Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1563 /2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di ER, composto da: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. LOVISON DENIS Parte_1
ricorrente contro con il patrocinio dell'Avv. Federica Battistoni Controparte_1
resistente
Pubblico Ministero
intervenuto Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni di parte ricorrente: Si precisano le conclusioni confermando quelle riportate nell'atto introduttivo (Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraris reiectis, disporre: - il divieto per il di far rientro nella casa familiare sita in via Pioppa n. Controparte_1
251 di ER;
- il divieto di frequentare e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da , quali l'abitazione familiare, il luogo di lavoro, il Parte_1 domicilio della famiglia di origine, i luoghi frequentati abitualmente dalla ricorrente per svolgere attività sportiva nonché i luoghi la cui frequentazione è necessaria per fornire l'assistenza, l'istruzione e la cura al figlio ovvero in Per_1 subordine il divieto di frequentare e di avvicinarsi alla casa familiare, al Polo d'Infanzia Paritario Santa Maria Immacolata di ER sito in P.le Palestrina n. 9 di ER e al centro estivo c/o la Scuola dell'Infanzia paritaria sito Persona_2 in via Degli Olivetani n. 7 di ER;
- il divieto di frequentare e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da
, ovvero in subordine individuati come al precedente punto, sia nella CP_2 formulazione più ampia che con relativa subordinata;
- l'affido c.d. “super esclusivo” alla ricorrente del piccolo con la Per_1 possibilità per il genitore affidatario di prendere tutte le decisioni relative a istruzione, salute e crescita del minore, senza alcun obbligo di coinvolgere l'altro genitore che mantiene tuttavia la responsabilità genitoriale;
- la previsione che gli eventuali incontri richiesti dal con Controparte_1 il minore, che il giudice ritenesse di autorizzare, avvengano in modalità protetta, alla presenza e sotto la supervisione degli operatori dei servizi sociali in strutture pubbliche e/o private idonee e adeguate a garantire la vigilanza sugli incontri, così da tutelare l'incolumità fisica e psicologica del piccolo e anche della Per_1 madre;
- disporre che gli eventuali incontri protetti disposti dal giudice, vengano organizzati dai servizi sociali, evitando i contatti diretti fra la ricorrente e il IG.
- porre a carico del IG. un assegno mensile a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio dell'importo di € 350,00, o della Per_1 diversa somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di ER;
- autorizzare la ricorrente ad ottenere i documenti validi ai fini dell'espatrio per il figlio minore , anche in assenza di consenso ovvero in caso di CP_2 diniego opposto dal padre. Con condanna al pagamento delle spese di lite), con l'unica eccezione del contributo al mantenimento che si accetta di rideterminare in euro 300,00 oltre adeguamento ISTAT, anziché 350,00, così adattandolo questo punto delle conclusioni con il provvedimento provvisorio emesso da Codesto Ill.mo
Giudice e al contributo di mantenimento richiesto da parte ricorrente. Conclusioni di parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di ER, ogni contraria istanza disattesa e respinta, 1) revocare il provvedimento cautelare emesso in data 11/07/2023 (confermato con decreto del 08/08/2023) quantomeno nella parte in cui ordina al Controparte_1 di non avvicinarsi al figlio ed ai luoghi da quest'ultimo frequentati;
2) Nel
[...] merito, disporre l'affidamento ad entrambi i genitori del figlio minore CP_2
nato a [...] il [...], con collocazione residenziale dello stesso
[...] presso la madre e con le modalità di frequentazione tra padre e figlio che verranno ritenute congrue dal Tribunale e, comunque, idonee a garantire al minore l'effettiva presenza di entrambi i genitori;
con la possibilità per il padre di tenerlo presso di sé anche la notte. 3) Disporre a carico del Sig. il versamento di un contributo al CP_1 mantenimento di nella misura di € 300,00 come già disposto con il Per_1 provvedimento del 08/08/2023, con obbligo in capo a ciascuno dei genitori di provvedere al 50% delle spese straordinarie in aderenza al protocollo in essere presso il Tribunale di ER Conclusioni del P.M.: visto, nulla si oppone
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la IG.ra esponeva: Parte_1 dal rapporto con il IG. era nato il figlio di Controparte_1 CP_2 anni quattro. La relazione era cessata a causa dei gravi comportamenti tenuto dal padre, a seguito dei quali era stato instaurato un procedimento penale per violazione dei reati p. e p. dagli artt. 572, 1 e 2. co. c.p e 582, 585, 576 comma 1 nr.
5 e 577 comma 1 nr. 1 c.p.
Sosteneva la ricorrente che il padre non aveva mai mostrato interesse per le sorti del figlio, al punto da renderlo vittima di violenza assistita.
Poiché vi era il fondato timore che il padre potesse compiere ulteriori atti di violenza, chiedeva che venissero adottati i necessari provvedimenti urgenti ex art. 473 bis 15 c.p.c. e cioè il divieto di rientro nella casa familiare, il divieto di frequentare e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da Parte_1 quali l'abitazione familiare, il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine, i luoghi frequentati abitualmente dalla ricorrente per svolgere attività sportiva nonché i luoghi la cui frequentazione è necessaria per fornire l'assistenza, l'istruzione e la cura al figlio . Per_1
Ancora, chiedeva l'affido c.d. “super esclusivo” alla ricorrente del piccolo , Per_1 che la frequentazione avvenisse in forma protetta e che fosse posto a carico del resistente un contributo al mantenimento dell'importo di € 350,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con decreto emesso inaudita altera parte il giudice così disponeva:
considerato che
i gravi fatti ascritti al resistente trovano conforto nell'articolato provvedimento con il quale il GIP di ER ha imposto l' allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ex art. 282 bis c.p.p.; osservato che la condotta del resistente è intrinsecamente grave e presenta rischi di reiterazione, visto che la ricorrente sostiene che è in essere una vera e propria attività di stalking;
ritenuta la necessità di evitare contatti fra il resistente e la famiglia, anche per quel che concerne l'adozione di decisioni nell'interesse del figlio
PQ ordina al IG. di cessare immediatamente ogni condotta Controparte_1 tesa a minacciare, ingiuriare o comunque maltrattare in qualsiasi modo la IG.ra
; fa divieto al IG. di far ritorno ovvero di avvicinarsi alla Parte_1 CP_1 casa familiare sita in ER, via Pioppa 251; ordina al IG. di non CP_1 avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla IG.ra e dal figlio Pt_1
e, in particolare: - all'abitazione della predetta ed al luogo di lavoro;
- alla Per_1 scuola del minore e ai luoghi da questi frequentati per motivi di studio, ludici o sportivi. Dispone l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre, CP_2 con facoltà per quest'ultima di adottare autonomamente ogni decisione nell'interesse del figlio, comprese quelle di maggior importanza
Si costituiva il resistente e contestava la ricostruzione dei fatti riportata in ricorso, rilevando, in particolare, l'insussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia.
Il resistente non aveva mai usato violenza nei confronti della ex convivente e la crisi familiare traeva origine anche dai problemi di salute del resistente, al quale era stata diagnosticata una forma tumorale in apparenza non trattabile chirurgicamente.
Negava di aver affermato che la compagna non sarebbe stata in grado di occuparsi del nascituro , anche se la propria situazione di salute era stata Per_1 effettivamente fonte di notevole preoccupazione per il futuro suo e del figlio.
Il rapporto con la ricorrente era comunque sempre stato caratterizzato da una forte tensione avendo la “sminuito la professione del convenuto – soprattutto Pt_1 durante le discussioni - dal momento che lei è medico mentre il CP_1
“solamente” un tecnico di auto medica”. Il resistente aveva avuto sempre un buon rapporto con il figlio, trascorrendo col piccolo quanto più tempo possibile.
Chiedeva che fosse revocato il provvedimento cautelare;
che fosse disporre l'affidamento ad entrambi i genitori del figlio minore, con collocazione presso la madre;
che il contributo al mantenimento da parte del padre fosse disposto in misura di € 300,00 mensili.
