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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/09/2025, n. 4594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4594 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 915/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r. g. 915/2023 avente ad oggetto “accertamento della proprietà casa
coniugale e restituzione di somme” promossa da:
(C.F. ), domiciliata in Catania via Enna n. 24 presso Parte_1 C.F._1
lo studio degli Avv.ti Lucia Tuccitto e Chiara Martina Mangiagli che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti.
ATTRICE
Contro
(C.F.: ), con "domicilio digitale", ex art. Controparte_1 C.F._2
16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 (così come modificato dal decreto legge 24 giugno
2014 n. 90) per tutte le comunicazioni e/o notificazioni, al seguente indirizzo p.e.c.:
degli Avv.ti Luigi Bonanno Feldmann e Rita Email_1
pagina 1 di 11 Grisafi che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.04.2025 tutte le parti hanno precisato le conclusioni come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
coniuge separata da dal 29/09/2017, in virtù del Parte_1 Controparte_1
decreto di omologa n. 604/2017 emesso da questo Tribunale, ha convenuto in giudizio il coniuge al fine di sentire dichiarare ed accertare il proprio diritto alla restituzione delle somme anticipate in costanza di matrimonio per l'edificazione della casa coniugale.
Parte attrice in sede di atto introduttivo ha altresì dichiarato di aver comunque effettuato conferimenti in misura maggiore rispetto a quelli operati dal , nella costruzione dell'immobile CP_1
sito in San Giovanni La Punta (CT), via Saturno n. 12, adibito a casa coniugale. Per tale ragione ha chiesto in subordine il riconoscimento della corrispondente quota maggioritaria di proprietà, in misura non inferiore al 80%, o nella maggiore o minore quota da determinare in corso di causa, anche con espletanda ctu, e con relativa attribuzione. Infine, parte attrice, ritenendo che il convenuto abbia goduto di un ingiustificato arricchimento ne ha inizialmente chiesto la condanna al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma non inferiore ad euro 95.000,00, in suo favore. In ogni caso, ha chiesto procedersi alla divisione dell'immobile in natura o mediante liquidazione delle rispettive quote.
Tuttavia, in corso di causa, le superiori richieste sono state in parte abbandonate in parte rimodulate, poiché in corso di causa sono emerse irregolarità ed abusi edilizi relativi all'immobile pagina 2 di 11 oggetto della controversia e da cui consegue la impossibilità a procedere nella divisione giudiziale dell'immobile.
Segnatamente parte attrice in sede di comparsa conclusionale ha rinunciato alla domanda di attribuzione esclusiva o maggioritaria della proprietà dell'immobile nonché alla domanda di divisione giudiziale, chiedendo soltanto di accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento di Controparte_1
per il godimento della casa familiare costruita, a suo dire, prevalentemente con risorse
[...]
economiche proprie. Conseguentemente ha chiesto la condanna dell'ex coniuge a Parte_1
pagare a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., la somma pari alla diminuzione patrimoniale subita dalla stessa e, quindi, quantomeno, pari all'esborso netto sostenuto per la quota spettante al convenuto (euro
95.000,00 / 2 = euro 47.500,00) ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, anche determinata in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria dalla data degli esborsi (o, in subordine, dalla domanda) e interessi legali sino al soddisfo.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito , il quale ha innanzitutto Controparte_1
contestato la fondatezza della temeraria domanda di attribuzione esclusiva dell'immobile, contestando fermamente la circostanza secondo cui l'attrice avrebbe conferito maggiori somme di denaro per la edificazione della casa coniugale. A supporto delle proprie difese, parte convenuta ha prodotto documentazione comprovante la sua partecipazione alle spese ed ai lavori necessari per la costruzione della casa coniugale sul terreno di proprietà comune tra i coniugi, sia mediante il proprio lavoro di impiantista, che finanziariamente.
