TRIB
Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/09/2024, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1309/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Responsabilità professionale ” e vertente TRA
nato ad [...] il [...] e residente ivi alla via Pironti n.1 (cod. fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Leonino (c.f. C.F._1
), giusta mandato a margine della Comparsa di costituzione di nuovo C.F._2 difensore, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Monteforte Irpino (AV), alla via
Nazionale Alvanella 64;
- Attore
E
in persona dell'Amministratore delegato Dr.ssa con Controparte_1 Controparte_2 sede legale in Avellino/Via Dei Due Principati 169 (P.IVA ), rappresentata e P.IVA_1 difesa, in virtù di mandato a margine della Comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Steve Fucci (C.F. ), con cui elettivamente domicilia come in atti;
C.F._3
- Convenuto
E
(oggi ), (c.f. ), Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_2 in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Maietta (C.F.
), giusta procura allegata all'atto di citazione per chiamata in causa C.F._4 notificato ed elettivamente domiciliata come in atti;
- terza chiamata
Conclusioni: Per parte attrice “si riporta a tutti i propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate, e ai precedenti verbali di udienza, reiterando tutte le eccezioni, istanze e argomentazioni difensive, senza alcuna rinuncia e impugnando l'avverso eccepito e richiesto in quanto infondato in fatto e in diritto. Ci si riporta alle note del proprio consulente di parte dott.ssa e, in Persona_1 particolare, a quanto di seguito contro dedotto precisando che la CTU espletata è nulla perché non ha assolto l'incarico conferito, dalla lettura della bozza pur affermando l'assenza di responsabilità non motiva dal punto medico - legale le ragioni limitandosi ad asserire che l'instabilità si manifesta dopo alcuni anni dall'intervento. Tale affermazione non trova riscontro nella letteratura medica. L'instabilità articolare è un evento indesiderato e nella maggior parte dei casi consegue a un errore chirurgico. Deficit di tono, trofismo e tensione muscolari potranno beneficiare, in casi specifici, di programmi riabilitativi pre-operatori; in alternati-va, andranno considerati nella pianificazione pre-operatoria come potenziali cause di instabilità dell'impianto, identificando tutte le misure possibili per correggerli. Nel caso de quo, ci si trova di fronte ad un'instabilità poli direzionale che trova la sua causa in una lacerazione dei tessuti, capsula residui e della regione cicatrizzare dell'anca e che necessitava, già nel primo episodio lussativo, di uso di mezzo di contenzione fisso (gesso pelvi podalico), o amovibile (tutore ad anca), per un congruo periodo di circa 60 gg. occorrente per la formazione di un'adeguata cicatrizzazione della lesione che la componente protesica aveva creato. Il mancato utilizzo di detto presidio come da linee guida da adottare in caso di lussazione PTA, rappresenta la causa diretta e/o concausa del successivo evento lussativo del 14.06.06 e, in conseguenza dell'instabilità dell'anca anche in relazione a mancata prescrizione di tale presidio nel secondo episodio lassativo. Di tal ché, l'analisi retrospettiva del caso finalizzata all'individuazione di eventuali profili di responsabilità professionale medica consente di considerare errato orienta-mento della -/ delle componenti protesiche evenienza più frequente nella via di accesso postero - laterale per mancata anti - eversione;
inadeguato trattamento incruento della lussazione della
PTA dovuto a mancata confezione di apparecchio gessato pelvi - podalico o applicazione di tutore amovibile al fine di ottenere una cicatrizzazione della via anatomica creatosi col meccanismo della lussazione con conseguente possibile usura e/o rottura dell'inserto di polietilene nella sua porzione posto-laterale. Il mancato uso del tutore nel primo e nel secondo episodio lussativo dell'anca sx come ri-portato nella cartella clinica rappresenta un trattamento fuori delle linee guida condivise o quanto meno un trattamento incompleto per una complicanza ricca di fattori negativi e fonte di reinserenti chirurgici futuri rischio-si per la vita dello stesso attore. Inoltre, è emerso dalla vicenda clinica, un chiaro difetto nel processo d'informazione e acquisizione del consenso in-formato come rilevato dagli stessi Consulenti a pag. 6 e 7 della bozza di re-lazione. Al riguardo si sottolinea come l'acquisizione di una completa, per-sonale e libera adesione ai trattamenti diagnostico-terapeutici costituisca una “prestazione altra e diversa” rispetto agli obblighi derivanti dalla presa in carico assistenziale, tale da configurare un danno autonomamente risarcibile. Ciò è stato ampiamente valorizzato anche dalle ultime pronunce giurisprudenziali. Per tutto quanto sopra e in conclusione, si rimette al Giudice la valutazione del danno da violazione del diritto di autodeterminazione in assenso di valido consenso come evidenziato dai CTU nominati - anche alla luce di quanto suggerito dall'Osservatorio del Tribunale di Milano onde dirimere incertezze e difformità di valutazioni che discendono dalla liquidazione del danno in via puramente equitativa- e si chiede procedersi a nuova CTU finalizzata altresì alla stima del maggior danno derivato al sig. (an-che questo di fatto omesso nell'attuale indagine peritale). Si insiste nell'eccezione di Pt_1 nullità della presente consulenza con richiesta di rinnovazione e/o sostituzione e nella conseguente rimessione della causa sul ruolo. Si reitera altresì l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nei propri scritti difensivi e verbali di udienza, nonché nelle memorie 183 comma 6 cpc che si intendono integralmente riportati e ritrascritti con con-seguente rimessione della causa sul ruolo.”.
Per parte convenuta “conclude come in atti, in particolare come da comparsa Controparte_5 conclusionale e memoria di repliche ritualmente depositate, per il rigetto dell'avversa domanda perché inammissibile ed improcedibile, oltre che infondata in fatto e in diritto;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiede dichiararsi la terza chiamata
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., tenuta a Controparte_6 garantire e mantenere indenne la da ogni responsabilità e/o Controparte_7 esborso;
vittoria di spese e competenze con attribuzione al procuratore antistatario. Chiede che la causa venga introitata a sentenza con concessione dei termini di legge.”.
Per la parte terza chiamata (oggi ) Controparte_8 Controparte_4
“nel riportarsi integralmente a tutte le difese in atti nonché ai precedenti verbali di causa, impugna e contesta, ancora un volta, tutto quanto dedotto, argomentato e richiesto da parte attrice, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Si chiede, pertanto che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex. art. 190 c.p.c..”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha adito questo Parte_1
Tribunale, esponendo, in sintesi: che, in data 31.12.2003, a seguito di una caduta accidentale nella propria abitazione, riportava un trauma diretto all'anca sinistra, per il quale, in data
02.01.2004, si ricoverava presso il reparto di ortopedia della ove, in data Controparte_9
05.01.2004, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di "protesi totale d'anca non cementata"; in data 10.01.2004, veniva dimesso con diagnosi di “frattura sottocapitata femore sx” senza prescrizione di ausili;
in data 01.06.2006 pativa un trauma all'anca sinistra per una caduta accidentale nella propria abitazione che ne rendeva necessario il ricovero presso la CP_7
con diagnosi “lussazione protesi anca sx”, e in pari data veniva sottoposto a
[...] intervento di riduzione incruenta della lussazione;
in data 6/6/2006 veniva dimesso senza prescrizione di tutore o gesso;
in data 14.06.2006 si verificava un nuovo episodio di lussazione dell'anca sinistra, che rendeva necessario un nuovo ricovero presso la e in data CP_9
15.06.2006 veniva sottoposto, senza consenso informato, al trattamento chirurgico di riduzione incruenta della lussazione e in data 16.6.2006 veniva dimesso con diagnosi di “riduzione lussazione PTA a sin.”; in data 7.11.2006 si verificava un terzo episodio di lussazione dell'anca sinistra che rendeva necessario un nuovo ricovero presso la e in data 8.11.2006 veniva CP_9 sottoposto, senza consenso informato, al trattamento chirurgico di riduzione incruenta della lussazione;
in data 10.11.2006 veniva dimesso con diagnosi di “riduzione incruenta e applicazione di tutore”; in data 31.1.2008 si verificava un quarto episodio di lussazione dell'anca sinistra che veniva il giorno stesso ridotta dai sanitari della Controparte_7 in data 5.2.2008 veniva dimesso con diagnosi di “riduzione in sedazione”. L'attore, pertanto, lamentando l'erroneità dell'intervento di protesi totale d'anca eseguito dalla clinica convenuta in data 05.01.2004, chiedeva il ristoro di tutti i danni derivanti dal primo episodio di lussazione e dai successivi episodi e lussazione recidivante per mancato rispetto dei protocolli, delle linee guida e per gravi ed inescusabili errori di condotta medica. Richiamata la qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dei sanitari, l'attore concludeva chiedendo: “I) per tutti i motivi, titoli e/o causali innanzi esposti, dichiarare la responsabilità dei sanitari e, per essi, della per la causazione dei danni di cui in narrativa;
II) Controparte_10 conseguentemente, condannare la in persona del legale Controparte_10 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni arrecati all'attore, per tutti i dedotti titoli e/o causali, sia per lucro cessante che per danno emergente, comprendente sia i danni materiali, che quello morale e da vita di relazione, nella misura che emergerà in corso di causa, previa istruttoria, e/o in quella che vorrà l'On. Tribunale in Sua giustizia liquidare con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
III) condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali, con clausola di attribuzione…”.
Con “Comparsa di costituzione e di risposta contenete chiamata in garanzia”, si costituiva tempestivamente la parte convenuta eccependo in sintesi: la Controparte_1 prescrizione del diritto azionato, non essendo negli anni intervenuti validi atti interruttivi;
che nessuna responsabilità fosse a sé ascrivibile, essendo stato il caso trattato secondo le prescritte regole dell'arte medica;
rilevando che il paziente fosse stato sottoposto alle attività sanitarie ed interventi chirurgici, ben conscio e preventivamente informato;
evidenziando che alcuna leggerezza e/o omissione fosse addebitabile per quanto lamentato in citazione, essendo stato il caso trattato con diligenza, prudenza e perizia, essendo esenti da colpa e/o responsabilità per i presunti danni lamentati da parte attrice, su cui, comunque, incombeva l'onere di dimostrare il nesso di causalità tra le pretese lesioni e le prestazioni mediche ricevute nella struttura;
rilevando di essere assicurata per il tempo del sinistro, per la responsabilità civile, con la
, giusta allegata polizza e formulando istanza di Controparte_6 chiamata in garanzia della predetta Compagnia.
La parte convenuta concludeva: “In via preliminare ed in merito differirsi, ex art. 269
c.p.c., la prima udienza onde consentire, alla comparente-istante, di poter chiamare in garanzia la in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_6 legale in Verona/Via Lungadige Cangrande 16 nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. Nel merito in via principale, rigettarsi l'avversa domanda perché inammissibile ed improcedibile, oltre che infondata in fatto e in diritto;
in via gradata e nella denegata ipotesi di accoglimento attorea, dichiararsi la terza chiamata Controparte_11 tenuta a garantire a mantenere indenne la comparente, anche in via diretta, da ogni
[...] responsabilità e/o esborso;
vittoria di spese ed onorari con attribuzione.”.
Disposto il differimento della prima udienza, in data 10/3/2017 si costituiva la parte terza chiamata che eccepiva: la nullità dell'atto di Controparte_3 citazione, per carenza ed assoluta indeterminatezza dei fatti posti a sostegno della domanda;
il difetto di operatività della polizza assicurativa per la mancata presentazione della denuncia del sinistro nei termini decadenziali pattiziamente fissati;
aderendo alle difese della convenuta
[...]
eccependo la prescrizione del diritto risarcitorio avanzato dagli attori e dagli CP_1 interventori;
eccependo l'assoluta infondatezza nel merito della domanda risarcitoria e contestando il quantum.
La parte terza chiamata concludeva chiedendo così provvedere:
1. in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 co. 4 cpc per carenza dei requisiti di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 163 cpc;
2. ancora in via preliminare, accertare la non operatività della polizza per non avere l'assicurato denunciato l'evento nel termine decadenziale previsto dal contratto di assicurazione richiamato e regolato dall'art 1913 del c.c.; e per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione passiva della comparente compagnia di assicurazioni 3. nel merito 4. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio azionato dall'attore per quanto esposto nel punto 4 5. rigettare la domanda proposta dall'attore per essere la stessa infondata sia in fatto che in diritto e non provata sia sull'an che sul quantum debeatur.
6. con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita a mezzo di C.t.u., rinviata per la precisazione delle conclusioni, infine assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, si osserva quanto segue. Appare opportuno premettere che la vicenda che ci occupa si è svolta in epoca antecedente all'entrata in vigore della cd. Legge Gelli Bianco. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che “In tema di responsabilità sanitaria, i criteri di accertamento della colpa e di valutazione della diligenza previsti dagli artt. 3, comma 1, del
d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore.” (cfr. Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 28811 del 08/11/2019; conf. Sez. 3
- , Sentenza n. 28994 del 11/11/2019; v. anche Sez. III, 22/02/2022, (ud. 12/01/2021, dep. 22/02/2022), n.5761 per cui “la fattispecie dannosa si era già completamente esaurita ben prima dell'entrata in vigore dello stesso D.L. n. 158 del 2012, oltre che naturalmente della L. n. 24 del 2017, per cui la fattispecie è inquadrabile soltanto nell'ambito del diritto vivente di formazione giurisprudenziale che riconduce il rapporto medico paziente all'ambito contrattuale. Questa Corte ha già chiaramente affermato che, contrariamente all'assunto del ricorrente, le norme introdotte dal D.L. n. 158 del 2012, art. 3, comma 1, convertito dalla L. n.
189 del 2012 e dalla L. n. 24 del 2017, art. 7, comma 3, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatesi anteriormente alla loro entrata in vigore (Cass. n. 28994 del 2019).”). Tanto chiarito, è ben noto come il consolidato orientamento della giurisprudenza, in ipotesi di danni riportati a seguito di intervento chirurgico, avesse individuato il titolo della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria, nonché al medico operante, come di natura contrattuale, originatosi grazie al contatto che si instaura tra medico e paziente. Sin della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 577/2008, il regime di responsabilità è stato quindi strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico
“contratto di spedalità” e che può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228
c.c. all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato. Ancor più nel dettaglio, è stato chiarito che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare
l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.” (cfr. ancora Cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008). Il regime della ripartizione degli oneri probatori ricalca, del resto, i più generali principi in materia contrattuale già affermati, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima
(ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento (v. in tema Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Tuttavia, è stato pure specificato che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (v. ancora Cass. 577/08 cit.). Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (v. Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 3704 del 15/02/2018).
Quanto ancora al nesso di causalità, occorre rammentare che la valutazione di tale aspetto, in ambito civile, si ispira ai criteri penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., temperati, tuttavia, dall'applicazione della diversa regola probatoria della preponderanza dell'evidenza, ovvero del “più probabile che non”, non dimenticando che lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (v. ex multis Cass. Sez. L - , Sentenza n. 47 del 03/01/2017), criterio adottato anche con riguardo alle condotte omissive, alla luce anche del rilievo da attribuire al “giudizio controfattuale”, essendosi precisamente affermato che “In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa- statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana).” (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018). Non si è mancato, peraltro, di sottolineare in giurisprudenza la non sovrapponibilità dell'illecito penale a quello civile, illustrandosi come
“l'illecito civile ha una struttura diversa da quello penale dove occorre accertare se la condotta umana abbia prodotto l'evento che costituisce il fatto-reato. In ambito di responsabilità civile, invece, tale verifica è insufficiente, poiché occorre accertare anche se da quella lesione sono derivate conseguenze pregiudizievoli. In sede civile, infatti, la lesione dell'interesse protetto non costituisce il danno, ma la causa del danno. Pertanto, in ambito civile occorre sostanzialmente accertare due nessi di causalità: quello tra la condotta illecita e la lesione dell'interesse e quello, successivo, tra la lesione dell'interesse e il danno risarcibile. La prima verifica attiene alla causalità materiale e trova disciplina negli articoli 40 e 41 del codice penale, mentre la seconda riguarda la causalità giuridica e si fonda sull'articolo 1223 c.c. La causalità materiale o causalità fondativa è quella che fonda la responsabilità, mentre la causalità giuridica
è quella descrittiva della responsabilità. Ove ricorra la prima è possibile parlare di illecito, ove sussista anche la seconda è configurabile anche il danno. È pertanto necessario per l'accertamento dell'obbligo risarcitorio il positivo accertamento di entrambi i profili che riguardano la condotta, la lesione e il danno. Per la causalità materiale, in ambito civilistico e sul piano della prova, opera il criterio della preponderanza dell'evidenza ovvero del "più probabile che non" (Cass. S.U. 11 gennaio 2008, n. 581) inteso sotto il profilo della probabilità anche logica, oltre che statistica. 12. Per la causalità giuridica che riguarda il rapporto dell'interesse leso dal fatto illecito e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, occorre fare riferimento alla regola stabilita dall'articolo 1223 c.c. che consente il risarcimento dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Il filtro dell'articolo 1223 c.c. prevede la risarcibilità della sola causalità immediata e diretta, da valutare sulla base dei medesimi parametri della preponderanza dell'evidenza.” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 23328 del 19/09/2019). Tanto doverosamente chiarito, deve ora procedersi all'esame del merito della domanda proposta da parte attrice nell'ipotesi che ci occupa. Come sopra esposto, parte attrice ha lamentato la responsabilità dei sanitari della Casa di cura per i danni riportati a seguito dell'intervento di “Protesi totale d'anca non CP_1 cementata” del 5/01/2004 e dei successivi interventi di riduzione incruenta della lussazione dell'anca sinistra a cui era stato sottoposto, lamentando, in particolare, il mancato rispetto dei Protocolli e Linee guida, l'applicazione di due componenti della protesi artificiali di case produttrici diverse e la negligenza, imprudenza e ed imperizia, riconducibili alla mancata applicazione di un tutore dopo il primo episodio lussativo del 1/6/2006.
Costituiscono dati documentali comunque non contestati e quindi definitivamente acquisiti agli atti di causa quelli del ricovero dell'attore presso la struttura convenuta, in data
02/01/2004 per la frattura del femore sinistro, in data 1/06/2006, per lussazione protesi d'anca sinistra, in data 14/06/2006 per lussazione di protesi sinistra, dal 07/11/2006 al 10/11/2006 per
“instabilità a sinistra riduzione incruenta”, dal 31/01/2008 al 5/02/2008 per lussazione protesi anca, diagnosi di uscita lussazione di protesi d'anca sinistra (v. alleg. prod. parte attrice).
Ciò posto, le questioni e problematiche sollevate devono necessariamente essere analizzate a mezzo del richiamo alla Consulenza tecnica d'ufficio, svolta nel corso del presente giudizio di merito, dovendosi considerare come l'espletamento di indagini fosse imprescindibile, in ragione della particolare tecnicità delle questioni involgenti il merito della controversia (v., sul punto, Cass. civ., Sez. III, 08.02.2019, n. 3717).
I CC.TT.UU. nominati, nella relazione peritale, dopo aver ricostruito l'intero iter clinico, hanno escluso l'esistenza di profili di colpa o negligenza degli operatori sanitari della clinica convenuta.
Nel dettaglio, i Consulenti, dopo ampia ricostruzione delle vicende cliniche che interessavano il paziente ed illustrazione della fattispecie di lussazione della protesi e dell'intervento di artroprotesi totale di anca e relative complicanze, hanno affermato che “il signor nel gennaio 2004 riportava frattura sottocapitata di femore per la quale veniva Pt_1 sottoposto ad intervento di artroprotesi di anca;
il tipo di frattura come emerso dallo studio della documentazione consente di affermare che vi fosse indicazione assoluta al trattamento chirurgico di PTA. Per quanto attiene l'esecuzione dell'intervento di PTA deve rilevarsi che nel caso esaminato la tecnica chirurgica adoperata è da ritenersi corretta come può evincersi dal decorso e dai dati di imaging post-operatori. 3) Da quanto sopra riportato si evince che nel caso esaminato non sono emersi elementi che può configurare errore dell'operatore determinato dalla malposizione della protesi (tale dato non è emerso dalla rilettura dei dati di imaging), Ciò detto, va da se' che l'evento lussazione che si realizzò a ben due anni di distanza dal predetto trattamento non può legarsi – sotto il profilo causale – a profili di condotta colposa che lo si ribadisce non sono emersi dalla valutazione del caso di specie.”. I CC.TT.UU., esaminate le controdeduzioni del Ctp di parte attrice, giungevano, quindi, alle seguenti conclusioni “Sulla base della disamina sopra riportata è possibile affermare che nel caso esaminato - tenuto conto della documentazione in atti in uno con le risultanze dei rilievi medico legali diretti – non sono ravvisabili elementi di responsabilità colposa per imperizia, imprudenza o negligenza, nella gestione diagnostico-terapeutica da parte dei sanitari della
1) Il tipo di frattura sottocapitata del femore consente di affermare la Controparte_9 sussistenza all'indicazione del trattamento. 2) Le immagini iconografiche documentano un corretto posizionamento delle componenti protesiche;
tale dato unitamente a quello di una lussazione protesica realizzatosi a distanza di ben due anni dall'atto operatorio consentono di escludere profili di condotta colposa a carico dei sanitari. Ciò premesso l'evento lussazione che si realizzava a distanza di oltre due anni dal predetto trattamento non può ritenersi causalmente correlabile a profili di condotta colposa da parte dei sanitari che ebbero in cura il sig in quanto l'instabilità-lussazione verificatasi rappresenta - sulla base Parte_1 di quanto sopra evidenziato - complicanza spontanea, ovvero una condizione patologica che ancorché' genericamente prevedibile è di fatto imprevedibile, pertanto assolutamente indipendente dall'attività chirurgica terapeutica. Si e' presa visione della note controdeduttive della dott. che ha condiviso come nella vicenda clinica, si sia rilevato un chiaro difetto Per_1 nel processo di informazione e acquisizione del consenso informato ed al riguardo ha sottolineato cosi come ampiamente valorizzato anche dalle ultime pronunce giurisprudenziali, che l'acquisizione di una completa, personale e libera adesione ai trattamenti diagnostico- terapeutici, costituisca una “prestazione altra e diversa” rispetto agli obblighi derivanti dalla presa in carico assistenziale, tale da configurare un danno autonomamente risarcibile laddove venga provata l'inadempienza di tale prestazione. Tuttavia si dissenta in merito alla possibilita' profilata dalla collega, che indica nella fattispecie, che il sig se correttamente Pt_1 informato sulla possibilità di una mancata guarigione o dell'aggravamento delle condizioni preesistenti, avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento protesico. Nel caso esaminato l'intervento - come supportato da ampia letteratura specialistica - era di fatto obbligatorio;
non erano previste strategie terapeutiche alternative, valide da prospettare al periziando. L'intervento doveva di fatto essere effettuato improrogabilmente. Va da se' che, pur in presenza di una adeguata informazione, l'intervento non poteva non essere eseguito, e pertanto nel caso esaminato non sussistono le condizioni per valutare l'eventuale situazione “differenziale” tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento e il preesistente stato patologico invalidante del soggetto. Cio' detto per quanto attiene la condotta deontologica relativa all'espletamento dell'acquisizione di un valido consenso informato da parte del periziando si è rilevato che in calce ai moduli allegati in cartella vi è sempre apposta firma della moglie. In riferimento a tale circostanza si eccepisce secondo la lettera del vigente Codice di Deontologia medica, che prevede che l'informazione deve essere: personalizzata. In merito alla valutazione dell'illecito deontologico menzionato ci si rimette all'apprezzamento del Giudice.” (v. Relazione di C.t.u. depositata in data 19/12/2019). Stima il Tribunale che la logicità e l'analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni formulate, supportate dai necessari rilievi di competenza tecnica specifica e della cui attendibilità scientifica non si ha motivo di dubitare, impongano la piena condivisione delle riportate risultanze, avendo i CC.TT.UU. anche fornito risposta alle osservazioni critiche del
CTP attoreo, concentrate, a dire il vero, sul solo profilo relativo all'acquisizione del consenso informato all'epoca dell'intervento contestato. La difesa attrice ha, invece, mosso rilievi critici dal punto di vista tecnico, contestando la CTU perché, a proprio dire, non motivata dal punto medico – legale, sostenendo che la mancata applicazione di un mezzo di contenzione fisso o amovibile, da adottare in caso di lussazione PTA, avesse rappresentato la causa diretta e/o concausa del successivo evento del 14.06.06 e in conseguenza dell'instabilità dell'anca anche in relazione a mancata prescrizione di tale presidio nel secondo episodio lussativo (v. Note scritte di udienza del 10/09/2020 e successive note di udienza e, in ultimo, Comparsa conclusionale attrice del 21.05.2024).
A tal proposito, giova, anzitutto, precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2009, n. 282;
Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2007, n. 8355). Val la pena, altresì, sottolineare come le argomentazioni sottese alle conclusioni raggiunte dai CC.TT.UU. si appalesino maggiormente convincenti, muovendosi sulla duplice, ma convergente, direzione della valorizzazione sia del dato cronologico/temporale, essendosi l'evento lussazione realizzato a distanza di oltre due anni dal trattamento chirurgico e sia del dato statistico, definendo l'instabilità-lussazione complicanza spontanea, ovvero una condizione patologica di fatto imprevedibile ed assolutamente indipendente dall'attività chirurgica terapeutica e per tali ragioni giungendo all'affermazione conclusiva dell'assenza di profili di condotta colposa in capo ai sanitari che ebbero in cura il Le esposte Pt_1 conclusioni dei Consulenti tecnici d'ufficio, inoltre, risultano suffragate da accertamenti specifici, nonché da un'esaustiva valutazione della documentazione sanitaria prodotta e dal richiamo a precisa ed ampia letteratura medica (v. Bibliografia in calce alla Relazione di C.t.u, cit.) e non appaiono, pertanto, inficiate e contraddette da convincenti critiche di parte, richiamanti letteratura medica non meglio specificata (v. ancora Note di udienza del
10/09/2020) e che paiono prospettare ricostruzioni parziali della complessa vicenda clinica (v. in tema anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23362 del 18/12/2012 "in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente").
Pertanto, alla luce dell'appurata esclusione della ricorrenza delle dedotte violazioni di regole di condotta da parte dei sanitari, di errori e/o omissioni causalmente rilevanti, di imperizia o scarsa diligenza, la domanda attorea di accertamento della responsabilità contrattuale dei sanitari della va giudicata infondata. Controparte_9
Con riguardo alle doglianze attoree relative al “consenso informato” prestato dal paziente, si osserva poi quanto segue.
Anzitutto, è da rilevarsi come risulti dalle cartelle cliniche allegate l'apposizione della firma del paziente in calce alla “Cartella anestesiologica” del 5/01/2004, al Parte_1 modulo di consenso informato del 1/6/2006, alla “Cartella anestesiologica” e modulo di consenso informato del 15/06/2006, alla “Cartella anestesiologica” e modulo di consenso informato del 8/11/2006, al modulo “dichiarazione generale di consenso” del 31/1/2008 ed alla
“Cartella anestesiologica” e modulo di consenso informato del 31/01/2008 (v. prod. parte attrice); in altri moduli, invece, risulta apposta la sottoscrizione di , moglie Controparte_12 dell'attore. In punto di diritto, va rammentato come, in subiecta materia, la giurisprudenza abbia chiaramente esplicato come sussistano due diverse prospettazioni riconducibili alla mancata acquisizione di consenso informato, ovvero il riconoscimento di un danno alla salute e la lesione del diritto del paziente ad autodeterminarsi, che rispondono a diversi fondamenti logico- giuridici, che si riflettono anche sul piano del riparto degli oneri probatori. Nel dettaglio, è stato spiegato che “Nella prima (danno da mancato consenso informato rappresentato dalle, pur incolpevoli, conseguenze lesive per la salute asseritamente discendenti dal trattamento sanitario) il paziente che chieda il risarcimento anche del danno da lesione della salute che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito secundum leges artis, ma tuttavia compiuto senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, deve necessariamente allegare, sulla base anche di elementi soltanto presuntivi (Cass. 05/07/2017, n. 16503) - la cui efficienza dimostrativa seguirà una sorta di ideale scala ascendente, a seconda della gravità delle condizioni di salute
e della necessarietà dell'operazione - che egli avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato (Cass. 09/02/2010, n. 2847), allegando ancora che, tra il permanere della situazione patologica in atti e le conseguenze dell'intervento medico, avrebbe scelto la prima situazione, ovvero che, debitamente informato, avrebbe vissuto il periodo successivo all'intervento con migliore e più serena predisposizione ad accettarne le eventuali conseguenze (e le eventuali sofferenze): predisposizione la cui mancanza andrebbe realisticamente e verosimilmente imputata proprio (e solo) all'assenza di informazione.”, nel secondo caso, ovvero per l'ipotesi di danni derivanti dalla diversa lesione del diritto all'autodeterminazione, “condizione di risarcibilità (in via strettamente equitativa) di tale tipo di danno non patrimoniale è che esso varchi la soglia della gravità dell'offesa secondo i canoni delineati dalle sentenze delle Sezioni unite nn. 26972-26975 del 2008, con le quali è stato condivisibilmente affermato che il diritto deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (v. ex aliis Cass. n. 2369 del 2018; n. 26827 del 2017; n. 24220 del 2015). Anche in tale prospettiva, però, non essendo predicabile un danno in re ipsa, presupposto comunque indispensabile per l'apprezzamento e la conseguente risarcibilità di un pregiudizio discendente dalla lesione del diritto del paziente ad autodeterminarsi è che, appunto, l'intervento si ponga in correlazione causale con le sofferenze patite, nei termini esposti. In altre parole, se non è necessario per la risarcibilità di tale tipo di danno, che dall'intervento consegua un danno alla salute (v. Cass. 12/04/2018, n. 9053, in motivazione, p. 6, lett. a4), è pur sempre necessario che si alleghi e dimostri l'esistenza di pregiudizi riconducibili al trattamento (che possono essere rappresentati anche dai disagi e dalle sofferenze cagionate dalle stesse modalità e tempi di esecuzione, salvi i limiti di rilevanza sopra indicati).” (v. Cass. civile sez. III, 21/06/2018, (ud.
23/04/2018, dep. 21/06/2018), n.16336).
Ebbene, nel caso di specie, come sopra esposto, i CC.TT.UU., anche in risposta alle contro deduzioni della CTP di parte attrice, hanno chiarito che “pur in presenza di una adeguata informazione, l'intervento non poteva non essere eseguito, e pertanto nel caso esaminato non sussistono le condizioni per valutare l'eventuale situazione “differenziale” tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento e il preesistente stato patologico invalidante del soggetto.” (v. pag. 15 Relazione ctu cit.). Inoltre ed in ogni caso, non può sottacersi come la difesa attrice non abbia comunque sufficientemente ed analiticamente dedotto, né tanto meno comprovato, gli eventuali danni che sarebbero derivati dalla lesione del diritto del paziente ad autodeterminarsi, sicché anche sotto tale profilo la domanda è infondata.
In conclusione, sulla scorta del sin qui detto, le domande attoree vanno rigettate, non avendo l'espletata istruttoria fornito fondamento probatorio all'allegazione di ricorrenza di una ipotesi di responsabilità dei sanitari della cura convenuta, non essendosi evidenziate CP_7 condotte degli stessi, attive od omissive, colpevoli o non conformi alle regole dell'arte medica.
Ogni altra questione resta assorbita. L'esito della delibazione in ordine alla domanda principale esonera, altresì, il tribunale da ogni ulteriore valutazione circa la domanda di manleva sottesa alla chiamata in garanzia operata dalla parte convenuta nei confronti della compagnia assicurativa.
Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. Sussistono, a parere del Tribunale, le ragioni di legge per la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti, in deroga al principio della soccombenza ed alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 92, II co. c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost., sent. 19.4.2018, n.
77), tenuto conto della natura della causa, della complessità e peculiarità della vicenda e dell'obiettiva difficoltà di concreto accertamento delle responsabilità dedotte, confermata dalla necessità di specifica istruttoria tecnica. Le spese della Consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di causa, precedentemente liquidate in favore dei Consulenti con decreto già depositato telematicamente, vanno poste, nei rapporti interni tra le parti, a carico di tutte in pari quota, trattandosi di accertamenti svolti nell'interesse generale di giustizia e nell'interesse comune delle parti (v. Cass. civile sez. I, 10/06/2020, n.11068).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: 1. Rigetta integralmente le domande proposte dall'attore Parte_1
2. Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
3. Pone definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, a carico di ciascuna in pari quota le spese della C.t.u., come liquidate con separato Decreto del 17/09/2024, già depositato telematicamente.
4. Dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003. Così deciso in data 17 settembre 2024.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1309/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Responsabilità professionale ” e vertente TRA
nato ad [...] il [...] e residente ivi alla via Pironti n.1 (cod. fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Leonino (c.f. C.F._1
), giusta mandato a margine della Comparsa di costituzione di nuovo C.F._2 difensore, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Monteforte Irpino (AV), alla via
Nazionale Alvanella 64;
- Attore
E
in persona dell'Amministratore delegato Dr.ssa con Controparte_1 Controparte_2 sede legale in Avellino/Via Dei Due Principati 169 (P.IVA ), rappresentata e P.IVA_1 difesa, in virtù di mandato a margine della Comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Steve Fucci (C.F. ), con cui elettivamente domicilia come in atti;
C.F._3
- Convenuto
E
(oggi ), (c.f. ), Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_2 in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Maietta (C.F.
), giusta procura allegata all'atto di citazione per chiamata in causa C.F._4 notificato ed elettivamente domiciliata come in atti;
- terza chiamata
Conclusioni: Per parte attrice “si riporta a tutti i propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate, e ai precedenti verbali di udienza, reiterando tutte le eccezioni, istanze e argomentazioni difensive, senza alcuna rinuncia e impugnando l'avverso eccepito e richiesto in quanto infondato in fatto e in diritto. Ci si riporta alle note del proprio consulente di parte dott.ssa e, in Persona_1 particolare, a quanto di seguito contro dedotto precisando che la CTU espletata è nulla perché non ha assolto l'incarico conferito, dalla lettura della bozza pur affermando l'assenza di responsabilità non motiva dal punto medico - legale le ragioni limitandosi ad asserire che l'instabilità si manifesta dopo alcuni anni dall'intervento. Tale affermazione non trova riscontro nella letteratura medica. L'instabilità articolare è un evento indesiderato e nella maggior parte dei casi consegue a un errore chirurgico. Deficit di tono, trofismo e tensione muscolari potranno beneficiare, in casi specifici, di programmi riabilitativi pre-operatori; in alternati-va, andranno considerati nella pianificazione pre-operatoria come potenziali cause di instabilità dell'impianto, identificando tutte le misure possibili per correggerli. Nel caso de quo, ci si trova di fronte ad un'instabilità poli direzionale che trova la sua causa in una lacerazione dei tessuti, capsula residui e della regione cicatrizzare dell'anca e che necessitava, già nel primo episodio lussativo, di uso di mezzo di contenzione fisso (gesso pelvi podalico), o amovibile (tutore ad anca), per un congruo periodo di circa 60 gg. occorrente per la formazione di un'adeguata cicatrizzazione della lesione che la componente protesica aveva creato. Il mancato utilizzo di detto presidio come da linee guida da adottare in caso di lussazione PTA, rappresenta la causa diretta e/o concausa del successivo evento lussativo del 14.06.06 e, in conseguenza dell'instabilità dell'anca anche in relazione a mancata prescrizione di tale presidio nel secondo episodio lassativo. Di tal ché, l'analisi retrospettiva del caso finalizzata all'individuazione di eventuali profili di responsabilità professionale medica consente di considerare errato orienta-mento della -/ delle componenti protesiche evenienza più frequente nella via di accesso postero - laterale per mancata anti - eversione;
inadeguato trattamento incruento della lussazione della
PTA dovuto a mancata confezione di apparecchio gessato pelvi - podalico o applicazione di tutore amovibile al fine di ottenere una cicatrizzazione della via anatomica creatosi col meccanismo della lussazione con conseguente possibile usura e/o rottura dell'inserto di polietilene nella sua porzione posto-laterale. Il mancato uso del tutore nel primo e nel secondo episodio lussativo dell'anca sx come ri-portato nella cartella clinica rappresenta un trattamento fuori delle linee guida condivise o quanto meno un trattamento incompleto per una complicanza ricca di fattori negativi e fonte di reinserenti chirurgici futuri rischio-si per la vita dello stesso attore. Inoltre, è emerso dalla vicenda clinica, un chiaro difetto nel processo d'informazione e acquisizione del consenso in-formato come rilevato dagli stessi Consulenti a pag. 6 e 7 della bozza di re-lazione. Al riguardo si sottolinea come l'acquisizione di una completa, per-sonale e libera adesione ai trattamenti diagnostico-terapeutici costituisca una “prestazione altra e diversa” rispetto agli obblighi derivanti dalla presa in carico assistenziale, tale da configurare un danno autonomamente risarcibile. Ciò è stato ampiamente valorizzato anche dalle ultime pronunce giurisprudenziali. Per tutto quanto sopra e in conclusione, si rimette al Giudice la valutazione del danno da violazione del diritto di autodeterminazione in assenso di valido consenso come evidenziato dai CTU nominati - anche alla luce di quanto suggerito dall'Osservatorio del Tribunale di Milano onde dirimere incertezze e difformità di valutazioni che discendono dalla liquidazione del danno in via puramente equitativa- e si chiede procedersi a nuova CTU finalizzata altresì alla stima del maggior danno derivato al sig. (an-che questo di fatto omesso nell'attuale indagine peritale). Si insiste nell'eccezione di Pt_1 nullità della presente consulenza con richiesta di rinnovazione e/o sostituzione e nella conseguente rimessione della causa sul ruolo. Si reitera altresì l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nei propri scritti difensivi e verbali di udienza, nonché nelle memorie 183 comma 6 cpc che si intendono integralmente riportati e ritrascritti con con-seguente rimessione della causa sul ruolo.”.
Per parte convenuta “conclude come in atti, in particolare come da comparsa Controparte_5 conclusionale e memoria di repliche ritualmente depositate, per il rigetto dell'avversa domanda perché inammissibile ed improcedibile, oltre che infondata in fatto e in diritto;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiede dichiararsi la terza chiamata
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., tenuta a Controparte_6 garantire e mantenere indenne la da ogni responsabilità e/o Controparte_7 esborso;
vittoria di spese e competenze con attribuzione al procuratore antistatario. Chiede che la causa venga introitata a sentenza con concessione dei termini di legge.”.
Per la parte terza chiamata (oggi ) Controparte_8 Controparte_4
“nel riportarsi integralmente a tutte le difese in atti nonché ai precedenti verbali di causa, impugna e contesta, ancora un volta, tutto quanto dedotto, argomentato e richiesto da parte attrice, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Si chiede, pertanto che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex. art. 190 c.p.c..”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha adito questo Parte_1
Tribunale, esponendo, in sintesi: che, in data 31.12.2003, a seguito di una caduta accidentale nella propria abitazione, riportava un trauma diretto all'anca sinistra, per il quale, in data
02.01.2004, si ricoverava presso il reparto di ortopedia della ove, in data Controparte_9
05.01.2004, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di "protesi totale d'anca non cementata"; in data 10.01.2004, veniva dimesso con diagnosi di “frattura sottocapitata femore sx” senza prescrizione di ausili;
in data 01.06.2006 pativa un trauma all'anca sinistra per una caduta accidentale nella propria abitazione che ne rendeva necessario il ricovero presso la CP_7
con diagnosi “lussazione protesi anca sx”, e in pari data veniva sottoposto a
[...] intervento di riduzione incruenta della lussazione;
in data 6/6/2006 veniva dimesso senza prescrizione di tutore o gesso;
in data 14.06.2006 si verificava un nuovo episodio di lussazione dell'anca sinistra, che rendeva necessario un nuovo ricovero presso la e in data CP_9
15.06.2006 veniva sottoposto, senza consenso informato, al trattamento chirurgico di riduzione incruenta della lussazione e in data 16.6.2006 veniva dimesso con diagnosi di “riduzione lussazione PTA a sin.”; in data 7.11.2006 si verificava un terzo episodio di lussazione dell'anca sinistra che rendeva necessario un nuovo ricovero presso la e in data 8.11.2006 veniva CP_9 sottoposto, senza consenso informato, al trattamento chirurgico di riduzione incruenta della lussazione;
in data 10.11.2006 veniva dimesso con diagnosi di “riduzione incruenta e applicazione di tutore”; in data 31.1.2008 si verificava un quarto episodio di lussazione dell'anca sinistra che veniva il giorno stesso ridotta dai sanitari della Controparte_7 in data 5.2.2008 veniva dimesso con diagnosi di “riduzione in sedazione”. L'attore, pertanto, lamentando l'erroneità dell'intervento di protesi totale d'anca eseguito dalla clinica convenuta in data 05.01.2004, chiedeva il ristoro di tutti i danni derivanti dal primo episodio di lussazione e dai successivi episodi e lussazione recidivante per mancato rispetto dei protocolli, delle linee guida e per gravi ed inescusabili errori di condotta medica. Richiamata la qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dei sanitari, l'attore concludeva chiedendo: “I) per tutti i motivi, titoli e/o causali innanzi esposti, dichiarare la responsabilità dei sanitari e, per essi, della per la causazione dei danni di cui in narrativa;
II) Controparte_10 conseguentemente, condannare la in persona del legale Controparte_10 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni arrecati all'attore, per tutti i dedotti titoli e/o causali, sia per lucro cessante che per danno emergente, comprendente sia i danni materiali, che quello morale e da vita di relazione, nella misura che emergerà in corso di causa, previa istruttoria, e/o in quella che vorrà l'On. Tribunale in Sua giustizia liquidare con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
III) condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali, con clausola di attribuzione…”.
Con “Comparsa di costituzione e di risposta contenete chiamata in garanzia”, si costituiva tempestivamente la parte convenuta eccependo in sintesi: la Controparte_1 prescrizione del diritto azionato, non essendo negli anni intervenuti validi atti interruttivi;
che nessuna responsabilità fosse a sé ascrivibile, essendo stato il caso trattato secondo le prescritte regole dell'arte medica;
rilevando che il paziente fosse stato sottoposto alle attività sanitarie ed interventi chirurgici, ben conscio e preventivamente informato;
evidenziando che alcuna leggerezza e/o omissione fosse addebitabile per quanto lamentato in citazione, essendo stato il caso trattato con diligenza, prudenza e perizia, essendo esenti da colpa e/o responsabilità per i presunti danni lamentati da parte attrice, su cui, comunque, incombeva l'onere di dimostrare il nesso di causalità tra le pretese lesioni e le prestazioni mediche ricevute nella struttura;
rilevando di essere assicurata per il tempo del sinistro, per la responsabilità civile, con la
, giusta allegata polizza e formulando istanza di Controparte_6 chiamata in garanzia della predetta Compagnia.
La parte convenuta concludeva: “In via preliminare ed in merito differirsi, ex art. 269
c.p.c., la prima udienza onde consentire, alla comparente-istante, di poter chiamare in garanzia la in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_6 legale in Verona/Via Lungadige Cangrande 16 nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. Nel merito in via principale, rigettarsi l'avversa domanda perché inammissibile ed improcedibile, oltre che infondata in fatto e in diritto;
in via gradata e nella denegata ipotesi di accoglimento attorea, dichiararsi la terza chiamata Controparte_11 tenuta a garantire a mantenere indenne la comparente, anche in via diretta, da ogni
[...] responsabilità e/o esborso;
vittoria di spese ed onorari con attribuzione.”.
Disposto il differimento della prima udienza, in data 10/3/2017 si costituiva la parte terza chiamata che eccepiva: la nullità dell'atto di Controparte_3 citazione, per carenza ed assoluta indeterminatezza dei fatti posti a sostegno della domanda;
il difetto di operatività della polizza assicurativa per la mancata presentazione della denuncia del sinistro nei termini decadenziali pattiziamente fissati;
aderendo alle difese della convenuta
[...]
eccependo la prescrizione del diritto risarcitorio avanzato dagli attori e dagli CP_1 interventori;
eccependo l'assoluta infondatezza nel merito della domanda risarcitoria e contestando il quantum.
La parte terza chiamata concludeva chiedendo così provvedere:
1. in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 co. 4 cpc per carenza dei requisiti di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 163 cpc;
2. ancora in via preliminare, accertare la non operatività della polizza per non avere l'assicurato denunciato l'evento nel termine decadenziale previsto dal contratto di assicurazione richiamato e regolato dall'art 1913 del c.c.; e per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione passiva della comparente compagnia di assicurazioni 3. nel merito 4. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio azionato dall'attore per quanto esposto nel punto 4 5. rigettare la domanda proposta dall'attore per essere la stessa infondata sia in fatto che in diritto e non provata sia sull'an che sul quantum debeatur.
6. con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita a mezzo di C.t.u., rinviata per la precisazione delle conclusioni, infine assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, si osserva quanto segue. Appare opportuno premettere che la vicenda che ci occupa si è svolta in epoca antecedente all'entrata in vigore della cd. Legge Gelli Bianco. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che “In tema di responsabilità sanitaria, i criteri di accertamento della colpa e di valutazione della diligenza previsti dagli artt. 3, comma 1, del
d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore.” (cfr. Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 28811 del 08/11/2019; conf. Sez. 3
- , Sentenza n. 28994 del 11/11/2019; v. anche Sez. III, 22/02/2022, (ud. 12/01/2021, dep. 22/02/2022), n.5761 per cui “la fattispecie dannosa si era già completamente esaurita ben prima dell'entrata in vigore dello stesso D.L. n. 158 del 2012, oltre che naturalmente della L. n. 24 del 2017, per cui la fattispecie è inquadrabile soltanto nell'ambito del diritto vivente di formazione giurisprudenziale che riconduce il rapporto medico paziente all'ambito contrattuale. Questa Corte ha già chiaramente affermato che, contrariamente all'assunto del ricorrente, le norme introdotte dal D.L. n. 158 del 2012, art. 3, comma 1, convertito dalla L. n.
189 del 2012 e dalla L. n. 24 del 2017, art. 7, comma 3, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatesi anteriormente alla loro entrata in vigore (Cass. n. 28994 del 2019).”). Tanto chiarito, è ben noto come il consolidato orientamento della giurisprudenza, in ipotesi di danni riportati a seguito di intervento chirurgico, avesse individuato il titolo della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria, nonché al medico operante, come di natura contrattuale, originatosi grazie al contatto che si instaura tra medico e paziente. Sin della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 577/2008, il regime di responsabilità è stato quindi strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico
“contratto di spedalità” e che può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228
c.c. all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato. Ancor più nel dettaglio, è stato chiarito che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare
l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.” (cfr. ancora Cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008). Il regime della ripartizione degli oneri probatori ricalca, del resto, i più generali principi in materia contrattuale già affermati, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima
(ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento (v. in tema Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Tuttavia, è stato pure specificato che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (v. ancora Cass. 577/08 cit.). Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (v. Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 3704 del 15/02/2018).
Quanto ancora al nesso di causalità, occorre rammentare che la valutazione di tale aspetto, in ambito civile, si ispira ai criteri penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., temperati, tuttavia, dall'applicazione della diversa regola probatoria della preponderanza dell'evidenza, ovvero del “più probabile che non”, non dimenticando che lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (v. ex multis Cass. Sez. L - , Sentenza n. 47 del 03/01/2017), criterio adottato anche con riguardo alle condotte omissive, alla luce anche del rilievo da attribuire al “giudizio controfattuale”, essendosi precisamente affermato che “In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa- statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana).” (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018). Non si è mancato, peraltro, di sottolineare in giurisprudenza la non sovrapponibilità dell'illecito penale a quello civile, illustrandosi come
“l'illecito civile ha una struttura diversa da quello penale dove occorre accertare se la condotta umana abbia prodotto l'evento che costituisce il fatto-reato. In ambito di responsabilità civile, invece, tale verifica è insufficiente, poiché occorre accertare anche se da quella lesione sono derivate conseguenze pregiudizievoli. In sede civile, infatti, la lesione dell'interesse protetto non costituisce il danno, ma la causa del danno. Pertanto, in ambito civile occorre sostanzialmente accertare due nessi di causalità: quello tra la condotta illecita e la lesione dell'interesse e quello, successivo, tra la lesione dell'interesse e il danno risarcibile. La prima verifica attiene alla causalità materiale e trova disciplina negli articoli 40 e 41 del codice penale, mentre la seconda riguarda la causalità giuridica e si fonda sull'articolo 1223 c.c. La causalità materiale o causalità fondativa è quella che fonda la responsabilità, mentre la causalità giuridica
è quella descrittiva della responsabilità. Ove ricorra la prima è possibile parlare di illecito, ove sussista anche la seconda è configurabile anche il danno. È pertanto necessario per l'accertamento dell'obbligo risarcitorio il positivo accertamento di entrambi i profili che riguardano la condotta, la lesione e il danno. Per la causalità materiale, in ambito civilistico e sul piano della prova, opera il criterio della preponderanza dell'evidenza ovvero del "più probabile che non" (Cass. S.U. 11 gennaio 2008, n. 581) inteso sotto il profilo della probabilità anche logica, oltre che statistica. 12. Per la causalità giuridica che riguarda il rapporto dell'interesse leso dal fatto illecito e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, occorre fare riferimento alla regola stabilita dall'articolo 1223 c.c. che consente il risarcimento dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Il filtro dell'articolo 1223 c.c. prevede la risarcibilità della sola causalità immediata e diretta, da valutare sulla base dei medesimi parametri della preponderanza dell'evidenza.” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 23328 del 19/09/2019). Tanto doverosamente chiarito, deve ora procedersi all'esame del merito della domanda proposta da parte attrice nell'ipotesi che ci occupa. Come sopra esposto, parte attrice ha lamentato la responsabilità dei sanitari della Casa di cura per i danni riportati a seguito dell'intervento di “Protesi totale d'anca non CP_1 cementata” del 5/01/2004 e dei successivi interventi di riduzione incruenta della lussazione dell'anca sinistra a cui era stato sottoposto, lamentando, in particolare, il mancato rispetto dei Protocolli e Linee guida, l'applicazione di due componenti della protesi artificiali di case produttrici diverse e la negligenza, imprudenza e ed imperizia, riconducibili alla mancata applicazione di un tutore dopo il primo episodio lussativo del 1/6/2006.
