all'entrata in vigore della L. n. 151 del 23-5-1975
,entrata in vigore il 23-9-1975, il regime patrimoniale dei coniugi era rappresentato dalla separazione dei beni che operava ope legis qualora i coniugi non avessero scelto con apposita convenzione da stipulare con atto pubblico la comunione dei beni ( da ultimo Cass. civ., sez. I, ord., 28 ottobre 2022, n. 32039). Essendo nella specie la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_3 Controparte_5 intervenuta anteriormente all'entrata in vigore della legge da ultimo citata , deve ritenersi che per effetto della stessa si fosse determinata una situazione non compatibile con l'insorgere del regime di comunione legale tra coniugi in tempo successivo (si veda del resto già l'art.225 c.civ. nel testo anteriore all'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia da cui si desume l'incompatibilità del previgente regime di comunione degli utili ed acquisti tra i coniugi con la separazione personale, che ne comportava invece lo scioglimento). Ciò appare confermato anche dal dettato dell'art. 226 comma 1 della riforma del diritto di famiglia secondo cui “le disposizioni sulla separazione personale, comprese quelle di natura patrimoniale, si applicano anche ai matrimoni anteriori e ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge” derivandone a contrario che i giudizi di separazione già a quella data definiti erano assoggettati alle norme anteriori. Nè poteva trovare applicazione la norma dell'art.228 l. riforma secondo cui “le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio” stante l'incompatibilità del regime di separazione peraonale, già consolidatosi nella specie, con quello di comunione legale;
incompatibilità del resto sancita anche con la legge di riforma del diritto di famiglia mediante il nuovo art.191 c.civ. dalla stessa introdotto. In altri termini, nessun onere di manifestare la volontà contraria di cui all'art.228 cit. doveva ritenersi esistente per i coniugi che al momento della sua entrata in vigore fossero già legalmente separati, come era accaduto nella specie per effetto dell'omologa del 24-1-1975.
Da quanto detto deriva che correttamente nell'atto di compravendita rep. 3752 del
13-6-2002 registrato il 2.7.2002 al n 6419 rogato dal Notaio Persona_1 avente ad oggetto l'immobile abitativo in seguito oggetto di pignoramento immobiliare da parte della ricorrente, l'acquirente dichiarò di Parte_3
essere in regime di separazione dei beni, così come in effetti era, stante la separazione dei coniugi in precedenza omologata;
e deriva altresì che non poteva trovare applicazione il dettato dell'art.177 lett.a) c.civ. il quale avrebbe richiesto
,quale suo presupposto, la vigenza di un regime di comunione legale che nella specie non era mai insorto ,ed era stato anzi impedito dalla separazione personale.
Deve pertanto essere dichiarato in accoglimento della domanda principale come modificata da con la memoria del 23-7-2024, che Parte_1 Parte_3 ha acquistato con l'atto di compravendita per notar
[...] Persona_1
del 13-6-2002 rep. 3752 registrato il 2.7.2002 l'immobile sito nel Comune di
Taranto, via Guglielmo Oberdan n. 39, censito al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 319, part. 3105, sub. 9, in regime di separazione legale dei beni;
e, per l'effetto, deve essere dichiarato che è proprietario esclusivo e Parte_3 per l'intero di tale immobile.
La circostanza che quel cespite sia stato acquistato in proprietà esclusiva sin dal
2002 da parte di , esclude che lo stesso sia ricaduto pro quota Parte_3 nell'asse ereditario di rispetto alla sua successione, apertasi il Controparte_5
15/3/2007;rimangono pertanto assorbite le domande proposte in via subordinata anche nei confronti degli altri convenuti.
Le spese di questa procedura possono essere compensate ricorrendone gravi motivi,
e nonostante il fatto che le conclusioni svolte in via principale da nella Parte_1 memoria ex art.281 duodecies comma quarto c.p.c. siano venute a coincidere con l'affermazione di proprietà esclusiva dell'immobile staggito, svolta dall' Pt_3
nel costituirsi in giudizio. Va rilevato in proposito che la promozione del giudizio di cognizione si era resa necessaria per effetto dei dubbi manifestati nel corso della procedura esecutiva immobiliare dal consulente tecnico e dallo stesso ausiliare nominato dal giudice dell'esecuzione circa il requisito di continuità delle trascrizioni, benchè la ricorrente avesse fatto corretto affidamento sulle risultanze dei registri immobiliari e sul contenuto della nota di trascrizione dell'atto di acquisto del 13-6-2002; peraltro che tra i coniugi fosse intervenuta separazione personale era informazione non agevolmente disponibile al terzo creditore, considerando la mancata annotazione del decreto di omologa della separazione negli atti dello stato civile;
mancata annotazione della intervenuta separazione la quale deve presumersi sulla scorta degli estratti dell'atto di matrimonio di entrambi gli uffici di stato civile (dei Comuni di Taranto e Torino) presso i quali l'atto di matrimonio fu trascritto, e che non ne recano alcuna menzione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) in accoglimento per quanto di ragione della domanda principale proposta da
,come modificata dalla stessa con memoria ex art.281 duodecies Parte_1
comma 4 c.p.c. del 23-7-2024 , dichiara che ha acquistato con Parte_3
l'atto di compravendita del 13-6-2002 rep. 3752 per notar Persona_1
l'immobile sito nel Comune di Taranto, via Guglielmo Oberdan n. 39, censito al
N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 319, part. 3105, sub. 9, in regime di separazione legale dei beni;
e ,per l'effetto, dichiara che è Parte_3 proprietario esclusivo e per l'intero di tale immobile;
2)dichiara assorbite le residue domande svolte in via subordinata;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Taranto, 10-5-2025 IL GIUDICE
(dott.Marcello Maggi)