Parte convenuta ha inoltre confermato quanto descritto dalla ovvero che l'immobile in Pt_1
questione è stato realizzato su un terreno acquistato di comune accordo in costanza di matrimonio da entrambi nella misura del 50% proprio al fine di edificarvi la casa coniugale;
rilevando che anche l'immobile in virtù del principio di accessione ex art. 934 c.c. appartiene ad entrambi nella misura del pagina 3 di 11 50%. Parte convenuta, a sostegno delle proprie difese, ha anche precisato che le somme pagate per la realizzazione della casa coniugale dalla attrice non sono ripetibili atteso che, in assenza di prova contraria, si presume che tali dazioni concorrano a realizzare il progetto di vita in comune.
Ed ancora, ha osservato che l'attuale assetto economico- Controparte_1
patrimoniale di entrambe le parti in causa risulta oggi regolamentato dagli accordi di separazione consensuale personale.
Esaminate le richieste istruttorie, ritenuto non necessario disporre c.t.u. ovvero acquisire ulteriore documentazione e considerata la causa matura per la decisione, la causa è stata rinviata alla udienza del 02.04.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Concisamente ricostruita la vicenda processuale in esame, la domanda di Parte_1
anche così come rimodulata in sede di comparsa conclusionale, si appalesa infondata e non può essere accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, appare utile precisare che la fattispecie processuale in esame va qualificata come azione di restituzione di somme corrisposte da un coniuge durante il matrimonio per la realizzazione della casa coniugale e successivamente, venuto meno il progetto di vita familiare comune, reclamate.
Il ricorso a prestiti tra familiari, parenti e amici è una forma ormai sempre più frequente di sostegno, alla quale si ricorre per far fronte a particolari necessità o a situazioni contingenti.
Sebbene spesso tali operazioni economiche non vengano formalizzate (in ragione del rapporto in essere tra le parti come nel caso di specie) e rappresentino più che altro degli impegni "morali",
laddove regolarizzati, anche con scrittura privata, i prestiti tra familiari sono consentiti e tutelati dalla legge, assumendo la forma prevista dall'art. 1813 c.c. per il mutuo e consentendo di escludere che l'elargizione possa essere interpretata come una donazione.
pagina 4 di 11 Una formula particolare di prestito tra familiari è quello che avviene tra coniugi, che è
regolarmente ammesso dalla legge e dalla giurisprudenza, ma senza diritto alla restituzione.
Essa, infatti, non viene considerata come un finanziamento, bensì come una modalità per far fronte al dovere di solidarietà reciproca, o di mutuo soccorso, che è elemento imprescindibile del rapporto di coniugio e che avviene generalmente "nella riservatezza della vita familiare" (Cass. n.
12251/2009). Ne consegue, pertanto, che, anche in caso di separazione, non se ne potrà richiedere la restituzione, la quale potrà avvenire solamente su base volontaria ma non giudiziale.
L'art.143 c.c., ultimo comma, dispone che entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. E va inoltre, precisato che il “dovere di contribuzione” ai bisogni della famiglia da parte di ciascuno dei coniugi, resta fermo ed immutato quale che sia il regime patrimoniale scelto (nel caso di specie, quello di separazione dei beni). Le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143
c.c., non determinano alcun diritto al rimborso (cfr. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28772 del 17
ottobre 2023).
In tema di contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, ciascun coniuge è
tenuto a concorrere in misura proporzionale alle proprie sostanze e, neanche a seguito della separazione, sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese così
sostenute in modo indifferenziato. Il menzionato principio è, tuttavia, suscettibile di deroga tramite un eventuale accordo contrattuale tra le stesse parti, in quanto lo stesso può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi ed è,
comunque, finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei pagina 5 di 11 doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale. (Cassazione civile, Sez. I,
ordinanza n. 13366 del 15 maggio 2024).
Dall'esame della documentazione prodotta da parte attrice emerge che in data 09/04/2009 i coniugi , con atto di compravendita per notar acquistarono, Persona_1 Persona_2
indivisamente e per quote uguali tra loro, un terreno sito in San Giovanni la Punta, contrada “verdina”
– Rep. N. 87.500 – Racc. n. 8.481 - Registrazione: serie T n.
9.063 del 27/04/2009 (all.1 compravendita terreno). Il suddetto bene è stato acquistato al prezzo di euro 88.000,00, mediante accensione di un mutuo cointestato al 50% per il valore di euro 90.000,00. I coniugi, pur in regime di separazione dei beni, decisero di comune accordo, di costruire sul detto terreno la casa coniugale, attraverso il conferimento di somme di denaro ciascuno secondo le proprie risorse economiche, come documentato da entrambe le parti (atto di acquisto del terreno – contratto di mutuo - estratto conto corrente cointestato). Sopraggiunta nel corso degli anni la crisi coniugale, il progetto di vita comune perseguito da entrambi si è interrotto, venendosi a delineare una nuova e diversa situazione economica e patrimoniale. Tuttavia, siffatto mutamento della situazione personale tra le parti non incide sulla natura delle scelte economiche operate dalle stesse in costanza di matrimonio.
In merito alla propria situazione finanziaria ha prodotto documentazione da cui Parte_1
è possibile dedurre che la stessa, non svolgendo alcuna attività lavorativa, ha provveduto ad estinguere la posizione debitoria assunta con il contratto di mutuo sopra menzionato e contribuito nella realizzazione della casa coniugale mediante i proventi derivanti dalla vendita di un immobile sito in
Pedara, contrada “Pizzoferro” villaggio delle Gardenie n. 36, che le era pervenuto in parte per successione legittima del padre ed in parte da successivo atto di donazione e divisione Persona_3
rogato dal notaio (contratto di compravendita – donazione e divisione). Persona_4
pagina 6 di 11 Alla luce dei principi di diritto di cui in premessa, tale circostanza, sebbene adeguatamente documentata, non assume rilevanza ai fini del presente giudizio atteso che i conferimenti eseguiti dai coniugi durante il matrimonio non sono ripetibili, in quanto rientrano nel generale adempimento del dovere di contribuzione tra coniugi nell'ambito di un progetto comune e familiare. Così come non assume alcuna rilevanza se l'entità dei conferimenti sia proporzionata o meno alla situazione reddituale di ciascun coniuge.
A tal riguardo la Suprema Corte ha chiarito che il dovere di contribuzione per i "bisogni della
famiglia" va inteso (non nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè
nell'interesse collettivo della famiglia) ed ampio (ad es., costituisce adempimento del dovere di contribuzione: effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell'altro coniuge per poterla abitare congiuntamente;
partecipare alle spese per l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni;
fare la spesa e cucinare tutti i giorni, pulire la casa, anche se con l'aiuto di una domestica;
badare ai figli durante il pomeriggio mentre la mattina ci si dedica alla propria attività lavorativa, ecc.). Inoltre, non esiste norma che stabilisca la misura minima del contributo che ciascun coniuge è tenuto a fornire alla famiglia;
come pure non esiste norma che stabilisca come devono essere distribuiti tra i coniugi i diversi pagamenti che accompagnano lo svolgersi della vita ordinaria della maggior parte delle famiglie (spese per i viveri e per il vestiario;
spese per l'auto e per la casa;
imposte e tasse, ecc.). L'obbligo contributivo è da ricondursi alla categoria degli obblighi di natura personale in quanto, se è vero che esso ha un contenuto economico, la sua funzione è quella di adempiere all'obbligo di natura personale, ossia quello della solidarietà
familiare. In via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune.
L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza:
pagina 7 di 11 diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa (Sent. Cass. civile sez. III - 21/02/2023 n.
5385). Ne consegue che il coniuge che si sobbarca le spese per la ristrutturazione dell'immobile comune, potrà ripetere dall'altro soltanto le spese sostenute in un periodo successivo alla separazione.
(Cassazione con ordinanza 21 marzo - 4 ottobre 2018, n. 24160).
Ciò premesso, nel caso in esame emerge chiaramente che la casa coniugale sia stata realizzata dai coniugi con esborsi e sacrifici di entrambi, e che le somme di pertinenza dell'attrice, versate sul conto cointestato, hanno costituito in realtà, insieme agli altri fondi messi a disposizione dal convenuto,
una forma di contribuzione di entrambi a tutte le spese e alle esigenze della famiglia in senso lato, in quel momento storico.
Inoltre, parte convenuta, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, ha prodotto sufficiente documentazione che attesta i conferimenti economici eseguiti dallo stesso per la costruzione della comune casa coniugale (estratto conto corrente cointestato – assegni emessi in favore delle ditte e soggetti che hanno eseguito i lavori di edificazione e completamento della casa coniugale, fatture relative alle opere eseguite). ha anche prodotto con le memorie integrative gli accordi CP_1
di separazione consensuale, nelle quali alla lett. h) si prevede che “le rate del finanziamento Compass
n.10948875 acceso il 14/05/2012 e scadente il 15.05.2018, nonché le rate del mutuo ipotecario Intesa
Sanpaolo n.00/60484265 restano a carico del marito sino all'estinzione, restando però, altresì,
convenuto tra i coniugi che nel caso in cui la casa coniugale venisse venduta, com'è intenzione degli
stessi, il ricavato del prezzo della compravendita verrà impiegato per l'estinzione del mutuo e
l'eccedenza residua verrà divisa in parti uguali tra i coniugi”. Dalla predetta clausola inserita all'interno dell'accordo di separazione dei coniugi, si deduce la comune volontà di entrambi g di ripartire il ricavato della futura vendita in parti uguali e di non vantare reciproche ragioni di credito. A
tal riguardo l'accordo mediante il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei pagina 8 di 11 loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano la vendita della casa familiare e l'attribuzione del ricavato pro-parte a ciascun coniuge, come nel caso di specie, dà vita ad un contratto atipico. Tale contratto è caratterizzato da una propria causa, che subentra, in occasione dell'evento di separazione consensuale, all'originario spirito di sistemazione dei rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale (in terminis ex multis Cass. sez. 1, sent. 19.8.2015, n. 16909).
In conclusione, non sono nemmeno emersi, in fatto, sufficienti elementi di prova di accordi tra le parti tali da derogare al regime generale dei rapporti fra i coniugi. Ed infatti non vi è agli atti alcuna scrittura privata o altra documentazione che consenta di ricostruire l'esistenza di una ipotetica volontà
restitutoria da parte del convenuto. La "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause,
la contestazione in merito alla sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme anticipate per conto di terzi è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 30944 del 29 novembre
2018).
Ciò esposto, preso atto della rinuncia di parte attrice alla domanda di attribuzione esclusiva della casa coniugale, della domanda tendente a collegare la misura della quota all'esborso sostenuto nonché della rinuncia alla richiesta di divisione giudiziale dell'immobile, la domanda di restituzione delle somme versate per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. è altresì infondata e non può
trovare accoglimento. L'azione generale di ingiustificato arricchimento presuppone che la pagina 9 di 11 locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, circostanza questa che alla luce dei principi giuridici ampiamente esposti non ricorre nella fattispecie esaminata.
Procedendo nell'esame delle istanze e richieste di parte convenuta, considerati i rapporti familiari tra le parti, nonché il comportamento processuale tenuto da la quale preso Parte_1
atto delle difficoltà relative alla commerciabilità e divisione dell'immobile, nonché delle avverse difese, ha rimodulato le proprie richieste come in premessa, si ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della richiesta di condanna anche ex art. 96 c.p.c.
Le spese processuali seguono però la soccombenza di e vengono liquidate nei Parte_1
limiti dell'importo indicato nella nota spesa depositata da parte convenuta in data 03.06.2025.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 915/2023 R.G.:
- rigetta la domanda proposta da di accertare e dichiarare il proprio diritto alla Parte_1
restituzione di complessivi euro € 47.500,00 a titolo di indennizzo per la diminuzione patrimoniale connessa ai lavori edificazione della casa coniugale, oltre interessi maturati dalla data di ciascun versamento o in subordine dalla domanda al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto Parte_1
, che liquida in complessivi euro 16.218,45, oltre i.v.a. e c.p..a. dovute per Controparte_1
legge, come da nota spese in atti.
Così deciso in Catania, il 21 settembre 2025
pagina 10 di 11 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r. g. 915/2023 avente ad oggetto “accertamento della proprietà casa
coniugale e restituzione di somme” promossa da:
(C.F. ), domiciliata in Catania via Enna n. 24 presso Parte_1 C.F._1
lo studio degli Avv.ti Lucia Tuccitto e Chiara Martina Mangiagli che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti.
ATTRICE
Contro
(C.F.: ), con "domicilio digitale", ex art. Controparte_1 C.F._2
16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 (così come modificato dal decreto legge 24 giugno
2014 n. 90) per tutte le comunicazioni e/o notificazioni, al seguente indirizzo p.e.c.:
degli Avv.ti Luigi Bonanno Feldmann e Rita Email_1
pagina 1 di 11 Grisafi che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.04.2025 tutte le parti hanno precisato le conclusioni come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
coniuge separata da dal 29/09/2017, in virtù del Parte_1 Controparte_1
decreto di omologa n. 604/2017 emesso da questo Tribunale, ha convenuto in giudizio il coniuge al fine di sentire dichiarare ed accertare il proprio diritto alla restituzione delle somme anticipate in costanza di matrimonio per l'edificazione della casa coniugale.
Parte attrice in sede di atto introduttivo ha altresì dichiarato di aver comunque effettuato conferimenti in misura maggiore rispetto a quelli operati dal , nella costruzione dell'immobile CP_1
sito in San Giovanni La Punta (CT), via Saturno n. 12, adibito a casa coniugale. Per tale ragione ha chiesto in subordine il riconoscimento della corrispondente quota maggioritaria di proprietà, in misura non inferiore al 80%, o nella maggiore o minore quota da determinare in corso di causa, anche con espletanda ctu, e con relativa attribuzione. Infine, parte attrice, ritenendo che il convenuto abbia goduto di un ingiustificato arricchimento ne ha inizialmente chiesto la condanna al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma non inferiore ad euro 95.000,00, in suo favore. In ogni caso, ha chiesto procedersi alla divisione dell'immobile in natura o mediante liquidazione delle rispettive quote.
Tuttavia, in corso di causa, le superiori richieste sono state in parte abbandonate in parte rimodulate, poiché in corso di causa sono emerse irregolarità ed abusi edilizi relativi all'immobile pagina 2 di 11 oggetto della controversia e da cui consegue la impossibilità a procedere nella divisione giudiziale dell'immobile.
Segnatamente parte attrice in sede di comparsa conclusionale ha rinunciato alla domanda di attribuzione esclusiva o maggioritaria della proprietà dell'immobile nonché alla domanda di divisione giudiziale, chiedendo soltanto di accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento di Controparte_1
per il godimento della casa familiare costruita, a suo dire, prevalentemente con risorse
[...]
economiche proprie. Conseguentemente ha chiesto la condanna dell'ex coniuge a Parte_1
pagare a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., la somma pari alla diminuzione patrimoniale subita dalla stessa e, quindi, quantomeno, pari all'esborso netto sostenuto per la quota spettante al convenuto (euro
95.000,00 / 2 = euro 47.500,00) ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, anche determinata in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria dalla data degli esborsi (o, in subordine, dalla domanda) e interessi legali sino al soddisfo.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito , il quale ha innanzitutto Controparte_1
contestato la fondatezza della temeraria domanda di attribuzione esclusiva dell'immobile, contestando fermamente la circostanza secondo cui l'attrice avrebbe conferito maggiori somme di denaro per la edificazione della casa coniugale. A supporto delle proprie difese, parte convenuta ha prodotto documentazione comprovante la sua partecipazione alle spese ed ai lavori necessari per la costruzione della casa coniugale sul terreno di proprietà comune tra i coniugi, sia mediante il proprio lavoro di impiantista, che finanziariamente.
Parte convenuta ha inoltre confermato quanto descritto dalla ovvero che l'immobile in Pt_1
questione è stato realizzato su un terreno acquistato di comune accordo in costanza di matrimonio da entrambi nella misura del 50% proprio al fine di edificarvi la casa coniugale;
rilevando che anche l'immobile in virtù del principio di accessione ex art. 934 c.c. appartiene ad entrambi nella misura del pagina 3 di 11 50%. Parte convenuta, a sostegno delle proprie difese, ha anche precisato che le somme pagate per la realizzazione della casa coniugale dalla attrice non sono ripetibili atteso che, in assenza di prova contraria, si presume che tali dazioni concorrano a realizzare il progetto di vita in comune.
Ed ancora, ha osservato che l'attuale assetto economico- Controparte_1
patrimoniale di entrambe le parti in causa risulta oggi regolamentato dagli accordi di separazione consensuale personale.
Esaminate le richieste istruttorie, ritenuto non necessario disporre c.t.u. ovvero acquisire ulteriore documentazione e considerata la causa matura per la decisione, la causa è stata rinviata alla udienza del 02.04.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Concisamente ricostruita la vicenda processuale in esame, la domanda di Parte_1
anche così come rimodulata in sede di comparsa conclusionale, si appalesa infondata e non può essere accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, appare utile precisare che la fattispecie processuale in esame va qualificata come azione di restituzione di somme corrisposte da un coniuge durante il matrimonio per la realizzazione della casa coniugale e successivamente, venuto meno il progetto di vita familiare comune, reclamate.
Il ricorso a prestiti tra familiari, parenti e amici è una forma ormai sempre più frequente di sostegno, alla quale si ricorre per far fronte a particolari necessità o a situazioni contingenti.
Sebbene spesso tali operazioni economiche non vengano formalizzate (in ragione del rapporto in essere tra le parti come nel caso di specie) e rappresentino più che altro degli impegni "morali",
laddove regolarizzati, anche con scrittura privata, i prestiti tra familiari sono consentiti e tutelati dalla legge, assumendo la forma prevista dall'art. 1813 c.c. per il mutuo e consentendo di escludere che l'elargizione possa essere interpretata come una donazione.
pagina 4 di 11 Una formula particolare di prestito tra familiari è quello che avviene tra coniugi, che è
regolarmente ammesso dalla legge e dalla giurisprudenza, ma senza diritto alla restituzione.
Essa, infatti, non viene considerata come un finanziamento, bensì come una modalità per far fronte al dovere di solidarietà reciproca, o di mutuo soccorso, che è elemento imprescindibile del rapporto di coniugio e che avviene generalmente "nella riservatezza della vita familiare" (Cass. n.
12251/2009). Ne consegue, pertanto, che, anche in caso di separazione, non se ne potrà richiedere la restituzione, la quale potrà avvenire solamente su base volontaria ma non giudiziale.
L'art.143 c.c., ultimo comma, dispone che entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. E va inoltre, precisato che il “dovere di contribuzione” ai bisogni della famiglia da parte di ciascuno dei coniugi, resta fermo ed immutato quale che sia il regime patrimoniale scelto (nel caso di specie, quello di separazione dei beni). Le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143
c.c., non determinano alcun diritto al rimborso (cfr. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28772 del 17
ottobre 2023).
In tema di contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, ciascun coniuge è
tenuto a concorrere in misura proporzionale alle proprie sostanze e, neanche a seguito della separazione, sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese così
sostenute in modo indifferenziato. Il menzionato principio è, tuttavia, suscettibile di deroga tramite un eventuale accordo contrattuale tra le stesse parti, in quanto lo stesso può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi ed è,
comunque, finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei pagina 5 di 11 doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale. (Cassazione civile, Sez. I,
ordinanza n. 13366 del 15 maggio 2024).
Dall'esame della documentazione prodotta da parte attrice emerge che in data 09/04/2009 i coniugi , con atto di compravendita per notar acquistarono, Persona_1 Persona_2
indivisamente e per quote uguali tra loro, un terreno sito in San Giovanni la Punta, contrada “verdina”
– Rep. N. 87.500 – Racc. n. 8.481 - Registrazione: serie T n.
9.063 del 27/04/2009 (all.1 compravendita terreno). Il suddetto bene è stato acquistato al prezzo di euro 88.000,00, mediante accensione di un mutuo cointestato al 50% per il valore di euro 90.000,00. I coniugi, pur in regime di separazione dei beni, decisero di comune accordo, di costruire sul detto terreno la casa coniugale, attraverso il conferimento di somme di denaro ciascuno secondo le proprie risorse economiche, come documentato da entrambe le parti (atto di acquisto del terreno – contratto di mutuo - estratto conto corrente cointestato). Sopraggiunta nel corso degli anni la crisi coniugale, il progetto di vita comune perseguito da entrambi si è interrotto, venendosi a delineare una nuova e diversa situazione economica e patrimoniale. Tuttavia, siffatto mutamento della situazione personale tra le parti non incide sulla natura delle scelte economiche operate dalle stesse in costanza di matrimonio.
In merito alla propria situazione finanziaria ha prodotto documentazione da cui Parte_1
è possibile dedurre che la stessa, non svolgendo alcuna attività lavorativa, ha provveduto ad estinguere la posizione debitoria assunta con il contratto di mutuo sopra menzionato e contribuito nella realizzazione della casa coniugale mediante i proventi derivanti dalla vendita di un immobile sito in
Pedara, contrada “Pizzoferro” villaggio delle Gardenie n. 36, che le era pervenuto in parte per successione legittima del padre ed in parte da successivo atto di donazione e divisione Persona_3
rogato dal notaio (contratto di compravendita – donazione e divisione). Persona_4
pagina 6 di 11 Alla luce dei principi di diritto di cui in premessa, tale circostanza, sebbene adeguatamente documentata, non assume rilevanza ai fini del presente giudizio atteso che i conferimenti eseguiti dai coniugi durante il matrimonio non sono ripetibili, in quanto rientrano nel generale adempimento del dovere di contribuzione tra coniugi nell'ambito di un progetto comune e familiare. Così come non assume alcuna rilevanza se l'entità dei conferimenti sia proporzionata o meno alla situazione reddituale di ciascun coniuge.
A tal riguardo la Suprema Corte ha chiarito che il dovere di contribuzione per i "bisogni della
famiglia" va inteso (non nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè
nell'interesse collettivo della famiglia) ed ampio (ad es., costituisce adempimento del dovere di contribuzione: effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell'altro coniuge per poterla abitare congiuntamente;
partecipare alle spese per l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni;
fare la spesa e cucinare tutti i giorni, pulire la casa, anche se con l'aiuto di una domestica;
badare ai figli durante il pomeriggio mentre la mattina ci si dedica alla propria attività lavorativa, ecc.). Inoltre, non esiste norma che stabilisca la misura minima del contributo che ciascun coniuge è tenuto a fornire alla famiglia;
come pure non esiste norma che stabilisca come devono essere distribuiti tra i coniugi i diversi pagamenti che accompagnano lo svolgersi della vita ordinaria della maggior parte delle famiglie (spese per i viveri e per il vestiario;
spese per l'auto e per la casa;
imposte e tasse, ecc.). L'obbligo contributivo è da ricondursi alla categoria degli obblighi di natura personale in quanto, se è vero che esso ha un contenuto economico, la sua funzione è quella di adempiere all'obbligo di natura personale, ossia quello della solidarietà
familiare. In via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune.
L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza:
pagina 7 di 11 diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa (Sent. Cass. civile sez. III - 21/02/2023 n.
5385). Ne consegue che il coniuge che si sobbarca le spese per la ristrutturazione dell'immobile comune, potrà ripetere dall'altro soltanto le spese sostenute in un periodo successivo alla separazione.
(Cassazione con ordinanza 21 marzo - 4 ottobre 2018, n. 24160).
Ciò premesso, nel caso in esame emerge chiaramente che la casa coniugale sia stata realizzata dai coniugi con esborsi e sacrifici di entrambi, e che le somme di pertinenza dell'attrice, versate sul conto cointestato, hanno costituito in realtà, insieme agli altri fondi messi a disposizione dal convenuto,
una forma di contribuzione di entrambi a tutte le spese e alle esigenze della famiglia in senso lato, in quel momento storico.
Inoltre, parte convenuta, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, ha prodotto sufficiente documentazione che attesta i conferimenti economici eseguiti dallo stesso per la costruzione della comune casa coniugale (estratto conto corrente cointestato – assegni emessi in favore delle ditte e soggetti che hanno eseguito i lavori di edificazione e completamento della casa coniugale, fatture relative alle opere eseguite). ha anche prodotto con le memorie integrative gli accordi CP_1
di separazione consensuale, nelle quali alla lett. h) si prevede che “le rate del finanziamento Compass
n.10948875 acceso il 14/05/2012 e scadente il 15.05.2018, nonché le rate del mutuo ipotecario Intesa
Sanpaolo n.00/60484265 restano a carico del marito sino all'estinzione, restando però, altresì,
convenuto tra i coniugi che nel caso in cui la casa coniugale venisse venduta, com'è intenzione degli
stessi, il ricavato del prezzo della compravendita verrà impiegato per l'estinzione del mutuo e
l'eccedenza residua verrà divisa in parti uguali tra i coniugi”. Dalla predetta clausola inserita all'interno dell'accordo di separazione dei coniugi, si deduce la comune volontà di entrambi g di ripartire il ricavato della futura vendita in parti uguali e di non vantare reciproche ragioni di credito. A
tal riguardo l'accordo mediante il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei pagina 8 di 11 loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano la vendita della casa familiare e l'attribuzione del ricavato pro-parte a ciascun coniuge, come nel caso di specie, dà vita ad un contratto atipico. Tale contratto è caratterizzato da una propria causa, che subentra, in occasione dell'evento di separazione consensuale, all'originario spirito di sistemazione dei rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale (in terminis ex multis Cass. sez. 1, sent. 19.8.2015, n. 16909).
In conclusione, non sono nemmeno emersi, in fatto, sufficienti elementi di prova di accordi tra le parti tali da derogare al regime generale dei rapporti fra i coniugi. Ed infatti non vi è agli atti alcuna scrittura privata o altra documentazione che consenta di ricostruire l'esistenza di una ipotetica volontà
restitutoria da parte del convenuto. La "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause,
la contestazione in merito alla sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme anticipate per conto di terzi è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 30944 del 29 novembre
2018).
Ciò esposto, preso atto della rinuncia di parte attrice alla domanda di attribuzione esclusiva della casa coniugale, della domanda tendente a collegare la misura della quota all'esborso sostenuto nonché della rinuncia alla richiesta di divisione giudiziale dell'immobile, la domanda di restituzione delle somme versate per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. è altresì infondata e non può
trovare accoglimento. L'azione generale di ingiustificato arricchimento presuppone che la pagina 9 di 11 locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, circostanza questa che alla luce dei principi giuridici ampiamente esposti non ricorre nella fattispecie esaminata.
Procedendo nell'esame delle istanze e richieste di parte convenuta, considerati i rapporti familiari tra le parti, nonché il comportamento processuale tenuto da la quale preso Parte_1
atto delle difficoltà relative alla commerciabilità e divisione dell'immobile, nonché delle avverse difese, ha rimodulato le proprie richieste come in premessa, si ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della richiesta di condanna anche ex art. 96 c.p.c.
Le spese processuali seguono però la soccombenza di e vengono liquidate nei Parte_1
limiti dell'importo indicato nella nota spesa depositata da parte convenuta in data 03.06.2025.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 915/2023 R.G.:
- rigetta la domanda proposta da di accertare e dichiarare il proprio diritto alla Parte_1
restituzione di complessivi euro € 47.500,00 a titolo di indennizzo per la diminuzione patrimoniale connessa ai lavori edificazione della casa coniugale, oltre interessi maturati dalla data di ciascun versamento o in subordine dalla domanda al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto Parte_1
, che liquida in complessivi euro 16.218,45, oltre i.v.a. e c.p..a. dovute per Controparte_1
legge, come da nota spese in atti.
Così deciso in Catania, il 21 settembre 2025
pagina 10 di 11 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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