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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 293/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LL MARIA GABRIELLA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5170/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250011126283000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250011126283000 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ed eccepiva l'illegittimità della cartella esattoriale n. 29520250011126283000 emessa dal Comune di MI per mancato pagamento della tari anno 2016 fondata su avviso di accertamento n. PROT.82788 AVV.N. 111 DEL 09-12-21 -NOTIF.N. 618738975926
DEL 14-01-22 e su Imu anno 2016 fondata su avviso di accertamento n. 4516 DEL 11-11-21 -NOTIF.N.
618738917766 DEL 01-03-22
IV : Difetto di motivazione;
difetto di indicazione del responsabile del procedimento;
difetto di sottoscrizione;
Mancata notifica del ruolo;
mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti;
difetto di contraddittorio;
decadenza e prescrizione , invocando l'art. 2948, n. 4) c.c.
Chiedeva la distrazione delle spese di lite.
Si costituiva il Comune di MI e depositava la relata di notifica di entrambi gli atti presupposti , chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva SI che contestava i motivi di ricorso . Veniva depositata la cartella con allegata la notifica effettuata con notifica diretta a persona di famiglia, del 5/5/2025.
Depositava memoria il contribuente con la quale negava validità alle notifiche degli atti presupposti e specificatamente : per l'avviso n. 4516 , perché mancante di CAD;
per l'avviso n. 111 perché non mancante di prova di notifica. Ribadiva le doglianze in ordine alla decadenza e prescrizione ritenendole consumate al 2022.
Fissato il merito, lil GU all'udienza del 12/1/2026 , decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato .
Partendo dalla valutazione degli atti presupposti questo Giudice li ritiene validamente notificati , ritenendo così infondata l'eccezione di omessa notifica .
La notifica dell' avviso di accertamento n. 4516 DEL 11-11-21, come risulta dai documenti versati dal comune di MI , veniva effettuata con notifica diretta a mezzo raccomandata a/r n. 61873891776-6 ; in data 28/1/2022 , nell'assenza del destinatario , veniva lasciato l'avviso di giacenza ( MOD 26) su cui risultava la data a partire dalla quale era possibile il ritiro ( veniva indicato Ufficio di MI) ma l'atto non veniva ritirato entro i 10 giorni successivi e la notifica si perfezionava per compiuta giacenza, con restituzione al mittente in data 1/3/2022. Per le raccomandate ordinarie (busta bianca) non è prevista alcuna CAD ma unicamente l'invio di un MOD 26 immesso nella cassetta postale del destinatario.
La notificazione si ha per eseguita dalla data dell'immissione dell'avviso di giacenza nella cassetta postale, data attestata dall'agente postale, ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore (così
Cass.2047/16, 28872/18, 10037/19).Conseguentemente la notifica può dirsi perfezionata.
La notifica dell' avviso di accertamento n. 111 DEL 09-12-21 , come risulta dai documenti versati dal comune di MI , veniva effettuata con notifica diretta a mezzo raccomandata a/r n. 618738975926 a persona diversa dal destinatario in data 14-01-22 e non in applicazione della L.890/82 . Nell'ipotesi che l'ente si avvalga della facoltà di notificazione semplificata mediante invio diretto della raccomandata con la busta bianca, si applicano le norme che disciplinano il servizio postale ordinario per la consegna delle raccomandate, ovvero il DPR n.156/73 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale), il
DPR n.655/1982 (Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni), il DM del Ministero delle comunicazioni 09/4/2001 (Approvazione delle condizioni generali del servizio postale), il Decreto 01/10/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico. La raccomandata veniva ricevuta presso la residenza del Sig. Ricorrente_1 da soggetto diverso dal destinatario . Risultava così perfezionata la notifica considerato che nessuna successiva raccomandata informativa
( CAN) necessitava ( così Cass n. 12470/2020).
A seguito della provata notifica degli avvisi di accertamento presupposti, le eccezioni relative al difetto di motivazione e al difetto di contraddittorio sono inammissibili e comunque infondate, ben conoscendo il contribuente il contenuto della pretesa né potendo contestare il merito, cristallizzato nel an e nel quantum
, dall'omessa impugnazione degli avvisi ritualmente notificati.
Infondate le eccezioni di decadenza e di prescrizione .
Ai tributi comunali non si applica l'art 2948, n. 4) c.c. ma le norme di specialità che regolano i tributi locali .
Alla TARI e all'IMU si applica il termine di decadenza previsto dall'art.1 comma 161 della legge n. 296 del 2006 ( “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato”.Gli “avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16
e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”) . Nel caso di specie l'eccezione di decadenza di cui al comma 161 non può essere sollevata dal contribuente poiché non ha impugnato gli avvisi di accertamento .
L'art. 1 comma 163 della legge 289/2006 ha stabilito il termine entro cui riscuotere. ( comma 163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo ).Nel caso di specie la cartella – in assenza di specifica eccezione sulla riscossione a mezzo ruolo- notificata il 5/5/2025 ha rispettato l'ulteriore termine di decadenza sancito dalla normativa in materia.
Sul difetto di sottoscrizione e difetto di indicazione del responsabile del procedimento.
Secondo il comma 4 dell' articolo 12 del Dpr 602/1973, il ruolo diviene esecutivo mediante la sua sottoscrizione. Questa può essere apposta dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, anche mediante firma elettronica.
Sul punto, la sentenza della Cassazione n. 19761 del 3 ottobre 2016 ricorda che la disposizione va intesa secondo i dettami espressi dalla norma di interpretazione autentica (articolo 1, comma 5-ter, lettera e), Dl 106/2005), secondo cui i ruoli "si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice".Per il ruolo, dunque, la funzione assolta dalla sottoscrizione può essere egualmente adempiuta mediante validazione dei dati effettuata per mezzo del sistema informativo dell'Amministrazione creditrice.Tale validazione conferisce al ruolo garanzia di autenticità e lo "certifica" quale atto proveniente dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Una volta validato il ruolo, considerato altresì lo ius receptum , in mancanza di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana( Cass.Ord. n. 7800/2020).In definitiva secondo la Corte di Cassazione si deve “ ritenere che l'atto amministrativo esiste come tale allorchè i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenere la sicura attribuibilità dell'atto a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive”.
Inoltre dalla cartella esattoriale impugnata risulta che il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è Nominativo_1 e non viene data prova che il soggetto sia estraneo all'apparato burocratico del Comune di MI
Sulla mancata notifica del ruolo.
L'eccezione è incomprensibile.
Il ruolo è il contenuto della cartella esattoriale che null'altro è se non la veste esterna del ruolo stesso .
Pertanto la notifica della cartella è la notifica del ruolo , formato dall'Ente impositore, giusta l'art. 21 del d. lgs. n. 546/92; infatti la notificazione della cartella «vale anche come notificazione del ruolo». Il ruolo è un elenco, formato dall'ente impositore in prospettiva della riscossione, che contiene i nominativi dei debitori e le somme dovute (art. 10 del d.P.R. n. 602 del 1973). Questo elenco è poi consegnato (art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973) all'agente della riscossione, che provvede alla predisposizione (art. 25 del d.P.
R. n. 602 del 1973) e alla notificazione (art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973) ai singoli contribuenti delle cartelle di pagamento.
Specificatamente il ruolo per l'iMU è il n. 2025/001238 mentre per la Tari è il n. 2025/001326.
Alla soccombenza seguono la condanna alle spese di lite che si liquidano in complessivi € 800,00 oltre accessori in favore del Comune di MI ed € 640,00 in favore della SI costituita con propri funzionari.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto. Spese liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori in favore del comune di MI ed euro 640,00 in favore di SI.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.01.2026.
Il G.U.
IA IE LL
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LL MARIA GABRIELLA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5170/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250011126283000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250011126283000 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ed eccepiva l'illegittimità della cartella esattoriale n. 29520250011126283000 emessa dal Comune di MI per mancato pagamento della tari anno 2016 fondata su avviso di accertamento n. PROT.82788 AVV.N. 111 DEL 09-12-21 -NOTIF.N. 618738975926
DEL 14-01-22 e su Imu anno 2016 fondata su avviso di accertamento n. 4516 DEL 11-11-21 -NOTIF.N.
618738917766 DEL 01-03-22
IV : Difetto di motivazione;
difetto di indicazione del responsabile del procedimento;
difetto di sottoscrizione;
Mancata notifica del ruolo;
mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti;
difetto di contraddittorio;
decadenza e prescrizione , invocando l'art. 2948, n. 4) c.c.
Chiedeva la distrazione delle spese di lite.
Si costituiva il Comune di MI e depositava la relata di notifica di entrambi gli atti presupposti , chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva SI che contestava i motivi di ricorso . Veniva depositata la cartella con allegata la notifica effettuata con notifica diretta a persona di famiglia, del 5/5/2025.
Depositava memoria il contribuente con la quale negava validità alle notifiche degli atti presupposti e specificatamente : per l'avviso n. 4516 , perché mancante di CAD;
per l'avviso n. 111 perché non mancante di prova di notifica. Ribadiva le doglianze in ordine alla decadenza e prescrizione ritenendole consumate al 2022.
Fissato il merito, lil GU all'udienza del 12/1/2026 , decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato .
Partendo dalla valutazione degli atti presupposti questo Giudice li ritiene validamente notificati , ritenendo così infondata l'eccezione di omessa notifica .
La notifica dell' avviso di accertamento n. 4516 DEL 11-11-21, come risulta dai documenti versati dal comune di MI , veniva effettuata con notifica diretta a mezzo raccomandata a/r n. 61873891776-6 ; in data 28/1/2022 , nell'assenza del destinatario , veniva lasciato l'avviso di giacenza ( MOD 26) su cui risultava la data a partire dalla quale era possibile il ritiro ( veniva indicato Ufficio di MI) ma l'atto non veniva ritirato entro i 10 giorni successivi e la notifica si perfezionava per compiuta giacenza, con restituzione al mittente in data 1/3/2022. Per le raccomandate ordinarie (busta bianca) non è prevista alcuna CAD ma unicamente l'invio di un MOD 26 immesso nella cassetta postale del destinatario.
La notificazione si ha per eseguita dalla data dell'immissione dell'avviso di giacenza nella cassetta postale, data attestata dall'agente postale, ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore (così
Cass.2047/16, 28872/18, 10037/19).Conseguentemente la notifica può dirsi perfezionata.
La notifica dell' avviso di accertamento n. 111 DEL 09-12-21 , come risulta dai documenti versati dal comune di MI , veniva effettuata con notifica diretta a mezzo raccomandata a/r n. 618738975926 a persona diversa dal destinatario in data 14-01-22 e non in applicazione della L.890/82 . Nell'ipotesi che l'ente si avvalga della facoltà di notificazione semplificata mediante invio diretto della raccomandata con la busta bianca, si applicano le norme che disciplinano il servizio postale ordinario per la consegna delle raccomandate, ovvero il DPR n.156/73 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale), il
DPR n.655/1982 (Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni), il DM del Ministero delle comunicazioni 09/4/2001 (Approvazione delle condizioni generali del servizio postale), il Decreto 01/10/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico. La raccomandata veniva ricevuta presso la residenza del Sig. Ricorrente_1 da soggetto diverso dal destinatario . Risultava così perfezionata la notifica considerato che nessuna successiva raccomandata informativa
( CAN) necessitava ( così Cass n. 12470/2020).
A seguito della provata notifica degli avvisi di accertamento presupposti, le eccezioni relative al difetto di motivazione e al difetto di contraddittorio sono inammissibili e comunque infondate, ben conoscendo il contribuente il contenuto della pretesa né potendo contestare il merito, cristallizzato nel an e nel quantum
, dall'omessa impugnazione degli avvisi ritualmente notificati.
Infondate le eccezioni di decadenza e di prescrizione .
Ai tributi comunali non si applica l'art 2948, n. 4) c.c. ma le norme di specialità che regolano i tributi locali .
Alla TARI e all'IMU si applica il termine di decadenza previsto dall'art.1 comma 161 della legge n. 296 del 2006 ( “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato”.Gli “avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16
e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”) . Nel caso di specie l'eccezione di decadenza di cui al comma 161 non può essere sollevata dal contribuente poiché non ha impugnato gli avvisi di accertamento .
L'art. 1 comma 163 della legge 289/2006 ha stabilito il termine entro cui riscuotere. ( comma 163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo ).Nel caso di specie la cartella – in assenza di specifica eccezione sulla riscossione a mezzo ruolo- notificata il 5/5/2025 ha rispettato l'ulteriore termine di decadenza sancito dalla normativa in materia.
Sul difetto di sottoscrizione e difetto di indicazione del responsabile del procedimento.
Secondo il comma 4 dell' articolo 12 del Dpr 602/1973, il ruolo diviene esecutivo mediante la sua sottoscrizione. Questa può essere apposta dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, anche mediante firma elettronica.
Sul punto, la sentenza della Cassazione n. 19761 del 3 ottobre 2016 ricorda che la disposizione va intesa secondo i dettami espressi dalla norma di interpretazione autentica (articolo 1, comma 5-ter, lettera e), Dl 106/2005), secondo cui i ruoli "si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice".Per il ruolo, dunque, la funzione assolta dalla sottoscrizione può essere egualmente adempiuta mediante validazione dei dati effettuata per mezzo del sistema informativo dell'Amministrazione creditrice.Tale validazione conferisce al ruolo garanzia di autenticità e lo "certifica" quale atto proveniente dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Una volta validato il ruolo, considerato altresì lo ius receptum , in mancanza di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana( Cass.Ord. n. 7800/2020).In definitiva secondo la Corte di Cassazione si deve “ ritenere che l'atto amministrativo esiste come tale allorchè i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenere la sicura attribuibilità dell'atto a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive”.
Inoltre dalla cartella esattoriale impugnata risulta che il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è Nominativo_1 e non viene data prova che il soggetto sia estraneo all'apparato burocratico del Comune di MI
Sulla mancata notifica del ruolo.
L'eccezione è incomprensibile.
Il ruolo è il contenuto della cartella esattoriale che null'altro è se non la veste esterna del ruolo stesso .
Pertanto la notifica della cartella è la notifica del ruolo , formato dall'Ente impositore, giusta l'art. 21 del d. lgs. n. 546/92; infatti la notificazione della cartella «vale anche come notificazione del ruolo». Il ruolo è un elenco, formato dall'ente impositore in prospettiva della riscossione, che contiene i nominativi dei debitori e le somme dovute (art. 10 del d.P.R. n. 602 del 1973). Questo elenco è poi consegnato (art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973) all'agente della riscossione, che provvede alla predisposizione (art. 25 del d.P.
R. n. 602 del 1973) e alla notificazione (art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973) ai singoli contribuenti delle cartelle di pagamento.
Specificatamente il ruolo per l'iMU è il n. 2025/001238 mentre per la Tari è il n. 2025/001326.
Alla soccombenza seguono la condanna alle spese di lite che si liquidano in complessivi € 800,00 oltre accessori in favore del Comune di MI ed € 640,00 in favore della SI costituita con propri funzionari.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto. Spese liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori in favore del comune di MI ed euro 640,00 in favore di SI.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.01.2026.
Il G.U.
IA IE LL