Sentenza breve 27 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza breve 27/03/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00161/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00105/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2026, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avvocato Calogero Musso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Prefettura - U.T.G. di Parma, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
del provvedimento di concessione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale della Prefettura – U.T.G. di Parma del 21/01/2026.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura – U.T.G. di Parma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa IN PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso proposto come in rito, i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno impugnato, con richiesta di sospensiva, il provvedimento con cui la Prefettura di Parma ha accolto la loro istanza di ammissione al sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ex art. 14 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, comunicando tuttavia che “ l’inserimento presso una struttura di accoglienza avverrà non appena si renderà disponibile un posto, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, tenuto conto delle priorità imposte dalla normativa vigente in materia di prima accoglienza dei cittadini stranieri soccorsi in mare nonché della valutazione delle condizioni di vulnerabilità, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 142/2015, che saranno considerate in via prioritaria ”.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Parma.
Con memoria del 13 marzo 2026, l’Avvocatura dello Stato ha rappresentato che in data 12 marzo 2026 i ricorrenti sono stati inseriti nel sistema di accoglienza presso il C.A.S gestito dall’ente gestore -OMISSIS-, segnalando quindi il venir meno dell’interesse alla decisione.
Con deposito del 20 marzo 2026, poi, l’Avvocatura dello Stato ha prodotto agli atti del giudizio la nota con cui l’ente gestore -OMISSIS- ha comunicato alla Prefettura di Parma il rifiuto dei ricorrenti di essere inseriti presso il C.A.S.
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, con adesione dell’Avvocato dello Stato circa la declaratoria di improcedibilità e la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Si impone, dunque, la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Per costante giurisprudenza, infatti, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 13 giugno 2023 n. 5819).
Sussistono giuste ragioni, stante le peculiari connotazioni della controversia e l’andamento del giudizio, per procedere alla integrale compensazione delle spese di lite.
A seguito dell’ammissione disposta in via provvisoria dalla competente Commissione (decreto n. 7/2026 del 12 marzo 2026), non emergono ragioni ostative alla definitiva ammissione dei ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e compensa le spese di lite.
Conferma in via definitiva l’ammissione dei ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria dalla competente Commissione con decreto n. 7/2026 del 12 marzo 2026.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo CA, Presidente
IN PE, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN PE | Italo CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.