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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14810 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12616/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 12616/25 promossa da:
nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Iacovelli, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Sava n.40;
- Ricorrente -
Contro
, (CF. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
nonché contro e , Controparte_2 Controparte_3
-Resistenti-
SENTENZA
Parte ricorrente impugna il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso il 2.09.24 dalla Questura di Roma e notificato il 3.03.25.
La ricorrente, cittadina albanese entrata in Italia in data 20.01.23 in regime di esenzione visto per soggiorni brevi, presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare con il figlio, nato il [...], cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante. Persona_1
Si legge nel provvedimento impugnato che “l'istanza è carente dei requisiti previsti, quali: documentazione tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatico- consolare italiana all'estero, attestante che la richiedente non ha altri figli nel paese di origine o provenienza che possano provvedere al suo sostentamento;
di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge pagina 1 di 4 regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico- sanitaria dall'Azienda Unità Sanitaria locale competente per territorio”.
L'odierna ricorrente, nell'atto introduttivo, deduce di aver provveduto ad inviare all'Amministrazione la documentazione relativa all'idoneità alloggiativa nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sull'assenza di familiari nel paese di origine. Inoltre, la ricorrente lamenta la mancata notifica della comunicazione di cui all'art. 10 bis l.241/90 nonché la lesione della propria unità familiare.
Chiede, pertanto, “in via preliminare: annullare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace o comunque illegittimo il decreto di rigetto dell'istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare nonché ogni altro atto presupposto e/o connesso, e conseguentemente ordinare al Questore di Roma il rilascio del permesso di soggiorno richiesto;
in via preliminare e nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza dei legami familiari della ricorrente in Italia, nonché il suo livello di integrazione nel nostro Paese, e per l'effetto ordinare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare e/o ricongiungimento familiare con riserva di depositare ulteriore documentazione e richiesta di audizione del ricorrente e della sua compagna;
in subordine: concedere congruo termine al fine di ottenere l'attestazione legalizzata rilasciata dall'Ambasciata nel Paese di origine”.
La ricorrente deposita la seguente documentazione: provvedimento di diniego, idoneità alloggiativa, copia del passaporto, comunicazioni alla Questura.
Parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso considerato anche che, a seguito della comunicazione ex art. 10 bis l.241/90, la ricorrente presentava certificato di stato di famiglia apostillato non tradotto in Itali e non produceva certificato di indigenza, ossia documentazione che attesti la loro condizione di indigenza nel paese di origine .
Il ricorso deve essere rigettato.
In materia di coesione familiare la normativa di riferimento è contenuta nell'art. 29 comma 4 del d.lgs.
286/98, per il quale “è consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali
è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3” e nell' art. 30 comma 1 del d.lgs. 286/98, il quale prevede che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato “al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato
pagina 2 di 4 membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in
Italia. […]”. Più precisamente, tra i soggetti per cui lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere il ricongiungimento vi sono i “genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute” (art. 29 comma 1 lett. d).
Alla domanda va allegata la certificazione attestante il rapporto di parentela, la documentazione comprovante l'assenza di altri figli nel Paese di origine nonché la condizione del genitore di familiare a carico.
Inoltre, l'art. 29 comma 3 del d.lgs. 286/98 prevede che lo straniero, quando richiede il ricongiungimento, “deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico- sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità
5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. […]; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. […]”.
Dunque, il soggetto che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità di un alloggio mediante il possesso di un titolo che lo giustifichi e, al contempo, deve dimostrare che tale alloggio sia conforme ai requisiti igienico- sanitari e di idoneità con il certificato rilasciato dal
Comune.
Nel caso di specie, il provvedimento di diniego del Questore si fonda sull'assenza della documentazione tradotta e legalizzata dalla rappresentanza consolare italiana all'estero, attestante che la richiedente non ha altri figli nel Paese di origine nonché sull'assenza di un alloggio fornito dei requisiti di idoneità igienico- sanitaria.
In sede di ricorso giurisdizionale, la ricorrente ha prodotto copia del certificato di famiglia tradotto con apostille dal quale, tuttavia, risulta la presenza di un altro figlio nel Paese di origine.
Al riguardo, nessun riscontro è fornito dalla ricorrente che, nel ricorso, si limita ad allegare il generico rischio di allontanarsi “dai suoi tre figli, i quali si trovano nello stato italiano”. Dunque, emerge l'esistenza di un terzo figlio non indicato nello stato di famiglia mentre non viene fornita alcuna documentazione circa la regolare presenza in Italia del figlio ( nato il [...]) . Persona_2
La prova testimoniale articolata in merito a tale profilo ( Vero è che lei, sua sorella e suo fratello risiedete tutti sul territorio italiano;
Vero è che tutta la vostra famiglia si trova in Italia), seppure pagina 3 di 4 positivamente espletata, non sarebbe stata sufficiente a dimostrarlo, in ragione della sua estrema genericità e del fatto che solo la titolarità di un permesso di soggiorno documenta la regolare residenza sul territorio italiano di altri figli della ricorrente , a fronte della presenza di altri figli nel Paese di origine certificata dallo stato di famiglia apostillato dall'autorità consolare italiana a Tirana.
In ogni caso la ricorrente non fornisce alcuna prova dell'ulteriore presupposto richiesto dalla legge al fine di ottenere il permesso di soggiorno per cui è causa, ovvero la disponibilità di un alloggio dotato dei requisiti igienico- sanitari idonei;
dalla documentazione in atti emerge che il figlio dell'odierna ricorrente ha presentato solo la richiesta di attestazione dell'idoneità alloggiativa in data 19.04.22, ma tale attestazione non è stata prodotto in giudizio, come peraltro risulta dallo stesso capitolo di prova testimoniale articolato sul punto ( “ Vero è che ha presentato richiesta di idoneità alloggiativa per conto di Sua madre”).
Il ricorso, quindi., deve essere rigettato.
Le spese sono liquidate come da dispositivo (valori minimi, complessità bassa, fase studio introduttiva).
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite che si liquidano in euro
1453,00 oltre oneri di legge.
Roma, 23 ottobre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 12616/25 promossa da:
nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Iacovelli, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Sava n.40;
- Ricorrente -
Contro
, (CF. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
nonché contro e , Controparte_2 Controparte_3
-Resistenti-
SENTENZA
Parte ricorrente impugna il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso il 2.09.24 dalla Questura di Roma e notificato il 3.03.25.
La ricorrente, cittadina albanese entrata in Italia in data 20.01.23 in regime di esenzione visto per soggiorni brevi, presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare con il figlio, nato il [...], cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante. Persona_1
Si legge nel provvedimento impugnato che “l'istanza è carente dei requisiti previsti, quali: documentazione tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatico- consolare italiana all'estero, attestante che la richiedente non ha altri figli nel paese di origine o provenienza che possano provvedere al suo sostentamento;
di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge pagina 1 di 4 regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico- sanitaria dall'Azienda Unità Sanitaria locale competente per territorio”.
L'odierna ricorrente, nell'atto introduttivo, deduce di aver provveduto ad inviare all'Amministrazione la documentazione relativa all'idoneità alloggiativa nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sull'assenza di familiari nel paese di origine. Inoltre, la ricorrente lamenta la mancata notifica della comunicazione di cui all'art. 10 bis l.241/90 nonché la lesione della propria unità familiare.
Chiede, pertanto, “in via preliminare: annullare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace o comunque illegittimo il decreto di rigetto dell'istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare nonché ogni altro atto presupposto e/o connesso, e conseguentemente ordinare al Questore di Roma il rilascio del permesso di soggiorno richiesto;
in via preliminare e nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza dei legami familiari della ricorrente in Italia, nonché il suo livello di integrazione nel nostro Paese, e per l'effetto ordinare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare e/o ricongiungimento familiare con riserva di depositare ulteriore documentazione e richiesta di audizione del ricorrente e della sua compagna;
in subordine: concedere congruo termine al fine di ottenere l'attestazione legalizzata rilasciata dall'Ambasciata nel Paese di origine”.
La ricorrente deposita la seguente documentazione: provvedimento di diniego, idoneità alloggiativa, copia del passaporto, comunicazioni alla Questura.
Parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso considerato anche che, a seguito della comunicazione ex art. 10 bis l.241/90, la ricorrente presentava certificato di stato di famiglia apostillato non tradotto in Itali e non produceva certificato di indigenza, ossia documentazione che attesti la loro condizione di indigenza nel paese di origine .
Il ricorso deve essere rigettato.
In materia di coesione familiare la normativa di riferimento è contenuta nell'art. 29 comma 4 del d.lgs.
286/98, per il quale “è consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali
è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3” e nell' art. 30 comma 1 del d.lgs. 286/98, il quale prevede che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato “al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato
pagina 2 di 4 membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in
Italia. […]”. Più precisamente, tra i soggetti per cui lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere il ricongiungimento vi sono i “genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute” (art. 29 comma 1 lett. d).
Alla domanda va allegata la certificazione attestante il rapporto di parentela, la documentazione comprovante l'assenza di altri figli nel Paese di origine nonché la condizione del genitore di familiare a carico.
Inoltre, l'art. 29 comma 3 del d.lgs. 286/98 prevede che lo straniero, quando richiede il ricongiungimento, “deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico- sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità
5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. […]; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. […]”.
Dunque, il soggetto che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità di un alloggio mediante il possesso di un titolo che lo giustifichi e, al contempo, deve dimostrare che tale alloggio sia conforme ai requisiti igienico- sanitari e di idoneità con il certificato rilasciato dal
Comune.
Nel caso di specie, il provvedimento di diniego del Questore si fonda sull'assenza della documentazione tradotta e legalizzata dalla rappresentanza consolare italiana all'estero, attestante che la richiedente non ha altri figli nel Paese di origine nonché sull'assenza di un alloggio fornito dei requisiti di idoneità igienico- sanitaria.
In sede di ricorso giurisdizionale, la ricorrente ha prodotto copia del certificato di famiglia tradotto con apostille dal quale, tuttavia, risulta la presenza di un altro figlio nel Paese di origine.
Al riguardo, nessun riscontro è fornito dalla ricorrente che, nel ricorso, si limita ad allegare il generico rischio di allontanarsi “dai suoi tre figli, i quali si trovano nello stato italiano”. Dunque, emerge l'esistenza di un terzo figlio non indicato nello stato di famiglia mentre non viene fornita alcuna documentazione circa la regolare presenza in Italia del figlio ( nato il [...]) . Persona_2
La prova testimoniale articolata in merito a tale profilo ( Vero è che lei, sua sorella e suo fratello risiedete tutti sul territorio italiano;
Vero è che tutta la vostra famiglia si trova in Italia), seppure pagina 3 di 4 positivamente espletata, non sarebbe stata sufficiente a dimostrarlo, in ragione della sua estrema genericità e del fatto che solo la titolarità di un permesso di soggiorno documenta la regolare residenza sul territorio italiano di altri figli della ricorrente , a fronte della presenza di altri figli nel Paese di origine certificata dallo stato di famiglia apostillato dall'autorità consolare italiana a Tirana.
In ogni caso la ricorrente non fornisce alcuna prova dell'ulteriore presupposto richiesto dalla legge al fine di ottenere il permesso di soggiorno per cui è causa, ovvero la disponibilità di un alloggio dotato dei requisiti igienico- sanitari idonei;
dalla documentazione in atti emerge che il figlio dell'odierna ricorrente ha presentato solo la richiesta di attestazione dell'idoneità alloggiativa in data 19.04.22, ma tale attestazione non è stata prodotto in giudizio, come peraltro risulta dallo stesso capitolo di prova testimoniale articolato sul punto ( “ Vero è che ha presentato richiesta di idoneità alloggiativa per conto di Sua madre”).
Il ricorso, quindi., deve essere rigettato.
Le spese sono liquidate come da dispositivo (valori minimi, complessità bassa, fase studio introduttiva).
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite che si liquidano in euro
1453,00 oltre oneri di legge.
Roma, 23 ottobre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
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