Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00938/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03073/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3073 del 2025, proposto da
TO IA, RE ON, AN FO, CO MA, US CH, CO VI, NI ER, CO DA SS, AV TU, TO IAni, Comitato Intercomunale “Cittadini per L'Ambiente, Franco Chiavegatti, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Calugi, Silvia Bertini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostiglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Cremona, Mantova e Lodi, Ministero dell'Interno, Ministero Difesa, Agenzie Dogane e Monopoli, Provincia di Mantova, Arpa Lombardia, Terna Rete Italia, Snam Rete Gas Italia, Consorzio Bonifica Territori del Mincio, Consorzio Miglioramento Fondiario Santo Stefano, Ente Nazionale per L'Aviazione Civile, Enav Spa, Regione Lombardia, All'Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale, All'Ente Regionale per i Servizi All'Agricoltura e Alle Foreste, Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica, Ministero Imprese e Made in Italy, Ministero Salute, Aqa S.r.l. Società Benefit, Anas Spa, E-Distribuzione, Telecom Italia, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Ministero dell'Interno, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Dir Terr Lombardia Ufficio delle Dogane Mantova, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Cremona Lodi e Mantova, Vigili del Fuoco di Mantova, Enac, Enav, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero della Salute, Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Hpsp Cingoli S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Germana Lucia Riccarda Cassar, Erika Parente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'autorizzazione n. 55/32/2024 del 16 dicembre 2024, pubblicata il 28 dicembre 2024 (doc. 1), rilasciata per la realizzazione, nel Comune di Ostiglia (MN), di un impianto di accumulo della potenza di 249 MW denominato “Ostiglia Bess” e delle opere connesse, dal Direttore Generale del Dipartimento per l'Energia - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e di ogni atto ad esso consequenziale, presupposto o comunque connesso, tra cui, in particolare, i pareri pronunciati in ordine al progetto autorizzato, riportati nell'Allegato A dell'autorizzazione .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ostiglia e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero della Cultura e di Ministero dell'Interno e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Dir Terr Lombardia Ufficio delle Dogane Mantova e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Cremona Lodi e Mantova e di Vigili del Fuoco di Mantova e di Enac e di Enav e di Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Ministero della Salute e di Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile e di Hpsp Cingoli S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa EN AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che in data 19 settembre 2025 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto personalmente da tutti i ricorrenti, con richiesta di compensazione delle spese di giudizio;
Considerato che tale atto di rinuncia è stato sottoscritto per accettazione dalla controinteressata Hpsp Cingoli S.r.l., anche per adesione alla compensazione delle spese di lite;
Rilevato che la rinuncia non risulta essere stata notificata alle controparti e che solo per la controinteressata Hpsp Cingoli S.r.l. ne risulta l’acquisita conoscenza;
Considerato che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; prevede inoltre la norma che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. L'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali la dichiarazione resa in udienza, il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4429), nonché all’assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, da manifestarsi ritualmente;
Considerato che, in mancanza di notifica dell’atto di rinuncia o di adesione, non può ritenersi acquisita la sua conoscenza dalla controparte, da conseguirsi in modo formale, dovendo quindi la rinuncia ritenersi irrituale, ad eccezione che nei confronti della controinteressata Hpsp Cingoli S.r.l., che l’ha sottoscritta per adesione;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 85, comma 4, c.p.a., la rinuncia irrituale, in quanto non notificata, può integrare una manifestazione della mancanza di interesse alla prosecuzione del ricorso che giustifica la declaratoria di improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, quindi, di dover prendere atto della manifestazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il giudizio estinto nei confronti della controinteressata Hpsp Cingoli S.r.l., e di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame nei confronti delle altre parti del giudizio;
Ritenuto che le spese di lite possano essere equamente compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia e dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
lo dichiara estinto per rinuncia nei confronti della controinteressata Hpsp Cingoli S.r.l.:
lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi degli art. 35, comma 1, lettera c) e 84, comma 4, c.p.a. nei confronti delle altre parti del giudizio;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN AN, Presidente, Estensore
Eleonora NI, Consigliere
CO VI, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EN AN |
IL SEGRETARIO