CASS
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/12/2025, n. 32610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32610 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 172-2025 proposto da: LA VI RO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO COSTA;
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;
- controricorrente -
nonché contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO PESSI, US SIGILLO' MASSARA;
Oggetto Transazione Poste contributi R.G.N. 172/2025 Cron. Rep. Ud. 07/10/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 32610 Anno 2025 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 14/12/2025 2
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1252/2024 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 01/10/2024 R.G.N. 910/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2025 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA’ che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato ALESSANDRO COSTA;
udito l'avvocato MASSIMO D'IPPOLITO per delega verbale avvocato ROBERTO PESSI. FATTI DI CAUSA 1. EL La OL chiese ed ottenne dal Tribunale di Bari l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto intercorso con Poste Italiane s.p.a. e del diritto ad essere riammessa in servizio con condanna della convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate fino al ripristino del rapporto di lavoro. Per l’effetto Poste Italiane le versò la somma di € 55.879,00 al netto degli oneri fiscali e previdenziali. 1.1. Successivamente le parti sottoscrissero un verbale di conciliazione con il quale fu riconosciuta una anzianità convenzionale dal 21.8.2007 – data di riammissione in servizio della lavoratrice – con obbligo per la lavoratrice di restituire l’importo di € 80.836,47 per trattamento economico versatole in assenza di prestazione somma comprensiva di oneri fiscali e previdenziali. 1.2. Nel presente giudizio la lavoratrice si è lamentata del fatto che, tuttavia, la società non aveva provveduto al versamento delle somme dovute per la regolarizzazione contributiva per il periodo citato in sentenza e, pertanto, essendo rimasta senza esito l’intimazione indirizzata alla società, ha chiesto al giudice 3 di accertare se la società aveva provveduto al relativo versamento ordinandosi in caso affermativo all’Inps di procedere alla regolarizzazione. In caso contrario ha chiesto la condanna di Poste Italiane s.p.a. a restituire le somme versate, e in corso di restituzione, per effetto del verbale di conciliazione intervenuto tra le parti. 2. Il Tribunale ha accolto la domanda di decurtazione delle maggiori somme relative a contributi previdenziali dovuti in ragione della conciliazione sindacale mentre la Corte di appello, investita del gravame principale da parte della La OL e di quello incidentale di Poste Italiane, in accoglimento di quest’ultimo ha riformato la sentenza ed ha rigettato integralmente il ricorso della lavoratrice. 2.1. In particolare il giudice di appello ha ritenuto che con la conciliazione sindacale del 17.2.2009 la ricorrente aveva rinunciato agli effetti giuridici ed economici della sentenza con la quale era stata accertata la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti e, in cambio di una nuova assunzione a tempo indeterminato, si era altresì impegnata a restituire in 180 rate la somma di € 80.836,47, pari agli importi complessivamente liquidati dall’Azienda per i periodi non lavorati (dalla costituzione in mora del settembre 2003 e fino al 21.8.2007) ritenendo che l’accordo conciliativo fosse, per stessa ammissione delle parti, novativo e che, in mancanza di impugnazione per dolo o errore, stante il suo chiaro tenore letterale, esso si differenziava dalle precedenti obbligazioni che erano state superate. Si era trattato di un accordo generale novativo separato e distinto, oltre che modificativo di ogni precedente obbligo, con il quale si era stabilito che nulla era dovuto alla lavoratrice per il periodo non lavorato e si era determinato l’importo da restituire in una somma pattuita sia 4 nel quantum che nelle modalità di restituzione. In sostanza la Corte territoriale ha ritenuto che per poter far valere la questione dell’effettivo versamento delle somme la ricorrente avrebbe dovuto impugnare l’accordo conciliativo per vizio del consenso e che tuttavia non lo aveva fatto. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso EL La OL affidato a due motivi ai quali hanno resistito con distinti controricorsi sia Poste Italiane s.p.a. che l’Inps. Il Procuratore generale ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato. Sia parte ricorrente che Poste Italiane s.p.a. hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 1° comma n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello di Bari in ordine alla domanda di accertamento dell’avvenuto o meno versamento contributivo, da parte di Poste Italiane all’INPS, derivante dalla corresponsione delle retribuzioni riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n. 7854/2007. 1.1. La ricorrente ricorda di avere espressamente chiesto al giudice: - di accertare se Poste Italiane aveva provveduto o meno al versamento degli oneri previdenziali relativi alle retribuzioni corrisposte in applicazione della sentenza del Tribunale di Bari n. 7854 del 2007 ordinando se del caso all’Inps di procedere alla regolarizzazione della posizione contributiva;
- in caso di accertato mancato versamento condannare la società a restituire alla ricorrente quanto pagato a tale titolo in esecuzione del verbale di conciliazione decurtando le somme 5 non dovute perché non versate con interesse e rivalutazione monetaria. 1.2. Deduce la ricorrente che la Corte territoriale, nell’accogliere il gravame si è limitata a dare rilievo alla valenza novativa del verbale di conciliazione sindacale e nulla ha detto quanto alle altre questioni poste, che investivano la prova del versamento effettivo degli oneri previdenziali relativi alle retribuzioni corrisposte. 1.3. Osserva ancora che nel corso del processo si era dato atto della poca chiarezza di tale situazione il cui accertamento, omesso, sarebbe perciò decisivo per la soluzione della controversia con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza. 2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. e si deduce che, in violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che, dall’istruttoria processuale e da quanto dichiarato dall’INPS, era emerso il mancato versamento dei contributi ed inoltre era evidente che la somma indicata nel verbale di conciliazione sindacale si riferiva al “costo complessivo dell’operazione”. 2.1. Pertanto, ad avviso della ricorrente, in mancanza di prova del versamento dei contributi, questi non avrebbero potuto essere ripetuti sia pure in esecuzione di una conciliazione in sede sindacale. 2.2. Sottolinea in proposito che la somma indicata nel verbale di conciliazione non corrisponde affatto alle somme effettivamente liquidate e, nel richiamare un precedente di questa Corte che afferma essere sovrapponibile (Cass. n. 23381 del 2020), evidenzia che in quel caso come in quello oggi all’esame della Corte la somma indicata nell’accordo conciliativo 6 esprimeva una considerazione delle parti sul costo complessivo dell’operazione piuttosto che l’esatta individuazione della somma da restituire. 3. Le censure possono essere esaminate congiuntamente e sono infondate. 3.1. Il cuore della decisione di appello, che non è scalfito da alcuna censura, è che, a prescindere dal versamento o meno dei contributi, nell’accordo conciliativo avente valore novativo le parti hanno indicato il costo dell’operazione quantificandola in un importo che solo parametricamente era riferito alle retribuzioni e agli oneri relativi alle retribuzioni dovute dalla costituzione in mora alla riassunzione. 3.2. In definitiva la Corte assume che accertata la qualificazione dell’accordo conciliativo come novativa del pregresso rapporto quest’ultimo non rileva per interpretare il contenuto della conciliazione sopravvenuta che ben avrebbe potuto essere impugnata e non lo era stata. 3.3. In tale complessiva ricostruzione non è ravvisabile l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell’effettivo versamento dei contributi che non era dirimente per stabilire quale fosse il contenuto dell’accordo conciliativo che la Corte territoriale ha ritenuto di individuare, a fronte di una rinuncia “agli effetti giuridici ed economici della riammissione in servizio”. 3.4. Va rilevato infatti che nella sentenza si afferma che “La vicenda dell’effettivo versamento o meno della contribuzione qui reclamata dal lavoratore (il quale assume, in sostanza, che essa non doveva essere restituita a Poste in quanto giammai versata all’IPOST, ente previdenziale dell’epoca, operante fino al 31.12.2010) è indubbiamente poco chiara”. 7 3.5. Ma come detto, la Corte rigetta tale domanda poiché la reputa inconferente, stante la natura novativa della transazione raggiunta in sede di conciliazione sindacale che implica che la somma dovuta in restituzione dalla lavoratrice alla società prescinde dalla sua natura retributiva o previdenziale, ed è comunque dovuta interamente, sicché l’accertamento dell’omissione contributiva restava inutile, e non doveva compiersi, atteso che da tale profilo contributivo prescindeva il contenuto della transazione (“la somma non aveva, quindi, natura retributiva (e/o contributiva), sicché non poteva darsi luogo ad alcuna questione relativa a lordo e netto”; “l’impegno restitutorio assunto nell’accordo concerne piuttosto un importo predeterminato nell’ammontare, senza alcuna specificazione in termini di lordo-netto e, soprattutto, senza alcun riferimento agli oneri previdenziali”) ( in questo senso vedi la decisione su analoga controversia Cass. n. 29768 del 2025). 3.6. Analoghe ragioni non consentono di accogliere le censure articolate con il secondo motivo di ricorso. Da un canto esse sottendono la richiesta di un riesame di circostanze di fatto che sono, peraltro, del tutto incontroverse. Peraltro si tratta di circostanze che non rilevano atteso che, come accertato dalla Corte di merito, l’accordo conciliativo non fu mai impugnato per vizio del consenso ed inoltre, ai fini dell’errore, sarebbe rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della res controversa, e non quello che cade su una questione oggetto di controversia. Il motivo è poi inammissibile laddove argomenta che la somma indicata nella transazione non sarebbe l’esatto importo da restituire ma il costo complessivo dell’operazione. Il motivo incappa, per un verso, nel difetto di autosufficienza, in quanto non trascrive né riporta in modo specifico il contenuto della conciliazione sindacale su cui esso si 8 regge. Per altro verso, la censura veicola una questione interpretativa del contenuto della transazione, senza però che sia svolta alcuna censura di violazione, da parte della sentenza impugnata, dei canoni legali di interpretazione del contratto (artt.1362 ss. c.c.). Né giova il richiamo in ricorso alla sentenza di questa Corte n.23381/20, poiché ivi si dà atto che i giudici di merito avevano interpretato l’importo oggetto della transazione quale “costo complessivo dell’operazione” anziché quale individuazione esatta della somma da restituire. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto esattamente il contrario, parlando di importo predeterminato da restituire, non contestabile nella sua quantificazione. 5. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore di Poste Italiane s.p.a. mentre non si deve pronunciare sulle spese tra la ricorrente e l’Inps, cui il ricorso deve ritenersi notificato per litis denuntiatio, non essendo l’Inps destinatario sostanziale dei motivi di ricorso.. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Poste Italiane s.p.a. che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Nulla per le spese per l’INPS. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il 9 versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensore FA RI Il Presidente IA ES 10
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;
- controricorrente -
nonché contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO PESSI, US SIGILLO' MASSARA;
Oggetto Transazione Poste contributi R.G.N. 172/2025 Cron. Rep. Ud. 07/10/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 32610 Anno 2025 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 14/12/2025 2
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1252/2024 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 01/10/2024 R.G.N. 910/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2025 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA’ che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato ALESSANDRO COSTA;
udito l'avvocato MASSIMO D'IPPOLITO per delega verbale avvocato ROBERTO PESSI. FATTI DI CAUSA 1. EL La OL chiese ed ottenne dal Tribunale di Bari l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto intercorso con Poste Italiane s.p.a. e del diritto ad essere riammessa in servizio con condanna della convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate fino al ripristino del rapporto di lavoro. Per l’effetto Poste Italiane le versò la somma di € 55.879,00 al netto degli oneri fiscali e previdenziali. 1.1. Successivamente le parti sottoscrissero un verbale di conciliazione con il quale fu riconosciuta una anzianità convenzionale dal 21.8.2007 – data di riammissione in servizio della lavoratrice – con obbligo per la lavoratrice di restituire l’importo di € 80.836,47 per trattamento economico versatole in assenza di prestazione somma comprensiva di oneri fiscali e previdenziali. 1.2. Nel presente giudizio la lavoratrice si è lamentata del fatto che, tuttavia, la società non aveva provveduto al versamento delle somme dovute per la regolarizzazione contributiva per il periodo citato in sentenza e, pertanto, essendo rimasta senza esito l’intimazione indirizzata alla società, ha chiesto al giudice 3 di accertare se la società aveva provveduto al relativo versamento ordinandosi in caso affermativo all’Inps di procedere alla regolarizzazione. In caso contrario ha chiesto la condanna di Poste Italiane s.p.a. a restituire le somme versate, e in corso di restituzione, per effetto del verbale di conciliazione intervenuto tra le parti. 2. Il Tribunale ha accolto la domanda di decurtazione delle maggiori somme relative a contributi previdenziali dovuti in ragione della conciliazione sindacale mentre la Corte di appello, investita del gravame principale da parte della La OL e di quello incidentale di Poste Italiane, in accoglimento di quest’ultimo ha riformato la sentenza ed ha rigettato integralmente il ricorso della lavoratrice. 2.1. In particolare il giudice di appello ha ritenuto che con la conciliazione sindacale del 17.2.2009 la ricorrente aveva rinunciato agli effetti giuridici ed economici della sentenza con la quale era stata accertata la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti e, in cambio di una nuova assunzione a tempo indeterminato, si era altresì impegnata a restituire in 180 rate la somma di € 80.836,47, pari agli importi complessivamente liquidati dall’Azienda per i periodi non lavorati (dalla costituzione in mora del settembre 2003 e fino al 21.8.2007) ritenendo che l’accordo conciliativo fosse, per stessa ammissione delle parti, novativo e che, in mancanza di impugnazione per dolo o errore, stante il suo chiaro tenore letterale, esso si differenziava dalle precedenti obbligazioni che erano state superate. Si era trattato di un accordo generale novativo separato e distinto, oltre che modificativo di ogni precedente obbligo, con il quale si era stabilito che nulla era dovuto alla lavoratrice per il periodo non lavorato e si era determinato l’importo da restituire in una somma pattuita sia 4 nel quantum che nelle modalità di restituzione. In sostanza la Corte territoriale ha ritenuto che per poter far valere la questione dell’effettivo versamento delle somme la ricorrente avrebbe dovuto impugnare l’accordo conciliativo per vizio del consenso e che tuttavia non lo aveva fatto. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso EL La OL affidato a due motivi ai quali hanno resistito con distinti controricorsi sia Poste Italiane s.p.a. che l’Inps. Il Procuratore generale ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato. Sia parte ricorrente che Poste Italiane s.p.a. hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 1° comma n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello di Bari in ordine alla domanda di accertamento dell’avvenuto o meno versamento contributivo, da parte di Poste Italiane all’INPS, derivante dalla corresponsione delle retribuzioni riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n. 7854/2007. 1.1. La ricorrente ricorda di avere espressamente chiesto al giudice: - di accertare se Poste Italiane aveva provveduto o meno al versamento degli oneri previdenziali relativi alle retribuzioni corrisposte in applicazione della sentenza del Tribunale di Bari n. 7854 del 2007 ordinando se del caso all’Inps di procedere alla regolarizzazione della posizione contributiva;
- in caso di accertato mancato versamento condannare la società a restituire alla ricorrente quanto pagato a tale titolo in esecuzione del verbale di conciliazione decurtando le somme 5 non dovute perché non versate con interesse e rivalutazione monetaria. 1.2. Deduce la ricorrente che la Corte territoriale, nell’accogliere il gravame si è limitata a dare rilievo alla valenza novativa del verbale di conciliazione sindacale e nulla ha detto quanto alle altre questioni poste, che investivano la prova del versamento effettivo degli oneri previdenziali relativi alle retribuzioni corrisposte. 1.3. Osserva ancora che nel corso del processo si era dato atto della poca chiarezza di tale situazione il cui accertamento, omesso, sarebbe perciò decisivo per la soluzione della controversia con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza. 2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. e si deduce che, in violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che, dall’istruttoria processuale e da quanto dichiarato dall’INPS, era emerso il mancato versamento dei contributi ed inoltre era evidente che la somma indicata nel verbale di conciliazione sindacale si riferiva al “costo complessivo dell’operazione”. 2.1. Pertanto, ad avviso della ricorrente, in mancanza di prova del versamento dei contributi, questi non avrebbero potuto essere ripetuti sia pure in esecuzione di una conciliazione in sede sindacale. 2.2. Sottolinea in proposito che la somma indicata nel verbale di conciliazione non corrisponde affatto alle somme effettivamente liquidate e, nel richiamare un precedente di questa Corte che afferma essere sovrapponibile (Cass. n. 23381 del 2020), evidenzia che in quel caso come in quello oggi all’esame della Corte la somma indicata nell’accordo conciliativo 6 esprimeva una considerazione delle parti sul costo complessivo dell’operazione piuttosto che l’esatta individuazione della somma da restituire. 3. Le censure possono essere esaminate congiuntamente e sono infondate. 3.1. Il cuore della decisione di appello, che non è scalfito da alcuna censura, è che, a prescindere dal versamento o meno dei contributi, nell’accordo conciliativo avente valore novativo le parti hanno indicato il costo dell’operazione quantificandola in un importo che solo parametricamente era riferito alle retribuzioni e agli oneri relativi alle retribuzioni dovute dalla costituzione in mora alla riassunzione. 3.2. In definitiva la Corte assume che accertata la qualificazione dell’accordo conciliativo come novativa del pregresso rapporto quest’ultimo non rileva per interpretare il contenuto della conciliazione sopravvenuta che ben avrebbe potuto essere impugnata e non lo era stata. 3.3. In tale complessiva ricostruzione non è ravvisabile l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell’effettivo versamento dei contributi che non era dirimente per stabilire quale fosse il contenuto dell’accordo conciliativo che la Corte territoriale ha ritenuto di individuare, a fronte di una rinuncia “agli effetti giuridici ed economici della riammissione in servizio”. 3.4. Va rilevato infatti che nella sentenza si afferma che “La vicenda dell’effettivo versamento o meno della contribuzione qui reclamata dal lavoratore (il quale assume, in sostanza, che essa non doveva essere restituita a Poste in quanto giammai versata all’IPOST, ente previdenziale dell’epoca, operante fino al 31.12.2010) è indubbiamente poco chiara”. 7 3.5. Ma come detto, la Corte rigetta tale domanda poiché la reputa inconferente, stante la natura novativa della transazione raggiunta in sede di conciliazione sindacale che implica che la somma dovuta in restituzione dalla lavoratrice alla società prescinde dalla sua natura retributiva o previdenziale, ed è comunque dovuta interamente, sicché l’accertamento dell’omissione contributiva restava inutile, e non doveva compiersi, atteso che da tale profilo contributivo prescindeva il contenuto della transazione (“la somma non aveva, quindi, natura retributiva (e/o contributiva), sicché non poteva darsi luogo ad alcuna questione relativa a lordo e netto”; “l’impegno restitutorio assunto nell’accordo concerne piuttosto un importo predeterminato nell’ammontare, senza alcuna specificazione in termini di lordo-netto e, soprattutto, senza alcun riferimento agli oneri previdenziali”) ( in questo senso vedi la decisione su analoga controversia Cass. n. 29768 del 2025). 3.6. Analoghe ragioni non consentono di accogliere le censure articolate con il secondo motivo di ricorso. Da un canto esse sottendono la richiesta di un riesame di circostanze di fatto che sono, peraltro, del tutto incontroverse. Peraltro si tratta di circostanze che non rilevano atteso che, come accertato dalla Corte di merito, l’accordo conciliativo non fu mai impugnato per vizio del consenso ed inoltre, ai fini dell’errore, sarebbe rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della res controversa, e non quello che cade su una questione oggetto di controversia. Il motivo è poi inammissibile laddove argomenta che la somma indicata nella transazione non sarebbe l’esatto importo da restituire ma il costo complessivo dell’operazione. Il motivo incappa, per un verso, nel difetto di autosufficienza, in quanto non trascrive né riporta in modo specifico il contenuto della conciliazione sindacale su cui esso si 8 regge. Per altro verso, la censura veicola una questione interpretativa del contenuto della transazione, senza però che sia svolta alcuna censura di violazione, da parte della sentenza impugnata, dei canoni legali di interpretazione del contratto (artt.1362 ss. c.c.). Né giova il richiamo in ricorso alla sentenza di questa Corte n.23381/20, poiché ivi si dà atto che i giudici di merito avevano interpretato l’importo oggetto della transazione quale “costo complessivo dell’operazione” anziché quale individuazione esatta della somma da restituire. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto esattamente il contrario, parlando di importo predeterminato da restituire, non contestabile nella sua quantificazione. 5. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore di Poste Italiane s.p.a. mentre non si deve pronunciare sulle spese tra la ricorrente e l’Inps, cui il ricorso deve ritenersi notificato per litis denuntiatio, non essendo l’Inps destinatario sostanziale dei motivi di ricorso.. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Poste Italiane s.p.a. che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Nulla per le spese per l’INPS. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il 9 versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensore FA RI Il Presidente IA ES 10