Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza dell'8.01.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1574 / 2022
promossa da
C.F. 1 rappresentata e difesa dall'avv. Parte 1 C.F. '
CIANCIMINO VALERIA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte_1 (cod. fisc. P.IVA 1 l' [...]
Controparte_2
(cod. fisc. P.IVA 2 ) e l'Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi" di Licata (cod. fisc. P.IVA 3 ), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,
-resistente-
Oggetto: sospensione dal lavoro ed obbligo vaccinale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 23 maggio 2022, la ricorrente indicata in epigrafe - premesso di essere docente di attività motoria a tempo indeterminato presso l'istituto d'istruzione
-come titolare di cattedra – rappresentava di essere rimasta coinvolta in data 29/10/2021 in un sinistro, con prognosi di infermità di circa 180 giorni, e di essere rientrata in servizio soltanto in data 02/05/2022.
Proponeva opposizione avverso i Provvedimenti Prot. 0009584 del 18/12/2021 e Prot.
0000068 del 05/01/2022, emessi dall' Controparte_3 avente l'ultimo ad oggetto
"Accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale-Comunicazione e sospensione ai sensi dell'art.
4 -ter c. 3 del D. L. 44/2021 (convertito dalla Legge 76/2021) - Prof.ssa Pt 1
[...] nata a [...] il [...]".
Sosteneva la illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del DPCM
17/12/2021, del D.L. 172/2021 e della normativa sui contratti collettivi di settore, nonché
l'invalidità e l'inapplicabilità delle circolari del Pubblica CP 1 Prot. n. Controparte_4
1927 del 17/12/2021 e Prot. n. 1929 del 20/12/2021 per eccesso di potere, per violazione e falsa applicazione e per contrasto con il D.L. 44/2021, con il D.L. 172/2021 e con il DPCM del
17/12/2021 e per violazione degli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione.
Chiedeva di "In via principale: Accertare e dichiarare Il diritto della ricorrente ad essere reintegrata nel rapporto di lavoro dichiarato sospeso con effetto dalla data del provvedimento di sospensione del
05.01.2022 e fino alla data del provvedimento di revoca del 10/03/2022 e il diritto a ricevere le mensilità stipendiali sospese e non percepite. Per l'effetto: Condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti necessari a consentire il reintegro della ricorrente nel rapporto di lavoro con effetto retroattivo e il pagamento delle mensilità ingiustamente ed infondatamente sospese per il periodo gennaio 2022 e febbraio 2022 con ripristino di tute le prestazioni accessorie previdenziali e contributive, nonchè ogni ulteriore emolumento conseguente e/o connesso, il tutto con gli interessi legali maturati e maturandi dalla data della sospensione all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria,
nonché valutandola ricorrenza degli estremi per il ristoro del danno morale subito da liquidare in via equitativa.". Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituivano il Controparte_1 , l' [...]
Controparte_2 e l'Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” di
Licata, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
eccepivano, poi, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e nel merito argomentavano l'infondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta ed afferente il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Sul punto, giova richiamare una recente pronuncia della Corte di Cassazione, ordinanza adottata a Sezioni Unite n. 9403 del 05/04/2023, massimizzata nei termini che seguono "in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la controversia relativa alla sospensione di un agente della polizia locale per la mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale anti Covid-19, introdotto dall'art. 4 ter del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché l'attività di verifica dell'osservanza di tale obbligo, da parte del datore di lavoro, non è ascrivibile all'ambito pubblicistico, ma a quello degli atti di gestione del rapporto di lavoro, seppur vincolati nei presupposti, nei contenuti e nelle modalità di esplicazione dalla previsione di legge"; ed invero, la Corte muove dalla condivisibile considerazione per cui, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel cui ambito, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs.
n. 165 del 2001, va ricondotto il rapporto di lavoro in controversia, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, senza che abbia alcuna incidenza sulla giurisdizione del giudice ordinario la circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti" che, se riconosciuti illegittimi, possono essere disapplicati (fra le tante: Cass. Sez. Un. n.
17535/2018, Cass. Sez. Un. n. 15276 del 2017, Cass. Sez. Un. n. 3677 del 2009).
Richiamando la classica distinzione tra interesse legittimo e diritto soggettivo "Se si considera che l' interesse legittimo si differenzia dal diritto soggettivo per il fatto che l'acquisizione o la conservazione di un determinato bene della vita non è assicurata in modo immediato dalla norma, che tutela appunto in modo diretto l'interesse pubblico, bensì passa attraverso l'esercizio del potere amministrativo, in quanto la norma attributiva del potere conferisce all'autorità amministrativa la potestà di scelta discrezionale in ordine alla disposizione degli interessi e alla fissazione del precetto giuridico (v. da ultimo Cass. Sez. Un. n. 23436 del 2022), la situazione dedotta dall'odierno ricorrente, verificata alla luce del "petitum sostanziale", ha innegabile consistenza di diritto soggettivo".
Parimenti, non può trovare accoglimento l'eccezione afferente l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Com'è noto l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda giudiziale o per contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse (principio desumibile anche dall'art. 24 Cost.). L'interesse ad agire è, dunque, condizione necessaria dell'azione, sussistendo la quale sorge per il giudice l'obbligo di provvedere sulla domanda. Il requisito dell'interesse ad agire ha la funzione, quindi, di evitare che si proceda all'esame del merito quando l'accoglimento (o il rigetto) della domanda non importi alcun vantaggio concreto ed attuale
(appunto, alcun "interesse") per la parte.
Orbene, parte convenuta, sulla scorta del disposto di cui al D.l. n. 1/2022 che, all'art. 1, ha previsto un obbligo di vaccinazione per gli ultracinquantenni a partire dall'8 gennaio 2022, argomenta l'assenza di un interesse ad agire di parte ricorrente.
Non si ritiene di convenire con tale lettura, in quanto l'art.
4-sexies del d.l. 44 del 2021,
modificato a seguito della novella, ha previsto che, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento e che l'irrogazione della sanzione sarebbe stata a carico del
Ministero della Salute per il tramite dell' Controparte_5
Pertanto, essendo differenti sia le previsioni, sia le sanzioni previste in caso di violazione,
sia l'ente erogatore, non pare ragionevole ritenere carente l'interesse di parte ricorrente che ha chiesto - non già l'annullamento di una sanzione pecuniaria - quanto la reintegra nel posto di lavoro a seguito della sospensione e la erogazione delle retribuzioni.
Nel merito, il ricorso deve essere accolto.
Giova rilevare che l'art.
4-ter del d.l. 142 del 2021 disponeva che: "L'obbligo vaccinale per la
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita' delle certificazioni verdi COVID- 19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
... 2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita'
lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7. 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-
CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita' stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata
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presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2
accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attivita' lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione e' efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021".
La previsione richiamata, emanata in una situazione emergenziale e, dunque, avente natura eccezionale, legittimava la parte datoriale a sospendere senza retribuzione il personale privo di vaccinazione, quale misura volta a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti e dei terzi.
Difatti, l'obbligo di vaccinazione, per alcune categorie professionali, era finalizzato ad assicurare non solo la tutela dei lavoratori ma anche delle persone con cui questi vengono a contatto – nella specie gli studenti – ed era quindi “indice di come l'interesse prevalente, che
-
dev'essere prioritariamente tutelato, risulta essere quello dei soggetti assistiti" (cfr. Tribunale
Verona, sez. lav., 24/05/2021).
Pertanto, se ne deduce che la misura della sospensione dal lavoro con diritto alla conservazione del posto, prevista per i docenti, dal d.l. 172/2021 e dal d.l. 44/2021, non risultava irragionevole e sproporzionata tenuto conto che il legislatore, nel prevedere l'obbligo vaccinale per tali soggetti, ha in primo luogo contemperato l'interesse del singolo con altri interessi pubblici e collettivi, quali quello alla salute pubblica e al regolare svolgimento dell'essenziale servizio della scuola in presenza;
mentre, per altro verso, ha
sancito la temporaneità del detto obbligo e delle relative conseguenze, prevedendo altresì che la sospensione venisse disposta "senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro", e che la stessa non operasse a fronte di condizioni di salute del singolo che giustificassero l'esenzione ovvero il differimento dell'obbligo in questione.
Tuttavia, giova ribadire che la normativa richiamata prevedeva “2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita' lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1"; pertanto, la previsione legava la vaccinazione allo svolgimento effettivo di attività
lavorativa.
Tale conclusione risulta suffragata - come rilevato da parte ricorrente - da quanto disposto dall'allegato G del DPCM 17 dicembre 2021, al paragrafo 2.2., che testualmente recita: “il dirigente dovrà selezionare i nominativi, tra quelli del personale in servizio presso l'istituzione scolastica, su cui vuole attivare il processo di verifica del possesso del greenpass in corso di validità. In particolare, tale processo deve essere effettuato quotidianamente prima dell'accesso del personale nella sede ove presta servizio e deve riguardare il solo personale per cui è prevista l'effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque il personale assente per specifiche causali
(ferie, permessi, malattia ecc.)" (cfr. all. n. 13 al ricorso).
D'altronde, a ragion di logica, può disporsi la sospensione da un'attività che sia in corso di svolgimento;
viceversa, nel caso di specie, parte ricorrente ha provato che nel periodo in questione la stessa si trovasse in malattia (cfr. all. ti n. 6 e 7 al ricorso).
Per le ragioni suesposte, deve ritenersi illegittimità la sospensione irrogata al lavoratore in un periodo in cui lo stesso non stava prestando attività lavorativa e, pertanto, non rappresentava alcun pericolo per la salute degli studenti e dei colleghi.
Per l'effetto, l'amministrazione deve essere condannata alla corresponsione delle retribuzioni di gennaio e febbraio 2022, incrementate di interessi e rivalutazione monetaria,
oltre alla contribuzione previdenziale dovuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie il ricorso e annulla i Provvedimenti Prot. 0009584 del 18/12/2021 e Prot. 0000068 del
05/01/2022, emessi dall'Istituto d'Istruzione;
condanna le amministrazioni convenute, in solido, al pagamento in favore di parte ricorrente delle retribuzioni di gennaio e febbraio 2022 incrementate di interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, oltre alla contribuzione previdenziale dovuta;
condanna le amministrazioni convenute, in solido, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 2.109,00 oltre iva e cpa come per legge,
con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 08/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo