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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1057 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025 pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Mariarosa De Parte_1 C.F._1
Mare
RICORRENTE
E
(c.f.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato Parte_1
con in Mirto Crosia, in data 18.12.1994 (atto trascritto nel registro degli atti CP_1
di matrimonio del predetto Comune atto 25, parte 2, serie a) da cui sono nati figli 3 figli:
, , tutti maggiorenni e indipendenti economicamente. Per_1 Per_2 Per_3
La ricorrente ha rappresentato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendo trascorsi i termini di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, definita con sentenza n. 128/2021, pubblicata in data 04/02/2021 con cui è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi ed è stato posto a suo carico l'obbligo di corrispondere mensilmente a assegno di € 200,00 per il CP_1
mantenimento del figlio , nelle more del giudizio diventato maggiorenne, ma Per_3 all'epoca ancora convivente col padre e non autosufficiente.
La ricorrente ha sostenuto che attualmente il figlio non vive di fatto con il padre, Per_3
avendo costituito un proprio nucleo familiare ed è autosufficiente economicamente, così che non sussistono più i presupposti per la corresponsione dell'assegno per il mantenimento del figlio, di cui ha chiesto, pertanto, la revoca.
, seppur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito. CP_1
Il Tribunale osserva: la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta: infatti, con sentenza n. 128/2021, pubblicata in data
04/02/2021, passata in giudicato, il Tribunale di Castrovillari ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) non è stata mai più ripristinata;
di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett.
b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e . Parte_1 CP_1
In assenza di domanda di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del non CP_1 costituitosi, deve essere revocato l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio statuito in sentenza di separazione a carico della ricorrente. Per_3
Stante la natura necessaria del giudizio e il suo esito, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di;
CP_1
2. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
in Mirto Crosia, in data 18.12.1994 (atto trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune atto 25, parte 2, serie a);
3. REVOCA l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio statuito in Per_3
sentenza di separazione a carico della ricorrente;
4. COMPENSA le spese di lite.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al secondo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 20/12/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1057 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025 pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Mariarosa De Parte_1 C.F._1
Mare
RICORRENTE
E
(c.f.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato Parte_1
con in Mirto Crosia, in data 18.12.1994 (atto trascritto nel registro degli atti CP_1
di matrimonio del predetto Comune atto 25, parte 2, serie a) da cui sono nati figli 3 figli:
, , tutti maggiorenni e indipendenti economicamente. Per_1 Per_2 Per_3
La ricorrente ha rappresentato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendo trascorsi i termini di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, definita con sentenza n. 128/2021, pubblicata in data 04/02/2021 con cui è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi ed è stato posto a suo carico l'obbligo di corrispondere mensilmente a assegno di € 200,00 per il CP_1
mantenimento del figlio , nelle more del giudizio diventato maggiorenne, ma Per_3 all'epoca ancora convivente col padre e non autosufficiente.
La ricorrente ha sostenuto che attualmente il figlio non vive di fatto con il padre, Per_3
avendo costituito un proprio nucleo familiare ed è autosufficiente economicamente, così che non sussistono più i presupposti per la corresponsione dell'assegno per il mantenimento del figlio, di cui ha chiesto, pertanto, la revoca.
, seppur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito. CP_1
Il Tribunale osserva: la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta: infatti, con sentenza n. 128/2021, pubblicata in data
04/02/2021, passata in giudicato, il Tribunale di Castrovillari ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) non è stata mai più ripristinata;
di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett.
b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e . Parte_1 CP_1
In assenza di domanda di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del non CP_1 costituitosi, deve essere revocato l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio statuito in sentenza di separazione a carico della ricorrente. Per_3
Stante la natura necessaria del giudizio e il suo esito, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di;
CP_1
2. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
in Mirto Crosia, in data 18.12.1994 (atto trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune atto 25, parte 2, serie a);
3. REVOCA l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio statuito in Per_3
sentenza di separazione a carico della ricorrente;
4. COMPENSA le spese di lite.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al secondo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 20/12/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola