Articolo 6 della Legge 2 giugno 1930, n. 755
Articolo 5Articolo 7
Versione
20 giugno 1930
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Versione
18 maggio 1949
Art. 6.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce l'importo massimo delle opere per le quali l'ispettore puo' direttamente provvedere alla concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli, ad eccezione di quelli previsti al n. 5 dell'art. 5 che sono sempre accordati direttamente dal Ministero.

Lo stesso Ministro stabilisce annualmente il limite complessivo di somma, entro il quale ciascun ispettore regionale puo' disporre pagamenti di contributi, secondo le norme della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.

I provvedimenti di concessione di contributi sono comunicati dall'ispettore alla ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini del controllo prescritto dagli articoli 50 e 55 del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2440 .
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 aprile 1949, n. 165 , ha disposto (con l'art, 10, comma 1) che "Sui provvedimenti di competenza degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, previsti nell' art. 6 della legge 2 giugno 1930, n. 755 , e relativi alla concessione, alla liquidazione e al pagamento dei sussidi statali per opere di miglioramento fondiario, le attribuzioni di riscontro, attualmente esercitate dalla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dalla Corte dei conti, sono delegate agli Uffici di ragioneria e a quelli distaccati della Corte dei conti, funzionanti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche a termini dei decreti legislativi 18 gennaio 1945, n. 16, 14 giugno 1945, n. 355 e 27 giugno 1946, n. 37 ".
Entrata in vigore il 18 maggio 1949