Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 2104
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Separazione personale ininterrotta

    La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) non è stata mai più ripristinata; di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.

  • Accolto
    Figlio maggiorenne e autosufficiente

    In assenza di domanda di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del non costituitosi, deve essere revocato l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio statuito in sentenza di separazione a carico della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 2104
    Giurisdizione : Trib. Castrovillari
    Numero : 2104
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo