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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/04/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1484 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in VIA ALESSANDRO C.F._1
MAGNO N.10 BRONTE presso lo studio dell'Avv. PETRONACI ANTONINO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. FALQUI CAO MAURIZIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Nel procedimento instaurato da nei confronti dell' Parte_2 [...]
con cui si chiede la reiscrizione della Controparte_2
ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2013 e l'annullamento dei provvedimenti di riliquidazione della disoccupazione agricola e di recupero delle somme percepite, questo Tribunale, in composizione monocratica, ha rilevato, in via preliminare e con efficacia assorbente,
l'intervenuta decadenza dal diritto fatto valere in giudizio.
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente ha allegato di aver prestato la propria attività lavorativa, per un totale di 52 giornate nell'anno 2013, alle dipendenze dell'azienda agricola condotta da e che il rapporto sarebbe stato regolarmente retribuito e Persona_1
svolto in regime di subordinazione. L' ha tuttavia disconosciuto tale rapporto CP_1
a seguito di accertamenti ispettivi culminati nella pubblicazione di un elenco di variazione nominativa sul sito istituzionale dell'ente previdenziale, effettuata tra il
15 giugno e il 1° luglio 2016, ai sensi della normativa vigente.
Occorre rammentare che l'art. 38, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto una rilevante modifica procedurale, prevedendo che la pubblicazione telematica degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli sul sito dell' abbia valore di CP_1
notifica legale nei confronti degli interessati. Questa modalità di notifica, in precedenza oggetto di dubbi interpretativi, è stata ritenuta conforme ai principi costituzionali dalla Corte costituzionale con sentenza n. 45 del 2021, nella quale si
è affermato che tale mezzo garantisce un adeguato livello di conoscibilità e trasparenza, specie in considerazione della numerosissima platea di destinatari e delle difficoltà logistiche legate a notifiche individuali.
Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, l'interessato può proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cancellazione o mancata iscrizione. Decorsi tali termini, si apre la possibilità di azione giudiziaria, che deve essere esercitata entro 120 giorni, a norma dell'art. 22 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge
11 marzo 1970, n. 83.
Nel caso di specie, la pubblicazione dell'elenco recante la cancellazione della ricorrente si è perfezionata il 1° luglio 2016. Ne deriva che il termine di 30 giorni per il ricorso amministrativo è scaduto il 31 luglio 2016, mentre il termine per l'azione giudiziaria risultava spirato al più tardi entro il 28 novembre 2016. Il ricorso giudiziario è stato invece depositato nel 2017, ben oltre il limite massimo consentito.
La decadenza in parola, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha natura sostanziale , non essendo dunque suscettibile di sospensione, interruzione o rimessione in termini. Essa opera automaticamente e determina l'improponibilità definitiva della domanda giudiziale. L'eccezione di decadenza, correttamente sollevata dall' , è fondata e CP_1
assorbente rispetto a qualsiasi ulteriore valutazione nel merito. Di conseguenza, non si procede all'esame delle doglianze sostanziali sollevate dalla parte ricorrente, in quanto ogni questione resta preclusa dalla verifica negativa sulla tempestività dell'azione giudiziaria.
Tenuto conto, tuttavia, della complessità giuridica della questione esaminata, dell'evoluzione normativa e della mutevole interpretazione giurisprudenziale in materia di pubblicazione telematica e termini decadenziali, nonché della verosimile buona fede della parte ricorrente nell'aver ritenuto ancora esperibile l'azione giudiziaria, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in conformità ai principi di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_2 CP_1
dichiara l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza;
dichiara assorbito l'esame del merito;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Patti 29/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo