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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/11/2024, n. 5612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5612 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6995/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6995/2023
PROMOSSA DA
, nata il [...] ad [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Catania via G. D'annunzio n. 62, presso lo studio dell'avvocato
CARIOLA MARIA ADRIANA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato a San Fratello (ME) via Maurolico n. 1, presso C.F._2 lo studio dell'avvocato MANASSERI BENEDETTO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 All'udienza del giorno 23/09/2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 07/06/2023, ha chiesto pronunciarsi Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 01/04/1989, Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO al N. 24, Parte II, Serie A,
Anno 1989, unione dalla quale non sono nati figli.
La ricorrente ha esposto di essersi separata dal coniuge con sentenza n. 2029 del 30/03/2012 e depositata in Cancelleria in data 07/06/2012, passata in giudicato.
La ricorrente ha chiesto, inoltre, di confermare le statuizioni già adottate in corso di separazione e,
specificamente, statuire che i coniugi sono economicamente indipendenti e nulla è dovuto reciprocamente.
si è costituito in giudizio, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio, senza statuizioni di carattere economico perché non necessarie.
Le parti nel corso del procedimento hanno raggiunto un accordo e all'udienza del 23/09/2024, i procuratori delle parti hanno rappresentato di avere depositato in atti telematicamente la precisazione congiunta delle conclusioni, con la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di non volere comparire all'udienza.
Di seguito si riportano le conclusioni rassegnate congiuntamente:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 1.4.1989, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO all'atto N. 24 P. II, Serie A, anno
1989, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
Confermando le statuizioni già adottate in corso di separazione e, specificamente, statuire che i
coniugi sono economicamente indipendenti e nulla è dovuto reciprocamente;
Spese e compensi di giudizio compensati tra le parti.”
I procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa, sicché il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia richiesta dalle parti.
2 Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(sentenza n. 2029/2012, pronunciata dal Tribunale di Catania il 30/03/2012 e depositata in
Cancelleria in data 07/06/2012 nel giudizio recante n. 3137/2010 R.G., passata in giudicato) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Tenuto conto dell'assenza di prole, l'accordo tra le parti va confermato, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Come da richiesta congiunta delle parti costituite, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6995/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad NO (CT) in data
01/04/1989 tra , nata il [...] ad [...], e , Parte_1 Controparte_1
nato il [...] a [...], trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di NO al N. 24, Parte II, Serie A, Anno 1989;
COMPENSA le spese processuali;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di NO di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Catania il giorno 8/11/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6995/2023
PROMOSSA DA
, nata il [...] ad [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Catania via G. D'annunzio n. 62, presso lo studio dell'avvocato
CARIOLA MARIA ADRIANA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato a San Fratello (ME) via Maurolico n. 1, presso C.F._2 lo studio dell'avvocato MANASSERI BENEDETTO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 All'udienza del giorno 23/09/2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 07/06/2023, ha chiesto pronunciarsi Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 01/04/1989, Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO al N. 24, Parte II, Serie A,
Anno 1989, unione dalla quale non sono nati figli.
La ricorrente ha esposto di essersi separata dal coniuge con sentenza n. 2029 del 30/03/2012 e depositata in Cancelleria in data 07/06/2012, passata in giudicato.
La ricorrente ha chiesto, inoltre, di confermare le statuizioni già adottate in corso di separazione e,
specificamente, statuire che i coniugi sono economicamente indipendenti e nulla è dovuto reciprocamente.
si è costituito in giudizio, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio, senza statuizioni di carattere economico perché non necessarie.
Le parti nel corso del procedimento hanno raggiunto un accordo e all'udienza del 23/09/2024, i procuratori delle parti hanno rappresentato di avere depositato in atti telematicamente la precisazione congiunta delle conclusioni, con la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di non volere comparire all'udienza.
Di seguito si riportano le conclusioni rassegnate congiuntamente:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 1.4.1989, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO all'atto N. 24 P. II, Serie A, anno
1989, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
Confermando le statuizioni già adottate in corso di separazione e, specificamente, statuire che i
coniugi sono economicamente indipendenti e nulla è dovuto reciprocamente;
Spese e compensi di giudizio compensati tra le parti.”
I procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa, sicché il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia richiesta dalle parti.
2 Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(sentenza n. 2029/2012, pronunciata dal Tribunale di Catania il 30/03/2012 e depositata in
Cancelleria in data 07/06/2012 nel giudizio recante n. 3137/2010 R.G., passata in giudicato) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Tenuto conto dell'assenza di prole, l'accordo tra le parti va confermato, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Come da richiesta congiunta delle parti costituite, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6995/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad NO (CT) in data
01/04/1989 tra , nata il [...] ad [...], e , Parte_1 Controparte_1
nato il [...] a [...], trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di NO al N. 24, Parte II, Serie A, Anno 1989;
COMPENSA le spese processuali;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di NO di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Catania il giorno 8/11/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
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