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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/09/2025, n. 4881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4881 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 1462/22 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 10.6.2025 tra:
(C.F. ), nata a [...] il 18 Parte_1 C.F._1 aprile 1955 e residente in Viterbo, alla Strada Castellaccio snc, elettivamente domiciliata in Roma, alla via VA Bettolo n. 6, presso lo studio dell'Avv.
Fabrizio Castellano, (C.F. , che la rappresenta e difende C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente agli Avv.ti Giorgia Clementi (C.F.
)eValentina Castellano (C.F. ), C.F._3 C.F._4 giusta procura in calce al presente atto.
- APPELLANTE - CONTRO
con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.
1 - capitale CP_1 sociale €. 10.000 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-
Belluno al n. , con medesimo Codice Fiscale e Partita Iva - e per essa P.IVA_1 quale mandataria CERVED MASTER SERVICES S.p.A. (P.IVA n. ), P.IVA_2 con sede legale in SA AT LA (MI), via dell'Unione Europea n. 6/A-6/B, giusta mandato stipulato per atto pubblico in data 13/06/2018, a rogito del Dr.
, Notaio in Pordenone (Rep. n. 298497 e Racc. n. 31766 DOC. 1), Persona_1 per il tramite di CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A. (P.IVA/C.F. n.
) con sede legale in SA AT LA (MI), via dell'Unione P.IVA_3
Europea n. 6/A-6/B, giusta mandato conferitole dalla prima per atto pubblico in data 10/03/2021, a rogito del Dott. , Notaio in Milano (Rep. n. Persona_2
3399 e Racc. n. 2648 DOC. 2), e per essa la sua procuratrice speciale,
[...]
(P.IVA/C.F. n. ), con sede legale in SA Parte_2 P.IVA_4
AT LA (MI), via Dell'Unione Europea n. 6A-6B, giusta procura per atto pubblico conferitale in data del 25/01/2019, a rogito del Dott. , Persona_3
Notaio in SE SA VA (Rep. n. 67119 e Racc. n. 33586 DOC. 3), nella persona del Dott. nato a [...] il [...], nella sua Persona_4 qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore della predetta società, in virtù dei poteri concessigli in forza di delibera del Consiglio
d'Amministrazione del 11/05/2017 (DOC. 4), rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata ai sensi del DPR 123/01 art. 10, dagli Avv. ti Marco Pesenti
(C.F. - P.E.C. - FAX C.F._5 Email_1
0248011624) e Francesco Concio (C.F. - P.E.C. C.F._6
i quali dichiarano di voler ricevere le Email_2 comunicazioni e le notificazioni al suesteso indirizzo di posta elettronica certificata ed eleggendo domicilio elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in
Roma, Via Po n. 12
- APPELLATA – pag. 2/7
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 109/2022 del Tribunale di Viterbo.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
109/22 con cui il Tribunale di Viterbo, pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 727/20 emesso nei suoi confronti su ricorso della ha così statuito: CP_1
“Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sulla opposizione a D.I. proposta da ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta, così Parte_1 provvede:
1) Respinge l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 727/2020 emesso il 2.9.2020 nel procedimento R.G. n. 1858/2020 e condanna a versare alla Parte_1 opposta la somma di € 547.916,84 oltre interessi dalla domanda;
2) Condanna parte opponente a rifondere le spese della opposta liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre accessori di legge”.
A fondamento del gravame ha posto, come unico assorbente motivo, la dedotta errata valutazione da parte del Giudice in merito alla ritenuta sussistenza della garanzia fideiussoria a carico della odierna attrice e la conseguente vessatorietà degli artt. 6 e 9 del contratto di fideiussione.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via principale, previo accertamento della nullità totale del contratto di fideiussione agli atti in quanto conforme al modello predisposto dall'ABI siccome censurato dal provvedimento n.55/05 della Banca d'Italia, su parere conforme dell'AGCM, per contrasto con la normativa antitrust, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare che la 2 DS non vanta alcun diritto di credito nei confronti della odierna attrice;
pag. 3/7 -in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di nullità totale del contratto di fideiussione agli atti, previo accertamento, ai sensi dell'art. 1419, co. 2 c.c., della nullità dei soli artt. 2), 6), 8) dello stesso contratto –conformi agli artt. 2, 6 e 8 del modello
ABI -, e dichiarazione della decadenza della banca creditrice dal diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni fideiussorie per la mancata tempestiva proposizione delle azioni rilevanti ex art. 1957 c.c. contro il debitore principale, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare che la 2 DS non vanta alcun diritto di credito nei confronti della odierna attrice;
-in via ulteriormente subordinata, previo accertamento della nullità delle clausole sub 6) e 8) relativamente contratto di fideiussione allegato, in quanto vessatorie per contrasto con l'art. 1341, c. 2 c.c., in riforma della sentenza impugnata, dichiarare che la 2 DS non vanta alcun diritto di credito nei confronti della odierna attrice”.