Costituiscono dati documentali comunque non contestati e quindi definitivamente acquisiti agli atti di causa quelli del ricovero dell'attore presso la struttura convenuta, in data
02/01/2004 per la frattura del femore sinistro, in data 1/06/2006, per lussazione protesi d'anca sinistra, in data 14/06/2006 per lussazione di protesi sinistra, dal 07/11/2006 al 10/11/2006 per
“instabilità a sinistra riduzione incruenta”, dal 31/01/2008 al 5/02/2008 per lussazione protesi anca, diagnosi di uscita lussazione di protesi d'anca sinistra (v. alleg. prod. parte attrice).
Ciò posto, le questioni e problematiche sollevate devono necessariamente essere analizzate a mezzo del richiamo alla Consulenza tecnica d'ufficio, svolta nel corso del presente giudizio di merito, dovendosi considerare come l'espletamento di indagini fosse imprescindibile, in ragione della particolare tecnicità delle questioni involgenti il merito della controversia (v., sul punto, Cass. civ., Sez. III, 08.02.2019, n. 3717).
I CC.TT.UU. nominati, nella relazione peritale, dopo aver ricostruito l'intero iter clinico, hanno escluso l'esistenza di profili di colpa o negligenza degli operatori sanitari della clinica convenuta.
Nel dettaglio, i Consulenti, dopo ampia ricostruzione delle vicende cliniche che interessavano il paziente ed illustrazione della fattispecie di lussazione della protesi e dell'intervento di artroprotesi totale di anca e relative complicanze, hanno affermato che “il signor nel gennaio 2004 riportava frattura sottocapitata di femore per la quale veniva Pt_1 sottoposto ad intervento di artroprotesi di anca;
il tipo di frattura come emerso dallo studio della documentazione consente di affermare che vi fosse indicazione assoluta al trattamento chirurgico di PTA. Per quanto attiene l'esecuzione dell'intervento di PTA deve rilevarsi che nel caso esaminato la tecnica chirurgica adoperata è da ritenersi corretta come può evincersi dal decorso e dai dati di imaging post-operatori. 3) Da quanto sopra riportato si evince che nel caso esaminato non sono emersi elementi che può configurare errore dell'operatore determinato dalla malposizione della protesi (tale dato non è emerso dalla rilettura dei dati di imaging), Ciò detto, va da se' che l'evento lussazione che si realizzò a ben due anni di distanza dal predetto trattamento non può legarsi – sotto il profilo causale – a profili di condotta colposa che lo si ribadisce non sono emersi dalla valutazione del caso di specie.”. I CC.TT.UU., esaminate le controdeduzioni del Ctp di parte attrice, giungevano, quindi, alle seguenti conclusioni “Sulla base della disamina sopra riportata è possibile affermare che nel caso esaminato - tenuto conto della documentazione in atti in uno con le risultanze dei rilievi medico legali diretti – non sono ravvisabili elementi di responsabilità colposa per imperizia, imprudenza o negligenza, nella gestione diagnostico-terapeutica da parte dei sanitari della
1) Il tipo di frattura sottocapitata del femore consente di affermare la Controparte_9 sussistenza all'indicazione del trattamento. 2) Le immagini iconografiche documentano un corretto posizionamento delle componenti protesiche;
tale dato unitamente a quello di una lussazione protesica realizzatosi a distanza di ben due anni dall'atto operatorio consentono di escludere profili di condotta colposa a carico dei sanitari. Ciò premesso l'evento lussazione che si realizzava a distanza di oltre due anni dal predetto trattamento non può ritenersi causalmente correlabile a profili di condotta colposa da parte dei sanitari che ebbero in cura il sig in quanto l'instabilità-lussazione verificatasi rappresenta - sulla base Parte_1 di quanto sopra evidenziato - complicanza spontanea, ovvero una condizione patologica che ancorché' genericamente prevedibile è di fatto imprevedibile, pertanto assolutamente indipendente dall'attività chirurgica terapeutica. Si e' presa visione della note controdeduttive della dott. che ha condiviso come nella vicenda clinica, si sia rilevato un chiaro difetto Per_1 nel processo di informazione e acquisizione del consenso informato ed al riguardo ha sottolineato cosi come ampiamente valorizzato anche dalle ultime pronunce giurisprudenziali, che l'acquisizione di una completa, personale e libera adesione ai trattamenti diagnostico- terapeutici, costituisca una “prestazione altra e diversa” rispetto agli obblighi derivanti dalla presa in carico assistenziale, tale da configurare un danno autonomamente risarcibile laddove venga provata l'inadempienza di tale prestazione. Tuttavia si dissenta in merito alla possibilita' profilata dalla collega, che indica nella fattispecie, che il sig se correttamente Pt_1 informato sulla possibilità di una mancata guarigione o dell'aggravamento delle condizioni preesistenti, avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento protesico. Nel caso esaminato l'intervento - come supportato da ampia letteratura specialistica - era di fatto obbligatorio;
non erano previste strategie terapeutiche alternative, valide da prospettare al periziando. L'intervento doveva di fatto essere effettuato improrogabilmente. Va da se' che, pur in presenza di una adeguata informazione, l'intervento non poteva non essere eseguito, e pertanto nel caso esaminato non sussistono le condizioni per valutare l'eventuale situazione “differenziale” tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento e il preesistente stato patologico invalidante del soggetto. Cio' detto per quanto attiene la condotta deontologica relativa all'espletamento dell'acquisizione di un valido consenso informato da parte del periziando si è rilevato che in calce ai moduli allegati in cartella vi è sempre apposta firma della moglie. In riferimento a tale circostanza si eccepisce secondo la lettera del vigente Codice di Deontologia medica, che prevede che l'informazione deve essere: personalizzata. In merito alla valutazione dell'illecito deontologico menzionato ci si rimette all'apprezzamento del Giudice.” (v. Relazione di C.t.u. depositata in data 19/12/2019). Stima il Tribunale che la logicità e l'analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni formulate, supportate dai necessari rilievi di competenza tecnica specifica e della cui attendibilità scientifica non si ha motivo di dubitare, impongano la piena condivisione delle riportate risultanze, avendo i CC.TT.UU. anche fornito risposta alle osservazioni critiche del
CTP attoreo, concentrate, a dire il vero, sul solo profilo relativo all'acquisizione del consenso informato all'epoca dell'intervento contestato. La difesa attrice ha, invece, mosso rilievi critici dal punto di vista tecnico, contestando la CTU perché, a proprio dire, non motivata dal punto medico – legale, sostenendo che la mancata applicazione di un mezzo di contenzione fisso o amovibile, da adottare in caso di lussazione PTA, avesse rappresentato la causa diretta e/o concausa del successivo evento del 14.06.06 e in conseguenza dell'instabilità dell'anca anche in relazione a mancata prescrizione di tale presidio nel secondo episodio lussativo (v. Note scritte di udienza del 10/09/2020 e successive note di udienza e, in ultimo, Comparsa conclusionale attrice del 21.05.2024).
