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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/04/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 7210/2022 R.G.
UDIENZA 24/4/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281-sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 9.10;
- che, alle ore 10.00, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 24/4/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies
c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7210, Ruolo
Generale dell'anno 2022, all'udienza 24/4/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso l'Avv. Eugenio Pisani, in forza di procura speciale in atti;
OPPONENTE
E
rappresentata, difesa ed elettivamente Controparte_1
domiciliate presso l'Avv. Luigi Coluccino, in forza di procura speciale in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 C.P.C. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L.
69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
L'attrice proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1941/2022, depositato il 5/9/2022, del Tribunale di
Velletri, ottenuto da con cui era stato ingiunto Controparte_1 il pagamento della somma di € 16.127,75, oltre accessori e spese, per esposizione debitoria dal finanziamento ad esso concesso, risultante dalla documentazione prodotta a corredo della domanda monitoria.
Al riguardo, l'opponente contestava il merito della avversa pretesa, per le ragioni indicate in citazione.
La società ingiungente, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Accolta la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo impugnato, la causa era istruita con la produzione documentale;
all'esito, era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
Pagina 3 Dott. Renato Buzi All'odierna udienza le parti erano invitate a precisare le conclusioni ed era disposta la discussione orale della causa ex art. 281-sexies
c.p.c.
In particolare, all'esito della c.d. RI AB (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass.
32358/2023, Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024).
Preliminarmente, come discorso di carattere generale, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr.
Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della
Pagina 4 Dott. Renato Buzi pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Iniziando dalla prova del credito esatto da in via Controparte_1 monitoria, attesa la possibilità di motivare la sentenza "per relationem" (“La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta
l'originalità, né dei contenuti né delle modalità espositive (…)”, Cass.
22562/2016; v. anche Cass. 21443/2022), è sufficiente interfogliare la ridetta ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Pagina 5 Dott. Renato Buzi Pagina 6 Dott. Renato Buzi Pagina 7 Dott. Renato Buzi In particolare, a fronte della reiterata eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opponente, è sufficiente riportare quanto da ultimo replicato dalla società opposta nelle note di trattazione scritta
22/4/2025:
Pagina 8 Dott. Renato Buzi Pagina 9 Dott. Renato Buzi Pagina 10 Dott. Renato Buzi In avanti, riguardo ai prestiti concessi dall'istituto di credito, come discorso di carattere generale, va ricordato che il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa;
ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata con la consegna in natura ovvero, in considerazione del crescente ricorso alla dematerializzazione dei valori mobiliari, attraverso la sua sostituzione con annotazioni contabili –ad es. ordine proveniente da un istituto bancario di versare una somma determinata a un terzo (cfr. Cass.
25596/2011 e Cass. 14/2011).
Il difetto di allegazione e di prova, non colmato da parte citante con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., né superabile sulla base della documentazione prodotta dall'istituto di credito opposto, ha, inoltre, impedito a questo Giudice di dare ingresso alla consulenza tecnica d'ufficio contabile.
In conclusione, stante le considerazioni sopra svolte, l'opposizione va rigettata e deve essere integralmente confermato il decreto ingiuntivo n. 1941/2022, depositato il 5/9/2022, del Tribunale di Velletri, già munito di efficacia esecutiva come per legge.
Le superiori conclusioni assorbono ogni altra questione, sia di merito che di rito.
Stante origine e natura della controversia, esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1941/2022, depositato il 5/9/2022, del Tribunale di Velletri, già munito di efficacia esecutiva come per legge, che va integralmente confermato;
- compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Velletri, 24/4/2025
Pagina 11 Dott. Renato Buzi Il Giudice
Dott. Renato Buzi
Pagina 12 Dott. Renato Buzi