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6 marzo 1996
6 marzo 1996
Art. 9. 1. Dopo l' articolo 609-septies del codice penale , introdotto dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo). - La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena e' aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112".
"Art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo). - La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena e' aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112".
Commentari • 5
- 1. Estorsione, aggravante speciale, più persone riunite, presupposti, configurabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 febbraio 2014 · 1.8733215
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/03/2012, n. 21837Provvedimento: […] Con l'art. 9 legge 15 febbraio 1996, n. 66, è stato introdotto nel codice penale l'art. 609-octies che punisce la violenza sessuale di gruppo ed al primo comma ne fornisce una definizione specificando che «La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis». […]Leggi di più...
- configurabilità·
- aggravante delle più persone riunite·
- presupposti·
- circostanze·
- delitti·
- estorsione·
- reati contro il patrimonio