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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/09/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2165/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2165/2021 promossa da:
- , nata il [...] a Parma (PR) in [...] curatore Parte_1 C.F._1 speciale Avv. Claudio Schianchi ( del Foro di Parma, dallo stesso Email_1 rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata nello studio del predetto difensore in Strada Notari
n. 16 in Collecchio (PR)
- , nata il [...] in [...] e residente in strada val Parte_2 C.F._2
Parma n. 267 in Corniglio (PR), frazione Beduzzo, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Schianchi
( del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata nello studio del predetto Email_1 difensore in Strada Notari n. 16 in Collecchio (PR);
APPELLANTI contro
nonché dei soci illimitatamente Controparte_1 responsabili e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
(P.IVA ), in persona del Curatore Dott. Controparte_5 P.IVA_1 Controparte_6
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Volponi Gaudenzio del Foro di Parma C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso l'Avv. Cevenini Email_2
Pierluigi del Foro di Bologna con studio in Via Saletto n. 54 in Bentivoglio (BO);
C.F. e P. IVA ) in persona del legale rappresentante con Parte_3 P.IVA_2 Parte_4 sede in Via Michelangelo Anselmi n. 8/2, rappresentata e difesa dall'Avv. De Sensi Matteo
pagina 1 di 12 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_3 difensore in Viale Francesco Basetti n. 14 in Parma (PR)
APPELLATI
– C.F. CP_7 C.F._4
– C.F. Controparte_4 C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Parma Rep.
2126/2021, nella causa civile iscritta al n. R.G. 1539/2021, emessa in data 13.10.2021 e pubblicata in data 15.10.2021
Assegnata a decisione all'udienza del 29.4.2025
CONCLUSIONI
All'udienza del 29 aprile 2025 le parti hanno precisato come in atti. E così:
Per Parte_1 come da ricorso in riassunzione del 28 marzo 2025
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, così giudicare: dichiarare la nullità dell'atto pubblico stipulato, in data 04/09/2013, a rogito Notaio dottor (Rep. 45804 – Persona_1
Racc. n. 13874), con il quale era disposto lo scioglimento del fondo patrimoniale costituito con atto, in data 12/12/2011, a rogito Notaio dottor (Rep. n. 35916 – Racc. n. 12478) dai signori Persona_2
e , genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie CP_7 Controparte_4 Pt_2
e nonché pronunciare i consequenziali provvedimenti di cancellazione di ogni altra Parte_1 ed eventuale iscrizione e/o trascrizione pregiudizievole sull'immobile in questione;
nonché ancora pronunciare i consequenziali provvedimenti di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie inerenti le domande giudiziali proposte dalla società e del , Parte_3 Controparte_1 nonché dei soci illimitatamente responsabili , , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e di ogni altra ed eventuale iscrizione e/o trascrizione pregiudizievole sull'immobile Controparte_5 in questione. Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalla domanda che precede, anche con riferimento alla trascrizione dell'emanando provvedimento nei
Registri Immobiliari, nonché all'annotazione dello stesso a margine dell'atto di matrimonio.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad ambedue i gradi di giudizio, con condanna delle Società appellate alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della Ordinanza di primo grado”.
Per Parte_2
Come da comparsa di costituzione a seguito di riassunzione del 17 aprile 2025 pagina 2 di 12 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, così giudicare: dichiarare la nullità dell'atto pubblico stipulato, in data 04/09/2013, a rogito Notaio dottor (Rep. 45804 – Persona_1
Racc. n. 13874), con il quale era disposto lo scioglimento del fondo patrimoniale costituito con atto, in data 12/12/2011, a rogito Notaio dottor (Rep. n. 35916 – Racc. n. 12478) dai signori Persona_2
e , genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia CP_7 Controparte_4
e a suo tempo anche sulla figlia ora nonché Parte_1 Parte_2 Parte_5 pronunciare i consequenziali provvedimenti di cancellazione di ogni altra ed eventuale iscrizione e/o trascrizione pregiudizievole sull'immobile in questione;
nonché ancora pronunciare i consequenziali provvedimenti di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie inerenti le domande giudiziali proposte dalla società e del , nonché dei soci illimitatamente Parte_3 Controparte_1 responsabili , , e e di ogni altra CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 ed eventuale iscrizione e/o trascrizione pregiudizievole sull'immobile in questione. Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalla domanda che precede, anche con riferimento alla trascrizione dell'emanando provvedimento nei Registri Immobiliari, nonché all'annotazione dello stesso a margine dell'atto di matrimonio.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad ambedue i gradi di giudizio, con condanna delle Società appellate alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della Ordinanza di primo grado”.
Per nonché dei soci illimitatamente Controparte_1 responsabili e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 come da comparsa di costituzione a seguito di riassunzione dell'11 aprile 2025
“Voglia la Corte di Appello di Bologna, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione rigettata, rigettare l'appello avverso l'ordinanza conclusiva del giudizio sommario del 15/10/2021
(repert. N. 2126/2021), proposto dal Curatore speciale delle minori e Parte_2 Pt_1 nei confronti di nonché dei soci
[...] Controparte_1 illimitatamente responsabili e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 iccome inammissibile, infondato, non provato o come meglio.
[...]
Con vittoria di spese di causa oltre rimborso spese forfettario 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege”.
Per Parte_3
Come da comparsa di costituzione a seguito di riassunzione del 17 aprile 2025
pagina 3 di 12 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, previa ogni declaratoria del caso e di legge, ritenere fondati i motivi su esposti e per l'effetto rigettare l'appello proposto dalle minori e in persona del Curatore speciale Avv. Claudio Parte_2 Parte_1
Schianchi, perché improponibile, inammissibile, infondato in fatto e in diritto, non provato o come meglio e dichiarare comunque valido lo scioglimento del Fondo Patrimoniale disposto dal Notaio
con atto Rep. 48504 – Racc- 12478 del 04 settembre 2013 e dichiarare pertanto Persona_1 valida la cessazione volontaria del fondo patrimoniale per mutuo consenso dei coniugi, stipulata dai coniugi e con atto pubblico 4/9/2013 a rogito del Notaio Dott. CP_7 Controparte_4
(rep 45804 — Racc n.12478), dichiarando conseguentemente valide, efficaci e Persona_1 legittime le iscrizioni e/o trascrizioni operate da sull'immobile di cui è causa, con rigetto Parte_3 di tutte le domande relative proposte dalle ricorrenti.
Con vittoria di spese di causa oltre rimborso spese forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 22 aprile 2021 e Parte_2
in persona del curatore speciale SCHIANCHI CLAUDIO, hanno domandato la Parte_1 declaratoria di nullità dell'atto pubblico del 4.9.2013, a rogito Notaio Dottor Rep. n. Persona_1
45804 – Racc. n. 13874, col quale i genitori e avevano Controparte_4 CP_7 disposto la cessazione del fondo patrimoniale finalizzato a far fronte ai bisogni della famiglia, costituito in data 12.12.2011 a rogito Notaio Dott. Rep. 35916 Racc. n. 12478, a tal fine Persona_2 lamentando che lo scioglimento era avvenuto con il solo consenso dei coniugi e, dunque, sarebbe viziato per essere lesivo degli interessi delle figlie minori, e in una situazione di conflitto d'interessi fra queste ultime e i genitori.
Hanno inoltre aggiunto che in pari data aveva venduto alla moglie la propria quota Controparte_4 di ½ del diritto di proprietà dell'immobile destinato al fondo patrimoniale per il prezzo di complessivi euro 230.000,00, compravendita immobiliare impugnata ex art. 2901 c.c. dinanzi al Tribunale di Parma dalla società e dall'intervenuto Parte_3 Controparte_8 nonché dei soci illimitatamente responsabili
[...] CP_2 CP_3
e che tale giudizio si era concluso con la
[...] Controparte_4 Controparte_9 sentenza n. 826/2020, che aveva dichiarato l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti del fallimento e dei soci, dell'atto di vendita stipulato in data 4.9.2013.
Hanno dunque, evidenziato, il potenziale pregiudizio per le minori - benchè la sentenza non fosse definitiva perché oggetto di appello (RG 1798/2020) - essendo il bene immobile potenzialmente aggredibile, tanto che d il fallimento avevano appunto iscritto la rispettiva domanda Parte_3
pagina 4 di 12 giudiziale di revoca dell'atto e, dunque, hanno domandato i consequenziali provvedimenti di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di altre eventuali iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile in questione.
1.1 – In data 3.9.2021 si è costituito ccependo l'inammissibilità del ricorso, in quanto Parte_3 sussistente la competenza collegiale del Tribunale essendo necessario l'intervento del pubblico ministero e, nel merito, ne ha invocato il rigetto in quanto l'atto di costituzione del fondo patrimoniale recherebbe una clausola in forza della quale è espressamente disposto che “il bene costituente il fondo patrimoniale potrà essere alienato, ipotecato, dato in pegno o comunque vincolato con il solo consenso di entrambi i coniugi, senza necessità di autorizzazione giudiziale, anche nel caso siano presenti figli minori”, per cui i coniugi erano legittimati a sciogliere il Fondo patrimoniale senza preventiva autorizzazione al Giudice per quel che concerne le figlie minori.
1.2 – In data 10.9.2021 si è costituito nonché dei Controparte_1 soci illimitatamente responsabili e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 il quale ha domandato, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per irritualità del rito,
[...] stante la dedotta sussistenza della competenza collegiale del Tribunale essendo necessario l'intervento del pubblico ministero e, nel merito, il rigetto della domanda in quanto lo scioglimento del fondo patrimoniale sarebbe valido ed efficace, in forza della clausola contenuta sub 3 nell'atto costitutivo del fondo alla cui stregua i coniugi hanno convenuto che i beni appartenenti al fondo stesso possano essere alienati, ipotecati o comunque vincolati sulla base del loro mero consenso, pur in presenza di figli minori, senza necessità di autorizzazione giudiziale.
1.3 – Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. Rep. 2126/2021 emessa in data 13.10.2021 il Tribunale di
Parma si è così determinato: “rigetta il ricorso, condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore delle resistenti costituite, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per ciascuna, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge”.
A sostegno della decisione il Giudice, premettendo che la tutela approntata dall'ordinamento consiste in un'azione costitutiva di annullamento per vizi concernenti la mancata autorizzazione del giudice tutelare ed evidenziato che le conclusioni formulate dal ricorrente erano invece volte alla declaratoria di nullità dell'atto pubblico impugnato, ha poi affermato che i coniugi avevano inserito una clausola che consentiva l'alienazione, in espressa deroga al regime dell'art. 169 c.c., senza previo intervento del giudice tutelare, osservando che l'esercizio del diritto potestativo di annullamento avrebbe richiesto la previa demolizione della suddetta clausola in deroga all'art. 169 c.c., così concludendo per il rigetto della domanda.
* pagina 5 di 12 2 - Avverso la predetta ordinanza hanno proposto appello e Parte_2 Pt_1 con atto di citazione notificato in data 18-21 novembre 2021 affidando l'impugnazione a
[...] due motivi di appello.
Con il primo motivo parte appellante si duole della mancata applicazione dell'art. 171 c.c. e dell'erronea applicazione dell'art. 169 c.c., evidenziando che lo scioglimento del fondo patrimoniale sarebbe ipotesi diversa dall'alienazione dei beni del fondo. A tal fine ha richiamato la sentenza della
Corte di Cassazione n. 17811/2014 secondo cui in ipotesi di scioglimento del fondo patrimoniale in presenza di figli minori occorre tenere in debito conto anche l'interesse di questi ultimi alla conservazione della consistenza patrimoniale.
Con il secondo motivo di appello ha censurato il capo della sentenza col quale il Giudice di prime cure ha statuito che lo strumento predisposto dall'ordinamento consiste in un'azione costitutiva di annullamento per i vizi concernenti la mancata autorizzazione del giudice tutelare ed evidenziato che il mancato intervento delle figlie minori tramite un curatore speciale incide sulla struttura del negozio da considerarsi nullo per mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 c.c. Ha, inoltre, aggiunto che, anche inquadrando tale nullità tra le c.d. nullità virtuali ex art. 1418 c.c. si perverrebbe al medesimo risultato in quanto la violazione atterrebbe ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale.
Da ultimo, alla luce di quanto dedotto, ha invocato la riforma della liquidazione delle spese di lite di primo grado.
2.1 – In data 17.12.2021 si è costituito nonché Controparte_1 dei soci illimitatamente responsabili CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e il quale ha eccepito l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del primo motivo di Controparte_5 appello, in quanto generico e consistente nella mera reiterazione delle tesi difensive sostenute in primo grado e, nel merito, ne ha invocato l'infondatezza in quanto la clausola derogatoria contenuta nella costituzione del fondo patrimoniale, circa la liberà modificabilità dello stesso pur in presenza di figli minori, risponde al modello derogatorio. Quanto al secondo motivo di appello ne ha eccepito l'infondatezza ed invocato la conferma delle statuizioni dell'ordinanza impugnata.
2.2 – In data 14 febbraio 2022 si è costituito il quale ha resistito all'impugnazione Parte_3 chiedendone il rigetto essendo valida la cessazione volontaria del fondo patrimoniale per mutuo consenso dei coniugi.
2.3 – All'esito dell'udienza di prima comparizione del 15.3.2022 tenuta con modalità cartolare, il
Collegio ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13 giugno 2023, di cui è stata successivamente disposta la trattazione cartolare.
pagina 6 di 12 La Corte, rilevata la necessità di verificare la regolare costituzione del contraddittorio, considerato che non risultasse agli atti la prova della notifica nei confronti di e di (in CP_7 Controparte_4 proprio e non soltanto quale socio illimitatamente responsabile della Controparte_8 ora fallita) del presente grado di giudizio e del giudizio di primo grado, ha ordinato a parte appellante la produzione della prova della notifica degli atti introduttivi di entrambi i gradi di giudizio, rinviando all'udienza del 10.10.2023.
All'udienza del 10 ottobre 2023 il Collegio, rilevata la nullità della notifica effettuata nei confronti di
, ha disposto la rinnovazione nei suoi confronti della notificazione dell'atto d'appello nel CP_7 rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e rinviato all'udienza del 13.2.2024, successivamente rinviata d'ufficio all'11.2.2025.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, la Corte preso atto della dichiarazione del difensore di parte appellante il quale ha rappresentato che era nelle more del giudizio divenuta Parte_2 maggiorenne, ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
*
3. – Con ricorso in riassunzione depositato in data 28 marzo 2025 in persona Parte_1 del curatore speciale, ha riassunto il giudizio di appello insistendo nella declaratoria di nullità dell'atto pubblico del 4.9.2012 con il quale era stato disposto lo scioglimento del fondo patrimoniale.
3.1 – Il Collegio ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 29.4.2025 e ha assegnato al ricorrente il termine per notificare copia del ricorso del decreto di fissazione dell'udienza entro il
15.4.2025.
3.2 – In data 11 aprile 2025 si è costituito Controparte_1 nonché dei soci illimitatamente responsabili CP_2 Controparte_3 CP_4
e il quale, richiamate tutte le eccezioni di cui alla comparsa di
[...] Controparte_5 costituzione, ha rassegnato le medesime conclusioni.
3.3 – In data 17 aprile 2025 si è costituito il quale si è riportato alle precedenti Parte_3 eccezioni e deduzioni ed insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione del 14 febbraio 2022.
3.4 – In data 17 aprile 2025 si è costituita , insistendo per l'accoglimento delle Parte_2 domande ed eccezioni formulate dal difensore nell'esercizio delle funzioni di curatore speciale ed ha rassegnato le conclusioni in adesione all'appellante in riassunzione.
3.5 – All'udienza del 29 aprile 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 7 di 12 4 – L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo di appello si duole dell'erronea applicazione dell'art. 169 Parte_1
c.c. in luogo dell'art. 171 c.c., evidenziando che lo scioglimento del fondo patrimoniale è ipotesi diversa dall'alienazione dei beni del fondo.
La tesi dell'appellante è (solo) in linea di principio corretta, poichè la fattispecie di cui all'art. 169 c.c.
(“alienazione dei beni del fondo”) è effettivamente distinta da quella della “cessazione del fondo” (art. 171 c.c.) rispetto alla quale è appunto distintamente disciplinata.
Vero è infatti che l'art. 169 c.c., prevede sì un divieto di disposizione dei beni oggetto del fondo patrimoniale, in presenza di figli minori se non con autorizzazione del Giudice Tutelare, ma prevede altresì un'ipotesi di deroga, subordinata al consenso di entrambi i coniugi nel caso in cui ciò sia stato espressamente consentito nell'atto di costituzione.
Tale interpretazione è stata d'altronde confermata a più riprese dalla Corte di Cassazione, da ultimo con l'ordinanza n. 22069/2019: “se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, per la durata del fondo patrimoniale, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare i beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, al consenso deve aggiungersi l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente. Pur in presenza di figli minori, infatti, si deve ritenere che la disciplina legale sancita dall'art. 169 cod. civ. - e quindi la preventiva autorizzazione del giudice alla alienazione di beni del fondo - si renda applicabile solo in mancanza di deroga prevista nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale (in questi sensi, Cass.
n.13622 del 4/6/2010).”
Diversamente l'articolo 171 c.c. disciplina le cause di cessazione “legale” del fondo patrimoniale, ma non prevede l'ipotesi della risoluzione consensuale del fondo patrimoniale.
Com'è noto la questione dell'ammissibilità della cessazione consensuale della cessazione del fondo è stata oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale, risolto nel senso della sua ammissibilità.
Al riguardo, mentre la prevalente giurisprudenza di merito - coeva all'epoca della stipula della convenzione che ci occupa – ha ritenuto in ogni caso ammissibile la cessazione del fondo (stante la sua natura, appunto patrimoniale) sulla base del semplice accordo delle parti che allo stesso avevano dato luogo sulla base di un atto negoziale, e senza la necessità di provvedimento giudiziario autorizzativo allorquando ciò sia previsto dalle parti (cfr. Trib. Min. Venezia 7-2-01; Tribunale Padova sez. I,
05/05/2006; Tribunale Milano sez. IX, 06/03/2013), la Suprema Corte, pur condividendo tale orientamento circa l'ammissibilità della cessazione consensuale fra i coniugi, ha invece ritenuto che in presenza di figli minori lo scioglimento del fondo patrimoniale può essere realizzato dai genitori solo pagina 8 di 12 previa autorizzazione del giudice tutelare in difetto del quale lo scioglimento sarebbe invalido
(Cassazione civile sez. I, 08/08/2014, n.17811).
4.1- Orbene, se tale premessa circa la distinzione fra le due fattispecie, cui fanno riferimento le appellanti, (e cioè appunto fra le due fattispecie di cui all'art. 169 c.c. (“alienazione dei beni del fondo”) e quella della “cessazione del fondo” (art. 171 c.c.), può essere in linea generale condivisa, non può questa Corte ritenere condivisibile la conseguenza, secondo la quale, poichè nel caso di specie non si tratterebbe di alienazione, ma di cessazione consensuale del fondo patrimoniale, avvenuta senza autorizzazione del giudice tutelare e a scapito delle minori, la decisione impugnata dovrebbe essere riformata.
Ritiene infatti il Collegio che la fattispecie possa essere correttamente inquadrata solo all'esito dell'esame della vicenda fattuale, che occorre ripercorrere.
Dalla documentazione in atti risulta che e , coniugi in regime di Controparte_4 CP_7 separazione dei beni, con atto del 12 dicembre 2011 a rogito notaio in Langhirano Persona_2 costituirono un fondo patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.c. destinato a far fronte ai bisogni della famiglia, facendovi confluire l'immobile descritto (fabbricato d'abitazione unifamiliare con annessa area cortilizia scoperta e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Corniglio con i seguenti dati: - foglio 12, mappale 404, sub. 1, Località Crocetta, piano S1 – T – 1, Cat. A/7, Cl. 2, vani
15,5, R.C. Euro 1.721,09; foglio 12, mappale 404, sub. 2, Località Crocetta, piano S1, Cat. C/6, Cl. 1, mq. 96, R.C. Euro 247,90. Ed al Catasto Terreni del Comune di Corniglio con i seguenti dati: - foglio
12, mappale 405, esteso Ha 00.21.40, reddito dominicale di Euro 7,74, reddito agrario di Euro 12,16
Con successivo atto del 4.9.2013, a rogito Notaio Dott. Rep. 5804 Racc. 13874, Persona_1 denominato “convenzione per cessazione di fondo patrimoniale costituito tra coniugi cessione di diritti immobiliari” i coniugi e sciolsero il fondo patrimoniale nel quale Controparte_4 CP_7 avevano riversato l'immobile in comproprietà sito nel Comune di Corniglio e contestualmente
[...]
cedette alla moglie la propria quota di ½ del diritto di proprietà dell'immobile predetto. CP_4
E' allora evidente che nel caso di specie i coniugi, nella medesima convenzione, hanno stipulato e convenuto la contestuale cessazione del fondo e cessione delle quote di comproprietà dell'unico bene immobile riversato nel fondo patrimoniale.
L'alienazione dell'unico bene immobile oggetto del fondo patrimoniale giocoforza implica il contestuale scioglimento del fondo stesso, che altrimenti esisterebbe meramente in via formale, privo di causa e di oggetto.
Pertanto, non potendosi ritenere configurabile un fondo patrimoniale privo di ogni bene, considerata la contestualità degli atti, non può prescindersi, al fine di affrontare la questione relativa alla legittimità o pagina 9 di 12 meno dell'intervenuta cessazione consensuale del negozio costitutivo del fondo, dalla clausola con cui i coniugi intesero derogare alla prescrizione dell'art. 169 c.c., convenendo l'alienazione senza previo intervento del giudice tutelare.
Stante tale deroga deve concludersi che il negozio di cui trattasi – la cui essenza è costituita dall'alienazione per intero dell'unico bene da a - in nulla si Controparte_4 CP_7 distingue dal negozio di alienazione di cui all'art. 169 c.c., che per comune volontà ab origine espressa dalle parti poteva essere concluso anche consensualmente e senza necessità di autorizzazione alcuna, pur in presenza di figli minori, come appunto previsto dall'art. 169 c.c. stesso.
Né parte appellante, come pure rilevato dal Tribunale, ha eccepito alcunché sulla legittimità di tale clausola espressa di deroga, con la quale lo stesso legislatore ha legittimato ampio spazio al dispiegamento dell'autonomia negoziale dei coniugi.
L'assimilabilità in concreto delle due ipotesi descritte impone di confermare la decisione impugnata, nonostante la stessa non sembri aver tenuto conto della diversa disciplina, in linea generale, di cui all'art. 169 c.c. rispetto a quella di cui all'art. 171 c.c.
5 – Le ragioni del rigetto del primo motivo di appello assorbono anche il secondo, che in ogni caso risulta infondato.
Questa Corte condivide l'interpretazione data dal Tribunale in relazione alla tutela approntata dall'ordinamento nel caso di vizi concernenti la mancata autorizzazione del giudice tutelare.
Ed invero come statuito dalla giurisprudenza di legittimità “in presenza di figli minori, lo scioglimento del fondo patrimoniale posto in essere dai genitori senza autorizzazione del giudice tutelare è invalido, ma, poiché il divieto di scioglimento è posto a vantaggio dei detti minori, l'azione di annullamento spetta soltanto a questi ultimi e non pure ai terzi, ancorché creditori in revocatoria” (Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, n. 30517).
Ad ogni buon conto, ciò non preclude all'Autorità Giudicante di pronunciare l'annullamento, in luogo della richiesta declaratoria di nullità “in conformità al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale la domanda giudiziale con cui la parte intenda far accertare la nullità di un contratto, al fine di poterne disconoscere gli effetti, si pone, rispetto ad un'ipotetica domanda di annullamento di quel medesimo contratto dipendente da una invalidità meno grave, nei termini di maggiore a minore”
(Cassazione civile sez. III, 26/07/2022, (ud. 04/04/2022, dep. 26/07/2022), n.23274; Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, n. 33926; Cassazione civile sez. lav., 18/07/2007, n. 15981; Cassazione civile sez. lav., 26/11/2002, n. 16708). Ed ancora,“secondo la giurisprudenza di questa Corte la nullità, quale forma più grave di invalidità, comprende, nell'ambito del petitum anche le ragioni dell'annullamento: ne consegue che, nel caso in cui la domanda o l'eccezione di nullità dell'atto si fondi sui medesimi fatti pagina 10 di 12 che, più correttamente, dovrebbero condurre al suo annullamento, il giudice può dichiarare
l'annullamento dell'atto, anziché la sua radicale nullità, senza per questo incorrere nel vizio di ultrapetizione” (cfr. Cassazione civile sez. II, 24/05/2024, (ud. 09/02/2024, dep. 24/05/2024), n.14670).
Nel caso in esame, d'altra parte, il problema non si pone, poichè sono proprio le figlie minori ad aver agito per l'invalidazione della “convenzione per cessazione di fondo patrimoniale costituito fra coniugi e cessione di diritti immobiliari”, ancorchè a mezzo di curatore speciale nominato a seguito di ricorso proposto dagli stessi genitori e , in veste di genitori esercenti la CP_7 Controparte_4 responsabilità genitoriale sulle figlie” perché provvedesse “alla tutela dell'interesse delle minori, ivi contestando lo scioglimento del fondo patrimoniale costituito per atto pubblico, avvenuto senza la necessaria autorizzazione del Giudice Tutelare, compiendo in nome e per conto delle medesime e con rappresentanza esclusiva tutti gli atti ritenuti opportuni....” (v. decreto di autorizzazione del Giudice tutelare di Parma del 4-7 gennaio 2021), e ciò solo a distanza di oltre sette anni dal compimento del negozio e dopo che e il e dei suoi soci Parte_3 Controparte_1 illimitatamente responsabili avevano nel 2014 utilmente proposto azione revocatoria con riguardo alla cessione della propria quota d'immobile da parte di nei confronti della moglie Controparte_4
, conclusasi in primo grado con sentenza del 4 agosto 2020. CP_7
(secondo una singolare sequenza).
Per quanto sopra detto, peraltro, la fattispecie è del tutto assimilabile a quella di cui all'art.169 c.c., e la cessione consentita per effetto della clausola n. 3) di cui al rogito 12 dicembre 2011, la cui validità di per sé non è stata posta in dubbio neppure in sede di appello.
6 – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (indicato in 460.00 euro verosimile valore dell'immobile), secondo i valori minimi dei parametri del D.M. n. 147/2022 in considerazione dell'attività processuale in concreto espletata, in assenza di istruttoria.
7 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 11 di 12 1) rigetta l'appello proposto da e di e per l'effetto Parte_1 Parte_2 conferma l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Parma Rep. 2126/2021, nella causa civile iscritta al n. R.G. 1539/2021, emessa in data 13.10.2021 e pubblicata in data 15.10.2021;
2) condanna le appellanti a rifondere a nonché dei Controparte_1 soci illimitatamente responsabili e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
nonché a e spese di lite liquidate in complessivi euro 10.000,00 per ciascuno
[...] Parte_3
a titolo di compenso, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e CPA come per legge;
nulla quanto alle parti contumaci;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 settembre 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2165/2021 promossa da:
- , nata il [...] a Parma (PR) in [...] curatore Parte_1 C.F._1 speciale Avv. Claudio Schianchi ( del Foro di Parma, dallo stesso Email_1 rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata nello studio del predetto difensore in Strada Notari
n. 16 in Collecchio (PR)
- , nata il [...] in [...] e residente in strada val Parte_2 C.F._2
Parma n. 267 in Corniglio (PR), frazione Beduzzo, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Schianchi
( del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata nello studio del predetto Email_1 difensore in Strada Notari n. 16 in Collecchio (PR);
APPELLANTI contro
nonché dei soci illimitatamente Controparte_1 responsabili e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
(P.IVA ), in persona del Curatore Dott. Controparte_5 P.IVA_1 Controparte_6
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Volponi Gaudenzio del Foro di Parma C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso l'Avv. Cevenini Email_2
Pierluigi del Foro di Bologna con studio in Via Saletto n. 54 in Bentivoglio (BO);
C.F. e P. IVA ) in persona del legale rappresentante con Parte_3 P.IVA_2 Parte_4 sede in Via Michelangelo Anselmi n. 8/2, rappresentata e difesa dall'Avv. De Sensi Matteo
pagina 1 di 12 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_3 difensore in Viale Francesco Basetti n. 14 in Parma (PR)
APPELLATI
– C.F. CP_7 C.F._4
– C.F. Controparte_4 C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Parma Rep.
2126/2021, nella causa civile iscritta al n. R.G. 1539/2021, emessa in data 13.10.2021 e pubblicata in data 15.10.2021
Assegnata a decisione all'udienza del 29.4.2025
CONCLUSIONI
All'udienza del 29 aprile 2025 le parti hanno precisato come in atti. E così:
Per Parte_1 come da ricorso in riassunzione del 28 marzo 2025
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, così giudicare: dichiarare la nullità dell'atto pubblico stipulato, in data 04/09/2013, a rogito Notaio dottor (Rep. 45804 – Persona_1
Racc. n. 13874), con il quale era disposto lo scioglimento del fondo patrimoniale costituito con atto, in data 12/12/2011, a rogito Notaio dottor (Rep. n. 35916 – Racc. n. 12478) dai signori Persona_2
e , genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie CP_7 Controparte_4 Pt_2
e nonché pronunciare i consequenziali provvedimenti di cancellazione di ogni altra Parte_1 ed eventuale iscrizione e/o trascrizione pregiudizievole sull'immobile in questione;
nonché ancora pronunciare i consequenziali provvedimenti di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie inerenti le domande giudiziali proposte dalla società e del , Parte_3 Controparte_1 nonché dei soci illimitatamente responsabili , , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e di ogni altra ed eventuale iscrizione e/o trascrizione pregiudizievole sull'immobile Controparte_5 in questione. Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalla domanda che precede, anche con riferimento alla trascrizione dell'emanando provvedimento nei
Registri Immobiliari, nonché all'annotazione dello stesso a margine dell'atto di matrimonio.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad ambedue i gradi di giudizio, con condanna delle Società appellate alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della Ordinanza di primo grado”.
Per Parte_2
Come da comparsa di costituzione a seguito di riassunzione del 17 aprile 2025 pagina 2 di 12 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, così giudicare: dichiarare la nullità dell'atto pubblico stipulato, in data 04/09/2013, a rogito Notaio dottor (Rep. 45804 – Persona_1
Racc. n. 13874), con il quale era disposto lo scioglimento del fondo patrimoniale costituito con atto, in data 12/12/2011, a rogito Notaio dottor (Rep. n. 35916 – Racc. n. 12478) dai signori Persona_2
e , genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia CP_7 Controparte_4
e a suo tempo anche sulla figlia ora nonché Parte_1 Parte_2 Parte_5 pronunciare i consequenziali provvedimenti di cancellazione di ogni altra ed eventuale iscrizione e/o trascrizione pregiudizievole sull'immobile in questione;
nonché ancora pronunciare i consequenziali provvedimenti di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie inerenti le domande giudiziali proposte dalla società e del , nonché dei soci illimitatamente Parte_3 Controparte_1 responsabili , , e e di ogni altra CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 ed eventuale iscrizione e/o trascrizione pregiudizievole sull'immobile in questione. Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalla domanda che precede, anche con riferimento alla trascrizione dell'emanando provvedimento nei Registri Immobiliari, nonché all'annotazione dello stesso a margine dell'atto di matrimonio.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad ambedue i gradi di giudizio, con condanna delle Società appellate alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della Ordinanza di primo grado”.
Per nonché dei soci illimitatamente Controparte_1 responsabili e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 come da comparsa di costituzione a seguito di riassunzione dell'11 aprile 2025
“Voglia la Corte di Appello di Bologna, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione rigettata, rigettare l'appello avverso l'ordinanza conclusiva del giudizio sommario del 15/10/2021
(repert. N. 2126/2021), proposto dal Curatore speciale delle minori e Parte_2 Pt_1 nei confronti di nonché dei soci
[...] Controparte_1 illimitatamente responsabili e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 iccome inammissibile, infondato, non provato o come meglio.
[...]
Con vittoria di spese di causa oltre rimborso spese forfettario 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege”.
Per Parte_3
Come da comparsa di costituzione a seguito di riassunzione del 17 aprile 2025
pagina 3 di 12 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, previa ogni declaratoria del caso e di legge, ritenere fondati i motivi su esposti e per l'effetto rigettare l'appello proposto dalle minori e in persona del Curatore speciale Avv. Claudio Parte_2 Parte_1
Schianchi, perché improponibile, inammissibile, infondato in fatto e in diritto, non provato o come meglio e dichiarare comunque valido lo scioglimento del Fondo Patrimoniale disposto dal Notaio
con atto Rep. 48504 – Racc- 12478 del 04 settembre 2013 e dichiarare pertanto Persona_1 valida la cessazione volontaria del fondo patrimoniale per mutuo consenso dei coniugi, stipulata dai coniugi e con atto pubblico 4/9/2013 a rogito del Notaio Dott. CP_7 Controparte_4
(rep 45804 — Racc n.12478), dichiarando conseguentemente valide, efficaci e Persona_1 legittime le iscrizioni e/o trascrizioni operate da sull'immobile di cui è causa, con rigetto Parte_3 di tutte le domande relative proposte dalle ricorrenti.
Con vittoria di spese di causa oltre rimborso spese forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 22 aprile 2021 e Parte_2
in persona del curatore speciale SCHIANCHI CLAUDIO, hanno domandato la Parte_1 declaratoria di nullità dell'atto pubblico del 4.9.2013, a rogito Notaio Dottor Rep. n. Persona_1
45804 – Racc. n. 13874, col quale i genitori e avevano Controparte_4 CP_7 disposto la cessazione del fondo patrimoniale finalizzato a far fronte ai bisogni della famiglia, costituito in data 12.12.2011 a rogito Notaio Dott. Rep. 35916 Racc. n. 12478, a tal fine Persona_2 lamentando che lo scioglimento era avvenuto con il solo consenso dei coniugi e, dunque, sarebbe viziato per essere lesivo degli interessi delle figlie minori, e in una situazione di conflitto d'interessi fra queste ultime e i genitori.
Hanno inoltre aggiunto che in pari data aveva venduto alla moglie la propria quota Controparte_4 di ½ del diritto di proprietà dell'immobile destinato al fondo patrimoniale per il prezzo di complessivi euro 230.000,00, compravendita immobiliare impugnata ex art. 2901 c.c. dinanzi al Tribunale di Parma dalla società e dall'intervenuto Parte_3 Controparte_8 nonché dei soci illimitatamente responsabili
[...] CP_2 CP_3
e che tale giudizio si era concluso con la
[...] Controparte_4 Controparte_9 sentenza n. 826/2020, che aveva dichiarato l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti del fallimento e dei soci, dell'atto di vendita stipulato in data 4.9.2013.
Hanno dunque, evidenziato, il potenziale pregiudizio per le minori - benchè la sentenza non fosse definitiva perché oggetto di appello (RG 1798/2020) - essendo il bene immobile potenzialmente aggredibile, tanto che d il fallimento avevano appunto iscritto la rispettiva domanda Parte_3
pagina 4 di 12 giudiziale di revoca dell'atto e, dunque, hanno domandato i consequenziali provvedimenti di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di altre eventuali iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile in questione.
1.1 – In data 3.9.2021 si è costituito ccependo l'inammissibilità del ricorso, in quanto Parte_3 sussistente la competenza collegiale del Tribunale essendo necessario l'intervento del pubblico ministero e, nel merito, ne ha invocato il rigetto in quanto l'atto di costituzione del fondo patrimoniale recherebbe una clausola in forza della quale è espressamente disposto che “il bene costituente il fondo patrimoniale potrà essere alienato, ipotecato, dato in pegno o comunque vincolato con il solo consenso di entrambi i coniugi, senza necessità di autorizzazione giudiziale, anche nel caso siano presenti figli minori”, per cui i coniugi erano legittimati a sciogliere il Fondo patrimoniale senza preventiva autorizzazione al Giudice per quel che concerne le figlie minori.
1.2 – In data 10.9.2021 si è costituito nonché dei Controparte_1 soci illimitatamente responsabili e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 il quale ha domandato, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per irritualità del rito,
[...] stante la dedotta sussistenza della competenza collegiale del Tribunale essendo necessario l'intervento del pubblico ministero e, nel merito, il rigetto della domanda in quanto lo scioglimento del fondo patrimoniale sarebbe valido ed efficace, in forza della clausola contenuta sub 3 nell'atto costitutivo del fondo alla cui stregua i coniugi hanno convenuto che i beni appartenenti al fondo stesso possano essere alienati, ipotecati o comunque vincolati sulla base del loro mero consenso, pur in presenza di figli minori, senza necessità di autorizzazione giudiziale.
1.3 – Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. Rep. 2126/2021 emessa in data 13.10.2021 il Tribunale di
Parma si è così determinato: “rigetta il ricorso, condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore delle resistenti costituite, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per ciascuna, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge”.
A sostegno della decisione il Giudice, premettendo che la tutela approntata dall'ordinamento consiste in un'azione costitutiva di annullamento per vizi concernenti la mancata autorizzazione del giudice tutelare ed evidenziato che le conclusioni formulate dal ricorrente erano invece volte alla declaratoria di nullità dell'atto pubblico impugnato, ha poi affermato che i coniugi avevano inserito una clausola che consentiva l'alienazione, in espressa deroga al regime dell'art. 169 c.c., senza previo intervento del giudice tutelare, osservando che l'esercizio del diritto potestativo di annullamento avrebbe richiesto la previa demolizione della suddetta clausola in deroga all'art. 169 c.c., così concludendo per il rigetto della domanda.
* pagina 5 di 12 2 - Avverso la predetta ordinanza hanno proposto appello e Parte_2 Pt_1 con atto di citazione notificato in data 18-21 novembre 2021 affidando l'impugnazione a
[...] due motivi di appello.
Con il primo motivo parte appellante si duole della mancata applicazione dell'art. 171 c.c. e dell'erronea applicazione dell'art. 169 c.c., evidenziando che lo scioglimento del fondo patrimoniale sarebbe ipotesi diversa dall'alienazione dei beni del fondo. A tal fine ha richiamato la sentenza della
Corte di Cassazione n. 17811/2014 secondo cui in ipotesi di scioglimento del fondo patrimoniale in presenza di figli minori occorre tenere in debito conto anche l'interesse di questi ultimi alla conservazione della consistenza patrimoniale.
Con il secondo motivo di appello ha censurato il capo della sentenza col quale il Giudice di prime cure ha statuito che lo strumento predisposto dall'ordinamento consiste in un'azione costitutiva di annullamento per i vizi concernenti la mancata autorizzazione del giudice tutelare ed evidenziato che il mancato intervento delle figlie minori tramite un curatore speciale incide sulla struttura del negozio da considerarsi nullo per mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 c.c. Ha, inoltre, aggiunto che, anche inquadrando tale nullità tra le c.d. nullità virtuali ex art. 1418 c.c. si perverrebbe al medesimo risultato in quanto la violazione atterrebbe ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale.
Da ultimo, alla luce di quanto dedotto, ha invocato la riforma della liquidazione delle spese di lite di primo grado.
2.1 – In data 17.12.2021 si è costituito nonché Controparte_1 dei soci illimitatamente responsabili CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e il quale ha eccepito l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del primo motivo di Controparte_5 appello, in quanto generico e consistente nella mera reiterazione delle tesi difensive sostenute in primo grado e, nel merito, ne ha invocato l'infondatezza in quanto la clausola derogatoria contenuta nella costituzione del fondo patrimoniale, circa la liberà modificabilità dello stesso pur in presenza di figli minori, risponde al modello derogatorio. Quanto al secondo motivo di appello ne ha eccepito l'infondatezza ed invocato la conferma delle statuizioni dell'ordinanza impugnata.
2.2 – In data 14 febbraio 2022 si è costituito il quale ha resistito all'impugnazione Parte_3 chiedendone il rigetto essendo valida la cessazione volontaria del fondo patrimoniale per mutuo consenso dei coniugi.
2.3 – All'esito dell'udienza di prima comparizione del 15.3.2022 tenuta con modalità cartolare, il
Collegio ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13 giugno 2023, di cui è stata successivamente disposta la trattazione cartolare.
pagina 6 di 12 La Corte, rilevata la necessità di verificare la regolare costituzione del contraddittorio, considerato che non risultasse agli atti la prova della notifica nei confronti di e di (in CP_7 Controparte_4 proprio e non soltanto quale socio illimitatamente responsabile della Controparte_8 ora fallita) del presente grado di giudizio e del giudizio di primo grado, ha ordinato a parte appellante la produzione della prova della notifica degli atti introduttivi di entrambi i gradi di giudizio, rinviando all'udienza del 10.10.2023.
All'udienza del 10 ottobre 2023 il Collegio, rilevata la nullità della notifica effettuata nei confronti di
, ha disposto la rinnovazione nei suoi confronti della notificazione dell'atto d'appello nel CP_7 rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e rinviato all'udienza del 13.2.2024, successivamente rinviata d'ufficio all'11.2.2025.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, la Corte preso atto della dichiarazione del difensore di parte appellante il quale ha rappresentato che era nelle more del giudizio divenuta Parte_2 maggiorenne, ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
*
3. – Con ricorso in riassunzione depositato in data 28 marzo 2025 in persona Parte_1 del curatore speciale, ha riassunto il giudizio di appello insistendo nella declaratoria di nullità dell'atto pubblico del 4.9.2012 con il quale era stato disposto lo scioglimento del fondo patrimoniale.
3.1 – Il Collegio ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 29.4.2025 e ha assegnato al ricorrente il termine per notificare copia del ricorso del decreto di fissazione dell'udienza entro il
15.4.2025.
3.2 – In data 11 aprile 2025 si è costituito Controparte_1 nonché dei soci illimitatamente responsabili CP_2 Controparte_3 CP_4
e il quale, richiamate tutte le eccezioni di cui alla comparsa di
[...] Controparte_5 costituzione, ha rassegnato le medesime conclusioni.
3.3 – In data 17 aprile 2025 si è costituito il quale si è riportato alle precedenti Parte_3 eccezioni e deduzioni ed insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione del 14 febbraio 2022.
3.4 – In data 17 aprile 2025 si è costituita , insistendo per l'accoglimento delle Parte_2 domande ed eccezioni formulate dal difensore nell'esercizio delle funzioni di curatore speciale ed ha rassegnato le conclusioni in adesione all'appellante in riassunzione.
3.5 – All'udienza del 29 aprile 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 7 di 12 4 – L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo di appello si duole dell'erronea applicazione dell'art. 169 Parte_1
c.c. in luogo dell'art. 171 c.c., evidenziando che lo scioglimento del fondo patrimoniale è ipotesi diversa dall'alienazione dei beni del fondo.
La tesi dell'appellante è (solo) in linea di principio corretta, poichè la fattispecie di cui all'art. 169 c.c.
(“alienazione dei beni del fondo”) è effettivamente distinta da quella della “cessazione del fondo” (art. 171 c.c.) rispetto alla quale è appunto distintamente disciplinata.
Vero è infatti che l'art. 169 c.c., prevede sì un divieto di disposizione dei beni oggetto del fondo patrimoniale, in presenza di figli minori se non con autorizzazione del Giudice Tutelare, ma prevede altresì un'ipotesi di deroga, subordinata al consenso di entrambi i coniugi nel caso in cui ciò sia stato espressamente consentito nell'atto di costituzione.
Tale interpretazione è stata d'altronde confermata a più riprese dalla Corte di Cassazione, da ultimo con l'ordinanza n. 22069/2019: “se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, per la durata del fondo patrimoniale, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare i beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, al consenso deve aggiungersi l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente. Pur in presenza di figli minori, infatti, si deve ritenere che la disciplina legale sancita dall'art. 169 cod. civ. - e quindi la preventiva autorizzazione del giudice alla alienazione di beni del fondo - si renda applicabile solo in mancanza di deroga prevista nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale (in questi sensi, Cass.
n.13622 del 4/6/2010).”
Diversamente l'articolo 171 c.c. disciplina le cause di cessazione “legale” del fondo patrimoniale, ma non prevede l'ipotesi della risoluzione consensuale del fondo patrimoniale.
Com'è noto la questione dell'ammissibilità della cessazione consensuale della cessazione del fondo è stata oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale, risolto nel senso della sua ammissibilità.
Al riguardo, mentre la prevalente giurisprudenza di merito - coeva all'epoca della stipula della convenzione che ci occupa – ha ritenuto in ogni caso ammissibile la cessazione del fondo (stante la sua natura, appunto patrimoniale) sulla base del semplice accordo delle parti che allo stesso avevano dato luogo sulla base di un atto negoziale, e senza la necessità di provvedimento giudiziario autorizzativo allorquando ciò sia previsto dalle parti (cfr. Trib. Min. Venezia 7-2-01; Tribunale Padova sez. I,
05/05/2006; Tribunale Milano sez. IX, 06/03/2013), la Suprema Corte, pur condividendo tale orientamento circa l'ammissibilità della cessazione consensuale fra i coniugi, ha invece ritenuto che in presenza di figli minori lo scioglimento del fondo patrimoniale può essere realizzato dai genitori solo pagina 8 di 12 previa autorizzazione del giudice tutelare in difetto del quale lo scioglimento sarebbe invalido
(Cassazione civile sez. I, 08/08/2014, n.17811).
4.1- Orbene, se tale premessa circa la distinzione fra le due fattispecie, cui fanno riferimento le appellanti, (e cioè appunto fra le due fattispecie di cui all'art. 169 c.c. (“alienazione dei beni del fondo”) e quella della “cessazione del fondo” (art. 171 c.c.), può essere in linea generale condivisa, non può questa Corte ritenere condivisibile la conseguenza, secondo la quale, poichè nel caso di specie non si tratterebbe di alienazione, ma di cessazione consensuale del fondo patrimoniale, avvenuta senza autorizzazione del giudice tutelare e a scapito delle minori, la decisione impugnata dovrebbe essere riformata.
Ritiene infatti il Collegio che la fattispecie possa essere correttamente inquadrata solo all'esito dell'esame della vicenda fattuale, che occorre ripercorrere.
Dalla documentazione in atti risulta che e , coniugi in regime di Controparte_4 CP_7 separazione dei beni, con atto del 12 dicembre 2011 a rogito notaio in Langhirano Persona_2 costituirono un fondo patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.c. destinato a far fronte ai bisogni della famiglia, facendovi confluire l'immobile descritto (fabbricato d'abitazione unifamiliare con annessa area cortilizia scoperta e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Corniglio con i seguenti dati: - foglio 12, mappale 404, sub. 1, Località Crocetta, piano S1 – T – 1, Cat. A/7, Cl. 2, vani
15,5, R.C. Euro 1.721,09; foglio 12, mappale 404, sub. 2, Località Crocetta, piano S1, Cat. C/6, Cl. 1, mq. 96, R.C. Euro 247,90. Ed al Catasto Terreni del Comune di Corniglio con i seguenti dati: - foglio
12, mappale 405, esteso Ha 00.21.40, reddito dominicale di Euro 7,74, reddito agrario di Euro 12,16
Con successivo atto del 4.9.2013, a rogito Notaio Dott. Rep. 5804 Racc. 13874, Persona_1 denominato “convenzione per cessazione di fondo patrimoniale costituito tra coniugi cessione di diritti immobiliari” i coniugi e sciolsero il fondo patrimoniale nel quale Controparte_4 CP_7 avevano riversato l'immobile in comproprietà sito nel Comune di Corniglio e contestualmente
[...]
cedette alla moglie la propria quota di ½ del diritto di proprietà dell'immobile predetto. CP_4
E' allora evidente che nel caso di specie i coniugi, nella medesima convenzione, hanno stipulato e convenuto la contestuale cessazione del fondo e cessione delle quote di comproprietà dell'unico bene immobile riversato nel fondo patrimoniale.
L'alienazione dell'unico bene immobile oggetto del fondo patrimoniale giocoforza implica il contestuale scioglimento del fondo stesso, che altrimenti esisterebbe meramente in via formale, privo di causa e di oggetto.
Pertanto, non potendosi ritenere configurabile un fondo patrimoniale privo di ogni bene, considerata la contestualità degli atti, non può prescindersi, al fine di affrontare la questione relativa alla legittimità o pagina 9 di 12 meno dell'intervenuta cessazione consensuale del negozio costitutivo del fondo, dalla clausola con cui i coniugi intesero derogare alla prescrizione dell'art. 169 c.c., convenendo l'alienazione senza previo intervento del giudice tutelare.
Stante tale deroga deve concludersi che il negozio di cui trattasi – la cui essenza è costituita dall'alienazione per intero dell'unico bene da a - in nulla si Controparte_4 CP_7 distingue dal negozio di alienazione di cui all'art. 169 c.c., che per comune volontà ab origine espressa dalle parti poteva essere concluso anche consensualmente e senza necessità di autorizzazione alcuna, pur in presenza di figli minori, come appunto previsto dall'art. 169 c.c. stesso.
Né parte appellante, come pure rilevato dal Tribunale, ha eccepito alcunché sulla legittimità di tale clausola espressa di deroga, con la quale lo stesso legislatore ha legittimato ampio spazio al dispiegamento dell'autonomia negoziale dei coniugi.
L'assimilabilità in concreto delle due ipotesi descritte impone di confermare la decisione impugnata, nonostante la stessa non sembri aver tenuto conto della diversa disciplina, in linea generale, di cui all'art. 169 c.c. rispetto a quella di cui all'art. 171 c.c.
5 – Le ragioni del rigetto del primo motivo di appello assorbono anche il secondo, che in ogni caso risulta infondato.
Questa Corte condivide l'interpretazione data dal Tribunale in relazione alla tutela approntata dall'ordinamento nel caso di vizi concernenti la mancata autorizzazione del giudice tutelare.
Ed invero come statuito dalla giurisprudenza di legittimità “in presenza di figli minori, lo scioglimento del fondo patrimoniale posto in essere dai genitori senza autorizzazione del giudice tutelare è invalido, ma, poiché il divieto di scioglimento è posto a vantaggio dei detti minori, l'azione di annullamento spetta soltanto a questi ultimi e non pure ai terzi, ancorché creditori in revocatoria” (Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, n. 30517).
Ad ogni buon conto, ciò non preclude all'Autorità Giudicante di pronunciare l'annullamento, in luogo della richiesta declaratoria di nullità “in conformità al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale la domanda giudiziale con cui la parte intenda far accertare la nullità di un contratto, al fine di poterne disconoscere gli effetti, si pone, rispetto ad un'ipotetica domanda di annullamento di quel medesimo contratto dipendente da una invalidità meno grave, nei termini di maggiore a minore”
(Cassazione civile sez. III, 26/07/2022, (ud. 04/04/2022, dep. 26/07/2022), n.23274; Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, n. 33926; Cassazione civile sez. lav., 18/07/2007, n. 15981; Cassazione civile sez. lav., 26/11/2002, n. 16708). Ed ancora,“secondo la giurisprudenza di questa Corte la nullità, quale forma più grave di invalidità, comprende, nell'ambito del petitum anche le ragioni dell'annullamento: ne consegue che, nel caso in cui la domanda o l'eccezione di nullità dell'atto si fondi sui medesimi fatti pagina 10 di 12 che, più correttamente, dovrebbero condurre al suo annullamento, il giudice può dichiarare
l'annullamento dell'atto, anziché la sua radicale nullità, senza per questo incorrere nel vizio di ultrapetizione” (cfr. Cassazione civile sez. II, 24/05/2024, (ud. 09/02/2024, dep. 24/05/2024), n.14670).
Nel caso in esame, d'altra parte, il problema non si pone, poichè sono proprio le figlie minori ad aver agito per l'invalidazione della “convenzione per cessazione di fondo patrimoniale costituito fra coniugi e cessione di diritti immobiliari”, ancorchè a mezzo di curatore speciale nominato a seguito di ricorso proposto dagli stessi genitori e , in veste di genitori esercenti la CP_7 Controparte_4 responsabilità genitoriale sulle figlie” perché provvedesse “alla tutela dell'interesse delle minori, ivi contestando lo scioglimento del fondo patrimoniale costituito per atto pubblico, avvenuto senza la necessaria autorizzazione del Giudice Tutelare, compiendo in nome e per conto delle medesime e con rappresentanza esclusiva tutti gli atti ritenuti opportuni....” (v. decreto di autorizzazione del Giudice tutelare di Parma del 4-7 gennaio 2021), e ciò solo a distanza di oltre sette anni dal compimento del negozio e dopo che e il e dei suoi soci Parte_3 Controparte_1 illimitatamente responsabili avevano nel 2014 utilmente proposto azione revocatoria con riguardo alla cessione della propria quota d'immobile da parte di nei confronti della moglie Controparte_4
, conclusasi in primo grado con sentenza del 4 agosto 2020. CP_7
(secondo una singolare sequenza).
Per quanto sopra detto, peraltro, la fattispecie è del tutto assimilabile a quella di cui all'art.169 c.c., e la cessione consentita per effetto della clausola n. 3) di cui al rogito 12 dicembre 2011, la cui validità di per sé non è stata posta in dubbio neppure in sede di appello.
6 – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (indicato in 460.00 euro verosimile valore dell'immobile), secondo i valori minimi dei parametri del D.M. n. 147/2022 in considerazione dell'attività processuale in concreto espletata, in assenza di istruttoria.
7 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 11 di 12 1) rigetta l'appello proposto da e di e per l'effetto Parte_1 Parte_2 conferma l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Parma Rep. 2126/2021, nella causa civile iscritta al n. R.G. 1539/2021, emessa in data 13.10.2021 e pubblicata in data 15.10.2021;
2) condanna le appellanti a rifondere a nonché dei Controparte_1 soci illimitatamente responsabili e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
nonché a e spese di lite liquidate in complessivi euro 10.000,00 per ciascuno
[...] Parte_3
a titolo di compenso, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e CPA come per legge;
nulla quanto alle parti contumaci;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 settembre 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
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