Articolo 6 della Legge 23 ottobre 2009, n. 157
Articolo 5Articolo 7
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11 novembre 2009
Art. 6. Dichiarazione e notificazione del patrimonio culturale subacqueo nell'Area internazionale dei fondi marini e nel relativo sottosuolo). 1. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della Convenzione, i cittadini italiani o il comandante di una nave battente bandiera italiana che ritrovano oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo localizzati nell'Area internazionale dei fondi marini o nel relativo sottosuolo o che intendono impegnarsi in interventi sul patrimonio culturale subacqueo ivi localizzato devono farne denuncia al Ministero degli affari esteri, rispettivamente, entro tre giorni dal ritrovamento, anche mediante comunicazione trasmessa per via radio o con mezzi elettronici, o almeno tre mesi prima dell'inizio delle attivita'. Il Ministero degli affari esteri trasmette, nel piu' breve tempo possibile, tali informazioni al Ministero per i beni e le attivita' culturali e, se il bene in questione e' una nave di Stato o da guerra, al Ministero della difesa e provvede alle notifiche previste dal citato articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione.
2. Nelle consultazioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2, della Convenzione, l'Italia e' rappresentata dal Ministero degli affari esteri, in raccordo con le altre amministrazioni interessate, in particolare il Ministero per i beni e le attivita' culturali e, se il bene in questione e' una nave di Stato o da guerra, il Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 11 novembre 2009