TRIB
Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/03/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1663/2024 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Trentola Ducenta, alla via degli Oleandri n. 12, presso lo studio legale dell'avv. Annamaria Pezone, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/02/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo Controparte_1
l'accertamento della prescrizione dei crediti contenuti nell'avviso di addebito notificatogli. Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 19/01/24 la notifica dell'avviso di addebito n. 328 2023 00040528 09 000 relativo ai contributi a titolo di Gestione commercianti per il 2013.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito in giudizio ed ha eccepito CP_2
l'infondatezza del ricorso, evidenziando che la prescrizione non sarebbe maturata in forza della notifica dell'atto di comunicazione di accertamento del 10/06/2018 che deve ritenersi interruttivo del corso del termine di prescrizione.
Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti le parti hanno insistito nelle proprie richieste.
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei contributi richiesti.
Il ricorso non è fondato in quanto l' ha dato prova di aver notificato un atto interruttivo CP_2 della stessa. È presente in atti, infatti, il provvedimento con cui l'ente previdenziale ha comunicato il debito di parte ricorrente, chiedendo altresì il pagamento della somma di € 16.693,67, avvenuto in data 10.06.2018 a mezzo raccomandata.
Appare evidente, quindi, che l'atto notificato nel 2018 rispetto a crediti relativi all'anno
2013 ha validamente interrotto il corso della prescrizione, con la conseguenza che la relativa eccezione deve essere rigettata.
Pur non eccepita espressamente da parte ricorrente, inoltre, la prescrizione non risulta maturata nemmeno in data successiva a fronte dell'interruzione del termine di prescrizione previsto dalla normativa emergenziale, con la conseguenza che il ricorso dovrebbe essere rigettato anche in tale ipotesi.
Alla luce delle circostanze appena riportate, quindi, deve essere rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in € 2.697,00 oltre accessori, se dovuti.
Si comunichi.
Aversa, 15.03.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1663/2024 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Trentola Ducenta, alla via degli Oleandri n. 12, presso lo studio legale dell'avv. Annamaria Pezone, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/02/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo Controparte_1
l'accertamento della prescrizione dei crediti contenuti nell'avviso di addebito notificatogli. Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 19/01/24 la notifica dell'avviso di addebito n. 328 2023 00040528 09 000 relativo ai contributi a titolo di Gestione commercianti per il 2013.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito in giudizio ed ha eccepito CP_2
l'infondatezza del ricorso, evidenziando che la prescrizione non sarebbe maturata in forza della notifica dell'atto di comunicazione di accertamento del 10/06/2018 che deve ritenersi interruttivo del corso del termine di prescrizione.
Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti le parti hanno insistito nelle proprie richieste.
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei contributi richiesti.
Il ricorso non è fondato in quanto l' ha dato prova di aver notificato un atto interruttivo CP_2 della stessa. È presente in atti, infatti, il provvedimento con cui l'ente previdenziale ha comunicato il debito di parte ricorrente, chiedendo altresì il pagamento della somma di € 16.693,67, avvenuto in data 10.06.2018 a mezzo raccomandata.
Appare evidente, quindi, che l'atto notificato nel 2018 rispetto a crediti relativi all'anno
2013 ha validamente interrotto il corso della prescrizione, con la conseguenza che la relativa eccezione deve essere rigettata.
Pur non eccepita espressamente da parte ricorrente, inoltre, la prescrizione non risulta maturata nemmeno in data successiva a fronte dell'interruzione del termine di prescrizione previsto dalla normativa emergenziale, con la conseguenza che il ricorso dovrebbe essere rigettato anche in tale ipotesi.
Alla luce delle circostanze appena riportate, quindi, deve essere rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in € 2.697,00 oltre accessori, se dovuti.
Si comunichi.
Aversa, 15.03.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo