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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 2629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2629 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2629/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ZANETTI MASSIMO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17392/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 09720249103908508000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210117829958000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1849/2026 depositato il
18/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente sopra generalizzata ha impugnato una cartella di pagamento ed un successivo sollecito di pagamento per diversi motivi di natura formale.
ADER si è costituita in giudizio eccependo la inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di
60 giorni rispetto alla notificazione della cartella di pagamento;
quanto al sollecito ha eccepito la inammissibilità del ricorso sia perché non si tratta di atto impositivo sia perché comunque tra la data di notificazione della cartella di pagamento (5.4.2024) e quella di notificazione del sollecito (1.10.2024) non sono sopravvenuti fatti estintivi delle pretese tributarie.
Il ricorrente con memoria scritta ha ribadito la inesistenza o nullità della notificazione della cartelle e la conseguente decadenza di ADER dalla potestà di riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La fondatezza o meno della eccezione di inammissibilità del ricorso avverso la cartella di pagamento deriva chiaramente dalla valutazione circa la prova della regolare notificazione della cartella di pagamento.
Ebbene, la documentazione prodotta da ADER non è idonea a provare tale regolare notificazione in quanto rivela numerose irregolarità ed incongruenze, compresa la diversità tra il numero della cartella e quello della relata di notificazione indicata nell'attestato di conformità prodotto (punto 4 dell'attestato).
Ma soprattutto deve essere evidenziato che la raccomandata informativa necessaria per il deposito presso la casa comunale, identificata con il numero 696568182498 del 26 marzo 2024, non risulta rintracciabile.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22
Accoglie il ricorso;
condanna ADER al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente liquidate in euro
1100,00 per compenso professionale oltre accessori di legge ed al rimborso del CUT versato, distratte in favore del difensore antistatario.
Roma 17.2.2026 Il Giudice monocratico
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ZANETTI MASSIMO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17392/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 09720249103908508000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210117829958000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1849/2026 depositato il
18/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente sopra generalizzata ha impugnato una cartella di pagamento ed un successivo sollecito di pagamento per diversi motivi di natura formale.
ADER si è costituita in giudizio eccependo la inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di
60 giorni rispetto alla notificazione della cartella di pagamento;
quanto al sollecito ha eccepito la inammissibilità del ricorso sia perché non si tratta di atto impositivo sia perché comunque tra la data di notificazione della cartella di pagamento (5.4.2024) e quella di notificazione del sollecito (1.10.2024) non sono sopravvenuti fatti estintivi delle pretese tributarie.
Il ricorrente con memoria scritta ha ribadito la inesistenza o nullità della notificazione della cartelle e la conseguente decadenza di ADER dalla potestà di riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La fondatezza o meno della eccezione di inammissibilità del ricorso avverso la cartella di pagamento deriva chiaramente dalla valutazione circa la prova della regolare notificazione della cartella di pagamento.
Ebbene, la documentazione prodotta da ADER non è idonea a provare tale regolare notificazione in quanto rivela numerose irregolarità ed incongruenze, compresa la diversità tra il numero della cartella e quello della relata di notificazione indicata nell'attestato di conformità prodotto (punto 4 dell'attestato).
Ma soprattutto deve essere evidenziato che la raccomandata informativa necessaria per il deposito presso la casa comunale, identificata con il numero 696568182498 del 26 marzo 2024, non risulta rintracciabile.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22
Accoglie il ricorso;
condanna ADER al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente liquidate in euro
1100,00 per compenso professionale oltre accessori di legge ed al rimborso del CUT versato, distratte in favore del difensore antistatario.
Roma 17.2.2026 Il Giudice monocratico