TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/09/2025, n. 4249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4249 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 3043/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott. Alessandro Cabianca Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3043/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MORENA Parte_1 C.F._1
COSTANTINO contro
(c.f. ), con l'avv. MOLIN MARCO CP_1 C.F._2
e con l'intervento del pubblico Ministero
Conclusioni ricorrente: come da foglio depositato in data 8.5.2025.
Conclusioni resistente: come da foglio depositato in data 2.5.2025.
Il P.M. è intervenuto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto ha esposto che, dopo aver in data Parte_2
28/09/1996 contratto matrimonio con è tra loro intervenuta separazione CP_1
personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
pagina 1 di 9 Il ricorrente ha concluso chiedendo: “Il Tribunale adito pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a CA (Ve) il 28.09.1996 tra i sigg.ri e alle Parte_1 CP_1
seguenti condizioni: 1) accertato che i coniugi sono titolari di redditi propri;
accertato, altresì, che Per_1
ormai maggiorenne, ha raggiunto l'indipendenza economica e l'adeguatezza del reddito percepito ,
[...]
per i motivi esposti in ricorso, disporsi la cessazione dell'obbligo da parte del sig. della Parte_1
corresponsione alla sig.ra , quale contributo per il mantenimento della figlia della somma di € CP_1
500,00= mensili oltre 50% delle spese mediche , scolastiche e ricreative. 2) per il resto confermarsi le condizioni di separazione consensuale come pattuite tra le parti;
3) con vittoria di spese e compensi di lite”.
Si è costituita la resistente, la quale ha concluso chiedendo: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a CA (VE) in data 28/9/1996, tra la Sig.ra e il CP_1
Sig. ordinando all'Ufficiale dello stato civile di CA (VE) di procedere alla Parte_2
annotazione della sentenza;
2) confermare il concorso del Signor al mantenimento della Parte_2
figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, mediante corresponsione - entro Per_1
il giorno 5 del mese - alla Signora di un assegno mensile dell'importo complessivo di € CP_1
850,00, o di quella diversa misura che venisse ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) confermare il contributo di ciascun genitore al 50% delle spese straordinarie per il mantenimento della figlia da individuarsi secondo i criteri di cui al Protocollo in essere presso il Per_1
Tribunale di Venezia”.
All'udienza presidenziale del 13.7.2023, il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo e la proposta conciliativa del Presidente delegato è stata accettata dalla resistente, ma non dal ricorrente, per cui il Presidente delegato, con Ordinanza del 19.9.2023, all'esito della rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, ha stabilito che il contributo per il mantenimento di potesse essere ridotto alla somma di Persona_2
€300,00 mensili, fermo il contributo dovuto dal padre nella misura del 50% quanto alle spese cd. straordinarie, ha nominato sé medesimo giudice istruttore della causa in sede contenziosa e ha fissato l'udienza di comparizione e trattazione dell'8 febbraio 2024.
Tanto premesso, all'udienza del 8.2.2024, le parti hanno chiesto congiuntamente che – sulla base dei presupposti di legge – fosse pronunciata sentenza parziale di cessazione degli pagina 2 di 9 effetti civili del matrimonio, chiedendo la rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
Con sentenza n. 691/2024, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28/09/1996 tra le parti e trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di CA al n. 23 Parte II serie A dell'anno 1996, provvedendo con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del processo.
La causa è stata istruita richiedendo l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a Per_2
dell'attestazione degli esami eventualmente svolti presso l'Università Ca' Foscari
[...]
di Venezia dal 14.6.2023 alla 31.12.2024, del contratto di lavoro dalla stessa stipulato con il
Camping San Francesco di Eraclea Mare, nonché la documentazione attestante la percezione di NASPI per gli anni 2022, 2023 e 2024 e dei contratti di locazione dell'immobile sito a CA (Ve) in via Del Branzin n. 13-15 piano terra e terzo piano per le annualità 2023 e 2024 e a la denuncia di successione presentata in morte Parte_2
del di lui padre , nonché la denuncia di successione presentata in morte della Persona_3
di lui madre e l'estratto conto intestato a Iban Persona_4 CP_2
[...] per le annualità 2023 e 2024.
Conclusa l'istruttoria, il Giudice ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione del 10 luglio 2025, disponendo la trattazione scritta delle medesima e assegnando alle parti: a) un termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
b) un termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
c) un termine di quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.
Le parti hanno precisato le conclusioni di merito sotto riportate di cui ai fogli depositati telematicamente e il Giudice, con decreto del 16.7.2025, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Conclusioni parte ricorrente:
“Revocare, in toto, l'obbligo, in capo al sig. , di corresponsione dell'assegno di Parte_2
mantenimento e/o qualsivoglia obbligo di contribuzione alle spese straordinarie (mediche, scolastiche e
pagina 3 di 9 ricreative), per la figlia maggiorenne, , considerato ed accertato il venir meno dei Persona_2
presupposti di fatto e di diritto per la corresponsione del predetto assegno, avendo la stessa raggiunto
l'indipendenza economica;
per il resto confermarsi le condizioni di separazione pattuite tra le parti. Con vittoria di spese documentate ed onorari di lite, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%,
c.p.a. al 4% e successive spese occorrende, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Conclusioni parte resistente:
“2) confermare il concorso del Signor al mantenimento della figlia maggiorenne Parte_2 Per_1
ma non ancora economicamente autosufficiente, mediante corresponsione - entro il giorno 5 del mese - alla
Signora di un assegno mensile dell'importo complessivo di € 850,00, o di quella diversa CP_1
misura che venisse ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) confermare il contributo di ciascun genitore al 50% delle spese straordinarie per il mantenimento della figlia Per_1
da individuarsi secondo i criteri di cui al Protocollo in essere presso il Tribunale di Venezia. Con rifusione delle spese di causa”.
******
Dopo la sentenza sullo status, l'unico aspetto controverso riguarda l'assegno dovuto da per il mantenimento della figlia , nata a Pordenone in [...] Parte_2 Per_1
4.10.2001, di cui il ricorrente vorrebbe la completa revoca, mentre la resistente CP_1
la conferma nell'importo indicato in sede di precisazione delle conclusioni di
[...]
€850,00 mensili.
In questa sede va, dunque, valutata la complessiva situazione della figlia , Persona_2
maggiorenne, studentessa universitaria che ha svolto lavoro stagionale ed è intestataria di alcuni immobili.
In materia, vanno ribaditi gli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 17183/2020, ha precisato che, alla luce del principio di autoresponsabilità dei soggetti, non è necessaria una prescrizione legislativa che fissi in modo specifico l'età in cui l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno, in quanto, sulla base del sistema positivo, tale limite è già rinvenibile e risiede nel raggiungimento della maggiore età, salva la prova, il cui onere incombe sul figlio e che sovente può essere raggiunta agevolmente ed in via pagina 4 di 9 indiziaria, che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica.
Si può, pertanto, notare un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo all'autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità: se, un tempo, vi era il riferimento ad una raggiunta “capacità del figlio di provvedere a sé con appropriata collocazione in seno al corpo sociale” (Cass. n. 2372/1985) ed alla
“percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita” (Cass., n. 1830/2011) – in seguito alle mutate condizioni del mercato del lavoro e alla mancanza di autonomia “di ritorno” – l'attuale giurisprudenza pone l'accento sull'avanzare dell'età, giacché si discorre di una “funzione educativa del mantenimento” e del “tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (Cass., n. 18076/2014); in tal senso, la Corte di Cassazione ha operato una stretta correlazione tra diritto-dovere all'istruzione e all'educazione e diritto al mantenimento, per cui “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (Cass. n. 18076/2014 e Cass. n.
12952/2016 e Cass, n. 5088/2018); dunque, ormai è acquisita la “funzione educativa del mantenimento”, in uno col “principio di autoresponsabilità”, anche tenendo conto dei doveri gravanti sui figli adulti.
La Cassazione ha, sul punto, di recente precisato che: “Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9, 30, 33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società. Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di
pagina 5 di 9 tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambìto per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento. A ciò si aggiunga che, del pari, dovrà tenersi conto dell'adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative, operate dal figlio, rispetto alle condizioni della famiglia, cui non è ammesso imporre un contributo per essa eccessivamente gravoso e non rientrante nelle sue concrete possibilità economiche, tenuto conto - secondo buona fede - della non imposizione di un eccessivo sacrificio alle altrui esigenze di vita. Occorre, altresì, considerare l'esistenza di provvidenze e sovvenzioni, che lo Stato e molte istituzioni formative predispongono in favore degli studenti meritevoli: i quali - laddove maggiorenni, che pretendano il mantenimento dai propri genitori - potranno, in tal modo, agevolmente dimostrare come la vincita, ad esempio, di una borsa di studio palesi la proficuità della prosecuzione negli studi e la debenza, quindi, dell'intero mantenimento in proprio favore. Più in generale, pertanto, una maggiore tutela meriterà il figlio che prosegua negli studi con impegno, diligenza e passione, rispetto a chi si trascini stancamente in un percorso di "studi" nient'affatto proficuo” (Cass. n. 17183/2020).
Nella specie , oggi quasi ventiquattrenne, dopo una “partenza un po' Persona_2
indecisa”, come definita da parte resistente, attualmente frequenta l'Università degli Studi di
Ca' Foscari;
dalla documentazione proveniente dall'Ateneo, risulta che la ragazza si è immatricolata in data 3.10.2022 al primo anno del corso di “Lingue, Civiltà e Scienze del
Linguaggio” (classe L-11) ed oggi è iscritta per l'anno accademico 2024/2025 al terzo anno ed ha finora superato 7 esami ed alcune idoneità linguistiche per un totale di 51 CFU sui
180 previsti per il conseguimento del titolo.
pagina 6 di 9 Ne risulta che la ragazza non è certamente in linea con il piano di studi, ma – considerato l'inizio titubante della carriera universitaria, la circostanza che la durata legale del ciclo di studi non si è ancora completamente conclusa e l'impegno lavorativo extrascolastico meritevolmente perseguito dalla giovane – si rientra comunque, da un punto di vista temporale e dell'impegno profuso, nella tolleranza di un ragionevole lasso di tempo necessario per concludere gli studi, per cui tale ritardo non si concreta ancora in indice di una vera e propria inerzia colpevole.
Deve essere, quindi esaminata, la complessiva situazione reddituale della ragazza.
Negli ultimi anni, ha volto attività lavorativa stagionale. Persona_2
Come documentato, per l'anno 2024, è risultata assunta dalla società presso Controparte_3
il Centro Vacanze Villaggio San Francesco, con contratto di lavoro a tempo determinato dall'1.6.2024 al 15.9.2024, in qualità di impiegata – livello C3 – con una retribuzione lorda mensile pari a €1.460,28 e dalla documentazione risulta che ella ha percepito CP_4
l'indennità NASpI nei periodi di non impiego per gli anni 2022, 2023 e 2024; in particolare,
ha percepito una NASpI e ulteriori provvidenze per complessivi €1.112,26 nel Per_1
2024, di €5.301,68 nel 2023 e di €647,26 nel 2022.
è proprietaria di alcuni immobili a lei pervenuti iure successionis a seguito Persona_2
delle esigenze di “cautela patrimoniale” della madre e la ricostruzione di parte resistente, che tali immobili siano pervenuti alla ragazza per evitarne l'aggressione dei creditori del padre, appare plausibile dato che la sig.ra ha dimostrato di essere ancor oggi oggetto CP_1
di pesanti pretese economiche da parte del soggetto cessionario dell'istituto bancario
UN (doc. 5, resistente).
risulta, dunque, nuda proprietaria dell'abitazione sita in San Donà di Piave (VE), Per_1
via Verona n. 4, ove convive con la madre, titolare dell'usufrutto e comproprietaria dell'immobile di CA (VE), via del Branzin n. 13-15, ed in particolare per la quota di 1/2, di un appartamento al piano terra (negozio di 112 mq con annesso magazzino) e di un appartamento al primo piano e per la quota di 3/12, di un appartamento al terzo piano.
Con riferimento all'immobile ad uso commerciale di via del Branzin n. 13 (cat. C/1), è stato pagina 7 di 9 prodotto il contratto di locazione, sottoscritto in data 11.12.2023 quali locatori dalla stessa e da (rappresentato da in qualità Persona_2 Persona_5 CP_1
di amministratrice di sostegno), con la società “IL FAI DA TE SNC” e in tale contratto si prevede un canone annuo di €12.000,00.
Considerato che parte sostanziale del contratto risulta essere , si deve Persona_2
presumere che la ragazza percepisca la metà di detto canone, ossia €500,00 mensili, dato che parte resistente non ha dimostrato che tale somma venga, in realtà incassata dalla madre.
Infatti, dalla documentazione bancaria agli atti non risulta che tale canone sia invece incassato dalla madre, né sono state dimostrate rimesse di denaro dal conto della figlia a quello della madre o somme altrimenti consegnate brevi manu che facciano ritenere, non soltanto la proprietà degli immobili “fiduciariamente” intestata alla figlia, ma anche la spettanza alla sig.ra dei frutti civili che dagli stessi si traggono. CP_1
Per gli altri immobili, non si hanno a disposizione i contratti di locazione, né si ha traccia di dove le ulteriori entrate dei rispettivi canoni siano incassate, non essendocene comunque traccia nel conto intestato alla sig.ra e non avendo questa comunque dimostrato che CP_1
essi siano eventualmente incassati dalla figlia solo “fiduciariamente”.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria, risulta che possa contare su un reddito derivante Per_1
dal lavoro stagionale (3 mesi e mezzo) e dalla successiva percezione dell'indennità NASpI, mentre si può presumere che percepisca anche quota parte dei canoni degli immobili di cui risulta titolare.
Alla luce di tali risultanze, si ritiene che abbia raggiunto l'autonomia Persona_2
economica, per cui il contributo dovuto da per il mantenimento ordinario Parte_2
e straordinario della figlia può essere revocato con decorrenza dal deposito del presente provvedimento.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura di ½ in considerazione della necessaria pronuncia sul vincolo e per il resto seguono soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando i parametri tabellari minimi di cui al D.M. n. 55/2014, in pagina 8 di 9 considerazione dell'esiguità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
- Revoca il contributo dovuto da per il mantenimento ordinario e Parte_2
straordinario della figlia con decorrenza dal deposito della presente Persona_2
sentenza.
- Compensa le spese di lite nella misura di ½ e per il resto condanna a CP_1
corrispondere a le spese di lite che si liquidano in €1.904,50 per compensi Parte_2
(€851,00 fase di studio, €602,00 fase introduttiva, €903,00 fase di trattazione e €1.453,00 fase decisionale, riduzione 1/2), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di Consiglio dell'11/09/2025
Il Giudice estensore dott. Alessandro Cabianca
La Presidente dott.ssa Lisa Micochero
pagina 9 di 9