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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/11/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1145/2024 promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Guaraldi del foro di Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Cento (FE) alla via Malagodi n. 16;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
(RA) in via Volpaccino n. 34, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Masotti del foro di Forlì-Cesena, con domicilio eletto presso il suo indirizzo p.e.c.;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 10/2024 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 07.01.2024
e pubblicata lo 09.01.2024 nel procedimento iscritto al n. 1591/2020 R.G., avente ad oggetto opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 2 c.p.c.) immobiliare;
CONCLUSIONI: All'udienza dell'11 novembre 2025 sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante chiedeva rimettersi la causa al Collegio per la decisione Parte_1
e concludeva come da note contenenti precisazione delle conclusioni depositate il 10.11.2025: “voglia, la
Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza n. 10/2024 del Tribunale di Ravenna ed
1 in accoglimento del presente appello, condannare a rifondere a le Parte_2 Parte_1 spese del primo grado;
con vittoria di compensi e spese anche del presente grado di giudizio, con richiesta di distrazione di spese e compensi di entrambi i gradi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”; l'appellata si riportava ai propri atti e concludeva come da note di Controparte_1 trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni depositate il 10.11.2025, chiedendo alla
Corte di Appello di: “DICHIARARE inammissibile e/o infondato l'appello proposto da Parte_1
• RIGETTARE tutti i motivi d'appello proposti da e conseguentemente •
[...] Parte_1
CONFERMARE la sentenza di primo grado n. 10/2024 pubblicata in data 9 gennaio 2024 dal Tribunale di Ravenna nel giudizio distinto al n. 1591/2020 RG;
• CONDANNARE al Parte_1 risarcimento dei danni in favore di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per lite temeraria e appello Parte_2 temerario, nella misura pari agli onorari del presente grado di giudizio;
• Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio a favore dello Stato, essendo ammessa al beneficio del Parte_2 gratuito patrocinio;
• Con liquidazione delle spese di ammissione al PSS con provvedimento separato;
•
Con condanna alle spese di lite, da distrarsi a favore della scrivente, ove venisse revocato il beneficio del gratuito patrocinio. Con applicazione dell'art. 88 c.p.c. per il gravame infondato - Con l'applicazione dell'art. 92/1 cpc e quindi con condanna di alle spese di lite per slealtà e probità”. Parte_1
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La vicenda giudiziale oggetto del presente appello prende le mosse dal procedimento per la separazione coniugale intercorso tra il Sig. e la Sig.ra nell'ambito del quale, in data 12 luglio 2019, il Parte_1 Parte_2
Presidente del Tribunale di Ravenna emetteva un'ordinanza con la quale, tra le altre statuizioni, assegnava alla
Sig.ra la casa coniugale. Tale provvedimento veniva azionato dall'odierna appellata come titolo Parte_2 esecutivo con atto di precetto notificato in data 24 settembre 2019, con il quale intimava al marito il rilascio integrale dell'immobile sito in Faenza (RA), via Volpaccino n. 34.
A tale pretesa si opponeva l'odierno appellante il quale, proponendo opposizione all'esecuzione ex 615 c.p.c., chiedeva al G.E., previa sospensione dell'esecuzione, l'annullamento dell'atto di precetto e del preavviso di rilascio;
più specificamente, lamentava la violazione dell'art. 605 c.p.c., nonché la carenza del titolo esecutivo per la parte di immobile adibita ad ufficio. Si costituiva l'opposta contestando le avverse Parte_2 deduzioni, opponendosi alla richiesta sospensione e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con provvedimento reso all'udienza del 28 gennaio 2020, il G.E., dopo un supplemento istruttorio (integrazione della c.t.u.), disponeva la sospensione della procedura per la parte di immobile individuata dal CTU come adibita ad uso
2 ufficio/studio professionale del Sig. rigettando l'istanza di sospensione per ogni altra porzione Parte_1 dell'immobile e fissando, ai sensi dell'art. 616 cpc, un termine perentorio di 90 giorni, decorrenti dalla data dell'udienza sopra indicata, per l'introduzione del giudizio di merito.
La Sig.ra presentava reclamo avverso tale provvedimento al Tribunale di Ravenna, in composizione Parte_2 collegiale, che lo rigettava, con ordinanza del 20 maggio 2020. Era sempre l'odierna appellata ad introdurre il giudizio di merito davanti al Tribunale di Ravenna con atto di citazione notificato alla controparte in data 19 giugno 2020. Assegnati alle parti i termini ex art. 183 c.p.c., con ordinanza del 29.12.2021, il giudice ammetteva parzialmente le prove per interpello e testimoniali richieste dalle parti;
all'assunzione di tali prove si procedeva all'udienza del 13.12.2022. Era quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale alle parti venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. Con sentenza emessa il 7 gennaio 2024 e pubblicata il 9 gennaio 2024, il Tribunale di Ravenna dichiarava improcedibile l'opposizione, ritenuta tardiva la notifica dell'atto di citazione rispetto al termine di 90 giorni per la riassunzione assegnato dal giudice dell'esecuzione in data 28 gennaio 2020. Con il provvedimento emesso all'udienza del 28.01.2020 come detto sopra, il G.E. fissava il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito relativo alla opposizione in “giorni 90 dalla data della presente udienza”, ossia dallo stesso 28.01.2020, con la conseguenza che detto termine è spirato il 27.4.2020, mentre la fase di merito è stata introdotta con atto di citazione notificato il 19.6.2020. Inoltre, con il medesimo provvedimento, il giudice di prime cure compensava le spese di lite, ritenendo sussistenti motivi idonei “in ragione della particolarità della vicenda e dei rapporti tra le parti”.
2.- Con appello ritualmente notificato e depositato in data 18.07.2024, ha impugnato Parte_1 parzialmente la sentenza n. 10/2024 del Tribunale di Ravenna contestando la statuizione concernente la compensazione delle spese. L'appellante lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché
2233 c.c. ritenendo errata e inadeguatamente motivata la decisione di compensare le spese.
Secondo la tesi prospettata dall'appellante, appare evidente l'assenza delle condizioni alle quali l'art. 92 c.p.c. subordina il potere del giudice di compensare le spese. Nello specifico, si argomenta che non si configura né
l'ipotesi della “soccombenza reciproca”, né quella della “assoluta novità della questione”, né tantomeno sussistono “gravi ed eccezionali ragioni” e che queste non possono di certo essere integrate, come ritiene il giudice di prime cure, dalla “particolarità della vicenda” o dai “rapporti tra le parti”. Su quest'ultimo punto l'appellante insiste argomentando che l'aver rivestito la qualità di coniuge non legittima (ai fini della statuizione sulle spese) la proposizione di domande improcedibili con relativa deroga al principio generale della soccombenza. Si sottolinea, inoltre, come il solo fatto che la domanda sia stata rigettata per ragioni processuali non possa costituire valido motivo per disporre la compensazione delle spese.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte, in parziale riforma della sent. n. 10/2024 del Tribunale di
Ravenna, di condannare a rifondere a le spese sostenute in primo grado, Parte_2 Parte_1
3 nonché di procedere allo stesso modo per le spese del presente grado di giudizio, con richiesta di distrazione di spese e compensi a favore del difensore antistatario.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 5 settembre 2024 si è regolarmente costituita Parte_2 contestando la fondatezza dell'appello. Secondo la tesi prospettata dall'appellata, infatti, la decisione del giudice di primo grado costituisce legittimo esercizio del margine di discrezionalità che la legge attribuisce al giudice nella decisione in materia di spese processuali e, pertanto, è da ritenersi insindacabile in questa sede, non sussistendo, nel caso di specie, i vizi di illogicità o erroneità della motivazione. In questo senso, la parte appellata ritiene che la compensazione sia stata adeguatamente motivata stante la “particolarità della vicenda”
e i “rapporti tra le parti”. Pertanto, la parte appellata insiste, contrariis reiectis, per il rigetto del gravame, con conferma della sentenza di primo grado e per la condanna alle spese dell'appellante in favore dello Stato ove la venga ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. In sede di precisazione delle conclusioni la Parte_2 parte appellata chiede, inoltre, la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria a carico del Parte_1
4.- All'udienza del 12 novembre 2024 fissata per la trattazione della causa e svoltasi in modalità cartolare,
l'appellante e l'appellata si riportavano ai rispettivi atti e alle conclusioni e domande ivi formulate e il
Consigliere istruttore rinviava la causa per la rimessione al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c., assegnando i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di note di replica. All'udienza allo scopo fissata in data 11.11.2025 e sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, le parti concludevano come da rispettive note contenenti precisazione delle conclusioni, insistendo per l'accoglimento delle domande ivi formulate e il Consigliere istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e venendo ora al merito, reputa la Corte come l'appello di sia fondato e vada pertanto accolto, con conseguente riforma parziale della Parte_1 sentenza di primo grado. Occorre innanzitutto ricordare come, nel disciplinare la materia delle spese di lite,
l'art. 92 comma 2 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, subordini la discrezionalità del giudice nel compensare le spese alla sussistenza di alcune ipotesi tipizzate. Si tratta, in particolare, dei casi di: “soccombenza reciproca”, “assoluta novità della questione trattata” o “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Se è pur vero che la
Corte costituzionale ha affermato l'incostituzionalità dell'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui “la norma non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni” analoghe a quelle di assoluta novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, lo stesso giudice ha comunque precisato che “le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe
a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed
4 eccezionalità. Le quali ultime quindi - l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” (sentenza n. 77/2018).
Alla luce del dato normativo e di un'ormai consolidata giurisprudenza della Cassazione, questo collegio ritiene censurabile la valutazione effettuata dal giudice di primo grado sotto diversi profili. Occorre preliminarmente rilevare come, dopo aver dichiarato improcedibile l'opposizione per omesso rispetto del termine di cui all'art. 616 c.p.c., il Tribunale di Ravenna, nel motivare la propria decisione di compensare le spese di lite, abbia fatto esclusivamente riferimento alla “particolarità della vicenda” e ai “rapporti tra le parti”.
In primo luogo, si reputa che tali motivi non rientrino in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2,
c.p.c. che, come già osservato, fissa il perimetro legale entro il quale al giudice è consentito l'esercizio della discrezionalità nel derogare alla regola generale della soccombenza espressa dall'art. 91, comma 1, c.p.c. Ciò
è vero anche alla luce della sopra citata giurisprudenza costituzionale che ha ampliato, con l'intervento del
2018, l'ambito di discrezionalità giudiziale. Infatti, non si tratta di ipotesi analoghe o anche solo riconducibili a quelle tipizzate dalla norma. Tantomeno, qualora ce ne fosse il dubbio, può considerarsi idonea, come elemento rilevante a sostegno della compensazione, la circostanza che la controversia sia stata decisa in rito.
A questo proposito la Suprema Corte ha avuto modo di rilevare come l'improcedibilità per mancato rispetto dei termini perentori non sia riconducibile alle già ricordate fattispecie legali. Anzi, al contrario, l'affermazione secondo cui il rigetto della domanda in rito costituirebbe ex se una “grave ragione” per compensare le spese non “appare condivisibile sul piano della logica astratta” in quanto “costituisce in teoria una condotta negligente dell'appellante, e dunque una condotta censurabile” tanto da arrivare al paradosso “di attenuare le conseguenze sfavorevoli della soccombenza quando maggiore è stata la negligenza del soccombente” (Cass. civ. Sez. III, ord n. 6424 08.03.2024).
Dopo aver escluso che la “particolarità della vicenda” possa riferirsi alla natura della decisione adottata si ritiene opportuno evidenziare la genericità delle formule utilizzate dal giudice di prime cure. Come risulta da un quadro normativo e giurisprudenziale ormai consolidato le “gravi ed eccezionali ragioni” che ne legittimano la compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (in questo senso, Cass. civ. ord. 25 settembre 2017, n. 22310). Certamente non soddisfano tali requisiti di specificità formule vaghe quali “particolarità della vicenda” o “rapporti tra le parti”, le quali, pertanto, sono da considerare inidonee a giustificare la decisione di compensare le spese di lite.
In ultimo, deve rilevarsi come la scelta del Tribunale di Ravenna risulti non condivisibile, oltre che dal punto di vista della legittimità formale e dell'impianto motivazionale, anche sotto l'aspetto dell'interpretazione della vicenda processuale, che viene definita dal giudice “particolare”. Ad avviso di questa Corte, a seguito di un'attenta disamina dei fatti di causa, emerge, al contrario, un quadro lineare. Si aggiunga anche il fatto che
5 risulta non condivisibile il riferimento ai “rapporti tra le parti”, quasi come se si intendesse che, qualora la controversia insorga tra due coniugi, vi sia una presunzione di opportunità nel compensare le spese processuali.
Alla luce di tali considerazioni, appare ingiusto addossare anche solo una parte delle spese di lite all'odierno appellante dal momento che egli si è trovato costretto a resistere ad un'iniziativa giudiziale avente ad oggetto una questione che risultava sostanzialmente chiara già dalle fasi precedenti all'instaurazione della fase di merito dell'opposizione all'esecuzione. In questo senso è opportuno mettere in luce come la circostanza che l'assegnazione della casa familiare non comprendesse lo studio professionale del si evince, Parte_1 direttamente o in via interpretativa, dai provvedimenti giudiziali adottati nella vicenda processuale della separazione. Infatti, già nell'ordinanza presidenziale del Tribunale di Ravenna (con la quale si assegnava la casa coniugale alla il giudice motivava la decisione in considerazione della circostanza che “nel Parte_2 medesimo complesso immobiliare ove è collocata la casa coniugale insistono anche lo studio professionale del e l'abitazione dei di lui genitori”. Il Tribunale considerava quindi la casa familiare e lo studio Parte_1 professionale quali entità logico-concettuali differenti. La medesima interpretazione è stata successivamente esplicitata dal giudice istruttore del Tribunale di Ravenna (udienza del procedimento di separazione del 24 settembre 2019) e confermata, in momenti successivi, sia dall'ordinanza di parziale sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice esecutivo (a seguito di c.t.u.), sia dalla decisione del collegio del Tribunale di Ravenna che ha rigettato il reclamo proposto dalla Sig.ra avverso la suddetta ordinanza di Parte_2 sospensione. In ogni caso, l'opposizione veniva dichiarata improcedibile per essere stata tardivamente instaurata.
Ne consegue dunque che, in parziale riforma della sentenza gravata, in applicazione del principio della soccombenza e non sussistendo ragioni per compensare le spese di lite, va condannata al Parte_2 rimborso delle spese di lite di primo grado in favore del L'accoglimento del proposto gravame Parte_1 determina poi la condanna della Sig.ra a pagare le spese di lite anche di tale grado. Parte_2
Le spese di lite si determinano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminato in primo grado, scaglione da euro 1.101 ad euro 5.200 in appello), all'attività difensiva concretamente espletata, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (valore indeterminabile - complessità bassa, importo minimo per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale del primo grado e valore da euro 1.101 ad euro
5.200,00, importo medio per la fase di studio e minimo per le fasi introduttiva e decisionale del grado di appello).
Infine, in conseguenza dell'integrale accoglimento dell'appello, deve essere evidentemente respinta la domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria proposta dalla parte appellata così come deve
6 essere rigettata la richiesta di condanna alle spese di lite per trasgressione ai doveri di lealtà e probità in giudizio di cui all'art. 88 c.p.c., non essendo ravvisabili comportamenti di tal fatta a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I- ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della Parte_1 sentenza del Tribunale di Ravenna n. 10/2024 pubblicata lo 09.01.2024:
II- CONDANNA alla refusione, in favore di , delle spese Parte_2 Parte_1 del primo grado di giudizio che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, somme da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al difensore di dichiaratosi antistatario, Avv. Bruno Guaraldi;
Parte_1
II- CONDANNA l'appellata alla refusione, in favore dell'appellante Parte_2 Parte_1
delle spese di giudizio del presente grado liquidate in € 804,00 per spese ed € 1.230,00 per
[...] compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, somme da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al difensore di , dichiaratosi antistatario, Avv. Bruno Parte_1
Guaraldi;
II- RIGETTA la domanda di condanna al risarcimento del danno da lite temeraria proposta da Parte_2
.
[...]
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 11.11.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1145/2024 promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Guaraldi del foro di Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Cento (FE) alla via Malagodi n. 16;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
(RA) in via Volpaccino n. 34, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Masotti del foro di Forlì-Cesena, con domicilio eletto presso il suo indirizzo p.e.c.;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 10/2024 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 07.01.2024
e pubblicata lo 09.01.2024 nel procedimento iscritto al n. 1591/2020 R.G., avente ad oggetto opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 2 c.p.c.) immobiliare;
CONCLUSIONI: All'udienza dell'11 novembre 2025 sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante chiedeva rimettersi la causa al Collegio per la decisione Parte_1
e concludeva come da note contenenti precisazione delle conclusioni depositate il 10.11.2025: “voglia, la
Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza n. 10/2024 del Tribunale di Ravenna ed
1 in accoglimento del presente appello, condannare a rifondere a le Parte_2 Parte_1 spese del primo grado;
con vittoria di compensi e spese anche del presente grado di giudizio, con richiesta di distrazione di spese e compensi di entrambi i gradi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”; l'appellata si riportava ai propri atti e concludeva come da note di Controparte_1 trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni depositate il 10.11.2025, chiedendo alla
Corte di Appello di: “DICHIARARE inammissibile e/o infondato l'appello proposto da Parte_1
• RIGETTARE tutti i motivi d'appello proposti da e conseguentemente •
[...] Parte_1
CONFERMARE la sentenza di primo grado n. 10/2024 pubblicata in data 9 gennaio 2024 dal Tribunale di Ravenna nel giudizio distinto al n. 1591/2020 RG;
• CONDANNARE al Parte_1 risarcimento dei danni in favore di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per lite temeraria e appello Parte_2 temerario, nella misura pari agli onorari del presente grado di giudizio;
• Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio a favore dello Stato, essendo ammessa al beneficio del Parte_2 gratuito patrocinio;
• Con liquidazione delle spese di ammissione al PSS con provvedimento separato;
•
Con condanna alle spese di lite, da distrarsi a favore della scrivente, ove venisse revocato il beneficio del gratuito patrocinio. Con applicazione dell'art. 88 c.p.c. per il gravame infondato - Con l'applicazione dell'art. 92/1 cpc e quindi con condanna di alle spese di lite per slealtà e probità”. Parte_1
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La vicenda giudiziale oggetto del presente appello prende le mosse dal procedimento per la separazione coniugale intercorso tra il Sig. e la Sig.ra nell'ambito del quale, in data 12 luglio 2019, il Parte_1 Parte_2
Presidente del Tribunale di Ravenna emetteva un'ordinanza con la quale, tra le altre statuizioni, assegnava alla
Sig.ra la casa coniugale. Tale provvedimento veniva azionato dall'odierna appellata come titolo Parte_2 esecutivo con atto di precetto notificato in data 24 settembre 2019, con il quale intimava al marito il rilascio integrale dell'immobile sito in Faenza (RA), via Volpaccino n. 34.
A tale pretesa si opponeva l'odierno appellante il quale, proponendo opposizione all'esecuzione ex 615 c.p.c., chiedeva al G.E., previa sospensione dell'esecuzione, l'annullamento dell'atto di precetto e del preavviso di rilascio;
più specificamente, lamentava la violazione dell'art. 605 c.p.c., nonché la carenza del titolo esecutivo per la parte di immobile adibita ad ufficio. Si costituiva l'opposta contestando le avverse Parte_2 deduzioni, opponendosi alla richiesta sospensione e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con provvedimento reso all'udienza del 28 gennaio 2020, il G.E., dopo un supplemento istruttorio (integrazione della c.t.u.), disponeva la sospensione della procedura per la parte di immobile individuata dal CTU come adibita ad uso
2 ufficio/studio professionale del Sig. rigettando l'istanza di sospensione per ogni altra porzione Parte_1 dell'immobile e fissando, ai sensi dell'art. 616 cpc, un termine perentorio di 90 giorni, decorrenti dalla data dell'udienza sopra indicata, per l'introduzione del giudizio di merito.
La Sig.ra presentava reclamo avverso tale provvedimento al Tribunale di Ravenna, in composizione Parte_2 collegiale, che lo rigettava, con ordinanza del 20 maggio 2020. Era sempre l'odierna appellata ad introdurre il giudizio di merito davanti al Tribunale di Ravenna con atto di citazione notificato alla controparte in data 19 giugno 2020. Assegnati alle parti i termini ex art. 183 c.p.c., con ordinanza del 29.12.2021, il giudice ammetteva parzialmente le prove per interpello e testimoniali richieste dalle parti;
all'assunzione di tali prove si procedeva all'udienza del 13.12.2022. Era quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale alle parti venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. Con sentenza emessa il 7 gennaio 2024 e pubblicata il 9 gennaio 2024, il Tribunale di Ravenna dichiarava improcedibile l'opposizione, ritenuta tardiva la notifica dell'atto di citazione rispetto al termine di 90 giorni per la riassunzione assegnato dal giudice dell'esecuzione in data 28 gennaio 2020. Con il provvedimento emesso all'udienza del 28.01.2020 come detto sopra, il G.E. fissava il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito relativo alla opposizione in “giorni 90 dalla data della presente udienza”, ossia dallo stesso 28.01.2020, con la conseguenza che detto termine è spirato il 27.4.2020, mentre la fase di merito è stata introdotta con atto di citazione notificato il 19.6.2020. Inoltre, con il medesimo provvedimento, il giudice di prime cure compensava le spese di lite, ritenendo sussistenti motivi idonei “in ragione della particolarità della vicenda e dei rapporti tra le parti”.
2.- Con appello ritualmente notificato e depositato in data 18.07.2024, ha impugnato Parte_1 parzialmente la sentenza n. 10/2024 del Tribunale di Ravenna contestando la statuizione concernente la compensazione delle spese. L'appellante lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché
2233 c.c. ritenendo errata e inadeguatamente motivata la decisione di compensare le spese.
Secondo la tesi prospettata dall'appellante, appare evidente l'assenza delle condizioni alle quali l'art. 92 c.p.c. subordina il potere del giudice di compensare le spese. Nello specifico, si argomenta che non si configura né
l'ipotesi della “soccombenza reciproca”, né quella della “assoluta novità della questione”, né tantomeno sussistono “gravi ed eccezionali ragioni” e che queste non possono di certo essere integrate, come ritiene il giudice di prime cure, dalla “particolarità della vicenda” o dai “rapporti tra le parti”. Su quest'ultimo punto l'appellante insiste argomentando che l'aver rivestito la qualità di coniuge non legittima (ai fini della statuizione sulle spese) la proposizione di domande improcedibili con relativa deroga al principio generale della soccombenza. Si sottolinea, inoltre, come il solo fatto che la domanda sia stata rigettata per ragioni processuali non possa costituire valido motivo per disporre la compensazione delle spese.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte, in parziale riforma della sent. n. 10/2024 del Tribunale di
Ravenna, di condannare a rifondere a le spese sostenute in primo grado, Parte_2 Parte_1
3 nonché di procedere allo stesso modo per le spese del presente grado di giudizio, con richiesta di distrazione di spese e compensi a favore del difensore antistatario.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 5 settembre 2024 si è regolarmente costituita Parte_2 contestando la fondatezza dell'appello. Secondo la tesi prospettata dall'appellata, infatti, la decisione del giudice di primo grado costituisce legittimo esercizio del margine di discrezionalità che la legge attribuisce al giudice nella decisione in materia di spese processuali e, pertanto, è da ritenersi insindacabile in questa sede, non sussistendo, nel caso di specie, i vizi di illogicità o erroneità della motivazione. In questo senso, la parte appellata ritiene che la compensazione sia stata adeguatamente motivata stante la “particolarità della vicenda”
e i “rapporti tra le parti”. Pertanto, la parte appellata insiste, contrariis reiectis, per il rigetto del gravame, con conferma della sentenza di primo grado e per la condanna alle spese dell'appellante in favore dello Stato ove la venga ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. In sede di precisazione delle conclusioni la Parte_2 parte appellata chiede, inoltre, la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria a carico del Parte_1
4.- All'udienza del 12 novembre 2024 fissata per la trattazione della causa e svoltasi in modalità cartolare,
l'appellante e l'appellata si riportavano ai rispettivi atti e alle conclusioni e domande ivi formulate e il
Consigliere istruttore rinviava la causa per la rimessione al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c., assegnando i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di note di replica. All'udienza allo scopo fissata in data 11.11.2025 e sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, le parti concludevano come da rispettive note contenenti precisazione delle conclusioni, insistendo per l'accoglimento delle domande ivi formulate e il Consigliere istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e venendo ora al merito, reputa la Corte come l'appello di sia fondato e vada pertanto accolto, con conseguente riforma parziale della Parte_1 sentenza di primo grado. Occorre innanzitutto ricordare come, nel disciplinare la materia delle spese di lite,
l'art. 92 comma 2 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, subordini la discrezionalità del giudice nel compensare le spese alla sussistenza di alcune ipotesi tipizzate. Si tratta, in particolare, dei casi di: “soccombenza reciproca”, “assoluta novità della questione trattata” o “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Se è pur vero che la
Corte costituzionale ha affermato l'incostituzionalità dell'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui “la norma non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni” analoghe a quelle di assoluta novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, lo stesso giudice ha comunque precisato che “le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe
a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed
4 eccezionalità. Le quali ultime quindi - l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” (sentenza n. 77/2018).
Alla luce del dato normativo e di un'ormai consolidata giurisprudenza della Cassazione, questo collegio ritiene censurabile la valutazione effettuata dal giudice di primo grado sotto diversi profili. Occorre preliminarmente rilevare come, dopo aver dichiarato improcedibile l'opposizione per omesso rispetto del termine di cui all'art. 616 c.p.c., il Tribunale di Ravenna, nel motivare la propria decisione di compensare le spese di lite, abbia fatto esclusivamente riferimento alla “particolarità della vicenda” e ai “rapporti tra le parti”.
In primo luogo, si reputa che tali motivi non rientrino in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2,
c.p.c. che, come già osservato, fissa il perimetro legale entro il quale al giudice è consentito l'esercizio della discrezionalità nel derogare alla regola generale della soccombenza espressa dall'art. 91, comma 1, c.p.c. Ciò
è vero anche alla luce della sopra citata giurisprudenza costituzionale che ha ampliato, con l'intervento del
2018, l'ambito di discrezionalità giudiziale. Infatti, non si tratta di ipotesi analoghe o anche solo riconducibili a quelle tipizzate dalla norma. Tantomeno, qualora ce ne fosse il dubbio, può considerarsi idonea, come elemento rilevante a sostegno della compensazione, la circostanza che la controversia sia stata decisa in rito.
A questo proposito la Suprema Corte ha avuto modo di rilevare come l'improcedibilità per mancato rispetto dei termini perentori non sia riconducibile alle già ricordate fattispecie legali. Anzi, al contrario, l'affermazione secondo cui il rigetto della domanda in rito costituirebbe ex se una “grave ragione” per compensare le spese non “appare condivisibile sul piano della logica astratta” in quanto “costituisce in teoria una condotta negligente dell'appellante, e dunque una condotta censurabile” tanto da arrivare al paradosso “di attenuare le conseguenze sfavorevoli della soccombenza quando maggiore è stata la negligenza del soccombente” (Cass. civ. Sez. III, ord n. 6424 08.03.2024).
Dopo aver escluso che la “particolarità della vicenda” possa riferirsi alla natura della decisione adottata si ritiene opportuno evidenziare la genericità delle formule utilizzate dal giudice di prime cure. Come risulta da un quadro normativo e giurisprudenziale ormai consolidato le “gravi ed eccezionali ragioni” che ne legittimano la compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (in questo senso, Cass. civ. ord. 25 settembre 2017, n. 22310). Certamente non soddisfano tali requisiti di specificità formule vaghe quali “particolarità della vicenda” o “rapporti tra le parti”, le quali, pertanto, sono da considerare inidonee a giustificare la decisione di compensare le spese di lite.
In ultimo, deve rilevarsi come la scelta del Tribunale di Ravenna risulti non condivisibile, oltre che dal punto di vista della legittimità formale e dell'impianto motivazionale, anche sotto l'aspetto dell'interpretazione della vicenda processuale, che viene definita dal giudice “particolare”. Ad avviso di questa Corte, a seguito di un'attenta disamina dei fatti di causa, emerge, al contrario, un quadro lineare. Si aggiunga anche il fatto che
5 risulta non condivisibile il riferimento ai “rapporti tra le parti”, quasi come se si intendesse che, qualora la controversia insorga tra due coniugi, vi sia una presunzione di opportunità nel compensare le spese processuali.
Alla luce di tali considerazioni, appare ingiusto addossare anche solo una parte delle spese di lite all'odierno appellante dal momento che egli si è trovato costretto a resistere ad un'iniziativa giudiziale avente ad oggetto una questione che risultava sostanzialmente chiara già dalle fasi precedenti all'instaurazione della fase di merito dell'opposizione all'esecuzione. In questo senso è opportuno mettere in luce come la circostanza che l'assegnazione della casa familiare non comprendesse lo studio professionale del si evince, Parte_1 direttamente o in via interpretativa, dai provvedimenti giudiziali adottati nella vicenda processuale della separazione. Infatti, già nell'ordinanza presidenziale del Tribunale di Ravenna (con la quale si assegnava la casa coniugale alla il giudice motivava la decisione in considerazione della circostanza che “nel Parte_2 medesimo complesso immobiliare ove è collocata la casa coniugale insistono anche lo studio professionale del e l'abitazione dei di lui genitori”. Il Tribunale considerava quindi la casa familiare e lo studio Parte_1 professionale quali entità logico-concettuali differenti. La medesima interpretazione è stata successivamente esplicitata dal giudice istruttore del Tribunale di Ravenna (udienza del procedimento di separazione del 24 settembre 2019) e confermata, in momenti successivi, sia dall'ordinanza di parziale sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice esecutivo (a seguito di c.t.u.), sia dalla decisione del collegio del Tribunale di Ravenna che ha rigettato il reclamo proposto dalla Sig.ra avverso la suddetta ordinanza di Parte_2 sospensione. In ogni caso, l'opposizione veniva dichiarata improcedibile per essere stata tardivamente instaurata.
Ne consegue dunque che, in parziale riforma della sentenza gravata, in applicazione del principio della soccombenza e non sussistendo ragioni per compensare le spese di lite, va condannata al Parte_2 rimborso delle spese di lite di primo grado in favore del L'accoglimento del proposto gravame Parte_1 determina poi la condanna della Sig.ra a pagare le spese di lite anche di tale grado. Parte_2
Le spese di lite si determinano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminato in primo grado, scaglione da euro 1.101 ad euro 5.200 in appello), all'attività difensiva concretamente espletata, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (valore indeterminabile - complessità bassa, importo minimo per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale del primo grado e valore da euro 1.101 ad euro
5.200,00, importo medio per la fase di studio e minimo per le fasi introduttiva e decisionale del grado di appello).
Infine, in conseguenza dell'integrale accoglimento dell'appello, deve essere evidentemente respinta la domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria proposta dalla parte appellata così come deve
6 essere rigettata la richiesta di condanna alle spese di lite per trasgressione ai doveri di lealtà e probità in giudizio di cui all'art. 88 c.p.c., non essendo ravvisabili comportamenti di tal fatta a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I- ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della Parte_1 sentenza del Tribunale di Ravenna n. 10/2024 pubblicata lo 09.01.2024:
II- CONDANNA alla refusione, in favore di , delle spese Parte_2 Parte_1 del primo grado di giudizio che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, somme da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al difensore di dichiaratosi antistatario, Avv. Bruno Guaraldi;
Parte_1
II- CONDANNA l'appellata alla refusione, in favore dell'appellante Parte_2 Parte_1
delle spese di giudizio del presente grado liquidate in € 804,00 per spese ed € 1.230,00 per
[...] compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, somme da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al difensore di , dichiaratosi antistatario, Avv. Bruno Parte_1
Guaraldi;
II- RIGETTA la domanda di condanna al risarcimento del danno da lite temeraria proposta da Parte_2
.
[...]
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 11.11.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
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