A tal proposito, giova, anzitutto, precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2009, n. 282;
Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2007, n. 8355). Val la pena, altresì, sottolineare come le argomentazioni sottese alle conclusioni raggiunte dai CC.TT.UU. si appalesino maggiormente convincenti, muovendosi sulla duplice, ma convergente, direzione della valorizzazione sia del dato cronologico/temporale, essendosi l'evento lussazione realizzato a distanza di oltre due anni dal trattamento chirurgico e sia del dato statistico, definendo l'instabilità-lussazione complicanza spontanea, ovvero una condizione patologica di fatto imprevedibile ed assolutamente indipendente dall'attività chirurgica terapeutica e per tali ragioni giungendo all'affermazione conclusiva dell'assenza di profili di condotta colposa in capo ai sanitari che ebbero in cura il Le esposte Pt_1 conclusioni dei Consulenti tecnici d'ufficio, inoltre, risultano suffragate da accertamenti specifici, nonché da un'esaustiva valutazione della documentazione sanitaria prodotta e dal richiamo a precisa ed ampia letteratura medica (v. Bibliografia in calce alla Relazione di C.t.u, cit.) e non appaiono, pertanto, inficiate e contraddette da convincenti critiche di parte, richiamanti letteratura medica non meglio specificata (v. ancora Note di udienza del
10/09/2020) e che paiono prospettare ricostruzioni parziali della complessa vicenda clinica (v. in tema anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23362 del 18/12/2012 "in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente").
Pertanto, alla luce dell'appurata esclusione della ricorrenza delle dedotte violazioni di regole di condotta da parte dei sanitari, di errori e/o omissioni causalmente rilevanti, di imperizia o scarsa diligenza, la domanda attorea di accertamento della responsabilità contrattuale dei sanitari della va giudicata infondata. Controparte_9
Con riguardo alle doglianze attoree relative al “consenso informato” prestato dal paziente, si osserva poi quanto segue.
Anzitutto, è da rilevarsi come risulti dalle cartelle cliniche allegate l'apposizione della firma del paziente in calce alla “Cartella anestesiologica” del 5/01/2004, al Parte_1 modulo di consenso informato del 1/6/2006, alla “Cartella anestesiologica” e modulo di consenso informato del 15/06/2006, alla “Cartella anestesiologica” e modulo di consenso informato del 8/11/2006, al modulo “dichiarazione generale di consenso” del 31/1/2008 ed alla
“Cartella anestesiologica” e modulo di consenso informato del 31/01/2008 (v. prod. parte attrice); in altri moduli, invece, risulta apposta la sottoscrizione di , moglie Controparte_12 dell'attore. In punto di diritto, va rammentato come, in subiecta materia, la giurisprudenza abbia chiaramente esplicato come sussistano due diverse prospettazioni riconducibili alla mancata acquisizione di consenso informato, ovvero il riconoscimento di un danno alla salute e la lesione del diritto del paziente ad autodeterminarsi, che rispondono a diversi fondamenti logico- giuridici, che si riflettono anche sul piano del riparto degli oneri probatori. Nel dettaglio, è stato spiegato che “Nella prima (danno da mancato consenso informato rappresentato dalle, pur incolpevoli, conseguenze lesive per la salute asseritamente discendenti dal trattamento sanitario) il paziente che chieda il risarcimento anche del danno da lesione della salute che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito secundum leges artis, ma tuttavia compiuto senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, deve necessariamente allegare, sulla base anche di elementi soltanto presuntivi (Cass. 05/07/2017, n. 16503) - la cui efficienza dimostrativa seguirà una sorta di ideale scala ascendente, a seconda della gravità delle condizioni di salute
e della necessarietà dell'operazione - che egli avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato (Cass. 09/02/2010, n. 2847), allegando ancora che, tra il permanere della situazione patologica in atti e le conseguenze dell'intervento medico, avrebbe scelto la prima situazione, ovvero che, debitamente informato, avrebbe vissuto il periodo successivo all'intervento con migliore e più serena predisposizione ad accettarne le eventuali conseguenze (e le eventuali sofferenze): predisposizione la cui mancanza andrebbe realisticamente e verosimilmente imputata proprio (e solo) all'assenza di informazione.”, nel secondo caso, ovvero per l'ipotesi di danni derivanti dalla diversa lesione del diritto all'autodeterminazione, “condizione di risarcibilità (in via strettamente equitativa) di tale tipo di danno non patrimoniale è che esso varchi la soglia della gravità dell'offesa secondo i canoni delineati dalle sentenze delle Sezioni unite nn. 26972-26975 del 2008, con le quali è stato condivisibilmente affermato che il diritto deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (v. ex aliis Cass. n. 2369 del 2018; n. 26827 del 2017; n. 24220 del 2015). Anche in tale prospettiva, però, non essendo predicabile un danno in re ipsa, presupposto comunque indispensabile per l'apprezzamento e la conseguente risarcibilità di un pregiudizio discendente dalla lesione del diritto del paziente ad autodeterminarsi è che, appunto, l'intervento si ponga in correlazione causale con le sofferenze patite, nei termini esposti. In altre parole, se non è necessario per la risarcibilità di tale tipo di danno, che dall'intervento consegua un danno alla salute (v. Cass. 12/04/2018, n. 9053, in motivazione, p. 6, lett. a4), è pur sempre necessario che si alleghi e dimostri l'esistenza di pregiudizi riconducibili al trattamento (che possono essere rappresentati anche dai disagi e dalle sofferenze cagionate dalle stesse modalità e tempi di esecuzione, salvi i limiti di rilevanza sopra indicati).” (v. Cass. civile sez. III, 21/06/2018, (ud.
23/04/2018, dep. 21/06/2018), n.16336).
Ebbene, nel caso di specie, come sopra esposto, i CC.TT.UU., anche in risposta alle contro deduzioni della CTP di parte attrice, hanno chiarito che “pur in presenza di una adeguata informazione, l'intervento non poteva non essere eseguito, e pertanto nel caso esaminato non sussistono le condizioni per valutare l'eventuale situazione “differenziale” tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento e il preesistente stato patologico invalidante del soggetto.” (v. pag. 15 Relazione ctu cit.). Inoltre ed in ogni caso, non può sottacersi come la difesa attrice non abbia comunque sufficientemente ed analiticamente dedotto, né tanto meno comprovato, gli eventuali danni che sarebbero derivati dalla lesione del diritto del paziente ad autodeterminarsi, sicché anche sotto tale profilo la domanda è infondata.
In conclusione, sulla scorta del sin qui detto, le domande attoree vanno rigettate, non avendo l'espletata istruttoria fornito fondamento probatorio all'allegazione di ricorrenza di una ipotesi di responsabilità dei sanitari della cura convenuta, non essendosi evidenziate CP_7 condotte degli stessi, attive od omissive, colpevoli o non conformi alle regole dell'arte medica.
Ogni altra questione resta assorbita. L'esito della delibazione in ordine alla domanda principale esonera, altresì, il tribunale da ogni ulteriore valutazione circa la domanda di manleva sottesa alla chiamata in garanzia operata dalla parte convenuta nei confronti della compagnia assicurativa.
Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. Sussistono, a parere del Tribunale, le ragioni di legge per la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti, in deroga al principio della soccombenza ed alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 92, II co. c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost., sent. 19.4.2018, n.
77), tenuto conto della natura della causa, della complessità e peculiarità della vicenda e dell'obiettiva difficoltà di concreto accertamento delle responsabilità dedotte, confermata dalla necessità di specifica istruttoria tecnica. Le spese della Consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di causa, precedentemente liquidate in favore dei Consulenti con decreto già depositato telematicamente, vanno poste, nei rapporti interni tra le parti, a carico di tutte in pari quota, trattandosi di accertamenti svolti nell'interesse generale di giustizia e nell'interesse comune delle parti (v. Cass. civile sez. I, 10/06/2020, n.11068).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: 1. Rigetta integralmente le domande proposte dall'attore Parte_1
2. Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
3. Pone definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, a carico di ciascuna in pari quota le spese della C.t.u., come liquidate con separato Decreto del 17/09/2024, già depositato telematicamente.
4. Dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003. Così deciso in data 17 settembre 2024.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi