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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/12/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 937 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti entrambi dall'avv. COLLINELLI SILVIA con ricorso depositato in data 28/04/2025, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nato a [...] in data [...]. Persona_1
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo, come compiutamente formulato nelle note d'udienza depositate in data 25/11/2025: 1. I signori vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto. CP_1 Pt_1
2. L'abitazione familiare sita in Forlì (FC), Via Marco Antonio Pagano n. 48, di proprietà del padre della signora ed a lei concessa in comodato d'uso Pt_1 gratuito resterà nella sua esclusiva disponibilità, unitamente a tutti gli arredi che attualmente la compongono.
3. Il signor in accordo con l'ex compagna, ha già provveduto a lasciare CP_1 la casa familiare per trasferirsi in altro immobile a Forlì, alla Via F.lli Cangini n. 35/A che dal 01.02.2025 conduce in locazione. Il signor provvederà ad CP_1 effettuare il cambio di residenza e preleverà gli effetti personali rimasti all'interno della casa familiare previo accordo con la signora Pt_1
4. Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 anche separato della responsabilità genitoriale, sulle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza per il figlio relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del predetto.
1 5. manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre con la Per_1 quale continuerà stabilmente ad abitare.
6. verrà collocato in misura paritaria presso ciascun genitore nelle Per_1 rispettive abitazioni, con le modalità di seguito indicate che dovranno applicarsi sia durante il periodo scolastico, sia in ipotesi di sospensione delle attività didattiche:
- Il figlio minore starà con ciascun genitore a fine settimana alternati, a partire dal venerdì pomeriggio e sino al lunedì mattina. Durante il fine settimana, il genitore che terrà con sé il figlio avrà cura di metterlo in contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore;
- Nella settimana successiva al week end in cui il figlio resterà con il padre, questi lo terrà con sé nelle giornate dal mercoledì al venerdì mattina, mentre la madre trascorrerà insieme al figlio le giornate dal lunedì al martedì. Ogni genitore si farà carico di accompagnare il figlio a scuola e/o presso attività extrascolastiche e/o presso attività sportive nelle rispettive giornate di spettanza;
- Nella settimana successiva al week end in cui il figlio resterà con la madre, ella lo terrà con sé nelle giornate di lunedì e giovedì, mentre il padre trascorrerà con il figlio le giornate di martedì e mercoledì. Ogni genitore si farà carico di accompagnare il figlio a scuola e/o presso attività extrascolastiche e/o presso attività sportive nelle rispettive giornate di spettanza;
- Qualora uno dei due genitori, in ragione di sopraggiunti impedimenti lavorativi, non riesca a condurre a scuola o presso il luogo di svolgimento delle attività Per_1 extra scolastiche, sarà l'altro a farsene carico purché sia stato interpellato con congruo e adeguato preavviso;
7. Relativamente alle vacanze natalizie, ciascun genitore terrà con sé il figlio per un periodo di sette giorni anche non consecutivi. trascorrerà con un genitore Per_1 la giornata di Natale e con l'atro la giornata di Santo Stefano, fermo restando che i genitori, in accordo tra loro, ben potranno concordare una diversa ripartizione delle giornate di festa in ragione delle rispettive esigenze. Di anno in anno i periodi sopra descritti verranno goduti alternativamente dall'uno e dall'altro genitore, nel rispetto delle consuete regole di alternanza, in applicazione delle quali verranno ripartite equamente anche le festività di Capodanno e del Primo dell'anno. I signori e trascorreranno inoltre con il figlio tre giorni, anche non CP_1 Pt_1 consecutivi, durante le vacanze pasquali, suddividendo equamente le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
8. Durante le vacanze scolastiche estive (nel periodo da giugno a settembre)
trascorrerà con ciascun genitore un periodo di vacanza di quindici giorni (di Per_1 cui una settimana consecutiva), salvo diverso e specifico accordo tra le parti. I ricorrenti potranno avere contatti telefonici diretti con il figlio durante tale periodo di vacanza e potranno concordare di fargli visita qualora possibile e previa concertazione con l'altro genitore. Il periodo delle vacanze estive dovrà essere concordato tra le parti entro il giorno 31 maggio di ogni anno.
9. Ciascun genitore si impegnerà a tutelare il diritto di visita in favore dei nonni.
2 10. La possibilità di trascorrere periodi di vacanza all'estero con il minore dovrà essere subordinata al consenso di entrambi i genitori;
tale eventualità dovrà essere concordata con un preavviso di almeno 30 giorni.
11. I genitori dichiarano sin da ora di essere disposti a concedersi reciprocamente l'assenso al rilascio/rinnovo del passaporto del minore.
12. Quanto al contributo al mantenimento del figlio minore da parte del padre, pur sussistendo una permanenza paritetica del figlio presso ciascun genitore, il Per_1 signor in ragione dell'attuale superiorità del proprio reddito, come CP_1 rammostrato dalle denunce dei redditi prodotte, verserà in favore della signora a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 15 del mese, la somma mensile Pt_1 di € 250,00# (duecentocinquanta,00#) fino all'indipendenza economica del figlio. La predetta somma sarà soggetta annualmente, a partire dall'anno successivo al deposito della sentenza conclusiva del giudizio, alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
13. I genitori contribuiranno in misura paritaria al 50% al pagamento delle spese straordinarie scolastiche, mediche non mutuabili, ludiche e sportive sostenute per il figlio, così come dettagliatamente indicate nel Protocollo d'Intesa per le spese in materia di famiglia, siglato dal Tribunale di Forlì da intendersi espressamente richiamato nel presente ricorso. Tutte le predette spese straordinarie verranno rimborsate al genitore che le ha sostenute, previa esibizione delle ricevute attestanti la spesa, entro il giorno quindici del mese successivo al pagamento. In caso di spese di importo particolarmente rilevante, i genitori corrisponderanno la propria quota dietro presentazione del preventivo di spesa da loro precedentemente approvato.
14. L'assegno unico per il nucleo familiare verrà integralmente percepito dalla signora Il signor con la sottoscrizione del presente atto, si impegna Pt_1 CP_1 ad effettuare tutti gli eventuali adempimenti necessari per consentire l'accredito della suddetta somma in favore della madre.
15. I ricorrenti danno atto che, a partire dal mese di febbraio 2025, è stata riconosciuta in favore di , ai sensi della L. 289/1990, la titolarità a percepire Per_1 dall' un'indennità di frequenza scolastica. I genitori concordano nel voler CP_2 destinare tale contributo (attualmente pari ad € 350,00 mensili erogati durante il solo periodo scolastico) a parziale copertura dei costi per il supporto scolastico del figlio di cui al precedente punto 13).
16. Il signor da atto di aver acceso in data 22.03.2024 un finanziamento CP_1 per l'importo complessivo di € 6.053,06#, finalizzato all'acquisto di una cucina componibile per la casa familiare che rimarrà di esclusiva proprietà della signora
Il signor continuerà a farsi carico del pagamento del finanziamento Pt_1 CP_1 in essere, versando mensilmente in favore di Findomestic Banca S.p.a la somma di € 250,00#, fino alla completa estinzione del debito contratto. 17. Le spese legali relative al presente giudizio saranno suddivise tra i ricorrenti in misura paritaria tra loro.
3 Acquisito l'intervento del Pubblico Ministero1, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. Le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 28/04/2025, per come integrato nelle note d'udienza del 25/11/2025, e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti, come da accordo. Prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 29/12/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti entrambi dall'avv. COLLINELLI SILVIA con ricorso depositato in data 28/04/2025, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nato a [...] in data [...]. Persona_1
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo, come compiutamente formulato nelle note d'udienza depositate in data 25/11/2025: 1. I signori vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto. CP_1 Pt_1
2. L'abitazione familiare sita in Forlì (FC), Via Marco Antonio Pagano n. 48, di proprietà del padre della signora ed a lei concessa in comodato d'uso Pt_1 gratuito resterà nella sua esclusiva disponibilità, unitamente a tutti gli arredi che attualmente la compongono.
3. Il signor in accordo con l'ex compagna, ha già provveduto a lasciare CP_1 la casa familiare per trasferirsi in altro immobile a Forlì, alla Via F.lli Cangini n. 35/A che dal 01.02.2025 conduce in locazione. Il signor provvederà ad CP_1 effettuare il cambio di residenza e preleverà gli effetti personali rimasti all'interno della casa familiare previo accordo con la signora Pt_1
4. Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 anche separato della responsabilità genitoriale, sulle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza per il figlio relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del predetto.
1 5. manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre con la Per_1 quale continuerà stabilmente ad abitare.
6. verrà collocato in misura paritaria presso ciascun genitore nelle Per_1 rispettive abitazioni, con le modalità di seguito indicate che dovranno applicarsi sia durante il periodo scolastico, sia in ipotesi di sospensione delle attività didattiche:
- Il figlio minore starà con ciascun genitore a fine settimana alternati, a partire dal venerdì pomeriggio e sino al lunedì mattina. Durante il fine settimana, il genitore che terrà con sé il figlio avrà cura di metterlo in contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore;
- Nella settimana successiva al week end in cui il figlio resterà con il padre, questi lo terrà con sé nelle giornate dal mercoledì al venerdì mattina, mentre la madre trascorrerà insieme al figlio le giornate dal lunedì al martedì. Ogni genitore si farà carico di accompagnare il figlio a scuola e/o presso attività extrascolastiche e/o presso attività sportive nelle rispettive giornate di spettanza;
- Nella settimana successiva al week end in cui il figlio resterà con la madre, ella lo terrà con sé nelle giornate di lunedì e giovedì, mentre il padre trascorrerà con il figlio le giornate di martedì e mercoledì. Ogni genitore si farà carico di accompagnare il figlio a scuola e/o presso attività extrascolastiche e/o presso attività sportive nelle rispettive giornate di spettanza;
- Qualora uno dei due genitori, in ragione di sopraggiunti impedimenti lavorativi, non riesca a condurre a scuola o presso il luogo di svolgimento delle attività Per_1 extra scolastiche, sarà l'altro a farsene carico purché sia stato interpellato con congruo e adeguato preavviso;
7. Relativamente alle vacanze natalizie, ciascun genitore terrà con sé il figlio per un periodo di sette giorni anche non consecutivi. trascorrerà con un genitore Per_1 la giornata di Natale e con l'atro la giornata di Santo Stefano, fermo restando che i genitori, in accordo tra loro, ben potranno concordare una diversa ripartizione delle giornate di festa in ragione delle rispettive esigenze. Di anno in anno i periodi sopra descritti verranno goduti alternativamente dall'uno e dall'altro genitore, nel rispetto delle consuete regole di alternanza, in applicazione delle quali verranno ripartite equamente anche le festività di Capodanno e del Primo dell'anno. I signori e trascorreranno inoltre con il figlio tre giorni, anche non CP_1 Pt_1 consecutivi, durante le vacanze pasquali, suddividendo equamente le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
8. Durante le vacanze scolastiche estive (nel periodo da giugno a settembre)
trascorrerà con ciascun genitore un periodo di vacanza di quindici giorni (di Per_1 cui una settimana consecutiva), salvo diverso e specifico accordo tra le parti. I ricorrenti potranno avere contatti telefonici diretti con il figlio durante tale periodo di vacanza e potranno concordare di fargli visita qualora possibile e previa concertazione con l'altro genitore. Il periodo delle vacanze estive dovrà essere concordato tra le parti entro il giorno 31 maggio di ogni anno.
9. Ciascun genitore si impegnerà a tutelare il diritto di visita in favore dei nonni.
2 10. La possibilità di trascorrere periodi di vacanza all'estero con il minore dovrà essere subordinata al consenso di entrambi i genitori;
tale eventualità dovrà essere concordata con un preavviso di almeno 30 giorni.
11. I genitori dichiarano sin da ora di essere disposti a concedersi reciprocamente l'assenso al rilascio/rinnovo del passaporto del minore.
12. Quanto al contributo al mantenimento del figlio minore da parte del padre, pur sussistendo una permanenza paritetica del figlio presso ciascun genitore, il Per_1 signor in ragione dell'attuale superiorità del proprio reddito, come CP_1 rammostrato dalle denunce dei redditi prodotte, verserà in favore della signora a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 15 del mese, la somma mensile Pt_1 di € 250,00# (duecentocinquanta,00#) fino all'indipendenza economica del figlio. La predetta somma sarà soggetta annualmente, a partire dall'anno successivo al deposito della sentenza conclusiva del giudizio, alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
13. I genitori contribuiranno in misura paritaria al 50% al pagamento delle spese straordinarie scolastiche, mediche non mutuabili, ludiche e sportive sostenute per il figlio, così come dettagliatamente indicate nel Protocollo d'Intesa per le spese in materia di famiglia, siglato dal Tribunale di Forlì da intendersi espressamente richiamato nel presente ricorso. Tutte le predette spese straordinarie verranno rimborsate al genitore che le ha sostenute, previa esibizione delle ricevute attestanti la spesa, entro il giorno quindici del mese successivo al pagamento. In caso di spese di importo particolarmente rilevante, i genitori corrisponderanno la propria quota dietro presentazione del preventivo di spesa da loro precedentemente approvato.
14. L'assegno unico per il nucleo familiare verrà integralmente percepito dalla signora Il signor con la sottoscrizione del presente atto, si impegna Pt_1 CP_1 ad effettuare tutti gli eventuali adempimenti necessari per consentire l'accredito della suddetta somma in favore della madre.
15. I ricorrenti danno atto che, a partire dal mese di febbraio 2025, è stata riconosciuta in favore di , ai sensi della L. 289/1990, la titolarità a percepire Per_1 dall' un'indennità di frequenza scolastica. I genitori concordano nel voler CP_2 destinare tale contributo (attualmente pari ad € 350,00 mensili erogati durante il solo periodo scolastico) a parziale copertura dei costi per il supporto scolastico del figlio di cui al precedente punto 13).
16. Il signor da atto di aver acceso in data 22.03.2024 un finanziamento CP_1 per l'importo complessivo di € 6.053,06#, finalizzato all'acquisto di una cucina componibile per la casa familiare che rimarrà di esclusiva proprietà della signora
Il signor continuerà a farsi carico del pagamento del finanziamento Pt_1 CP_1 in essere, versando mensilmente in favore di Findomestic Banca S.p.a la somma di € 250,00#, fino alla completa estinzione del debito contratto. 17. Le spese legali relative al presente giudizio saranno suddivise tra i ricorrenti in misura paritaria tra loro.
3 Acquisito l'intervento del Pubblico Ministero1, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. Le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 28/04/2025, per come integrato nelle note d'udienza del 25/11/2025, e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti, come da accordo. Prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 29/12/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)