Nel costituirsi in giudizio la appellata e, per essa, la sua mandataria, nel contestare l'avverso gravame in quanto a suo dire inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello adita così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c.
pag. 4/7 Nel merito, in via principale:
- respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda ed eccezione proposta dalla sig.ra con atto di citazione in appello e, per Controparte_2
l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 109 pubblicata il 02/02/2022 dal
Tribunale di Viterbo (R.G. n. 832/2021).
In via subordinata:
- nell'eventualità in cui la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Viterbo non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, dichiarare comunque tenuto e conseguentemente condannare la sig.ra al pagamento, in favore della società Controparte_2 della somma di Euro 547.916,84, oltre interessi di mora dal dovuto al CP_1 saldo effettivo, sulla sola sorte capitale, ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di gravame.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge”.
Alla udienza a trattazione scritta, alla udienza del 10.6.2025, sulle conclusioni delle parti la
Corte ha riservato la decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 e 352 c.p.c. in quanto già concessi e non ulteriormente richiesti.
L'appellante, come sopra visto, lamenta che il Tribunale non avrebbe sostanzialmente rilevato d'ufficio la nullità del contratto di fideiussione in quanto riproducente le clausole dichiarate illecite perchè in violazione della normativa antitrust come peraltro affermato dalla S.C. con la nota pronuncia della S.C. 29810/17.
Il Tribunale, in sostanza, avrebbe avuto la possibilità di rilevare anche autonomamente la esatta corrispondenza delle clausole contenute nel contratto di fideiussione a quelle contenute nello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia anche al di là della eccezione di nullità sollevata dalla parte appellante solo in sede di gravame.
La impugnazione deve essere respinta.
Va infatti evidenziato, che se è ben vero che la nullità delle fideiussioni omnibus redatte su schema ABI siccome violative della normativa antitrust sono rilevabili dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio, è altrettanto vero che tale rilievo è possibile solo “là dove siano pag. 5/7 acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza” (Cass. 4867/2024).
Nel caso di specie, a parte la circostanza che il profilo della nullità delle fideiussione è stato rilevato solo in sede di appello, in ogni caso non sono state indicate ed allegate circostanze di fatto che potessero consentire al giudice di operare ex officio il rilievo di tale nullità, tanto più che non è stato prodotto neanche lo schema ABI che potesse consentire la verifica circa la corrispondenza della garanzia specifica rilasciata in uno con il contratto di finanziamento al modello ABI censurato, né la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale tra istituti, e nello specifico dell'istituto di credito opposto, all'epoca della sottoscrizione del finanziamento medesimo.
Peraltro, in ogni caso, anche a voler opinare diversamente, non si verterebbe certamente in una fattispecie di nullità integrale del contratto ma solo di nullità delle clausole 2,6 e 8, ferma restando la validità ed efficacia per il resto del contratto, sicchè le obbligazioni assunte dai fideiussori non ne sarebbero in alcun modo intaccate.
Inoltre, è pacifico che sarebbe stato onere della appellante fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 e che gli appellanti in primo grado non hanno adempiuto al citato onere di allegazione e prova non avendo fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche anche in considerazione della circostanza ulteriore che il contratto di apertura di credito e la fideiussione sono stati sottoscritti nel 2011, ben oltre il periodo fatto oggetto del provvedimento della Banca d'Italia.
L'appello va, quindi, respinto con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
a sentenza impugnata va, pertanto, riformata come da dispositivo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 109/22 del Tribunale di Viterbo, ogni ulteriore istanza Parte_1 ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata. pag. 6/7 Condanna la appellante, alla rifusione in favore della controparte, delle spese e competenze del presente grado che si liquidano in € 13.078,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso alla camera di consiglio del 17.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/7
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 1462/22 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 10.6.2025 tra:
(C.F. ), nata a [...] il 18 Parte_1 C.F._1 aprile 1955 e residente in Viterbo, alla Strada Castellaccio snc, elettivamente domiciliata in Roma, alla via VA Bettolo n. 6, presso lo studio dell'Avv.
Fabrizio Castellano, (C.F. , che la rappresenta e difende C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente agli Avv.ti Giorgia Clementi (C.F.
)eValentina Castellano (C.F. ), C.F._3 C.F._4 giusta procura in calce al presente atto.
- APPELLANTE - CONTRO
con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.
1 - capitale CP_1 sociale €. 10.000 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-
Belluno al n. , con medesimo Codice Fiscale e Partita Iva - e per essa P.IVA_1 quale mandataria CERVED MASTER SERVICES S.p.A. (P.IVA n. ), P.IVA_2 con sede legale in SA AT LA (MI), via dell'Unione Europea n. 6/A-6/B, giusta mandato stipulato per atto pubblico in data 13/06/2018, a rogito del Dr.
, Notaio in Pordenone (Rep. n. 298497 e Racc. n. 31766 DOC. 1), Persona_1 per il tramite di CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A. (P.IVA/C.F. n.
) con sede legale in SA AT LA (MI), via dell'Unione P.IVA_3
Europea n. 6/A-6/B, giusta mandato conferitole dalla prima per atto pubblico in data 10/03/2021, a rogito del Dott. , Notaio in Milano (Rep. n. Persona_2
3399 e Racc. n. 2648 DOC. 2), e per essa la sua procuratrice speciale,
[...]
(P.IVA/C.F. n. ), con sede legale in SA Parte_2 P.IVA_4
AT LA (MI), via Dell'Unione Europea n. 6A-6B, giusta procura per atto pubblico conferitale in data del 25/01/2019, a rogito del Dott. , Persona_3
Notaio in SE SA VA (Rep. n. 67119 e Racc. n. 33586 DOC. 3), nella persona del Dott. nato a [...] il [...], nella sua Persona_4 qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore della predetta società, in virtù dei poteri concessigli in forza di delibera del Consiglio
d'Amministrazione del 11/05/2017 (DOC. 4), rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata ai sensi del DPR 123/01 art. 10, dagli Avv. ti Marco Pesenti
(C.F. - P.E.C. - FAX C.F._5 Email_1
0248011624) e Francesco Concio (C.F. - P.E.C. C.F._6
i quali dichiarano di voler ricevere le Email_2 comunicazioni e le notificazioni al suesteso indirizzo di posta elettronica certificata ed eleggendo domicilio elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in
Roma, Via Po n. 12
- APPELLATA – pag. 2/7
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 109/2022 del Tribunale di Viterbo.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
109/22 con cui il Tribunale di Viterbo, pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 727/20 emesso nei suoi confronti su ricorso della ha così statuito: CP_1
“Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sulla opposizione a D.I. proposta da ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta, così Parte_1 provvede:
1) Respinge l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 727/2020 emesso il 2.9.2020 nel procedimento R.G. n. 1858/2020 e condanna a versare alla Parte_1 opposta la somma di € 547.916,84 oltre interessi dalla domanda;
2) Condanna parte opponente a rifondere le spese della opposta liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre accessori di legge”.
A fondamento del gravame ha posto, come unico assorbente motivo, la dedotta errata valutazione da parte del Giudice in merito alla ritenuta sussistenza della garanzia fideiussoria a carico della odierna attrice e la conseguente vessatorietà degli artt. 6 e 9 del contratto di fideiussione.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via principale, previo accertamento della nullità totale del contratto di fideiussione agli atti in quanto conforme al modello predisposto dall'ABI siccome censurato dal provvedimento n.55/05 della Banca d'Italia, su parere conforme dell'AGCM, per contrasto con la normativa antitrust, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare che la 2 DS non vanta alcun diritto di credito nei confronti della odierna attrice;
pag. 3/7 -in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di nullità totale del contratto di fideiussione agli atti, previo accertamento, ai sensi dell'art. 1419, co. 2 c.c., della nullità dei soli artt. 2), 6), 8) dello stesso contratto –conformi agli artt. 2, 6 e 8 del modello
ABI -, e dichiarazione della decadenza della banca creditrice dal diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni fideiussorie per la mancata tempestiva proposizione delle azioni rilevanti ex art. 1957 c.c. contro il debitore principale, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare che la 2 DS non vanta alcun diritto di credito nei confronti della odierna attrice;
-in via ulteriormente subordinata, previo accertamento della nullità delle clausole sub 6) e 8) relativamente contratto di fideiussione allegato, in quanto vessatorie per contrasto con l'art. 1341, c. 2 c.c., in riforma della sentenza impugnata, dichiarare che la 2 DS non vanta alcun diritto di credito nei confronti della odierna attrice”.
Nel costituirsi in giudizio la appellata e, per essa, la sua mandataria, nel contestare l'avverso gravame in quanto a suo dire inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello adita così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c.
pag. 4/7 Nel merito, in via principale:
- respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda ed eccezione proposta dalla sig.ra con atto di citazione in appello e, per Controparte_2
l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 109 pubblicata il 02/02/2022 dal
Tribunale di Viterbo (R.G. n. 832/2021).
In via subordinata:
- nell'eventualità in cui la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Viterbo non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, dichiarare comunque tenuto e conseguentemente condannare la sig.ra al pagamento, in favore della società Controparte_2 della somma di Euro 547.916,84, oltre interessi di mora dal dovuto al CP_1 saldo effettivo, sulla sola sorte capitale, ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di gravame.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge”.
Alla udienza a trattazione scritta, alla udienza del 10.6.2025, sulle conclusioni delle parti la
Corte ha riservato la decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 e 352 c.p.c. in quanto già concessi e non ulteriormente richiesti.
L'appellante, come sopra visto, lamenta che il Tribunale non avrebbe sostanzialmente rilevato d'ufficio la nullità del contratto di fideiussione in quanto riproducente le clausole dichiarate illecite perchè in violazione della normativa antitrust come peraltro affermato dalla S.C. con la nota pronuncia della S.C. 29810/17.
Il Tribunale, in sostanza, avrebbe avuto la possibilità di rilevare anche autonomamente la esatta corrispondenza delle clausole contenute nel contratto di fideiussione a quelle contenute nello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia anche al di là della eccezione di nullità sollevata dalla parte appellante solo in sede di gravame.
La impugnazione deve essere respinta.
Va infatti evidenziato, che se è ben vero che la nullità delle fideiussioni omnibus redatte su schema ABI siccome violative della normativa antitrust sono rilevabili dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio, è altrettanto vero che tale rilievo è possibile solo “là dove siano pag. 5/7 acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza” (Cass. 4867/2024).
Nel caso di specie, a parte la circostanza che il profilo della nullità delle fideiussione è stato rilevato solo in sede di appello, in ogni caso non sono state indicate ed allegate circostanze di fatto che potessero consentire al giudice di operare ex officio il rilievo di tale nullità, tanto più che non è stato prodotto neanche lo schema ABI che potesse consentire la verifica circa la corrispondenza della garanzia specifica rilasciata in uno con il contratto di finanziamento al modello ABI censurato, né la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale tra istituti, e nello specifico dell'istituto di credito opposto, all'epoca della sottoscrizione del finanziamento medesimo.
Peraltro, in ogni caso, anche a voler opinare diversamente, non si verterebbe certamente in una fattispecie di nullità integrale del contratto ma solo di nullità delle clausole 2,6 e 8, ferma restando la validità ed efficacia per il resto del contratto, sicchè le obbligazioni assunte dai fideiussori non ne sarebbero in alcun modo intaccate.
Inoltre, è pacifico che sarebbe stato onere della appellante fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 e che gli appellanti in primo grado non hanno adempiuto al citato onere di allegazione e prova non avendo fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche anche in considerazione della circostanza ulteriore che il contratto di apertura di credito e la fideiussione sono stati sottoscritti nel 2011, ben oltre il periodo fatto oggetto del provvedimento della Banca d'Italia.
L'appello va, quindi, respinto con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
a sentenza impugnata va, pertanto, riformata come da dispositivo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 109/22 del Tribunale di Viterbo, ogni ulteriore istanza Parte_1 ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata. pag. 6/7 Condanna la appellante, alla rifusione in favore della controparte, delle spese e competenze del presente grado che si liquidano in € 13.078,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso alla camera di consiglio del 17.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/7