Versione
22 novembre 1952
22 novembre 1952
Art. 2.
La somma di cui al precedente articolo sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1952-53 sul capitolo 57.
Alla copertura della spesa sara' provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento sul capitolo 51 dello stato di previsione predetto, restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di cui all' art. 1 della legge 17 gennaio 1951, n. 15 , relativamente alla quota, a carico dell'indicato esercizio finanziario.
La somma di cui al precedente articolo sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1952-53 sul capitolo 57.
Alla copertura della spesa sara' provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento sul capitolo 51 dello stato di previsione predetto, restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di cui all' art. 1 della legge 17 gennaio 1951, n. 15 , relativamente alla quota, a carico dell'indicato esercizio finanziario.