Con provvedimento del 22.12.2023 il GI così disponeva:
a scioglimento della riserva, osserva che la forte tensione esistente tra le parti è sfociata in numerose liti, almeno una delle quali caratterizzata anche da un comportamento violento da parte del resistente;
è ben vero che il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione in relazione al reato p. e p. dall'art. 572 CP ma
è evidente che nel presente procedimento l'aspetto penale assume una relativa importanza, posto che quel che qui rileva è l'esistenza di atteggiamenti potenzialmente forieri di danno, anche a livello solo psicologico, nei confronti del minore;
dalla relazione inviata dal servizio sociale risulta che il piccolo è Per_1 stato comunque coinvolto nei litigi dei genitori visto che nel corso dei colloqui con gli operatori ha usato espressioni sicuramente spontanee quali “….poi se non fai quelle cose torni a casa e puoi parcheggiare la macchina in garage”; allo stato appare quindi opportuno confermare le restrizioni attualmente in essere, soprattutto in vista di un possibile venir meno di quelle disposte dal giudice penale;
va inoltre confermato l'incarico demandato al Servizio sociale in merito alla frequentazione in forma protetta, tendenzialmente con cadenza settimanale, vista la disponibilità manifestata dalla madre tal senso;
appare opportuno inoltre procedere a C.T.U., come peraltro congiuntamente richiesto dalle parti, tesa a valutare le capacità genitoriali delle parti e le ottimali modalità di affidamento e frequentazione.
All'esito di un'accurata indagine la C.T.U. ha individuato le cause della perdurante tensione esistente fra i genitori in una incompatibilità caratteriale, evidenziando che la relazione anziché strutturarsi sulla cooperazione e la collaborazione alla crescita del bambino si è psicologicamente fondata sulla competizione tra i genitori, sul chi riusciva a ricoprire meglio il ruolo genitoriale, con un livello di elaborazione e di consapevolezza della dinamica molto diversa nei due genitori.
……… ha percepito e assorbito il conflitto;
egli probabilmente percepisce il Per_1 papà come più sereno e spontaneo nella relazione con lui, molto improntata sul gioco e le attività quotidiane, mentre percepisce più tensione e rigidità nella mamma, che avendo assunto un ruolo più educativo e regolante i suoi tempi di vita,
è ansiosa di sviluppare un attaccamento solido con il figlio, data “l'onnipresenza del padre” che tende a squalificarla davanti a lui. ……….. La preferenza per il papà risulta da leggersi in chiave contestuale come scelta di carattere egoistico, congrua all'età del bambino, e non certo sulla base di un modello di attaccamento carente alla mamma, che rappresenta per punto di riferimento essenziale al Per_1 pari del padre All'udienza del 26.6.2024 comparivano nuovamente le parti che dichiaravano: Sono presenti le parti che vengono sentite separatamente.
La IG.ra non esclude ipotesi conciliative ma ritiene che il Pt_1 riavvicinamento del figlio al padre debba avvenire con gradualità e comunque con la supervisione del Servizio Sociale. Con affidamento esclusivo in capo alla madre.
Viene introdotto il IG. il quale, preso atto di quanto dichiarato dalla CP_1 controparte, osserva che gli incontri andrebbero liberalizzati come suggerito dalla
C.T.U. Non si oppone comunque a che gli incontri avvengano presso la sua abitazione ed in presenza di un A.S. Non concorda sull'affidamento esclusivo, visti gli esiti della C.T.U.
L' Avv. Lambertini chiede la revoca dei provvedimenti cautelari e che vengano disposte modalità di frequentazione così come proposto dalla C.T.U. In subordine, chiede che sia mantenuto il solo divieto di avvicinamento all'abitazione della IG.ra
. Pt_1
Con ordinanza del 9.7.2024 il GI così disponeva:
considerato che
la misura cautelare è in essere da un anno e che non vi sono motivi per prorogarne l'efficacia; osservato che sono venute meno anche le cautele disposte dal Giudice penale;
preso atto degli esiti della C.T.U. e considerato che la dott.ssa ha suggerito che sia disposto l'affidamento condiviso del minore e CP_3 che la frequentazione avvenga secondo l'articolato schema esposto nella relazione;
ritenuto che
non possa essere nominato un curatore speciale del minore difettando i presupposti previsti dall'art. 473 bis nn. 7 ed 8; ritenuta la necessità di incaricare il Servizio Sociale perché vigili sull'osservanza di quanto si verrà a disporre
PQ revoca i provvedimenti urgenti emessi in data 11.7.2023; dispone l'affidamento condiviso del minore con collocazione preferenziale presso la CP_2 madre;
dispone che la frequentazione da parte del padre avvenga con le modalità suggerite dalla C.T.U. e cioè: - a partire dal mese di luglio, il padre trascorrerà il pomeriggio del martedi, dal dopo pranzo se frequenterà un campo estivo, o Per_1 la mattina entro le 9, sino alle ore 20.30 consumando la cena insieme. Il papà andrà a prendere il bambino presso il centro estivo e lo riaccompagnerà a ER dalla madre nei pressi dell'ingresso del Supermercato Le Mura;
una giornata intera nel fine settimana dalle 9.30 del mattino alle 20.30 dopo cena, in relazione alla programmazione dei turni del padre (comunicati alla madre entro il 15 del mese precedente), per cui il venerdi o il sabato o la domenica, secondo fine settimana alternati a partire dalla seconda settimana di luglio. Qualora il Per_1 venerdi avesse impegni extra scolastici il papà lo accompagnerà. Gli incontri per andare a prendere e riaccompagnarlo avverranno sempre nei pressi Per_1 dell'ingresso del Supermercato Le Mura, tranne la domenica che si terranno davanti al bar Habituè sito in via Pomposa. - a partire dal mese di agosto Per_1 trascorrerà l'intera giornata del martedi dalle 8.30 alle 20.30 con il padre e pernotterà una notte a fine settimana alternati presso la casa del padre;
dal venerdi mattina alle 8.30 al sabato alle 20.30, oppure dal sabato alle 9.30 alla domenica alle 20.30, oppure dalla domenica alle 9.30 al lunedi sera alle 20.30. Gli incontri per andare a prendere e riaccompagnarlo avverranno sempre nei pressi Per_1 dell'ingresso del Supermercato Le Mura, tranne la domenica che si terranno davanti al bar Habituè sito in via Pomposa. In accordo con le vacanze eventualmente programmate dalla madre e comunicate al padre entro 30 giorni prima della partenza, il padre e potranno trascorrere 3 giorni di vacanza Per_1 insieme prevedendo due pernottamenti consecutivi, oltre quanto già disposto - a partire dal mese di settembre il padre trascorrerà tutti i martedi con il figlio dall'uscita da scuola nel pomeriggio alle 16.30 sino al mattino dopo quando lo riaccompagnerà a scuola entro le ore 8.30; un week end alternato con la madre, secondo turni precedentemente comunicati entro il 15 del mese precedente, dal venerdi dall'uscita di scuola sino al lunedi mattina quando lo riaccompagnerà a scuola entro le ore 8.30. Dispone che il Servizio Sociale di ER (A.S. dott.ssa
) verifichi l'osservanza di quanto disposto dal Tribunale in tema di Per_3 frequentazione.
Con ricorso del 29.11.2024 la ricorrente chiedeva che il Tribunale la autorizzasse a condurre il figlio a Frosinone, presso la famiglia materna, e dunque in deroga a quanto disposto in tema di frequentazione. All'udienza dell'11.12.2024 le parti raggiungevano un accordo (La ricorrente ha richiesto di autorizzare le ferie natalizie della madre dalle ore 09.30 del 23.12.2024 al 30.12.24 con punto di consegna del piccolo alla madre davanti al centro Per_1 commerciale il “Le Mura” di ER, e ciò al fine di giungere in tempi ragionevoli a Frosinone. Controparte chiede di poter consegnare il piccolo alle ore 14.00 anzi, su richiesta del GI, alle ore 11.00. Parte ricorrente aderisce alla proposta. Il calendario delle feste natalizie viene così organizzato: Il 23 12 il piccolo sarà consegnato alla madre alle ore 11.00: il 31.12.2024 sarà consegnato al padre alle ore 9.00; il 6.1.25 sarà consegnato alla madre alle ore 11.00. Le parti impegnano a comunicare (per e-mail o messaggio) i luoghi nei quali sarà condotto il minore nelle giornata di competenza) che evidentemente non sopiva le tensioni neppure in parte, visto che le parti hanno poi richiesto l'accoglimento delle originarie domande.
**
Si premette che le lunghe dissertazioni della difesa della ricorrente su aspetti di carattere prettamente penalistico assumono una modesta rilevanza rispetto alle questioni qui affrontate, incentrate -per quel che concerne i comportamenti paterni- sull'esistenza di atteggiamenti potenzialmente forieri di danno, anche a livello solo psicologico, nei confronti del minore.
Ciò posto, ritiene il Collegio che le conclusioni della C.T.U., fatte proprie dal Giudice relatore nell'ordinanza del 9.7.2024, possano essere accolte perché idonee a garantire un equilibrato contemperamento tra eIGenze della prole e dei genitori. Questi ultimi sono risultati competenti in relazione alle esercizio delle funzioni di base, inerenti le capacità di accudimento del figlio compresa la prevenzione e l'evitamento dei rischi individuali ed ambientali. In relazione alle competenze “specifiche”, relative alla capacità di rispondere ai bisogni del figlio legati al suo stadio evolutivo, la madre si è mostrata più capace, in quanto orientata a promuovere l'inserimento scolastico del bambino e a sostenerlo nella progressiva acquisizione delle autonomie comportamentali, mentre il papà se ha incoraggiato il figlio nello sviluppo di abilità motorie e di coordinamento, ad esempio l'uso della bicicletta e del monopattino, ha mostrato difficoltà nell'affrontare il naturale distacco da sè nella fase di inserimento scolastico, dando evidenza alla tendenza ad un legame fusionale con il bambino
Le difficoltà in campo educativo sono sorte perché i genitori hanno offerto al figlio modelli educativi diversi : sono allineati sotto il profilo dell'accudimento e della sicurezza, ma sugli aspetti educativi non risulta si siano confrontati ricercando una mediazione, ma hanno piuttosto costruito spazi distinti con il figlio incentrati sul proprio stile educativo, generando così un modello confusivo per il bambino. Ciò ha condotto ad una scarsa cooperazione nella crescita e nell' educazione del figlio.
Il padre, a detta della C.T.U., si è mostrato capace di rispettare l'importanza del ruolo materno nella relazione con il figlio a seguito della separazione pur non avendo compreso di essere stato “ingerente” nella relazione madre figlio, ritenendo di svolgere al meglio la sua funzione genitoriale.
Nella madre, per contro, è stata riscontrata una IGnificativa resistenza a comprenderne la necessità di consentire normali rapporti padre/figlio, avendo ella anteposto la sua intenzione di eliminare il Sig. dalla propria vita al bisogno CP_1 essenziale del figlio di mantenere una normale frequentazione del padre.
La necessità di consentire una normalizzazione dei rapporti con il padre sconIGlia l'adozione di provvedimenti che consentirebbero alla madre di allontanare il padre dalla vita del piccolo. Per tali ragioni si dispone l'affidamento condiviso del minore , con CP_2 collocazione prevalente presso la madre.
In merito al mantenimento, si dispone in conformità agli accordi delle parti e si pone pertanto a carico del padre un contributo al mantenimento di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private. 3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico. 4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria . 5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato.
c) Mensa scolastica. 6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) Campi estivi b) Baby- sitter
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Sulla frequentazione.
Allo stato, la frequentazione è regolata dal provvedimento che ha fatto propri i suggerimenti della C.T.U.
Tenuto conto del tempo trascorso, si dispone che il padre possa tenere il figlio come segue: a) durante la settimana, un giorno (il martedì, in difetto di accordo), dall'uscita da scuola (ovvero dalle 16.30) fino al mattino successivo.
b) nel fine settimana, a settimane alterne, un giorno (venerdì, sabato o domenica, in funzione dei turni) dall'uscita da scuola ovvero dalle ore 10.00 fino al mattino successivo. L'individuazione del giorno avverrà in funzione dei turni del padre che dovranno essere comunicati alla madre entro il giorno quindici del mese antecedente.
c) nelle vacanze estive (da concordare entro il 31 maggio) , quindici giorni anche non consecutivi d) nel periodo natalizio, sette giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o il giorno di Capodanno. Nell'anno 2025 il minore trascorrerà il
Natale con la madre.
e) nel periodo pasquale: tre giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel 2025 il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre;
Gli incontri per andare a prendere e riaccompagnarlo avverranno sempre nei Per_1 pressi dell'ingresso del Supermercato Le Mura, tranne la domenica quando si terranno davanti al bar Habituè sito in via Pomposa.
Sulle spese di giudizio, si osserva che la crisi ha avuto origine da una incompatibilità caratteriale che è stata solo attenuata, e per breve tempo, dalla nascita del figlio.
Tale circostanza, unitamente agli esiti del procedimento, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese di C.T.U., liquidate come in atti, sono poste a carico delle parti in misura del 50% ciascuna, fermo l'obbligo solidale PQ
Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, dispone l'affidamento condiviso del minore con collocazione preferenziale presso la madre. CP_2
Dispone come da parte motiva in merito alle modalità di frequentazione . Pone a carico del resistente l'obbligo di versare un Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio minore di € 300,00 mensili, da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Pone le spese di C.T.U. a carico delle parti in egual misura.
Compensa le spese di giudizio. ER, deciso il 19.12.2024
L'estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati